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Istituzioni di diritto forestale ed ambientale Università della Tuscia - Viterbo Prof. G. CORRADO Anno accademico 2012 - 2013.

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1 Istituzioni di diritto forestale ed ambientale Università della Tuscia - Viterbo Prof. G. CORRADO Anno accademico 2012 - 2013

2 1. Nozioni propedeutiche di diritto Il diritto è un complesso di regole, normae agendi, ovvero di norme giuridiche finalizzate al vivere ordinato e civile: ubi societas, ibi ius. L’ordinamento giuridico è un complesso di norme “corpus legis” ed istituzioni vigenti in un dato momento storico in un determinato territorio. La norma giuridica è generale ed astratta Tutti gli uomini sono soggetti di diritto, ovvero hanno personalità giuridica.

3 2. Nozioni propedeutiche di diritto Fonti del diritto e Gerarchia delle fonti: Costituzione, 4 Codici, Leggi Quadro, Leggi ordinarie, Leggi delega del Parlamento, Decreto Lg.vo (emanato con Decreto Presidente Repubblica - DPR), Decreto legge (da convertire in legge entro 60 gg), Decreto Ministeriale Legge regionale, Regolamenti statali, regionali, Ordinanze comunali. Regolamenti e Direttive Comunitari U.E. Interpretazione legge: autentica, criterio letterale, criterio evolutivo, criterio estensivo, criterio sistematico. Giurisprudenza (sentenze: Corte Cost.- Cassazione Sezioni Riunite ) Dottrina = letteratura specifica = pensiero critico giuristi

4 3. Nozioni propedeutiche di diritto Diritto penale: complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (pena) proibisce determinati comportamenti (reati). Principio di legalità: nessuno può essere punito se non in forza di una legge preesistente al fatto commesso Diritto civile: complesso di norme giuridiche per disciplinare i rapporti sociali ed economici ( proprietà, contratti, società, lavoro, tutela dei diritti) tra le persone. L’illecito civile determina l’obbligo del risarcimento del danno Diritto amministrativo: complesso di norme giuridiche per disciplinare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. L’illecito amministrativo determina l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero pecuniaria. La giurisdizione (competenza) è del TAR e del Consiglio di Stato Depenalizzazione = trasformazione per legge di alcuni reati, così detti minori, in illeciti amministrativi

5 1. Il bene ambiente Diritto ambientale e diritto forestale Il termine Ambiente deriva dal latino ambiens= ciò che ci circonda L’ Ambiente è un bene a fruizione pubblica e di interesse generale Costituzione: art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura…Tutela il paesaggio”; art. 32 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo…” Legge 1497/1939 (vincolo sulle bellezze naturali) > legge Galasso del 1985 M.S.Giannini (1971)> Ambiente = 3 istituti giuridici: tutela bellezze paesaggistiche (attività culturale); qualità vita (lotta all’inquinamento) ; territorio (attività urbanistica). Dir.CEE 337/1985 (VIA) “L’ambiente è l’insieme delle risorse naturali e culturali in un giusto equilibrio dei fattori fisici,suolo, acqua, aria, clima, del paesaggio e della cultura”

6 2. Il bene ambiente secondo la Corte Costituzionale Corte Cost. (1987) L’ ambiente è un bene unitario, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali, con valore primario assoluto, derivante dagli art. 9 e 32 della Costituzione. “L’ambiente comprende la conservazione e la razionale gestione delle risorse naturali: aria, acqua, suolo, specie animali e vegetali ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”. Salvaguardia ambiente = diritto fondamentale della persona e interesse della collettività

7 3. Il bene ambiente Legge 349/1986 (Ministero dell’Ambiente) Sotto l’aspetto delle competenze, spetta al Ministero dell’ambiente assicurare la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita ” Legge 394/1991 ( aree protette) “…costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche,geomorfologiche, biologiche, con rilevante valore naturalistico e ambientale” Con l’Atto unico UE e con il Trattato di Maastricht del 1992 si rafforza la politica ambientale della Comunità

8 4. Il bene ambiente La Cassazione penale (1993) “Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo… l’ambiente è una nozione, unitaria e generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario.” Legge 3/2001 Riforma Tit. V Costituzione Il bene ambiente entra nel nuovo art.117 allo Stato spetta in modo esclusivo la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; in modo concorrente con le Regioni il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

9 5. Il bene ambiente Legge “Galasso”1985 - “Codice Urbani” 2004 Richiama l’art. 9 della Cost.La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale. Tutela le zone di particolare interesse ambientale Adozione dei piani paesistici con valore ambientale Definizione di Paesaggio = territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interazioni (Art.131) D.Lg.vo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) Si ha la prima definizione (art.5) di Ambiente inteso come “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici”

10 6. Tutela internazionale biodiversità e ambiente Biodiversità = insieme di popolazioni, specie, comunità, ecosistemi e paesaggi Ecologia (casa abitata) Ambiti protetti > Parco Yellowstone (1872) 900.000 ha Nel mondo 5000 Aree protette, per 13 milioni di Kmq. In Italia = 5,8 milioni di Ha >10% del territorio Il problema ambientale mondiale : incidenti nucleari di cernobyl e in Giappone; inquinamento aria, acque, mari; “buco dell’ozono”, effetto serra, disboscamento foreste tropicali, stime FAO = 7 mil ha/anno; aumento crescente popolazione > 6 miliardi, di cui l’80% nei Paesi in via di sviluppo.

11 7. Tutela internazionale biodiversità e ambiente Problemi ambientali differenziati nel mondo: Paesi industrializzati: inquinamento e consumi energetici Paesi in via sviluppo (a maggiore densità demografica): disboscamento e desertificazione Governance dell’ambiente a livello mondiale da parte di organismi sovranazionali: ONU – OCSE(Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica) Convenzioni e trattati Internazionali; Direttive e Reg. Raccomandazioni U.E.> Diritto internazionale per evitare disastri planetari sull’ambiente, in conformità con l’art.10 Cost. Italiana per il quale: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norma del diritto internazionale generalmente riconosciute”

12 8. Le Convenzioni internazionali Convenzione di Parigi, 1950 protezione degli Uccelli migratori (divieto commerciare, catturare, salvo deroghe; elenco delle specie cacciabili; istituzione di riserve acquatiche e terrestri) > avifauna Recepita con L. 812/1978 Unione Internaz. Conservazione Natura (UICN)1962 > promozione aree protette Convenzione di Ramsar,1971 (tutela zone umide = paludi, acquitrini, torbe bacini naturali e artificiali) > DPR 448/76. Gli Stati si impegnano alla tutela, sistemazione sorveglianza “zone umide”. UICN > coordinamento. Si può ridurre la zona umida compensandola con altre riserve naturali per uccelli acquatici.

13 9. Le Convenzioni Internazionali N.U. Stoccolma Dichiarazione sull’ambiente, 1972 Cooperazione tra Stati per ridurre e controllare gli effetti dannosi sull’ambiente; Problema ambientale nei Paesi in via di sviluppo e nei paesi industrializzati. Problema demografico da controllare. 26 Principi: 1°) L’Uomo ha diritto di vivere in un ambiente di qualità e ha la responsabilità di proteggere l’ambiente 2°) I beni naturali della terra devono essere protetti anche a vantaggio delle generazioni future con prudente pianificazione; 8°) Il progresso economico è indispensabile per la qualità della vita; 21°) Ciascuno Stato ha il diritto di sfruttare le risorse naturali e la responsabilità (dovere) di non danneggiare altri Stati.

14 10. Le Convenzioni internazionali Convenzione di Washington del 1973 Tutela specie in via d’estinzione, in 112 Stati I,II, III Appendici “specimens” flora e fauna, in ordine decrescente Regolamentazione import- esport specie vive e morte e loro parti anche lavorate (avorio, coralli pellame, legno di mogano, ramino, ecc.) Certificazione e controlli Ratificata in Italia con Legge 874/1975 Recepita dalla CEE con Reg.3626 del 1982 Sanzioni penali con la Legge 150/1992

15 11. Le Convenzioni internazionali Convenzione di Berna 1979 Per la conservazione in EUROPA di flora e fauna selvatica, specialmente avifauna migratoria ed habitat naturali. Ogni Paese deve provvedere con leggi e regolamenti alla salvaguardia delle specie di flora selvatiche (vietato cogliere, tagliare, detenere e commercializzare specie protette); di fauna selvatica (vietato uccidere, catturare detenere commercializzare animali vivi, imbalsamati e loro uova) Ratificata con la legge 503 /1981

16 12. Le Convenzioni internazionali Convenzione di Bonn 1979 ( O.N.U.) conservazione specie migratorie a livello mondiale; gli Stati si devono accordare per la salvaguardia delle specie minacciate. Sopraintende la Conferenza delle Parti Protocollo di Montreal 1989, sottoscritto da 29 Stati più industrializzati; per la tutela dell’atmosfera, con la riduzione dei clofluorocarburi responsabili ”buco ozono”

17 13. Le Convenzioni internazionali Conferenza mondiale di Rio 1992 Conferenza di Rio per lo sviluppo sostenibile promossa dalle Nazioni Unite - hanno aderito 170 Stati Il filo conduttore della Conferenza è lo sviluppo sostenibile: ”Garantire i bisogni del presente, senza compromettere le stesse possibilità alle generazioni future” 2 CONVENZIONI (vincolanti) a) Convenzione Biodiversità b) Convenzione Cambiamenti climatici 3 DOCUMENTI (non vincolanti): 1) Dichiarazione su ambiente e sviluppo 2) Programma d’azione Agenda XXI 3) Dichiarazione sulle foreste

18 14. Convenzioni internazionali Conferenza mondiale di Rio 1992 a) Convenzione sulla biodiversità Biodiversità = variabilità massima tra gli organismi viventi di qualsiasi origine Obiettivi: 1) conservazione diversità biologica; 2) uso durevole delle componenti; 3) ripartizione equa e giusta dei benefici derivanti dalle risorse genetiche. Conservazione in situ (di ecosistemi ed habitat nei luoghi naturali di origine o di specie coltivate) Conservazione ex situ (banche genetiche per il germoplasma, orti botanici, collezioni) Filosofia della Convenzione : Diritto degli Stati all’utilizzo delle risorse ambientali, con il dovere di non arrecare danni ad altri Stati. Impegno degli Stati ad adottare procedure di VIA Ratificata dall’Italia con legge 124/1994

19 15. Convenzioni internazionali Conferenza mondiale di Rio 1992 b) Convenzione sui cambiamenti climatici Obiettivo riduzione dei “gas serra”, causa del riscaldamento terrestre Cambiamento climatico = cambiamento del clima provocato direttamente o indirettamente da attività umane, che altera la composizione dell’atmosfera Zichichi l’effetto delle attività umane =10%, il 90% è addebitabile a fenomeni naturali. Ruolo strategico delle FORESTE per la fissazione del carbonio, ruolo che deve entrare a pieno titolo nelle politiche degli Stati, per mitigare gli effetti antropici sui cambiamenti climatici Ratificata dall’Italia con legge 65/1994

20 16. Convenzioni internazionali Conferenza mondiale di Rio 1992 1)Dichiarazione su ambiente e sviluppo Con 27 Principi guida: diritti e responsabilità di ciascuno Stato (Dichiarazione Stoccolma) ciascuno Stato ha il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali, senza arrecare danni ad altri Stati; obblighi maggiori per i Paesi industrializzati, minori per quelli in via di Sviluppo. 2) Programma d’azione “Agenda XXI” Sono raccomandazioni per tutelare l’ambiente, relative a: agricoltura, selvicoltura, trasporti, rifiuti, energia contro la desertificazione e per la multifunzionalità e la gestione sostenibile delle foreste. 3) Dichiarazione sulle foreste Ogni Stato ha il diritto di sfruttare le proprie foreste, pur nella responsabilità di non arrecare danni ad altri Stati ; Criteri di gestione forestale sostenibile

