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DAL D.LGS 81/08 (TESTO UNICO)

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1 DAL D.LGS 81/08 (TESTO UNICO)
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS 81/08 (TESTO UNICO) 360 Articoli 13 Titoli 51 Allegati Aggiornamento informativo del TITOLO I Dr. Stefano Lucertini

2 L’ITER PROVVEDIMENTO DI “NATURA CODICISTICA”
avente cioè l’obiettivo di un riordino e unificazione della materia attraverso revisione e raccolta delle norma L’ITER Nasce da lontano (Commissione LAMA )… dopo diversi fallimenti Si rafforza negli ultimi anni come forte esigenza per contrastare la rilevanza del fenomeno infortunistico e per rendere organico un corpo normativo frammentato per effetto del recepimento di direttive europee Commissioni di esperti presso I Ministeri Legge Delega N° 123 Agosto 07 Parere Conferenza Stato-Regioni 12 marzo 08 Parere Commiss. Lavoro Camera 18 marzo 08 Parere Commiss. Lavoro Senato 20 marzo 08

3 AD OLTRE 10 ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE
IL BILANCIO AD OLTRE 10 ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 626/94. UN CONSUNTIVO FALLIMENTARE ? Siamo a metà del guado. Una situazione ibrida, nella quale si sono fatti passi avanti, ma non ancora sufficienti per dare corpo ai veri contenuti della direttiva comunitaria. THISSENKRUPP MOLFETTA CATANIA

4 D.Lgs. 626/94 AGIRE LA PREVENZIONE L’azienda è la vera protagonista
di un processo che deve crescere, maturare e mantenersi dall’interno dell’impresa con il contributo di tutta l’organizzazione D.Lgs. 626/94 Non attuazione di regole imposte (agire formale) Ma consapevolezza delle opportunità di sviluppo e dei vantaggi che ne derivano (agire sostanziale)

5 DEFINIZIONI (art. 2) LAVORATORE
Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del Datore di lavoro DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro del lavoratore o comunque soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita poteri decisionali e di spesa (principio dell’effettività) Nelle Pubbliche Amministrazioni per D.L. si intende il dirigente al quale spettano poteri di GESTIONE, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente AUTONOMIA GESTIONALE……. e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri indicati il D.L. coincide con l’organo di vertice (iI Sindaco)

6 DEFINIZIONI (art. 2) DIRIGENTE
Persona che attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa PREPOSTO Persona che sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione Nella logica dell’organizzazione per la prevenzione è posta una particolare enfasi su questa figura

7 CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)
Componenti impresa familiare Piccoli imprenditori Soci Società Semplici limitatamente a: DPI, attrezzature TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’, PUBBLICI E PRIVATI, E TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO TUTTI I LAVORATORI, COMPRESI I SUBORDINATI, GLI AUTONOMI O SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI…… PER ARRIVARE AI VOLONTARI Contratto somministrazione Lavoratore a domicilio Tutte le nuove forme contrattuali Lavoratore distaccato Lavoratore a progetto Prestazioni occasionali

8 Comma 5: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ex interinali)
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal decreto sono a carico dell'utilizzatore. Comma 6: DISTACCO DEL LAVORATORE Tutti gli obblighi sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato Comma 7: LAVORATORI A PROGETTO e COLLABORATORI COORD. CONT. Le disposizioni del decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente Comma 8:PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili Commi 11 e 12: LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI Si applica limitatamente a DPI, Attrezzature e tessera di riconoscimento (negli appalti)

9 IL SISTEMA ISTITUZIONALE (art. 5)
INAIL IPSEMA SINP MIN. SALUTE MIN. LAVORO ISPESL Comitato Politiche Attive e Coordinamento Attività Vigilanza Comm. Consultiva Permanente Comm. per l’Interpello REGIONE Parti sociali Ass. Profess. Comitati Regionali di Coordinamento Ufficio Operativo SPSAL ASL DPL INAIL INPS ISPESL VV.FF

10 COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO art. 7
(DPCM , art. 1) Presidente Giunta Regionale Rappresentanza SPSAL ASL Rappresentanza ARPA Rappresentanza DPL Rappresentanza VV.FF. Rappresentanza INAIL Rappresentanza ISPESL Rappresentanza IPSEMA Rappresentaza INPS Rappresentanza ANCI Rappresentanza UPI Rappresenti sanità aerea e marittima, programmazione attività di prevenzione e vigilanza piani di attività promozione attività di comunicazione, formazione, informazione, assistenza raccolta dati e analisi su rischi e danni con proposte di soluzione valorizza esperienze aziendali e/o territoriali 4 rappresentanti Datori di Lavoro M O N I T R A G 4 rappresentanti OO.SS. UFFICIO OPERATIVO REG SPSAL ASL,DPL,ISPESL INAIL INPS,VV.FF coordinamento delle attività individuazione delle priorità definizione piani operativi vigilanza Attuazione piani operativi di vigilanza AMM. PROVINCIALE Coordinamento attività Promozionali SEZIONI PERMANENTI PROVINCIALI (di analoga composizione) Attuazione piani di promozione

