La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Vademecum sulla previdenza complementare

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Vademecum sulla previdenza complementare"— Transcript della presentazione:

1 Vademecum sulla previdenza complementare
A cura della UIL F.P.L. Lombardia

2 Che cosa è ed il perchè della previdenza complementare
COMPLEMENTARE vuol dire completare, o ad integrare, la pensione di base erogata dai regimi pensionistici obbligatori al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale per riequilibrare la perdita derivante dalla progressiva riduzione del TASSO DI SOSTITUZIONE del primo pilastro La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale

3 E’ TASSO DI SOSTITUZIONE
il rapporto tra il primo rateo di pensione e l’ultimo reddito da lavoro, ossia la percentuale di pensione percepita rispetto all’ultima retribuzione

4 L’allungamento della speranza di vita
La vita sperata media L’allungamento della speranza di vita Donne Uomini Anno 2010 : , ,2 Anno 2020 : , ,7 Anno 2030 : , ,0 Anno 2040 : , ,3 Anno 2050 : , ,6

5 Le principali riforme previdenziali
D.Lgs. 503/92 (Legge Amato): si elevano i requisiti di età per la pensione e si amplia il periodo di riferimento delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni. L. 335/95 (Legge Dini): si inaspriscono ulteriormente i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e si introduce il sistema di calcolo contributivo (nuovi assunti dal 1° gennaio e pro quota per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995). Si apre la strada alla Previdenza Complementare 1998 – dal 1° gennaio introduzione del cosiddetto “scalone”

6 Gli effetti previdenziali introdotti dalla legge 335/95
Con 18 anni di contribuzione (sistema retributivo) Posizioni assicurative al Dicembre 1995 Con meno di 18 anni di contribuzione (sistema misto) Con inizio contribuzione dal 1° gennaio 1996 (sistema contributivo)

7 Criteri di calcolo pensione RETRIBUTIVA Settore Privato
Lavoratori con una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al : Quota A: retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni (260 settimane) X aliquota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita al (2% annuo; 0, % per ogni settimana*); Quota B: retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni X aliquota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dal alla data di decorrenza della pensione (2% annuo; 0, % per ogni settimana*); Lavoratori con una anzianità contributiva inferiore a 15 anni al : Quota A: retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni X aliquota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita al (2% annuo; 0, % per ogni settimana*); Quota B: retribuzione media rivalutata su tutte le settimane di contribuzione versata a decorrere dal X aliquota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dal alla data di decorrenza della pensione (2% annuo; 0, % per ogni settimana*); * L’aliquota decresce gradatamente in presenza di retribuzione superiore ad un dato massimale

8 Criteri di calcolo pensione MISTA Settore Privato
Tutti i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 Per i periodi di contribuzione al 31/12/1992 si applica il sistema retributivo (QUOTA A) – retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni (260 settimane) X aliquota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita al (2% annuo; 0, % per ogni settimana*); Per i periodi di contribuzione dal 01/01/1993 al 31/12/1995 si applica il sistema retributivo (QUOTA B)- retribuzione media rivalutata su tutte le settimane di contribuzione versata a decorrere dal X aliquota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dal al (2% annuo; 0, % per ogni settimana*); * L’aliquota decresce gradatamente in presenza di retribuzione superiore ad un dato massimale Per il periodi di contribuzione dal 01/01/1996 si applica il sistema contributivo (QUOTA C) :

9 Criteri di calcolo pensione CONTRIBUTIVA
L’importo della pensione non viene più computato in base alle retribuzioni degli ultimi anni bensì in base all’ammontare dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa. Per la determinazione dell’importo della pensione si moltiplica il montante rivalutato dei contributi versati dal fino alla data di decorrenza della pensione per i coefficienti di trasformazione modulati in base all’età (vanno dal 4,72% con 57 anni al 6,136% con 65 anni)

10 Pensione CONTRIBUTIVA
Se, da una parte, le varie riforme che si sono susseguite dal1992 ad oggi, hanno avuto come effetto positivo quello di riportare sotto controllo la spesa previdenziale, dall’altra hanno però comportato, nella maggioranza dei casi, una graduale riduzione dell’importo delle pensioni. La riduzione del tasso di sostituzione rende evidente la necessità di integrare il reddito dell’età post-lavorativa mediante una seconda pensione : LA PENSIONE COMPLEMENTARE O SECONDO PILASTRO PREVIDENZIALE

11 Coefficienti di trasformazione per determinazione pensione
57 anni 4,720% 58 anni 4,860% 59 anni 5,006% 60 anni 5,163% 61 anni 5,334% 62 anni 5,514% 63 anni 5,706% 64 anni 5,911% 65 anni 6,136%

12 Esempio di calcolo pensione CONTRIBUTIVA
Lavoratore con 37 anni di servizio e 62 anni di età con stipendio annuo di € Contributi versati all’anno ( x 33% rit. Prev.) = € 5.940 Contributi versati per 37 anni (5.940 x 37 anni di servizio) = € Pensione annua : 219,780 x 5,514 (coeff. Trasf.) = € ,6692 Pensione mensile : 12.118,6692 : 13 = € 932,21 Ultima retribuzione mensile € 1.400,00 Pensione mensile € ,21 Differenza in meno al mese € ,79 Pari al 66,59% dell’ultima retribuzione

