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Presentazione sul tema: "«LA TRASPARENZA SECONDO IL d. lgs"— Transcript della presentazione:

1 «LA TRASPARENZA SECONDO IL d. lgs
«LA TRASPARENZA SECONDO IL d.lgs. 33/2013 Limiti e modalità di applicazione all'Istituzione scolastica» Mantova, 25 gennaio 2014 Anna Armone

2 Le case della trasparenza
Art. 1 l. 241/1990 L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza Art /1990 sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione………... Diritto all’accesso d.lgs. 150/2009 Art. 1 Le disposizioni del presente decreto assicurano……….., nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. Art. 11 La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

3 Trasparenza e partecipazione
La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la "Carta europea dei diritti dell'uomo nella città " (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento. Il principio della partecipazione attiva e della  trasparenza dell'azione amministrativa, ribadito dalla  "Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione,  il diritto alla partecipazione.

4 trasparenza Open data Open government Partecipazione attiva e collaborativa dei cittadini alle scelte amministrative, sul presupposto di un’amministrazione «aperta» che renda fruibili alla collettività le informazioni di cui è in possesso

5 Trasparenza e partecipazione
La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza". La trasparenza intesa come "accessibilità totale" trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle  informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione Trasparenza

6 Accesso e accessibilità totale
L’accesso ex l. 241/1990 è qualificato dalla pertinenza ad un procedimento, cioè a un’attività amministrativa di interesse del singolo L’accessibilità totale si configura come posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche in capo a ciascun cittadino, volta a «favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità» Accessibilità totale trasparenza Diritto di accesso Procedimento amministrativo AZIONE AMMINISTRATIVA

7 Il pericolo dell’opacità per confusione
Occorre evitare che la massa di dati resi pubblici, in particolare sugli assetti organizzativi, renda impossibile l’identificazione dei dati rilevanti cioè dei dati che veramente interessano i cittadini come tali e come utenti dei servizi. L’identificazione dei dati rilevanti deve avvenire essenzialmente attraverso momenti di ascolto con i cittadini e le loro rappresentanze: questi momenti esprimono una «domanda di trasparenza» che va al di là della stessa «offerta di trasparenza» imposta dalla legge, perché seleziona tra i dati potenzialmente pubblici quelli di reale interesse e impone alle amministrazioni realmente aperte di concentrarsi su quelle informazioni che riguardano direttamente l’erogazione dei servizi anche al fine di assumere, nel momento della definizione degli obiettivi soprattutto di outcome, scelte coerenti con i bisogni della collettività Filippo Patroni Griffi

8 La sequenza- logico normativa
Legge 241/1990 d.Lgs 150/2009 Legge 190/2012 d.lgs. 33/2013

9 d.lgs. 150/2009 CAPO III Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11. Trasparenza 1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

10 Nel primo Rapporto SAET reso al Parlamento nel febbraio 2009 si ha modo di leggere le seguenti affermazioni: “La pubblica amministrazione non è abituata a misurare i rischi e di conseguenza neanche quello di corruzione anche se questo ha un grande impatto sia economico che di immagine. Probabilmente non è abituata perché non ne ha percezione e tutti i manuali di risk management, affermano logicamente che se non c’è percezione non c’è identificazione del rischio e se non si identifica non si può valutare e quindi non si può “trattare” con appositi interventi organizzativi”. La domanda che vale la pena porsi allora è: “le strutture della nostra Pubblica Amministrazione possono essere considerate un sistema qualità dal punto di vista della prevenzione della corruzione?”. È ovvio che se il nostro obiettivo è la riduzione della corruzione prescindendo da quanto di essa viene effettivamente scoperto, denunciato e perseguito, dobbiamo pensare in termini di modello organizzativo, proponendo un sistema di qualità che abbassi il rischio di errore, nel nostro caso di corruzione. Sarebbe inutile aumentare ex post i controlli di qualità su prodotti e servizi omettendo di operare a monte sul sistema qualità: certo verrebbe evidenziato un maggior numero di difetti, ma senza che ciò possa ripercuotersi positivamente sulla qualità del processo. Il ragionamento è analogo nel caso della lotta alla corruzione: se ci si concentra sulla repressione piuttosto che sulla prevenzione, verosimilmente si assisterà ad un incremento delle denunce e conseguentemente di reati scoperti e sanzionati, senza che questo si traduca, tuttavia, in un abbassamento del livello di corruzione. L’obiettivo, in altre parole, non è solo scoprire a giochi ormai fatti, bensì prevenire e dunque scoraggiare eventuali episodi di corruzione. Quanto finora detto evidenzia il fatto che anche nel caso della corruzione, come in quello della qualità, si rende necessario seguire degli standard: non solo le norme del codice penale, ma gli stessi processi organizzativi devono essere di ausilio nella prevenzione di situazioni di rischio”.

