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1 RECESSO DEL SOCIO: ASPETTI FISCALI a cura di Sandro Cerato.

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Presentazione sul tema: "1 RECESSO DEL SOCIO: ASPETTI FISCALI a cura di Sandro Cerato."— Transcript della presentazione:

1 1 RECESSO DEL SOCIO: ASPETTI FISCALI a cura di Sandro Cerato

2 2 LE PRINCIPALI “VARIABILI” CHE INFLUENZANO LA DISCIPLINA FISCALE DEL RECESSO ELEMENTO SOGGETTIVO: NATURA DEL SOCIO RECEDENTE ELEMENTO SOGGETTIVO: NATURA DELLA SOCIETA’ DA CUI SI RECEDE MODALITA’: MECCANISMO CON CUI SI RECEDE

3 3 L’ARTICOLO 47, COMMA 7, DEL TUIR “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.”

4 4 Tipi di recesso da società di capitali Recesso da società di capitali atipico tipico disciplina redditi diversi di natura finanziaria e delle plusvalenze in ambito IRPEF e IRES disciplina dei dividendi, “accorpata” alla PEX per i soggetti IRES e IRPEF imprenditori

5 5 Recesso atipico RECESSO ATIPICO genera CAPITAL GAIN A - a favore di persona fisica e di società semplice non qualificata: 26% (dall’1.7.2014) qualificata: 49,72% IRPEF

6 6 Recesso atipico Decorrenza tassazione 26% Circolare 19/2014 Agenzia delle Entrate: Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamanto

7 7 Recesso atipico Considerato che rileva esclusivamente la data di perfezionamento della cessione: -se la cessione è intervenuta dall’1.7.2014, e in relazione alla stessa sono state percepite somme a titolo di acconto prima di tale data, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 26% -se la cessione è intervenuta fino al 30.6.2014, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 20%, anche se il corrispettivo è stato percepito successivamente

8 8 Recesso atipico Data perfezionamento cessione Data incasso corrispettivo Misura tassazione plusvalenza Entro 30.6.2014Entro o oltre 30.6.2014 (o anche parte entro 30.6.2014 e parte oltre 30.6.2014) 20% Dall’1.7.2014Entro o oltre 30.6.2014 (o anche parte entro 30.6.2014 e parte oltre 30.6.2014) 26%

9 9 Recesso atipico Compensazione plus/minusvalenze L’art. 3 del dl 66/2014 prevede la compensazione limitata delle minusvalenze realizzate fino al 30.6.2014, che possono essere compensate con eventuali plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014: -Nella misura del 48,08% se realizzate entro il 31.12.2011 -Nella misura del 76,92% se realizzate dall’1.1.2012 al 30.6.2014

10 10 Recesso atipico Affrancamento Al fine di evitare che l’aliquota del 26% incida anche sui plusvalori maturati fino al 30.6.2014, il DL 66/2014 consente di affrancare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate detenute al 30.6.2014

11 11 Recesso atipico Modalità e termini per affrancamento -Opzione da esercitarsi con versamento imposta sostitutiva del 20% entro il 17.11.2014, per TUTTE le partecipazioni non qualificate detenute -L’importo versato (o l’eventuale compensazione con le minusvalenze) deve essere indicato nel quadro RT del modello Unico 2015 -L’imposta è dovuta sulla plusvalenza (valore al 30.6 meno costo fiscale); per quelle rivalutate all’1.1.2014 ai sensi della Legge di stabilità 2014 sulla differenza tra valore al 30.6.2014 e valore rivalutato

12 12 Recesso atipico Utilizzo delle minusvalenze Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 20%, le plusvalenze vanno considerate: 1.Prioritariamente al netto del 62,5% delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1.1.2012 e non ancora utilizzati in compensazione 2.successivamente, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall’1.1.2012 al 30.6.2014 e non ancora utilizzati in compensazione 3.Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’affrancamento L’eventuale eccedenza di minus potrà essere portata in deduzione dalle plus realizzate dall’1.7.2014 nella misura del 76,92%

13 13 Recesso atipico Procedimento Plusvalenze latenti su partecipazioni detenute al 30.6.2014 Minusvalenze “latenti” su partecipazioni detenute al 30.6.2014 MENO Minusvalenze realizzate fino al 30.6.2014 Se differenza positiva, imposta sostituiva del 20% Se differenza negativa, riportabile nei 4 periodi d’imposta successivi

