La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

PREMESSA Le slides raccolte in questa pubblicazione sono quelle utilizzate dai alcuni dei diversi relatori che si sono succeduti nel corso degli incontri.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "PREMESSA Le slides raccolte in questa pubblicazione sono quelle utilizzate dai alcuni dei diversi relatori che si sono succeduti nel corso degli incontri."— Transcript della presentazione:

1

2 PREMESSA Le slides raccolte in questa pubblicazione sono quelle utilizzate dai alcuni dei diversi relatori che si sono succeduti nel corso degli incontri realizzati ad Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Novi, Acqui Terme e Ovada con i cittadini stranieri che avevano presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana nel corso degli ultimi due anni. Esse costituiscono solo un promemoria per coloro che hanno partecipato agli incontri e una occasione per ulteriori approfondimenti per chi ne avesse interesse, italiano o straniero che sia.

3 INDICE I principi teorici dello stato moderno e la Costituzione Italiana - Prof. Guido Firpo (slides n. 4 – 55) Organizzazione dello Stato Italiano ed Autonomie Locali - Dott.sa Antonella Valesio (slides n. 56 – 81) Concetto di Cittadinanza, La Costituzione, La Carta dei Valori – Dott.sa Enrica Montagna (slides n. 82 – 103) Diritti e doveri in ambito lavorativo - a cura di CGIL Alessandria per conto delle OO.SS. CGIL CISL UIL Provinciali di Alessandria (slides n.104 – Diritti e doveri in ambito civile – Dott.sa Rita Camera (slides n. 135 – 156) Diritto di famiglia, minorile, di parità. – Dott.sa Fulvia d’Addezio (slides n. 157 – 163)

4 Diventare Cittadini Italiani La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione Prof. Guido Firpo Novi Ligure 05 maggio 2011 I PRINCIPI TEORICI DELLO STATO MODERNO LA COSTITUZIONE ITALIANA

5 A. L'idea liberale L'individuo ha un valore assoluto Esistono diritti naturali dell'individuo anteriori al sorgere dello Stato, che lo Stato non può violare, anzi deve garantire nel loro libero esercizio (dottrina del diritto naturale) Lo Stato è il prodotto di un libero accordo tra gli individui lo Stato liberale è uno Stato limitato, cioè uno Stato in cui si tende ad eliminare il più possibile gli abusi del potere, e quindi ad garantire la libertà dei cittadini dall'ingerenza dei pubblici poteri.

6 limiti del potere dello Stato Le funzioni principali dello Stato, devono essere organizzate in modo che non vengano esercitate dalla stessa persona o dallo stesso organo (come accadeva nelle monarchie assolute), ma da diverse persone o organi distinti, tra loro cooperanti (dottrina della separazione e dell'equilibrio dei poteri)

7 liberalismo economico l'individuo ha diritto alla disponibilità e alla circolazione dei beni (mercantilismo), senza i vincoli derivanti dal protezionismo statale, e può svolgere la propria iniziativa nel campo dell'economia, secondo le proprie capacità e non seguendo altra regola che quella del proprio interesse individuale sino al limite in cui questo non contrasta con l'interesse altrui

8 Alla concezione liberale della vita economica è connessa l'idea di concorrenza e quindi della lotta disciplinata dal diritto, come metodo di convivenza e pungolo del progresso sociale, e lo Stato, è inteso come arbitro nella gara degli interessi individuali e non come promotore esso stesso di interessi comuni

9 liberalismo politico, Il fine dello Stato non è dunque un fine positivo, quale quello di provvedere, ad esempio, al bene comune, di rendere i sudditi moralmente migliori, o più saggi, o più felici, o più ricchi, ma è il fine negativo di rimuovere gli ostacoli che impediscono al cittadino di migliorare moralmente, di diventare più saggio, più felice, più ricco, secondo le proprie capacità e a proprio talento.

10 liberalismo religioso il frutto più alto del liberalismo religioso è il principio di tolleranza, secondo cui nessuno deve essere perseguitato a causa della propria professione di fede.

11 L'idea democratica principio ispiratore dell'idea democratica è l'eguaglianza il potere deve appartenere non ad uno solo o a pochi, ma a tutti i cittadini fine principale dello stato democratico è la difesa dei diritti politici, con la quale espressione si intendono i diritti di partecipare direttamente o indirettamente al governo della cosa pubblica

12 Sovranità popolare Concetto fondamentale a tutti comune, è quello della sovranità popolare Il potere di dettar leggi e di farle eseguire, risiede nel popolo Il popolo può trasmettere l'esercizio di questo potere temporaneamente ad altri, per esempio ai suoi rappresentanti, come accade nel sistema parlamentare, ma non può rinunciarvi e alienarlo per sempre

13 Suffragio universale Il suffragio universale, è l'attribuzione dei diritti politici a tutti i cittadini con la sola limitazione dell'età, e quindi prescindendo da ogni differenza riguardante la ricchezza, la cultura o il sesso

14 Sistema elettivo l'esercizio del potere proviene dal basso ed è fondato sul consenso dal principio maggioritario, secondo cui le deliberazioni degli organi collegiali debbono essere prese a maggioranza, deriva il sistema del governo di maggioranza

15 L'idea socialista Per eliminare la causa delle ingiustizie sociali che generano disordine nella società, non è sufficiente eliminare la differenza tra governanti e governati, ma occorre instaurare un ordine che, oltre a garantire l'eguaglianza politica e giuridica, combatta la diseguaglianza economica

16 Collettivismo Ciò si può ottenere con l’abolizione, in tutto o in parte, della proprietà individuale 1) dei mezzi di produzione o dei prodotti (fattorie collettive, cooperazione) 2) dei mezzi di produzione e dei prodotti (collettivismo integrale) Nel primo caso si ha la socializzazione della proprietà individuale Nel secondo caso si ha la statalizzazione o nazionalizzazione, soprattutto delle grandi imprese che vengono gestite dallo Stato o direttamente o attraverso enti pubblici.

17 Funzione dello Stato Lo stato ha il compito di indirizzare le attività economiche verso fini di interesse generale 1) proteggendo i più deboli economicamente con varie forme di assistenza (Stato assistenziale, nella espressione inglese Welfare State, cioè Stato-benessere) 2) dirigendo, attraverso una pianificazione parziale o totale, l'economia del paese (Stato collettivista)

18 Per ottenere questo scopo il socialismo si è dato due indirizzi l'indirizzo riformistico, che tende all'attuazione dello Stato socialista attraverso graduali riforme da ottenersi con metodo democratico e servendosi degli istituti caratteristici del governo parlamentare (labourismo); l'indirizzo rivoluzionario, per il quale la società socialista non può essere raggiunta se non attraverso lo scardinamento della società capitalista borghese, la distruzione dello Stato di classe, e la conseguente sostituzione della dittatura del proletariato alla dittatura della borghesia (comunismo)

19 D. Il cristianesimo sociale verso la metà del secolo XIX, si venne formando la dottrina sociale della Chiesa cattolica, nota col nome di cristianesimo sociale con un programma di conciliazione tra liberalismo e socialismo.

