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Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I “percorsi” della Società dell’Informazione e dell’internazionalizzazione.

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Presentazione sul tema: "Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I “percorsi” della Società dell’Informazione e dell’internazionalizzazione."— Transcript della presentazione:

1 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I “percorsi” della Società dell’Informazione e dell’internazionalizzazione Simonetta Zingarelli Comune di Bari - capofila Associazione tra Enti del PIT3 – Ufficio Unico Bari, 8 novembre 2007 Villa Romanazzi Carducci Marocco, Romania, Russia, Serbia/Montenegro, Stati Uniti

2 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Contratti telematici B2B

3 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Essenzialità della autoregolamentazione nella realtà telematica: diffusione di codici di condotta e necessità di trattative ponderate e di elaborare sofisticate piattaforme precontrattuali in grado di creare le sufficienti garanzie per le future transazioni telematiche L’essenzialità dell’autoregolamentazione nell’e-commerce B2B

4 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Contratto internazionale microordinamento autosufficiente

5 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Le problematiche del mondo virtuale: quali possibili soluzioni pratiche? Già negli anni settanta, i grossi gruppi imprenditoriali (soprattutto gruppi bancari e finanziari) – ben consapevoli degli enormi vantaggi della comunicazione telematica - hanno regolato i loro rapporti in merito allo scambio elettronico di dati sulla base di accordi-quadro (ispirati successivamente alla legge modello UNCITRAL): stiamo parlando dei noti accordi EDI (Electronic Data Interchange). Tali accordi miravano a costituire un ambiente favorevole allo sviluppo del commercio elettronico su delle “reti di tipo proprietario” che, a differenza di Internet, sono reti chiuse e accessibili solo a determinati soggetti… Ma come è noto strutturare una rete di scambio di informazioni su rete proprietaria è molto costoso e, quindi, per l’imprenditore medio-piccolo non è certamente ipotizzabile organizzare una struttura di questo tipo come risolvere allora i problemi di una transazione per niente sicura?

6 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Tutte queste problematiche possono essere risolte soltanto attraverso l’utilizzo della firma digitale/elettronica oppure attraverso la sottoscrizione di apposite “piattaforme contrattuali B2B o B2C” idonee a conferire rilevanza a tutte le future contrattazioni effettuate telematicamente (magari associate all’utilizzo di “strutture” informatiche VPN – Virtual Private Network) Tali convenzioni potrebbero risolvere anche tutte le problematiche relative alla legge da applicare ai contratti internazionali telematici e al giudice competente a risolvere le controversie… Tutte queste problematiche possono essere risolte soltanto attraverso l’utilizzo della firma digitale/elettronica oppure attraverso la sottoscrizione di apposite “piattaforme contrattuali B2B o B2C” idonee a conferire rilevanza a tutte le future contrattazioni effettuate telematicamente (magari associate all’utilizzo di “strutture” informatiche VPN – Virtual Private Network) Tali convenzioni potrebbero risolvere anche tutte le problematiche relative alla legge da applicare ai contratti internazionali telematici e al giudice competente a risolvere le controversie…

7 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Per cercare possibili soluzioni alla “virtualità degli incontri di volontà” in Internet si dovrebbe partire proprio dall’esperienza del Commercio Internazionale (grande diffusione e utilizzo di lettere d’intenti, accordi quadro, documenti precontrattuali durante lo trattativa commerciale) e degli stessi accordi Edi, cercando di portare quella prassi all’interno della nuova realtà telematica Piattaforme contrattuali B2B

8 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b)  Per rendere sicure le trattative e i futuri contratti telematici è opportuno stipulare un contratto quadro idoneo ad offrire validità giuridica alle future transazioni svolte in Internet  Naturalmente sarà indispensabile predisporre e condividere un’infrastruttura informatica idonea a consentire il superamento dei problemi in precedenza descritti  In questi accordi-quadro dovrà essere, quindi, necessariamente inserita in allegato una sezione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle misure minime di sicurezza da adottare e i vari riferimenti al sistema di comunicazione da utilizzare tali accordi di natura precontrattuale dovranno mirare sia a costituire una guida su come procedere durante le trattative e le future transazioni telematiche, sia a creare una piattaforma informatica idonea a consentire una trasmissione sicura dei messaggi e dei documenti

9 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Clausole indispensabili da inserire nell’accordo quadro vincoli reciproci in grado di assicurare l’integrità, la conservazione e la riservatezza di tutti i documenti scambiati clausole che prevedano la legge applicabile e il foro competente in caso di controversie precise indicazioni sul luogo e sul momento della conclusione dei futuri contratti regole sulla suddivisione del rischio in caso di inesatte trasmissioni di messaggi e sul loro valore probatorio Su tale infrastruttura negoziale e informatica ben potranno “poggiarsi” tutti i futuri contratti telematici

10 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) IPOTESI DI ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO ELETTRONICO B2B l Il presente accordo quadro di commercio elettronico è concluso tra: - La Società X (denominazione o ragione sociale), indirizzo della sede operativa, dati del legale rappresentante, dati fiscali (contraente X). - La Società Y (denominazione o ragione sociale), indirizzo della sede operativa, dati del legale rappresentante, dati fiscali (contraente Y), di seguito denominate parti o contraenti p remesso che - Entrambi i contraenti intendono impiegare risorse tecnologiche telematiche per sviluppare e concludere tra loro futuri accordi negoziali in modo da migliorare le reciproche condizioni operative e commerciali; - in particolare i contraenti, con il presente accordo, intendono regolare le condizioni generali per tutti i futuri rapporti commerciali che loro stessi instaureranno mediante comunicazioni elettroniche; - tali condizioni generali si riferiscono unicamente alle ipotesi in cui la negoziazione avvenga mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e non mirano quindi a coinvolgere tutti gli accordi sorti o che sorgeranno fuori da tali modalità; -Si conviene e si stipula quanto segue:

11 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 1: Oggetto 1.1. L’accordo quadro di commercio elettronico mira a regolamentare le condizioni giuridiche generali da applicarsi a tutte le transazioni (da intendersi come rapporti negoziali) effettuate tra le parti attraverso l’utilizzo di strumenti telematici. 1.2 L’accordo si compone di disposizioni giuridiche ed è integrato dalle premesse e da un allegato tecnico che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Art. 2 Campo di Applicazione 2.1 Il presente contratto mira a regolamentare esclusivamente le ipotesi in cui la contrattazione delle parti venga effettuata telematicamente, quindi, non coinvolge i rapporti sorti o che sorgeranno senza l’utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica. Se non diversamente pattuito dalle parti, le disposizioni dell’accordo non regolano gli obblighi contrattuali nascenti dalle future transazioni effettuate con trasmissione telematica. Art. 3: Definizioni 3.1 Ai fini del presente Accordo, i termini utilizzati assumono il significato qui di seguito riportato: 3.2 >: trasferimento elettronico di dati commerciali e amministrativi (da sistema informatico a sistema informatico) attraverso Internet od altro mezzo di diffusione elettronica, con modalità convenute ed accettate dalle parti per inviare, ricevere e conservare i messaggi. 3.3 >: dati formattati secondo modalità convenute in modo da poter essere letti dal computer e da poter essere elaborati automaticamente. 3.4 >: sistema informatico predisposto da ciascuna delle parti con lo scopo di comunicare telematicamente.

12 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 4: Formazione del contratto e sua efficacia tra le parti 4.1 Tutti i futuri contratti stipulati telematicamente tra i contraenti sono validi ed efficaci ai sensi della legge italiana (nota dell’autore: naturalmente è ammissibile il rinvio anche alla normativa comunitaria o di altro paese straniero purché la stessa ammetta la validità del documento informatico. Inoltre, se nell’accordo si prevede l’utilizzo di una clausola arbitrale, rimane possibile il riferimento a regolamentazioni transnazionali quali l’accordo quadro UNCITRAL). 4.2 Le parti che intendono essere giuridicamente vincolate dal presente accordo rinunciano espressamente al proprio diritto di contestare la validità e vincolatività di un contratto stipulato mediante l’utilizzo di strumenti telematici in conformità alle condizioni del presente accordo, adducendo come unico motivo di contestazione il fatto che esso sia stato stipulato mediante trasmissione telematica. Art. 5: Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico Un contratto stipulato mediante trasmissione telematica si considera concluso nel momento in cui il messaggio contenente l’accettazione raggiunge il sistema informatico dell’offerente e da esso viene registrato e nel luogo indicato quale indirizzo nella parte iniziale del presente accordo o, in mancanza, nel luogo in cui ha la sua sede operativa. Art. 6: Ricevimento dei messaggi 6.1 L’elaborazione dei messaggi deve avvenire nel più breve tempo possibile dopo il loro ricevimento e in ogni caso nei tempi e nei modi indicati nell’allegato tecnico. 6.2 Se espressamente richiesto dalla controparte, o nei casi previsti dall’allegato tecnico, le parti, nel momento della ricezione del messaggio, sono obbligate ad inviare una conferma di ricevimento dopo aver compiuto tutte le operazioni di verifica individuate nell’allegato tecnico.

13 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 7: Ammissibilità nell’utilizzo di messaggi registrati quale mezzo di prova Le parti convengono che, in caso di controversia, le registrazioni contenenti i messaggi, che hanno conservato in conformità del presente accordo e secondo le disposizioni contenute nell’allegato tecnico, possano essere prodotte quale mezzo di prova dei fatti in esse contenuti. Art. 8: Misure di sicurezza dei messaggi 8.1 Le procedure e le misure di sicurezza devono consentire: la verifica dell’origine; la verifica dell’integrità; il non disconoscimento dell’origine; la riservatezza dei messaggi. 8.2 Le parti accettano di predisporre procedure e misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei Messaggi contro i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, perdita o distruzione. Inoltre le parti si impegnano a riconoscere che le procedure predisposte dall’Allegato tecnico sono idonee ai loro scopi. Le parti, comunque, si impegnano a verificare con regolarità l’adeguatezza e la funzionalità delle misure di sicurezza predisposte; da ciò deriva che, se sopravvengano motivi per i quali le misure predisposte risultino inadeguate, la parte ne deve dare immediata notizia all’altra proponendo le eventuali necessarie modifiche, e se queste risultino insufficienti, ciò può costituire legittima causa di risoluzione dell’accordo. 8.3 Nel caso in cui la predisposizione di misure di sicurezza comporti il rifiuto del messaggio o rilevi la presenza di un errore, il destinatario è obbligato ad informare il mittente. Il destinatario di un messaggio che sia stato rifiutato o che contiene un errore non può predisporre un nuovo messaggio prima di ricevere istruzioni dal mittente. Se un messaggio rifiutato o contenente un errore viene nuovamente trasmesso dal mittente, il messaggio deve contenere obbligatoriamente la indicazione che si tratta di un messaggio corretto.

14 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 9 Obblighi di riservatezza 9.1 Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutti gli obblighi di segretezza e riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano da ritenersi non finalizzate alla pubblica diffusione, adottando tutte le idonee misure di prevenzione e le eventuali azioni legali per evitarne la diffusione, con obbligo di risarcimento danni in caso di diffusione non autorizzata. 9.2. Tale obbligo di riservatezza mantiene inalterata la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto per una durata di ______ anni e, comunque, sino a quando le informazioni non diventino di pubblico dominio. Art. 10: Tutela dei dai personali 10.1 Le parti riconoscono di essere state informate conformemente a quanto stabilito dall’art. 13 d.lgs. 196/2003 ed acconsentono al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini del contratto. 10.2 Le parti si impegnano a trattare con riservatezza i dati trasmessi dall’altro contraente e a non usarli per scopi diversi da quelli convenuti o divulgarli a persone non espressamente autorizzate. Qualora l’utilizzazione dei dati personali sia stata autorizzata, l’ulteriore trasmissione dei dati personali è soggetta allo stesso grado di riservatezza Art. 11: Registrazione e conservazione dei messaggi 11.1 Ogni parte si impegna a memorizzare in un registro in forma integrale e secondo un ordine cronologico, tutti i messaggi (inalterati) scambiati, per un tempo minimo di **anni a decorrere dalla data in cui la transazione è stata portata a termine. 11.2 I messaggi devono essere registrati dal mittente utilizzando lo stesso formato con il quale sono stati trasmessi e dal destinatario nel formato in cui sono stati ricevuti.