14 14 Recesso atipico Valore al 30.6.2014 Titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati Ultimo valore di mercato disponibile al 30 giugno 2014 Titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati Frazione del patrimonio netto della società individuato in base (alternativamente): - all’ultimo bilancio approvato anteriormente al 30.6.2014 (normalmente bilancio al 31.12.2013); - Ad una relazione giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, perito iscritto alla CCIAA)

15 15 Recesso atipico RECESSO ATIPICO genera PLUSVALE NZA B - a favore di imprenditore individuale o società di persone commerciale C - a favore di soggetto IRES con requisiti PEX: 49,72% IRPEF senza requisiti PEX: 100% IRPEF con requisiti PEX: 5% IRES senza requisiti PEX: 100% IRES

16 16 Recesso tipico IL RECESSO TIPICO genera REDDITO Le rivalutazioni ai sensi art. 5 L. 28.12.2001, n. 488 non rilevano per la quota che eccede il valore fiscale della partecipazione quota riserve utiliquota riserve capitale trattate diversamente a seconda del percettore

17 17 Circolare 26/2004 Agenzia delle Entrate : Le somme od il valore normale attribuite ai soci persone fisiche non imprenditori costituiscono utile per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione Non si fa nessuna distinzione tra : componenti che costituiscono UTILI componenti che costituiscono UTILI componenti che costituiscono CAPITALE componenti che costituiscono CAPITALE

18 RECESSO TIPICO PERSONA FISICA Partecipazione qualificata: –Tassazione ordinaria del 49,72% del dividendo percepito, –Tassazione ordinaria del 40% se si tratta di utili prodotti fino al 2007 Partecipazione non qualificata: ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% dell’importo distribuito (20% fino al 30.6.2014)

19 19 SE RECEDENTE E’ IMPRESA QUOTE DI RISERVE UTILI QUOTA DI RISERVE CAPITALI DIVIDENDO (TAX 5% O 49,72%) PLUSVALENZE: TAX 5% - IRES SE PEX TAX 49,72% - IRPEF SE PEX TAX 100% - IRPEF / IRES NO PEX

20 20 Ripartizione di riserve di capitale QUOTE RISERVE CAPITALE A - persona fisica o società semplice B - imprenditore e società di persone C - soggetto IRES PEX: 49,72% IRPEF no PEX: 100% IRPEF PEX 5% IRES no PEX: 100% IRES sono tassate come dividendo

21 21 Recesso tipico  Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione  Somma complessivamente ricevuta per il recesso  Somma ricevuta a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale  Plusvalenza pari a differenza tra somme ricevute a titolo di capitale e riserve di capitale e costo partecipazione  Utile da partecipazione pari a differenza tra somme ricevute (4.500) costo partecipazione (3.000) e plusvalenza (1.000) = 3.000 = 4.500 = 4.000 = 1.000 se requisiti PEX tassata al 5% = 500 tassato come dividendo

22 22 Recesso tipico  Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione  Somma complessivamente ricevuta per il recesso  Somma ricevuta a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale  Minusvalenza pari a differenza tra costo partecipazione e somme ricevute a titolo di capitale e riserve di capitale e  Utile da partecipazione pari a differenza tra somma ricevuta (7.300) e minusvalenza (2.000) = 6.700 = 7.300 = 2.000 = 4.700 se requisiti PEX non deducibile dal reddito d’impresa del percipiente = 5.300 tassato come dividendo

23 23 Criteri da seguire per la riduzione delle voci di P.N.  capitale sociale:  per la quota nominale  riserve di utili:  in proporzione  riserve di capitali:  in proporzione criterio Assonime circ. 38/2005 prevalenza presunzione art. 47 co. 1 teoricamente possibile il più logico avvantaggia i soci rimasti il meno logico liberamente a “saldo” per prime oppure Recesso tipico: problematiche

24 24 Recesso tipico: problematiche SOLUZIONE A: Riduzione CS per 100 Riduzione riserve di utili per 100 SOLUZIONE B: Riduzione CS per 100 Riduzione riserve di capitale per 100 criteri non equilibrati SOLUZIONE C: Riduzione CS per 100 Riduzione riserve di utili per 50 Riduzione riserve di capitale per 50 criterio equilibrato Applicazione presunzione di prioritaria distribuzione degli utili (art. 47 co. 1) risultato comunque incongruo (Circolare Assonime 38/2005) Esempio circolare Assonime 38/2005

