La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

di orientamento per un’integrazione consapevole e condivisa

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "di orientamento per un’integrazione consapevole e condivisa"— Transcript della presentazione:

1 di orientamento per un’integrazione consapevole e condivisa
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1°grado “COMO-LAGO” Via Brambilla 49 – COMO Tel. 031/ – Fax 031/ – c.f VADEMECUM di orientamento per un’integrazione consapevole e condivisa 1

2 ISCRIZIONE - CHIARIMENTI SULLE CERTIFICAZIONI
Indice: ISCRIZIONE - CHIARIMENTI SULLE CERTIFICAZIONI 1 - Verso l’iscrizione: la certificazione 2 - L’iscrizione 3 - Diagnosi funzionale ASPETTI E RISORSE DELLA SCUOLA 1 - La continuità e i gruppi di lavoro 2 - Il POF ( Piano dell’Offerta Formativa ) 3 - L’insegnante per le attività di sostegno 4 - Individuazione del Consiglio di Classe/Sezione 5 - Numero degli alunni per classe: normativa 6 - Assistenza per l’autonomia e la comunicazione 7 - Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 8 - Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 9 - Compiti specifici dell’Azienda Ospedaliera e dei centri convenzionati in relazione alla scuola 10 - Materiali ed ausili 11 - Trasporti 12 - Visite didattiche e d’istruzione 13 - Valutazione ed esami 14 - Orientamento 2

3 PREMESSA Gentile famiglia,
questo vademecum è opera del “Gruppo di studio e lavoro sull’integrazione degli alunni disabili” dell’Istituto Comprensivo “Como Lago”, composto da genitori, docenti, Dirigente Scolastico; per la sua stesura è stato utilizzato materiale prodotto da Associazioni, A.S.L., Centri Risorse, GLIP. Ringraziamo l’Assessore Anna Veronelli e la circoscrizione n° 5 del Comune di Como per il contributo economico che ci ha permesso di stamparlo e diffonderlo. La logica ispiratrice di questo vademecum è quella di mettere a disposizione di tutte le famiglie un insieme di informazioni da utilizzare agevolmente per sostenere in modo concreto i propri diritti. Questo strumento è un’utile fonte anche per coloro (operatori, insegnanti, dirigenti scolastici) che vogliano farsi parte attiva per far rispettare i principi di uguaglianza e di integrazione nel mondo della scuola. Con la parola “diritti” intendiamo non solo le disposizioni previste dalla legge, ma anche quegli aspetti relativi all’accoglienza, al rispetto, all’attenzione, alla partecipazione che devono essere adeguati alle peculiarità delle singole persone. Crediamo che un buon progetto di vita per le persone diversamente abili passi anche attraverso l’impegno, serio, competente e consapevole, di tutti i soggetti coinvolti. Questo vademecum, che contiene i riferimenti di legge relativi all’inserimento scolastico, vorrebbe porsi come strumento di facile consultazione, per orientarci meglio tra le continue modifiche della normativa scolastica ed essere un primo passo per un reciproco aiuto fra famiglia, scuola e operatori socio-sanitari. Cordialmente, il Gruppo di studio e lavoro sull’integrazione degli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo Como Lago 3