15 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 12: Requisiti della trasmissione telematica 12.1 Le parti sono obbligate a predisporre e a proteggere l’ambiente operativo necessario al funzionamento della trasmissione telematica. 12.2 L’allegato tecnico è comprensivo dei requisiti tecnici, organizzativi e procedurali per il regolare funzionamento della trasmissione telematica in conformità delle condizioni dell’accordo; in particolare esso mira a fissare i requisiti minimi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza del sistema informatico, i requisiti e le modalità del collegamento telematico, i requisiti delle comunicazioni elettroniche, compreso il formato e le procedure di controllo e tutte le specifiche tecniche per la sicurezza delle telecomunicazioni e del sistema informatico stesso, compresi i criteri di registrazione, memorizzazione ed elaborazione dei messaggi. Art. 13: Utilizzo di intermediari 13.1 Qualora una parte utilizzi soggetti terzi per la prestazioni di servizi di trasmissione, registrazione, elaborazione di un messaggio, tale parte è direttamente responsabile dei danni provocati dagli intermediari.13.2 Se una parte richiede all’altra l’utilizzazione d’intermediari per la fornitura di determinati servizi di registrazione, trasmissione, elaborazione di un messaggio, la parte che inoltra tale richiesta è responsabile nei confronti dell’altra dei danni provocati dagli intermediari. Art. 14: Legge applicabile Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana (in proposito si veda la nota dell’autore all’art. 4) Art. 15: Risoluzione delle controversie Per le controversie eventualmente derivate dal presente Accordo e ad esso collegate, è competente in via esclusiva il foro di _ ____________________

16 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 16: Entrata in vigore, modificazioni, termine e separabilità 16.1 Il contratto obbliga le parti dalla data in cui viene sottoscritto dalle parti contraenti. 16.2 Se le parti vogliano integrare il presente Accordo attraverso appositi supporti cartacei, tali integrazioni avranno la stessa efficacia del presente atto dalla data della loro sottoscrizione. Art. 17 Risoluzione e cause di invalidità del contratto 17.1 Ciascuna delle parti può recedere dall’accordo dandone preavviso di almeno____ gg., mediante messaggio telematico notificato attraverso le procedure previste dal presente accordo e allegato tecnico. La risoluzione dell’accordo avrà effetto per le transazioni eseguite dopo tale data. I diritti e gli obblighi di cui agli artt. 7,9,10,11 continueranno ad avere efficacia anche dopo la risoluzione dell’Accordo avvenuta per qualsiasi motivo.17.2 L’invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente l’invalidità della residua parte dell’Accordo. Luogo e data Sottoscrizioni delle parti Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti approvano espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 4 (Formazione del contratto e sua efficacia tra le parti); Art. 5 (Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico); Art. 7 (Ammissibilità nell’utilizzo di messaggi registrati quale mezzo di prova); Art. 8 (Misure di sicurezza dei messaggi); Art. 9 (obblighi di riservatezza); Art. 13 (Utilizzo di intermediari); Art. 14 (Legge applicabile); Art. 15 (Risoluzione delle controversie); Art. 16 (Entrata in vigore, modificazioni, termine e separabilità); Art. 17 (Risoluzione e cause di invalidità del contratto). Luogo e data, Sottoscrizioni delle parti

17 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) E.marketplaces: Internet non è solo disintermediazione… L’e-marketplace viene tradizionalmente definito, attraverso una metafora, e cioè come una “piazza di mercato virtuale” o un “luogo di scambio su Internet” l’e-marketplace è quell’intermediario on line che aggrega informazioni economiche e che, attraverso la predisposizione di una piattaforma tecnologica per la comunicazione “two ways”, consente l’interazione on line tra più soggetti a fini commerciali “l’e-marketplace è un on line service provider (vale a dire un soggetto che attraverso un sito web offre servizi on line di vario tipo, in particolare attraverso la predisposizione di un’opportuna organizzazione tecnica) che acquisisce e gestisce informazioni economiche e fornisce una piattaforma tecnologica per la comunicazione many-to-many ( o anche one to one) e l’interazione commerciale, fra più soggetti in un’area chiusa della Rete” [S. Lombrassa].

18 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I Portali sono nati con l’intento di costituire un punto di riferimento per l’utente, che servisse da strumento di orientamento nella navigazine su Internet. E ciò mediante la fornitura gratuita di servizi di informazione e soprattutto dell’accesso ragionato alla Rete (mediante l’utilizzo dei motori di ricerca) Gli e-marketplaces sono invece dei “mercati virtuali”, ovvero dei luoghi di incontro tra utenti e fornitori. Essi facilitano l’incontro domanda/offerta senza vincoli di spazio e tempo e con notevole risparmio economico (diminuendo i costi aziendali ed i tempi di completamento del processo di fornitura/acquisizione) Portali ed E-marketplaces:

19 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Nella prassi dell’e-commerce, gli e-marketplace sono spesso inseriti in siti web dall’organizzazione complessa (portali) di cui costituiscono una parte riservata del sito, dedicato all’interazione commerciale fra soggetti ammessi. Spesso tali e-marketplaces sono “generalisti” e dedicati al B2C o C2C. Ma in quest’ultimo periodo, soprattutto nel settore delle PMI, si vanno diffondendo “autonomi” e-marketplaces B2B, dedicati all’incontro di fornitori e subfornitori di determinati settori merceologici o industriali negli intricati meccanismi del commercio internazionale. Tale processo di “verticalizzazione” si va verificando in vari settori dell’industria (molti esempi ci sono nel’automotive, abbigliamento, calzaturiero), ma anche nei settori dell’agroalimentare (ad. esempio mercato ittico, ma anche nei prodotti alimentari “tipici”). B2C : esigenza di fidelizzazione dell’acquirente B2B : esigenza di diminuire i costi aziendali di fornitura e subfornitura

