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Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese1 Il procedimento disciplinare nel Comparto Scuola Modifiche apportate dal D.lgs n.150/2009 (titolo IV- Capo IV) in.

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Presentazione sul tema: "Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese1 Il procedimento disciplinare nel Comparto Scuola Modifiche apportate dal D.lgs n.150/2009 (titolo IV- Capo IV) in."— Transcript della presentazione:

1 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese1 Il procedimento disciplinare nel Comparto Scuola Modifiche apportate dal D.lgs n.150/2009 (titolo IV- Capo IV) in attuazione dell’art.7 della L.delega n.15/2009

2 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese2 Decorrenza ed efficacia delle nuove disposizioni normative (D.Lvo n.150/2009-titolo IV-capo IV) Le nuove disposizioni in materia di procedimento disciplinare sono entrate in vigore dal 15/11/2009, vale a dire dal 15°giorno di pubblicazione del D.lgs n.150/2009 sulla G.U. Le disposizioni contenute negli artt. da 55 a 55 octies del D.lgs 165/2001, in quanto norme imperative, sono inserite di diritto nei contratti collettivi vigenti. Le norme di cui agli artt. da 55 a 55 octies del D.lgs 165/2001 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

3 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese3 Decorrenza ed efficacia delle nuove disposizioni normative (D.Lvo n.150/2009-titolo IV-capo IV) Gli artt. 67-72 del D.lgs n.150/2009 hanno: Sostituito l’art. 55 del D.lgs n.165/2001; Inserito, nel D.lgs n.165/2001, gli artt. 55 da bis a novies; Abrogato gli artt. Da 502 a 507 del T.U. n.297/94; Abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008; Abrogato l’art. 56 del D.lgs n.165/2001 (l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è stata ridisciplinata dagli artt. 55 e 73); Soppresso, al comma 4 dell’art.5 della L. n.97 del 27/03/2001, le parole “salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.

4 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese4 Novità introdotte dalle nuove disposizioni normative (D.lgs 150/2009) Ampliamento dei poteri e delle responsabilità dei dirigenti; Semplificazione del procedimento e perentorietà dei termini; Potenziamento dell’istruttoria; Abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione Validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell’Amministrazione; Mutamento dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale; Licenziamento per infrazioni particolarmente gravi; Previsione di ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno alla P.A. (responsabilità del dirigente che determina per colpa la decadenza dell’azione disciplinare)

5 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese5 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Le nuove disposizioni disciplinari si applicano al personale del comparto scuola A.T.A.Docenti Dirigenti Scolastici

6 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese6 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Spazio riservato dalle nuove disposizioni alla contrattazione collettiva La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi; Riserva di legge per la procedura disciplinare; Riserva di legge per la disciplina in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile.

7 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese7 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Quid iuris fino a tale momento? Fino a quando la contrattazione collettiva non avrà definito la tipologia di infrazioni e sanzioni, dove vanno attinte le infrazioni e le sanzioni disciplinari?

8 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese8 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Personale Docente Personale A.T.A. Artt. 492-501 T.U. n.297/94Art. 92 C.C.N.L. 2007Art. 54 del D.lgs n.165/2001(codice di comportamento) Art. 55 quater (casi di licenz.) Art. 55 sexies (condotte pregiudizievoli per la P.A.) Art. 55 quinquies (danno civile da false attestazioni o certificazioni) Infrazioni

9 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese9 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Personale Docente Personale A.T.A. Artt. 492-501 T.U. n.297/94Art. 93 primo comma C.C.N.L. 2007 Art. 95 C.C.N.L. 2007 (codice disciplinare) Art. 55 quater (licenziamento Art. 55 quater (licenziamento disciplinare) disciplinare) Sanzioni

10 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese10 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Personale Docente Artt. 492-501 del T.U. n.297/94  avvertimento scritto  censura  sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre 1 mese a 6 mesi  sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di 6 mesi ed utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente…  destituzione Sanzioni Disciplinari 1/2