20 del liberalismo essa rifiuta il presupposto individualistico e la libertà di concorrenza, che condurrebbe ad una lotta di tutti contro tutti, nella quale il più povero è destinato a soccombere del socialismo, pur accettando l'esigenza di proteggere le classi più umili contro quelle dei più potenti (cioè l'impostazione di quella che si chiamò la "questione sociale“) rifiuta energicamente la tesi dell'abolizione della proprietà privata

21 la dottrina del cristianesimo sociale considera la proprietà come un diritto naturale, ed aspira, anziché alla sua soppressione, alla sua più ampia diffusione, in modo che il maggior numero di individui possa diventare proprietario dei mezzi di produzione, attraverso forme che vanno dalla frantumazione della grande proprietà agricola alla partecipazione azionaria degli operai alle grandi imprese. distingue però il diritto di proprietà, che è privato, dall'uso di essa, che è sociale; non si può pertanto negare all'individuo di avere diritti individuali sui beni economici, ma gli si può precludere un uso di questi beni che sia nocivo alla società e contrario al bene comune, non solo con il richiamo al precetto evangelico della carità, ma ricorrendo alla regolamentazione coattiva dello Stato

22 quanto allo Stato, contro il liberalismo, sostenne che lo Stato dovesse intervenire nella vita economica soprattutto per proteggere le classi più povere contro lo statalismo eccessivo dei socialisti, sostenne la necessità che si formassero fra l'individuo e lo Stato libere associazioni a scopo economico e sociale, che permettessero, da un lato, il superamento dell'individualismo e l'attuazione dell'idea solidaristica; dall’altro, evitassero il pericolo di cadere nel livellamento collettivistico

23 auspicò che si costituissero associazioni di mestiere, composte sia da lavoratori sia da imprenditori, dette corporazioni, dalle quali ci si aspettava che la lotta di classe - che il liberalismo non voleva soffocata, perché causa di progresso economico e di elevazione dei ceti popolari, ma giuridicamente regolata, e il socialismo voleva eliminata alle radici mirando ad una società senza classi - fosse conciliata in una mutua comprensione dei rappresentanti del lavoro e del capitale, sottoposti alla stessa legge della morale cristiana

24 PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

25 L’Italia è costituita in Repubblica - forma di governo che esclude a priori che il “potere” sia esercitato da una sola persona (monarca o dittatore) - democratica – in quanto la sovranità (intesa come volontà della maggioranza secondo i principi affermatisi durante la Rivoluzione Francese) appartiene al popolo e si esprime “nelle forme e nei limiti della Costituzione” il lavoro è il fondamento dello stato, che si mantiene grazie al lavoro di tutti, ed ognuno di noi, impegnandosi al meglio delle sue possibilità, provvede a se stesso e contribuisce al bene della società

26 Ciò significa che la sovranità (ossia l’esercizio del potere nell’ambito dei confini territoriali dello Stato) spetta al popolo (l’insieme dei cittadini a pieno titolo) che la esercita non attraverso l’applicazione immediata e diretta della volontà generale, ma mediante il ricorso alla delega di poteri decisionali a suoi rappresentanti, e comunque nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione (ad es. negli articoli 48 - diritto di voto; 49 - diritto di associazione in partiti politici; 71/2 - proposta di legge di iniziativa popolare; 75 - referendum abrogativo).

27 Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

28 Lo Stato Italiano garantisce tutti i diritti inviolabili dell’uomo (ad es. la libertà di opinione - art. 21) sia esso preso in considerazione come singolo individuo, sia come organizzazione o gruppo di persone o aggregazione sociale (scuola, classe, squadra, famiglia, associazione, partito politico (art. 49), sindacato (art. 39).

29 Poiché non possono esistere diritti senza doveri, né doveri senza diritti, in quanto la libertà di ciascuno è volta al miglioramento della società nel suo complesso, all’individuo non solo vengono garantiti i diritti, ma viene anche richiesto l’adempimento dei doveri, definiti dalla Costituzione come doveri di “solidarietà politica, economica e sociale”.

30 La solidarietà, cui si fa riferimento nella seconda parte dell’articolo, significa condividere le necessità di tutti partecipando attivamente alla vita politica, ma anche esercitando semplicemente il diritto di voto (essere solidali politicamente) mediante contribuzioni proporzionate al proprio reddito (essere solidali economicamente) con attività sociali (essere solidali socialmente)

31 Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

32 Il primo comma dell’articolo dichiara formalmente il principio di uguaglianza dei cittadini “davanti alla legge”, riconoscendo così che i diritti dell’individuo preesistono allo Stato, che ne diventa il garante Il secondo indica sostanzialmente come la Repubblica, rimuovendo le barriere di ordine naturale, sociale ed economico, può consentire a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità nell’ambito della società

33 Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

34 L’articolo 4 della nostra Costituzione assegna al lavoro - che l’articolo 1 sancisce essere il fondamento della nostra Repubblica - il duplice ruolo di diritto e dovere, intesi come un fine cui lo Stato deve tendere ed un dovere morale cui ciascun individuo, cittadino o meno, dovrebbe adempiere. Il riconoscimento del lavoro come uno dei principi fondanti della Repubblica, rimanda alla funzione che il lavoro svolge nella società, come mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona e come realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società.

35 Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

36 L’articolo 5 della nostra costituzione afferma che La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Sancisce in tal modo la costituzionalizzazione del principio unitario e di indivisibilità che si articola in autonomie, ma esclude lo Stato federale composto da Stati indipendenti, ognuno con la sua peculiare organizzazione (civile, penale e amministrativa), ma unito agli altri Stati federati in materie fondamentali come l’economia, la finanzia, la politica estera, la sicurezza interna e la difesa.

37 L’articolo 5 prefigura un sistema di livelli di governo composti dagli enti locali capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il più vicino possibile al cittadino con un autonomia anche finanziaria. Il contenuto della sfera di autonomia che genericamente l’articolo 5 riconosce a tutti gli enti locali, è poi precisato nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

38 Sempre il Titolo V della Parte seconda della Costituzione all’articolo 119 prevede che oltre all’autonomia amministrativa I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Questo principio non trova ancora applicazione piena nel nostro ordinamento e la legge in parlamento sul “federalismo fiscale”, ed il dibattito intorno ad essa, vuole attuare questo principio con una soluzione che deve tenere conto che il concetto “unitario” della nostra repubblica significa anche che i cittadini di tutta la repubblica hanno diritto agli stessi servizi e allo stesso standard di prestazione di questi servizi su tutto il territorio nazionale. Il “federalismo Fiscale” deve quindi prevedere meccanismi di ridistribuzione delle risorse dalle regioni economicamente ricche a quelle svantaggiate.

