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The Benedict Partnership LLP

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Presentazione sul tema: "The Benedict Partnership LLP"— Transcript della presentazione:

1 The Benedict Partnership LLP
Avv. Francesco Meduri Director Legal Services Bologna, 10 Maggio 2007

2 The Benedict Partnership LLP
Consulenza fiscale per società e persone fisiche (britannica e internazionale); Servizi di pianificazione e consulenza fiscale per imprenditori con particolare riguardo a fasi di delocalizzazione e/o ristrutturazione; Servizi di consulenza e assistenza fiscale ad investitori con interessi economico-commerciali nel Regno Unito e in giurisdizioni straniere; Assistenza fiscale e para-legale a strutture societarie britanniche e straniere; Servizi di consulenza fiscale in relazione a strutture finanziarie e commerciali internazionali; Servizi di consulenza fiscale in relazione a sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale;

3 Legalizzazione di documenti societari presso FCO ed Ambasciate
Servizi notarili Legalizzazione di documenti societari presso FCO ed Ambasciate Traduzione legali certificate Redazioni di Procure e Verbali di Assemblea Produzione di Certificati di Vigenza (Certificate of Good Standing) e di Cambio di Nome Copie autenticate Preparazione di documenti per uso mercantile, atti pubblici e contratti (con traduzione in lingua straniera se richiesto) Certificazione delľ autenticità di firme ed esecuzione di documenti. Funzione di Commissioner of Oath

4 Servizi Consulenza fiscale societaria e personale (britannica e internazionale) Servizi societari e di trust Servizi bancari Servizi contabili Servizi di amministrazione e gestione societaria Gestione del personale Ufficio virtuale IVA Servizi nautici per yachts

5 The Benedict Partnership LLP
Contatti Dott. Cristiano Medori Director of Taxation The Benedict Partnership LLP Avv. Francesco Meduri Director of Legal Services Notable Services The Benedict Partnership LLP 45 Marylebone Lane London W1U 2NT

6 The Benedict Partnership LLP
GRAZIE The Benedict Partnership LLP 45 Marylebone Lane London W1U 2NT

7 “La determinazione del reddito del trust”
Novità fiscali in materia di imposizione diretta ed indiretta dopo la Finanziaria 2007 Bologna 10 Maggio 2007 Banca di Bologna “La determinazione del reddito del trust” P.Gaeta

8 Il rapporto di trust, tra proprietà ed obbligazione
“I cannot understand your trust”, disse nel 1936 Gierke a Maitland. “L’istituto del trust è un miracolo economico. Come la tee-shirt, “taglia unica”. Qualsiasi funzione sia coinvolta, si puo appicare la stessa filosifia e gli stessi principi. Può sembrare noioso, ma funziona”. Paul Matthews 2003

9 La qualificazione dei trusts tra diritto civile, common law
La ritorsia dei tributaristi… le difficoltà di inquadramento della fattispecie incontrate dagli stessi civilisti, poi chiarite con l’aiuto dei compraratisti, si sono risolte dando utili indicazioni alla dottrina tributaria che oggi riesce ad inquadrare la quasi totalità delle fattispecie dei trust.

10 Il dibattito sulla soggettività tributaria tra il 1998 ed il 2006
Le tesi …. . Soggettività del disponente; Soggettività del trust; Soggettività dei beneficiari; Tesi minoritaria negli ultimi anni nella dottrina che si occupa di diritto dei trust, soggettività del trustee e possibile tassazione separata (Paparella e Gaeta)

11 Le novità della Finanziaria 2007 alcune considerazioni introduttive
Una vera novità … anzi una sopresa: Il legislatore tributario riconosce al trust la soggettività tributaria … a volte. Nessuno recalma la potestà del nuovo articolo 73. Una curiosità: chi l’ha scritta?

12 Il testo normativo (art.73 tuir c.1)
Sono soggetti all’IRES (lertt. B)gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno (o non hanno lett. C) per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivtà commerciale.