11 La legge n. 190/2012 Fino ad oggi i controlli di legittimità e i controlli di gestione hanno concorso scarsamente a prevenire fenomeni di corruzione I fatti corruttivi non sempre comportano uno sviamento della funzione pubblica superando i confini della missione affidata dalla legge a un determinato soggetto pubblico, ma all’interno della missione la stessa viene realizzata in un modo completamente diverso da quello che la ratio legis imporrebbe Il nuovo parametro introdotto dalla legge n. 190/2012: Il controllo di legalità

12 La legge n. 190/2012 Il campo d’azione

13 VIOLAZIONE DI REGOLE MORALI
Definizione di corruzione nel nuovo dettato normativo: un’accezione ampia Le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza: un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite; l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Delitti contro la pubblica Amministrazione disciplinati dal codice penale VIOLAZIONE DI REGOLE MORALI VIOLAZIONE DI NORME CORRUZIONE = + NON INTEGRITÀ

14 La “posizione” del legislatore in materia di corruzione
Il concetto di corruzione è inteso in senso lato comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati La corruzione costituisce una deviazione intenzionale del comportamento dell’agente dal compito di tutela degli interessi del principale e una violazione della fiducia che questo ripone in lui il “parametro di riferimento” rispetto al quale si può valutare la deviazione del comportamento è costituito non solo da “regole giuridiche” ma anche da “regole morali” ritenute rilevanti in un determinato contesto

15 Piano Nazionale Anticorruzione
Inquadramento normativo del rischio di corruzione Rapporto 2012 Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione Piano Nazionale Anticorruzione Trasparenza D.Lgs. 33/2013 Incandidabilità D.Lgs. 235/2012 Inconferibilità e incompatibilità incarichi c/o PPAA D.Lgs. 39/2013 Codice di Comportamento d.P.R. 62/2013

16 La funzione del PNA ……

17 La relazione tra il PNA e gli altri strumenti di controllo
Le amministrazioni a tal fine devono procedere, come da indicazioni già ricevute dalla delibera n. 6 del 2013 della C.I.V.I.T., alla costruzione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi:  alla performance;  agli standard di qualità dei servizi;  alla trasparenza ed alla integrità;  al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

18 Il completamento del quadro normativo nell’ambito della prevenzione della corruzione

19 L’ambito soggettivo di applicazione della l. 190/2012
Terminologia differenziata nel corpo delle diverse disposizioni (“pubbliche amministrazioni statali”, “pubbliche amministrazioni”, “amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001”) ART. 1 comma 5 Pubbliche amministrazioni centrali Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

20 La legge 190/2012 Il livello applicativo di sistema primario
Le norme «sintomatiche» del livello applicativo primario Premessa Collegamento funzionale d.lgs. n. 150/2009 – l. n. 190/2012 Art. 4 c 1. dlgs 165 Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti Art. 14 dlgs 165 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. Art. 1, c. 5 l Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. Art. 5. dlgs 150/2009 Obiettivi e indicatori 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Art. 1 c. 9 Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

21 La legge 190/2012 Il livello applicativo di sistema primario
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Gli attori: Ministro adotta il Piano Dirigenti amministrativi di prima fascia vengono individuati di norma come Responsabili Dirigenti amministrativi di seconda fascia propongono attività a rischio corruzione

22 La legge 190/2012 Il livello applicativo generalizzato
È necessario individuare nel complesso normativo allargato (in particolare al d.lgs. 150/2009) le norme immediatamente applicabili, che presentano un livello applicativo indipendentemente dall’articolazione e dal livello delle PPAA Comma 15 Pubblicità – trasparenza Comma 16 specificazioni rispetto alla pubblicità – trasparenza Commi giurisdizione e contenzioso in materia di contratti Commi 29 e 30 istanze e richieste accesso del cittadino Comma 32 pubblicazione dati nei procedimenti di spesa Comma 32 modifica art. 2 l. 241/1990 Comma 41 introduzione art. 6 bis nella l. 241/1990 Comma 42 modifica all’art. 53 d.lgs 165/2001 Comma 46 introduzione art. 35 bis nel d.lgs 165/2001 Comma 47 modifica art. 11 l. 241/1990 Comma 51 introduzione art. 54 bis nel d.lgs 165/2001 Commi 52 – 59 withe list Commi 75 – 82 norme penali e responsabilità