11 SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER Gestione tecnica/informatica
LA PREVENZIONE NEI LUGHI DI LAVORO (Art. 8) MIN. LAVORO MIN. SANITA’ SINP Organismi Paritetici Istituti scientifici di settore INAIL ISPESL CNEL IPSEMA Gestione tecnica/informatica INAIL OBIETTIVI fornire dati per programmare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione fornire dati per indirizzare l’attività di vigilanza Quadro Produttivo occupazionale Quadro interventi di vigilanza Quadro di Salute e sicurezza Quadro interventi di prevenzione Quadro rischi

12 ENTI CON COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (art. 9)
INAIL ISPESL IPSEMA Oltre ai propri compiti di istituto svolgono in forma coordinata specifiche attività Integrazione (conferenza dei servizi permanente) per assicurare conoscenze in tema di: - verifica dell’adeguatezza sistemi di prevenzione e assicurativi - ricerca di soluzioni normative e tecniche per ridurre infortuni e malattie professionali consulenza alle aziende in particolare medie, piccole e micro promozione cultura della salute e sicurezza nella scuola e nell’università progettazione ed erogazione percorsi formativi formazione per RSPP e ASPP elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi predisposizione di linee guida contributo al SINP Attività di informazione, formazione e assistenza sono svolte anche d altri soggetti del sistema tra cui: ASL, VV.FF., OPT, patronati (art. 10)

13 COSA CHI COMMISSIONE PER L’INTERPELLO (art. 12)
Costituita presso il Ministero del Lavoro e composta da: 2 rappresentanti Ministero Lavoro 2 rappresentanti dl ministero Salute 4 rappresentanti delle Regioni Rappresentanti P.A. se interpello riguarda le stesse Quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa (esclusivamente tramite posta elettronica) COSA ORG. ASSOCIATIVI P.A. OO.SS. ASS. DATORIALI ORDINI PROFESSIONALI COLLEGI PROFESSIONALI (questi ultimi per tramite dei consigli nazionali) La risposta ai quesiti costituisce criterio interpretativo e direttivo per l’attività di vigilanza CHI

14 LA VIGILANZA (art. 13) SPSAL ASL
AUTORITA’ PORTUALI AEROPORTUALI MIN. SVILUPPO ECONOMICO Per settore minerario REGIONI Industrie estrattive Acque termali Acque minerali VV.FF DPL ISPESL Con preventiva informazione ad SPSAL e limitatamente a: costruzioni edili; lavori in cassoni; attività ad alto rischio (da definire) Congiuntamente a SPSAL e limitatamente a strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ASSEGNATO AD UFFICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI VIGILANZA, NON PUO’ PRESTARE, AD ALCUN TITOLO ED IN NESSUNA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONAZIONALE, ATTIVITA’ DI CONSULENZA

15 DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO
IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI (art. 14) In caso di lavoratori irregolari in misura => 20% In caso di reiterate violazioni disciplina sul superamento tempo di lavoro e sui riposi In caso di gravi e reiterate violazioni in termini di salute e sicurezza sul lavoro (indicate nell’allegato 1) DPL SPSAL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE REVOCA REVOCA Regolarizzazione lavoro Pagamento Euro 2500 aggiuntivi ripristino misure igiene e sicurezza Pagamento Euro 2500 aggiuntivi Comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e al Ministero delle Infrastrutture per emanazione di provvedimento interdittivo La mancata ottemperanza al provvedimento interdittivo è punita con l’arresto fino a sei mesi

16 Modifiche al D.Lgs 231/01 (Responsabilità Amministrativa)
Legge 23 Agosto 2007 n° 123 Modifiche al D.Lgs 231/01 (Responsabilità Amministrativa) Per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 CPP Se si cagiona per colpa la morte o lesione personale causate da violazione delle norme prevenzionistiche: Sanzione pecuniaria per l’Azienda da un minimo di Euro ad un massimo di Euro Se la persona indagata risulta condannata:  l’Azienda è soggetta a sanzione interdittiva per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di un anno Interdizione:  blocco esercizio attività  sospensione/revoca autorizzazioni, licenze  divieto di contratti con P.A.  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

