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Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte Università di Napoli “Federico II”

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Presentazione sul tema: "Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte Università di Napoli “Federico II”"— Transcript della presentazione:

1 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte Università di Napoli “Federico II”

2 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 2 Proprietà Intellettuale Un insieme di regimi legali per la protezione delle innovazioni. Comprende: i brevetti, i diritti d’autore (copyright), i marchi commerciali, i segreti commerciali, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, le topografie dei semiconduttori.

3 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 3 BREVETTO Brevetto è un diritto esclusivo (monopolio) concesso a un inventore per legge. Tale diritto gli permette di escludere altri dall’usare e/o vendere la propria invenzione. Si crea un monopolio temporaneo, per un periodo determinato, che dopo i TRIPs è di minimo 20 anni

4 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 4 Oggetto di brevetto Opera dell’ingegno dell’uomo

5 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 5 Requisiti Novità Utilità (applicazione industriale) Non-ovvietà Pubblicizzazione (e riproducibilità)

6 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 6 Argomento economico a favore dei brevetti Incentivare l’investimento privato in R&S Senza brevetto, il capitale privato non ha incentivi a investire in R&S perché la conoscenza ha le caratteristiche di un bene pubblico. E’ cioè “non-escludibile” “non rivale” --> “tragedia dei commons” (Hardin, 1968)

7 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 7 Rivalità  / Esludibilità AltaBassa Alta Bene privatoBeni club (anti-commons) Bassa Bene Comune (tragedia dei commons) Bene pubblico

8 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 8 Effetti negativi del brevetto Rallenta la diffusione dell’innovazione (aumenta i costi) Impedisce di copiare (ingegneria al rovescio) Mette a rischio la ricerca pubblica per l’agricoltura (es. golden rice) Può portare alla tragedia degli anticommons  rallenta l’imitazione e quindi la “nuova” innovazione Biopirateria

9 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 9 Aspetti importanti Ampiezza: una protezione è tanto più ampia quanto più si estende oltre l’invenzione stessa Durata

10 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 10 Esempio Agracetus Il 2 marzo 1994 Agracetus, un'impresa biotecnologica allora sussidiaria di W.R. Grace & Co., ottiene dall'Ufficio europeo il brevetto 301.749 su tutte le varietà e le sementi di soia geneticamente modificate (indipendentemente dal gene usato) e su tutti i metodi di trasformazione (una richiesta che si estende addirittura oltre la soia, su altre specie). L'ampiezza del brevetto stupisce persino le imprese biotecnologiche con-correnti, come Sandoz, Ciba Geigy, Monsanto, Dekalb, Pioneer Hi-Bred, che, insieme con varie ONG (tra cui ETC Group e Greenpeace) presentano un appello formale contro il brevetto, nel dicembre 1994. Nel frattempo Sandoz e Ciba Geigy si fondono, costituendo Novartis nel 1996; Monsanto acquisisce Agracetus (1996), Asgrow (1997), Delta & Pine Land, Dekalb e Calgene (1998); DuPont acquisisce Pioneer Hi-Bred nel 1999. Acquisita Agracetus, Monsanto, che pure nel 1994 aveva presentato una dichiarazione di opposizione al brevetto, non solo ritira il ricorso, ma annuncia che difenderà il suo nuovo brevetto. A nove anni dalla presentazione dell'appello, il 6 maggio 2003, dopo aver ascoltato le parti, il tribunale dei brevetti di Monaco conferma la validità del brevetto, con un'unica eccezione, quella riguardante la richiesta n. 25, che estendeva il brevetto oltre la soia, anche alle altre piante.

11 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 11 Creative Commons License Deed Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ Tu sei libero:  di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera Alle seguenti condizioni:  Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.  Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali  Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.

12 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 12 Cosa è il COCIS Il COCIS è una federazione che associa attualmente 26 organizzazioni non governative laiche e progressiste che operano in diversi settori della cooperazione allo sviluppo http://www.nopago.org/ http://www.cocis.it/

13 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 13 NO PATENTS ON RICE! NO PATENTS ON LIFE! Since 1985 we've been fighting for essential freedoms for computer users Freedom is... the GNU Operating System.

14 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 14 Brevetti e agricoltura Fino al 1980 le innovazioni sulla materia vivente non erano brevettabili Si assumeva che non fossero brevettabili perché non rispondono ai requisiti di “novità” e “replicabilità” Sistema alternativo di protezione: i diritti dei costitutori

15 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 15 I diritti dei costitutori (plant breeders rights) Sono sistemi sui generis Amministrati di solito dai ministeri agricoli, non dagli uffci brevetti Hanno due specificità: - il riconoscimento dei diritti degli agricoltori (farmers privilege) - il riconoscimento dei diritti dei ricercatori (research exemption)