21 17. Convenzioni internazionali Il Protocollo di Kyoto 1997 Il Protocollo di Kyoto per la riduzione (- 5%) gas serra: 1) alle fonti di emissione 2) nuova foresta 3) stima Sinks Col sistema “SINKS” (pozzi verdi) le riduzioni di emissioni sono = bilancio netto di CO2, tra quote di carbonio rilasciate e quote realmente fissate dai SINKS Gli Stati possono attivare meccanismi di flessibilità: 1) Tagli di quote di emissioni con progetti realizzati anche al di fuori dello Stato; 2) Riduzione delle quote realizzando progetti in anticipo rispetto al periodo di riferimento 3) Commercio dei diritti di emissione per la parte eccedente la quota di riduzione assegnata Ratificato dall’Italia con la legge 120 del 2002

22 18. Il Protocollo di Kyoto 1997 Direttiva CE n.87 del 2003 Direttiva 2003/87/CE fissa le quote di gas serra per ciascun Paese U.E., con l’approvazione della Commissione di specifici Piani Nazionali. Autorizzazione per le imprese energy intensive; il gestore deve controllare le emissioni. Le quote possono essere trasferite all’interno e all’esterno dei Paesi CE – Istituzione di apposito REGISTRO – Acquisto/ commercio crediti di emissione: le imprese per rispettare i livelli di CO2 possono commerciare i crediti di emissione Il gestore dell’impianto deve sottrarre e restituire quote = a quelle emesse nell’anno precedente

23 19. Il Protocollo di Kyoto Direttiva CE n.87 del 2003 In Italia: 1° Piano Naz. 2005 - 2007 > - 232 mil. ton. CO2 rispetto al 1990 (- 5%) 2° Piano Naz. 2008 - 2012 > - 209 mil. ton. CO2 (- 6,5%) Interventi previsti: 60.000 ha rimboschimenti 40.000 ha piantagioni da legno > assorbimento di CO2 = 2 mil. ton./anno Secondo l’Assoc. Galileo nel periodo 2007- 2010 in Italia si sono spesi 5,3 miliardi di euro e 15 miliardi di euro saranno spesi per il prossimo decennio. I boschi italiani fissano CO2 per 10 mil. di t./anno

24 20. La CEE e l’ambiente La CEE non ha incluso l’ambiente nell’Atto costitutivo: Trattato di Roma del 1957; ha però avviato dal 1973 Programmi d’azione ambientale Direttiva “Uccelli” 79/409, tutela avifauna migratoria (Conv. Parigi e Conv.Berna): - elenco di specie non cacciabili - conservazione habitat >ZPS - elenco di specie cacciabili Recepita dall’Italia Legge 157/1992 (caccia)

25 21. La CEE e l’ambiente Direttiva 337 del 1985 di VIA La Valutazione di Impatto Ambientale è un atto amministrativo per valutare la compatibilità dei PROGETTI; serve ad imprenditori e decisori pubblici, per progettare e realizzare opere senza danno. 4 fasi della VIA sul progetto da sottoporre ad apposita Commissione > viene redatto lo studio di VIA con possibili soluzioni alternative; descrizione e valutazione degli impatti; consultazione e partecipazione; decisione e pubblicazione Per progetti quali: allevamenti intensivi, opere di idraulica agraria, canalizzazione dei corsi d’acqua. Direttiva 97/11/CE e Direttiva 2003/35/CE di modifica ed integrazione

26 22. La CEE e l’ambiente Atto unico europeo 1986 Include uno specifico Titolo sull’Azione ambientale, con tre obiettivi: salvaguardia ambiente; protezione salute umana; razionale utilizzazione risorse naturali. Vengono fissati 3 Principi guida: 1) di Prevenzione e di precauzione 2) di Responsabilità: ”Chi inquina paga” 3) di Correzione e limitazione del danno alla fonte Trattato di Maastricht 1992 La politica ambientale entra nel Trattato e diventa parametro di riferimento per tutte le politiche economiche per lo sviluppo sostenibile: principio di integrazione della politica ambientale con le altre politiche di sviluppo L’U.E. si impegna a recepire le convenzioni internazionali in materia di ambiente

27 23. La CEE e l’ambiente Trattato di Maastricht 1992 Art.174 La CE in materia di ambiente contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: -salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; -Protezione della salute umana; -Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; -Promozione a livello internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale

28 24. La CEE e l’ambiente Direttiva 92/43 “Habitat” per la tutela della biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali di flora e fauna. Definizioni di: - SIC (sito d’importanza comunitario) = area naturale finalizzata al mantenimento della diversità biologica - ZSC (zona speciale di conservazione) = area SIC designata dagli Stati ed approvata dalla Commissione > misure di salvaguardia Nelle SIC e ZSC Piani e progetti sono da sottoporre a VIA Si costituisce una Rete ecologica europea = Natura 2000 con SIC, ZSC e ZPS (zone di protezione speciale - Direttiva “Uccelli”) Piani di gestione della Rete Natura 2000 Recepita dall’Italia con il DPR 357/1997

29 25. La CEE e l’ambiente Direttiva 2001/42/CE per la VAS e AIA - La Valutazione Ambientale Strategica verifica la sostenibilità ambientale per Piani e Programmi - L’Autorizzazione Ambientale Integrata è lo strumento autorizzatorio quando sono interessate più autorità competenti ed è finalizzato alla prevenzione integrata di attività inquinanti VIA, VAS, AIA sono inserite nel nostro ordinamento con il D.Lg.vo 152/2006

30 26. La CEE e l’ambiente Decisione n.1600 del 2002 - VI° Programma ambiente 2002 - 2012 Obiettivi (Priorità): Cambiamenti climatici; Natura e biodiversità; Ambiente, salute e qualità vita; Risorse naturali e rifiuti Principi La politica ambientale Comunità deve tener conto di: 1) Prevenzione e precauzione; 2) Responsabilità “Chi inquina paga”; 3) Correzione alla fonte e limitazione del danno ambientale; 4) Sussidiarietà e diversità di situazioni nelle regioni Comunità; 5) Integrazione politica ambientale con le altre politiche di sviluppo

31 27. La CEE e l’ambiente Direttiva n. 35 del 2004 sul danno ambientale “E’ un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima” 3 Principi: 1. Prevenzione per evitare o limitare il danno 2. Riparazione per controllare ed eliminare le situazioni di danno 3. “Chi danneggia paga”

32 28. La CEE e l’ambiente Direttiva 2009/28/CE energia rinnovabile non da fonti fossili Entro il 2020 almeno il 20% prodotto da energie “pulite” Gli Stati > Piano di azione nazionale energie pulite: trasporti, elettricità, riscaldamento, raffreddamento Accordi di cooperazione tra Stati per il trasferimento di quote di energia rinnovabile. Edifici pubblici esempio di risparmio energetico. Criteri di sostenibilità per i biocarburanti, con certificazione della loro provenienza: devono derivare da residui agroforestali, no dalle foreste primarie, specie rare, ambiti protetti All’Italia è fissata una quota per il 2020 del 17 %

33 29. Normativa forestale U.E. Nel Trattato di Roma del 1957 manca la voce legno, boschi, foreste Differenze delle problematiche forestali nei Paesi CEE per tipologie di boschi, assortimenti, proprietà, incendi. Nei 27 Stati U.E. foreste = 42% del territorio U.E. è tra i primi per produzione, consumo, commercio di prodotti forestali Politica forestale inserita nella politica agricola: Più foreste; più protezione; uso ottimale e sostenibile Strumenti FEOGA; Reg. Direttive, Raccomandazioni; Commissioni, Gruppi di Studio, Comitati

34 30. Normativa forestale U.E. Reg.CEE 2088 del 1985 (Programmi Integrati Mediterranei) Sistemazioni idrogeolog. Rimboschimenti, antincendio, arboricoltura, valorizzazione prodotti, Aree protette Atto Unico Europeo 1986 più attenzione alle politiche ambientali e forestali Reg.CEE 1094 del 1988 set-aside (riposo delle terre) Reg. CEE 2052 del 1988 (Riforma dei fondi strutturali > sviluppo rurale > programmazione intersettoriale ed integrata Reg.CEE 4045 del 1989 (controlli FEOGA)

35 31. Normativa forestale U.E. “Pacchetto Forestale” 1989 con 5 Reg. Valorizzazione boschi; Commercializzazione prodotti forestali; tutela delle foreste Incendi e piogge acide; Reg. 2080 del 1992 (aiuti forestali) Premio impianto 4800 ecu/ha latifoglie, 3600 ecu/ha conifere; cure colturali 300-600 ecu/ha x 5 anni; integrazione reddito 700 ecu/ha/anno x 20 anni se imprenditore agricolo, 180 ecu/ha negli altri casi Impianti su ex seminativi premi raddoppiati, riduzione eccedenze agricole. Premio miglioramento boschi, strade for, antincendio Sono stati realizzati 100.000 ettari

36 32. Normativa forestale U.E. Trattato di Amsterdam 1997 > politica forestale Reg.1257 del 1999 - Gestione sostenibile foreste - Valorizzazione risorse selvicoltura - Estensione bosco - Associazionismo forestale - Prevenzione antincendio - Trasformazione e commercializzazione prodotti forestali

37 33. Normativa forestale U.E. Reg.Ce 2152 del 2003 “Forest focus” Realizzazione RETE per monitorare lo stato delle foreste: inquinamenti e incendi Reg.Ce 1698 del 2005 “sviluppo rurale” Le foreste hanno un ruolo intersettoriale e trasversale > Piano Strategico Nazionale 2007 PSN = Interventi diversi per la tutela, valorizzazione, multifunzionalità delle foreste, miglioramento infrastrutture e servizi correlati. Le Regioni > Piani di Sviluppo rurale

38 34. Normativa forestale U.E. Reg. Ce 2173 del 2005 “Flegt” “governance” commercio internaz. legno accordi bilaterali di partenariato > lotta import illegale legname > certificazione Piano d’azione forestale U.E. 2006 Multifunzionalità e gestione sostenibile; 4 Principi: 1.Programmi Forestali Naz. = strumento per realizzare impegni assunti a livello internazionale 2.Coordinamento tra azioni diverse; intersettorialità 3.Competitività forestale lungo termine; gest. sostenibile 4.Principio di sussidiarietà

39 35. Normativa forestale U.E. Reg. CE del 2007 “LIFE Plus” si attualizza per singoli specifici progetti (progetto Orso, progetto lupo,ecc.) Libro Verde, 2010 sulla protezione e informazione sulle foreste Ruolo strategico delle foreste nei 3 viversi aspetti: - Economico e sociale (sviluppo rurale) - Protettivo per il territorio montano - Ambientale ( Siti Natura 2000 = 14 mil. Ha ) Foreste = 155 mil. Ha + 21 mil. Ha terre boscate = 42% territorio U.E. Proprietari boschi 16 mil. 350.000 persone lavorano direttamente nella gestione Le utilizzazioni sono diminuite in 40 anni

40 36. Specificità del diritto forestale L’ordinamento forestale è IUS PROPRIUM, in quanto le foreste hanno profili pubblicistici, ma anche imprenditoriali e privatistici Codice Civile art. 845 la proprietà fondiaria è soggetta a particolari regole per il conseguimento di scopi di pubblico interesse (vincoli, usi civici) art. 866 vincolo per la difesa idrogeologica art. 867 sistemazioni e rimboschimenti forestali art. 820 Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, come i prodotti agricoli, la legna, i prodotti delle cave. art. 832 Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. art. 2135 è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo,alla selvicoltura

41 37. Specificità del diritto forestale Costituzione art. 42 funzione sociale della proprietà; possibilità d’esproprio per pubblica utilità. art. 44 la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata La Legislazione speciale forestale Dalla legge 3267/1923 in poi, l’ordinamento giuridico sui boschi è stato contestualmente del tipo vincolistico ed incentivante Legge 227/ 2001 valorizzazione della selvicoltura, quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio economico e per la salvaguardia ambientale del territorio Codice Urbani del 2004 i boschi fanno parte del patrimonio culturale in quanto beni paesaggistici ovvero beni d’interesse pubblico

