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Istituzioni di diritto romano Processo. Quello di cui parliamo è il processo civile che conobbe tre epoche storiche profondamente diverse tra loro nelle.

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Presentazione sul tema: "Istituzioni di diritto romano Processo. Quello di cui parliamo è il processo civile che conobbe tre epoche storiche profondamente diverse tra loro nelle."— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di diritto romano Processo

2 Quello di cui parliamo è il processo civile che conobbe tre epoche storiche profondamente diverse tra loro nelle quali si affermarono tre tipi di processo

3 Processo In età più antica si ha il processo per legis actiones, successivamente il processo formulare (per formulas) tra il I sec. a.C. e il I d.C. ed infine vi è il processo extra ordinem

4 Processo E’ Gaio a parlarci del processo per legis actiones: al suo tempo non sono più in uso, perché riguardavano l’epoca più antica e Gaio, infatti, le descrive quasi come fossero dei fossili

5 Processo L’espressione legis actiones vuol dire letteralmente azioni delle leggi e questo perché molto probabilmente queste azioni vennero introdotte con delle antiche leggi

6 Processo Tuttavia, nel latino arcaico, lex può significare anche rituale, formula, parole solenni, tutto ciò che ha a che fare con un rigido formalismo Lex ad esempio sono anche i formulari dei sacerdoti

7 Processo Quindi si può intendere legis actiones come delle azioni che dovevano seguire una precisa formula Gaio ci dice che in questi processi se chi aveva ragione sbagliava a pronunciare una parola, perdeva in ogni caso la lite, prevaleva la forma sulla sostanza

8 Processo Vi sono due tipi di legis actiones, di COGNIZIONE che servono ad accertare la verità processuale, cioè chi ha torto e chi ha ragione Il secondo tipo di legis actiones erano quelle ESECUTIVE e cioè una volta accertato chi ha torto e chi ha ragione, la sentenza deve essere eseguita

9 Processo Si può adempiere spontaneamente alla sentenza, in caso contrario la procedura esecutiva farà eseguire coattivamente la sentenza Gaio ci parla di cinque legis actiones (anche se probabilmente erano di più), tre di cognizione e due di esecuzione

10 Processo La prima legis actio si chiama legis actio sacramento e può essere in rem o in personam Questa legis actio serviva a stabilire chi aveva torto e chi aveva ragione; se era in rem veniva utilizzata per risolvere controversie concernenti i diritti reali

11 Processo Se era in personam serviva invece per quelle cause che hanno come oggetto un debito o un credito, cioè i diritti di obbligazione La legis actio sacramento è la più antica ed ha due origini storiche

12 Processo 1) Autotutela o vedetta privata, perché nel rituale che ora studieremo vi sono tracce di un periodo remoto in cui gli uomini si facevano giustizia da soli, in un’epoca in cui la città non era ancora sorta e i singoli ricorrevano alla forza per stabilire chi aveva torto o ragione

13 Processo 2) La seconda origine è di tipo religioso e anch’essa è molto antica e risale ad un tempo in cui gli uomini per decidere chi aveva torto e chi ragione ricorrevano al giudizio divino (ordalia dal tedesco ordal = giudizio divino)

14 Processo Anche se il giudizio divino è irrazionale sul piano evolutivo, è un gradino sopra la vendetta privata perché si affida ad un terzo di stabilire l’esito della controversia, è un intervento autoritativo dall’esterno che impedisce la legge del più forte

15 Processo La legis actio sacramenti in rem si svolge tra due soggetti, l’attore che ha promosso il giudizio e il convenuto che è stato chiamato in iure Vi sono due fasi del processo: la fase in iure che si svolge davanti al pretore e la fase in iudicio che si svolge davanti al giudice

16 Processo La prima parte si svolge davanti ad un funzionario pubblico, un magistrato che conosce il diritto, un tecnico, mentre il giudice è un privato cittadino

17 Processo L’attore, dunque, chiamava in giudizio il convenuto (in ius vocatio) e si presentavano davanti al pretore portando l’oggetto controverso o una parte di esso Se ad es. era controversa la proprietà di un gregge, non si portava tutto il gregge, ma un unico capo di bestiame