39 Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

40 L’articolo 6 stabilisce che l’Italia tutela le minoranze linguistiche intese anche come minoranze etniche culturali L’articolo 6, (collegandosi all’articolo 3 comma 2 che permette emanazione di norme e leggi volte a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini ne impediscono la piena partecipazione alla vita della Repubblica), prevede l’emanazione di apposite norme per tutelare le minoranze linguistiche.

41 Per applicare questo principio sono stati previsti diversi meccanismi: una maggiore autonomia un autonomia differenziata a livello territoriale un sistema elettorale che garantisce piena rappresentanza alle minoranze francofone e tedesche presenti nei territori della Val d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano attraverso un numero di seggi riservati alla Camera. Il principio di tutela delle minoranze linguistiche trova ulteriore applicazione negli statuti speciali che sono approvati con legge costituzionale, come lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dove la lingua tedesca viene parificata a quella Italiana nei rapporti con gli uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati nella provincia.

42 Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

43 Nell’articolo 7 si stabilisce la “separazione tra ordine religioso e ordine temporale”. Implicitamente sancisce il principio di laicità, che, pur non essendo citato espressamente, è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione e deriva dal fatto che il nostro ordinamento, ispirandosi al principio pluralista, non può dare prevalenza ad un orientamento ideologico rispetto ad un altro. Il principio di laicità si ricava dalla lettura combinata di numerose disposizioni della Costituzione contenute negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 (Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché‚ non si tratti di riti contrari al buon costume), e 21 (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione), rappresenta un principio “supremo” che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione costituzionale

44 Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

45 L’articolo 8 si stabilisce il principio di “eguaglianza delle religioni fra di loro” Compito dello Stato deve essere garantire la parità tra le diverse confessioni religiose, impedendo sia che venga assicurato ad una fede un trattamento privilegiato rispetto a quello riservato alle altre, sia che venga discriminata una confessione specifica rispetto alle altre. Inoltre, dal punto di vista dei singoli, il supremo principio di laicità impone di tutelare il sentimento religioso di tutti, ivi compresi gli atei.

46 Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

47 L’articolo 9 pone tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale Il primo comma riguarda le “attività culturali”; il secondo protegge il patrimonio culturale quale prodotto delle attività culturali pregresse.

48 Il 1° comma dell’art. 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», non consente alcuna ingerenza del potere politico sulla evoluzione della vita culturale, poiché l’arte e la scienza sono valori assoluti, che non possono essere condizionati dall’esterno, ma devono essere lasciati alle libere scelte dell’individuo, in quanto espressione della personalità del singolo. L’intervento pubblico deve essere imparziale e l’incentivazione culturale dello Stato, per essere legittima, non tendere a soddisfare le esigenze politiche della maggioranza o a realizzare interessi economici privatistici. Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la crescita del pluralismo culturale, come strumento di sviluppo della personalità dei singoli e, conseguentemente, della collettività.

49 Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

50 L’articolo 10 comma 1 istituisce un dispositivo di adeguamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale intendendo con questo riferirsi soltanto alle norme consuetudinarie ed ai principi generali di diritto internazionale Il richiamo all’obbligo di conformazione del diritto interno alle norme internazionali impegna l’intero ordinamento e riguarda sia la legislazione statale che quella regionale, essendo Stato e Regioni obbligati a garantire la conformità degli atti normativi interni con gli obblighi sovranazionali

51 Di particolare rilievo è la disposizione del terzo comma dell’articolo 10: “Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. La portata della protezione garantita dal nostro testo costituzionale è molto più ampia rispetto a quanto stabilito anche dalla Convezione di Ginevra del 1951, testo cardine del diritto internazionale per quanto riguarda i rifugiati. Mentre, infatti, la Convenzione non impone l’obbligo di ammettere nel proprio territorio richiedenti asilo e dà una definizione di rifugiato strettamente collegata alla persecuzione personale (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche), il nostro art. 10/3 prevede sia dato asilo a chiunque non goda nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione

52 Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

53 L’articolo 11 sancisce il principio della rinuncia alla guerra come forma di imperialismo esprime la ferma opposizione alla violenza militare come strumento di conquista e di offesa alla libertà dei popoli Ciò non significa che l’Italia non possa in nessun caso ricorrere alle forze armate. Tuttavia la partecipazione dello Stato italiano alle azioni militari è consentita come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Comunità internazionale ed in particolare nel rispetto degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.

54 La clausola relativa alla accettazione di limitazioni della sovranità, a condizioni di reciprocità ed uguaglianza con gli altri Stati, sottolinea la preminenza dell’interesse per la pace e la giustizia tra i popoli rispetto alla sovranità stessa. Attraverso tale auto-limitazione, la Repubblica consente la cessione di ‘parti’ della propria sovranità ad istituzioni sovranazionali che si pongono lo scopo di creare un’integrazione sempre più stretta tra i popoli

55 Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Questo articolo riconosce il tricolore italiano come simbolo del Paese e i colori di cui è composto stabiliscono e richiamano i diritti dell’uomo quali Giustizia, Uguaglianza e Fratellanza La bandiera italiana è il simbolo dell’unità e in essa tutti gli italiani si riconoscono.

56 ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO ED AUTONOMIE LOCALI Diventare Cittadini Italiani La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione Dott.sa Antonella Valesio Dirigente Comune di Casale M.to Casale M.to – 24 febbraio 2011

57 LA COSTITUZIONE è la legge fondamentale di uno Stato PRINCIPI stabilisce i PRINCIPI che devono regolare l’attività di uno Stato e tutte le sue leggi.

58 Costituzione italiana La Costituzione italiana è stata scritta dopo la seconda guerra mondiale, quando l’Italia è stata liberata dal Fascismo ed è diventata una Repubblica. La nostra Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.