17 Una valvola di “sicurezza”
Per i reati commessi da soggetti apicali l’Ente non risponde se prova di aver adottato e reso efficiente un SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA (SGSL) OCCORRE DIMOSTRARE Che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di prevenzione idonei Che il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del modello è affidato ad organismo dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo Non vi è stata omessa vigilanza da parte dell’organismo incaricato della verifica

18 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (art. 30)
Ha efficacia esimente sulla responsabilità amministrativa a patto che il modello adottato sia efficace e garantisca tutti gli obblighi relativi a:  rispetto standard tecnico-strutturali (ambienti, impianti, prodotti..) VDR e programmi di miglioramento, formazione, sorveglianza san. gestione emergenze, appalti e aspetti partecipativi vigilanza sul rispetto delle procedure e verifica loro efficacia IL MODELLO ADOTTATO deve prevedere:  un idoneo sistema di registrazione delle attività (comma 2)  un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, il controllo…  un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto….  un sistema di controllo sul funzionamento del modello stesso British Standard OHSAS 18001:2007 Linee Guida UNI-INAIL

19 MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)
 Valutare tutti i rischi; Programmare la prevenzione in modo integrato con la produzione; Eliminare i rischi, o ove non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico; Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro……in particolare al fine di ridurre gli effetti della salute del lavoro monotono e ripetitivo ; Riduzione dei rischi alla fonte; Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti ad un rischio Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici

20 MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)
Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali; Controllo sanitario dei lavoratori; Allontanamento dei lavoratori esposti a rischio per motivi sanitari e loro adibizione, ove possibile, ad altra mansione; Informazione, formazione, istruzione dei lavoratori e RLS; Consultazione e partecipazione dei lavoratori e RLS; Informazione, formazione per i dirigenti e preposti; Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi; Misure di emergenza (primo soccorso, antincendio); Segnali di avvertimento e sicurezza; Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

21 DELEGA di FUNZIONI - (Art. 16)
È AMMESSA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI Risulti da atto scritto recante data certa Il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti Si attribuiscano al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti Si attribuisca al delegato autonomia di spesa Sia accettata dal delegato per iscritto Sostenuta da adeguata e tempestiva pubblicità La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

22 OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - (Art. 18)
Nomina il medico competente nei casi previsti Designa preventivamente i lavoratori incaricati delle emergenze Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e lo stato salute Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale Garantisce l’accesso ai luoghi di rischio solo a lavoratori informati ed addestrati Richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni impartite Richiede al MC l’osservanza degli obblighi

23 OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - (Art. 18)
Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa tempestivamente i lavoratori esposti Adempie agli obblighi di formazione , informazione ed addestramento Si astiene dal richiedere ai lavoratori la ripresa del lavoro in caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato Consente ai lavoratori attraverso l’RLS di verificare le misure di salute e sicurezza adottate Consegna al RLS, su richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del doc. di valutazione dei rischi, consente l’accesso ai dati infortunistici e lo consulta nei casi previsti Elabora il documento sui rischi da interferenze

24 OBBLIGHI DDL E DIRIGENTE - (Art. 18)
Comunica all’INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof. Anche di 1 giorno (a fini statistici) oltre 3 giorni (a fini assicurativi) Adotta le misure per le emergenze Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento (nei lavori in appalto) Convoca la riunione periodica nelle U.P. con addetti > 15 Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica Comunica all’INAIL il nominativo dell’RLS Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

25 OBBLIGHI DDL E DIRIGENTE - (Art. 18)
Provvedimenti dell’Organo di Vigilanza Il D.L. fornisce Informazioni al SPPA e al MC Natura dei rischi Descrizione degli impianti e dei processi Dati sugli infortuni e malattie professionali Organizzazione lavoro , programmazione e l’attuazione delle misure La valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del documento previsto IL Datore di Lavoro NON PUÒ DELEGARE (art. 17) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Gli obblighi relativi agli interventi strutturali di edifici a uso pubblico, comprese le scuole , sono a carico dell’Amministrazione proprietaria . L’obbligo si intende assolto, da parte di dirigenti e funzionari degli Uffici preposti, con la richiesta di adempimento all’Amm. Competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. La richiesta deve essere formale e dimostrabile.