18 Processo Se era controversa la proprietà di un terreno, si portava una zolla di esso Questa si chiama RES LITIGIOSA Davanti al pretore, con la res litigiosa, l’attore con in mano una festuca (bastoncino simbolo della lancia militare) la pone sopra l’oggetto e pronuncia parole solenni

19 Processo Le parole solenni erano: MEUM ESSE AIO, cioè affermo che questa cosa è mia La festuca è la traccia dell’autotutela, poiché in origine con le armi si decideva l’esito della lite

20 Processo Vindicatio viene invece da vim dicere, cioè affermare con la forza Se il convenuto, davanti all’affermazione dell’attore, assumeva un contegno passivo, il pretore procedeva con l’addictio della cosa all’attore

21 Processo Se il convenuto voleva, invece, resistere in giudizio, compiva una contravindicatio uguale e contraria a quella compiuta dall’attore e si stabiliva così una situazione di perfetta parità

22 Processo Si apre a questo punto il contenzioso e le parti compiono un gesto simbolico, cioè fingono di venire alle mani, afferrandosi i polsi e strattonandosi un po’ A questo punto interviene il pretore che dice: MITTITE AMBO HOMINEM, cioè lasciate entrambi l’uomo: interviene il DIRITTO a regolare la controversia

23 Processo L’attore chiede al convenuto in base a quale diritto abbia pronunciato la vindicatio e il convenuto risponde iure feci, cioè in base al diritto Si è di nuovo in parità, ma è una situazione di stallo, bisogna decidere

24 Processo Entra in scena a questo punto la religione, perché vi è la sfida al sacramentum: l’attore dice che se il convenuto è davvero proprietario della cosa lo deve giurare

25 Processo Al giuramento si accompagnava una scommessa in denaro: se l’oggetto della controversia valeva 1000 assi, se ne scommettevano 50, se valeva più di 1000 assi, se ne scommettevano 500

26 Processo Se il convenuto accetta la sfida al SACRAMENTUM, entrambe le parti versano la somma nella cassa del collegio dei pontefici: il vincitore si riprenderà la somma e la res litigiosa

27 Processo La somma è depositata nella cassa dei pontefici perché certamente uno dei due contendenti ha commesso spergiuro e ha violato la PAX DEORUM, la pace con gli dei Occorrerà ripristinare questa PAX con un sacrificio, normalmente quello di un ariete

28 Processo La somma di denaro si chiama SUMMA SACRAMENTI A questo punto il pretore assegnava il possesso della cosa ad uno dei due contendenti ordinandogli di dare garanti all’avversario per assicurare la restituzione della cosa e dei frutti nel caso non fosse risultato lui stesso vincitore della lite

29 Processo Fatto questo, il pretore sceglie il giudice che è un privato cittadino, perché i Romani ritenevano che il giudizio dovesse essere dato da un pari grado Con la nomina del giudice, questi deve decidere della controversia entro il tramonto, poiché si ritiene vi fossero tutti gli elementi utili a giudicare

30 Processo Con questa seconda fase, la fase in iudicio, si giunge alla sentenza che è l’atto conclusivo del processo Oggetto della sentenza non è chi è proprietario della cosa, ma quale dei due giuramenti (sacramenti) sia iustum e quale iniustum, cioè conforme o meno al diritto

31 Processo La dottrina moderna si è soffermata a riflettere su quali criteri si basasse la decisione su quale dei due giuramenti fosse iustum ed hanno avanzato due ipotesi: a) il volo degli uccelli; b) analisi delle viscere degli animali

32 Processo Non è escluso cioè che in origine vi fossero forme primordiali di ordalia La legis actio sacramenti in personam doveva essere assai simile a quella in rem, ma non sappiamo in realtà come si svolgesse

33 Processo La legis actio sacramenti in rem era generalis, cioè poteva essere usata per far valere tutti i diritti La seconda delle legis actiones di cognizione è la LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM, cioè la legis actio per la postulatio, la richiesta di un giudice o di un arbitro

34 Processo Questa legis actio non è generalis, ma specialis, cioè si può usare solo nei casi stabiliti dalla legge Le ipotesi sono due: o richiesta (al pretore) di nomina di un giudice o di un arbitro

35 Processo Si poteva chiedere al pretore di nominare un giudice direttamente, senza passare per il sacramentum, quando tra le parti vi fosse stata una SPONSIO, cioè avessero fatto un contratto verbale molto antico