13 Esempio di determinazione % per calcolo pensione RETRIBUTIVA
RICOSTRUZIONE ALIQUOTA: L’aliquota sino al , è quella relativa alla tabella “A” annessa alla L. 965/65, in base agli anni e mesi maturati in tale data. A partire dall’1/01/95 l’aliquota annua è pari al 2%. CALCOLO DELLA PENSIONE: Prima quota pensione (quota A): si ottiene moltiplicando l’aliquota al 31/12/1992 per la retribuzione fissa in godimento all’atto della cessazione. Seconda quota pensione (quota B): si ottiene moltiplicando la differenza tra l’aliquota finale e quella al 31/12/1992 per la media delle retribuzioni degli ultimi anni (al massimo 10 anni), che sono comprensive anche delle voci accessorie. La somma delle due quote dà l’importo lordo della pensione

14 Aliquote % di rendimento della pensione retributiva
Anno di anzianità contributiva 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lavoratori dipendenti settore privato 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 Lavoratori dipendenti iscritti all’INPDAP (*) 37,5 38,8 40,2 41,7 43,3 45,0 46,8 48,7 50,7 52,8 55,0 57,3 59,7 62,2 64,8 67,5 70,3 73,2 76,2 79,3 82,5 85,8 89,2 92,7 96,3 100 (*)Fino al 31 dicembre Per i periodi successivi al 1° gennaio 1995 le aliquote di rendimento sono unificate al 2% all’anno.

15 ESEMPIO DI CALCOLO DI PENSIONE RETRIBUTIVA Settore Pubblico
Lavoratore con 37 anni di servizio e 9 mesi con stipendio netto mensile di € 1.400 Aliquota al 31/12/92 = 0,53341; Aliquota alla data di cessazione = 0,80891 Aliquota per quota “B” (0,80891 – 0,53341) = 0,27550 Ultima retribuzione = € ,00 (retrib.annua contribut.) Media retribuzioni = € ,00 1^ Quota pensione = x 0,53341 = ,96 2^ Quota pensione = x 0,27550 = 7.409,02 13.202, ,02 = ,98 (pensione lorda) pens. netta annua = pens. mensile = 1.189,15 (x 13 mens.) a fronte di uno stipendio netto mensile di € 1.400,00 il lavoratore percepirà una pensione pari all’84%

16 I TRE PILASTRI del Sistema Pensionistico
1° pilastro: pensione di base, a ripartizione (Inps, Inpdap, ecc.) 2° pilastro: pensione complementare su base contrattuale, a capitalizzazione 3° pilastro: risparmio previdenziale individuale, a capitalizzazione

17 Che cosa significa? RIPARTIZIONE:
I contributi prelevati dai lavoratori in attività servono a finanziare il pagamento delle pensioni in essere CAPITALIZZAZIONE I contributi prelevati dai lavoratori in attività vengono capitalizzati secondo gli schemi di investimento finanziario

18 La previdenza complementare normativa di riferimento
La previdenza complementare è stata istituita dall’art.3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 “Disciplina della forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” Il D.Lgs. 124/93, è stato sostituito dal D. Lgs.13 dicembre 2005, n. 252,(emanato in attuazione della delega conferita alla Legge 243/2004), che è entrato in vigore dal 1° Gennaio 2007

19 Il Trattamento di Fine Rapporto (Art. 2120 c. c
Il Trattamento di Fine Rapporto (Art c.c. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297) Il TFR è un forma di salario differito che spetta al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa. Si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5. La quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile annuale lorda. Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, mediante l’applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT registrato nel mese di dicembre dell’anno precedente

20 Il Trattamento di Fine Rapporto (Art. 2120 c. c
Il Trattamento di Fine Rapporto (Art c.c. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297) FACCIAMO UN ESEMPIO: IMPONIBILE AI FINI DEL TFR (retribuzione corrisposta con continuità) = € : 13,5 = 740,74 ovvero lo 0,74 % DALLO O,74 SI DEVE TOGLIERE LO 0,50 DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE . x 0,50% = 50 740,74 – 50 = 690, OVVERO IL 6,91 %( accantonamento annuale )

21 Anticipazioni di quote del TFR
I Vincoli Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro; Una sola volta nel corso del medesimo rapporto di lavoro; Importo max. non superiore al 70% del Tfr maturato; Limite annuale del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti; Non possibile in caso di crisi aziendale riconosciuta. I Casi per cui è possibile chiederlo Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; Acquisto della prima casa di abitazione per sé e per figli documentato con atto notarile; Spese da sostenere da parte dei genitori (anche adottivi o affidatari) durante la fruizione di congedi parentali o per cura di figli malati fino al compimento degli otto anni; Spese da sostenere durante i concedi per la formazione e la formazione continua. N.B. I CCNL possono prevedere condizioni di migliore favore.

22 Il Fondo di garanzia del TFR
Gli importi corrisposti a titolo di Tfr sono esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale. Sul Tfr accantonato annualmente opera, tuttavia, una trattenuta calcolata sull’ammontare della retribuzione effettivamente assoggettata ai contributi previdenziali. Tale trattenuta, a carico del datore di lavoro, è pari allo 0,5% e serve per finanziare un apposito Fondo istituito presso l’Inps che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento del Tfr spettante ai lavoratori o loro aventi diritto in caso di insolvenza della azienda (fallimento ecc.)

23 I destinatari della previdenza complementare
Lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici; Soci lavoratori e dipendenti di cooperative; Lavoratori autonomi e liberi professionisti; Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivante da responsabilità famigliare; Lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. 276/2003.