11 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese11 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Personale A.T.A. Artt. 92 (obblighi del dipendente) - 93 del CCNL 2007 (solo I comma)  rimprovero verbale  rimprovero scritto  multa di importo variabile fino ad un max di 4 ore di retribuzione  sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10gg  licenziamento con preavviso  licenziamento senza preavviso Sanzioni Disciplinari 2/2

12 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese12 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Personale Docente Personale A.T.A. Artt. 55 bis e terArt. 55 bis e ter Per il rimprovero verbale (procedura C.C.N.L.) Art. 55 bis - Dirigente Scolastico- Dirigente Scolastico - Ufficio Procedimenti disciplinari Procedura Organo Competente

13 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese13 Campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia disciplinare Le previsioni dei contratti collettivi che definiscono le infrazioni e le sanzioni disciplinari costituiscono il c.d. “codice disciplinare” La pubblicazione del “codice disciplinare” sul sito internet dell’Amministrazione equivale ad affissione all’ingresso della sede di lavoro (art. 55, comma 2 del D.lvo n. 165/2001)

14 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese14 Forme e termini del procedimento disciplinare Organi competenti (art. 55 bis) Il procedimento disciplinare Semplificato Ordinario

15 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese15 Forme e termini del procedimento disciplinare Organi competenti (art. 55 bis) Semplificat o Il procedimento “semplificato” è affidato interamente al dirigente della struttura in cui il dipendente lavora (anche in comando o fuori ruolo) Il procedimento “semplificato” si applica: Per le infrazioni per le quali sono irrogabili sanzioni che vanno dal rimprovero scritto alla sospensione con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10gg Quando il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha qualifica dirigenziale.

16 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese16 Forme e termini del procedimento disciplinare Organi competenti (art. 55 bis) Semplificat o Atto di inizio del procedimento Termine disciplinare Contestazione di addebiti + convocazione a difesa Audizione Richiesta di rinvio del dipendente Archiviazione o irrogazione della sanzione Termine max di 20gg dalla notizia Preavviso di almeno 10gg Nel termine assegnato per la convocazione il dipendente può Inviare memorie Avanzare motivata istanza di rinvio per grave ed oggettivo impedimento 60gg dalla contestazione (+gg di proroga in caso di rinvio superiore ai 10gg del termine a difesa

17 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese17 Forme e termini del procedimento disciplinare Organi competenti (art. 55 bis) Semplificat o  Nel procedimento disciplinare semplificato i termini sono perentori e non è ammessa la sospensione in pendenza di processo penale.  I termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare decorrono rispettivamente dall’acquisizione della notizia dell’illecito e dalla contestazione dell’addebito.

18 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese18 Forme e termini del procedimento disciplinare Organi competenti (art. 55 bis) Ordinario Atto di inizio del procedimento Termine disciplinare Trasmissione atti all’UCPD Contestazione di addebiti+convocazione a difesa Audizione Richiesta di rinvio del dipendente Archiviazione o irrogazione sanzione 5 gg dalla “notizia” del fatto, con contestuale comunicazione all’interessato Max 40gg dalla notizia da parte dell’UCPD Preavviso di almeno 20gg Nel termine assegnato per la convocazione il dipendente può Inviare memorie Avanzare motivata istanza di rinvio per grave ed oggettivo impedimento 120gg dalla contestazione (+gg di proroga se >10gg) Organo competente  Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari (individuato da ciascuna Amministrazione)

19 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese19 Forme e termini del procedimento disciplinare Organi competenti (art. 55 bis) Ordinario  I termini sono perentori  Il termine di conclusione decorre dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione  E’ ammessa la sospensione in pendenza del processo penale

20 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese20 Forme e termini del procedimento disciplinare Organi competenti (art. 55 bis) Ordinario La durata dei termini nel procedimento ordinario è doppia rispetto al procedimento semplificato solo quando si procede per infrazioni assoggettate ad una sanzione maggiore della sospensione fino a 10gg. Nel procedimento ordinario: Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di trasmissione degli atti da parte del Capo Struttura, oppure dalla notizia dell’illecito, se acquisita direttamente dall’ufficio competente Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta ad opera del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

21 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese21 Fax simile atto di contestazione di addebiti