36 Processo L’arbitro, invece, è un privato cittadino che ha delle conoscenze tecniche, ad esempio è un agrimensore, cioè un esperto nella misurazione della terra Si chiede al pretore la nomina di un arbitro quando vi è la necessità di un giudizio tecnico, ovvero quando:

37 Processo 1) si deve sciogliere una comunione di beni e l’arbitro serve a ripartire i beni (ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO) 2) Quando si deve dividere il patrimonio ereditario che i filii abbiano ereditato dal pater

38 Processo Se il patrimonio non viene diviso, gli eredi si trovano in una situazione di comproprietà del patrimonio e quando poi lo si vuole dividere si deve ricorrere ad un arbitro con l’ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE, cioè l’azione di divisione della familia (beni del patrimonio)

39 Processo 3) quando occorre regolare i confini tra due fondi, poiché i due proprietari litigano su quale sia il confine. Anche oggi nelle cause di regolamento dei confini, il merito è determinato dall’arbitro, anche se poi occorre l’emanazione della sentenza

40 Processo Presso i Romani decideva direttamente l’arbitro: per i Romani i confini sono sacri e infatti i confini dei campi sono dedicati a Giove. Questa azione di chiama ACTIO FINIUM REGUNDORUM

41 Processo 4) Regolamento del deflusso delle acque da un campo all’altro. Si chiama ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE ed è un’azione per la quale servono competenze tecniche

42 Processo Se in due campi passa un corso d’acqua che ha un deflusso naturale e viene modificato per l’azione dell’uomo, occorre un arbitro in grado di dare un giudizio relativo alla portata delle acque nei campi interessati per poter ripristinare il deflusso naturale

43 Processo La terza legis actio di cognizione si chiama legis actio per condictionem Questa azione è specialis, nel senso che si può usare sono in casi speciali

44 Processo Questi casi sono due e vennero introdotti da due leggi, la lex Silia e la lex Calpurnia La prima legge stabilì che si potesse usare questa legis actio nel caso in cui sia controversa l’esistenza di un credito, ma sia certa la somma eventualmente dovuta

45 Processo La lex Calpurnia la estende anche ai crediti che hanno ad oggetto una certa res (cosa) Si svolgeva in questo modo: l’attore dichiarava al convenuto che questi era debitore di una certa somma

46 Processo Se il convenuto ammetteva il credito, pagava; se negava, si andava dopo 30 giorni dal pretore il quale nominava direttamente il giudice (si saltava la fase formale)

47 Processo Le legis actiones esecutive servono, invece, per far eseguire una condanna: c’è già stata una sentenza e si conosce chi ha torto e chi ha ragione Se il debitore paga non c’è problema; se non paga, il creditore deve avere gli strumenti per ottenere quanto gli spetti

48 Processo Questo strumento è per l’appunto l’esecuzione Se dopo 30 giorni dalla sentenza il debitore non paga, il creditore può esperire la procedura esecutiva

49 Processo Le legis actiones esecutive sono 2: la legis actio per manus iniectionem e la legis actio per pignoris capionem La prima è generale, la seconda si può usare solo in casi particolari

50 Processo La legis actio per manus iniectionem funzionava così: trascorsi 30 giorni dalla sentenza con la quale il debitore era stato condannato al pagamento, il creditore pronunciava delle parole solenni e dichiarava di compiere la manus iniectio poiché non aveva adempiuto al suo debito: dopo aver detto questo, lo afferrava materialmente

51 Processo Il debitore non poteva respingere la manus iniectio, ma poteva chiedere ad una terza persona, un vindex che contesti non l’esistenza del debito (esiste già una sentenza che lo accerta), ma la legalità della manus iniectio (ad es. il debitore ha già pagato, non sono trascorsi 30 giorni etc.)