59 STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 1.PRINCIPIO DEMOCRATICO 2.INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI 3.PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA 4.DIRITTO-DOVERE AL LAVORO 5.PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO 6.TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 7-8 RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA 9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 10. TUTELA DEGLI STRANIERI 11. TUTELA DELLA PACE 12. LA BANDIERA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ART. 1 – 12 ART. 13 – 54 ART. 55 – 139 PARTE PRIMA PARTE SECONDA 139 ARTICOLI

60 GLI ORGANI DELLO STATO IL PARLAMENTO ITALIANO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL GOVERNO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ED I MAGISTRATI LA CORTE COSTITUZIONALE

61 Il Parlamento italiano Il PARLAMENTO, eletto dal popolo, è l’organo legislativo. È composto da due Camere, la Camera dei deputati e il Senato, che hanno le stesse funzioni (bicameralismo perfetto), operano in sede separata e rimangono in carica per cinque anni (legislatura). Parlamento hanno le stesse funzioni operano in sede separata rimangono in carica cinque anni Camera dei deputati Senato

62 Ogni Camera elegge un suo Presidente, che coordina le attività interne. I parlamentari sono organizzati in gruppi, secondo l’orientamento politico. All’interno di ogni Camera operano le commissioni permanenti (competenti in specifiche materie) con importanti funzioni in sede di produzione delle leggi. Per poter svolgere i compiti istituzionali ogni Camera si avvale di una propria organizzazione: il Presidente, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti.

63 Il parlamento è composto da : 630 deputati 315 senatori più 5 senatori a vita di nomina di ogni presidente della Repubblica, più...tutti gli ex presidenti della repubblica. Per poter svolgere i compiti istituzionali ogni Camera si avvale di una propria organizzazione: il Presidente, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti.

64 pubblicazione promulgazione discussione e approvazione iniziativa Iter legislativo iniziativa discussione e approvazione da parte di entrambe le Camere promulgazione pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione la legge è operante La procedura per la formazione delle leggi (iter legislativo) si svolge in quattro fasi: esercitata da Governo, parlamentari, Consigli regionali, CNEL, 50.000 cittadini da parte del Presidente della Repubblica

65 2 I deputati e i senatori non sono perseguibili per i reati di opinione (insindacabilità) e possono essere arrestati solo con il consenso della Camera cui appartengono (immunità dagli arresti). insindacabilità immunità dagli arresti Immunità parlamentari

66 Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA rappresenta l’unità nazionale. Per essere eletti a tale carica occorre avere compiuto 50 anni, essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici. Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune, con l’integrazione di rappresentanti regionali. Il Presidente della Repubblica ha importanti attribuzioni, tra cui, in particolare: Requisiti per l’elezione a Presidente della Repubblica età minima 50 anni cittadinanza italiana pieno possesso di diritti civili e politici lo scioglimento anticipato delle Camere la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

67 L ’ ufficio di PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: gode di un assegno e di una dotazione fissati per legge presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune prima di assumere le sue funzioni. La carica dura 7 anni e può essere immediatamente rieletto. Nel caso di impedimento temporaneo le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato (art. 86 Cost.). Gli ex PdR diventano senatori a vita

68 La responsabilità del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica non risponde politicamente degli atti che firma. In sede penale può essere perseguito per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. alto tradimento attentato alla Costituzione Reati presidenziali

69 Presidente del Consiglio ministri Consiglio dei ministri viceministri sottosegretari Il GOVERNO è l’organo esecutivo. Composizione del Governo È composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri, dal Consiglio dei ministri. È integrato da altri organi, tra cui i viceministri e i sottosegretari. Il Presidente del Consiglio, nominato dal Capo dello Stato, sceglie i ministri. Il Presidente e i ministri giurano fedeltà allo Stato: con il giuramento il Governo entra in carica. Successivamente il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere sul proprio programma.

70 LE CRISI DI GOVERNO Il Governo deve mantenere la fiducia da parte del Parlamento. Se il rapporto di fiducia viene a mancare, il Governo cade in seguito a un voto di sfiducia delle Camere (crisi di governo parlamentare) o per dimissioni del Presidente del Consiglio (crisi extraparlamentare). parlamentariextraparlamentari Crisi di Governo

71 Al Governo compete la funzione esecutiva, esecutiva politica Al Governo compete la funzione esecutiva, che consiste nella direzione della Pubblica amministrazione. Ha inoltre una funzione politica, in quanto guida la politica sia interna sia estera dello Stato, e una funzione normativa, che comporta l’emanazione di decreti legge e di decreti legislativi. normativa Funzioni del Governo

72 13 La funzione dei magistrati La funzione giudiziaria( giurisdizionale) compete ai MAGISTRATI. civilepenale Giurisdizione amministrativa La giurisdizione civile si occupa delle cause tra privati, quella penale dei reati, quella amministrativa delle controversie tra i privati e la Pubblica amministrazione.

73 14 I magistrati sono indipendenti dagli altri organi dello Stato. Tutte le decisioni relative ai giudici competono al Consiglio superiore della Magistratura (CSM), composto da 27 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica. Il CSM è l ’ organo da cui dipendono tutte le decisioni relative ai giudici.

74 14 Al Ministro della Giustizia spettano i compiti relativi all ’ organizzazione al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.).

75 15 La CORTE COSTITUZIONALE è composta da 15 giudici, che rimangono in carica per nove anni. La Corte costituzionale è composta da 15 giudici. giudica le controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi giudica il Presidente della Repubblica messo in stato d’accusa dal Parlamento risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato valuta l’ammissibilità del referendum abrogativo La Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale quattro importanti funzioni: La Corte costituzionale

76 Il decentramento amministrativo I poteri degli organi centrali dello Stato vengono delegati anche ad organi statali che agiscono su parti periferiche del suo territorio: REGIONI 20 PROVINCE110 COMUNI 8.094 Art. 5 Costituzione della Repubblica Italiana Art. 114 Costituzione della Repubblica Italiana

77 Nel campo amministrativo, le decisioni vengono prese a livello di Governo più vicino ai cittadini e solo se questo non raggiunge lo scopo, a livello del Governo superiore. ( Principio di Sussidiarietà – Art. 118 Costituzione della Repubblica Italiana

78 Le Regioni Gli organi delle REGIONI sono il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente, eletto direttamente dai cittadini. I Consigli regionali possono emanare leggi valide nel loro territorio e sulle materie non riservate allo Stato. Consiglio Giunta Organi regionali Presidente

79 La provincia La Provincia, costituita come entità geografica ed amministrativa verso la fine dell ’ ottocento, è un ente territoriale intermedio tra Regione e Comune, necessario per risolvere problemi che il comune non può affrontare in quanto territorialmente troppo piccolo e quindi privo di strumenti tecnici necessari risolvere problemi che la Regione non può affrontare in quanto geograficamente ha un territorio troppo vasto rispetto ad esigenze specifiche fare da filtro tra Comune e Regione, evitando a questa di coordinare da sola l ’ attività dei numerosi Comuni che la compongono.