42 38. Specificità del diritto forestale Dottrina Proprietà forestale = proprietà speciale Bene economico e bene sociale pubblico Giannini: foreste pubbliche e private soddisfano l’ interesse pubblico; Milani: le foreste sono assimilabili ai beni demaniali per il particolare interesse pubblico Tamponi proprietà forestale = funzione sociale Sandulli e Abrami concordano Maddalena > bosco = bene ambientale e bene patrimoniale

43 39. Specificità del diritto forestale definizione di bosco Bosco= Foresta = Selva (sinonimi) Diritto Romano: Silva decidua – Lucus Definizione tecnica di bosco Definizione tecnica FAO e IFN FAO Bosco = ½ ha x piante h 5mt x 10% Definizione giuridica di bosco Terreno boscato Legge Forestale 3267/1923; Legge “Galasso” del 1985 > boschi =beni paesaggistici TAR Trentino, 1987 “L’area boschiva rappresenta un complesso unitario e comprende sia gli spazi con la vegetazione arborea che le eventuali radure intercluse”

44 40. Specificità del diritto forestale definizione di bosco Cass Pen 1993 :”Il concetto di bosco inquadrato come patrimonio naturale, con propria individualità, un ecosistema completo in tutte le diverse componenti “ Definizioni leggi regionali D Lg vo 227/2001 = 2000 m2 x 20ml x 20%. Arboricoltura da legno finalità industriali, coltivazione agricola di cui all’art. 2135 C.C Cass Pen 2007: Dopo riforma Cost. 2001 le Regioni possono dare definizioni bosco solo in quanto bene economico e non ai fini della tutela paesaggistica, che compete allo Stato

45 41. Il valore del bosco Nel mondo: 40 milioni Km2 = 30% Disboscamento = 7 milioni ha /anno Nei 27 Paesi UE: 180 mil. ha = 42% Italia (IFN) 8,7 mil. ha bosco + 1,7 mil. ha altre terre boscate = 10,4 mil. ha = 34,7 % Plv forestale = 1% Plv agricola > 4 % Pil Bosco > benefici indiretti, pubblici, sociali; produce beni a fecondità ripetuta se viene utilizzato correttamente, se si incide sugli interessi (incrementi legnosi ) e non sul capitale (provvigione legnosa) Valore del bosco = prodotti forestali + esternalità

46 42. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo Evoluzione del quadro economico-sociale in Italia prima della 1° guerra mondiale: Sup. boscata 5,5 mil. ha Occupati agric. 80% forte densità in montagna Consumo pro-capite castagne 13 Kg. Pascolo montano: 16 milioni ovini Società agricola e rurale con l’ economia agro- silvo-pastorale rivolta autoconsumo Problemi: tutela idrogeologica, disboscamento, pascolo, dissodamento

47 43. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo 1877 Legge Maiorana o legge del castagno: “la proprietà terriera è assoggettata a particolari limitazioni in funzione di un danno pubblico da evitare” Si vincolano i boschi oltre il limite sup. del castagno, ( 700 m. Appennino, 900 m. Alpi) al di sotto di questo limite nessun terreno boscato era di norma vincolato. Risultati modesti in quanto i terreni boscati sotto il limite furono progressivamente dissodati a favore delle colture agricole.

48 44. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo 1910 Legge Luzzatti integrò la legge del 1877 con finanziamenti per sistemazioni montane e rimboschimenti, ponendoli sotto il controllo centrale, prima dei Comuni. Furono istituiti: l’Azienda Speciale del Demanio; Istituto sup. naz. forestale; Le Guardie Forestali delle Province furono incorporate nel Regio Corpo delle foreste

49 45. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo 1923 R.D.Lg.vo 3267 “legge forestale” 7 Titoli, 186 articoli, 4 azioni: 1.Imposizione e gestione del Vincolo idrogeologico; 2.Promozione e tutela economica boschi; ampliamento demanio, piani economici ed assistenza tecnica 3.Prevenzione e sistemazioni montane: rimboschimenti obbligatori e volontari con contributi sino ai 2/3 della spesa; esenzione fiscale per 40 anni fustaie, 15 anni cedui; incoraggiamenti per agricoltura montana, Consorzi tra proprietari – Boschi pubblici 4.Repressione illeciti: sanzioni penali e amministrative

50 46. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo Legge n. 215/1933 bonifica integrale Serpieri Integralità tra interventi statali e privati: Stato: sistemazioni idraulico-forestali, bonifica, strade, infrastrutture, linee elettriche Privati > Consorzi: miglioramenti fondiari Comprensori di bonifica e Piano generale bonifica Sussidi, mutui, prestiti, agevolazioni fiscali Terreni del comprensorio vincolati RD 3267/1923 e possibilità d’esproprio

51 47. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo Legge n. 991/1952 della Montagna Allarga il settore degli interventi della bonifica integrale del 1933, per migliorare le condizioni di vita ed evitare l’esodo dalla campagna e dalle zone rurali. Decreti Delegati del 1972 e 1977 trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di boschi, foreste, attività di produzione forestale e utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale

52 48. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo Legge n. 3/2001 Riforma Tit.V Costituzione Nel riformulato art.117 le attività produttive agro-forestali, non espressamente riservate allo Stato, diventano di esclusiva competenza legislativa delle Regioni. Allo Stato (Ministero Agricoltura e Min. Ambiente) l’azione di indirizzo, coordinamento rappresentanza nelle sedi internazionali

53 49. Legislazione forestale in Italia Quadro evolutivo La legislazione forestale si è sviluppata lungo 3 principali direttive: 1.Azione vincolistica con il sistema delle autorizzazioni 2.Interventi “del fare” con finanziamenti per: selvicoltura- agricoltura - ambiente 3.Programmazione e pianificazione territorio con la attuazione degli strumenti comunitari Normativa essenziale: R.D.Lg.vo 3267/1923; Legge “Galasso” 431/1985; Legge 353/2000 Incendi boschivi; D.Lg.vo 227/2001; Codice “Urbani” 2004; Legge 36/2004 Riforma CFS; Certificazione forestale; Programma Quadro per le foreste 2008

54 50. I vincoli forestali Vincolo è una limitazione d’uso del bene per la sua funzione sociale e per l’interesse pubblico Legge forestale R.D.Leg.vo 3267 del 1923 No indennizzabilità, salvo casi particolari (vincolo per altri scopi art. 17) Vincolo idrogeologico = 13 milioni ha, di cui 8 mil. boschi Art.1 “sono vincolati i terreni di qualsiasi natura e destinazione, che…possono con danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque” Cod. Civ. Artt. 866 (bonifica) e 867 (esproprio)

55 51. I vincoli forestali Legge “forestale” 3267 del 1923 e Regolamento 1926 Art. 7 Attività (agricole) da autorizzare: La trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in periodica lavorazione Art. 8 l’autorizzazione è subordinata a precisi obblighi presrittivi da adottare Art. 9 restrizioni per il pascolo nei boschi Art.10 P.M. e P.F. (Norme: utilizzazioni boschi; pascolo; dissodamento terreni, altre operazioni agricole) PM e PF = Regolamento Forestale (oggi Regionale): è la formulazione in legge delle tecniche selvicolturali) Art.17 Vincolo per altri scopi: diretto su particolari boschi

56 52. I vincoli forestali INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA dell’art. 7 L. 3267/1923 ( non più solo in senso agricolo ) Cons. Stato 1971 gli insediamenti edilizi necessitano di autorizzazioni ai fini del vincolo della L.3267/1923 Cons. Stato 1985 qualsiasi opera che comporti distruzione della vegetazione è potenzialmente idonea a compromettere la stabilità dei suoli… è legittimo negare la concessione edilizia Cons. Stato 1987 la P.A. può formulare il divieto assoluto ad edificare solo su terreni vincolati boscati Il Vincolo idrog. si inserisce nella normativa urbanistica Santoloci:” la normativa sui vincoli è preventiva”

57 53. Dal Vincolo paesistico al vincolo ambientale Legge 1497/1939 sulle “bellezze panoramiche” Sono quadri naturali di notevole interesse pubblico. Si introducono due concetti giuridici: panorama e bellezze naturali, si ritroveranno all’art.9 della Costituzione Vincolo panoramico è “puntiforme”, istituito con iter amministrativo Il bene vincolato può essere normalmente utilizzato, ma non modificato o distrutto. Sistema autorizzatorio; di norma no indennizzabilità. Piani territoriali paesistici > gestione del territorio Violazioni punite: demolizione o sanzione amministrativa = minor somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito art. 734 Cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell’Autorità

58 54. Dal vincolo paesistico al vincolo ambientale Decreto “Galasso” – Legge 431/1985 Vincolo non più puntiforme su “quadri”, ma ambientale Vincolo “ope legis” su intere categorie di beni: Terreni boscati, anche bruciati; vincolo di rimboschimento; Alpi >1600 m; Appennini >1200; Zone umide Convenzione di Ramsar; Terreni usi civici; Ghiacciai; Vulcani; Zone archeologiche; Fiumi e acque pubbliche (150 m); Laghi e spiagge mari (300 m), Parchi e Riserve nazionali e regionali; Vincolo regionale > Piani Paesistici Permane il sistema autorizzatorio entro 60 gg.

59 55. Dal vincolo paesistico al vincolo ambientale Legge “Galasso” (431/1985) Non necessitano di autorizzazione: attività agro-silvo-pastorali senza alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie, od opere civili e senza alterazione dell’assetto idrogeologico taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione, previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (del settore) Problematiche: sulla definizione bosco saranno risolte con la Legge n. 227 del 2001; sul taglio colturale con la L.227/2001 e poi con il Codice Urbani

60 56. Legge 431 del 1985 “Galasso” Taglio colturale Giurisprudenza Cass. Pen. 1988 “Il taglio a raso non rientra nell’ordinario taglio colturale in quanto interessa tutte le piante e non una parte di esse ed è idoneo ad esporre a pericolo il sistema ambientale” Corte Cost. 1996 “il taglio degli alberi quando non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi e quando venga eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali, rientra nel normale governo del bosco e non necessita d’autorizzazione paesaggistica.”