26 OBBLIGHI DEL PREPOSTO - (Art. 19)
Sovrintende e vigila sull’osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull’uso dei DPI Verifica che solo i lavoratori istruiti accedano a zone con rischio grave e specifico Frequenta specifico corso di formazione con aggiornamento periodico Segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei d.p.i., sia ogni altra condizione di pericolo Informa al più presto i lavoratori esposti a pericolo grave, immediato e inevitabile, e fornisce istruzioni per l’abbandono della zona o del posto di lavoro. Persistendo il pericolo non richiede ai lavoratori la ripresa del lavoro

27 OBBLIGHI DEI LAVORATORI - (Art. 20)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti Contribuire all’adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza Osservare le disposizioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i d.p.i.

28 OBBLIGHI DEI LAVORATORI - (Art. 20)
Segnalare qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso d’urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, con l’obbligo di non rimuovere i dispositivi di sicurezza Non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza Partecipare alla formazione e all’addestramento Sottoporsi ai controlli sanitari I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento

29 IMPRESA FAMILIARE E LAVORAT. AUTONOMI - (Art. 21)
……. I PICCOLI IMPRENDITORI, I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI DEL SETTORE AGRICOLO, DEVONO: utilizzare correttamente le attrezzature, munirsi ed utilizzare i d.p.i., munirsi della tessera di riconoscimento In base ai rischi della propria attività, e a proprie spese, hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria, partecipare a corsi di formazione.

30 OBBLIGHI DEI PROGETTISTI - (Art. 22)
Devono rispettare i principi generale di prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche. OBBLIGHI FABBRICANTI-FORNITORI - (Art. 23) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature, d.p.i., impianti non a norma. OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI - (Art. 24) Gli installatori e montatori, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme e alle istruzioni dei fabbricanti.

31 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)
Collabora con D.L. e RSPPA alla VDR, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, all’attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso. Collabora all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce , aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore. Nelle aziende con oltre 15 dipendenti concorda con il D.L. il luogo di custodia Consegna al DDL alla cessazione dell’incarico, e al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria Invia all’ISPESL , per via telematica, le cartelle sanitarie nei casi previsti e alla cessazione del rapporto di lavoro

32 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)
Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso ne rilascia copia Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL all’RSPP e all’RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. Periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel documento di VDR Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori

33 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI - (Art. 26) SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
IL DATORE DI LAVORO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA APPALTATRICE O A LAVORATORI AUTONOMI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA, O UNITÀ PRODUTTIVA, NONCHÉ NELL’AMBITO DELL’INTERO CICLO PRODUTTIVO DELL’AZIENDA: MA ENTRO 12 MESI (CON DECRETO) SECONDO I CRITERI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’imprese appaltatrici o lavoratori autonomi attraverso: visura camerale, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.

34 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI - (Art. 26)
I DATORI DI LAVORO E I SUBAPPALTATORI  cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dell’attività oggetto dell’appalto  coordinano gli interventi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. Il datore di lavoro committente promuove cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Il Documento unico di valutazione dei rischi non comprende i rischi specifici e propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o dei singoli lavoratori autonomi

35 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI - (Art. 26)
L’imprenditore risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni subiti quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL (Comma 4) Nei singoli contratti di subappalto,appalto e di somministrazione devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza. I costi della sicurezza devono essere adeguati , sufficienti e congrui . Tutto il personale occupato in regime di appalto o di subappalto , deve essere munito di tesserino

36 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI - (Art. 27)
Per partecipare a gare di appalto o subappalto pubbliche e per l’accesso ad agevolazioni o finanziamenti o contributi pubblici correlati agli stessi appalti , è vincolante possedere i requisiti per ottenere la qualificazione dell’impresa I criteri di qualificazione, fondati sulla base di specifica esperienza , competenze e conoscenza, acquisita anche attraverso percorsi formativi, vengono individuati dalla Commissione Consultiva Permanente ( art.6) entro 12 mesi.

37 Il (Datore di Lavoro) Committente in “cabina di regia”
DUVRI Il (Datore di Lavoro) Committente in “cabina di regia” obbligo di informazione Valuta le interferenze no FINE Motivazione nel contratto Misure idonee a eliminare rischi interferenti stima costi sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) Redazione DUVRI si Messa a disposizione DUVRI Bando con Indicati costi sicurezza Eventuale Integrazione DUVRI Vaglio Aggiudicazione Contratto Informazione Coordinamento cooperazione