80 Gli organi delle PROVINCE sono il Consiglio provinciale, la Giunta e il Presidente, eletto direttamente dai cittadini. Le Province hanno attribuzioni principalmente in materia di ambiente, strade e beni culturali. Tra le funzioni delle Province rientra la tutela dell ’ ambiente.

81 I COMUNI operano attraverso un Consiglio comunale (organo deliberativo), una Giunta (organo esecutivo) e un Sindaco, che rappresenta il Comune e partecipa alla funzione politica. I Comuni svolgono funzioni proprie (ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti urbani) e funzioni delegate dallo Stato (ad esempio, l’anagrafe civile). Il Sindaco è l’organo che rappresenta il Comune; presiede inoltre la Giunta e partecipa alla funzione politica insieme con il Consiglio.

82 Diventare Cittadini Italiani La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione MONTAGNA Enrica - Dirigente Immigrazione della Prefettura di Alessandria Alessandria / Tortona 21 febbraio – 15 marzo 2011 Concetto di Cittadinanza La Costituzione La Carta dei Valori

83 Il concetto di cittadinanza Cittadino italiano è chi APPARTIENE allo Stato italiano, cioè ha un rapporto stabile e duraturo con lo Stato italiano, caratterizzato da diritti (il voto, la protezione diplomatica) e da doveri (fedeltà allo Stato) Presupposto per l’acquisto della qualità di cittadino è la condivisione di determinati valori ed interessi materiali e spirituali Quindi il popolo italiano è l’insieme di persone che condividono determinati valori ed interessi materiali e spirituali Lo Stato si compone di: territorio, popolo, sovranità.

84 Quali sono i doveri specifici del cittadino italiano? 1. Dovere di fedeltà alla Repubblica (art.54) 2. Dovere di difendere la Patria (art.52) 3. Dovere del lavoro (art.4) 4. Dovere di voto (art.48)

85 La sua storia…  Dopo la 2° Guerra Mondiale, l’Italia era un Paese distrutto: le invasioni prima degli “alleati” tedeschi e poi delle truppe americane, la guerra civile che liberò l’Italia dalla dittatura fascista avevano lacerato l’Italia  Era necessario rifondare lo Stato. Gli italiani decisero con un referendum di costituire l’Italia come una repubblica. Era il 2 giugno 1946: finisce così la monarchia.  La Costituzione è stata scritta dall'Assemblea Costituente tra il 1946 e 1947 ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

86 Caratteristiche della Costituzione  La Costituzione italiana è RIGIDA, cioè non può essere modificata da un’altra legge o regolamento  Nessuna norma può essere in contrasto con la Costituzione italiana e con i suoi principi  La Costituzione italiana può essere modificata on una procedura estremamente complessa, che richiede un elevato “quorum” del Parlamento

87 Sintesi del contenuto  Principi fondamentali art. 1-12  PARTE I Diritti e doveri dei cittadini 1. Rapporti civili 2. Rapporti etico-sociali 3. Rapporti economici 4. Rapporti politici

88  PARTE II Ordinamento della Repubblica 1. Il Parlamento 2. Il Presidente della Repubblica 3. Il Governo 4. La Magistratura 5. Regioni, Province, Comuni 6. Garanzie Costituzionali (Corte Costituzionale e procedimento di revisione della Costituzione)  Disposizioni transitorie e finali

89 Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

90 …. qualche collegamento…. L’esercizio della democrazia è reso possibile anche da una serie di diritti e libertà garantite dalla Costituzione: Art.17: il diritto di riunione Art. 18: il diritto di associazione Art. 21: il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero … ma anche dall’impegno che la Repubblica si assume di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.3)

91 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (art.1) - Al lavoro è attribuita una importanza costituzionale, fondamentale - Significa che nella Repubblica italiana solo il lavoro è motivo della dignità del cittadino, il quale, proprio grazie al lavoro, concorre al progresso spirituale e materiale della società - Non possono valere posizioni legate a titoli nobiliari o a privilegi economici

92 Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

93 Articolo 3  Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali  E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

94 Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

95 Il principio di eguaglianza 1. l’eguaglianza formale  Il principio di eguaglianza ha carattere universale, riguarda cioè non solo i cittadini, ma tutti gli uomini  Pari dignità sociale significa che non esistono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o all’appartenenza ad una classe sociale  Il legislatore non può operare discriminazioni fra i cittadini a seconda del loro sesso o razza o lingua o religione o ancora delle loro opinioni politiche  Ciò non significa, però, assoluta parità di trattamento: la legge deve trattare in modo eguale situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse. Non possono però essere fatte discriminazioni arbitrarie

96 Il principio di eguaglianza 1. l’eguaglianza sostanziale Il secondo comma dell’art.3 segna il passaggio dello Stato di diritto allo Stato sociale: ha carattere PROGRAMMATICO: Il secondo comma dell’art.3 segna il passaggio dello Stato di diritto allo Stato sociale: ha carattere PROGRAMMATICO:  La Repubblica deve operare in modo da portare tutti i cittadini sullo stesso punto di partenza, godendo delle medesime opportunità e dei medesimi diritti formalmente riconosciuti dalla Costituzione  Il fine è operare per il pieno sviluppo della persona umana e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

97 Quale Stato? Da queste norme emerge: Uno Stato SOCIALE e INTERVENTISTA, cioè che riconosce sì la proprietà privata e la libertà dell’iniziativa economica privata, ma non li considera come un valore intangibile Uno Stato SOCIALE e INTERVENTISTA, cioè che riconosce sì la proprietà privata e la libertà dell’iniziativa economica privata, ma non li considera come un valore intangibile Ritiene anzi necessario intervenire per coordinare l’attività economica ed indirizzarla verso il bene comune Ritiene anzi necessario intervenire per coordinare l’attività economica ed indirizzarla verso il bene comune

98 L’Italia, uno Stato non confessionale La Costituzione italiana stabilisce:  La più ampia libertà di religione ai singoli individui (art. 19: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, inviduale o associata”)  La religione non può essere causa di discriminazione delle persone (art.3)  Il carattere o il fine religioso di un ente non può essere causa di limitazioni o oneri speciali (art.20)

99  Ai sensi dell’art.8, tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge  L’Italia è uno stato non confessionale in quanto non riconosce alcuna religione come religione di Stato, ma la sua laicità non significa disinteresse nei confronti del problema religioso quale fatto privato di ciascun cittadino, bensì nel senso più limitato del riconoscimento della libertà religiosa degli uomini e delle confessioni religiose

100 La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione

101 Come nasce la Carta  La decisione di elaborare la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione è adottata dal Ministro dell’Interno nel 2006  Con decreto 13 ottobre 2006 viene istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato scientifico incaricato di elaborare la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione  La Carta dei valori viene approvata con decreto del Ministro dell’Interno in data 15 giugno 2007

102 Le finalità  Enunciare i valori e principi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di qualsiasi gruppo o comunità facciano parte, di natura culturale, etnica o religiosa. La Carta, però, non ha valore “vincolante” ma programmatico  Il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori  Il Ministero dell'interno orienta le relazioni con le comunita' degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva dell’inte-grazione e della coesione sociale.