25 Recesso tipico: problematiche Imputazione a conto economico “eccedenza” (Notariato Firenze) Si pone la questione della deducibilità: in base alla R.M. 64/E/2008, la risposta sembra affermativa, ma la posizione dell’Agenzia riguarda le società di persone OIC 28, nota 13: prevede una previa riduzione del capitale sociale, e poi l’utilizzo delle riserve. Se queste ultime non sono capienti, la differenza va imputata a conto economico Assonime (circolare 32/2004): propone di imputare l’eccedenza ad avviamento o ai beni patrimoniali, con conseguente deduzione delle quote di ammortamento Sulla questione, si auspica un intervento dell’Agenzia delle Entrate

26 26 Dir. Reg. Emilia Romagna Protocollo 11489, del 6 marzo 2007 L’Amministrazione finanziaria considera il recesso da una società di capitali come un’operazione che produce i suoi effetti direttamente, ed esclusivamente, nella sfera patrimoniale della società e nei rapporti con i soci. In sostanza, considerando che l’attribuzione al socio escluso di una somma attiene all’anticipata liquidazione del valore della quota patrimoniale, viene affermato che la somma pagata non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della società. Tale recente tesi trova fondamento nel disposto dell’art. 2473 C.C. per il quale la società deve attingere alle riserve disponibili, o al capitale sociale o, al limite, ricorrere alla propria liquidazione. Ne consegue che il recesso di un socio attiene alla sfera patrimoniale della società e ai rapporti fra i soci.

27 27 Dir. Reg. Emilia Romagna Protocollo 11489, del 6 marzo 2007 Qualora questi ultimi non volessero giungere alle soluzioni estremi qui esaminate, potrebbero procedere, come d’altronde preferito dal Codice, ad acquistare in prima persona la partecipazione del socio che intende recedere o farla acquistare da un terzo di fiducia. Da ultimo si vuole ricordare che, posta la natura di utili per il percettore, le somme erogate a seguito del recesso non risulterebbero in ogni caso deducibili dal reddito di impresa, per il disposto dell’art. 109, c. 9, lett. a) del Tuir il quale stabilisce che “non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli…………….per la quota di essa, che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente”.

28 28 Recesso del socio di società di persone Prima del decreto correttivo IRES Problema della qualificazione del reddito percepito dalla persona fisica Ipotesi 1. È reddito di partecipazione integralmente tassato Ipotesi 2. È reddito di capitale partecipazione qualificata IRPEF 49,72% partecipazione non qualificata IRPEF 12,50% L’Amministrazione finanziaria ha aderito a entrambe le tesi (C.M. 17.5.2000 e C.M. 19.6.2002) Natura del reddito del socio

29 29 IL NUOVO ARTICOLO 20 BIS DEL TUIR “Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall‘ applicabilita' della tassazione separata.”

30 30 IL PARERE DELLE ENTRATE RISPOSTA 7.12. CIRCOLARE 6/E DEL 13/2/2006 Recesso del socio: criteri di tassazione del reddito di partecipazione. D. Il decreto legislativo 247 del 2005 ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 20-bis con il quale, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n° 42 del 1988, si afferma che costituisce reddito di partecipazione quello derivante dal recesso di un socio di una società di persone. Posto che tale reddito deve essere assoggettato a tassazione per il suo intero ammontare si chiede di conoscere se nell'ipotesi in cui non e' attivabile il meccanismo di tassazione separata, il reddito in questione debba essere assoggettato a tassazione secondo il criterio di competenza ovvero quello di cassa. R. L'articolo 20-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotto dal decreto legislativo n° 247 del 19/11/2005, riproducendo la previsione contenuta nell'articolo 6 del DPR 42 del 1988 stabilisce che "ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), del Testo Unico (e cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso), valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata". Tale disposizione definisce, quindi, quali "redditi da partecipazione" i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione e sempre che compatibili, alle regole dettate dall'articolo 47 del Tuir per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale. Com'e' noto, i redditi di partecipazione non costituiscono una autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine. Pertanto, come si evince anche dalla relazione illustrativa al decreto correttivo Ires, la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio uscente e determinata secondo le regole dettate dall'articolo 47, comma 7, del Tuir, in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa e deve essere tassato in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito.