22 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese22 Fax simile atto di contestazione di addebiti

23 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese23 Fax simile n.1 verbale di audizione VERBALE Addì, ……….2010, nei locali del………………… di via …………. in Napoli, alle ore 12,00, sono presenti, il prof. …………, identificato a mezzo documento di riconoscimento (C.I. n. ………rilasciata dal Comune di ……..), convocato con nota prot. n. ………Ris. del…………., a seguito di procedimento disciplinare attivato con nota prot. n. ……….. del……...2010, il dirigente scolastico………, il d.s.g.a……..oppure il prof…… Preliminarmente, il prof. …………. chiarisce che …………………………………… Relativamente all’assenza chiarisce……………………... Il prof………. riconosce, infine, di aver avuto un comportamento aggressivo……………. e a tal fine dichiara di………………… Letto, approvato e sottoscritto.

24 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese24 Fax simile n.2 verbale di audizione VERBALE Addì, 16.07.2010, nei locali del………….. di via ……….in Napoli, ………., alle ore 12,45, sono presenti, il prof. …..convocato con nota prot. n. ………….. del …..2010, a seguito di procedimento disciplinare attivato con nota prot. n. ……..ris. del…..2010, assistito dall’Avv…….., il dirigente scolastico….., il prof…… o il d.s.g.a…….., in qualità di segretario verbalizzante. Preliminarmente, il prof. …….. chiarisce il suo pensiero, il suo modo di essere e di rapportarsi con gli alunni…….. Nell’atto di contestazione di addebiti elevato nei confronti del Prof……… si fa riferimento a: ………………………………………………….. Relativamente al punto 1), il prof. ……..riferisce che…………………………………………….. Con riferimento al punto 2), il prof. ………….afferma che …………………….. Quanto a…………………, l’Avv. ………….chiede un termine per note ed eventuali documenti. Si concorda, all’unanimità dei presenti, la data del …….. 2010 per la produzione di memoria difensiva aggiunta ed eventuali documenti. Letto, approvato e sottoscritto.

25 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese25 Fax simile sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per 10gg IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI gli artt. 492 - 500 del D. L.vo n. 297 del 16.4.94; VISTO l’art. 91 del C.C.N.L. “Comparto Scuola” del 29.11.2007; VISTO l’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009; VISTA la relazione del 7.6.2010 e relativa documentazione, resa dal Dirigente Scolastico dell’……. di Napoli, con la quale il medesimo ha evidenziato atti e comportamenti afferenti alla condotta tenuta, nel corrente anno scolastico, dal prof. ……., titolare della cattedra di ……. -classe di concorso …..; VISTA la nota prot. n. ………Ris. del ……..2010, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 492 e seguenti del D.L.vo 16.4.94, n. 297 e dell’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, venivano contestati al prof…….. i seguenti addebiti: “a) aver posto in essere atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente; b) avere omesso di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata non solo ai principi generali di correttezza, ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative della comunità scolastica; c) aver provocato turbamento dell’ambiente scolastico e pregiudizio del rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, per effetto di specifici comportamenti lesivi della dignità degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa; d) aver violato il dovere di tenere un comportamento tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i dipendenti, impedendo, per la gravità dei fatti posti in essere, la prosecuzione del rapporto di lavoro”;

26 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese26 Fax simile sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per 10gg ….. VISTA la nota prot. n. AOODRCA 807/2/Ris. del 18.6.2010, con la quale quest’Ufficio comunicava al predetto prof. …….. che la convocazione, per il contraddittorio a sua difesa, era stata fissata per il giorno 16.7.2010 alle ore 12,00; VISTO il verbale redatto in data 16.7.2010, nel corso dell’audizione del prof………..; ESAMINATE le dichiarazioni rese dal prof. ……. e contenute nel predetto verbale del …..2010, del quale si riporta uno stralcio: “………………………………………….”; PRESO ATTO della non intenzionalità del comportamento assunto dal prof. ……., il quale, nel corso dell’audizione ha più volte ribadito la buona fede della condotta posta in essere e l’inconsapevolezza di poter arrecare, in tal modo, turbativa e/o nocumento alla sfera psichica dei discenti; VALUTATA, altresì, la memoria difensiva del ……2010, prodotta in relazione alla contestazione di addebiti, per il prof. ……., dall’Avv………., nella quale sono riportati giudizi e dichiarazioni che sarebbero state usate dai colleghi per presentare il prof. …..; RITENUTO, tuttavia, di dover procedere disciplinarmente nell’ambito delle proprie competenze, in quanto il comportamento contestato, pur privo del requisito della intenzionalità, si connota, comunque, come condotta violativa dei principi generali di correttezza inerenti alla funzione docente;