103 Il contenuto E’ divisa in sette sezioni:  L’Italia, comunità di persone e valori: i valori della comunità italiana  l'eguaglianza dei diritti e dei doveri e la dignità della persona  i diritti sociali, il lavoro e la salute  la scuola, l'istruzione e l'informazione  la famiglia e le nuove generazioni  la laicità e la libertà religiosa  l'impegno internazionale dell'Italia

104 Diventare Cittadini Italiani La cittadinanza come fase finale del percorso di integrazione DIRITTI E DOVERI IN AMBITO LAVORATIVO Elaborato a cura di CGIL Alessandria per conto delle OO.SS. CGIL CISL UIL Provinciali di Alessandria

105 La Costituzione della Repubblica ItalianaCostituzioneRepubblica Italiana  è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. leggeStato italiano

106 Valore sociale del lavoro art.1 e 4 della costituzione  Art. 1.  L ’ Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.  Art. 4.  La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un ’ attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

107 La Costituzione Italiana Quindi …  Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale. Non serve ad identificare una classe. È anche un dovere, ed eleva il singolo.lavoro

108 La Costituzione Italiana Principio lavorista art. 1 e 3. Il lavoratore ha generalmente una controparte, con la quale instaura un rapporto di lavoro.rapporto di lavoro  nel caso di lavoro subordinato è il datore di lavoro.lavoro subordinato  Il rapporto è regolato da leggi e contratti stipulati su base nazionale e secondo il settore di attività.contratti  nel caso di lavoro autonomo e libera professione è il cliente. Il rapporto è regolato da accordi di fornitura di beni o servizi.lavoro autonomoclientebeniservizi

109 RAPPORTI ECONOMICI ambiti in cui si esplica il rapporto di lavoro art.35,36,37,38,39,40  Art. 35.La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…….  Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un ’ esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

110 RAPPORTI ECONOMICI ambiti in cui si esplica il rapporto di lavoro art.35,36,37,38,39,40  Art. 37.La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (…)  Art. 38.Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all ’ assistenza sociale (…)  Art. 39.L ’ organizzazione sindacale è libera (…)  Art. 40.Il diritto di sciopero si esercita nell ’ ambito delle leggi che lo regolano.

111 Statuto dei lavoratori (Legge 300 /1970)  È una delle norme principali del diritto del lavoro italiano.norme diritto del lavoroitaliano  1^ PARTE: LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE Libertà di opinione - Limiti agli accertamenti sanitari - Regole per le sanzioni disciplinari - Divieto di indagini sulle opinioni - Mansioni del lavoratore  2^ PARTE: LIBERTÀ SINDACALE Diritto di associazione e di attività sindacale - Divieto di discriminazione – Principio di reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18)  3^ PARTE: ATTIVITÀ SINDACALE Rappresentanze sindacali – Diritto di assemblea, di referendum, di affissione

112 Il rapporto di lavoro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  il contratto collettivo di lavoro (CCNL) viene firmato a livello nazionale tre i Sindacati che rappresentano i lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. rappresentano i lavoratori  Definiscono le regole per i rapporti individuali di lavoro :rapporti individuali di lavoro  Regole economiche (salari, indennità, ….)  Regole non economiche (orari, diritti e doveri, …)

113 Contratto di lavoro individuale  Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra datore di lavoro e lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro.rapporto di lavoro  Si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo).  Non c ’ è una particolare forma però alcuni contratti nazionali prevedono la forma scritta.forma  Devono essere scritti: il contratto di lavoro a tempo determinato e il patto di provaatto di prova  E ’ obbligatoria la lettera d ’ assunzione

114 Principali tipologie di contratti di lavoro  A termine o a tempo determinato A termine o a tempo determinato  A tempo parziale (o ad orario ridotto, "part time") A tempo parziale  Ripartito Ripartito  Con funzione formativa Con funzione formativa di apprendistato di formazione e lavoro di inserimento  A progetto A progetto  Intermittente o a chiamata Intermittentea chiamata  Di somministrazione di lavoro Di somministrazione di lavoro

115 Periodo di prova  è regolato dai contratti collettivi  la durata varia a secondo del livello di inquadramento e del settore di appartenenza.  durante tale periodo le parti possono risolvere il contratto di lavoro senza alcuna obbligazione.

116 Orario di lavoro  L ’ orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali la durata media non può superare le 48 settimanali. I C.C.N.L. possono stabilire una durata inferiore.  Lo straordinario è ammesso per cause particolari previo accordo fra le parti ed entro i limiti stabiliti dai C.C.N.L.

117 Retribuzione  è stabilita, dalla contrattazione collettiva in funzione del tipo di lavoro e del livello.  Gli istituti retributivi c.d. differiti compensano la prestazione effettuata nell'anno o nell'intero rapporto senza una correlazione diretta con il lavoro effettivamente svolto (p.e. gratifica natalizia, tredicesima, indennità di anzianità, ecc)

118 Ferie permessi festività  Annualmente il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.  Le ferie sono irrinunciabili  Le festività cadenti in domenica, di norma, danno luogo ad una maggiorazione della retribuzione o ad una ulteriore giornata di permesso.

119 Norme di comportamento  Il lavoratore deve osservare delle regole, altrimenti può ricevere sanzioni disciplinari. Esempio:  diligenza: eseguire correttamente il lavoro affidato  obbedienza: eseguire il lavoro secondo le direttive e le esigenze organizzative  fedeltà: conservare i segreti professionali evitare azioni concorrenti col datore di lavoro

120 sanzioni disciplinari  Contestazione : il datore deve contestare (per iscritto quelle gravi) l ’ addebito in tempi ragionevoli rispetto al momento in cui ne è venuto a conoscenza  Difesa: il lavoratore può difendersi presentanto le proprie controdeduzioni entro 5 gg. dal ricevimento della contestazione.  La sanzione deve essere proporzionale all ’ infrazione commessa  Comunque il lavoratore può ricorrere entro 20 gg. dalla sanzione tramite collegio di conciliazione ed arbitrato.

121 Malattia  Il lavoratore ammalato ha diritto ad una indennità di malattia fino ad un max di 180 gg. per anno solare (1.01-31.12)  Deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro e farsi rilasciare il certificato medico in duplice copia (1 copia al datore di lavoro e 1 copia all ’ Inps) entro 2 gg. dall ’ inizio della malattia.  Durante la malattia occorre rimanere presso il proprio domicilio nelle fasce orarie (10-12 e 17-19) tutti i gg. della settimana per eventuali visite di controllo disposte dal datore di lavoro o dall ’ INPS.

