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Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte Università di Napoli “Federico II”

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Presentazione sul tema: "Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte Università di Napoli “Federico II”"— Transcript della presentazione:

1 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte Università di Napoli “Federico II”

2 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 2 Proprietà Intellettuale Un insieme di regimi legali per la protezione delle innovazioni. Comprende: i brevetti, i diritti d’autore (copyright), i marchi commerciali, i segreti commerciali, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, le topografie dei semiconduttori.

3 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 3 Argomento economico a favore dei brevetti Incentivare l’investimento privato in R&S Senza brevetto, il capitale privato non ha incentivi a investire in R&S perché la conoscenza ha le caratteristiche di un bene pubblico. E’ cioè “non-escludibile” “non rivale” --> “tragedia dei commons”

4 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 4 Effetti negativi del brevetto Rallenta la diffusione dell’innovazione (aumenta i costi) Impedisce di copiare (ingegneria al rovescio) Può portare alla tragedia degli anticommons --> rallenta l’imitazione e quindi la “nuova” innovazione

5 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 5 Brevetti e agricoltura Fino al 1980 le innovazioni sulla materia vivente non erano brevettabili Si assumeva che non fossero brevettabili perché non rispondono ai requisiti di “novità” e “replicabilità”

6 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 6 Diamond vs Chakrabarty (447 U.S. 303, 1980) Nel 1972 Ananda Chakrabarty fece domanda di brevetto per un batterio geneticamente modificato, capace di scomporre e degradare i diversi componenti del petrolio grezzo. Tale proprietà non si riscontra in natura nei batteri finora conosciuti. La domanda conteneva tre richieste: 1) un brevetto di processo, per il metodo usato per produrre il batterio; 2) un brevetto per un inoculo comprendente un materiale capace di galleggiare sull'acqua e il batterio; 3) un brevetto sul batterio. L'ufficio brevetti accettò le prime due richieste, ma respinse la terza, sulla base di due motivazioni: 1) i micro-organismi sono "prodotti della natura"; 2) la materia vivente non è brevettabile sotto il titolo 35 del Codice degli Stati Uniti, sez. 101, vale a dire in base alla legge sui brevetti industriali. La Sezione d'Appello dell'Ufficio Brevetti (Patent Office Board of Appeals) confermò tale decisione. Ripercorrendo la sto-ria legislativa del Plant Patent Act del 1930, con il quale il Congresso estendeva la protezione brevettale ad alcune piante riprodotte per via asessuata, l'esaminatore concludeva che la sezione 101 non potesse riguardare la materia vivente e, quindi, un microrganismo creato in laboratorio. Nel 1980, tuttavia, la Corte di Appello dei Brevetti (Court of Customs and Patent Appeals) rovesciò tale sentenza, sulla base dell'autorità di una sentenza precedente (il caso Bergy nel 1977), secondo cui "il fatto che i microrganismi … siano vivi…(è) senza importanza legale", ai fini della legge sui brevetti". La Corte Suprema confermò tale sentenza con 5 voti a favore e 4 contro. www.ipmall.fplc.edu/hosted_resources/jepson/unit3abcd/diamond2.htm

7 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 7 I brevetti sulla vita (Usa) 1980: Caso Diamond vs. Chakrabarty. Brevetti sui microrganismi. 1985: brevetti su una pianta (maisad alto contenuto di criptofano, sentenza ex parte Hibbard) 1987: Brevetti su animali multicellulari (oncotopo) 1989: Brevetti sul cellula umana 2001: Brevetti sulle sequenze geniche; la sentenza J.E.M. Ag Supply vs. Pioneer Hi-Bred sancisce la doppia protezione per le piante

8 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 8 I brevetti sulle piante Nel 1985 la sentenza Ex parte Hibbard stabilisce la brevettabilità di una pianta di granturco contenente un elevato livello di un amminoacido (il triptofano), e quindi la brevettabilità di qualsiasi pianta "che non rientri nel concetto di prodotto della natura" (Gimelli 2002). Nel 2001 la sentenza J.E.M. Ag Supply contro Pioneer Hi-Bred ribadisce che con il PPA del 1930 e il PVPA del 1970 il Congresso degli Stati Uniti non ha inteso, in modo implicito e esplicito, sottrarre le piante dalla materia oggetto di brevetto sotto il titolo 35 U.S.C. sez. 101; si stabilisce, quindi, che una varietà vegetale può essere protetta sia con il certificato dei plant breeders' rights, sia con il brevetto industriale