61 57. Dal vincolo paesistico al vincolo ambientale Quadri naturali e Bellezze panoramiche 1995 Corte Cost. - 2000 Cons. Stato > Per l’ordinamento giuridico la tutela del paesaggio va improntata all’integrità e alla globalità; il paesaggio va inteso come tutela ambientale nel suo complesso e non solo come salvaguardia del valore estetico-culturale. 2000 Convenzione Europea sul Paesaggio > Il paesaggio designa una parte di un territorio modificato dall’azione di fattori naturali e umani e dalle loro interazioni “CODICE URBANI” D.Lg.vo n. 42/ 2004 Art.131 Paesaggio: “si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalla loro interazione”

62 58. Dal vincolo paesistico al vincolo ambientale CODICE “URBANI” D.Lg.vo 42/2004 (art. 131-155) I beni paesaggistici possono essere: a) di notevole interesse pubblico, individuati amministrativamente (alberi monumentali) b) tutelati ex lege = categorie di beni,Boschi c) ricompresi nei Piani paesistici (Regione) La Pianificazione paesaggistica compete alle Regioni in accordo tra Pubbliche Ammin. Il Piano paesaggistico prevede: Aree soggette a tutela ex lege; beni di notevole interesse pubblico; Aree compromesse o degradate e loro recupero

63 59. Dal vincolo paesistico al vincolo ambientale CODICE “URBANI” D.Lg.vo 42/2004 L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto alle concessioni urbanistiche ed edilizie e compete alle Regioni Dura 5 anni e non può essere rilasciata a sanatoria, dopo gli interventi fatti. Le Sovrintendenze hanno 45 gg. per dare parere (vincolante), trascorso tale tempo la Regione o i Comuni (delegati) possono decidere autonomamente. Diventa esecutiva dopo 30 giorni ed è impugnabile al TAR No autorizzazione paesaggistica: attività agro-silvo pastorali; interventi forestali autorizzati con norme specifiche del settore

64 60. Il regime sanzionatorio sui boschi L. 3267/1923: Sanzioni penali Contravvenzioni in misura proporzionale al danno + obbligo di lavori stabiliti dall’Autorità forestale Violazioni art. 24 ammenda = da 12 a 103 euro x decara terreno manomessa art. 26 La pena = 2 - 4 valore piante tagliate Conciliazione presso gli uffici forestali Legge 950/1967 depenalizzato violazioni minori PM.PF Legge 47/1975 (ripenalizzata la L.3267/1923) Legge 689/ 1981 (depenalizzazione L.3267/1923) Legge 431/1985 Galasso > art. 734 C.P. (natura di danno e non di pericolo)

65 61. Il regime sanzionatorio sui boschi – Il Codice Urbani D.Lg.vo 42/2004 - Art.181 Reclusione (1- 4 anni) lavori non autorizzati su beni di notevole interesse pubblico e su su beni tutelati ex lege, con lavori di volum.> 30 % o con ampliamenti > 750 mc. o nuova costruzione > 1000 mc. Remissione in pristino quo ante Sanzioni amm.ve per violazioni minori = senza aumento di cubatura o sup. ; lavori manutenzione ordinaria e straordinaria, ma compatibili. Sanzione = stima danno arrecato + profitto conseguito

66 62. I boschi pubblici IFN > boschi pubblici 34% = 3.000.000 ha Il Demanio forestale statale è patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 C.C.); è inalienabile e va gestito con regolare Piano economico DPR 11/1972 Demanio regionale I Boschi Comunali = patrimonio disponibile, da gestire con un Piano economico = PM e PF Sono soggetti alla tutela tecnico-economica da parte del Corpo Forestale dello Stato con la “martellata” = segnatura delle piante da tagliare

67 63. Boschi pubblici Aziende speciali e Consorzi R.D.Lg.vo 3267/1923 Art.139 contributi statali sino al 75% per istituire Aziende Speciali per la gestione di boschi e pascoli comunali Art. 143 gestione boschi con regolare Piano economico: senza non sono ammessi tagli. Art. 144 Bilancio preventivo e Conto consuntivo: Reddito netto – quota per il miglioramento del patrimonio forestale > Comune Art.155 I Comuni possono riunirsi in Consorzio per la comune gestione tecnica dei boschi

68 64. Boschi pubblici- Usi civici Usi civici = diritti reali di godimento su proprietà altrui (beni comunali) > Proprietà collettive aperte ai residenti (Università agrarie) Proprietà Collettive chiuse riservate agli originari e discendenti (Regole Cadorine) L. Montagna 1952; L.1102/1971; L. 97/1994 > riconoscimento Domini collettivi e Comunioni familiari autonomia statutaria ed organizzativa: personalità di diritto privato Legge 431/1985 vincolo paesaggistico su usi civici e aree Università Agrarie > conservazione ambientale prevale sull’utilizzazione produttiva Competenza in materia di usi civici trasferita alle Regioni

69 65. Gestione foreste demaniali Azienda di Stato Foreste Demaniali Legge Luzzatti 1910 istituisce l’Azienda Speciale del demanio forestale dello Stato, quale esempio di buona gestione. Legge 3267/1923 art.108 (finalità) art.116 (stazioni climatiche particolari) art.117(concessioni temporanee) Legge 30/1933 bilancio autonomo ; Ordinamento ASFD gestione Parchi Naz. D’Abruzzo, Stelvio, Circeo, Gran paradiso Legge Montagna del 1952 ampliamento demanio e cantieri scuola 2° Piano Verde L.910/1966 > ampliamento terreni del demanio, che diventano bandite di caccia”

70 66. Gestione foreste demaniali Azienda di Stato Foreste Demaniali DPR 11/1972 trasferimento Regioni, tranne Riserve Naturali Stato e Boschi da seme DPR 616/1977 soppressione ASFD e Gestione residuale 1% per scopi scientifici, didattici, sperimentali Trasferiti alle Regioni 444.000 ha - Residui ex ASFD 76.000 ha > 130 Riserve Naturali, di cui 58 (58.000 ha) inserite all’interno di Parchi nazionali. Legge 36/2004 > Uffici centrali e periferici CFS per la biodiversità (UTB) per la gestione delle Riserve Naturali funzionali allo svolgimento delle attività del CFS. Le Riserve Nat. interne ai Parchi Naz vanno agli Enti parco.

71 67. Demanio forestale trasferito alle Regioni al 1978 – (sup. ha) FRIULI-V.GIULIA* 3.702 (399) VENETO 13.028 (21.6201) TRENTINO-A.ADIGE* 64.814 LOMBARDIA 21.580 (233) PIEMONTE 14.987 (3.383) LIGURIA 6.207 (17) EMILIA-ROMAGNA 33.916 (4.508) TOSCANA 104.796 (12.423) UMBRIA 24.630 (474) MARCHE 19.256 LAZIO 11.911 (3.272) ABRUZZO 11.485 (3.534) MOLISE 1.783 (665) CAMPANIA 4.178 (1.728) PUGLIA 13.108 (3.385) BASILICATA 14.011 (1.242) CALABRIA 49.698 (18.054) SICILIA* 4.865 SARDEGNA* 26.152 (1.575) 444.107 76.51217 (….) Demanio forestale rimasto allo Stato tot: 76.512 ettari *Reg.a Statuto speciale con trasferimenti avvenuti dal 1948 al 1965

72 68. Riserve statali inserite nei Parchi nazionali Le Riserve Statali inserite in Parchi Nazionali sono 58, così distribuite: - 8 nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - 8 nel Parco nazionale del Gargano - 7 nel Parco nazionale del Maiella - 6 nel Parco nazionale del Circeo - 5 nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi - 3 nel Parco nazionale del Pollino - 4 nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - 9 nel Parco nazionale della Calabria (oggi Sila) - 2 nel Parco nazionale d’Abruzzo - 1 nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - 2 nel Parco nazionale della Val Grande - 1 nel Parco nazionale del Vesuvio - 1 nel Parco nazionale dell’Arcipelago toscano - 1 nel Parco nazionale della Maddalena

73 69. L’ordinamento montano Costituzione art. 44 “La legge dispone provvedimenti a favore della montagna” Montagna fisica (altimetria) 2603 Comuni = 10,6 milioni Ha = 35% del territorio nazionale ISTAT: Nord (Alpi) > 600 mt.; Centro,Sud, Isole ( Appennini) > 700 mt Montagna economica diversificata e non omogenea tra aree nord e sud Italia Vincolo idrogeologico: > 90% montagna Vincolo paesaggistico: (L. Galasso) Alpi > 1600mt; Appennino > 1200 mt.

74 70. L’ordinamento montano Legge 3267/1923 (art. 39 e seg.) Sistemazioni Montane nei bacini montani competenza Stato; miglioramenti fondiari privati; contributi > agricoltura e pascoli montani (art. 90 e seg.) Legge 215/1933 > (art.1) Comprensori di bonifica… costituiti da terreni montani dissestati (art.2) Rimboschimenti ; Ricostituzione boschi degradati; correzione dei tratti montani dei torrenti Legge 910/1952 (art.1) classificazione terreni montani: parametro fisico e indicatore economico (Art.2) Bacini montani interventi finanziari opere agro- silvo-pastorali + turismo rurale e artigianato Art.6 Demanio forestale; Art 14 Consorzi bonifica Mont.

75 71. L’ordinamento montano Legge 1102/1971 > Comunità Montane = Enti Diritto Pubblico > Organi gestione 2° grado - elezione indiretta da parte dei Consigli Comunali Programmazione > Piani pluriennali di sviluppo socio- economico; Piani territoriali; nuova economia montana integrata; Demanio forestale e Riserve Naturali Leggi Regionali > allargamento territori montani da: 3971 Comuni del 1971 a 4180 del 1985 Legge 183/1989 (difesa del suolo) art.1: sistemazioni idraulico-forestali competenza anche alle Comunità Montane

76 72. L’ordinamento montano Legge 142/1990 > C.M. = Ente locale NO città con più 40.000 abitanti e su area con almeno 5.000 abitanti; Interventi per differenzazione altimetrica; NO redazione Piani Urbanistici, ma concorso per Piano Territoriale Coordinamento e Programmi annuali Operativi Comuni montani = 4005 e 350 C.M.= 14,6 milioni ha Legge 97/ 1994 “Montagna” > Piani pluriennali di sviluppo; integrità dell’azienda agraria; gestione patrimonio forestale > Comunità Montane - Consorzi; recupero centri abitati montani e residenzialità Fondo naz. Montagna e Marchio di qualità “Montagna”

77 73. L’ordinamento montano Legge 265/1999 (modifica la 142/1990) Gestione associata, ma flessibile delle funzioni comunali; Ente locale autonomo con capacità di governo e di programmazione Risoluzione Parlamento Europeo 2008 Necessità di implementare l’integrazione delle politiche di sviluppo aree montane ampliando la portata dei Piani di sviluppo rurale

78 74. Competenze Istituzionali Ministero dell’Ambiente Legge 349/1986 istituzione Ministero Ambiente Compiti: Conservazione ambienti naturali (Parchi); VIA; Prevenzione inquinamenti aria, acqua suolo; risanamento ambientale; danno ambientale Convenzioni Internazionali - Dir.CEE “Habitat”- Rete Natura 2000 - Monitoraggio Foreste – Protocollo Kyoto e cambiamenti climatici Organizzazione: 6 Dir. Gen + NOE e CFS APAT (Agenzia protezione Ambiente e Territorio)

79 75. Competenze istituzionali Ministero Ambiente Riforma Titolo V Cost. Legge 3/2001 La tutela dell’ ambiente e dell’ ecosistema è di esclusiva competenza statale (Ministero Ambiente), mentre il governo del territorio e la valorizzazione beni culturali e ambientali sono di natura concorrente tra Stato e Regioni Codice Urbani 2004 la valorizzazione aree naturali protette è del Ministero Ambiente

80 76. Competenze istituzionali Ministero Agricoltura Referendum abrogativi 1993 e 1997 D.Lg.vo 143/1997 (evita il referendum) trasferimento competenze e riorganizzaz. Ministero > D.Lg.vo 300/1999 (Riordino) Modifica Tit.V Cost. L.3/2001> agricoltura foreste caccia pesca no art.117> Regioni Al Ministero dovrebbero rimanere solo politiche internazionali e comunitarie, linee programmatiche, azione di coordinamento

81 77. Ministero dell’Agricoltura DPR 18/2008 (istituzione 3 Dipartimenti) 1)Dip. Politiche europee e internazionali 2)Dip. Politiche sviluppo economico / rurale 3)Dip. Ispettorato Centrale per il Controllo qualità prodotti agroalimentari (ex Ispett. Repressione e Frodi) Il Ministero si avvale dell’operatività del CFS e del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, alle dirette dipendenze del Ministro

82 78. Il Corpo Forestale dello Stato Legge Luzzatti 1910 > Real Corpo delle foreste Azienda Speciale del Demanio forestale Legge 3267/1923 (titolo VI) Organi Amm.ne forestale; suprema vigilanza Ministero Economia Nazionale Direzione Generale Foreste e Demani > Corpo Reale Foreste, con compiti di: tutela economica boschi, rimboschimenti, ampliamento demanio forestale, polizia forestale Organizzazione: Ripartimenti (2-3 Distretti), Stazioni For. Milizia Naz. Forestale 1928 (ordinamento militare, raddoppio dell’organico; gestione Parchi Nazionali)

83 79. Il Corpo forestale dello Stato D.Lg.vo 804/1948 (C.F.S. ad ordinamento civile, organizzato militarmente) Compiti tecnici: tutela tecnica ed economica dei boschi; tutela tecnica ed economica dei beni silvo pastorali dei Comuni ed Enti pubblici; tutela e miglioramento pascoli montani; rimboschimenti, sistemazioni bacini montani e comprensori bonifica; gestione tecnica ed amm.va foreste demaniali; compiti di polizia forestale Organizzazione CFS centrale e periferica