122 Pagamento Malattia  L ’ indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga sia per la parte di competenza dell ’ INPS che per la propria parte. (nella maggior parte dei casi si ha diritto a percepire il 100% della retribuzione)  In caso di insorgenza di malattia durante le ferie le stesse saranno sospese a condizione che sia superiore a 3 gg. e nel caso di ricovero ospedaliero.

123 INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE  Il lavoratore in infortunio o malattia professionale ha diritto ad una indennità, secondo le norme previste dalla legge e dai C.C.N.L.  INFORTUNIO= evento traumatico avvenuto per una causa violenta in occasione di lavoro e che abbia provocato una temporanea inabilità del lavoratore o addirittura la morte

124 Infortunio trattamento economico  Il giorno dell ’ evento è retribuito al 100%  I 3 gg. successivi sono retribuiti almeno per il 60% dal datore di lavoro.  Dal 4° al 90° gg. la quota è pari al 60%  Dal 91° gg. è pari al 75% a carico dell ’ INAIL.  la Ditta integra la differenza secondo le percentuali stabilite dai C.C.N.L.  I pagamenti sono, di norma, anticipati dal datore di lavoro (diversamente pagati direttamente dall ’ Inail per la quota dovuta)

125 Come leggere la busta paga  Il lavoratore ha diritto di ricevere mensilmente un prospetto (busta paga) con indicato: RETRIBUZIONE FISSA LORDA ………………………………… + (paga base o minimo tabellare, eventuali superminimi, scatti anzianità ecc.) RETRIBUZIONE VARIABILE LORDA …………………………… - (straordinari, indennità turni ecc., assegni familiari) TRATTENUTE PREVIDENZIALI ………………………………... - (utili ai fini della pensione) TRATTENUTE FISCALI ……………………………………….. = (le tasse da versare allo stato attraverso le aliquote Irpef che variano in base a scaglioni di reddito) IMPORTO NETTO SPETTANTE

126 L’assegno per il nucleo familiare  E ’ una prestazione (erogata dall ’ INPS) a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.  Diritto e l ’ importo dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.  Le tabelle contenenti gli importi e le fasce di reddito sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell ’ anno successivo.

127 Deduzioni e detrazioni  La deduzione fiscale è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile.  La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera sull'imposta.

128 Detrazioni  Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l'imposta, da questa somma vengono "detratte" le somme che costituiscono una detrazione. Queste somme possono essere previste dal fisco (deduzioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "detraibili").  Es.:Per una spesa (ad esempio medica) sostenuta pari a 1.000 euro, se la percentuale di detrazione prevista è del 19%, la detrazione effettiva risulterà pari a 190 euro.

129 Le aliquote Irpef  L ’ IMPOSIZIONE FISCALE E ’ PROGRESSIVA  Redditi da 0 a 15.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al 23% del reddito  Redditi da 15.000,01 a 28.000 il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro  Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro  Redditi da 55.000,01 a 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro  Redditi oltre 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 eur

130 Le addizionali Irpef Addizionale regionale Piemonte fino a 15.000 €  0,9% da 15.000 a 22.000 €  1,2% - oltre 22.000 €  1,4%  Calcolo: Addizionale Irpef regionale = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% addizionale regionale) Addizionale comunale (es. Alessandria 0,5% -Tortona 0,8%)  Calcolo Addizionale Irpef comunale = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% addizionale comunale)

131 TFR (Trattamento di fine rapporto)  E ’ una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.  Si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo non superiore alla retribuzione lorda annua, divisa per 13,5 (cioè il 7,41% della retribuzione )  E ’ possibile ottenere anticipazioni (entro il limite del 70% del maturato) per spese sanitarie o acquisto prima casa  L ’ anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro a condizione che il dipendente abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

132 TFR e previdenza integrativa  Ciascun lavoratore può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche integrative oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. La scelta va fatta entro sei mesi dall ’ assunzione. Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un ’ adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del silenzio assenso.

133 Previdenza integrativa  Le forme pensionistiche integrative (o complementari) sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici.

134 Ammortizzatori sociali  Sono misure di sostegno al reddito finalizzate ad evitare che i lavoratori rimangano privi di retribuzione quando il datore di lavoro non sia in grado, per motivi legittimi, di ricevere la prestazione lavorativa.  Se la difficoltà aziendale è congiunturale: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.).  Se la difficoltà aziendale è strutturale: Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).  Se la difficoltà aziendale è strutturale ed irreversibile: Mobilità (il lavoratore è licenziato dall ’ azienda)  Eccezionalmente Ammortizzatori sociali in deroga.  Indennità di disoccupazione che interviene in generale nel caso in cui il lavoratore subordinato perda l ’ occupazione involontariamente.

135 Diventare Cittadini Italiani Diritti e Doveri in Ambito Civile Dott.ssa Rita Camera Direttore Servizio Sociale Prefettura di Alessandria Alessandria/Novi Ligure 7 marzo/26 maggio 2011

136 EGUAGLIANZA art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge art.51: Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti dalla legge. art.37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore

137 Uno Sguardo Femminile È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" Consigliere di Parità

138 FAMIGLIA Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della FAMIGLIA come società naturale fondata sul matrimonio Il matrimonio è ordinato sull ’ eguaglianza,morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e dalla garanzia dell ’ unità familiare

139 ………….sempre a proposito di famiglia Il titolo primo del Codice Civile (raccolta di leggi del1942) regola i rapporti giuridici nella famiglia aggiornato da 1970: legge che istituisce la possibilità di divorziare 1975: “Riforma del diritto di famiglia”, 1985: nuova regolamentazione del matrimonio concordatario (per i coniugi cattolici)

140 MINORI Art 30 E ’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i FIGLI, anche se nati fuori dal matrimonio Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti

141 … sempre a proposito di figli La legge assicura anche ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale La Repubblica protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31 Cost) Ad es. 1.adozione (legge 184 del 1983) 2.affidamento (nelle sue varie forme sia in caso di sospensione della patria potestà che in caso di separazione coniugale) 3.Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione (legge 8/03/2000 n. 53) 4.Provvedimenti locali (regionali e comunali)

142 LA SCUOLA Art.33: La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. L ’ arte e la scienza sono libere e libero ne è l ’ insegnamento. Art.34: La scuola è aperta a tutti. L ’ istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria per tutti

143 La scuola è un momento fondamentale per la formazione della persona, nel rispetto dell ’ altro e nell ’ educazione alla legalità Lo stato e gli enti locali garantiscono forme di sostegno affinché anche gli studenti privi di mezzi economici possano raggiungere i più alti gradi di formazione Attività di completamento della funzione scolastica dell’obbligo sono costituite da asili nido, scuole per l’infanzia (materne) e dal “doposcuola”

144 LA SALUTE Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell ’ individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge che non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

145 Per garantire a tutti il diritto costituzionale alla tutela della salute è stato istituito nel 1978 il “Servizio Sanitario Nazionale” Il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato attraverso i contributi versati da tutti i lavoratori e dalle aziende e attraverso il pagamento dei ticket sanitari per alcuni tipi di farmaci e di prestazioni. In questo modo tutti i cittadini, senza discriminazioni di reddito, di genere o di anagrafe godono dell’assistenza sanitaria, per ricoveri ospedalieri, per le cure di emergenza, per le prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di base e per i farmaci.