24 Tipologia dei Fondi pensione
FONDI CHIUSI O NEGOZIALI FONDI APERTI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (FIP O PIP) FONDI PREESISTENTI

25 Fondi chiusi o negoziali
Istituiti tramite contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi tra lavoratori, interaziendali, promossi da OO.SS. firmatarie di C.C.N.L. Detti accordi stabiliscono la costituzione di una forma di Previdenza complementare per tutti i lavoratori di un determinato settore, di una data azienda o di un determinato territorio e nel contempo istituiscono un Fondo pensione di natura contrattuale destinato ad accogliere le libere adesioni dei lavoratori a cui tale accordo si riferisce. L’elemento caratterizzante è l’ambito definito, ossia ogni fondo pensione, costituito da una determinata fonte istitutiva, ha una platea altrettanto definita di potenziali aderenti (es. un lavoratore appartenente ad un determinato settore non potrà aderire ad un fondo pensione destinato ai lavoratori di un settore diverso). Tali fondi garantiscono il principio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e datori di lavoro nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e sono improntati a criteri di massima trasparenza, controllo effettivo dei costi e prudenza nella gestione delle risorse.

26 Fondi aperti Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, attraverso la costituzione di un patrimonio separato ed autonomo che ha come esclusiva finalità quella di erogare prestazioni previdenziali. L’adesione può avvenire: su base individuale, indipendentemente dalla circostanza che vi sia possibilità di aderire a fondi negoziali previsti dalla contrattazione collettiva; su base collettiva attraverso appositi accordi tra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavori che decidono di non istituire un fondo negoziale ma di stipulare un accordo per l’adesione collettiva ad uno o più fondi aperti. Non esiste alcuna forma di partecipazione alla amministrazione né dei rappresentanti dei lavoratori né dei datori di lavoro dal momento che la gestione finanziaria è riservata al C.d.A. della società che gestisce il fondo. Tali fondi non hanno un ambito definito e cioè non sono rivolti specificata- mente ad una platea di soggetti individuati.

27 Forme pensionistiche individuali
Sono attuate “individualmente” mediante contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali stipulati con imprese di assicurazioni. Si distinguono in: FIP:Fondo di investimento previdenziale PIP: Piano di investimento previdenziale Non esiste alcuna forma di partecipazione alla amministrazione, né dei rappresentanti dei lavoratori né dei datori di lavoro,dal momento che la gestione finanziaria è riservata al C.d.A. della società che gestisce il fondo. Possono aderire tutti i soggetti anche non titolari di reddito da lavoro e da impresa

28 Fondi preesistenti Sono forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della L. 421/92. Essendosi in origine sviluppati in assenza di una organica disciplina loro applicabile, presentano forme molto eterogenee e godono di una notevole autonomia e un diversificato regime sotto il profilo delle regole loro applicabili. L’adesione dei lavoratori avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Questi fondi sono diffusi soprattutto nel settore bancario e assicurativo.

29 Il regime dei Fondi pensione
I FONDI operano: per lavoratori dipendenti e soci di coop: in regime di CONTRIBUZIONE DEFINITA; La contribuzione è inizialmente prefissata mentre variabile è il valore della prestazione finale il cui importo è commisurato all’andamento della gestione finanziaria dei contributi versati. per lavoratori autonomi, liberi professionisti: anche in regime di PRESTAZIONI DEFINITE Il valore della prestazione finale viene stabilito a priori mentre a variare è l’importo della contribuzione dell’iscritto che viene aggiornato periodicamente in modo tale da poter garantire l’erogazione della prestazione prefissata.

30 Le principali caratteristiche dei fondi negoziali
è una ASSOCIAZIONE degli iscritti che non ha fini di lucro funziona in base al principio della CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE l’adesione è VOLONTARIA Fondo pensione negoziale deve essere AUTORIZZATO dalla COVIP vuole GARANTIRE agli iscritti delle prestazioni pensionistiche complementari la GESTIONE delle risorse verrà affidata a società specializzate

31 Come si finanzia un fondo negoziale
Contributo del lavoratore Contributo datore di lavoro TFR Percentuale della retribuzione base ai fini del TFR Percentuale della retribuzione base ai fini del TFR Quota o intero TFR maturando Sono le fonti istitutive a fissare la misura dell’eventuale contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro nonché la quota di TFR da destinare alla forma pensionistica di tipo collettivo. Gli iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria dopo il 28/04/93, in caso di adesione alla previdenza complementare hanno l’obbligo di destinare l’intero TFR maturando al fondo pensione

32 La gestione di un fondo La previdenza complementare opera secondo i criteri della capitalizzazione, ossia i contributi versati dall’iscritto confluiscono in un conto individuale e investiti in strumenti finanziari da gestori specializzati, producendo nel tempo rendimenti che variano in funzione dell’andamento dei mercati finanziari e della scelta di gestione A seconda che vengano previste una o più linee di investimento il fondo pensione si dice a gestione monocomparto o pluricomparto MONOCOMPARTO: La politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti che quindi beneficeranno del medesimo risultato della gestione finanziaria realizzata dal fondo in termini di rendimento PLURICOMPARTO: L’investimento è differenziato su più linee di investimento diverse tra loro per natura e rischiosità. L’aderente può scegliere il comparto a cui aderire sulla base della sua maggiore o minore propensione al rischio finanziario e anche in base anche alla maggiore o minore distanza dal pensionamento

33 La quota Il patrimonio del Fondo è convenzionalmente suddiviso in quote. Ad ogni versamento l’iscritto “compra” un certo numero di quote al valore assunto dal patrimonio del Fondo in quel momento. Ogni mese il Fondo calcola il valore del patrimonio e quindi quello della quota. Quando l’iscritto esce ha un montante pari al valore della quota in quel momento moltiplicato il numero delle quote via via acquisite.

