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nelle università italiane

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Presentazione sul tema: "nelle università italiane"— Transcript della presentazione:

1 nelle università italiane
Gianni Penzo Doria La trasparenza nelle università italiane Rimini, 28 settembre 2013

2 Oggi a Rimini vediamo Il contesto normativo Il metodo
Cosa abbiamo fatto Cosa resta da fare per un sistema universitario nazionale La coalescenza e l’interoperabilità intellettuale: divisi cadiamo

3 Da dove partiamo? Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.

4 TRASPARENZA Alcuni concetti da richiamare Legge 241/1990
D.Lgs. 150/2009 Diritto di accesso Imparzialità Diritto all’informazione Imparzialità

5 Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 22 Definizioni e princìpi in materia di accesso (versione attuale) 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela

6 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 art. 11 Trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

7 UN ROVESCIAMENTO EPOCALE
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 24 Esclusione dal diritto di accesso 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni UN ROVESCIAMENTO EPOCALE

8 DISTINZIONI Alcuni concetti da richiamare Legge 241/1990
D.Lgs. 150/2009 Documenti Istanza No al controllo sociale Posizione qualificata e interesse diretto, concreto e attuale Informazioni Senza istanza Sì al controllo sociale Non serve una posizione qualificata, ma i dati sono pubblici

9 Pubblicità informativa
Alcuni concetti da richiamare PUBBLICITÀ Pubblicità informativa Pubblicità legale dipende dalla sensibilità delle amministrazioni finalizzata alla trasparenza e a un “controllo sociale” prevista da norme vincolo procedimentale inerente all’efficacia

10 PUBBLICITÀ Sito informatico istituzionale Pubblicità legale
ALBO ON-LINE SITO INTERNET SEZIONE TRASPARENZA Pubblicità legale Pubblicità notizia

11 SEMPLIFICAZIONI CRESCITA / SVILUPPO 2.0 LIBERALIZZAZIONI
SALVA ITALIA DL 6 dicembre 2011, n. 201 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 SEMPLIFICAZIONI DL 9 febbraio 2012, n. 5 Legge 4 aprile 2012, n. 35 CRESCITA / SVILUPPO 2.0 DL 18 ottobre 2012, n. 179 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ANTICORRUZIONE Legge 6 novembre 2012, n. 190 CRESCITA / SVILUPPO DL 22 giugno 2012, n. 83 Legge 7 agosto 2012, n. 134 LIBERALIZZAZIONI DL 24 gennaio 2012, n. 1 Legge 24 marzo 2012, n. 27

12 Modifiche al Codice privacy
Governo Monti Salva Italia Modifiche al Codice privacy Cade obbligo del DPS Liberalizzazioni Class action anche via PEC o fax Crescita / Sviluppo Agenzia per l’Italia Digitale (soppressa DigitPA) Software e riuso Legge Fallimentare: telefax e posta elettronica Crescita / Sviluppo 2.0 Amm.ne aperta, divario digitale e moneta elettronica Nuovo «glifo» Cartella clinica digitae Accordi tra PA solo con firma digitale Domicilio digitale del cittadino Spedizione di copie digitali con dicitura Indice nazionale PEC di imprese e professionisti Semplificazioni Agenda digitale italiana Università on-line (e A.N.S.) Pagamenti informatici Sanità digitale Comuni ab. associati per ICT Indice indirizzi PA (e responsabilità) Anti-corruzione Trasparenza e web Danno erariale senza uso PEC Mancata accettazione istanze telematihe = Danno Pubblicazione dei procedimenti come «diritto civile e sociale» 29 giugno 2013 Riordino disciplina su trasparenza e pubblicità

13 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. (segue)

14 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione (segue) 15. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

15 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

16 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

17 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

18 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione (segue) 32. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

19 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: entro il 29 giugno 2013

20 Riordino della disciplina riguardante
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

21 Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
Deliberazione 14 ottobre 2010, n. 105 – Linee guida per la predisposizione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità Deliberazione 5 gennaio 2012, n. 2 – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità

22 Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
Deliberazione 24 settembre 2013, n. 50 – Linee guida per l’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità Deliberazione 1° agosto 2013, n. 71 – Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione

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24 per un lessico comune e condiviso: mettiamoci d’accordo sulle parole,
PRIMA DI PROSEGUIRE… per un lessico comune e condiviso: mettiamoci d’accordo sulle parole, perché la norma è un algoritmo!