16 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 16

17 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 17 Diamond vs Chakrabarty (447 U.S. 303, 1980) Nel 1972 Ananda Chakrabarty fece domanda di brevetto per un batterio geneticamente modificato, capace di scomporre e degradare i diversi componenti del petrolio grezzo. Tale proprietà non si riscontra in natura nei batteri finora conosciuti. La domanda conteneva tre richieste: 1) un brevetto di processo, per il metodo usato per produrre il batterio; 2) un brevetto per un inoculo comprendente un materiale capace di galleggiare sull'acqua e il batterio; 3) un brevetto sul batterio. L'ufficio brevetti accettò le prime due richieste, ma respinse la terza, sulla base di due motivazioni: 1) i micro-organismi sono "prodotti della natura"; 2) la materia vivente non è brevettabile sotto il titolo 35 del Codice degli Stati Uniti, sez. 101, vale a dire in base alla legge sui brevetti industriali. La Sezione d'Appello dell'Ufficio Brevetti (Patent Office Board of Appeals) confermò tale decisione. Ripercorrendo la sto-ria legislativa del Plant Patent Act del 1930, con il quale il Congresso estendeva la protezione brevettale ad alcune piante riprodotte per via asessuata, l'esaminatore concludeva che la sezione 101 non potesse riguardare la materia vivente e, quindi, un microrganismo creato in laboratorio. Nel 1980, tuttavia, la Corte di Appello dei Brevetti (Court of Customs and Patent Appeals) rovesciò tale sentenza, sulla base dell'autorità di una sentenza precedente (il caso Bergy nel 1977), secondo cui "il fatto che i microrganismi … siano vivi…(è) senza importanza legale", ai fini della legge sui brevetti". La Corte Suprema confermò tale sentenza con 5 voti a favore e 4 contro. www.ipmall.fplc.edu/hosted_resources/jepson/unit3abcd/diamond2.htm

18 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 18 I brevetti sulla vita (Usa) 1980: Caso Diamond vs. Chakrabarty. Brevetti sui microrganismi. 1985: brevetti su una pianta (maisad alto contenuto di criptofano, sentenza ex parte Hibbard) 1987: Brevetti su animali multicellulari (oncotopo) 1989: Brevetti sul cellula umana 2001: Brevetti sulle sequenze geniche; la sentenza J.E.M. Ag Supply vs. Pioneer Hi-Bred sancisce la doppia protezione per le piante

19 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 19 I brevetti sulle piante Nel 1985 la sentenza Ex parte Hibbard stabilisce la brevettabilità di una pianta di granturco contenente un elevato livello di un amminoacido (il triptofano), e quindi la brevettabilità di qualsiasi pianta "che non rientri nel concetto di prodotto della natura" (Gimelli 2002). Nel 2001 la sentenza J.E.M. Ag Supply contro Pioneer Hi-Bred ribadisce che con il PPA del 1930 e il PVPA del 1970 il Congresso degli Stati Uniti non ha inteso, in modo implicito e esplicito, sottrarre le piante dalla materia oggetto di brevetto sotto il titolo 35 U.S.C. sez. 101; si stabilisce, quindi, che una varietà vegetale può essere protetta sia con il certificato dei plant breeders' rights, sia con il brevetto industriale

20 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 20 Regimi di protezione delle novità vegetali - USA Segreto commerciale Utility Plant Patent Statute, del 1930, emendato nel 1954 e nel 1998. Accorda protezione a chiunque inventi o scopra e riproduca per via asessuata una nuova varietà di pianta, a parte le piante riprodotte per tuberi (escludendo così le piante alimentari) o le piante allo stato selvatico Il PVPA -1970. Estende la pretezione alle piante riprodotte per via sessuata o per tubero. Riconosce la research exemption e il farmers’ privilege Il brevetto industriale

21 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 21 Regimi di protezione delle novità vegetali - UE Reg. 2100/94 del 27 giugno 1994: recepisce l’Atto UPOV del 1991 e stabilisce un unico sistema sovranazionale per la protezione delle novità vegetali nell’UE Dir. 98/44 sulla Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, luglio 1998. Protezione molto ampia, ma si riconosce una esenzione generale per scopi di ricerca, secondo quanto stabilito nell’art. 27b della Convenzione Europea dei Brevetti (art. 8.2), e il privilegio dell’agricoltore (art. 11). Il privilegio non esenta l’agricoltore, con l’eccezione delle piccole aziende, dall’obbligo di corrispondere un’equa remunerazione al costitutore

22 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 22

23 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 23 L’accordo sui TRIPs della WTO I Trips obbligano tutti i paesi aderenti a provvedere standard minimi di protezione per la proprietà intellettuale, incorporando le disposizioni dei principali accordi internazionali sulla proprietà intellettuale già esistenti, come le Convenzioni di Parigi (sui brevetti industriali) e di Berna (sul diritto d'autore), amministrati dalla World Intellectual Property Organisation (WIPO). Introducono obblighi addizionali, primo fra tutti, quello di rendere disponibili "i brevetti per tutti i tipi d'invenzioni, sia di prodotto che di processo, in tutti i campi della tecnologia" (art.27.1). Introducono misure di enforcement, basate sulla procedura di risoluzione delle controversie della WTO, che, sono particolarmente efficaci, perché prevedono la possibilità di ricorrere alle ritorsioni commerciali