38 DUVRI: un documento “dinamico”
Un soggetto (esperto e qualificato) dell’organizzazione va incaricato della redazione del documento, del suo aggiornamento, ma anche della sorveglianza sui comportamenti dell’impresa. RSPP con i dirigenti ed i preposti ??? Il DUVRI assolve a diversi obblighi: aggiornamento delle misure di prevenzione in rapporto ai mutamenti organizzativi (art. 18 comma 1 lettera b) informazione sui rischi (art 26 comma 1 lettera b) cooperazione tra datori di lavoro nelle attività interferenti (art. 26 comma 2) MA ……. CONSENTE ANCHE DI DARE EVIDENZA DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROSESSIONALE DELL’IMPRESA

39 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tutti i rischi stress lavoro correlato lavoratrici in gravidanza Differenze di genere, età e nazione la scelta delle attrezzature la scelta preparati chimici sistemazione luoghi di lavoro COSA DEVE RIGUARDARE (ART. 28 comma 1) Relazione sulla valutazione di tutti i rischi con indicazione dei criteri adottati L’indicazione di tutte le misure di prevenzione adottate Il programma delle misure di miglioramento Procedure per l’attuazione delle misure e Identificazione dei ruoli che vi devono provvedere Nominativi RSPP, MC e RLS Individuazione delle mansioni che espongono a Rischi specifici che richiedono capacità, esperienza, e formazione particolari IL DOCUMENTO DEVE CONTENERE (ART. 28 comma 2)

40 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE VDR (ART. 29)
Congiuntamente a RSPP e MC Previa consultazione RLS Aggiornamento con rielaborazione delle misure: in occasione di modifiche della produzione in occasione di modifiche dell’organizzazione sulla base del grado di evoluzione tecnica a seguito di infortuni significativi in base alle necessità indicate dalla Sorv. San. Documento custodito presso Unità Produttiva cui la VDR si riferisce Art 306 le disposizioni riguardanti la VDR entrano in vigore dopo 90 gg dalla pubblicazione su G.U.

41 Procedure standardizzate per VDR
emanate con Decreto entro Obbligo Opportunità FINO A 10 ADDETTI FINO A 50 ADDETTI Escluse Aziende con rischi chimici, biologici, cancerogeni Titolo IV (edilizia) Aziende in notifica ex D.Lgs 334/ Centrali termoelettriche Impianti e installazioni ex D.Lgs 230/ Fabbricazione e deposito esplosivi Strutture di ricovero e cura Fino a tale data le procedure sono quelle indicate ai commi 1,2,3,4 art. 27 Possono avvalersi di autocertificazione fino al

42 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(ART. 31)
Interno all’azienda Interno con integrazioni esterne IL D.L. ORGANIZZA IL SPP Incarica persone o servizi esterni Ove il DL ricorra a servizi esterni non è esonerato dalla propria responsabilità Nei casi di più unita produttive può essere istituito un unico SPP Responsabile e Addetti devono possedere capacità e requisiti indicati dall’art.32 ed essere dotati di mezzi e tempo adeguati Gli Addetti devono essere in numero adeguato rispetto alle caratteristiche dell’azienda

43 SPP deve essere obbligatoriamente interno (ART. 31 comma 6)
aziende soggette a notifica e rapporto ed D.Lgs 334/99 centrali termoelettriche impianti di cui agli art. 7, 28 e 33 D.Lgs 230/95 fabbricazione e deposito di esplosivi aziende industriali con oltre 200 addetti nelle industrie estrattive con oltre 50 addetti nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 addetti REQUISITI RSPP E ADDETTI (ART. 32) diploma istruzione secondaria superiore o funzione di RSPP da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003 attestato di frequenza con verifica apprendimento a specifico corso secondo l’accordo Conferenza Stato-Regioni (G.U. 14 febbraio 2006) corsi di aggiornamento secondo i contenuti dell’accordo Conferenza Stato - Regioni formazione aggiuntiva per RSPP in tema di rischi di natura ergonomica e stress lavoro-correlato, tecniche comunicazione relazioni sindacali

44 SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DL DEI
il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE IL DL CHE NON OPTA PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL SPP INDIVIDUA IL RESPONSABILE TRA: il personale interno a una unità scolastica in possesso dei requisiti e disponibile ad operare per una pluralità di istituti gruppi di istituti possono avvalersi di un unico soggetto esperto esterno, previa convenzione SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DL DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(ART. 34) Az. artigianali e industriali fino a 30 addetti Az. Aricole e Zootecniche fino a 10 addetti Az. Pesca fino a 20 addetti Altre aziende fino a 200 addetti ESCLUSE Aziende in notifica ex D.Lgs 334/ Centrali termoelettriche Impianti e installazioni ex D.Lgs 230/ Fabbricazione e deposito esplosivi Strutture di ricovero e cura Previa partecipazione a corso di Formazione (min. 16 ore – max 40 ore) contenuti DM 16/1/97, fra 12 mesi secondo specifico decreto Aggiornamento obbligatorio per tutti