34 I costi di gestione dei fondi negoziali
Essendo i fondi negoziali delle associazioni senza fine di lucro, il loro fine non è il profitto. Ciò va a vantaggio degli iscritti che beneficiano di costi di gestione piuttosto modesti, limitati alle spese vive di amministrazione del fondo stesso. Inoltre i costi tendono a ridursi ulteriormente per le economie di scala che possono prodursi in virtù dell’omogeneità degli aderenti e dell’elevato numero degli iscritti Costo di iscrizione Costi amministrativi Costi di gestione finanziaria Switch di comparto Costi di istruzione anticipazione N.B. Le percentuali e le quote fisse dei costi variano da fondo a fondo e comunque risultano assai ridotte rispetto alle spese di un fondo aperto e di un PIP(periodo di riferimento di 35 anni di adesione: spese amministrative fondo negoziale 0,5%, fondo aperto 1,3% e PIP 2,3% - Fonte COVIP).

35 Come iscriversi Per iscriversi è sufficiente compilare e sottoscrivere, oltre al modello Tfr1 o Tfr2, l’apposito modulo di adesione con il quale si potrebbe autorizzare, tra l’altro, il proprio datore di lavoro a trattenere dalle future buste paga i contributi di pertinenza del lavoratore. All’aderente devono essere preventivamente consegnate, la scheda informativa sull' attività del fondo pensione e l’informativa sulla tutela della privacy. Al momento della adesione andrà versata una quota di iscrizione “una tantum” che sarà trattenuta dalla busta paga.

36 L’informazione agli iscritti
Consultazione on line della propria posizione attraverso connessione protetta Comunicazione periodica annuale con estratto conto spedita al domicilio Informazioni di carattere generale sul sito web del Fondo News letter

37 Garanzie e forme di controllo
Tutte le risorse finanziare confluite al fondo pensione vengono affidate ad operatori specializzati autorizzati per legge (Enti gestori). A ulteriore garanzia dell’iscritto le risorse affidate in gestione vengono depositate presso un soggetto “terzo”, la Banca depositaria, la quale controlla che tutte operazioni ordinate dai gestori rispettino i limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto del fondo e dalle singole convenzioni di gestione. Il Fondo controlla le performance (benchmark). Le autorità di vigilanza: COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ISVAP (assicurazioni) BANCA D’ITALIA (banche) CONSOB (sim e sgr)

38 La vigilanza La COmmissione di VIglianza dei fondi Pensione (art.18, D.Lgs.252/2005) esercita l'attività di alta vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare. Ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e l’attenta e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari

39 Il conferimento del TFR (Art. 8, comma 7, D. Lgs
Il conferimento del TFR (Art. 8, comma 7, D. Lgs. 252/05) -varie casistiche- Lavoratori dipendenti di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/05); Lavoratori dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93), che non hanno mai aderito alla previdenza complementare Lavoratori dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/04/1993 che hanno già aderito alla previdenza complementare; Lavoratori dipendenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, che non hanno mai aderito alla previdenza complementare;

40 Il conferimento del TFR
Lavoratore dipendente di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 Lavoratore dipendente di prima I scrizione allaprevidenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993 non iscritto, al , a forme pensionistiche complementari. Scelta esplicita Silenzio assenso Entro il 30 giugno 2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al , attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro, può decidere di: Se entro il 30 giugno 2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al non esprime alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del lavoratore a: Mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro (scelta revocabile) Conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da scegliere tra: Forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratticollettivi; fondo pensione aperto; forma pensionistica individuale. (scelta irrevocabile) Forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratticollettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale cheindichi altra formapensionistica di tipo collettivo 1 In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili In caso di azienda che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR maturando verrà integralmente trasferito presso il Fondo Tesoreria gestito dall’INPS. In questo caso il lavoratore mantiene comunque i diritti di rivalutazione, le modalità di riscatto e di anticipazione proprie del TFR 2 Quella con il maggior numerodi adesioni di lavoratori della azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili 1-2 Forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS

41 Il conferimento del TFR
Lavoratore dipendente di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 Già iscritto a forme pensionistiche complementari al 31 dicembre 2006 Scelta esplicita Silenzio assenso Se entro il 30 giugno 2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al31 dicembre 2006 non esprime alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce Il residuo TFR maturando del lavoratore alla: Entro il 30 giugno 2007 oppure entro sei mesidalla data di assunzionese successiva al , attraverso unadichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro, può decidere di: Mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro Conferire il residuo TFR maturandoalla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce Forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce In caso di azienda che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti il residuo TFR maturando verrà integralmente trasferito presso il Fondo Tesoreria gestito dall’INPS. In questo caso il lavoratore mantiene comunque i diritti di rivalutazione, le modalità di riscatto e di anticipazione proprie del TFR

42 Il conferimento del TFR
Lavoratore dipendente di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile1993 Non iscritto a forme pensionistiche complementari al 31 dicembre 2006 Scelta esplicita Silenzio assenso Se entro il 30 giugno 2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 31 dicembre 2006 non esprime alcuna Volontà Il datore di lavoro trasferiscel’intero TFR maturando dellavoratore a: Entro il 30 giugno 2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 31 dicembre 2006, attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro può decidere di: Mantenere l’intero TFR Maturando presso il datore di lavoro Forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale che indichi altra forma pensionistica di tipo collettivo 1 In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili Conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui prescelta (forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione oppure fondo pensione aperto oppure forma pensionistica individuale) nella misura intera o in quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi o, se non prevista, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di Incremento successivo (l’eventuale restante TFR maturando) Quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori della azienda, salvo diverso accordo aziendale 2 In caso di azienda che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti il TFR maturando verrà integralmente trasferitopresso il Fondo Tesoreria gestito dall’INPS. In questo caso il lavoratore mantiene comunque i diritti di rivalutazione, le modalità di riscatto e di anticipazione proprie del TFR Se non applicabili 1-2 Forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS

43 Il conferimento del TFR in modo esplicito
L’adesione al fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando, utilizzando il modulo TFR 1 (TFR 2,per gli assunti dopo il 31/12/2006) non comporta obbligo di versamento della contribuzione, né a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore intenda versare un suo contributo al fondo previsto dai contratti o accordi collettivi e abbia diritto, in base alla contrattazione collettiva, ad un contributo anche da parte del datore di lavoro, detto contributo affluirà al fondo pensione prescelto dal lavoratore, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione medesima.