4 ISCRIZIONI – CHIARIMENTI SULLE CERTIFICAZIONI
VERSO L’ISCRIZIONE: LA CERTIFICAZIONE Con la circolare, datata 11/12/2006, la Regione Lombardia rende note le nuove modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno con handicap. Questa delibera, che decorre dall’a.s. 2007/2008, si applica ai bambini disabili di nuova individuazione, tra cui in particolare quelli che si iscrivono al 1° anno della scuola dell’Infanzia o della scuola Primaria, con le seguenti modalità: la domanda deve essere prodotta direttamente dalla famiglia dell’alunno o da chi esercita legittimamente la podestà; la domanda va prodotta al collegio dell’ASL di residenza; la domanda deve essere corredata da certificazione della patologia con indicazione se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva, rilasciata da medico specialista di struttura pubblica e da relazione clinica, contenente i dati richiesti nel modello di domanda, rilasciata da medico specialista o psicologo dell’età evolutiva, di struttura pubblica ed eventuale altra documentazione ritenuta utile; - l’accertamento produce un verbale, che sottoscritto da tutti i componenti del collegio, al termine della valutazione collegiale, viene consegnato contestualmente al richiedente, che dovrà farlo pervenire tempestivamente all’Istituzione Scolastica presso cui è iscritto l’alunno. Pertanto si ritiene che la presentazione della documentazione di accertamento di handicap per l’anno scolastico successivo debba avvenire nel periodo tra il 1° ottobre e il 15 maggio; il termine di conclusione del procedimento del collegio sarà di 30 giorni, comunque in tempo utile per la formazione delle classi. Resta inteso che questo termine si ritiene interrotto in caso di presentazione di documentazione incompleta. Gli eventuali contenziosi e ricorsi non avverranno davanti alla magistratura ordinaria, ma ad un Osservatorio di riesame nominato dalle ASL. L’Istituto resta a disposizione delle famiglie interessate per ogni eventuale chiarimento. 4

5 3. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)
2. L’ISCRIZIONE Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali offerte dalterritorio. Prima di effettuare l’iscrizione è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un’adeguata accoglienza. Si consiglia di chiedere in visione copia del P.O.F. ( Piano dell’Offerta Formativa). La scelta della scuola spetta congiuntamente ad entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela, l’iscrizione spetta al tutore. Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate. Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell’Istituto, deve essere data la precedenza all’iscrizione degli alunni con handicap ( punto f , C.M. n. 364 del ). La famiglia provvede alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste, presentando alle scuole, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la Diagnosi Funzionale. 3. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) Alla stesura della DF provvede l’unità multidisciplinare che è composta dal neuro-psichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera competente, da centri medici o enti convenzionati e/o accreditati. La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la Privacy. Se l’équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi Funzionale, in tempo utile per l’iscrizione, può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia). In mancanza della Diagnosi Funzionale, la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l’alunno disabile. La Diagnosi Funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit , ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale e le capacità dell’alunno. La D.F. dovrà essere predisposta per gli alunni che: a) si iscriveranno alla scuola dell’infanzia, b) al 1° anno della scuola primaria, c) al 1° anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, d) per le nuove segnalazioni e certificazioni. Se necessario la D.F. può essere aggiornata in qualunque momento della carriera scolastica. 5

6 ASPETTI E RISORSE DELLA SCUOLA
1.LA CONTINUITA’ E I GRUPPI DI LAVORO Nel passaggio da una scuola all’altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono il bambino tali da garantire un reale percorso di integrazione scolastica. Le notizie fornite dalla famiglia e quelle provenienti dalla scuola di partenza al momento dell’iscrizione, sono indispensabili alla scuola successiva per garantire la realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed inoltrare, a cura del Dirigente Scolastico, le richieste al Comune, alla Direzione Regionale, all’Azienda Ospedaliera e alla Provincia. Nel nostro Istituto è previsto un progetto di continuità, tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per prendere in esame la situazione degli alunni di nuova iscrizione e progettare in modo più pertinente le prime fasi del processo di integrazione. Il Dipartimento dei Docenti di Sostegno esamina le iscrizioni pervenute, organizza incontri con le famiglie e i docenti della scuola di provenienza, realizza osservazioni e valuta le necessità degli alunni e le richieste da inoltrare agli Enti. Queste richieste devono essere inoltrate in tempo utile dalla scuola agli Enti competenti, per consentire la programmazione del servizio per l’anno scolastico successivo. Per questa ragione è di norma che le famiglie segnalino al momento dell’iscrizione tutte le necessità. Una relazione sulle nuove iscrizioni deve essere presentata dal Dipartimento al Dirigente Scolastico e al GSLIH (Gruppo di studio e lavoro sull’integrazione degli alunni disabili). Nei primi mesi dell’anno scolastico, come citato dalla C.M. n. 1/88, è possibile che l’insegnante di sostegno dell’anno precedente segua in un primo momento il passaggio nella nuova scuola; l’iniziativa dovrà essere programmata d’intesa tra i Collegi Docenti interessati. Nel nostro Istituto sono attivi tre gruppi di lavoro. Gruppo di Studio e Lavoro per l’Handicap ( GSLIH ). Il Dirigente Scolastico ha nominato ( in base alla legge 104/ 92, art . 15, comma 2) un Gruppo di studio e lavoro sull’integrazione degli alunni disabili composto da Docenti di Sostegno e Curricolari, da genitori di alunni disabili e non solo e da operatori dei servizi sociosanitari. Tale gruppo opera monitoraggio e verifiche sullo stato dei processi di integrazione nella nostra scuola e propone e realizza iniziative atte a migliorare l’offerta formativa e la qualità dell’integrazione. 6