84 80. Il Corpo forestale dello Stato DPR 11/1972 = Trasferimento alle Regioni boschi, foreste,bonifica integrale e montana, rimboschimenti attività silvo pastorali, Com. Mont. Restano di competenza dello Stato: Rapporti internazionali e applicazione Reg/DirCEE Sistemazione idrogeologica, conservazione suolo classificazione comprensori di bonifica, ricerca e sperimentazione foreste di interesse nazionale; Parchi Naz. Reclutamento e addestramento CFS, che viene impiegato dalle Regioni per le funzioni trasferite Trasferiti alle Regioni gli Uffici (Ispettorati) CFS

85 81. Il Corpo Forestale dello Stato DPR 616/1977 altro trasferimento Regioni Sistemazione idrogeologica, conservazione suolo; L. 47/1975(difesa boschi incendi); L. 269/1973 (commercio semi e piante for.); Allo Stato resta: reclutamento addestramento CFS, il quale può essere impiegato anche dalle Regioni. L’ASFD è soppressa; demanio forestale > Regioni tranne 1% boschi scopi scientifici e didattici CFS Corte Cost. > Convenzioni CFS con le Regioni

86 82. Il Corpo Forestale dello Stato Legge121/1981 (Riforma Polizia) Il CFS diventa la 5° forza di polizia Nuovo Codice di P.P. > qualifiche di PG al personale CFS, in precedenza solo polizia forestale Legge 394/1991 (Aree protette) > CFS Vigilanza nei Parchi Nazionali con specifica dotazione Legge 225/1992 ( Inserimento CFS nella struttura operativa della Protezione Civile) Legge 353/ 2000 art.6 Regioni si avvalgono dei Centri Operativi Antincendio boschivi del CFS Legge 36/2004 CFS = Forza di polizia ambientale; Uffici centrali (Ispettorato) e periferici(Comandi) + Nuclei Spec. + UTB (Riserve Nat. Stato) + CTA (parchi)

87 83. Nuovi indirizzi dell’ordinamento forestale: la legge 227 del 2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale Art.1 obbiettivo: valorizzazione selvicoltura> sviluppo sostenibile con la concertazione Stato e Regioni Art.2 definiz. bosco = 2000m x 20m x 20% Definiz. regionali > bosco “ambiente” > Stato; Bosco quale “bene economico” > Regioni Art.3 programmazione forestale: linee guida Stato Pianificazione forestale alle Regioni Art.4 trasformazione bosco e rimboschimenti compensativi con possibilità di monetizzazione da parte delle Regioni.

88 84. Nuovi indirizzi dell’ordinamento forestale: la legge 227 del 2001 Art.5 Regioni dettano norme per gestione boschi degradati, boschi pubblici > Consorzi Art.6 attività selvicolturali fattore sviluppo e tutela attiva ecosistemi forestali. Selvicoltura naturalistica: No regressione boschi; No taglio raso; Rilascio piante secol. Tagli eseguiti secondo regole forestali = tagli colturali, non necessitano di altre autorizzazioni Art.7 Regioni > Albi imprese lavori forestali, a cui si può affidare anche la gestione boschi pubblici. Art.8 Cooperative e Consorzi = Imprenditore Agricolo

89 85. Nuovi indirizzi dell’ordinamento forestale: la legge 227 del 2001 Art.9 Libri regionali e Registro Naz.boschi da seme e materiale di moltiplicazione. Art.10 Riconoscimento strutture ASFD = Centri Naz.studio/conservazione biodiversità Art.11 Certificazione “filiera bosco-legno” Art.12 Promozione d’intesa Stato/Regioni della: ricerca, sperimentazione, informazione, educazione amb. Istituzione di: - Osservatorio naz. mercato prodotti e servizi for. - Comitato tecnico/ scientifico per il sughero

90 86. Selvicoltura e impresa forestale Azienda forestale frammentata e polverizzata, Da gestire con un Piano economico, obbligatorio per le proprietà pubbliche. Art. 2135 C.C. imprenditore agricolo = chi esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura…ed attività connesse Legge 3267/1923: Art.55, 59, 79 > Consorzi rimboschimento Legge Montagna del 1952 Art.2 (coltivatori diretti) art.16 (consorzi) e Legge 1102/1971

91 87. Selvicoltura e impresa forestale Legge 97 del 1994 Artt.4 e 5 (integrità azienda) gli eredi considerati affittuari hanno diritto acquisto delle quote coeredi composizione fondiaria; Art. 9 gestione patrimonio for. con convenzioni tra privati e Per mezzo di consorzi forestali art.13 agevolazioni giovani coltivatori diretti; Art.15 tutela prodotti tipici con logo montagna italiana Art.17 lavori forestali a coltivatori diretti e cooperative Legge 227 del 2001 Art.5 promozione Consorzi forest. Art.7 Albi imprese for. a cui affidare gestione beni pubblici Art. 8 Cooperative For. e Consorzi = imprenditori agricoli

92 88. La programmazione forestale 1988 - Piano Forestale Nazionale in attuazione della legge pluriennale di spesa per l’agricoltura del 1986; è articolato in 3 parti: conoscitiva; obiettivi ed azioni; finanziamenti Legge 499/1999 indirizzo e coordinamento > valorizzazione foreste – gestione sostenibile – filiera legno D.Lg.vo 227/2001 Art.3 (pianificazione forestale) Reg.CE 1698/2005 > PSN 2007-2013 Piano Strategico Nazionale > Programmi Regionali di Sviluppo (PSR)

93 89. Programmazione forestale di I livello (statale o regionale) Legge 296/2006 (L. finanziaria) Programma Quadro Settore Forestale > gestione sostenibile bosco > multifunzionalità foresta Il PQSF Si articola in 3 parti: a) Analisi settoriale e conoscitiva sulla base del 2°IFN b) Priorità del settore: tutela e conservazione; presidio territorio; coordinamento c) Strategie intervento nazionale con 4 obiettivi: 1) sviluppo economia for. > Azione chiave > pianificazione aziendale 2) difesa idrogeologica ed altre funzioni tutela 3) valorizzazione socio economica boschi 4) cooperazione interistituzionale

94 90. Programmazione forestale di II livello (comprensorio) Legge 215/1933 (bonifica integrale art. 4 e seguenti) > Piano generale di bonifica > Progetto di massima: opere a carico Stato: rimboschimenti; indirizzi di miglioramento fondiario a carico privati (Consorzi) Legge 991/1952 (legge Montagna art.14 e seg.) > Piano generale bonifica montana (idem L. 215/1933) Legge 1102/1971 (Comunità Montane art. 4 e seg.) > Piani Zonali e programmi annuali delle C.M.

95 91. Programmazione forestale di III livello (azienda) R.D. Lg. vo 3267/1923 art. 91 “piano di coltura e di conservazione” obbligatorio per la formazione e ricostituzione di boschi privati che hanno avuto contributi Statali Art. 107 il demanio forestale è da utilizzare secondo un regolare Piano economico Art. 116 i boschi demaniali destinati a stazioni climatiche vanno gestiti con un piano economico coordinato allo scopo suddetto. Art 130 boschi di Comuni e di Enti utilizzati secondo un Piano economico approvato = PM e PF

96 92. Programmazione forestale di III livello (aziende speciali) R.D. Lg. vo 3267/1923 Artt. 139 – 143 - 144 I Comuni possono istituire Aziende speciali per la gestione tecnica dei boschi e pascoli secondo un Piano economico, godendo di contributi dello Stato sino al 75% Nessun taglio di piante potrà farsi senza che almeno ci sia il Piano economico sommario Una quota del reddito netto dell’Azienda Speciale va reinvestita per il miglioramento dei boschi, secondo le indicazioni del Piano economico

97 93. La certificazione forestale La certificazione è un processo tecnico e amministrativo per dare garanzie a terzi che: prodotti, servizi, sistemi di produzione o di gestione siano conformi a determinati parametri 1) Certificazione semi e materiale di moltiplicazione forestale 2) Certificazione filiera “ bosco legno”

98 94. La certificazione forestale: semi e materiale di moltiplicazione Legge 269/1973 (legge semi) Certificazione provenienza > Libro nazionale boschi seme e Libro nazionale dei cloni forestali. Apposita licenza per chi commercializza Registro di carico e scarico e “cartellinatura” DPR 616/1977 (trasferimento competenze) D.Lg.vo 227/2001 (art. 9) Alla Regione spetta istituire il libro boschi da seme; Il Ministero ha il compito del Registro nazionale del materiale forestale di propagazione. (art.10) Riconoscimento Uffici ex ASFD = Centri Nazionali Studio e Conservazione biodiversità forestale.

99 95. La certificazione forestale: semi e materiale di moltiplicazione D. Lg.vo 386/2003 Attuazione Dir.UE 1999/105/CE > Sistema tracciabilità materiale di propagazione per rimboschire; Registri (Libri) Regionali > Registro Nazionale Regioni = Organismi responsabili con possibilità di delega anche persone giuridiche di diritto privato Per la commercializzazione il materiale deve avere requisiti: grado di purezza (frutti e semi); qualità leale e mercantile (parti di piante e ibridi) ; età, dimensioni, presenza di difetti (talee)

100 96. La certificazione forestale: filiera “bosco legno” D.Lg.vo 227/2001 (art.11) Regioni certificano i processi gestionali e produttivi del settore forestale secondo le indicazioni internazionali, Reg.C.E., Stato Sistemi Certificazione FSC e PEFC Risoluzione Parlamento U.E. 2006 FSC = PEFC = garanzie al consumatore che i prodotti certificati derivano da gestione forestale sostenibile Foreste certificate nel mondo = 10%; in Italia 8%

101 97. La questione forestale in Italia Boschi = 10,5 milioni di Ha = 34,7% - Tutti Vincolati Aziende for. Frammentate e polverizzate Fabbisogno Naz. Legno = 50 mil. mc/anno Produzione Naz. legno = 10 mil. mc/anno di cui 60% legna ardere; 40% legna opera 1970 =16 mil. mc/anno Italia 1° Paese Importatore di legno > esportazioni Pioppicoltura = 50.000 ha; 1970 = 200.000 Produz.lorda vend.for = 1% PLV agricoltura Boschi italiani sottoutilizzati > Invecchiati (macchiatico Negativo) Interventi normativi > leva fiscale (detraibilità spese selvicolturali > incentivare investimenti nel bosco

102 98. La difesa del bosco dagli incendi P.M. e P.F.(legge 3267/1923) T. U. di Pubb. Sicurezza (1931)> Prefetti e Sindaci > Ordinanze (divieto di bruciare stoppie ed adottare cautele) Legge 47/ 1975 > Piani antincendio Region.= opere e mezzi prevenzione e lotta attiva, contributi < 75% privati. Ruolo attivo del CFS = Servizio antincendio boschivo > gruppi meccanizzati specializzati lotta agli incendi Responsabilità: Autorità locali = Staz. CFS e CC, Comuni allarme e primo intervento Squadre Volontari Organizzati. CFS direzione e coordinamento operazioni (VVFF- Servizio CFS - Esercito) Regione dichiara “Stato grave pericolosià” Divieto di costruire su aree bruciate: violazione= reato

103 99. La difesa del bosco dagli incendi Dpr 616/1977 trasferimento competenze alle Regioni Reg.CEE 2158/1992 Protezione foreste dagli incendi: Pianificazione per zone ad elevato rischio: Sistemi di prevenzione e difesa attiva e passiva; Sorveglianza strumentale; formazione e progetti pilota Legge 353/2000 definizione di incendio : “Fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate” Giurisprudenza: “ fuoco distruttore in atto di notevoli proporzioni e virulenza che tende a diffondersi e difficile da estinguere”

104 100. Difesa dei boschi dagli incendi La legge 353 del 2000 Regioni > Pianificazione con revisione annuale = L. 47/75; coordinamento; Previsione, (individuazione cause determinanti e fattori predisponenti) Prevenzione (attività di difesa attiva e passiva), Attività formativa e informativa, Spegnimento (SOUP) > mezzi aerei regionali + mezzi aerei COAU Responsabilità regionale nel Coordinamento a terra + impiego CFS (Centri Operativi Antinc.)