44 Il conferimento del TFR in modo tacito
In caso di conferimento tacito del TFR maturando, l’investimento delle relative somme deve avvenire nella linea più prudente prevista all’interno del fondo tale da garantire la restituzione del capitale (entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi) e, con elevata probabilità, dei rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR (quantomeno in orizzonti temporali pluriennali). Il lavoratore sarà comunque libero in seguito di riallocare le quote di TFR, quelle già versate e quelle maturande, in un’altra linea di investimento ritenuta più adatta alle proprie esigenze e al proprio grado di propensione al rischio finanziario. ► Il lavoratore di azienda con almeno 50 addetti che si vedrà trasferito il TFR “inoptato”, ossia quello non altrimenti destinato alla previdenza complementare, presso il Fondo Tesoreria gestito dall’Inps, conserverà comunque tutti i diritti di rivalutazione, le modalità di riscatto e di anticipazione proprie del TFR.

45 Il conferimento del TFR in modo tacito di un già aderente
Nel caso di conferimento tacito del TFR alla previdenza complementare di un lavoratore già aderente ad un fondo pensione in quota percentuale, lo stesso vedrà investiti i suoi accantonamenti in due diverse linee di investimento all’interno del fondo stesso: la prima linea sarà quella da lui a suo tempo prescelta (nella quale sono confluite le quote di TFR e l’ulteriore contribuzione), la seconda sarà quella a contenuto più prudenziale nella quale verrà automaticamente trasferita la residua quota di TFR mediante il meccanismo del silenzio assenso. Il lavoratore potrà comunque decidere di unificare la propria posizione nella linea piu' consona alle sue aspettative.

46 Il conferimento del TFR Fondo Tesoreria INPS
Dal 1° gennaio 2007 saranno versate nel Fondo Tesoreria gestito dall’Inps le quote di TFR maturate e non destinate alla previdenza complementare dai lavoratori di aziende con alle dipendenze almeno 50 addetti con contratto di lavoro subordinato. Questo Fondo non garantirà una seconda pensione, ma solo il normale TFR e per le aziende che perdono il TFR maturando perché confluito alla previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps, vengono previste particolari misure compensative. Ai fini della determinazione della soglia dei 50 addetti, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, che siano soggetti o meno al tfr. Le aziende che hanno iniziato o inizieranno l’attivita’ dopo il , dovranno fare riferimento alla media della forza lavoro dell’anno solare di inizio dell’attivita’.

47 Il conferimento del TFR Fondo Tesoreria INPS
Nel calcolo dei 50 dipendenti vanno considerati tutti i lavoratori con contratto subordinato e indipendentemente dal fatto che per i lavoratori trovi applicazione il tfr o il tfs (previsto per gli ex dipendenti pubblici che hanno conservato tale regime). I lavoratori part-time devono essere calcolati in proporzione all'orario svolto. Il lavoratore assente è escluso dal computo solo nel caso ci sia stata un'assunzione in sua sostituzione. I lavoratori a tempo determinato si computano in relazione alla durata del contratto.

48 Il conferimento del TFR Fondo Tesoreria INPS
Non sussiste l’obbligo di versamento del TFR al Fondo tesoreria con riferimento: ai lavoratori con rapporti a termine inferire ai 3 mesi; ai lavoranti a domicilio; agli impiegati, quadri e dirigenti di aziende del settore agricolo; ai lavoratori per cui e’ prevista dai C.C.N.L. l’erogazione periodica del tfr; ai lavoratori per cui i C.C.N.L. prevedono l’accantonamento del tfr presso soggetti terzi, ad esempio presso l’Enpaia per gli impiegati agricoli.

49 Volontà di Mantenere il tfr
Fondo Tesoreria INPS Per i lavoratori che, entro il 30 giugno 2007, scelgono di mantenere il TFR in azienda,utilizzando il modello TFR 1 o TFR 2, il versamento al Fondo Tesoreria, per le aziende di almeno 50 addetti, comprenderà tutto il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti, a prescindere dal momento della scelta. Sia per le anticipazioni che per la liquidazione del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’unico referente del lavoratore rimane il datore di lavoro, che corrisponderà anche la parte versata al Fondo Tesoreria Inps, compensandola con la contribuzione dovuta. La compensazione deve essere fatta con priorità con le quote mensili di TFR, se insufficienti con la contribuzione Ivs, se ancora insufficienti , il datore di lavoro deve fare richiesta di rimborso all’Inps che dovra’ erogarlo nel giro di 30 giorni

50 Il conferimento del TFR Fondo Tesoreria INPS
Il versamento del TFR al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps, dovrà essere fatto dal datore di lavoro mensilmente, salvo conguagli a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Nulla e’ dovuto al Fondo Tesoreria per quei lavoratori,che in servizio al 31/12/2006, conferiscono nei primi 6 mesi del 2007 l’intero TFR a forme pensionistiche complementari sia con modalita’ tacita o esplicita.

51 Volontà di mantenere il tfr Fondo Tesoreria INPS
Lavoratori dipendenti che sono stati o verranno assunti dopo il Per il nuovo assunto, che prima della fine del semestre a disposizione per la scelta, manifesta la volontà di mantenere in azienda, in tutto o in parte, il proprio tfr, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti, versa al Fondo tesoreria Inps tutto il tfr maturato dal giorno dell'assunzione.