146 Organizzazione dell ’ assistenza sanitaria Primo livello di assistenza è costituito dalla medicina di base organizzata dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) Iscrizione al SSN e scelta del medico di base Prescrizione di farmaci Vaccinazioni Medicina legale Consultorio familiare e pediatrico Ambulatori e servizi specialistici (salute mentale, Sert, prevenzione dei tumori ecc) Veterinaria e igiene degli alimenti

147 Servizio ospedaliero L’assistenza ospedaliera è un servizio che affronta delle situazioni molto più complesse e difficili di quelle affrontate a livello di base In ospedale si possono fare anche accertamenti sanitari complessi senza ricovero o in day hospital Il ricovero ospedaliero è disposto su richiesta del medico di base o attraverso il pronto soccorso, per situazioni di emergenza (codici di accesso, 118,113) L’ospedale più importante della nostra provincia è quello di Alessandria ma anche in altre cittadine della provincia esistono piccoli ospedali riabilitazione

148 ASSICURAZIONE SOCIALE Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all ’ assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria Art. 38:

149 Oltre al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico attuando prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie tramite il Servizio Sanitario Nazionale, lo Stato si pone l’obbligo di garantire un adeguato benessere socio-economico mediante interventi erogati per sostituire, integrare o ripristinare la capacità economica di ciascuno, mediante la Previdenza sociale Assistenza sociale

150 La previdenza sociale E ’ costituita da un insieme di norme e interventi riservati ai lavoratori e consiste in prestazioni che hanno lo scopo di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni specifici eventi. I principali sono costituiti da: 1.infortuni del lavoro e malattie professionali, 2.dall ’ invalidità o inabilità al lavoro, 3.dalla tubercolosi, 4.dalla disoccupazione involontaria e dalla vecchiaia. Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è attuato dai contributi versati in parte dal lavoratore ed in parte dal datore di lavoro.

151 L ’ assicurazione è obbligatoria in quanto legata al fatto stesso di sottoscrivere un contratto di lavoro, per cui la mancata iscrizione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro costituisce un reato I principali organismi che si occupano della previdenza sociale sono l’ INAIL (essenzialmente per gli infortuni) e INPS, (soprattutto per le pensioni e per il pagamento delle indennità previste in caso di malattia e maternità)

152 L’ASSISTENZA SOCIALE Consiste in prestazioni di vario genere indirizzate al sostegno di ogni persona, lavoratore o no, che si trovi in uno stato di bisogno. Essa viene attuata direttamente dagli organi di pubblica amministrazione e è finanziata dallo Stato attraverso le imposte. Tipici interventi di assistenza sociale sono l ’ assegno, la pensione o l ’ indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti oppure la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni

153 A livello locale le prestazioni di assistenza sociale sono più numerose di quelle appena dette e sono garantite dai Comuni attraverso soldi propri o messi a disposizione dalla Regione e si caratterizzano per essere costituite da servizi che i cittadini possono utilizzare per migliorare il loro benessere piuttosto che da contributi monetari. Gli interventi più diffusi sono: 1.Assistenza gli anziani soli e senza mezzi (a domicilio o i casa di riposo) 2.Assistenza ai minori e alle loro famiglie 3.Assistenza gli handicappati (a domicilio o in istituto) Ruolo del volontariato

154 L ’ insieme di tutte queste prestazioni è previsto e garantito dall ’ art. 31 della Costituzione: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l ’ adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l ’ infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

155 Diritti e doveri dei Cittadini Art. 2 : la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell ’ uomo … e richiede l ’ adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale Art. 4: Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, ma ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività che concorre al progresso della società, secondo le proprie capacità Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberalmente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

156 diritti e doveri dei Cittadini Art.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Art.54: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

157 Diritto di famiglia, minorile, di parità. Dott. Fulvia D’Addezio Assistente Sociale Casale M.to 10-03-2011 Diventare Cittadini Italiani La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione

158 Diritto di famiglia riguarda i rapporti familiari: Matrimonio Filiazione Parentele Separazione Divorzio

159 Costituzione dedica alla famiglia tre articoli: Art.29 “…diritti della famiglia fondata sul matrimonio… ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi” Art.30 “dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli… anche naturali” Art.31 “la Repubblica agevola…la formazione della famiglia… protegge la maternità e l’infanzia…”

160 Principi costituzionali di uguaglianza fra i coniugi di tutela dei figli (anche naturali) del sostegno pubblico ai compiti educativi delle famiglie

161 Codice Civile: 1° libro dedicato alle persone e alle famiglie Riforma del 1975 Parità giuridica dei coniugi Tutela per figli legittimi e naturali Comunione dei beni Potestà genitoriale

162 Altre leggi del diritto di famiglia: Divorzio 1970; modifica 1982 L’ affidamento condiviso 2006 Adozione e affido. L.149/2001 Norme del Codice Civile: - sui diritti e doveri dei genitori - sui diritti e doveri dei figli - sulla tutela dei minori

163 Parità QUESTIONE FEMMINILE 8 MARZO: Giornata Internazionale della donna ( origine e motivazione ) ANNI SETTANTA: IL MOVIMENTO DELLE DONNE divorzio (70), tutela lavoratrici madri (71), diritto di famiglia (75), consultori familiari (75), pari opportunità (77), l’ aborto (78) ANNI NOVANTA: PARI OPPORTUNITA’ consigliere di parità lavoro (1984), azioni positive (1991), consigliere di parità (2000), cariche pubbliche; riforma costituzionale (2003) VIOLENZA SESSUALE 1996; 2001; 2009;


Scaricare ppt "PREMESSA Le slides raccolte in questa pubblicazione sono quelle utilizzate dai alcuni dei diversi relatori che si sono succeduti nel corso degli incontri."

Presentazioni simili


Annunci Google