23 Legge 190/2012 – art. 1 c. 15 Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali ART. 35 D.LGS 33/2013

24 Legge 190/2012 – art. 1 c. 15 Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. Art. 29 d.lgs 33/2013

25 Legge 190/2012 – art. 1 c. 15 Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

26 Legge 190/2012 – art. 1 c. 32 Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Articolo richiamato dall’art. 37 del d.lgs 33/2013

27 Legge 190/2012 – art. 1 c. 37 Il comma 37 dell’art. 1 della l. n. 190/2012 modifica l’art. 1 ter della l. 241/1190 Art. 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge

28 L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990

29 L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990 Molte amministrazioni commettono un duplice errore. Da un lato, in presenza di istanze carenti dei presupposti necessari per aprire la trattazione del procedimento si limitano a non darvi semplicemente corso, senza adottare alcun provvedimento e spesso senza nemmeno comunicarlo. E’ una violazione sostanziale alle disposizioni della legge 241/1990 la quale, come stabilisce in modo inequivocabile l’articolo 2, comma 1, sin da prima della sua novellazione, pretende che ad ogni istanza corrisponda un provvedimento finale. Vi deve essere, cioè, un rapporto di 1 a 1 tra istanze e provvedimenti finali (quale che sia il loro contenuto sostanziale). Dall’altro lato, alcune altre amministrazioni per giungere alla reiezione della domanda avviano vere e proprie attività amministrative in piena regola, con pienezza di istruttoria ed attività connesse ed impiego di tempi ed energie.

30 L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990 L’irricevibilità consiste nell’assoluta carenza della possibilità stessa di ricevere l’istanza, ad esempio per assoluta carenza di competenza da parte dell’ente. Ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, ma la norma consente un esame semplificato limitato ai presupposti fondamentali per la stessa apertura del procedimento, che deve comunque concludersi con un provvedimento, sia pure in forma semplificata. Dunque, tutte le istanze debbono essere protocollate ed esaminate. L’irricevibilità è solo una delle motivazioni, uno dei presupposti di fatto che consentono di rigettare l’istanza senza entrare nella fase di istruttoria di merito. L’inammissibilità può essere considerata la mancanza assoluta dei requisiti soggettivi che la norma pretende in capo all’istante, come la carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica. L’improcedibilità è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante (mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione, violazione dei termini entro i quali depositare atti). Nel caso dell’infondatezza non si determina il rigetto della domanda per l’assenza di un presupposto finalizzato all’avvio dell’istruttoria di merito, come nei tre casi precedenti. L’assenza della fondatezza è necessariamente rilevata sulla base di un’analisi non solo di fatti e presupposti, ma anche degli elementi di diritto e del merito.

31 L. 190/2012 c. 38 Introduzione art. 6 bis l. 241/1990
Collegamento con la modifica apportata dalla stessa l. 190/2012 al comma 5 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Le amministrazioni, nell’autorizzare gli incarichi ai dipendenti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, sono tenute a verificare anche l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al medesimo dipendente

32 L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 11 l. 241/1990 Per quanto si tratti di accordi di natura privatistica, in particolare quelli che sostituiscono il provvedimento finale, essi scaturiscono comunque da un’attività amministrativa e, dunque, non possono sottrarsi alle regole generali che la disciplinano MOTIVAZIONE Nella scuola Accordo di rete ex art. 7 d.p.r. 275/1999 si aggancia all’art. 15 l. 241/1990 che richiama, in quanto applicabili, i commi 2 e 3 dell’art. 11 l. 241/1990

33 Legge 190/2012 Introduzione dell’art. 35 bis nel d.lgs. 165/2001
Codice Penale LIBRO SECONDO «DEI DELITTI IN PARTICOLARE» TITOLO II «Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione» Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione»

34 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
Integrazioni all’art. 53 del d.lgs. N. 165/2001 Regolamentazione degli incarichi vietati

35 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
Rilevazione dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