52 Processo Nel caso in cui il vindex contesti la legittimità della manus iniectio, si apre un processo sulla manus iniectio e la sua legittimità: se il vindex vince, il debitore è libero, se il vindex perde dovrà pagare il doppio del debito che doveva pagare il debitore per cui è intervenuto

53 Processo Qualora non ci fosse il vindex, il caso più frequente, il creditore dopo aver pronunciato le parole solenni e aver chiesto al pretore l’addictio, portava il condannato a casa sua e lo teneva in catene per 60 giorni dandogli da mangiare non più di una libbra di farro al giorno

54 Processo Durante questi 60 giorni, il creditore portava il debitore per tre volte al mercato e proclamava in pubblico l’esistenza e l’ammontare del debito per verificare se ci fosse qualcuno disposto a pagare per liberare il debitore

55 Processo Trascorsi 60 giorni senza che nessuno pagasse, il creditore poteva venderlo come schiavo al di là del Tevere o ucciderlo Aulo Gellio menziona nelle Notti Attiche un’antica norma delle XII tavole in forza della quale trascorsi 60 giorni e dopo il terzo mercato, qualora vi fossero più creditori, il cadavere poteva essere fatto a pezzi e distribuito tra i vari creditori

56 Processo La norma stabiliva anche che non aveva rilievo se alcuni prendevano un pezzo più piccolo e altri più grande Pare che l’origine della norma fosse da ricollegare ad un’epoca antica in cui vi era una pratica magica che prevedeva il seppellimento di queste parti di cadavere per propiziare l’agricoltura

57 Processo Secondo alcuni autori questa norma nel corso del tempo si sarebbe modificata, consentendo al creditore solo la possibilità di costringere il debitore a lavorare a suo favore fino al pagamento del debito

58 Processo La seconda legis actio esecutiva è quella per pignoris capionem e rappresenta l’origine storica del pegno che avremo modo di studiare Laddove la manus iniectio è esecutiva sulla persona del debitore, la pignoris capio è esecutiva sui singoli beni, nel senso che il creditore può impossessarsi dei singoli beni del debitore

59 Processo La particolarità di questa azione è data dalla circostanza che per fare l’esecuzione dei beni non era necessario un giudicato e questo fece dubitare i giuristi che si trattasse di una vera legis actio, perché si compiva fuori dal giudizio, extra ius In realtà anche se compiuta extra ius è una legis actio, perché il creditore quando si reca presso il debitore per prendere i beni deve pronunciare delle precise parole e se sbaglia non può prendere le cose

60 Processo Sappiamo poco di questa legis actio: ad es. non sappiamo se il debitore poteva far causa per paralizzare l’azione l’azione del creditore Quel che sappiamo è che veniva usata per tutelare interessi sociali e pubblicistici

61 Processo Ad es. era concessa al soldato rispetto al pagamento del suo stipendio (il soldo, aes militare); era concessa contro chi avesse comprato un animale per sacrificarlo e non avesse pagato il prezzo; a favore dei publicani, cioè coloro i quali riscuotevano le tasse contro chi non le avesse pagate

62 Processo I publicani non erano funzionari dello stato, ma avevano vinto una gara di appalto: lo Stato fissava quanto voleva riscuotere da una provincia, si faceva un’asta e chi vinceva versava direttamente quanto voluto dallo Stato e deteneva l’appalto di riscossione delle tasse su quella certa provincia (le tasse erano molto più elevate del prezzo d’asta e rappresentavano il guadagno dei publicani)

63 Processo Se un cittadino non pagava le tasse ai publicani, questi potevano fare la pignoris capio, cioè impadronirsi deu soldi o dei beni dei cittadini senza che si svolgesse alcun giudizio Potevano anche prendere degli oggetti in pegno: se il cittadino pagava, si riprendeva l’oggetto, se non pagava rimaneva al publicano

64 Processo Queste legis actiones, ci dice Gaio, in odium venerunt, cioè i Romani non sopportavano più di dover usare procedure così rigide e formali e fu così che la lex Aebutia risalente al II-I sec. a.C. le legis actiones vennero abolite

65 Processo Tuttavia vi fu un altro fenomeno a contribuire alla scomparsa delle legis actiones, senza che quasi i Romani se ne accorgessero Nel 242 a.C. viene, infatti, creata a Roma una nuova magistratura, il pretore peregrino con la funzione di dirimere le controversie tra cittadini romani e stranieri

66 Processo A quell’epoca infatti Roma era già molto estesa e confluivano in città numerosi stranieri per svolgere delle attività commerciali: le liti erano molto frequenti Il pretore peregrino giudica in base a due criteri: equità e buona fede


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