13 Il testo normativo (art.73 tuir c.2)
…”Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.

14 Il testo normativo (art.73 tuir c.3)
Si considerano residenti i trust e gli altri istituti aventi analogo contenuto istituiti in paesi non black list in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o quando successivamente alla loro costituzione un disponente ita trasferisca una proprietà immobiliare od un diritto reale anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

15 Il testo normativo (art. 44 tuir)
Sono redditi di capitale … g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti.

16 Il testo normativo (art 13 DPR 600)
Comma 1 lett. b) : …sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili … i trust, che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Comma 2 lett. g): … sono obbilgati alla tenuta delle scritture contabili, a norma dell’art. 19 e 20 … i trust, che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali.

17 Il trust soggetto tributario (ente non commerciale)
Le principali regole di tassazione degli enti non commerciali. Abbattimento della base imponibile degli utili al 95% (ex norma transitoria) D.Lgs 344/2003 art 4 comma 1 lettera q)

18 Conclulsioni Interpretare il senso letterale della norma con coerenza sistematica per tassare il reddito di un bene in trust rispettando i principi di base del diritto tributario e della costituzione (capacità contributiva, doppia tassazione, soggettività tributaria, residenza).

19 Il rapporto di trust, tra proprietà ed obbligazione
“I cannot understand your trust”, disse nel 1936 Gierke a Maitland. “L’istituto del trust è un miracolo economico. Come la tee-shirt, “taglia unica”. Qualsiasi funzione sia coinvolta, si puo appicare la stessa filosifia e gli stessi principi. Può sembrare noioso, ma funziona”. Paul Matthews 2003

20 La qualificazione dei trusts tra diritto civile, common law
La ritorsia dei tributaristi… le difficoltà di inquadramento della fattispecie incontrate dagli stessi civilisti, poi chiarite con l’aiuto dei compraratisti, si sono risolte dando utili indicazioni alla dottrina tributaria che oggi riesce ad inquadrare la quasi totalità delle fattispecie dei trust.

21 Il dibattito sulla soggettività tributaria tra il 1998 ed il 2006
Le tesi …. . Soggettività del disponente; Soggettività del trust; Soggettività dei beneficiari; Tesi minoritaria negli ultimi anni nella dottrina che si occupa di diritto dei trust, soggettività del trustee e possibile tassazione separata (Paparella e Gaeta)

22 Le novità della Finanziaria 2007 alcune considerazioni introduttive
Una vera novità … anzi una sopresa: Il legislatore tributario riconosce al trust la soggettività tributaria … a volte. Nessuno recalma la potestà del nuovo articolo 73. Una curiosità: chi l’ha scritta?

23 Il testo normativo (art.73 tuir c.1)
Sono soggetti all’IRES (lertt. B)gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno (o non hanno lett. C) per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivtà commerciale.

24 Il testo normativo (art.73 tuir c.2)
…”Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.

25 Il testo normativo (art.73 tuir c.3)
Si considerano residenti i trust e gli altri istituti aventi analogo contenuto istituiti in paesi non black list in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o quando successivamente alla loro costituzione un disponente ita trasferisca una proprietà immobiliare od un diritto reale anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

26 Il testo normativo (art. 44 tuir)
Sono redditi di capitale … g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti.

27 Il testo normativo (art 13 DPR 600)
Comma 1 lett. b) : …sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili … i trust, che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Comma 2 lett. g): … sono obbilgati alla tenuta delle scritture contabili, a norma dell’art. 19 e 20 … i trust, che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali.

28 Il trust soggetto tributario (ente non commerciale)
Le principali regole di tassazione degli enti non commerciali. Abbattimento della base imponibile degli utili al 95% (ex norma transitoria) D.Lgs 344/2003 art 4 comma 1 lettera q)

29 Conclulsioni Interpretare il senso letterale della norma con coerenza sistematica per tassare il reddito di un bene in trust rispettando i principi di base del diritto tributario e della costituzione (capacità contributiva, doppia tassazione, soggettività tributaria, residenza).