52 Volontà di mantenere il tfr
Fondo Tesoreria INPS Lavoratori dipendenti che sono stati o verranno assunti dopo il Se il lavoratore, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, ha già conferito il tfr alla Previdenza Complementare, è obbligato a continuare a conferire il tfr alla Previdenza Complementare. Sussiste il principio della irrevocabilità della scelta, ma se può essere comprensibile per chi è ancora iscritto a un Fondo, sussistono forti dubbi, per chi in precedenza ha riscattato l'intero montante a seguito della perdita dei requisiti di iscrizione al fondo.

53 OPZIONE ESPRESSA PER I FONDI PENSIONE
Scelta esplicita per la previdenza complementare di chi era in servizio al 31 dicembre 2006. 1° Esempio : Dipendenti occupati ante 29 aprile 1993 che intendono aderire alla previdenza complementare per la prima volta conferendo l'intero TFR. Il versamento al Fondo pensione del TFR maturando, avverrà dal 1° luglio 2007, ma sarà comprensivo delle quote maturate dal momento dell'adesione al fondo. Per esempio, nel caso in cui un lavoratore esprima la volontà di aderire alla previdenza comlementare il 1° marzo 2007, il suo TFR verrà effettivamente versato al Fondo prescelto a partire dal 1° luglio 2007, conteggiando però anche il TFR maturato e rivalutato dal 1° marzo fino al 30 giugno.- Le mensilita’ di TFR dal 1° gennaio alla data dell’opzione rimangono in azienda a prescindere che la stessa abbia 50 o meno dipendenti.

54 OPZIONE ESPRESSA PER I FONDI PENSIONE
Scelta esplicita per la previdenza complementare di chi era in servizio al 31 dicembre 2006. 2° Esempio: Dipendenti occupati ante 29 aprile 1993 che intendono aderire alla previdenza complementare per la prima volta, non con l’intero TFR , ma con la quota prevista dai contratti o accordi collettivi. Dal 1° luglio 2007 versamento al fondo pensione del TFR maturando, comprensivo anche delle quote maturate dal momento dell’opzione. Le mensilita’ di TFR maturate dal 1° gennaio alla data dell’opzione rimangono in azienda se la stessa ha meno di 50 dipendenti, altrimenti vanno al Fondo Tesoreria, assieme alla quota percentuale di TFR non destinata alla previdenza complementare.

55 OPZIONE ESPRESSA PER I FONDI PENSIONE
Scelta esplicita per la previdenza complementare di chi era in servizio al 31 dicembre 2006. 3° ESEMPIO : Dipendenti occupati ante 29 aprile 1993 che hanno già aderito alla previdenza complementare con una quota di TFR prevista dalla contrattazione collettiva e che intendono conferire anche la restante quota al fondo complementare. Dal 1° luglio 2007 versamento della quota restante di TFR maturando al fondo pensione al quale hanno già aderito, comprensivo delle quote maturate dal momento dell’opzione. Le mensilita’ di TFR maturate dal 1° gennaio alla data dell’opzione rimangono in azienda a prescindere se la stessa ha più o meno di 50 dipendenti.

56 OPZIONE ESPRESSA PER I FONDI PENSIONE
Scelta esplicita per la previdenza complementare di chi e’ stato o verrà assunto dopo il (prima occupazione dopo il 28 aprile 1993) In caso di opzione espressa entro il semestre dalla data di assunzione, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo pensione, con effetto dal mese successivo alla manifestazione della volontà, l'intero TFR maturando del lavoratore. Le mensilita’ di TFR maturate dall'assunzione alla data dell’opzione rimangono in azienda solo se la stessa ha almeno 50 dipendenti, altrimenti vanno al fondo tesoreria.

57 OPZIONE ESPRESSA PER I FONDI PENSIONE
Scelta esplicita per la previdenza complementare di chi è stato o verrà assunto dopo il (prima occupazione ante 29 aprile 1993) Scelta di conferire l'intero Tfr In caso di opzione espressa entro il semestre dalla data di assunzione, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo pensione, con effetto dal mese successivo alla manifestazione della volontà, l'intero TFR maturando del lavoratore. Le mensilità di TFR maturate dall'assunzione alla data dell’opzione, rimangono in azienda solo se la stessa ha meno di 50 dipendenti, altrimenti le quote TFR vanno al Fondo tesoreria Inps.

58 OPZIONE ESPRESSA PER I FONDI PENSIONE
Scelta esplicita per la previdenza complementare di chi è stato o verrà assunto dopo il (prima occupazione ante 29 aprile 1993) Scelta di conferire il Tfr in misura percentuale In caso di opzione espressa entro il semestre dalla data di assunzione, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo pensione, con effetto dal mese successivo alla manifestazione della volontà, (consegna mod. TFR2) la percentuale del TFR maturando del lavoratore. Le mensilità di TFR maturate dall'assunzione alla data dell’opzione rimangono in azienda con almeno 50 dipendenti, altrimenti vanno al Fondo Tesoreria, con la quota percentuale del TFR non destinato alla Previdenza complementare.

59 SILENZIO-ASSENSO Lavoratori dipendenti in servizio al 31/12/ 2006
Per i lavoratori che entro il 30 giugno non avranno espresso alcuna scelta, le aziende provvederanno a versare, dal 1° luglio 2007, l'intero TFR maturando al Fondo pensione complementare previsto dagli accordi o contratti collettivi. Le mensilità di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 restano in azienda solo se questa ha alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, altrimenti viene versata al Fondo tesoreria Inps

60 SILENZIO-ASSENSO Lavoratori dipendenti che sono stati o verranno assunti dopo il Il nuovo assunto che alla fine del semestre a disposizione per la scelta, non ha effettuato alcuna opzione, si vedrà versare il TFR al proprio fondo negoziale, se esiste, oppure come indicato dal decreto, alla scadenza del semestre. Per il periodo che va dall'assunzione fino alla fine dei 6 mesi, il TFR rimane in azienda, oppure è dovuto al Fondo tesoreria Inps, nel caso di azienda con almeno 50 dipendenti

61 Lavoratori che hanno dal 1°gennaio 2007 già scelto.
Per i lavoratori che successivamente al 31/12/2006 e prima della pubblicazione dei decreti attuativi, avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il tfr alla Previdenza Complementare, è fatta salva la decorrenza di questa scelta, a condizione che la scelta sia confermata compilando il modulo allegato al decreto, TFR 1 o TFR 2, e consegnandolo al datore di lavoro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta il 01/02/2007.