105 101. Gli incendi boschivi in Italia nel periodo :1970-2010

106 102. Distribuzione degli incendi boschivi nelle regioni d’Italia Fonte: Corpo Forestale dello Stato - 2010

107 103. Correlazione tra incendi boschivi ed occupati in agricoltura

108 104. Cause degli incendi boschivi: colpose, dolose, non classificabili

109 105. Difesa dei boschi dagli incendi La legge 353 del 2000 Sui boschi bruciati è vietato: l’edificabilità per 15 anni; la caccia e il pascolo per 10 anni; il rimboschimento per 5 anni Censimento dei Comuni delle aree bruciate. Art.423 bis c.p. “reato di incendio” = fattispecie penale autonoma: Pena da 4-10 anni se incendio doloso; da 1-5 anni se colposo In caso di lottizzazione o costruzione su aree percorse dal fuoco si applica la legge 47 del 1985, come modificata nel 3003 con una ammenda da 30.986 a 103.250 euro, oltre al ripristino dello stato quo ante. Valutazione danno = spese spegnimento + stima danni bosco e suolo

110 106. Testo Unico Ambientale D.Lg.vo 152 del 2006 E’ composto da 6 Parti, 318 artt.+ 45 all. Parte1°Principi Generali: Azione ambientale (principio di precauzione e riduzione del danno, chi inquina paga) Sviluppo sostenibile (qualità vita per generazioni); Sussidiarietà (collaborazione verticale ed orizzontale tra istituzioni); Accesso all’informazione ambientale per tutti i cittadini anche senza interesse giuridico Parte 2° VAS, VIA, AIA Parte 3° Difesa del suolo e gestione risorse idriche; attività estrattive; Tutela acque Parte 4° gestione rifiuti Parte 5° Tutela dell’aria Parte 6° Danno ambientale e Risarcimento

111 107. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Dir. 2001/42/CEE riguarda la valutazione ambientale di Piani e Programmi VAS = processo che comprende: verifica di assoggettabilità; redazione rapporto ambientale; consultazioni; valutazione rapporto; decisione, ossia un parere motivato; informazione sulla decisione; monitoraggio sul Piano/Programma E’ obbligatoria quando sono interessate dal Piano la qualità dell’aria, le ZPS ed i SIC Viene effettuata dal Ministero Ambiente o dalle Regioni in base a chi approva il piano/programma. Utilizzo della “Conferenza di servizi” > L. 241/1990

112 108. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Dir.CEE 137/1985 = strumento di pianificazione e di tutela ambientale Legge 349/1986 (Min. Ambiente) Nelle more (6 mesi per recepire la Dir.CEE) è prevista una fase transitoria: comunicazione progetto+ specificazione rifiuti solidi e liquidi; emissioni; dispositivi per eliminare il danno; > Min. Amb.+ Min. Beni Cult. Amb.+ Regione Osservazioni critiche (30 g) > Pronuncia compatibilità ambientale (90 g)

113 109. Valutazione Impatto Ambientale D.Lg.vo n.152/2006 Scopo VIA: tutela ambiente, qualità vita, salute umana. Valutazione impatti dei progetti che possono compromettere l’ambiente: uomo. Fauna. Flora suolo, acqua, aria, clima, beni culturali Art.7 competenza Statale e Regionale a seconda dell’intensità dell’impatto.

114 110. Valutazione Impatto Ambientale D.Lg.vo n.152/2006 Fasi VIA: Verifica assoggettabilità; Definizione contenuti; Studio Impatto ambientale; Presentazione progetto; Consultazione; Valutazione; Decisione; Informazione; Monitoraggio; Controlli e Sanzioni

115 111. Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) D.Lg.vo 59/ 2005 Recepisce la Dir, CEE 96/61 per la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, quando sono coinvolte più autorità competenti si procede in modo integrato per grossi impianti industriali (raffinerie, gassificatori, discariche inceneritori, impianti chimici ecc) preesistenti. L’AIA è un provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto senza poter inquinare. Competenze statali e regionali Vanno adottate le scelte a minor consumo energetico; senza rischio di inquinamento; misure per l’eventuale bonifica del sito inquinato.

116 112. Parte III - La difesa del suolo Legge sui lavori pubblici del 1865; Legge sul vincolo idrogeologico 1923; Legge Serpieri 1933 (Comprensori di bonifica); legge della montagna 1952 (Comprensori di bonifica montana) Commissione De Marchi 1966 > 9000 mil.lire per sistemazioni idrauliche-forestali 1972 Carta Europea del suolo, misure di tutela del suolo secondo il principio di precauzione. DPR 11/1972 e DPR 616/1977 > Regioni Legge 183/1989 riorganizzazione per “Bacini idrografici”, con Piani di bacino, gestiti dall’ Autorità di bacino

117 113. La difesa del suolo Legge 183/1989 Art.1 “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.” Attività di pianificazione, programmazione ed attuazione interventi di: sistemazione per bacini idrografici; disciplina cave; regolazione prelievi idrici ed attingimenti; risanamento acque superficiali; parchi fluviali, lacuali ed aree protette. Competenze centrali ( Magistrati delle acque + Comitato Naz. difesa suolo; Servizi Tecnici Naz.) e regionali; Enti locali e Consorzi

118 114. La difesa del suolo Legge 183/1989 Bacini Nazionali, Interregionali, Regionali Conflittualità Stato/Regioni > Corte Cost. (sent.85/1990) non c’è lesione alle competenze regionali e si auspica la leale collaborazione tra organi dello Stato. Negli ultimi 70 anni Interventi disorganici, frammentati, emergenziali. In Italia 460.000 frane su 5596 Comuni, per una estensione 20.000 Km2, perduti 2 milioni di ettari di SAU. Periodo 1998-2006 il Min. Ambiente ha finanziato interventi urgenti per 2 miliardi euro

119 115. La difesa del suolo D.lg.vo 152/2006 Attuazione Dir. CEE n.60 del 2000 per la gestione dei bacini idrografici > “Distretto idrografico = area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle acque sotterranee e costiere” Art.54 difesa del suolo 6 Distretti idrografici > Piano di bacino Autorità distrettuale di bacino: Conferenza Istituzionale permanente; Segreteria Tecnica Operativa; Conferenza operativa di servizi Piani stralcio per l’assetto idrogeologico e Piani straordinari – Programmi triennali

120 116. L’attività estrattiva In Italia 6000 cave attive con 142 milioni di mc/anno di inerti; 8000 cave dismesse. Manca la definizione giuridica di “cava”; la giurisprudenza (Cons. Stato) il prelievo deve essere organizzato, prolungato nel tempo, con una attività d’impresa,ovvero il materiale deve essere commercializzato. R.D.1443/1927 cave e torbiere lasciate in disponibilità del proprietario del fondo Art. 826 C.C. cave e torbiere fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato quando la proprietà è sottratta al proprietario del fondo. Funzioni amministrative > Regioni

121 117. Attività estrattiva Le Regioni hanno legiferato in materia di cave, sotto il profilo della coltivazione, del recupero, dell’autorizzazione. Problematica sull’assoggettamento o meno dell’attività di cava alla normativa urbanistica, ovvero alla concessione edilizia. Sentenza Cass. Sez. unite pen. del 1993 Per l’apertura di una cava non è richiesta la concessione del Sindaco

122 118. La tutela delle acque L’acqua è un bene ambientale e le N.U. e la U.E. (Agenda XXI) la tutelano quale bene comune per tutte le popolazioni del pianeta. Diversi profili giuridici: aspetto idrogeologico (legge forestale e L.183/1989); paesistico (legge Galasso e Codice Urbani); qualitativo (legge Merli del 1994 e disciplina degli scarichi); economico ( attività agricole, uso irriguo, l’uso idroelettrico); gestionale (L. Galli: istituzione del Servizio Idrico Integrato e l’istituzione degli Ambito Territoriali Ottimali – ATO)

123 119. La tutela delle acque T.U. opere idrauliche del 1904 Acqua = bene da tutti fruibile; T.U. del 1933 le acque sorgenti, fluviali e lacuali sono pubbliche. Cod. Civ. art.822 fiumi, torrenti, laghi, lido del mare = demanio pubblico Legge Galasso del1985 tutela sponde dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti in appositi elenchi per 150 m; laghi e spiagge per 300 m; zone umide (convenz. di Ramsar) > Codice Urbani T.U. Ambientale n.152 del 2006, art.144: tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio ed hanno carattere pubblico

124 120. La tutela delle acque TU Ambientale 152/2006 - Parte III art.74 definizione di acque: ciprinicole, costiere, salmonicole, dolci, sotterranee, termali; Tutela delle acque dall’inquinamento, attraverso il Piano di tutela (art. 121) Qualità delle acque: per uso potabile e per la balneazione; Determinazione delle Aree sensibili (art.91), a forte criticità, dove gli scarichi delle acque reflue urbane devono essere sottoposti a depurazione molto spinta, secondo parametri prefissati; Zone vulnerabili agricole (art.92) spetta alle Regioni il risanamento delle acque; in queste aree le attività agricole si devono attenere al Codice di buona pratica agricola

125 121. La qualità delle acque TU Ambientale152/2006 – Parte III Aree di salvaguardia e di rispetto (art. 94) le Regioni possono definire queste aree, interne ai bacini imbriferi, di tutela assoluta per la salvaguardia delle falde. Disciplina degli scarichi urbani per cui le città devono essere dotate di reti fognarie; Per scarico si intende (art.74) qualunque immissione di reflui, tramite rete, da dove si produce il refluo al corpo ricettore sul suolo, sottosuolo o rete fognaria, anche se preventivamente depurati. Art. 74 definizioni di acque reflue domestiche, industriali, urbane, acque di scarico. Inquinamento = introduzione diretta o indiretta di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua e nel terreno con danno alla salute e agli ecosistemi.

126 122. La qualità delle acque TU Ambientale 152/2006 – Parte III Gli scarichi vanno autorizzati: di norma è vietato lo scarico diretto sul suolo, nel sottosuolo, nei corsi d’acqua. Le violazioni sono sanzionate amministrativamente (art.133) e penalmente (art.137) secondo il principio Chi inquina paga. Aspetto gestionale dell’acqua (L.Galli 1994) > Servizio Idrico Integrato: captazione, adduzione, distribuzione, scarico reflui, depurazione; reti ed impianti sono di proprieità pubblica (art.822 CC) ATO = Ambiti territoriali Ottimali sono definiti dalle Regioni e gestiti dall’ Autorità d’ambito, partecipata dagli Enti locali, per la gestione integrata dell’acqua, attraverso un Piano d’ambito (art.149).

127 123. La normativa sui rifiuti T.U. Leggi sanitarie del 1934 tutela salute; Regolamenti Comunali in attuazione della legge 366/1941 raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani DPR 915/1982 Lo smaltimento rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; Possibile e necessaria riutilizzazione dei rifiuti a fini energetici. Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono. I Rifiuti si classificano in: urbani; speciali; tossici e nocivi. La discarica va autorizzata e gestita. Manca la definizione giuridica. Per la giurisprudenza la discarica è un’area di scarico e di deposito di rifiuti quando l’attività è duratura e prolungata nel tempo. Competenze di Stato, Regioni, Province, Comuni E’ vietato abbandonare i rifiuti; sanzioni amministrative e penali.

128 124. La normativa sui rifiuti Decreto Ronchi D.Lg.vo 22/1997 Sostituire gradualmente la discarica e la termodistruzione con recupero e reimpiego dei rifiuti da riportare a materie prime. La definizione di Rifiuto si amplia: è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi. Sono regolamentate le fasi di: Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controlli sull’intero ciclo, su discariche e impianti di smaltimento, anche ex post. Gestione integrata dei rifiuti per recuperare, con la raccolta differenziata, le materie prime.

