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La politica sociale europea

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Presentazione sul tema: "La politica sociale europea"— Transcript della presentazione:

1 La politica sociale europea
Le competenze sociali delle istituzioni europee

2 Uno sguardo storico La originaria “frigidità sociale” della UE (la CEE è stata socialmente avara. Il Trattato di Rom: previsioni sociali molto limitate (artt. 117, 118, 119, 120: tutte disposizioni programmatiche eccetto l’art. 119: il principio di parità retributiva tra donne e uomini, considerato immediatamente vincolante). Le altre previsioni: considerate strumenti di interpretazione della legislazione secondaria

3 Perché questo è accaduto?
La risposta nei rapporti Ohlin (ILO) e Spaak (intergovernativo) (1956). Lettura consigliata: Giubboni I capitolo: Diritti sociali e mercato, Il mulino. In inglese; Kenner, pp La competizione internazionale non avrebbe impedito ai paesi membri da adottare comunque standard di protezione per lavoratori domestici. I rapporti basati su una visione ottimistica. Lo sviluppo economico derivante dal libero mercato avrebbe automaticamente rafforzato i sistemi nazionali di welfare

4 Una situazione di competenze suddivise
ALLA CEE: l’integrazione Del mercato e le misure di libero mercato; l’importanza dell’art. 100 ora art. 94 le direttive sociali In funzione di raddrizzamento delle Distorsioni del mercato AGLI STATI NAZIONALI:_ La politica sociale e le misure di welfare

5 Lo sviluppo storico (la prima fase)
Neo liberale La fase del laissez-faire La politica sociale ad uno stadio embrionale sviluppati i temi della parità retributiva e della libera circolazione dei lavoratori la necessità di abolire ogni discriminazione basata sulle condizioni di lavoro fra i lavoratori degli stati membri basata sulla nazionalità standard comuni di diritti di welfare Entrambi precondizioni di libertà di circolazione tra i lavoratori

6 La dimensione sociale originaria
L’originaria formulazione dell’art Gli stati membri concordano sulla necessità di incrementare le condizioni di lavoro e i livelli di vita dei lavoratori, in modo da rendere possibile la loro armonizzazione e mantenendone il miglioramento. Essi credono che tale sviluppo scaturirà non soltanto dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l’armonizzazione dei sistemi sociali,ma anche dalle procedure previste in tal senso dal Trattato e dal progressivo avvicinamento delle previsioni previste dalla leggi, regolamenti ed azioni amministrative Due principali concetti: Libero mercato E gradualismo (la teoria funzionalista)

7 Lo sviluppo storico: la II fase (gli anni ’70)
L’azione sociale 1970: crisi petrolifera, recessione economica Coordinamento dell’integrazione economica con l’armonizzazione sociale “La faccia umana” dell’integrazione; la “giustizia sociale”. 1974: Il programma di azione sociale (PAL) Attenzione sul diritto del lavoro Risultati Direttive sull’eguaglianza tra i sessi Direttive sulle crisi (ristrutturazioni di impresa) (direttiva sui licenziamenti collettivi e sul trasferimento d’azienda: conservazione dei diritti acquisiti e informazione ai sindacati) Si tratta ancora di una politica difensiva non di una politica sociale attiva

8 Sviluppo storico: III fase (gli anni ’80) due sottofasi
Flessibilità e deregolazione La competizione globale Mancanza di consenso sulle politiche sociali (il veto britannico) Nessuna innovazione in questa fase La costruzione del mercato interno ( ) Viene rivalutata l’idea della “faccia umana” dell’Europa 1984: viene varata una nuova Commissione presieduta da Jacques Delors: sensibile all’idea dell’Europa sociale. Viene per la prima volta formulato il binomio economico + sociale Risultati: il voto a maggioranza nella materia della salute e e della sicurezza nuovo art. 118° (atto sociale europeo 1986) La direttiva sul tempo di lavoro come un esempio di forzatura della base legale (sicurezza e salute maggioranza condizioni di lavoro ancora regole all’unanimità) La Carta sociale europea: “la montagna partorisce il topolino” (dichiarazione politica nessuna base legale)

9 Limiti di questa fase La illusione della armonizzazione legale come strada principale alla integrazione sociale L’esperienza della legislazione della salute e sicurezza come più avanzata il concetto di salute e sicurezza L’ambiente di lavoro Salute e sicurezza: la prevenzione Eliminazione dei rischi Misure promozionali

10 Dopo l’armonizzazione cosa?
La direttiva simbolo dell’approccio “modello armonizzazione”: la direttiva sulla salute e sicurezza del 12 giugno 1989 Alternativa: metodo del coordinamento delle legislazioni sociali contrapposta al metodo dell’ armonizzazione. Dopo l’armonizzazione cosa?