36 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
Responsabilità erariale Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio Comunicazione dell’erogazione del compenso entro 15 giorni al DFP e all’Amministrazione di appartenenza I COMMI DAL 7 AL 13 NON SI APPLICANO AI COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA A DIPENENTI PUBBLICI

37 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio
c. 14 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio APPLICAZIONE INDIFFERENZIATA A TUTTI I TIPI DI INCARICHI

38 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

39 Amministrazione pubblica o soggetto privato conferente
Richiesta di autorizzazione (c.10) Conferimento incarico a dipendente pubblico AP conferente o dipendente Amministrazione di appartenenza Entro 15 gg dall’erogazione del compenso lo comunica (c.11) 30 gg per risposta Dopo silenzio assenso Entro 15 gg incarichi conferiti o autorizzati con relazione Entro il 30 giugno dichiarazione di non aver conferito o autorizzato incarichi (c.12) Entro 30 giugno per ciascun dipendente e per ogni incarico conferito o autorizzato compensi relativi all’anno precedente Pubblicare nelle proprie banche dati elenchi dei consulenti con dati descrittivi (c. 14) Entro 30 giugno Compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi compresi nei compiti e doveri d’ufficio e l’elenco dei collaboratori esterni e consulenti (c. 14) Dipartimento Funzione Pubblica

40 Legge 190/2012 comma 51 Introduzione dell’art. 54 bis nel d
Legge 190/2012 comma 51 Introduzione dell’art. 54 bis nel d.lgs 165/2001 anche disciplinari D.p.r. n. 32/2013

41 Legge 190/2012 comma 62 modifica la legge 20/1994 inserendo commi 1-sexies e 1-septies all’art. 1.
Nel giudizio di responsabilità in tema di danno all’immagine della PA derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l’entità del danno si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi di responsabilità il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

42 Legge 190/2012 Modifiche al codice penale
Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato, del reato di abuso di ufficio e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie attraverso l’aumento delle pene principali previste (da quattro a dieci anni); ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria, rimodulando quindi la figura delittuosa; punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, provvedendo a sanare una lacuna; introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

43 Le novità sul piano della repressione:
Corruzione per l’esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.). Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) Corruzione fra privati (art c.c.) Inasprimento del trattamento sanzionatotrio

44 Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

45 Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.). Segue.
Esercizio della funzione (messa a libro paga del pubblico agente) Irrilevanza del momento in cui vi è promessa/dazione (c.d. corruzione e antecedente e susseguente) Art. 1 co. 44 l.n. 190/12 che ha sostituito l’art. 54 D.lgs 165/01 (Codici di comportamento)

46 Concussione (art. 317 c.p.) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Soggetto attivo Condotta Trattamento sanzionatorio

47 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

48 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Segue
Aspetti problematici Nozione di induzione La punibilità del soggetto indotto Questioni di diritto intertemporale Rapporti fra corruzione e concussione. Criteri di distinzione: iniziativa – rapporto fra i soggetti – danno/vantaggio

49 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

50 Traffico di influenze illecite. Circostanze
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

51 Traffico di influenze illecite. Segue
Condotta incriminata Relazione esistente Rapporti con il millantato credito ex art. 346 c.p. Rapporti con la corruzione.

52 CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

53 CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. SEGUE
Obblighi di ufficio e fedeltà possono essere: di fonte legislativa Codicistica (artt. 2390, 2392, 2105, ecc); Extra codicistica (normative in materia ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, tributaria, ecc). di fonte non legislativa Provvedimenti autorità di vigilanza; Obblighi contrattuali; Procedure aziendali; Codice etico, Protocolli e/o altre previsioni del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

54 CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. SEGUE
Art c.c. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. I principio di correttezza e buona fede impongono ai lavoratori di astenersi da qualsiasi atto idoneo a nuocere al datore di lavoratore anche solo potenzialmente (i.e. accesso abusivo a dati riservati del datore di lavoro; trattare affari in concorrenza con quelli del proprio datore di lavoro tali da arrecare pregiudizio agli interessi di quest’ultimo; divulgare notizie confidenziali tali da ledere potenzialmente il patrimonio dell’azienda, etc.).