129 125. La normativa sui rifiuti gestione discariche D.Lg.vo 36/2003 attuazione della Direttiva 1999/31/CE; (art 2) definizione di discarica: “ area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione degli stessi, nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno” Le Regioni elaborano ad integrazione del piano regionale dei rifiuti un programma per la riduzione progressiva dei rifiuti biodegradabili da portare in discarica. Autorizzazioni, garanzie finanziarie, gestione operativa e post operativa delle discariche Smaltimento in discarica dal 1/1/2000 è limitato agli inerti

130 126. La normativa sui rifiuti TU ambientale 152/2006 – Parte IV Priorità al recupero dei rifiuti rispetto alla produzione di energia e alla tutela della salute, secondo i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilità e cooperazione; chi inquina paga (art 178) Riduzione “a monte” dei rifiuti; inceneritori e discariche solo dopo che siano state eseguite tutte le opzioni di riutilizzazione tecnica ed economica dei rifiuti (art 182) Criterio di autosufficienza: i rifiuti vanno smaltiti ove si producono, no alla loro movimentazione. Nuovi inceneritori ( D.lgvo 133/2005) solo per recupero di energia utilizzabile, riducendo gli effetti negativi sull’ambiente e garantendo la salute umana e gli ecosistemi naturali.

131 127. La normativa sui rifiuti TU ambientale 152/2006 – parte IV Definizione di rifiuto (art 183) non cambia Non sono rifiuti i sottoprodotti e le materie prime secondarie con specifiche caratteristiche e sempre che il detentore non se ne disfi, non abbia deciso di disfarsi o non abbia l’obbligo di disfarsene. Es. il letame utilizzato in agricoltura ed i fanghi del lavaggio di prodotti agricoli. Compost da rifiuti ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, ossia dalla loro trasformazione compatibile. Compost di qualità dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente: frazione verde (scarti vegetali); frazione umida ( deiezioni zootecniche residui di lavorazioni di derrate alimentari)

132 128. La normativa sui rifiuti TU ambientale 152/2006 – Parte IV Rifiuti urbani: domestici, pulizia strade, sfalcio e potature aree verdi Rifiuti speciali: da attività agricole e agroindustriali, demolizioni, attività di recupero (fanghi) Rifiuti pericolosi: non domestici allegato D con asterisco Differenza tra rifiuti liquidi e acque di scarico: per la Corte Cass. il discrimine non è dato dalla differenza tra le sostanze, ma dalle loro diverse fasi di trattamento. Terre da scavo (art 186) possono essere utilizzate per riempimenti e rilevati, nel rispetto di precise condizioni: non provengano da siti contaminati; siano compatibili con il sito; siano impiegati per opere predefinite.

133 129. La normativa sui rifiuti TU ambientale 152/2006 – Parte IV Catasto dei rifiuti per avere il quadro di imprese e Consorzi operanti nei rifiuti Operatori, imprese, commercianti, intermediari di rifiuti hanno l’obbligo del registro di carico e scarico Divieto di abbandono dei rifiuti Deposito temporaneo (art 183): raggruppamento di rifiuti prima della raccolta nel luogo dove i rifiuti sono prodotti; per categorie omogenee; il recupero o lo smaltimento ogni trimestre, oppure < 10 mc.se pericolosi o < 20 mc se rifiuti non pericolosi; non può superare 1 anno. Il trasporto dei rifiuti è regolamentato (art.193), occorre il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati

134 130. La normativa sui rifiuti TU ambientale 152/2006 – Parte IV Competenze Stato funzioni di indirizzo e coordinamento definizione di criteri generali per: piani di settore; riciclo e recupero rifiuti; piani regionali; gestione integrata rifiuti; raccolta differenziata; gare d’appalto; caratteristiche aree non idonee allo smaltimento; misure per limitare i rifiuti; standard di bonifica siti inquinati; tenuta del catasto naz. Osservatorio Naz. sui rifiuti per vigilare sulla corretta applicazione della legge; prevenzione della produzione di rifiuti per quantità e pericolosità. Competenze Regioni: piani regionali rifiuti; regolamentazione raccolta differenziata; autorizzazioni smaltimento/recupero rifiuti pericolosi; delimitazioni ATO

135 131. La normativa sui rifiuti TU ambientale 152/2006 – Parte IV Competenze Province: programmazione recupero e smaltimento rifiuti; controllo e verifica interventi di bonifica; individuazione zone adatte e non adatte per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Competenze Comuni: concorrono alla gestione rifiuti urbani sulla base degli ATO approvando specifici Regolamenti, per definire: modalità del servizio di raccolta; gestione rifiuti urbani pericolosi; conferimento, raccolta trasporto rifiuti primari di imballaggio; Gli ATO sono gestiti dall’ Autorità d’ambito; provvedono alla organizzazione, affidamento e controllo della gestione integrata dei rifiuti, data con gara pubblica. Comuni partecipano negli ATO obbligatoriamente La raccolta differenziata nel 2012 deve essere al 65%

136 132. Rifiuti e siti contaminati TU ambientale 152/2006 - Parte IV Bonifica dei siti contaminati Art. 239 - Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale per le aree con inquinamento diffuso sono disciplinati dalle Regioni, con appositi Piani, quando non trattasi di siti di interesse nazionale. Art.240 – Definizioni- Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), Concentrazioni soglia rischio (CSR), Sito contaminato Art.242 – Procedure -Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento deve: mettere in atto le misure di prevenzione; ripristino della zona contaminata; verifica dei livelli di CSC e di CSR; comunicazione agli enti interessati; Art.246 – I soggetti interessati alla bonifica predispongono specifici Accordi di Programma con le Amministrazioni competenti, per definire gli interventi. Art. 247 - Nei Siti soggetti a sequestro l’A.G. può disporre l’accesso per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

137 132/bis. Rifiuti - Sanzioni Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti euro 25 – 155; negli altri casi euro125 – 620, oltre alla rimozione, allo smaltimento, al ripristino dei luoghi Assenza di autorizzazione per raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio: arresto 3 mesi – 1anno; pene raddoppiate se trattasi di rifiuti pericolosi; Traffico o gestione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di trarne un ingiusto profitto: reclusione da 1 a 6 anni e il ripristino dei luoghi (Art. 260) Inquinamento del suolo sottosuolo, acque, superando le concentrazioni di rischio: arresto da 6 mesi ad 1 anno Per le violazioni minori sanzioni amministrative – Competenza delle Province

138 133. Parte V - La tutela dell’aria Legge 615/1966 legge anti- smog,contro l’inquinamento atmosferico; il territorio nazionale è diviso in 2 zone, in relazione al n° di abitanti: -Comuni di 70.000 - 300.000 ab. al centro-nord e di 300.000 - 1.000.000 ab. nel sud; -Comuni oltre 300.000 ab. nel centro-nord e oltre 1.000.000 ab. nel sud; La legge autorizza l’uso di combustibili per impianti termici ed industriali diversi nelle due zone, a minore impatto nei Comuni con più abitanti. Sono previsti due Organi: Ministeriale e Comitati Regionali La legge ha avuto scarso effetto nella riduzione delle emissioni inquinanti.

139 134. La tutela dell’aria DPR 203/1988 in attuazione delle Direttive CEE 80/779; 82/884; 84/360 per la qualità dell’aria; definizione di inquinamento atmosferico : “ogni modificazione della normale composizione dell’aria per la presenza di sostanze in quantità e caratteristiche tali da alterare la normale salubrità dell’aria e costituire pericolo diretto o indiretto alla salute dell’uomo, da alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati, da compromettere le attività ricreative e gli usi legittimi dell’ambiente”

140 135. La qualità dell’aria 1988 Direttiva Seveso per abbattere la diossina 1988 ratifica della Convenzione di Vienna per la protezione dai clorofluorocarburi e ratifica della Convenzione sull’inquinamento transfrontaliero 1992 Convenzione di Rio sui cambiamenti climatici, recepita con la Legge 65/1994; 1997 Protocollo di Kyoto, recepito con la Legge 120/2002, riduzione emissioni CO2 Direttiva CE 2003/87 prescrive le riduzioni di gas serra per ciascuno Stato, con l’adozione di specifici Piani Nazionali: l’Italia ha programmato la riduzione di 209 milioni di ton. di CO2 per il periodo 2008 - 2012.

141 136. La qualità dell’aria TU ambientale 152/2006 – parte V Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti, inclusi quelli termici civili ed attività industriali; Si stabiliscono i valori di emissione. Le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni. Si promuove l’impiego dell’energia elettrica da fonti alternative e rinnovabili, con tecnologie pulite; Art.267 Certificati verdi. Definizione di inquinamento atmosferico (DPR 203/1988) Tutti gli impianti che producono emissioni devono essere autorizzati

142 137. La qualità dell’aria : Legge 79/1999 : i certificati verdi I certificati verdi sono titoli negoziabili, corrispondenti al valore di una certa quantità di emissioni di CO2 In attuazione alla Dir. 96/92/CE > D.Lg.vo 79/1999 per incentivare le fonti energetiche rinnovabili; art.11 obbliga i produttori di energia elettrica ad immettere in rete energia pulita = 2% anche acquistando l’equivalente quota. Ai produttori virtuosi che usano più energia pulita sono corrisposti certificati verdi che poi vengono venduti a soggetti (industrie) che usano energia convenzionale. I certificati verdi sono emessi dal gestore dei servizi energetici (GSE), per essere venduti sul mercato: nel 2009 il valore = 180 euro al MWh

143 138. Parte VI - Il danno ambientale Il concetto di danno pubblico è introdotto con la Legge forestale del 1923 e coincide con le piante tagliate o il danno arrecato. E’ previsto il ripristino quo ante (art.24,25,26) Il trasgressore ha l’obbligo di effettuare i lavori, in caso negativo e previa diffida, deve depositare la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a carico della P. A. l’esecuzione dei lavori di messa in pristino. Art. 2043 C.C. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

144 139. Il danno ambientale legge 349/1986 (Min. ambiente) Art.18 tipicizza il danno generico, art. 2043 C.C. in danno ambientale; l’obbligo al risarcimento deriva direttamente dalla violazione della disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge; Il risarcimento è posto per tutelate interessi collettivi ed alle Associazioni ambientaliste è riconosciuto il diritto di costituirsi in giudizio per danno ambientale. Il risarcimento tiene conto del danno materiale, che si quantifica in modo specifico. Il danno patrimoniale è definito in modo equitativo, sulla base della colpa individuale, del costo di ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore. Il danno ambientale provocato da incendio è disciplinato dalla Legge 353/2000

145 140. Il danno ambientale nel T.U. 152 del 2006 L’UE ha emanato la Dir. 35/2004, i cui principi ispiratori sono: Principio di prevenzione e precauzione; Principio di riparazione e limitazione del danno; Chi danneggia paga. Per danno ambientale (art. 300) si intende: “un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento di un servizio di una risorsa naturale che può prodursi direttamente o indirettamente”. T.U. Ambientale 152/2006 Riprende la definizione ed i principi della Direttiva Comunitaria. Dopo l’evento di danno il Ministro dell’Ambiente può richiedere le dovute informazioni; ordinare la riduzione ed il ripristino, anche adottando direttamente le misure per poi fare azione di rivalsa. Per l’azione risarcitoria il Ministro emette Ordinanza esecutiva, per il ripristino ambientale; in caso negativo scatta una 2° Ordinanza con la quantificazione monetaria del danno prodotto e il risarcimento dovuto allo Stato.