45 RIUNIONE PERIODICA (ART. 35)
Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, convocata dal D.L. e con verbalizzazione Almeno una volta all’anno e tutte le volte che si verificano significative variazioni dell’esposizione, o l’introduzione di nuove tecnologia con riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori QUANDO D.L. o suo rappresentante RSPP MC (ove nominato) RLS CHI analisi e discussione VDR andamento infortuni e malattie professionali dati anonimi e collettivi Sorveglianza Sanitaria criteri di scelta, caratteristiche ed efficacia DPI programmi di formazione COSA Obtv miglioramento Buone prassi

46 Formazione, Informazione, Addestramento
TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento INFORMAZIONE ai LAVORATORI - (Art. 36) Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Art. 2 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37) Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi Art. 2 Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

47 INFORMAZIONE ai LAVORATORI - (Art. 36)
IL DDL PROVVEDE AFFINCHE’ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU: Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza Responsabile SPP, addetti e medico competente Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Pericoli da sostanze e preparati pericolosi Misure e attività di protezione e prevenzione adottate

48 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)
IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell’azienda Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

49 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO - All’assunzione - Trasferimento o cambio mansione Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro Formazione particolare e Aggiornamento periodico per: Preposti Addetti all’Antincendio, Evacuazione Pronto Soccorso Emergenze Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

50 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)
LA FORMAZIONE DEVE: Essere facilmente comprensibile Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata Essere periodicamente ripetuta : - evoluzione dei rischi - insorgenza nuovi rischi Essere svolta durante orario di lavoro Non può comportare oneri economici per i lavoratori

51 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)
CONTENUTI, DURATA E MODALITÀ Saranno definiti con Accordo Stato–Regioni sentite le Parti Sociali entro 12 mesi Devono consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza ISTITUZIONE DELLIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO (D.Lgs. 276/03 riforma Biagi) Per i lavoratori: Influisce sulla programmazione della formazione effettuata dal DDL Organi di vigilanza ne tengono conto

52 FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)
FORMAZIONE RLS Sui rischi specifici del comparto Definita da Contrattazione collettiva nazionale Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda Con verifica di apprendimento E’ obbligo dei lavoratori partecipare AGGIORNAMENTO RLS Modalità definite da Contratto Collettivo Nazionale Durata minima 4 ore per imprese da 15 a 50 lavoratori 8 ore per imprese con più di 50 lavoratori

53 NELLA SCUOLA Soggetti che effettuano tirocini formativi
SONO CONSIDERATI LAVORATORI: Soggetti che effettuano tirocini formativi Allievi di istituti di istruzione e universitari Partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici comprese apparecchiature con videoterminali limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori Art. 2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI Finanziamento di attività negli istituti scolastici per percorsi formativi interdisciplinari sulla salute e sicurezza, nel rispetto delle autonomie scolastiche Art. 11 E’ facoltà degli istituti scolastici inserire in ogni attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche sulla salute e sicurezza, nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili Art. 11

54 MEDICO COMPETENTE (ART. 38)
E’ costituito elenco presso Min. Salute Specialista in Medicina del Lavoro Docenza in medicina del lavoro, tossicologia industriale Autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91 Specialista in Igiene o Medicina Legale Obbligo di frequentare appositi corsi Universitari Obbligo di partecipare a programmi di educazione continua in medicina a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Il 70% dei crediti devono essere conseguiti nella disciplina “Medicina del lavoro” Sono abilitati i soggetti che alla data di entrata in vigore svolgevano l’attività da almeno 3 anni, con attestazione del D.L. trasmessa alla Regione

55 MEDICO COMPETENTE Modalità di svolgimento attività (ART. 39)
Dipendente struttura esterna, pubblica o privata convenzionata Opera secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico ICOH Libero professionista Dipendente del D.L. deve avere garantita dal D.L. piena autonomia può avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti in accordo con il D.L. che ne sopporta gli oneri in caso di aziende con più unità produttive o gruppi d’imprese, il D.L. può nominare più M.C. individuando tra di essi uno con funzioni di coordinamento Il Dipendente di struttura pubblica assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di M.C.