62 Lavoratori che hanno dal 1°gennaio 2007 già scelto.
Per i lavoratori che successivamente al 31/12/2006 e prima della pubblicazione dei decreti attuativi, avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà circa il mantenimento in azienda del TFR, utilizzando i moduli forniti dalle aziende, non è necessario che ribadiscono questa scelta, dopo la pubblicazione dei decreti.

63 Lavoratori che hanno già aderito alla Previdenza complementare
I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e che sono già iscritti al Fondo pensione, non devono compilare nessun modello, in quanto il loro versamento avviene già con il 100% del TFR.

64 FondInps FONDINPS E’ LA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE “RESIDUALE” ISTITUITA PRESSO L’INPS. E’ QUELLA IN CUI FINIRA’ IL TFR DI QUEI LAVORATORI CHE NON HANNO ESPRESSO NESSUNA SCELTA E CHE NON POSSIEDONO UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PREVISTA DA ACCORDI, CONTRATTI O DIVERSI ACCORDI AZIENDALI.

65 FondInps FONDINPS COSTITUIRA’ UN PATRIMONIO SEPARATO E AUTONOMO RISPETTO ALL’INPS. PER LEGGE SU TALE PATRIMONIO NON SONO AMMESSE AZIONI ESECUTIVE DA PARTE DI CREDITORI DELL’INPS. SARA’ AMMINISTRATO DA UN COMITATO AMMINISTRATORE CUI FARANNO PARTE ANCHE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO. AL MOMENTO DELL’ADESIONE “TACITA”, IL TFR CONFERITO E’ DESTINATO AL COMPARTO A CONTENUTO PRUDENZIALE ,TALE DA GARANTIRE LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE E DEI RENDIMENTI EQUIPARABILI AL TASSO DI RIVALUTAZIONE DEL TFR. FONDINPS POTRA’ COMUNQUE ARTICOLARSI ANCHE IN PIU’ COMPARTI COME GLI ALTRI FONDI NEGOZIALI.

66 FondInps PER QUALI LAVORATORI : Per quelli che non scelgono nei 6 mesi e che non hanno un fondo di previdenza negoziale. Per esempio per il lavoratori del commercio con contratto a termine inferiore a 3 mesi in un anno (il Fondo pensione Fonte prevede un minimo di tre mesi nell’anno, oppure nel Fonchim, dove si prevedono almeno 6 mesi). Sono per ora esclusi dalle regole del silenzio-assenso per la complementare: collaboratori coordinati continuativi, con o senza progetto; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

67 FondInps Per i lavoratori l'adesione a Fondinps è consentita solo secondo le modalità tacite e l'aderente può decidere di destinare una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e modalità che verranno adottate dal regolamento del Fondo. L'aderente ha la facoltà di sospendere tale contribuzione e di riattivarla successivamente, sempre secondo il costituendo regolamento, ovviamente l'obbligo del versamento del tfr non può essere sospeso. La posizione individuale in Fondinps potrà essere trasferita, trascorso almeno un anno di adesione, ad altra forma pensionistica complementare.

68 Cessazione o cambio di lavoro prima del pensionamento
Riscatto parziale o totale della posizione individuale maturata; Trasferimento presso un altro fondo di categoria al quale si accede in relazione alla nuova attività; Mantenimento della posizione presso il fondo anche in assenza di contribuzione

69 Riscatto (Art.14, comma 1-2, D.Lgs 252/05)
cessazione della attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; In caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, CIG e CIGS. Parziale nella misura del 50% nei casi: Riscatto totale: Cause diverse introdotte dai regolamenti dei fondi * Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in quanto è prevista la rendita (Art. 11, comma 4, D.Lgs 252/05) Invalidità permanente con riduzione di capacita di lavoro a meno di un terzo; cessazione della attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi*(SE RISCATTI L’NTERO IMPORTO ENTRO L’ANNO DI DISOCCUPAZIONE, PUOI FARlO, MA CON TASSAZIONE DEL 23% INVECE DEL 15% )

70 Trasferimenti In caso in cui l’iscritto perda i requisiti di partecipazione al fondo (es. cambiamento attività lavorativa) può trasferire la propria posizione individuale presso un altro fondo pensione a cui accede in relazione alla nuova attività. In costanza dei requisiti di partecipazione al fondo l’iscritto, decorsi due anni dalla data iscrizione ad una forma pensionistica complementare, può volontariamente trasferire l’intera posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica (fondo negoziale, fondo aperto, FIP).* *N.B. Nel caso di trasferimento della posizione maturata presso un forma pensionistica individuale, l’iscritto potrà versare il proprio TFR maturando, il contributo lavoratore e il contributo azienda ma in quest’ultimo caso solo nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi anche aziendali

71 Anticipazione (Art. 11, commi 7- 8, D.Lgs. 252/05)
In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata: Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata: Acquisto prima casa di abitazione per se o per figli; Spese per ristrutturazione relative alla prima casa di abitazione. Dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata: per ulteriori esigenze degli aderenti. N.B. Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione necessaria per l’anticipazione saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente che non siano stati riscattati.