30 TRUST Novità fiscali in materia di imposizione diretta ed indiretta dopo la Finanziaria Bologna, 10 Maggio 2007 “La residenza fiscale del Trust” di Marco Montefameglio Dottore Commercialista in Bologna e Milano Professore a contratto Università di Bologna – Diritto dei Trust

31 Norma generale – 3° comma, 1° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Norma generale – 3° comma, 1° periodo sede legale (non applicabile al Trust), o sede dell’amministrazione, o oggetto principale Se per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato Residente

32 Norma generale – 3° comma, 1° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Norma generale – 3° comma, 1° periodo sede dell’amministrazione residenza del trustee oggetto principale luogo di esercizio dell’attività Attività diretta Attività indiretta (holding) Se per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato Residente

33 Il concetto di trust interno (art. 13 Convenzione de l’Aja):
Gli elementi significativi Disponente Beneficiari Beni in trust Guardiano Sono più strettamente collegati all’ordinamento italiano. NB La legge regolatrice, la residenza del trustee e il luogo di amministrazione non rilevano

34 Differenza fra Concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86):
Concetto di trust interno (art. 13 Convenzione de l’Aja)

35 Trust internazionale fiscalmente residente
Esempio (1) Trustee italiano (residenza e amministrazione in Italia) Disponente inglese Beneficiari inglesi Beni in trust inglesi Guardiano inglese Legge inglese Trust internazionale fiscalmente residente

36 Trust interno fiscalmente non residente
Esempio (2) Trustee inglese (residenza e amministrazione in UK) Disponente italiano Beneficiari italiani Beni in trust italiani Guardiano italiano Legge inglese Trust interno fiscalmente non residente

37 Trust interno fiscalmente residente
Esempio (3) Trustee italiano (residenza e amministrazione in Italia) Disponente italiano Beneficiari italiani Beni in trust italiani Guardiano italiano Legge inglese Trust interno fiscalmente residente

38 Trust internazionale fiscalmente non residente
Esempio (4) Trustee inglese (residenza e amministrazione in UK) Disponente inglese Beneficiari italiani Beni in trust inglesi Guardiano inglese Legge inglese Trust internazionale fiscalmente non residente

39 Prima presunzione – 3° comma, 2° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Prima presunzione – 3° comma, 2° periodo Tre condizioni: Istituzione in paesi non white-list ( DM 4/9/96 Min.Fin.) Almeno un disponente fiscalmente residente Almeno un beneficiario fiscalmente residente Se ricorrono congiuntamente Residente

40 Prima presunzione – 3° comma, 2° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Prima presunzione – 3° comma, 2° periodo Concetto di Istituzione Tecnico (sottoscrizione dell’atto istitutivo) Atecnico (luogo di esercizio dell’attività/collocazione dei beni in trust) Concetto di Disponente In senso formale (soggetto che sottoscrive l’atto istitutivo) In senso economico (soggetto per conto del quale il trust viene istituito)

41 Prima presunzione – 3° comma, 2° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Prima presunzione – 3° comma, 2° periodo Presunzione relativa – Possibilità di prova contraria Dimostrazione che il Trustee è effettivamente dotato di struttura ed opera all’estero

42 Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo Due condizioni: Istituzione in paesi non white-list ( DM 4/9/96 Min.Fin.) Attribuzione da parte di un soggetto residente di beni immobili Se ricorrono congiuntamente Residente

43 Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo Concetto di Beni Immobili Letterale (situati ovunque nel mondo) Logico (situati in Italia)

44 Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo Concetto di Presunzione Letterale (assoluta) Logico (relativa)

45 Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione – 3° comma, 3° periodo Presunzione relativa Dimostrazione che il Trustee è effettivamente dotato di struttura ed opera all’estero

46 Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86):
Terza presunzione – comma 5 bis, lett b) NB Il Trust è un ente (comma 1, lett d) “….le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust…”) Due condizioni: Il trust detiene partecipazioni di controllo in società italiane Il trustee è amministrato da un organo composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia Se ricorrono congiuntamente Residente

47 Terza presunzione – comma 5bis, lett b)
Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Terza presunzione – comma 5bis, lett b) Presunzione relativa – Possibilità di prova contraria Dimostrazione che il Trustee è effettivamente dotato di struttura ed opera all’estero