20 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Pur nelle varie tipologie esistenti e nella complessa eterogeneità del fenomeno, possiamo dire che gli elementi costanti dell’organizzazione di un e-marketplace sono la predisposizione di una struttura per attrarre una community di riferimento, e di una piattaforma che consenta ad un tempo la gestione delle informazioni economiche, e l’interazione commerciale on line. In via generale, si osservano e-marketplaces che si caratterizzano per essere in principio degli aggregatori di informazioni, che successivamente sfruttano a fini commerciali (e- marketplace a catalogo), altri marketplace si caratterizzano per l’offerta di piattaforme capaci di supportare sistemi particolari di trattativa, quali le aste oppure di scambio. Esistono marketplaces (orizzontali o verticali) B2B, B2C, C2C… Profili giuridici I soggetti implicati nel funzionamento di un e- marketplace sono numerosi e con ruoli diversi gestore dell’e-marketplace (market maker) la community dei soggetti che sono ammessi nel marketplace soggetti che forniscono on line servizi ancillari all’interazione commerciale (ad esempio intermediazione)

21 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) “Pertanto nella progettazione, realizzazione, e sviluppo di iniziative complesse, come gli e-marketplaces, deve essere posta notevole attenzione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali “retrostanti”, in modo da disciplinare correttamente l’ordine delle rispettive responsabilità, sia nei rapporti reciproci, fra i diversi soggetti la cui attività è necessaria al funzionamento del portale o marketplace, che verso i terzi utenti. Ciò al fine di consentire una migliore valutazione dell’effettivo rischio imprenditoriale.” (A. Stracuzzi)

22 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) E-marketer Utente (Imprenditore o consumatore) Richiesta di accesso tramite la compilazione di un form (accesso gratuito o a pagamento…) Accesso riservato alla community (trasmissione di ID e password)

23 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I rapporti tra il gestore del marketplace ed i soggetti ammessi ad interagire sulla piattaforma sono regolati, di solito, secondo due modelli: i) un modello che si potrebbe definire “extracontrattuale”, caratterizzato dall’“assenza di vincoli contrattuali” tra i soggetti che interagiscono attraverso la piattaforma ed il gestore dell’e-marketplace (marketplaces più semplici), e ii) un modello “contrattuale”, che prevede un legame contrattuale fra tutti i soggetti ammessi ed il gestore della piattaforma tecnologica. Contratto di accesso al servizio + condizioni generali per tutti coloro che opereranno on line onde regolamentare i loro rapporti.apporti. I rapporti con gli altri soggetti implicati nell’organizzazione e nella gestione della piattaforma, oltre che nella fornitura di servizi ancillari all’interazione commerciale sono, di solito, regolati da un intreccio di contratti di vario tipo con il market maker, molte volte conclusi off line, a cui i soggetti della community sono estranei. Responsabilità dell’e-marketer Responsabilità della community (nei confronti dell’e- marketer e nei confronti degli altri membri) Responsabilità dei fornitori di “servizi ancillari”

24 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) E-marketer Community virtuale Soggetti fornitori di Servizi Necessari al Funzionamento della Piattaforma Informatica (ISP, Istituti di credito, sicurezza informatica conservazione dei dati, webmaster etc.) Soggetti fornitori di Altri Servizi: di intermediazione, informazioni, marketing, consulenza, etc. (Front end) (Back end)

25 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Nella community virtuale si potranno poi svolgere semplici trattative o sottoscrivere contratti on line Acquisti (e- procurement) Vendite (supply chain) Misti (o anche ipotesi più complesse)

26 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I Modello di e.marketplace: il sito web offre all’utente dell’area riservata l’accesso ad un insieme di link di siti partners - fornitori di beni e servizi (qui il marketplace semplicemente agevola l’incontro tra domanda e offerta). II Modello di e.marketplace: il sito svolge un ruolo più attivo nei confronti della community, raccogliendo le richieste d’ordine, predisposte secondo un form unico realizzato dal marketplace ed inoltrandole ai singoli prestatori. Questi potranno accettare o meno l’offerta, ma in caso affermativo (e l’accettazione potrà avvenire via e-mail o off-line) saranno responsabili della conclusione del contratto. III Modello più complesso: la community ha a disposizione un’intera piattaforma tecnologica per operare e contrattare on line.

27 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Tutti questi contratti vanno attentamente studiati e regolamentati sulla base delle esigenze dell’Internet e della normativa tradizionale (tenendo sempre in considerazione la direttiva sull’e.commerce e altre specifiche normative in materia). I “punti critici” rimangono”: 1. Le clausole di “deresponsabilizzazione” dell’e-marketer 2. La natura giuridica dell’e.marketer (è un mediatore?) 3. La liceità delle aste on line 4. La presenza di intricati rapporti di appalto e subappalto di servizi per il funzionamento dell’infrastruttura informatica. Per finire, occorre concludere ricordando che nel caso di subfornitura industriale una particolare normativa in materia (Legge 1998/192) si discosta dai rigidi parametri della legge sulla firma digitale ammettendo anche forme “atipiche” di sottoscrizione telematica (e parificando l’aformalità negoziale on line alla sottoscrizione cartacea) (art. 2 della L. 192/98)

28 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) L. 192/1998 - "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" Art. 1. Definizione 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente (…) Art. 2 1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto. 2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.

29 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) In ogni caso, pur in presenza di questa normativa italiana in materia di subfornitura, non si può prescindere dal considerare essenziale una attenta analisi delle singole fasi negoziali che interessano la complessa architettura dell’e-marketplaces (e ciò sia per la natura transnazionale di Internet sia per le specifiche problematiche di sicurezza informatica e telematica sia per la complessità degli stessi rapporti intercorrenti tra tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione dell’e-marketplace): solo una buona struttura negoziale, accompagnata da un’adeguata piattaforma informatica, potrà consentire nel più immediato futuro l’auspicato florido sviluppo all’e-commerce e alle sue più complesse manifestazioni costituite dagli e- marketplaces.