72 Anticipazione Limite massimo
Il 75% del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente di iscrizione alle predette forme ESEMPIO: : 75% della posizione complessivamente maturata I° anticipazione al 75% 75 Capitale : 100 Capitale : (nuovo versamento) = 45 II° anticipazione al 75% 120 x 75% = 90 15 90 – 75= 15

73 Prestazioni (Art. 11, commi 1- 4, D.Lgs. 252/05)
REQUISITI: Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza; Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. TIPOLOGIA: Interamente in rendita mediante l’erogazione della pensione complementare; Parte in capitale fino ad un massimo del 50%, il restante 50% in rendita (dall’importo complessivo erogabile sono detratte le somme eventualmente anticipate e non reintegrate). Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione maturata, l’importo della pensione complementare risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale,( 2.530,84 euro per il 2007) l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale. Le forme pensionistiche complementari devono prevedere che in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanete che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza N.B. Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione necessaria per le prestazioni saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturate dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

74 Decesso dell’iscritto
A. Prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica la posizione è riscattata: dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall’iscritto; In mancanza di eredi o beneficiari la somma resta acquisita al fondo (forme collettive) o è devoluta a “finalità sociali” (forme individuali). B. Decesso del soggetto già titolare di prestazione pensionistica Gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari indicati dal soggetto del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione di una rendita calcolata sul montante residuale.

75 Il sistema di tassazione della previdenza complementare
Il regime fiscale della contribuzione Il regime fiscale dei rendimenti finanziari Il regime fiscale delle prestazioni, delle anticipazione e dei riscatti N.B. Quello che verrà descritto si riferisce al regime fiscale applicato a partire dal 1° gennaio Relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

76 Il regime fiscale della contribuzione
Deducibilità fiscale dei contributi La somma del contributo azienda e lavoratore deve essere inferiore a tutti questi tre parametri: € 5.164 12% del reddito doppio del TFR versato al Fondo

77 Il regime fiscale della contribuzione
Deducibilità fiscale dei contributi Ogni lavoratore dispone di un plafond di deducibilità per la previdenza complementare pari al 12 % del suo reddito complessivo con il limite massimo in valore assoluto di € 5.164,57. Per i lavoratori dipendenti la somma dei contributi versati dal lavoratore e dall’’azienda non deve superare il doppio del TFR versato al Fondo Questo plafond è riferito a ogni forma di previdenza integrativa che il lavoratore intenda attivare (fondo collettivo, fondo aperto, piano individuale), fatta salva la priorità di utilizzo nel fondo negoziale, se esistente.

78 Il regime fiscale della contribuzione
Il nuovo decreto n. 252/05 prevede dal 2007: Un solo limite di deducibilità: € 5.164 (somma di contributo azienda e contributo lavoratore) Eliminati quindi i limiti del 12% del reddito e il divieto di superare il doppio del TFR

79 Il regime fiscale della contribuzione
ESEMPIO Un solo limite di deducibilità: € 5.164 (somma di contributo azienda e contributo lavoratore) SE ILCONTRIBUTO DEL LAVORATORE E' DI €, PARI A QUELLO DELLA DITTA, IL LAVORATORE DEDUCE DAL SUO IMPONIBILE 1000 €, LA DITTA € DAL PROPRIO REDDITO, PER UN TOTALE DI € CHE E' < A € PERTANTO TUTTO L'IMPORTO PUO’ ESSERE DEDOTTO.

80 Il regime fiscale dei rendimenti finanziari
I rendimenti finanziari* del fondo sono tassati ad una aliquota del 11% Anche la rivalutazione del TFR in azienda è tassata all’11% * per rendimenti finanziari si deve intendere la differenza di valore del patrimonio del fondo fra inizio e fine esercizio N.B. Nell’accordo raggiunto tra governo e parti sociali relativo all’avvio della previdenza complementare, il governo si impegna a rivedere nel corso dell’anno il trattamento fiscale relativo ai rendimenti finanziari dei fondi di previdenza complementare con l’intento che questo sia in linea con quello applicato negli altri paesi europei.

81 Il regime fiscale delle prestazioni
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in capitale sia in rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogate sarà tassata nella misura del 15% diminuita, per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, di una quota pari allo 0,30%, fino ad un massimo del 6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo pensione.

82 Il regime fiscale delle anticipazioni
Le somme percepite a titolo di anticipazione sono tassate solo per la parte che non è stata assoggetta a tassazione durante la fase di accumulo (sono dunque esclusi da tassazione i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati) Quando richiedere l’anticipazione e con quali requisiti A Senza limiti temporali Spese sanitarie gravi e straordinarie 75 % Acquisto prima casa Ristrutturazione prima casa 8 anni di iscrizione B 75 % C 8 anni di iscrizione Per ulteriori esigenze degli aderenti 30 % Tassazione a titolo di imposta A Dal 15% al 9% (con una riduzione di una quota pari a 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo) B 23% C 23%

83 Il regime fiscale dei riscatti
Le somme percepite a titolo di riscatto sono tassate solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati). a) Riscatto parziale al 50%: inoccupazione mesi, mobilità, CIG e CIGS b) Riscatto integrale al 100%: invalidità permanente con riduzione capacità lavoro – 1/3, inoccupazione > 48 mesi c) Riscatto integrale al 100%: da parte eredi in caso di decesso dell’aderente alla previdenza complementare d) Riscatto per cause diverse introdotte dagli statuti Tipologie previste a), b), c) dal 15% al 9% (con una riduzione di una quota pari a 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo) d) 23% Tassazione dal 2007


Scaricare ppt "Vademecum sulla previdenza complementare"

Presentazioni simili


Annunci Google