55 CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. ATTIVITA’ SENSIBILI
Attività sensibile: Gestione dei rapporti con i clienti, con consulenti e/o fornitori di servizi Rapporti con i clienti Rapporti con enti certificatori

56 CORRUZIONE FRA PRIVATI. ART. 2635 C.C. ATTIVITA’ SENSIBILI
Assunzione del personale Omaggi Agevolazioni Premi Spese rappresentanza Dilazione dei pagamenti/recupero crediti Acquisti di beni o servizi Incarichi e consulenze Ecc.

57 Il d.lgs. 33/2013 attuativo della legge n. 190/2012
PRINCIPI Il d.lgs. 33/2013 attuativo della legge n. 190/2012 Principi generali Accesso civico Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle PPAA Dati sull’organizzazione Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche Dati di gestione del bilancio Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati Tempi di pagamento, dati su procedimenti amministrativi Obblighi di pubblicazione in settori speciali Dati sui contratti conclusi

58 L’ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 (art. 2)
PRINCIPI L’ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 (art. 2) Obblighi di trasparenza concernenti: l’organizzazione l’attività delle pubbliche amministrazioni le modalità per la sua realizzazione

59 Pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3)
PRINCIPI Pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3) Afferma il principio di totale accessibilità delle informazioni. I dati pubblici oggetto di pubblicazione obbligatoria possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque ai sensi dell’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 33/2013

60 Il d.lgs. N. 33/2013 I limiti alla trasparenza art. 4
PRINCIPI Il d.lgs. N. 33/2013 I limiti alla trasparenza art. 4 I dati personali comuni che devono obbligatoriamente essere pubblicati, comportano la possibilità di una diffusione dei medesimi attraverso i siti istituzionali (1° c.) Nel caso di pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, si devono rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione (c. 4) Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza

61 Il d.lgs. N. 33/2013 I limiti alla trasparenza art. 4
PRINCIPI Il d.lgs. N. 33/2013 I limiti alla trasparenza art. 4 Il comma 6 mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso come definiti nell’art. 24, commi 1 e 6, della l. n. 241/1990 Restano fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

62 PRINCIPI L’accesso civico art. 5 Documenti, informazioni, dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti che la PA non ha pubblicato. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita. ACCESSO CIVICO L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione e trasmetterlo contestualmente al richiedente.

63 PRINCIPI L’accesso civico art. 5 Posto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti, informazioni o dati, nel caso in cui la pubblicazione sia stata omessa, chiunque ha diritto di richiedere i medesimi. Si tratta dell’estensione massima del diritto di accesso, svincolato, in questo caso, dall’interesse diretto concreto e attuale e finalizzato ad un vero controllo sociale dell’operato della PA.

64 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione art. 8
PRINCIPI Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione art. 8 In attuazione del comma 35 lett. G) della l. 190/2012, la norma stabilisce che i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione a partire data data in cui hanno acquistato efficacia giuridica e sono costantemente aggiornati

65 Il tempo della pubblicazione art. 8
PRINCIPI Il tempo della pubblicazione art. 8 I documenti sono pubblicati per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di dati personali, relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

66 La sezione «Amministrazione Trasparente» art. 9
PRINCIPI La sezione «Amministrazione Trasparente» art. 9 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE No FILTRI Consentire indicizzazione e ricerche all’interno della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SEZIONI DI ARCHIVIO

67 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Art. 10
PRINCIPI L’articolo riproduce l’art. 11 del d.lgs. 150/2009 integrandone i contenuti e specificandoli Il Piano triennale della trasparenza costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione Deve indicare obiettivi collegati con il piano della performance poiché il perseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza deve costituire area strategica organizzativa ed individuale della pubblica amministrazione c.8 Obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo SCUOLA NO Solo collaborazioni e consulenze

68 Dal rapporto 2013

69 L’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013
PRINCIPI L’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 Destinatarie della normativa sono anche le istituzioni scolastiche, ma occorre selezionare, nell’ambito dell’intera normativa sistemica, le parti immediatamente applicabili

70 Ambiti riferibili all’istituzione scolastica: d.Lgs. 279/1994
PRINCIPI Riferimenti normativi e atti di organizzazione che riguardano l’istituzione «le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A Ambiti riferibili all’istituzione scolastica: d.Lgs. 279/1994 d.p.r. 275/1999 Normativa sulle indicazioni nazionali ………………………

71 Il d.lgs. N. 33/2013 Capo II Oggetto:
Obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

72 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione art. 13
L’articolo riprende l’art. 54 del d.lgs. n. 82/2005 Composizione organo di indirizzo e organo di gestione Articolazione degli uffici, competenze e risorse assegnate; Illustrazione dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante organigramma o altre rappresentazioni grafiche Elenco completo dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica

73 Condizioni di efficacia
I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività (art. 15) Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza MIUR USR singola scuola PUBBLICAZIONE ENTRO 3 MESI DAL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E PER I TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Comunicazione al DFP Condizioni di efficacia

74 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18) Al fine di verificare il rispetto del limite alle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica, vanno pubblicati sul sito dell’amministrazione di appartenenza tutti gli incarichi autorizzati, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico L’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni è consultabile sulla banca dati del DFP Singolo incarico Pubblicazione sul sito dell’amministrazione conferente diversa da quella di appartenenza

75 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  sulla contrattazione collettiva Art. 21
Riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali Tutti i dati relativi alla contrattazione collettiva integrativa: Contratti integrativi Relazione tecnico-finanziaria Relazione illustrativa

76 I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività (art. 23)
ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEI PROCEDIMENTI DI: Autorizzazione o concessione; Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi…; Concorsi e prove selettive; Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre AAPP Scheda sintetica per ogni provvedimento: contenuto Oggetto Eventuale spesa Estremi principali documenti del procedimento

77 I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività (art. 26)
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Il c. 4 prevede che sia esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

78 Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

79 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi art. 29 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

80 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione Art. 31. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

81 Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

82 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati art. 32
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Certificazione della qualità dei servizi

83 Pubblicazione relativa a procedimenti amministrativi e controllo sulle dichiarazioni sostitutive art. 35 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Es. procedimento Breve descrizione Unità organizzativa responsabile Nome responsabile procedimento Atti da allegare, modulistica, soggetti ai quali rivolgersi con relativo num di tel. Termini di conclusione del procedimento Procedimenti il cui provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato o che si possono concludere con il silenzio assenso Le modalità e gli strumenti di tutela ………..

84 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici Art. 36
Questo articolo integra le finalità di comunicazione e trasmissione delle informazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini con quelle di trasparenza e pubblicità per i pagamenti informatici Informazioni da pubblicare (ex art. 5 d.lgs. N. 82/2005) Codici IBAN identificativi del conto di pagamento; Codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

85 Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali

86 Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’art. 1, c. 32 l. 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal dlgs 163/2006, e, in particolare, dagli articoli 63,65,66,122,124,206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all’art. 57 c. 6 del d.lgs. 163/2006, la delibera a contrarre. Spese in economia

87 Format dati da pubblicare nell’attività contrattuale
Bandi di gara e contratti ( art.37 decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33)* Dipartimento/ Ufficio proponente Data avvio procedura Oggetto contratto Periodo di copertura contrattuale, periodo di riferimento della prestazione Procedura di scelta del contraente Codice CIG RUP Elenco operatori invitati; per ciascun soggetto:codice fiscale e ragione sociale Aggiudicatario Codice fiscale e ragione sociale del soggetto contraente Importo lordo contratto/ aggiudicazione * Deliberazione AVCP n.26 del 22 maggio 2013 ind

88 Le domande relativamente all’applicabilità alla scuola del d.lgs. 33
Il sito della scuola si può definire «istituzionale»? Basta registrarlo su Digit PA ….gov? E se anche lo fosse è automaticamente «istituzionale»?

89 I dati da pubblicare………in attesa di chiarimenti…..!!!!!!!
Amministrazione trasparente ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA Organi collegiali – dirigente Regolamenti Codici disciplinari e di comportamento Articolazione degli Uffici di Segreteria Telefoni e posta elettronica Incarichi conferiti o autorizzati al personale Dati sulla contrattazione collettiva integrativa Provvedimenti del dirigente (in forma di scheda sintetica) relativi ai procedimenti di scelta del contraente e agli accordi stipulati con soggetti privati o pubblici (es. reti)

90 Amministrazione trasparente
USO DELLE RISORSE PUBBLICHE Programma annuale Bilancio consuntivo

91 Amministrazione trasparente
OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA art. 32 Carta dei servizi POF Documento sulla certificazione della qualità dei servizi (se presente) Dati sui procedimenti di competenza della scuola (dati essenziali, compresa l’indicazione dei mezzi di tutela) Recapito tel. e casella di posta elettronica del referente per il procedimento di gestione e controllo delle dichiarazioni sostitutive

92 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati art. 35 Pubblicazione delle tipologie di procedimento con riferimento alle attività di acquisizione d’ufficio delle informazioni di cui al d.p.r. 445/2000, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e indirizzi mail degli uffici responsabili di tale attività.