30 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I contratti a oggetto informatico

31 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) L’atipicità della contrattazione ai tempi della Società dell’Informazione Contratti ad oggetto informatico Contratti telematici - hardware - software - realizzazione e manutenzione del sito - hosting - sicurezza e conservazione dei dati etc. outsourcin g point&click e-mail firma digitale firme elettroniche reti sicure e certificate marketing

32 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I contratti informatici riflettono la natura dell’internet e dell’informatica Le difficoltà di comprensione del contratto ad oggetto informatico: - Disparità culturale informatica tra fornitori di servizi informatici e clienti (doveri di informativa per fornitore e cliente) - Società dell’Informazione (“atipicità standardizzata” dei contratti informatici…il “copia incolla” del contratto informatico!) - Internazionalità dei servizi informatici e telematici (contratto autosufficiente) - Complessità del contratto informatico (contratti misti e di difficile inquadramento sistematico)

33 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) A cosa prestare attenzione

34 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Fase delle trattative: Chiarire bene cosa si vuole - Opportunità di scambio di documenti precontrattuali e di documentazione tecnica - Verifica verbalizzata della “situazione informatica” del Cliente - Specificazione scritta delle finalità dell’intervento informatico - “Trattative nelle premesse del contratto”

35 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il Contratto Informatico -Premesse e Definizioni Oggetto e Finalità Specificazioni Tecniche del servizio affidate ad un allegato Tempi di realizzazione e consegna (step e penalità) – Livelli di Servizio (SLA) Verifiche durante la realizzazione e Verifica finale Modalità di mantenimento del servizio e assistenza Corrispettivi Recesso e risoluzione (con clausola risolutiva espressa) Obblighi di riservatezza (anche successivi alla conclusione del contratto) Proprietà e licenze delle prestazioni oggetto del contratto Fase patologica (controversie, fallimento del Fornitore del servizio etc.) Modalità delle comunicazioni e protezione dei dati Cessione del contratto Legge applicabile

36 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il contratto di licenza D'uso di software

37 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) E' UN CONTRATTO ATIPICO La licenza d'uso: è una locazione? Può essere ad uso esclusivo (SW personalizzato) o non esclusivo. Licenze commerciali, OEM e software Open Source Freeware, shareware, pubblico dominio, trial, a strappo (artt. 1341 e 1469 bis e ter c.c.)‏ Principali clausole contrattuali: Descrizione analitica del software; Requisiti minimi e ideali per il corretto funzionamento; Finalità perseguite; Documentazione allegata; Eventuali limitazioni (n. installazioni, non modificabilità, copie di sicurezza..)‏ Il contratto di licenza d'uso di un software

38 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) E' UN CONTRATTO... ATIPICO? Appalto d'opera o di servizio? Art. 1665 c.c.: “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Appalto d'opera quanto il servizio è strumentale o accessorio rispetto alla prestazione principale e viceversa. Norme applicabili: Art. 1662 c.c. – verifica in corso d'opera; Art. 1665 c.c. – collaudo prima della consegna; Art. 1667 e 1668 c.c. – garanzia dell'appaltatore; Art. 1673 c.c. – rischio del perimento o deterioramento della cosa prima dell'accettazione del committente. Obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Il contratto di sviluppo software

39 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) E' UN CONTRATTO... ATIPICO? Contratto d'opera... (Art. 2222 – 2228 c.c.)‏ Se non vi è un'organizzazione imprenditoriale. Contratto d'opera intellettuale... La differenza verte sul grado di responsabilità del professionista (obbligazioni di mezzi o di risultato). Il contratto di sviluppo software

40 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Principali clausole contrattuali: Sviluppo sulla base di specifiche dettagliate fornite dal committente; Esatta individuazione dell'oggetto; Previsione dettagliata delle finalità perseguite e delle funzionalità (S.O., interoperabilità, linguaggi di programmazione, velocità di esecuzione...); Tempistica, anche parziale, sullo sviluppo (previsione di verbali di riunioni); Collaudo; Prezzo e modalità di pagamento; Limitazioni sulla responsabilità; Proprietà del software sviluppato; Installazione, assistenza, manutenzione e formazione sull'uso del software; Clausola di riservatezza. Il contratto di sviluppo software

41 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 1. DEFINIZIONI 1.1.Per “prodotti” (o “software”) si intendono........................... 1.2.Per “licenza di distribuzione” si intende il diritto esclusivo del Distributore di vendere, e/o concedere in licenza d'uso, i “prodotti” di cui al presente contratto. 1.3.Per “informazioni riservate” si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto di proprietà delle Parti, nonché i medesimi dati riguardanti i clienti di ciascuna Parte. 1.4.Ai fini del raggiungimento del fatturato minimo, per “periodo di riferimento” si intendono i 2 anni successivi alla stipula del presente contratto e così per ciascun periodo di riferimento sino alla naturale scadenza. Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione

42 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 2. OGGETTO 2.1Le premesse sono parti integranti il presente contratto con il quale l'Azienda concede al Distributore, con le modalità di seguito indicate, il diritto esclusivo di commercializzare e rivendere i “Prodotti”di proprietà dell'Azienda, di cui in premessa e dettagliatamente descritti nell'Allegato che verrà presentato dall’Azienda, nonché il diritto di organizzare la distribuzione e la rivendita e di prestare i servizi necessari al loro uso limitatamente al territorio delle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito per brevità: Triveneto); 2.2L'Azienda si riserva la facoltà di integrare o ridurre la lista dei prodotti di cui al presente contratto ed all'Allegato e/o rinvenibili nella brochure informativa dell'Azienda, previa comunicazione da inviarsi al Distributore almeno 30 (trenta) giorni prima con lettera raccomandata A/R. Detto termine non troverà applicazione, e quindi l'Azienda potrà sic et simpliciter eliminare un prodotto dall'Allegato, nell'ipotesi in cui ritenga opportuno disporre il ritiro dal mercato per quei prodotti che non garantiscano più il livello di sicurezza secondo la migliore scienza ed esperienza nel settore e/o siano divenuti obsoleti e/o in contrasto con una disposizione normativa italiana, comunitaria o internazionale. continua.... Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione

43 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 2.3 Il Distributore agisce quale imprenditore che acquista i prodotti e li rivende in nome e per conto proprio; egli, pertanto, non può includere il nome dell'Azienda in quello della propria Ditta, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di Distributore dell'Azienda concedente. Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione 2.4 Il Distributore dedicherà tutta la sua attività agli obblighi che scaturiscono dalla concessione. Egli non potrà fabbricare, commerciare, organizzare la vendita direttamente e/o indirettamente, di prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali e, negli eventuali locali commerciali nei quali sono venduti i prodotti contrattuali, non potrà vendere prodotti contrattuali offerti da persona diversa dall'Azienda. Non potrà, infine, vendere o utilizzare pezzi di ricambio concorrenti con quelli contrattuali; salvo che, esistendo giustificati motivi oggettivi, l'Azienda non gli conceda l'esonero scritto dal divieto di stipulare con terzi accordi per la distribuzione e l'assistenza di prodotti concorrenti con quelli contrattuali. A tal fine, il Distributore concede all'Azienda l'esclusiva di distribuzione.

44 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 2.6 In eventuale parziale deroga a quanto previsto nel presente contratto, nelle ipotesi di gare d'appalto pubbliche o private che suggeriscano una difficoltà di mercato, anche potenziale, per il Distributore di resistere efficacemente alla concorrenza dei partecipanti la gara, l'Azienda si riserva la facoltà di partecipare in associazione temporanea di impresa (A.T.I.), costituita o costituenda, con il Distributore o di partecipare alla medesima in proprio o eventualmente in A.T.I. con altre ditte, riconoscendo al Distributore, nell'ipotesi di aggiudicazione definitiva e fatto salvo il decorso dei termini utili per eventuali ricorsi alla magistratura amministrativa, una provvigione pari al 10%, salvo accordi diversi scritti tra le parti, senza che ciò possa costituire violazione ad alcuno degli obblighi contrattuali assunti. Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione 2.5 Il Distributore avrà il diritto esclusivo, limitatamente al territorio individuato nel presente contratto, di Distribuire i Prodotti procedendo autonomamente, e a propri costi e spese di gestione, alla conclusione dei relativi contratti di licenza d'uso, fatto salvo quanto previsto nel presente contratto in merito al coordinamento delle azioni commerciali delle parti.

45 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 2.3 Il Distributore agisce quale imprenditore che acquista i prodotti e li rivende in nome e per conto proprio; egli, pertanto, non può includere il nome dell'Azienda in quello della propria Ditta, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di Distributore dell'Azienda concedente. Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione 2.4 Il Distributore dedicherà tutta la sua attività agli obblighi che scaturiscono dalla concessione. Egli non potrà fabbricare, commerciare, organizzare la vendita direttamente e/o indirettamente, di prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali e, negli eventuali locali commerciali nei quali sono venduti i prodotti contrattuali, non potrà vendere prodotti contrattuali offerti da persona diversa dall'Azienda. Non potrà, infine, vendere o utilizzare pezzi di ricambio concorrenti con quelli contrattuali; salvo che, esistendo giustificati motivi oggettivi, l'Azienda non gli conceda l'esonero scritto dal divieto di stipulare con terzi accordi per la distribuzione e l'assistenza di prodotti concorrenti con quelli contrattuali. A tal fine, il Distributore concede all'Azienda l'esclusiva di distribuzione.

46 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 2.6 In eventuale parziale deroga a quanto previsto nel presente contratto, nelle ipotesi di gare d'appalto pubbliche o private che suggeriscano una difficoltà di mercato, anche potenziale, per il Distributore di resistere efficacemente alla concorrenza dei partecipanti la gara, l'Azienda si riserva la facoltà di partecipare in associazione temporanea di impresa (A.T.I.), costituita o costituenda, con il Distributore o di partecipare alla medesima in proprio o eventualmente in A.T.I. con altre ditte, riconoscendo al Distributore, nell'ipotesi di aggiudicazione definitiva e fatto salvo il decorso dei termini utili per eventuali ricorsi alla magistratura amministrativa, una provvigione pari al 10%, salvo accordi diversi scritti tra le parti, senza che ciò possa costituire violazione ad alcuno degli obblighi contrattuali assunti. Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione 2.5 Il Distributore avrà il diritto esclusivo, limitatamente al territorio individuato nel presente contratto, di Distribuire i Prodotti procedendo autonomamente, e a propri costi e spese di gestione, alla conclusione dei relativi contratti di licenza d'uso, fatto salvo quanto previsto nel presente contratto in merito al coordinamento delle azioni commerciali delle parti.

47 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 3. DURATA 3.1.Il presente contratto avrà validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto al punto 13.3. 3.2.Alla scadenza del contratto, indicata nel precedente punto, il rapporto potrà essere tacitamente rinnovato per un periodo di 2 (due) anni e così per i successivi, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma; 3.3.Le Parti concordano che è nella loro facoltà recedere dal presente contratto con un preavviso, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, di almeno 120 (centoventi) giorni rispetto alla scadenza originaria o prorogata; 3.4.L'esercizio del diritto di recesso non deve tuttavia compromettere le attività commerciali che risultino avviate alla data del preavviso del recesso; 3.5.Le Parti concordano che le eventuali licenze d'uso e/o i contratti di assistenza e manutenzione sui Prodotti di cui al presente contratto di distribuzione, conserveranno la loro validità anche dopo la scadenza del rapporto di cui al presente contratto, nei limiti di cui alla relativa vendita e/o licenza d'uso e/o assistenza e manutenzione e comunque per mesi _____________ dalla cessazione di ogni rapporto contrattuale. Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione

48 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 8. MANUTENZIONE 8.1.L'Azienda si impegna, a richiesta del Distributore e previa valutazione della richiesta medesima, ad apportare ai prodotti le modifiche e gli adattamenti necessari per rendere i prodotti conformi alle esigenze dei clienti del Distributore. 8.2.L'Azienda provvederà, inoltre, alle seguenti attività di manutenzione dei prodotti: (a)aggiornamento e/o modifiche in seguito a nuove disposizioni di legge che investano la sicurezza o le prestazioni dei prodotti; (b)migliorie in funzione degli sviluppi tecnologici hardware o software; (c)ricerca, identificazione e correzione degli errori relativi ai prodotti o di sue parti componenti. 8.3I costi delle attività di cui al comma 8.1. saranno a carico del Distributore e/o del cliente, mentre quelli di cui punto 8.2 saranno a carico dell’Azienda. 8.4Per le prestazioni di cui al presente articolo saranno riconosciute al Distributore dei corrispettivi proporzionalmente determinati sulla base delle tariffe praticate dal Distributore ai suoi clienti che tengano conto della quantità e qualità delle risorse professionali effettivamente impiegate. 8.5Le modalità e i termini di pagamento dei corrispettivi per le attività di cui sopra saranno determinati tra le Parti con separati accordi. 8.6Il Distributore concorderà con l'Azienda i contenuti sia tecnici, sia economici dell'offerta relativa ai servizi di cui ai punti precedenti ed il periodo di garanzia da assicurare ai clienti. Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione

49 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 18.1.Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno risolte mediante arbitrato rituale e secondo diritto da un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati d'accordo, oppure, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce che nominerà, altresì, anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non abbia provveduto nei termini. 18.2.Gli arbitri decideranno della controversia secondo diritto, osservando le norme procedurali previste negli artt. 806 ss. c.p.c.. 18.3.Sede di espletamento dell'arbitrato è ___________ e le Parti di volta in volta decideranno alternativamente, a partire dalla scelta dell'Azienda, i locali dove espletare dette operazioni. Le parti convengono che detta clausola non troverà applicazione relativamente alle questioni sui mancati pagamenti delle fatture emesse (procedimenti sommari inaudita altera parte ed eventuali opposizioni). 18.4.Le parti convengono che detta clausola non troverà applicazione relativamente alle questioni sui mancati pagamenti delle fatture emesse (procedimenti sommari inaudita altera parte ed eventuali opposizioni). Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione

50 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di aver specificatamente trattato ed approvato le seguenti clausole: 2 (Oggetto); 3 (Durata); 4 (Proprietà dei prodotti); 5 (Condizioni di commercializzazione); 6 (Listino prezzi); 10 (Corrispettivi e fatturato minimo); 11 (Clausola di confidenzialità); 12 (Risoluzione del contratto); 13 (Divieto di cessione del contratto); 17 (Garanzia e segnalazione di incidenti e difetti); 18 (Clausola compromissoria). Tecniche di redazione di un contratto di distribuzione

51 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il contratto di outsourcing

52 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) L’IMPRESA & L’ESTERNALIZZAIZONE DEI SERVIZI IMPRESA necessità di far ricorso all’outsourcing, per: ridurre i costi concentrarsi sul “core business” affrancarsi da eccessive complessità di gestione

53 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il termine outsourcing, importato dalla tradizione americana, sta per “outside resourcing” e significa il reperimento di risorse all’esterno, nel senso di affidare in gestione all’esterno un’attività non strategica che, sino ad allora, veniva svolta internamente nell’impresa. Tale soluzione – di larga applicazione pratica - viene sfruttata ormai dalle imprese non solo per stipulare dei semplici contratti di fornitura o subfornitura, ma anche per affidare a terzi un intero processo aziendale. L’impresa, in questo modo, trasferisce l’esecuzione di alcuni servizi informatici e telematici interni ad un fornitore esterno, il quale provvede alla realizzazione degli stessi mediante l’utilizzo del proprio personale nonché delle proprie risorse operative e gestionali…ma soprattutto il servizio in outsourcing viene sfruttato per gestire con tranquillità servizi nuovi (es. gestione sistema informativo, privacy, fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva, workflow documentale, realizzazione e-marketplace, sicurezza informatica etc. ).

54 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La prassi, che si è andata sviluppandosi tra le imprese di grandi o medie dimensioni, di delegare all’esterno della propria struttura lo svolgimento di determinate attività e di determinati servizi, riguarda sia quelli essenziali, sia quelli accessori. Una tale scelta, infatti, deriva non solo dalla necessità di contenere i costi, ma anche dalla volontà di dedicarsi a quelle che sono le attività di maggior rilievo per l’impresa stessa, in un’ottica di ottimizzazione della produzione e razionalizzazione dei processi produttivi e delle risorse interne. Ovviamente una preventiva analisi strategica iniziale non solo è necessaria, ma può anche facilitare l’individuazione di quelle che sono le attività principali e quelle che, invece, possono essere affidate alla gestione di terzi.

55 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il contratto di outsourcing è un contratto atipico non riconducibile ad una specifica figura negoziale e, non essendo previsto dal nostro Codice, la sua natura giuridica va ricercata nel suo contenuto. In buona sostanza il contratto di outsourcing è un contratto con il quale un fornitore, con organizzazione e mezzi propri ed assumendosi il rischio imprenditoriale, si impegna, dietro corrispettivo, a compiere determinate attività per il cliente, quali, ad esempio, operazioni di gestione e sviluppo del sistema informativo.

56 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) E’ dunque un contratto di scambio, sebbene sui generis TIPOLOGIE Simple outsourcing (affidamento della gestione di tutte o parte delle operazioni inerenti al processo affidato in outsourcing – es. outsourcing sistema informativo) Full outsourcing (gestione completa del sistema informativo e sviluppo di programmi applicativi e relativa manutenzione, fornitura di licenze d’uso e consulenza sull’utilizzo degli stessi) Transfer outsourcing (svolgimento delle attività poc’anzi descritte mediante conferimento di ramo d’azienda al fornitore) Joint-venture outsourcing (costituzione di società o di associazione in partecipazione tra fornitore e cliente) Group outsourcing (conferimento di ramo d’azienda a società infragruppo controllata dal cliente )