56 SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 39) GIUDIZIO IDONEITA’ MANSIONE SPECIFICA
Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive comunitarie o su indicazione della Commissione Consultiva qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta dal MC correlata ai rischi presenti QUANDO VISITA MEDICA PREVENTIVA per accertare assenza di controindicazioni al lavoro che la persona andrà a svolgere VISITA MEDICA PERIDICA, secondo la periodicità stabilita dalla norma, ma ameno annuale SU RICHIESTA DEL LAVORATORE qualora correlata ai rischi o stato di salute suscettibile di peggioramento col lavoro IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI MANSIONE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Comprende F I N E GIUDIZIO IDONEITA’ MANSIONE SPECIFICA

57 SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41)
DIVIETO DI VISITE MEDICHE : in fase preassuntiva per accertamento gravidanza INTEGRATE DA ESAMI CLINICI E DIAGNOSTICI MIRATI AL RISCHIO CON ONERI A CARICO DEL D.L. GLI ESITI DELLA VISITA DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA CARTELLA NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO INDICATE DALL’INTESA CONFERENZA UNIFICATA DEL , LE VISITE MEDICHE PREVENTIVE, PERIODICHE E AL CAMBIO DI MANSIONE SONO FINALIZZATE ANCHE ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI STATI DI DIPENDENZE PATOLOGICHE ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DI OGNI ANNO IL MC TRASMETTE A SPSAL, DATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI, DESTINATIA ISPESL PER TRAMITE DELLE REGIONI Art. 40

58 GIUDIZIO IDONEITA’ (ART. 41)
IDONEITA’ PARZIALE CON LIMITAZIONI, (temp. o perman.) NON IDONEITA’ TEMPORANEA (indicati i limiti temporali) NON IDONEITA’ PERMANENTE TIPOLOGIA Informazione per iscritto al D.L. e lavoratore Possibilità di ricorso all’Organo di Vigilanza (D.L. e Lavoratore) entro 30 gg Il D.L. attua le misure indicate dal MC e qualora le stesse prevedano una inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, al altra mansione compatibile Art. 42

59 RAPPRESENTANTE LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (ART. 47) E’ ELETTO O DESIGNATO IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE IN OCCASIONE SELLA SETTIMANA DELLA SICUREZZA FINO A 15 ADDETTI OLTRE 15 ADDETTI Eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato per più aziende nell’ambito territoriale (RLST) Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di rappresentanze è eletto dai lavoratori in azienda In caso di mancata elezione le funzioni di RSL sono esercitate da RLST o RLS di sito produttivo

60 RAPPRESENTANTE LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (ART. 47) IL D.L. comunica annualmente a INAIL nominativo RLS RLS 1 fino a 200 lavoratori 3 da 201 a 1000 lavoratori 6 oltre 1000 lavoratori Esercita le competenze di cui all’art. 50 per tutte le aziende del territorio o del comparto ove non è stato eletto RLS Le aziende in cui RLS non è eletto partecipano al FONDO di cui all’art. 52; OPT o in sua mancanza il FONDO comunicano il nominativo RLST RLST Art. 48 Individuato tra RLS di aziende operanti nel sito produttivo per: Porti Centri intermodali di trasporto Impianti siderurgici Cantieri con almeno uomini/giorno Contesti complessi con interferenze e oltre 500 addetti RLS di SITO Art. 49

61 ATTRIBUZIONI RLS (ART. 50)
Accede ai luoghi di lavoro È consultato sulla formazione È consultato, tempestivamente e preventivamente, in ordine a VDR, e alla programmazione della prevenzione in azienda E’ consultato su designazione RSPP e addetti, MC e sulla gestione emergenze Riceve informazioni e documentazione su VDR …. nonché sugli infortuni e malattie professionali Riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza Riceve formazione adeguata non inferiore a quanto previsto dall’art. 37 Promuove l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione Formula osservazioni in occasione delle visite e verifiche delle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito Partecipa alla riunione periodica Può far ricorso alle autorità competenti

62 ATTRIBUZIONI RLST (art. 48)
Accede negli ambienti con termine di preavviso stabilito dagli accordi collettivi nazionali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, ma è richiesta la segnalazione a OPT In caso di impedimento all’accesso comunica a OPT o in sua assenza all’Organo di Vigilanza Le aziende in cui RLS non è eletto partecipano al FONDO di cui all’art. 52 Ha diritto ad una formazione particolare, con contenuti da definirsi in sede di contrattazione collettiva, con percorso iniziale di 62 ore da effettuarsi entro 3 mesi dalla designazione e 8 ore di aggiornamento annuale la funzione è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ATTRIBUZIONI RLST (art. 49) realizza il coordinamento tra gli RLS del sito le modalità di designazione e le modalità di esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 50 sono demandate alla contrattazione collettiva