11 Tecniche Coordinamento Armonizzazione Direttive quadro Direttive Hard
Soft law Direttive Hard Molto dettagliate

12 Politiche Coordinamento Armonizzazione Convergenza delle politiche
sociali Integrazione delle Politiche sociali

13 Ragioni storiche della difficoltà del metodo della armonizzazione
Il differente archetipo dei sistemi sociali e di relazioni industriali come limite alle politiche di integrazione fondate sulla hard law (questa differenza si è accresciuta dopo l’adesione alla Comunità dei paesi anglosassoni e Nord Europei). L’armonizzazione e l’integrazione dei sistemi più facile tra sistemi giuridici appartenenti alla medesima famiglia legale germanico-romana

14 Sviluppo storico: la IV fase (gli anni ’90)
Il Trattato di Maastricht (1991). Un vero punto di svolta per le politiche sociali? Secondo alcuni si è trattato di un nuovo dinamismo ma non di un nuovo modello

15 Le principali innovazioni del Trattato di Maastricht contenuto nel protocollo allegato
Base giuridica più ampia per la politica sociale (condizioni di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori Più ampio utilizzo del voto di maggioranza Riconoscimento di un ruolo istituzionale per la contrattazione collettiva (oltre il dialogo sociale) (rinvio a prossima lezione)

16 Disordine costituzionale collegato al Protocollo: la question sua natura giuridica
Protocollo e accordo sulla politica sociale: il protocollo riflette un accordo tra alcuni partner sociali ma non diventa parte del trattato. I RU ha esercitato, in quell’occasione, la clausola di opting out. Il protocollo costituiva “diritto comunitario”? Si trattava di una base sociale molto complicata: allargamento delle competenze sociali solo per 11 paesi su 12. Processo di integrazione sociale a “geometria variabile” In inglese riferimento nel testo di Kenner pp E’ questione complicata ma non più attuale

17 Il presente (prima della Costituzione Europea)
Il Trattato di Amsterdam (1997) e il Trattato di Nizza (2000 consolidato) Principali innovazioni: il RU aderisce al protocollo sociale (opting in) Il protocollo sociale diventa il capitolo XI del trattato Viene inserito un nuovo capitolo sociale: Il capitolo riguardante la “politica occupazionale”. Il Protocollo di politica sociale e l’accordo su cui si basa, sono quindi integrati nel corpo principale del TCE.

18 Le principali competenze dell’UE (non modificate dal trattato)
MAGGIORANZA QUALIFICATA- A ) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, B) condizioni di lavoro, E) informazione e consultazione dei lavoratori, H) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-183, I) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, J) lotta contro l'esclusione sociale, K) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c). Unanimità C sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, D) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, F) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, G) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,

19 AREE ESCLUSE DAL CAPITOLO SOCIALE
Retribuzione Diritto di associazione Diritto di sciopero

20 Il sistema delle competenze regolato dal principio di attribuzione sussidiarietà e proporzionalità (ora art. 1-9 Principi fondamentali) 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione. Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo di cui al paragrafo 3.

21 Principio di sussidiarietà
E’ una limitazione delle competenze dell’Unione? In effetti c’è stata una tendenza a interpretare restrittivamente lo spazio delle competenze sulla base del principio. Debbono ricorrere simultaneamente tre condizioni Gli obiettivi della azione proposta non possono essere sufficientemente raggiunti dall’azione degli stati membri Essi possono essere meglio raggiunti dall’Unione La commissione e il Consiglio hanno l’onere di provare la ricorrenza di queste tre condizioni Concezione alternativa del principio di sussidiarietà: è un principio di regolazione del modo in cui gli attori istituzionali devono esercitare le competenze condivise e comuni: non è un criterio di distribuzione delle competenze Concezione dinamica e non statica della sussidiarietà: l’azione deve essere condotta e la competenza esercitata al livello dove essa può essere meglio realizzata: tutto ciò implica un approccio cooperativo tra stati e UE

22 Principali innovazioni sul capitolo sociale incorporato nel trattato di Amsterdam
Il cambiamento delle disposizioni programmatiche. Il nuovo articolo 136 sostituisce il vecchio art. 117 (ora art. III -103)

23 Art. 136 TCE L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso (eco del vecchio 117), una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

24 Cont. § 2 e 3 A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione (non si parla più di armonizzazione) Ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favoriràl'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste da questo Trattato (ora dalla Costituzione) e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. (non solo il mercato ma anche la politica)

25 Le Ragioni storiche perché in Europa esistono tante Carte sociali
Carta sociale Europea del 1961 ESC 1961 is not community law: it is the social pillar (big footnote) of ECHR (civil and human rights); it is part of the international law and refers to Council of Europe (international organization). It creates positive legal obligation on the contracting parties in international law ; its provisions are not self-executing or directly effective in the Member State of the council of Europe (no coincidence between EEC members and Council of Europe Members: 45 members, ; see next slide ). Its effectiveness depends on legal incorporation in the domestic law. Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers (1989 as now amended in 1996) was the answer of European Institutions to the political and legal impossibility to insert the ESC 1961 in the Treaties. It is not binding as well for the UK veto: it is soft law (a solemn proclamation which could have a reflex effect: inspiring the EJC and national court judgments (hereafter the Renault case) and the policies of EU: “having in mind”). The problem of the EU’ s legal basis of fundamental rights will be solved by the European Constitution and new charter’s incorporation


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