25 ATTO DOCUMENTO INFORMAZIONE PROCEDURA PROCESSO PROCEDIMENTO AFFARE ATTIVITÀ non sono sinonimi !

26 Atto amministrativo - Sandulli
L’atto amministrativo è un atto unilaterale avente rilevanza esterna, posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa.

27 Atto amministrativo - Zanobini
Qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto della pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa

28 Atto amministrativo - Virga
L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista avente rilevanza esterna, posta in essere da un’autorità amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.

29 Atto amministrativo: distinzioni

30 Qualche definizione preliminare...
Procedura Processo Procedimento

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33 Il fascicolo di affare Il fascicolo di affare conserva i documenti relativi ad una competenza non procedimentalizzata, per la quale, dunque, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale. I/6.23 «Gruppo di lavoro sul sistema informativo» VII/14.35 «Corso di formazione sul procedimento amministrativo»

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35 Il fascicolo di attività
Il fascicolo di attività conserva i documenti relativi ad una competenza proceduralizzata, per la quale esistono documenti vincolati o attività di aggiornamento di banche e per la quale, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale. V/1.14 «Richieste dei bollettini informativi dei corsi di studio» I/ «Statistiche e reportistica per il 1° trimestre 2008» I/14.2 «Comunicati stampa dicembre 2010»

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37 Il fascicolo di procedimento amministrativo
Il fascicolo di procedimento amministrativo conserva i documenti relativi ad una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale. 2008 – VII/1.14 «Concorso a tempo indeterminato per personale amministrativo di categoria C» 2008 – X/4.81 «Gara per la fornitura di dieci fotocopiatrici per il settore Affari generali»

38 Documento, procedimento e azione
Il documento rappresenta la fase statica; Il procedimento rappresenta la fase dinamica. Azione amministrativa Fotografia Filmato

39 Una rete, più che un puzzle…
UOR Fase Istruttoria RPA Conferenza di servizi

40 Un domino, più che un puzzle…

41 Il procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo è come un torrente di montagna, che trascina a valle tronchi, detriti di ogni genere: assistiamo a “loop” incredibili Ci vuole un temporale per “metterlo in moto” Esiste una fase “tennistica” del procedimento Output è diverso da Outcome Mandarinismo della amministrazione pubblica Miglioramento incrementale o reingegnerizzazione Rivoluzione / Riformismo Fonte: Pietro di Benedetto – UniDOC 2008

42 Esiste un sistema di mappatura delle funzioni amministrative delle università italiane?
Cosa hanno pubblicato nella Sezione Trasparenza gli atenei italiani finora? Perché dobbiamo sempre ripartire da zero? Titulus 97

43 Criteri di organizzazione
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Art. 5 (oggi abrogato D.Lgs. 165/2001) art. 5 Criteri di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;

44 Funzioni e competenze Il titolario di classificazione va progettato tenendo conto delle funzioni di un ente produttore. Esse possono essere: Funzioni primarie Funzioni finali Funzioni strumentali o di supporto

45 Funzione primaria costitutiva Funzioni strumentali e di supporto
Applicazione pratica Funzione primaria costitutiva I - Amministrazione II - Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia III - Didattica, di ricerca, programmazione e sviluppo IV - Attività giuridico-legale V - Studenti e laureati VI - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio VII - Personale VIII - Finanza, contabilità e bilancio IX - Edilizia e territorio X - Patrimonio, provveditorato ed economato XI - Oggetti diversi Funzioni gestionali Funzioni finali Funzioni strumentali e di supporto

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51 Le tabelle in rete finora sono
Eterogenee Non si ricorre a una mappatura funzionale, ma a cluster per missione Bolgia tabellare anarchica

52 Possiamo ipotizzare una tabella nazionale
Il principio di tipicità dell’azione amministrativa Procedimenti identici, processi e procedure personalizzabili e semplificabili Il procedimento non si può semplificare, la procedura e il processo invece sì Procedimenti tipici, attività e affari dipendenti dalle variabili di contesto Procedimenti solo a scorporo, funzioni non esercitabili oppure non esercitate

53 PROCEDimenti AMministrativi delle Università degli Studi
Un progetto di formazione-intervento del Coinfo con 32 Atenei italiani e il CODAU PROCEDimenti AMministrativi delle Università degli Studi

54 Un database da condividere e la tempistica
28 settembre 2013 – Presentazione 30 settembre 2013 – Disseminazione 10 ottobre 2013 – Osservazioni 16 ottobre 2013 – Approvazione nazionale

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56 Grazie per l’attenzione
Università degli Studi di Trieste


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