93 Amministrazione trasparente
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Informazioni relative alle procedure per l’affidamento di contratti di contratti di lavori, servizi e forniture art. 37 Data di avvio della procedura struttura proponente oggetto del contratto Documentazione (capitolato, determina, inviti ecc.) Link Periodo di copertura contrattuale, periodo di riferimento della prestazione Procedura di scelta del contraente Codice CIG RUP Elenco operatori invitati Aggiudicatario Dati fiscali del soggetto contraente Importo lordo contratto/aggiudicazione Data contratto Contratto/ordinativo Link

94 Parliamo di qualcosa di diverso?
La pubblicità legale Parliamo di qualcosa di diverso?

95 d.lgs. N. 82/2005 art. 32 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

96 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.)
La pubblicità legale La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.)

97 Albo on line L’albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet.  Le regole con le quali funziona l’albo pretorio on line non cambiano, ma cambia lo strumento: in luogo del documento stampato e affisso nello spazio dedicato all’albo pretorio ci sara’ un sito web.

98 La pubblicità legale

99 Modalità di pubblicazione dei documenti all’Albo on line
La pubblicazione online deve garantire: Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato; Conformità all’originale, cartaceo o informatico; Preservazione del grado di giuridicità dell’atto, cioè non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web; Inalterabilità del documento pubblicato; Possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria

100 Caratteristiche del processo di pubblicazione
I documenti devono essere in formato elettronico; Il formato deve garantire l’immodificabilità del contenuto; I documenti devono essere firmati con la firma elettronica o digitale da parte del responsabile del procedimento o dal Responsabile del procedimento di pubblicazione; Quando il contenuto degli atti non è compatibile con l’accessibilità, occorre fornire le indicazioni per l’accesso alle informazioni; I documenti rimangono pubblicati per tutto il tempo previsto dalla normativa; La consultazione dei documenti deve contenere le seguenti informazioni: L’ente che ha pubblicato l’atto; La data di pubblicazione; La scadenza; La descrizione; La lista degli allegati consultabili L’albo online deve prevedere i meccanismi per la pubblicazione e la rimozione/archiviazione degli atti; Tutti i documenti devono essere numerati automaticamente dal sistema in ordine cronologico;

101 Caratteristiche del processo di pubblicazione
L’attività dell’Albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto un referto di pubblicazione, cioè: Delibere, determine, avvisi, gare, concorsi che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla PA

102 La pubblicità legale degli esiti scolastici
Pubblicare i «tabelloni» sul sito? Pubblicare i «tabelloni» all’albo (ex) posto all’interno dei locali della scuola? Il MIUR continua nelle ordinanze degli esami di Stato a richiamare la pubblicazione all’interno dei locali della scuola Il Garante alla Privacy non entra nella regolazione

103 Caratteristiche del processo di pubblicazione
Art. 14, c. 7 dpr 275/1999 I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

104 Pubblicità All’albo online: Codice disciplinare
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Delibere oo. cc. Bandi e avvisi ……………….

105 La visione finale della trasparenza documentale sul sito istituzionale
Programma annuale Conto consuntivo Rilievi ai quali non si è dato seguito AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche Composizione OO.CC. Articolazione degli uffici CV ds Organigramma Dati sulla CII Numeri di telefono elenchi collaboratori Elenco semestrale provvedimenti finali: determine aggiudicazione e accordi con elementi descrittivi Criteri, atti, elenchidi contributi, sussidi OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA Carta dei servizi Certificazione di qualità Modalità di pagamento – IBAN Tipologie di procedimenti Procedimenti il cui provvedimento finale può essere autocertificato o concludersi con silenzio assenso Modulistica Uffici e nn. tel CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Determina a contrarre per proc negoz senza bando Avvisi bandi e inviti Avvisi sugli esiti proced affidamento Albo on line ARCHIVIO DATI Delibere oo.cc. Bandi e Avvisi Graduatorie Esiti scolastici …………………. ARCHIVIO

106 Alla prossima occasione………………
Anna Armone

107 Dalle faq dell’AVCP

108 Dalle faq dell’AVCP

109 Dalle faq dell’AVCP

110 Dalle faq dell’AVCP


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