7 2. IL POF ( Piano dell’Offerta Formativa )
Dipartimento docenti di sostegno Il dipartimento docenti di sostegno, formato da tutti i docenti nominati su attività di sostegno nei diversi plessi, esamina le iscrizioni, predispone e realizza progetti di continuità, sostiene e verifica la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) - vedi più avanti -, discute le problematiche inerenti l’integrazione dei singoli alunni, propone iniziative atte a migliorare l’offerta formativa e la qualità dell’integrazione. Gruppo Propositivo dei genitori Da quest’anno nell’Istituto si riunisce un gruppo di genitori di alunni, disabili e non, per confrontarsi con le difficoltà e gli ostacoli che si possono incontrare nell’attuazione di una buona integrazione. La presenza di diverse prospettive ed esperienze saranno un fattore importante per offrire maggiori spunti e concretare opportunità in grado di soddisfare i bisogni sempre più diversificati. 2. IL POF ( Piano dell’Offerta Formativa ) La legge sull’autonomia prevede che ogni scuola rediga il suo Piano dell’Offerta Formativa (POF). In base al Regolamento in materia di autonomia ( DM 275/ 99, art. 3), il POF è lo strumento attraverso cui la scuola afferma la propria identità educativa e organizzativa, e attraverso cui esplicita le modalità dei rapporti con il territorio; è anche lo strumento attraverso cui la scuola espone le scelte culturali, educative, metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo. In relazione all’integrazione delle persone in situazione di handicap, nel POF dovranno essere indicati i diritti e gli obblighi degli studenti disabili e i criteri per l’esercizio del loro diritto allo studio. Sarà opportuno che venga specificato il compito di collaborazione all’integrazione scolastica, con particolare riguardo a: - flessibilità organizzativa e didattica - innovazione didattica - iniziative di recupero e sostegno - insegnamenti integrativi e facoltativi - interventi formativi, anche aggiuntivi accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola dell’infanzia - orientamento scolastico e professionale. Il compito della elaborazione del Piano è affidato al Collegio dei Docenti il quale deve tener conto “delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori “. 7