48 L’ATTRIBUZIONE DEL REDDITO AI BENEFICIARI Bologna, 10 maggio 2007

49 PREMESSA METODOLOGICA
LA COLLOCAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN COMMENTO (ART. 73, II TUIR) NELL’AMBITO DELLA SOGGETTIVITA’ PASSIVA IRES LA ETEROGENEITA’ DEI TRUST INTERNI IL RAPPORTO TRUST-BENEFICIARIO: BENI E SERVIZI A FAVORE DEL BENEFICIARIO

50 L’AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA
LA DEFINIZIONE DI “BENEFICIARIO DEL TRUST” LA “INDIVIDUAZIONE” DEL BENEFICIARIO LA NOZIONE DI “REDDITO”. LE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LE GRATUITÀ GLI ATTI COMPIUTI DAL TRUST NELL’AMBITO DELLA PROPRIA VIGENZA E NEL MOMENTO FINALE

51 L’IMPUTAZIONE DEL REDDITO
IL PRESUPPOSTO: LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI TRUST GLI EFFETTI: L’ATTRIBUZIONE DEL REDDITO DEL TRUST AI BENEFICIARI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA RISULTANTE O PRESUNTA LE INDICAZIONI PRECEDENTI ALLA DISPOSIZIONE NORMATIVA I REDDITI DEL TRUST NON IMPUTATI AI BENEFICIARI

52 LA PORTATA INNOVATIVA DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME
L’APPLICAZIONE EVENTUALE E/O PARZIALE DELLA NORMA: I TRUST SENZA BENEFICIARI DEL REDDITO L’INTERPRETAZIONE CHE RICONOSCE UNA NUOVA IPOTESI DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA: LA DIRETTA IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI BENEFICIARI SENZA ALCUNA IMPOSIZIONE IN CAPO AL TRUST. L’INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA: LA DOPPIA IMPOSIZIONE. PROFILI CRITICI

53 LA RIQUALIFICAZIONE DEL REDDITO IMPUTATO AL BENEFICIARIO
LA NATURA DI REDDITO DI CAPITALE, AI SENSI DEL MODIFICATO ART. 44 TUIR IL POSSIBILE MUTAMENTO DELLA CATEGORIA REDDITUALE DELLA RICCHEZZA, DAL TRUST AL BENEFICIARIO L’INDIVIDUAZIONE DELLE CONCRETE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPUTATO AL BENEFICIARIO

54 PROFILI PROBLEMATICI LA RILEVANZA IMPOSITIVA DEL REDDITO DICHIARATO DAL TRUST O DELLA RICCHEZZA EFFETTIVAMENTE PERCEPITA DAL BENEFICIARIO. L’IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA GLI ADEMPIMENTI E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST IL RAPPORTO TRA PRINCIPIO DI CASSA E IMPUTAZIONE DEL REDDITO. L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA. L’IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI BENEFICIARI DI TRUST “ANCHE SE NON RESIDENTI”

55 CONCLUSIONI LA ETEROGENEITA’ DEI TRUST E LA FISSITA’ DELLE DEFINIZIONI NORMATIVE. I PRINCIPI GENERALI E LE DIFFERENTI IPOTESI APPLICATIVE DI TRUST

56 La disciplina fiscale dei Trust:
Imposte indirette

57 Profili fiscali – Imposte indirette
1) L’atto istitutivo del Trust L’atto istitutivo del trust è un atto avente contenuto programmatico. E’ soggetto all’imposta di registro in misura fissa pari a € 168,00, ex-art.11, Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 2) Gli atti dispositivi (in trust)

58 Profili fiscali – Imposte indirette
La dottrina, prima dell’entrata in vigore del D.L. n.262/2006, aveva elaborato due teorie alternative in merito all’imposizione indiretta applicabile ai trasferimenti dal settlor al trustee e da questo ai beneficiari: 1) TEORIA ATOMISTICA: gli atti di trasferimento dei beni dal disponente (settlor) al trustee e da quest’ultimo ai beneficiari sono considerati come una fattispecie formata da diversi negozi indipendenti, i quali debbono essere analizzati singolarmente e non come facenti parte di un disegno unitario. 2) TEORIA UNITARIA: gli atti di trasferimento dei beni dal disponente (settlor) al trustee e da quest’ultimo ai beneficiari sono considerati come facenti parte di un disegno unitario secondo cui il disponente (settlor) compie una liberalità indiretta verso i beneficiari attraverso l’istituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee, il quale ne risulterà titolare fino a quando gli stessi non siano attribuiti ai beneficiari.