24 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 24 TRIPs: art. 27 - Materia oggetto di brevetto 1. In accordo con i provvedimenti dei paragrafi 2 e 3, saranno resi disponibili i brevetti per tutti i tipi di invenzioni, sia di prodotto che di processo, in tutti i campi della tecnologia, verificato che esse siano nuove, presentino un passo in avanti nell'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale (…) 2. I paesi aderenti possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni, per le quali il divieto di sfruttamento commerciale nel loro territorio è necessario al fine di proteggere l'ordine pubblico o la moralità, incluso la protezione della vita o della salute degli esseri umani, degli animali e delle piante o al fine di evitare un danno grave all'ambiente (…) 3. I paesi aderenti possono anche escludere dalla brevettabilità: (a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura degli esseri u-mani e degli animali. (b) le piante e gli animali, a parte i microrganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione delle piante o degli animali, diversi dai processi non biologici e microbiologici. Tuttavia i paesi aderenti dovranno provvedere alla protezione delle varietà vegetali, o tramite i brevetti o tramite un efficace sistema sui generis o tramite una combinazione dei due sistemi. I provvedimenti di questo sottoparagrafo saranno rivisti dopo quattro anni, dall'entrata in vigore dell'Accordo della WTO

25 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 25 Convenzione sulla Biodiversita’ Firmata al Summit di Rio del 1993, entrata in vigore nel dicembre 1993. Recepita in Italia con legge 124 del 14 febbraio 1994. Ratificata al 10/12/ 2003 da 188 paesi. Sostiene l’accesso facilitato alle risorse genetiche (art. 15). L’acceso deve essere garantito sulla base del consenso informato e nei termini mutualmente concordati per provvedere ad una condivisione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche.

26 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 26 Trattato Internazionale riguardante le Risorse genetiche vegetali per l’Agricoltura e l’Alimentazione Sistema Multilaterale per l’accesso alle risorse genetiche in possesso delle parti contraenti e alle collezione delle banche del germoplasma. Come nell'accordo del 1994, le condizioni dell'accesso riguardano principalmente l'impegno a non rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali, o alle loro parti o componenti genetiche, "nella forma ricevuta dal Sistema Multilaterale" (art. 12.3d).

27 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 27 CONOSCENZA TRADIZIONALE Le conoscenze "scientifiche, artistiche e letterarie basate sulla tradizione; rappresentazioni, invenzioni, scoperte scientifiche, disegni, marchi, nomi e simboli, informazione non pubblica e tutte le altre creazioni e innovazioni basate sulla tradizione, che risultano dall'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario o artistico" (WIPO, 2001). Per quel che riguarda la biodiversità, la conoscenza tradizionale riguarda le caratteristiche e le proprietà delle risorse genetiche, che derivano alle comunità rurali, indigene e locali, dal loro uso secolare, generate, migliorate e trasmesse da generazione in generazione.

28 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 28 BIOPIRATERIA Si parla di "biopirateria", ossia di "appropriazione della conoscenza e delle risorse genetiche dei contadini e delle comunità tradizionali ed indigene da parte d'individui ed istituzioni attraverso il monopolio esclusivo garantito dal brevetto" (ETC Group 1998). La biopirateria è resa possibile sia da errori nella concessione dei brevetti, sia da disposizioni legislative nazionali, che non sono efficaci nella protezione della conoscenza tradizionale.

29 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 29 Gli anticommons Se i commons sono considerati beni "non escludibili", ma "rivali" (ad esempio, i pascoli comuni; vedi Ostrom e Ostrom 1977), gli anticommons sono beni "non rivali", gestiti con regimi di proprietà privatistici, che conferiscono loro la caratteristica di "escludibilità". Poichè stiamo parlando della conoscenza, che è il "bene pubblico" per eccellenza (vale a dire, un bene per sua natura non rivale e non escludibile), la gestione dei sistemi di proprietà privatistici (sulla conoscenza) genera dei costi di transazione molto elevati. Alcuni di questi costi, in particolare la difficoltà di operare in uno spazio tecnologico frammentato in blocchi proprietari, che conferiscono il diritto di escludere altri dall'uso della conoscenza, sono rappresentati con la metafora "tragedia degli anticommons". Mentre, secondo Hardin (1968), la mancanza di titoli di proprietà privata sui commons porta alla sovrautilizzazione e, quindi, all'esaurimento, della risorsa (la cosiddetta "tragedia dei commons"), nel caso degli anticommons, troppi titoli di proprietà bloccano l'utilizzazione della risorsa, a causa dei costi elevati o, semplicemente, della difficoltà di operare (vedi più avanti il caso del golden rice), determinando una sua sottoutilizzazione


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