8 3. L’INSEGNANTE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO.
Nella comunicazione del POF è previsto un preciso obbligo di informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti. L’istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima. 3. L’INSEGNANTE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO. La figura dell’insegnante di sostegno, prevista nella scuola dell’obbligo dalla L. 517/ 77 e dalle successive circolari, è stata estesa alla scuola dell’infanzia con la L. 270/ 82 e alla scuola superiore in attuazione della C.M. 262/ 88. E’ comunque con la legge 104/ 92 (art . 13, comma 6) che si dispone l’utilizzazione dell’insegnante di sostegno specializzato in ogni ordine di scuola. Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico inoltra all’Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione raccolta al momento della iscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Il Capo di Istituto (sentito il parere del Dipartimento Docenti di Sostegno) assegna l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno disabile, in contitolarità con i docenti curriculari. Le azioni prioritarie del docente per l’ attività di sostegno sono: - assumere la contitolarità delle classi/sezioni in cui opera e partecipare quindi a pieno titolo alle attività di docenza (attività di progettazione, verifica e valutazione del Consiglio di classe/sezione); - promuovere la conoscenza dell’alunno e della sua patologia con le principali problematiche ad essa connesse tra i colleghi del Consiglio di classe in cui opera, anche attraverso la visione diretta della documentazione pervenuta alla scuola, della Diagnosi Funzionale (DF) innanzitutto; - promuovere e mantenere un rapporto privilegiato con l’unità multidisciplinare e/o gli specialisti dell’Azienda ospedaliera /Ente; - promuovere e mantenere un rapporto privilegiato con la famiglia dell’alunno avuto in carico con l’intento di attivare il più presto possibile e arricchire nel tempo, una effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia, al fine di promuovere una efficace sinergia tra le figure che operano in contesti differenti; - collaborare all’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella classe; - elaborare e condividere con i docenti curricolari, il piano di lavoro disciplinare; - conoscere, aggiornare ed utilizzare metodologie, tecniche e linguaggi specifici per l’integrazione; - partecipare ai dipartimenti , ai gruppi di studio, alle attività di ricerca e azione per l’integrazione. 8

9 4. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/SEZIONE
La legge n. 449/ 97, art. 40 ha soppresso il criterio della istituzione di un posto per le attività di sostegno ogni 4 alunni con handicap, sostituendolo con quello di un posto organico ogni 138 alunni frequentanti nelle scuole pubbliche della provincia. Con l’avvio dell’autonomia, dall’1/ 9/ 2001 le richieste di “deroghe” sono di responsabilità del Dirigente Scolastico. In riferimento al sostegno va precisato che il numero di ore assegnate, pur significativo, non è però l’unico aspetto da considerare. Altrettanto importanti sono anche la professionalità dei docenti, le modalità di coinvolgimento di tutti gli alunni nelle attività scolastiche, la capacità di adattare i contenuti e i metodi ai diversi contesti di apprendimento, condizioni queste indispensabili per realizzare nella programmazione di classe il Piano Educativo Individualizzato. 4. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/SEZIONE Spetta al Capo d’ Istituto, coadiuvato dal Collegio Docenti di individuare la sezione più idonea per l’accoglienza dell’alunno con disabilità. Effettuata l’assegnazione, il Dirigente Scolastico convocherà i docenti di sezione per la scuola dell’infanzia, l’equipe pedagogica per la scuola primaria, il coordinatore della classe e l’insegnante di sostegno assegnato alla classe per la scuola secondaria, li informerà su ciò che riterrà necessario e, convocato il Consiglio di classe/sezione solleciterà l’insegnante di sostegno affinché, in collaborazione con i colleghi, formuli proposte per l’attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell’integrazione scolastica di alunni portatori di handicap. L’insegnante di sostegno promuoverà la stesura di linee guida da condividere con i colleghi del consiglio di classe per agevolare la comprensione delle principali difficoltà/potenzialità dell’alunno diversamente abile preso in carico al fine di procedere agevolmente all’impostazione del Piano Educativo Individualizzato. Il Consiglio di classe prescelto sarà così in grado di formulare un’ipotesi di PROGETTO, obbligatorio anche ai sensi dell’art . 41 del D.M. 331/ 98, sull’ utilizzo delle ore di sostegno e del D.M. n. 141/ 99 sulla formazione delle classi. Da tali decreti è richiesto che il PROGETTO sia formulato da tutto il Consiglio di classe e non può quindi in alcun modo essere delegato al solo insegnante di sostegno. 9