27 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese27 Fax simile sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per 10gg ….. D E C R E T A Art. 1 Per i motivi in premessa, ai sensi dell’ art. 494 lett. A) del D. L.vo n. 297/94 e dell’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, al prof. …….., nato il …….., in servizio presso ……… di Napoli, è inflitta la sanzione disciplinare della “sospensione dall’insegnamento per giorni 10”, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento. Il Dirigente Scolastico incaricato della notifica provvederà a comunicare l’esatta decorrenza della predetta sospensione al Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Napoli. Art. 2 Ai sensi dell’art. 500 del D. L.vo 16.4.94, n. 297, al prof………., durante il periodo di sospensione dall’insegnamento, compete un’indennità in misura pari alla metà della retribuzione fissa mensile, oltre agli assegni per carichi di famiglia ove spettanti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. Art. 3 Avverso il predetto decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, competente per territorio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, a norma degli artt. 65 e 66 del D.L.vo 165/2001. Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria dello Stato per il visto di regolarità. Il dirigente scolastico

28 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese28 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale In caso di pendenza del procedimento penale la P.A. non ha più l’obbligo, ma la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare ESCLUSIVAMENTE per le infrazioni di maggiore gravità, punibili con la sospensione dal servizio per un periodo superiore a 10gg Per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio per più di 10gg, l’Amministrazione ha l’obbligo di iniziare e concludere il procedimento disciplinare, anche in pendenza di procedimento penale.

29 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese29 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale La sospensione del procedimento disciplinare, in pendenza del procedimento penale, è possibile ove ricorrono i seguenti presupposti: l’accertamento del fatto addebitato al dipendente deve risultare di “particolare complessità” all’esito dell’istruttoria l’ufficio disciplinare deve trovarsi nella condizione di non disporre di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione

30 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese30 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Se è intervenuta una sanzione disciplinare, ma il processo penale si è concluso con una sentenza di assoluzione Perché il fatto non sussiste Perché il fatto non costituisce reato Perché l’imputato non lo ha commesso l’amministrazione, su istanza del dipendente, entro 6 mesi dall’irrevocabilità della sentenza, può riaprire il procedimento disciplinare modificando o confermando la sanzione.

31 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese31 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Se il procedimento disciplinare è stato archiviato, ma il processo penale si è concluso con una sentenza di condanna ovvero se il procedimento disciplinare si è concluso con una sanzione inferiore al licenziamento ma i fatti risultanti dalla sentenza comportano l’applicazione della sanzione del licenziamento: 1.l’amministrazione riapre il procedimento disciplinare 2.adeguando le determinazioni disciplinari all’esito del giudizio penale

32 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese32 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Il termine di riavvio del procedimento disciplinare è di 60gg dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione o dall’istanza di riapertura Il termine di conclusione è di 180gg dalla ripresa o riapertura La forma è il “rinnovo” della contestazione di addebiti.

33 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese33 Licenziamento disciplinare Fermi restando gli istituti del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, l’art.55 quater del D.lgs n.165/2001 prevede un catalogo di infrazioni gravi assoggettate al licenziamento, che la contrattazione può ampliare: Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente; Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi superiore a 3 nell’arco di un biennio o per più di 7gg negli ultimi 10 anni, ovvero, in caso di assenza ingiustificata, mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione;

34 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese34 Licenziamento disciplinare Rifiuto ingiustificato di trasferimento disposto dall’Amministrazione per motivate esigenze di servizio; Falsità documentali o dichiarative commesse in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive, moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione del rapporto di lavoro; Valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa.