146 140/bis. Il danno ambientale come modificato dalla L.166/2009 Art. 311 - La quantificazione del danno, va commisurata allo status quo ante, ripristinando ove possibile la situazione precedente a spese del trasgressore; qualora ciò non fosse possibile vanno adottate misure di riparazione complementare e compensativa, per equivalente patrimoniale verso lo Stato. Spetta al Ministero dell’ambiente definire, con apposito decreto, i criteri per la determinazione del risarcimento per equivalente e per eccessiva onerosità, tenendo conto anche del valore monetario delle risorse naturali, come stimati in casi similari in sentenze definitive, nazionali o comunitarie. Art. 314 - La quantificazione è fatta in base al costo di ripristino, nella impossibilità, si procede in misura equitativa, definendo un’ammontare non inferiore al triplo della sanzione amministrativa o penale; la pena detentiva comporta un corrispettivo, a titolo di risarcimento del danno, pari a 400 euro per ciascun giorno di pena.

147 141. Normativa sulle aree protette I 5 Parchi nazionali storici sono istituiti con singole leggi specifiche : Gran Paradiso 1922; Abruzzo 1923; Circeo 1934; Stelvio 1935; Calabria 1968. L’organo di gestione era nominato dal Ministero dell’Agricoltura: Ente parco o ASFD, sino alla legge 349 del 1986, quando la competenza passa al Ministero dell’ambiente. Le finalità dei Parchi: salvaguardia di particolari ambienti animali, vegetali, geologici, bellezze panoramiche, anche la promozione turistica. Sistema di vincoli e divieti (caccia, pesca ed altre operazioni) autorizzazioni caso per caso; previsti indennizzi per particolari gravami e possibilità di mettere in atto procedure d’esproprio per pubblica utilità.

148 142. La legge quadro sulle aree protette: L. 394/1991 La tutela ambientale è materia di competenza anche regionale; il DPR 616/1977 art.83, rinvia ad apposita legge il riparto delle competenze Stato/Regioni in materia di Parchi naz. e Riserve Naturali dello Stato, fermo restante l’azione di indirizzo e coordinamento ed la potestà del Governo ad individuare nuove aree a parco. Si inizia a sviluppare un sistema articolato di aree protette regionali, che con l’istituzione di altri Parchi nazionali con diverse leggi ( L.979 del 1982 Riserve marine; L. 349 del 1986; L. finanziaria 67/ 1988; Legge 394/1991) porterà al 10% il territorio comunque a vario titolo protetto. In Italia operano 24 Parchi Naz. per 1,4 milioni di ettari.

149 120/a. 143. I Parchi Nazionali in Italia

150 144. La legge quadro sulle aree protette: legge 394/1991 Filosofia della legge: gestione sostenibile, integrazione Uomo/ambiente, valorizzazione patrimonio naturale con vincoli ed incentivi per attività compatibili. 4 Titoli: Principi generali; aree protette naz; aree protette reg.; Disposizioni finali Classificazione aree protette in: Parchi Naz. Parchi naturali Reg. Riserve Naturali statali e regionali; Aree protette marine. Altre aree protette: Parco naturale interregionale. Zome umide (Convenz. Ramsar); ZPS (Dir.CEE Uccelli 1979); ZSC zone spec. conserv. e SIC (Dir. Habitat del 1992)

151 145. La legge quadro sulle aree protette: legge 394/1991 Misure di salvaguardia e di incentivazione Urgenti misure di salvaguardia con il divieto di nuove costruzioni e di cambiamenti d’uso del suolo (art.6) e misure incentivanti (art.7) a favore di Comuni e privati per interventi di restauro di: centri storici, edifici e nuclei rurali; recupero ambientale, opere di conservazione, attività agricole, culturali e sportive compatibili; opere igieniche ed idropotabili; fonti energetiche a basso impatto ambientale. L’ Ente Parco è l’organo gestionale di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ ambiente

152 146. La legge 394/1991: Gli organi di gestione Ente parco: Presidente, Cons. Direttivo (12); Giunta esecutiva; Collegio Revisori; Comunità Parco Comunità del Parco (Presidenti di Reg. e Prov. Sindaci, Presidenti di C.M.); è organo consultivo, esprime le istanze politiche del territorio, si esprime sugli strumenti operativi: Statuto, Piano parco, bilancio, Regolamento; Promuove il Piano di sviluppo economico e sociale del parco (logo o marchio del Parco) Nomina 5 componenti nel Cons. Direttivo Direttore del parco è nominato dal Min. Ambiente

153 147. La legge 394/1991 il Regolamento del parco Il Regolamento è approvato dal Min. amb. Sentita la Consulta; disciplina le attività compatibili: agro-silvo- pastorali, artigianali, commerciali, servizi; sportive, ricreative; circolazione mezzi; emissioni sonore e luminose; accessibilità al parco; valorizzazione usi, consuetudini attività tradizionali. Individuazione divieti e limitazioni: cattura/uccisione fauna( è possibile il prelievo faunistico); raccolta specie vegetali; attività estrattive; discariche; regime acque; sorvolo veicoli; uso fuoco. Indennizzi e risarcimenti danni da fauna selvatica Deroghe specifiche per garantire gli usi civici locali. Possibilità di esproprio e di indennizzi per i vincoli di divieto ad attività agro-silvo-pastorali

154 148. Legge 394/1991 il Piano del parco Zonizzazione: Riserve integrali, Riserve orientate, Aree di protezione, Aree di promozione economica, Aree contigue. Disciplina l’organizzazione del territorio, i vincoli, le destinazioni d’uso; gli interventi indicati sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili. Sostituisce tutti gli strumenti di pianificazione paesistica ed urbanistica dei Comuni. Le concessioni ed autorizzazioni Comunali sono soggette al nulla-osta dell’Ente parco È predisposto dall’Ente, in collaborazione con la Comunità del parco, adottato dalla Regione.

155 149. Legge 394/1991 - Il piano di sviluppo economico e sociale Il Piano di sviluppo economico e sociale è lo strumento di programmazione; individua le misure di sostegno e la concessione di sovvenzioni per le attività compatibili (impianti di depurazione, di risparmio energetico, attività artigianali, turistiche, agro-silvo-pastorali, ecc) gli incentivi ed i beneficiari. Si vuole favorire l’occupazione giovanile in forma singola o associata (Cooperative e Consorzi) al fine di evitare lo spopolamento dell’area parco. Per la promozione può essere utilizzato, tramite concessioni, il logo o marchio del Parco Gli Enti parco hanno l’obbligo del pareggio di bilancio.

156 150. La legge 394/1991 Altri aspetti della legge quadro Riserve marine la gestione è affidata alle Capitanerie di porto o per convenzione a soggetti pubblici, istituz. Scient. Associaz. Vigilanza Min. Ambiente Sorveglianza CFS, tramite i CTA, posti alle dipendenze funzionali dell’ Ente parco Aree protette regionali: coinvolgimento Enti locali; adozione Regolamento (art.11) possibile gestione alle Comunioni familiari montane; divieto caccia; istituzione con legge regionale che ne definisca: perimetrazione, misure di salvaguardia,soggetto gestore, principi per il Regolamento ed il Piano del parco, violazioni e sanzioni amministrative.

157 151. La tutela della fauna selvatica e l’attività venatoria La fauna selvatica si inserisce nella “piramide ecologica”, dove sono presenti in successione consumatori primari (erbivori) e consumatori secondari (carnivori) nel rapporto di preda-predatore. La tutela della fauna selvatica è di particolare rilevanza per la salvaguardia ambientale. 1950 Convenzione di Parigi per la tutela dell’avifauna; 1971 Convenzione di Ramsar zone umide 1973 Convenzione di Washington sul commercio specie in via d’estinzione, ratificata in Italia nel 1975; Direttiva CEE “Uccelli” 409 del 1979 Direttiva CEE “Habitat” 43 del 1992

158 152. La tutela della fauna selvatica e l’attività venatoria Ordinamento diritto romano La fauna selvatica si può catturare o cacciare: a) per legge naturale (Jus gentium) per cui la selvaggina è di chi per primo la cattura: è dunque res nullius; b) per diritto civile, per cui la selvaggina si preleva con il consenso diretto o indiretto del proprietario del terreno, che può manifestare lo jus proibendi, recintando la proprietà (silva circumsempta), si ha la bandita, circoscritta in modo evidente, e la caccia è riservata. Epoca Medioevale La proprietà terriera discende dal diritto del Re (jus imperii) che dispone della caccia: a) come regalia, da concedere al popolo; b) come diritto del fondo dei feudatari > bandita aperta Epoca Comunale Si ritorna al diritto romano, ma, nei terreni dei Comuni ed in quelli gravati da uso civico, la caccia è libera.

159 153. TU del 1939 “Norme per la protezione della selvaggina” La caccia è cattura/uccisione di selvaggina ma anche il vagare o il soffermarsi con armi e cani in attitudine di ricerca e attesa di selvaggina per ucciderla o catturarla. Fauna protetta (cervo, daino,orso); Nocivi (lupo, l’aquila) Selvaggina = res nullius Art. 842 e 923 CC Pianificazione caccia: 17 compartimenti venatori Divieti di caccia: in bandite, Parchi Naz. Foreste demaniali, zone di ripopolamento e cattura Gestione venatoria: Min. agr. > Comitato Centrale caccia Comitati Prov. > Calendario venatorio( specie e numero capi abbattuti, periodo di caccia, ecc.) Licenza di caccia ( concessione) + assicurazione

160 154. La Legge 968 del 1977 1972 :Trasferimento delle competenze alle Regioni Legge 968 del 1977 Fauna selvatica = res comunitatis = patrimonio indisponibile dello Stato = tutta la fauna è tutelata. Non più “nocivi” ma specie particolarmente protette (lupo, aquila) Regione: Piano faunistico (zonizzazione) No Riserve ma Aziende Faunistiche venatorie, abbattimenti autorizzati. Provincia: Calendario Venatorio Gestione sociale del territorio ad Associaz. venatorie Reato di furto a danno dello Stato quando si caccia in violazione alla legge, ovvero violando i limiti della concessione (licenza di caccia)

161 155. L.157/1992 tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio Emanata dopo il referendum abrogativo sulla caccia; Non più esercizio venatorio (caccia) ma prelievo venatorio Fauna selvatica = Res comunitatis L’attività venatoria si esercita con una concessione dello Stato Tutta la fauna è protetta ed aumentano le specie particolarmente protette (rapaci notturni e diurni, tutte le specie protette da Dir.UE e da Convenzioni Internazionali) Regioni azione di programmazione e coordinamento Piano Reg. faunistico: aree protette 20-30% territorio; Ambiti Territoriali di caccia (ATC) da definire in base all’ indice di densità venatoria; da gestire tra Associazioni Venatorie + Assoc. Ambientaliste + Assc. Agricoltori Provincia esercita funzioni di attuazione e redige i Piani faunistico- venatori provinciali

162 156. La Legge 157 del 1992 la programmazione venatoria Piano Prov. Faunistivo-venatorio disciplina: le Aziende faunistico venatorie; le oasi di protezione; le zone ripopolamento e cattura; le zone addestramento cani; la definizione dei risarcimenti danni; gli incentivi agli agricoltori per il ripristino degli habitat (colture a perdere); gli appostamenti fissi. Il prelievo venatorio è commisurato alla fauna presente sul territorio Aziende agro-turistche-venatorie la caccia è consentita sempre su specie di fauna allevata ed immessa nell’azienda. Gestione programmata della caccia per cui si vincola il cacciatore al territorio ATC

163 157. La Legge 157 del 1992 L’esercizio venatorio Si riprendono i DIVIETI della precedente legge Le sanzioni amministrative e penali (contravvenzioni) a seconda della gravità: caccia in periodo di divieto; caccia in ambiti protetti; uccellagione; caccia nei giorni di silenzio venatorio; per l’uccisione di fauna non cacciabile; per chi usa mezzi di caccia non consentiti. Il reato di furto venatorio (art.30) diversamente da precedenti interpretazioni di legge, si configura solo quando l’esercizio venatorio viene svolto in assenza di concessione, ovvero quando il cacciatore senza licenza si appropria di selvaggina, appartenete al patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. Pen. 2004)


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