9 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 9 Regimi di protezione delle novità vegetali - USA Segreto commerciale Utility Plant Patent Statute, del 1930, emendato nel 1954 e nel 1998. Accorda protezione a chiunque inventi o scopra e riproduca per via asessuata una nuova varietà di pianta, a parte le piante riprodotte per tuberi (escludendo così le piante alimentari) o le piante allo stato selvatico Il PVPA -1970. Estende la pretezione alle piante riprodotte per via sessuata o per tubero. Riconosce la research exemption e il farmers’ privilege Il brevetto industriale

10 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 10 Regimi di protezione delle novità vegetali - UE Reg. 2100/94 del 27 giugno 1994: recepisce l’Atto UPOV del 1991 e stabilisce un unico sistema sovranazionale per la protezione delle novità vegetali nell’UE Dir. 98/44 sulla Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, luglio 1998. Protezione molto ampia, ma si riconosce una esenzione generale per scopi di ricerca, secondo quanto stabilito nell’art. 27b della Convenzione Europea dei Brevetti (art. 8.2), e il privilegio dell’agricoltore (art. 11). Il privilegio non esenta l’agricoltore, con l’eccezione delle piccole aziende, dall’obbligo di corrispondere un’equa remunerazione al costitutore

11 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 11 L’accordo sui TRIPs della WTO I Trips obbligano tutti i paesi aderenti a provvedere standard minimi di protezione per la proprietà intellettuale, incorporando le disposizioni dei principali accordi internazionali sulla proprietà intellettuale già esistenti, come le Convenzioni di Parigi (sui brevetti industriali) e di Berna (sul diritto d'autore), amministrati dalla World Intellectual Property Organisation (WIPO). Introducono obblighi addizionali, primo fra tutti, quello di rendere disponibili "i brevetti per tutti i tipi d'invenzioni, sia di prodotto che di processo, in tutti i campi della tecnologia" (art.27.1). Introducono misure di enforcement, basate sulla procedura di risoluzione delle controversie della WTO, che, sono particolarmente efficaci, perché prevedono la possibilità di ricorrere alle ritorsioni commerciali

12 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 12 TRIPs: art. 27 - Materia oggetto di brevetto 1. In accordo con i provvedimenti dei paragrafi 2 e 3, saranno resi disponibili i brevetti per tutti i tipi di invenzioni, sia di prodotto che di processo, in tutti i campi della tecnologia, verificato che esse siano nuove, presentino un passo in avanti nell'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale (…) 2. I paesi aderenti possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni, per le quali il divieto di sfruttamento commerciale nel loro territorio è necessario al fine di proteggere l'ordine pubblico o la moralità, incluso la protezione della vita o della salute degli esseri umani, degli animali e delle piante o al fine di evitare un danno grave all'ambiente (…) 3. I paesi aderenti possono anche escludere dalla brevettabilità: (a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura degli esseri u-mani e degli animali. (b) le piante e gli animali, a parte i microrganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione delle piante o degli animali, diversi dai processi non biologici e microbiologici. Tuttavia i paesi aderenti dovranno provvedere alla protezione delle varietà vegetali, o tramite i brevetti o tramite un efficace sistema sui generis o tramite una combinazione dei due sistemi. I provvedimenti di questo sottoparagrafo saranno rivisti dopo quattro anni, dall'entrata in vigore dell'Accordo della WTO

13 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 13 Convenzione sulla Biodiversita’ Firmata al Summit di Rio del 1993, entrata in vigore nel dicembre 1993. Recepita in Italia con legge 124 del 14 febbraio 1994. Ratificata al 10/12/ 2003 da 188 paesi. Sostiene l’accesso facilitato alle risorse genetiche (art. 15). L’acceso deve essere garantito sulla base del consenso informato e nei termini mutualmente concordati per provvedere ad una condivisione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche.

14 Maria Fonte, OGM. Monopolio e diritti, Franco Angeli 2004 14 Trattato Internazionale riguardante le Risorse genetiche vegetali per l’Agricoltura e l’Alimentazione Sistema Multilaterale per l’accesso alle risorse genetiche in possesso delle parti contraenti e alle collezione delle banche del germoplasma. Come nell'accordo del 1994, le condizioni dell'accesso riguardano principalmente l'impegno a non rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali, o alle loro parti o componenti genetiche, "nella forma ricevuta dal Sistema Multilaterale" (art. 12.3d).


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