35 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese35 Altre ipotesi di illecito disciplinare La sanzione della sospensione da un minimo di 3gg ad un max di 3 mesi è applicabile al lavoratore che, violando gli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, abbia comportato la condanna della P.A. al risarcimento del danno. Gli obblighi concernenti la prestazione lavorativa sono stabiliti: 1.Da norme legislative o regolamentari 2.Dal contratto collettivo o individuale 3.Da atti e provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza 4.Dai codici di comportamento

36 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese36 Altre ipotesi di illecito disciplinare Il “collocamento in disponibilità” è disposto all’esito del procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore che abbia cagionato grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’Amministrazione. All’esito del giudizio disciplinare sono stabilite le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire il ricollocamento. Durante il periodo di “collocamento in disponibilità” il lavoratore non ha diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

37 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese37 Altre ipotesi di illecito disciplinare Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi rilevanza disciplinare, comporta per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale: la sospensione dal servizio, max 3 mesi in relazione ad infrazioni sanzionabili con il licenziamento mancata attribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.

38 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese38 Impugnazione delle sanzioni disciplinari L’art. 72 del D.lvo n.150/2009, al comma I, lett.C, ha abrogato l’art. 56 del D.lvo n.165 del 30/03/2001. L’art. 73, I comma, del D.lvo n.150/2009 statuisce espressamente che: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di 60gg decorrente dalla predetta data”.

39 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese39 Impugnazione delle sanzioni disciplinari Il giudizio dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina era già regolamentato dall’art.59, commi 7-8-9, del D.lvo n.29/93. Il primo tentativo di eliminare i collegi arbitrali di disciplina è stato fatto dal D.lvo n.80/98 che, all’art.28, II comma, aveva previsto, la cessazione degli effetti dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 59 del D.lvo n. 29/93. In concreto i collegi arbitrali di disciplina hanno continuato ad operare, in quanto i secondi c.c.n.l. non avevano ancora dettato una disciplina in tema di procedure di conciliazione ed arbitrato, tanto è vero che sono stati nuovamente recepiti dal d.lvo n. 165/2001, all’art. 55, commi 7, 8 e 9.

40 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese40 Impugnazione delle sanzioni disciplinari Lo stesso art. 28 del d.lvo n.80/98, al comma 1, aveva introdotto una nuova figura di arbitrato disciplinare (art. 56 del d.lvo n. 165/2001): “Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione ed arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’art. 69 bis (oggi art. 66, dlgs. N. 165/2001, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori)” L’arbitrato disciplinare previsto dall’art. 56 del d.lgs n. 165 ha esaurito i suoi effetti nell’arco di un anno, in quanto la sua utilizzabilità era legata alla mancata istituzione di procedure di conciliazione ed arbitrato da parte della contrattazione collettiva.

41 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese41 Impugnazione delle sanzioni disciplinari Il pubblico impiegato, destinatario di sanzione disciplinare, aveva una duplice possibilità: impugnare la sanzione mediante il ricorso al giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al “collegio di conciliazione”, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 65-66 del D.lvo n.165/2001; impugnare la sanzione, mediante domanda di arbitrato, dinanzi al collegio di conciliazione, con le modalità e con gli effetti previsti dall’art.7, commi 6-7, dello Statuto dei lavoratori.

42 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese42 Impugnazione delle sanzioni disciplinari Nel I caso il “collegio di conciliazione” opera come organo conciliativo Nel II caso il “collegio di conciliazione” opera come organo giudicante, con la finalità di risolvere la controversia insorta tra le parti mediante la pronuncia di un lodo arbitrale

43 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese43 Impugnazione delle sanzioni disciplinari Attualmente l’Art.55, comma 3, del D.lvo 165/2001 in combinato disposto con l’art. 73, comma 1, del D.lvo n.150/2009, vieta l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. La normativa attualmente vigente ha introdotto l’istituto della “conciliazione preventiva” E’ facoltà dell’Amministrazione istituire procedure di conciliazione non obbligatorie, che si caratterizzano per: la celeritàil carattere non impugnatorio Devono concludersi entro 30gg dalla contestazione  e, comunque, prima dell’irrogazione della sanzione

44 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese44 Impugnazione delle sanzioni disciplinari La sanzione concordemente determinata all’esito di tale procedura non è soggetta ad impugnazione e non può essere diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono in caso di conclusione con esito negativo.