10 5. NUMERO DEGLI ALUNNI PER CLASSE: normativa
Tenuto conto della normativa vigente, l’Istituto Comprensivo Como Lago si impegna a mettere a disposizione tutti gli strumenti compensativi necessari all’ottimizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità. L’art. 10 del D.M , n 331 sostituito dal D.M , n° 141 ha stabilito che: 1. le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni “purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola”; 2. la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lieve. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi; 3. in relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però, il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola; 4. ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n°449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai comma precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente ai sensi dell’art. 26, comma 12 della L , n° 448; 5. per la formulazione del piano provinciale e per l’attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l’assegnazione dei docenti per il sostegno l’U.S.P. (ex Provveditorato), anche sulla base di quanto previsto dai successivi art. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi: a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione del piano provinciale. b) il GSLIH ( gruppo di studio e lavoro sull’integrazione dell’handicap) che, sulla base di criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità all’U.S.P., per i provvedimenti di competenza. 10

11 6. L’ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
Il servizio di assistenza educativa svolta sia dalla Provincia che dai Comuni è realizzato attraverso la figura dell’Educatore Professionale e dell’Assistente Educatore, figure assegnate alla scuola per supportare il percorso di integrazione degli alunni disabili. La titolarità e la responsabilità dei progetti di integrazione, pur necessitando della condivisione e della compartecipazione di tutti i soggetti coinvolti (EE.LL, servizi sanitari, famiglia) rimane della scuola. Tra i principali compiti e funzioni di queste figure si possono elencare i seguenti: - individuazione e verifica di obiettivi educativi relativi all’autonomia personale nell’ottica del raggiungimento della massima autonomia possibile (vedi art. 1, legge 104/92) e attività specifiche per la cura della persona; - promozione di attività per lo sviluppo e il rafforzamento di potenzialità residue; - suggerire e supportare le strategie per adeguare il materiale/ sussidi didattici alle capacità cognitive dell’alunno disabile in accordo con l’insegnante di sostegno; - mediazione e integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con l’insegnante di sostegno e, attraverso la mediazione dell’insegnante di sostegno, con gli insegnanti curricolari. L’intervento dell’ Educatore / Assistente Educatore deve prevedere la condivisione degli obiettivi educativi con la famiglia, attraverso un costante passaggio di informazioni da parte dei docenti di sostegno, ma anche con verifiche periodiche che coinvolgono tutto il gruppo dei docenti disciplinari e l’équipe socio-sanitaria. L’ Educatore/Assistente Educatore può quindi partecipare ai consigli di classe (limitatamente al momento di discussione dell’alunno in carico) e alle riunioni con l’équipe ad eccezione delle fasi di valutazione del rendimento scolastico dell’alunno in carico. 7. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) E' un atto collegiale ( legge 104/92 , art. 12 comma 5 e DPR 24/2/94 ), da compilare, dopo un primo periodo di inserimento, nei primi tre mesi della classe prima di ogni ordine e ciclo di scuola . Nella redazione del PDF sono coinvolti i docenti curricolari e i docenti per le attività di sostegno con la collaborazione dei famigliari dell’alunno e con la consulenza degli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera o dell’Ente Convenzionato. Il PDF è formulato sulla base della D.F., nonché sulla conoscenza che gli operatori scolastici hanno dell’alunno. Il PDF è aggiornato all’inizio della classe 3^ della scuola primaria e alla fine della scuola secondaria di primo grado (è aggiornato) con specifiche voci che riguardano l’orientamento scolastico. 11

12 8. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il PEI o PEP è il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l’alunno disabile, in un determinato periodo ( DPR 24/2/94. art. 5, comma 1 ). Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, nel PEI vengono definiti gli interventi integrati della scuola, della famiglia, dei riabilitatori, degli Enti Locali, finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica. Gli operatori della scuola, gli Educatori/Assistenti Educatori in collaborazione con la famiglia, e avvalendosi della consulenza degli Operatori Sanitari, ogni anno scolastico, procederanno alla stesura del PEI. E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico, verificato ed eventualmente aggiornato in itinere con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico ( D.P.R. 24/ 2/ 94 art. 6 comma 1 ). Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell'alunno diversamente abile per un determinato periodo al termine del quale vengono effettuale verifiche e apportate eventuali modifiche. 9. COMPITI SPECIFICI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA E DEI CENTRI CONVENZIONATI IN RELAZIONE ALLA SCUOLA Oltre ai già citati compiti di individuazione degli alunni in situazione di handicap, di certificazione e di formulazione della Diagnosi Funzionale, l’Azienda Ospedaliera, attraverso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (UONPIA) : - partecipa ai Collegi ASL di accertamento per l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione scolastica - garantisce consulenza al personale docente in relazione all’integrazione scolastica (PDF); - partecipa, congiuntamente agli operatori scolastici e alla famiglia, alla elaborazione del PEI con la conseguente assunzione di responsabilità specifiche; - partecipa al GLH e al Centro Territoriale Risorse H; - opera raccordi/integrazioni con le realtà extrascolastiche. 12

