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La costituzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si costituisce per contratto. Il contratto è un atto - in particolare un “negozio giuridico”

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Presentazione sul tema: "La costituzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si costituisce per contratto. Il contratto è un atto - in particolare un “negozio giuridico”"— Transcript della presentazione:

1 La costituzione del rapporto di lavoro

2 Il rapporto di lavoro si costituisce per contratto. Il contratto è un atto - in particolare un “negozio giuridico” - con il quale le parti costituiscono, modificano o estinguono un rapporto giuridico patrimoniale.

3 La costituzione del rapporto di lavoro Carattere ormai minoritario delle teorie che negano la natura non contrattuale del rapporto di lavoro. Es. art. 2126 cod. civ.: la nullità e l’annullabilità del contratto di lavoro non producono effetto relativamente al periodo durante il quale il rapporto ha avuto esecuzione. In realtà anche in questo caso un contratto esiste, benchè viziato.

4 La costituzione del rapporto di lavoro La capacità giuridica di essere parte di un rapporto di lavoro corrisponde alla c.d. capacità al lavoro che si acquista con il compimento dell’età minima di ammissione al lavoro. A partire dal 1° settembre 2007 l’età all’accesso al lavoro è di 16 anni che coincide con l’età prevista per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 4

5 Il collocamento obbligatorio I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle «categorie protette» nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (obbligo immediato previa presentazione della richiesta di assunzione entro 60 gg dall’insorgenza dell’obbligo agli Uffici competenti) + 1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi reimpatriati (ex art. 18) (1 unità da 50 a 150 dip); 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (solo nel caso di nuove assunzioni)

6 Il collocamento obbligatorio Le categorie protette: affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% con accertamento effettuato dalle Commissioni mediche presso le Asl per l’invalidità civile (art. 4, L.104/92); invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertata dall'INAIL; non vedenti e sordomuti; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con accertamento effettuato in base alla legge sulle pensioni di guerra (DPR n.915/78);

7 Il collocamento obbligatorio Eccezioni nelle assunzioni delle categorie protette sono previste per: -organizzazioni di tendenza. La riserva si applica solo con riferimento al personale tecnico - esecutivo e svolgente funzioni amministrative e sorge solo per nuove assunzioni; -servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale. La riserva si applica solo con riferimento ai servizi amministrativi. -imprese interessate da eccedenze di personale (CIG, mobilità o licenziamento collettivo) -somministrazioni di lavoro

8 Forma del contratto di lavoro: Fatte salve alcune ipotesi importanti ma eccezionali (es. contratto di somministrazione; contratto part-time, a termine)il contratto di lavoro non richiede, per la sua validità, la forma scritta (art. 1325 cod. civ.). Ciò nonostante, è assai frequente (e opportuna) la formalizzazione dell’accordo contrattuale in un documento che riassume i termini più rilevanti del rapporto. Tra l’altro, in questo modo viene adempiuto l’obbligo di informativa imposto al datore di lavoro dalla legge (d. lgs. n. 152 del 1997).

9 Il contratto di lavoro: il patto di prova Nel contratto di lavoro può essere previsto un periodo di prova nell’ambito del quale le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso né di fornire le motivazioni del recesso (art. 2096 c.c.) Il periodo massimo di prova è di se mesi (poi si applica la disciplina sui licenziamenti) Prima del recesso è necessario aver lasciato sufficiente tempo al lavoratore per poter “svolgere l’esperimento”. E’ sindacabile il licenziamento in prova disposto per ragioni discriminatorie.


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