31 31 LA TASSAZIONE SEPARATA NEL RECESSO ART. 17, C. 1, LETT. L “Redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei Beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’ esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’ inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni.”

32 32 Recesso del socio di società di persone Dopo il decreto correttivo IRES (nuovo art. 20-bis del TUIR) Il reddito si qualifica come reddito di partecipazione (di impresa) È, quindi, applicabile la tassazione separata, ricorrendo le condizioni di legge e con conseguente prelievo dell’acconto del 20% in sede di dichiarazione dei redditi Natura del reddito del socio

33 33 Recesso del socio di società di persone Reddito Differenza tra somma percepita e costo fiscale della partecipazione Costo fiscale della partecipazione = Costo di acquisto/sottoscrizione + utili imputati per trasparenza (-) Perdite attribuite per trasparenza (-) utili distribuiti (fino a concorrenza degli utili attribuiti per trasparenza) Determinazione reddito del socio

34 34 Recesso del socio di società di persone Persone fisiche Se periodo di tempo intercorso tra costituzione e comunicazione del recesso > 5 anni Tassazione separata (solo per recesso tipico) La riforma fiscale ha abrogato la tassazione separata per i soci che recedono da società di capitali Tassazione in capo al socio

35 Recesso del socio di società di persone Società costituita da non più di cinque anni Tassazione ordinaria: Reddito di partecipazione (differenza tra valore della quota e cosato fiscale della partecipazione) Criterio di competenza (anno in cui si verifica il recesso) Compilazione quadro RH di Unico Società costituita da più di cinque anniTassazione separata: Per cassa (anno in cui la somma è stata percepita) Compilazione quadro RM di Unico Possibilità di optare per la tassazione ordinaria (barrare apposita casella nel quadro RM) Tassazione in capo al socio

36 36 RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETA’ DI PERSONE IL CASO Trattamento fiscale della somma erogata al socio per la liquidazione della quota, per la parte eccedente la restituzione di componenti aventi natura di capitale. LA DOMANDA Tali somme sono deducibili o meno dal reddito d’impresa della società di persone?

37 37 RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETA’ DI PERSONE LE TRE TESI 1. La somma è deducibile “specularmente” a ciò che è tassato in capo al socio (posizione consolidata dell’Agenzia delle entrate nel passato, anche recente). 2. La somma è indeducibile in quanto il recesso costituisce una operazione sul capitale e tali operazioni non devono influenzare l’utile di esercizio (posizione dell’Agenzia in un interpello del 5.5.2005) 3. La somma è indeducibile nell’immediato ma concorre alla “rivalutazione” del costo dei beni e, quindi, sarà dedotta successivamente (tesi ASSONIME).

38 38 Recesso del socio di società di persone Riduzione riserve e quota parte capitale sociale (di competenza del socio) La parte riferibile all’annullamento della quota riferita al capitale sociale del socio ed alla corrispondente riduzione delle riserve, ha natura di riduzione patrimoniale, e non interessa il conto economico Differenza da recesso (eccedenza) Deducibile in capo alla società, in quanto si tratta di maggiori valori che saranno soggetti a tassazione in un momento successivo (imputazione utile in corso ai soci superstiti, e maggiori plusvalenze tassate ala momento della vendita) R.M. 25.2.2008, n. 64/E

39 ESEMPIO – recesso società di capitali 39 La società BETA s.r.l. presenta i seguenti dati: Capitale sociale: 60.000 Riserve di utili: 30.000 Numero soci: 3 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi, Rossi e Verdi) Costo fiscale della partecipazione dei soci: 20.000 Nelle slides che seguono, si ipotizzano 2 ipotesi di liquidazione della quota al socio Verdi

40 IPOTESI 1 – valore quota 35.000 40 Il rimborso avviene utilizzando: Riserve per 30.000 Capitale sociale 5.000 La società non deduce alcun importo, in quanto non imputa nessun importo a conto economico (capienza di riserve e di capitale sociale) Tassazione reddito in capo al socio Verdi: Somma ricevuta: 35.000 Costo fiscale partecipazione: 20.000 Reddito (dividendo): 15.000