13 12. VISITE DIDATTICHE E D’ISTRUZIONE
10. MATERIALI ED AUSILI L'art. 13, comma 1 lettera b) della Legge Quadro prevede che le scuole siano dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici. Si va quindi dai materiali non strutturati fino a strumenti elettronici. I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dai comuni sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla Legge Quadro e assegnati dal Ministero alle Direzioni Scolastiche Regionali per questo scopo. 11. TRASPORTI Al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinchè questa si attivi immediatamente per la richiesta (e non dopo l'inizio dell'anno scolastico). Provvedere ai trasporti gratuiti casa-scuola e viceversa è compito del Comune di residenza. La L. 118/71, art. 28 comma 1, li prevede esplicitamente per la scuola dell'obbligo o per i corsi di addestramento professionale. In forza di tale legge e della Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale che assicura il diritto allo frequenza anche delle scuole superiori i Comuni dovranno soddisfare tale necessità, tramite le Intese e gli Accordi di programma (L142/90). 12. VISITE DIDATTICHE E D’ISTRUZIONE Nel caso di partecipazione a visite didattiche e d’istruzione di uno o più alunni con disabilità, occorre ogni misura di sostegno e la designazione di un qualificato accompagnatore, che può anche non essere l'insegnante di sostegno ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, Assistente Educatore, personale ausiliario). Al fine di evitare una discriminazione, espressamente vietata dalla L. 104/92 , occorre insistere con il Capo d'Istituto facendo riferimento alla CM. n. 291/92, per evitare che la visita possa essere negata. 13. VALUTAZIONE ED ESAMI L'art. 16, comma 1 della Legge Quadro (104/1992) dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del progetto didattico contenuto nel PEI. La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. L’ O.M. n. 128/99 art. 4 ( ribadita dall'O.M. n. 126/2000) afferma che: nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. 13

14 - per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato; - qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D.Lvo , n In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 4 della presente Ordinanza. Esami di licenza scuola secondaria di primo grado L'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 9, comma 13 "Valutazione finale delle classi terze della scuola media e Esame di Stato di licenza della scuola media": in ciascuna scuola media è costituita una commissione per gli esami di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie d'esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 77, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati". Art. 11 comma 11: "Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L , n. 297: tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 14

15 14. ORIENTAMENTO dopo la scuola superiore di primo grado
Art. 11, comma 12 "… Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI , il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati". Art. 11, comma 13: "Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati". 14. ORIENTAMENTO dopo la scuola superiore di primo grado Il Ministero ha definito l'orientamento come " attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado " e " parte integrante dei curriculum di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo". Le scuole devono considerare l'orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto una serie di iniziative volte a " formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinchè possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio, alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile ". Nella scelta della scuola superiore di secondo grado le famiglie devono tenere conto: • dei desideri e delle attitudini del loro figlio oltre che dei propri desideri e aspettative • delle indicazioni degli insegnanti di scuola superiore di primo grado • dei programmi dei singoli indirizzi • delle offerte formative delle scuole presenti sul territorio. 15

16 Anno Scolastico 2006/2007


Scaricare ppt "di orientamento per un’integrazione consapevole e condivisa"

Presentazioni simili


Annunci Google