45 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese45 La sospensione cautelare del personale del comparto scuola Il D.lvo n. 150/2009 ha abrogato l’art. 506 del T.U. n. 297/94, che disciplinava la sospensione cautelare dal servizio e la sospensione per condanna penale. L’art. 506 era stato modificato dalla Legge n. 176 del 25.10.2007, che aveva previsto, nei casi di particolare urgenza che la sospensione cautelare facoltativa nei confronti del personale docente potesse essere disposta dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del D.G. dell’USR, entro il termine di 10gg dalla relativa adozione. Nonostante l’abrogazione dell’art.506 del T.U. n.297, il D.lvo150 all’art.69 (art.55 ter del D.lgs n.165), I comma, fa salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente, laddove il procedimento disciplinare venga sospeso fino al termine di quello penale.

46 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese46 La sospensione cautelare del personale del comparto scuola La nuova normativa: non opera alcuna distinzione tra sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa; non indica i presupposti e le condizioni di applicazione della sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa; non specifica quali siano gli organi competenti; non prevede termini di durata.

47 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese47 La sospensione cautelare del personale del comparto scuola Quid iuris per il Personale Docente? Dalla lettura dell’art. 55 ter del D.lgs 165/2001, sembrerebbe che l’unico organo competente ad adottare misure cautelari nei confronti dei docenti sia l’ufficio procedimenti disciplinari, in quanto solo tale ufficio ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. E poiché la possibilità di adottare misure cautelari è prevista esclusivamente nei casi di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, tale competenza non può essere riconosciuta ai dirigenti scolastici, ai quali è vietata la sospensione del procedimento disciplinare per le infrazioni di minori gravità.

48 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese48 La sospensione cautelare del personale del comparto scuola Nei confronti del personale A.T.A. continua ad applicarsi l’art. 97 del CCNL 2007/2009, che disciplina la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa Sospensione cautelare obbligatoria Sospensione cautelare facoltativa Dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale Reati indicati dall’art. 58 del d.lgs n. 267/2000 Rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione quando, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, l’Amministrazione può prolungare il periodo di sospensione fino alla sentenza definitiva. Quando il dipendente, sottoposto a procedimento penale sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.

49 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese49 Applicazione della nuova normativa ai procedimenti in corso In mancanza di disposizioni transitorie si è posto il problema dell’applicabilità degli artt. 55 bis e segg. del D.lgs n.165/2001 alle fattispecie disciplinari pendenti. Ricorso all’art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile: “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo.”

50 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese50 Applicazione della nuova normativa ai procedimenti in corso Presupposto di avvio del procedimento disciplinare  acquisizione della notizia dell’infrazione. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o l’ufficio procedimenti disciplinari, acquisiscono notizia dell’infrazione DOPO l’entrata in vigore del D.lvo n.150/2009 Si applicano interamente i nuovi articoli (la nuova disciplina procedurale)

51 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese51 Applicazione della nuova normativa ai procedimenti in corso Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o l’ufficio procedimenti disciplinari, acquisiscono notizia dell’infrazione PRIMA dell’entrata in vigore del D.lvo n.150/2009 Per la disciplina procedurale, continuerà a farsi applicazione delle precedenti fonti di legge e del contratto collettivo. Per la disciplina sostanziale, le nuove fattispecie disciplinari e penali non possono applicarsi a fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge, perché più sfavorevoli all’incolpato.

52 Seminario ANDIS Napoli - L. Franzese52 Applicazione della nuova normativa ai procedimenti in corso Se l’Amministrazione ha notizia, DOPO l’entrata in vigore del D.lvo n.150/2009 di fatti commessi PRIMA Per la disciplina procedurale, troverà applicazione il nuovo regime. Per la disciplina sostanziale, si applicherà la normativa contrattuale e legislativa pre-vigente.


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