59 Profili fiscali – Imposte indirette
L’articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006 (come emendato) stabilisce che: “è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. n. 346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi 48 a 54”.

60 Profili fiscali – Imposte indirette
Articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006 (come emendato): “Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

61 Profili fiscali – Imposte indirette
a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario di euro: 4%; a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; a favore di altri soggetti: 8%”

62 Profili fiscali – Imposte indirette
3) Gli atti di trasferimento ai beneficiari Il trasferimento dei beni o dei diritti segregati in trust dal trustee ai beneficiari rappresenta la realizzazione delle finalità volute dal disponente (settlor). Anche ai fini dell’applicazione impositiva agli atti di trasferimento ai beneficiari, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 262/2006, si distingueva a seconda della teoria seguita in sede di trasferimento dei beni dal disponente (settlor) al trustee.

63 Profili fiscali – Imposte indirette
I fautori della teoria unitaria consideravano gli atti di trasferimento dei beni dal disponente al trustee e da quest’ultimo ai beneficiari come facenti parte di un disegno unitario secondo cui il disponente compie una liberalità indiretta verso i beneficiari attraverso l’istituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee, il quale ne risulterà titolare fino a quando gli stessi non siano attribuiti ai beneficiari. I fautori della teoria atomistica, consideravano gli atti di trasferimento dei beni dal disponente al trustee e da quest’ultimo ai beneficiari come una fattispecie formata da diversi negozi indipendenti, i quali dovevano essere analizzati singolarmente e non come facenti parti di un disegno unitario.

64 Profili fiscali – Imposte indirette
Il legislatore, mediante il D.L. n. 262/2006, ha: introdotto l’applicazione dell’imposta di donazione ai vincoli di destinazione, tra cui potrebbero rientrare i trust, ha fatto sorgere ulteriori interrogativi circa l’applicazione delle aliquote in cui è articolata l’imposta stessa: le aliquote d’imposta sono modulate in base al vincolo di parentela esistente tra disponente e beneficiario . Risulterebbe maggiormente condivisibile l’applicazione dell’imposta di donazione sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario. Tale interpretazione depone a favore della teoria unitaria di ricostruzione delle vicende negoziali del trust.

65 Profili fiscali – Imposte indirette
Le possibili interpretazioni della normativa portano ad individuare tre ipotesi impositive: Applicabilità dell’imposta al rapporto tra settlor e trustee trasferimento sia di beni immobili sia di altri beni soggetto ad imposizione pari all’8% (tesi sostenuta in occasione di “Telefisco 2007”) estremamente onerosa Applicazione dell’imposta al rapporto tra settlor e beneficiario Trasferimento dal settlor al trustee: non applicazione imposta Trasferimento dal trustee ai beneficiari: applicazione imposta Trasferimento dal settlor al trustee: applicazione imposta Trasferimento dal trustee ai beneficiari: non applicazione imposta

66 Profili fiscali – Imposte indirette
In occasione di un incontro con la stampa specializzata (“Telefisco 2007”) è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se e in quale misura fosse applicabile l’imposta di donazione nel trasferimento da disponente a trustee di un trust con beneficiari determinati. In quell’occasione l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “qualora il trust sia istituito in favore di beneficiari finali determinati o determinabili, si osserva che – ferma restando l’applicazione dell’imposta alla costituzione del vincolo effettuata con modalità traslative – il successivo trasferimento di beni in favore dei beneficiari finali è soggetta anch’essa ad autonoma imposizione, da individuare con riferimento al caso concreto e in base agli effetti giuridici prodotti. Infatti, al momento dello scioglimento del trust, il trustee effettua, di regola, un’attribuzione a titolo gratuito in favore dei beneficiari finali, soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni”.


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