41 IPOTESI 2 – valore quota 60.000 41 Il rimborso avviene utilizzando: Riserve per 30.000 Capitale sociale 20.000 La differenza, pari a 10.000, costituisce un costo da imputare a conto economico (sulla deducibilità, si rinvia alle slides precedenti) Tassazione reddito in capo al socio Verdi: Somma ricevuta: 60.000 Costo fiscale partecipazione: 20.000 Reddito (dividendo): 40.000

42 ESEMPIO – recesso società di persone 42 La società GAMMA s.n.c. presenta i seguenti dati: Capitale sociale: 150.000 Riserve di utili: 50.000 Numero soci: 2 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi e Verdi) Valore della quota: 150.000 Il socio Verdi ha diritto di percepire: Il 50% del capitale sociale, pari a 75.000; Le riserve di utili, per 50.000 Il restante importo, di euro 25.000, è imputato a conto economico, ed è deducibile per la società In capo al socio, si determina un reddito di 50.000 (150.000 – 100.000, quest’ultimo è il costo fiscale della partecipazione)

43 43 IL RECESSO DEL SOCIO E IL DECLASSAMENTO IN DITTA INDIVIDUALE Art. 2272 Cause di scioglimento La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

44 44 CASSAZIONE: SENTENZA 6/2/84 n° 905 Lo scioglimento della società di persone, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale, non comporta alcuna modificazione soggettiva delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società, che si concentrano nell’unico socio rimasto dal momento in cui la pluralità medesima viene meno. Decorsi i sei mesi, senza che sia stata ricostituita la pluralità dei soci, la società si scioglie ed entra in fase di liquidazione; un modo particolare di essa si ha quando il socio superstite estingue la società, decidendo di continuare, quale imprenditore individuale, l’esercizio dell’attività della società estinta. IL RECESSO DEL SOCIO E IL DECLASSAMENTO IN DITTA INDIVIDUALE

45 45 CASSAZIONE: SENTENZA 16/3/96 N° 2226 Con il venir meno della pluralità dei soci, la società semplice, composta da due soci, perde il carattere societario e si trasforma in impresa individuale, con la concentrazione della titolarità dei rapporti, già facenti capo alla società, nel socio residuo, che, quale imprenditore individuale, risponde personalmente delle obbligazioni già sociali. IL RECESSO DEL SOCIO E IL DECLASSAMENTO IN DITTA INDIVIDUALE

46 46 GLI ASPETTI FISCALI – TUIR SOSTANZIALE ART. 170TRASFORMAZIONENEUTRALITA’ FISCALE ART. 170 NON DISCIPLINA LA “TRASFORMAZIONE” IMPROPRIA REGRESSIVA IL RECESSO DEL SOCIO E IL DECLASSAMENTO IN DITTA INDIVIDUALE

47 47 GLI ASPETTI FISCALI: LA CIRC. 54/E DEL 19/6/02 Per quanto concerne il primo quesito si e' dell'avviso che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni. Riguardo al secondo quesito si ritiene che l'eventuale somma percepita dai soci uscenti, rappresenti, per la parte che eccede il costo d'acquisto delle quote, reddito di capitale tassabile ai sensi dell'art. 44, c.3 del TUIR. Il socio superstite, proseguendo l'attività commerciale in qualità di imprenditore individuale, continuerà a produrre reddito d'impresa. Resta però esclusa l'ipotesi di un eventuale inquadramento di detto reddito come reddito di partecipazione, data la liquidazione della società preesistente. In merito agli obblighi dichiarativi, la società e' tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il Modello Unico Società di persone. Specularmente, nell'anno in cui si ha lo scioglimento della società, il socio superstite che prosegue l'attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il Modello Unico Persone Fisiche, quadro RF o RG. IL RECESSO DEL SOCIO E IL DECLASSAMENTO IN DITTA INDIVIDUALE

48 48 GLI ASPETTI FISCALI OPERAZIONE FISCALMENTE IRRILEVANTE CONTINUITA’ DI VALORI SOSTANZIALE ASSIMILAZIONE AL CONFERIMENTO NEUTRALE EX ART. 176 TUIR IL RECESSO DEL SOCIO E IL DECLASSAMENTO IN DITTA INDIVIDUALE


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