63 ORGANISMI PARITETICI (ART. 51)
ORGANISMI COSTITUITI D’INIZIATIVA DI UNA O PIU’ ASSOCIAZIONI DEI DD.LL. E DELLE OO.SS. QUALE SEDE PRIVILEGIATA PER : A) ATTIVITA’ FORMATIVE, B) BUONE PRASSI, C) PROMOZIONE SALUTE E SICUREZZA, D) ASSISTENZA ALLE IMPRESE Prima istanza di riferimento per controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, formazione Supportano le imprese nell’individuazione delle soluzioni tecniche ed organizzative per garantire la tutela della salute e sicurezza Possono effettuare sopralluoghi ai fini delle azioni di supporto alle imprese Trasmettono ai Comitati Regionali di Coordinamento (art.7) una relazione annuale sull’attività svolta Comunicano al D.L. ed agli organi di vigilanza il nominativo di RSLT

64 APPARATO SANZIONATORIO
GENERALE INCREMENTO DELLE SANZIONI DIFFERENTI TIPOLOGIE DI SANZIONI (commisurate alla gravità della violazione) Solo arresto Arresto o ammenda Sanzione amministrativa Sola ammenda PRINCIPIO DI SPECIALITA’ (art. 298) Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o piu' disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale

65 APPARATO SANZIONATORIO
INTRODUZIONE DELLA SOLA SANZIONE DELL’ARRESTO NEI SEGUENTI CASI: Omessa valutazione del rischio e adozione (attuazione) del documento  Sua adozione in assenza dei contenuti indicati all’art. 28 comma 2 ( da 6 mesi ad 1 anno e 6 mesi) Nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità (grado di formazione e/o addestramento) e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute (idoneità sanitaria) e sicurezza (da 4 a 8 mesi) Quando la violazione è commessa: nelle Az soggette a notifica centrali termoelettriche impianti/installazioni ex D.Lgs 230/ 95 fabbricazione e deposito esplosivi ind. estrattive con oltre 50 addetti attività che espongono a rischi biologici, cancerogeni atmosfere esplosive, amianto attività edili con più imprese e addetti >= 200 ug In luogo dell’arresto il giudice applica ammenda Euro se entro La conclusione del giudizio di primo grado sono eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato (esclusi i casi di Concorso causale, preedenti condanne definitive

66 E’ tutta ribaltata sulla Figura del PREPOSTO
DATORE DI LAVORO Sono sanzionati tutti i commi dell’art. 18 (esclusi i commi f e t) Art. 18 comma f Il Datore di Lavoro richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro……. Perde di significato la logica della verifica e del controllo attuato dall’organizzazione ?? E’ tutta ribaltata sulla Figura del PREPOSTO Sono sanzionati, con ammende fino 2000 Euro, tutti gli obblighi attribuiti a questa figura dall’art. 19, compresa la vigilanza “sul rispetto da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali ……..” la mancata partecipazione a corso di formazione è punita con ammenda di 900 Euro

67 MEDICO COMP. LAVORATORI
FINO A 2500 Euro per omessa consegna al DL della documentazione sanitaria in suo possesso alla cessazione dell’incarico per omessa consegna al lavoratore e trasmissione a ISPESL della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro FINO A 4500 Euro mancata effettuazione visite mediche mancata istituzione cartella sanitaria e di rischio FINO A 5000 Euro per mancata attuazione sopralluoghi ambiente di lavoro o mancata comunicazione al DL di diversa periodicità SANZIONE AMMINISTRATIVA FINO A 3000 Euro informazione ai lavoratori sui risultati visite mediche mancata comunicazione per iscritto dei risultati della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica mancata partecipazione alla VDR SANZIONE AMMINISTRATIVA FINO A Euro mancata trasmissione relazione sanitaria annuale a Org. Vig MEDICO COMP. Sono sanzionati tutti gli obblighi di questa figura definiti dall’art. 19 (esclusa lettera a) con ammende fino 600 Euro la mancata esposizione di tessera di riconoscimento nelle attività in appalto è punita con sanzione amministrativa fino a 300 Euro LAVORATORI

68 DISPOSIZIONI IN TEMA DI
PROCESSO PENALE (ART. 61) Comma 1 Nell’esercizio dell’azione penale in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se il fatto è commesso in violazione delle norme per la prevenzione infortuni o malattie professionali, il PUBBLICO MINISTERO ne da immediata notizia all’INAIL per l’eventuale costituzione di parte civile e per l’azione di regresso Comma 2 Le OO.SS e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni hanno la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà delle persone offese, con riferimento ai reati commessi in violazione delle norme prevenzionistiche


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