57 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Secondo l’opinione prevalente di dottrina e giurisprudenza, il vero e proprio contratto di outsourcing è riconducibile alla categoria dell’ ”appalto di servizi”, caratterizzato appunto dalla commistione di beni e servizi, come tale disciplinato dall’art. 1655 del Codice Civile : il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Secondo l’opinione prevalente di dottrina e giurisprudenza, il vero e proprio contratto di outsourcing è riconducibile alla categoria dell’ ”appalto di servizi”, caratterizzato appunto dalla commistione di beni e servizi, come tale disciplinato dall’art. 1655 del Codice Civile : il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

58 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) si ricorda che l’art. 1677 del Codice Civile prevede che: se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano in quanto compatibili, le norme relative al contratto di somministrazione che, a sua volta, ai sensi dell’art. 1559 del Codice Civile, è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. In ogni caso trattasi di contratto atipico (o meglio variante atipica dell’appalto) e complesso che racchiude al suo interno più fattispecie contrattuali! Ma pur essendo un contratto atipico esso risulta ormai “legalizzato” e giustificato da molte normative!

59 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono distinguersi in > quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente; > nei quali alla fusione delle volontà fa riscontro la loro interdipendenza nonché il fine giuridico perseguibile attraverso di essi; > quando le singole convenzioni, occasionalmente collegate, mantengano l’individualità propria, così che la loro unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli rapporti” (Cass. civ. sez. II, 5 agosto 1977 n. 3545 in Rep. 1978, 266). Comunque, a prescindere dalla sua natura negoziale, essendo un contratto di notevole complessità e non tipizzato, va studiato con massima attenzione, clausola per clausola, tenendo conto di tutte le esigenze in gioco e verificando le relative responsabilità!

60 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Importanza di premesse e definizioni Lungi dal subire il “fascino dell’esotico”, dobbiamo chiarire il significato dei termini utilizzati (es. ERP, CRM, ASP, Workflow, PEC ), corredando gli stessi con adeguate definizioni. Acronimi, slang, neologismi Es. di clausola generica (influenzata dalla “tipizzazione civilistica italiana”): “Per la corretta interpretazione del Contratto le parti non ritengono necessario redigere un glossario dei termini in esso contenuti perchè essi sono di uso comune nell'ambito delle tecnologie dell'Informazione. Qualora insorgessero divergenze di interpretazione sul loro significato farà testo quanto contenuto nelle principali pubblicazioni della letteratura specializzata”…Es. INCOTERMS 2000

61 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Importanza di premesse e definizioni Documenti precontrattuali Occorre prestare attenzione ai documenti scambiati nella fase precontrattuale (lettere di intenti, memorandum of understanding, attività di due diligence, verbali di assemblee etc.), perché possono avere un valore nell’interpretazione successiva di clausole contrattuali o addirittura integrare clausole mancanti e/o generare responsabilità. Le premesse devono sempre sintetizzare le trattative intercorse, sottolineare lo scopo del contratto (e, quindi, la reale volontà delle parti - vedi doveri reciproci di informativa) e soprattutto annullare i documenti pregressi!

62 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) L’OGGETTO Elemento essenziale, da definire con cura I vari servizi vanno elencati sommariamente Negli ALLEGATI TECNICI ogni ulteriore dettaglio (elemento essenziale del contratto stesso, come indicato dall’art. 1325 c.c. e in un contratto complesso va indicato attentamente )

63 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LA DURATA Tendenzialmente LUNGA Depone in tal senso la “logica dei numeri”, per consentire il pieno ammortamento dell’investimento iniziale. In ogni caso i contratti di outsourcing sono contratti che trasferiscono un processo aziendale complesso…non avrebbe senso una breve durata contrattuale!

64 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LA DURATA/2 IL RECESSO Break-out clause (es. non prima di due anni) Art. 1671 c.c. (recesso unilaterale, con rimborso spese, lavoro eseguito e mancato guadagno) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Di fondamentale importanza Clausole di rinegoziazione Hardship Forza maggiore Mediation verifiche programmate

65 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LO SLA SERVICE LEVEL AGREEMENT E’ l’allegato contrattuale che definisce i c.d. “Livelli di servizio” I “livelli di servizio” sono dei MISURATORI che permettono di valutare l’esatto e diligente adempimento della prestazione, la quale è normalmente “polverizzata” in sottoprestazioni.

66 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LO SLA LO SLA per fare un esempio, in un contratto che disciplina un servizio di archiviazione ottica reso in outsourcing, il relativo SLA andrà a descrivere la tipologia del servizio erogato, con l’analisi dei servizi correlati. Saranno, quindi, presi in rassegna il servizio di “gestione documentale” (ricezione, verifica, digitalizzazione ed indicizzazione dei documenti cartacei), di “archiviazione documentale” (archiviazione e custodia), di “remote management” (gestione ordinaria dell’infrastruttura installata presso il datacenter del cliente), di “help desk” (tipologia di h.d., copertura settimanale, fascia oraria, tempistica di attivazione), e così via. Ci vuole quindi molta cautela nel delineare i vari “livelli” che andranno a comporre lo SLA. A riprova di quanta accortezza sia richiesta, si consideri il seguente suggerimento: nella predisposizione dello SLA “non innamorarsi dei numeri”. Per esempio, fissare un obiettivo del 99% di fatture elettroniche corrette potrebbe sembrare un numero significativo. Basta però un attimo per comprendere che, per chi deve emettere un milione di fatture l’anno, 10.000 fatture sbagliate sono una cifra inaccettabile!

67 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I CORRISPETTIVI Il pagamento del corrispettivo è la prestazione fondamentale cui è tenuto il Cliente GARANTISCE IL RITORNO ECONOMICO al Fornitore Deve però essere TARATO sul servizio concretamente svolto (va, quindi, fissato nel contratto un giusto criterio di determinazione del corrispettivo)

68 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E’frequente imbattersi in clausole, mutuate dal diritto di “common law”, che da noi sono prive di senso (es. esclusione di responsabilità da danni indiretti e potenziali)…occorre sempre verificare in quale ordinamento viene inserito il contratto! E’frequente imbattersi in clausole, mutuate dal diritto di “common law”, che da noi sono prive di senso (es. esclusione di responsabilità da danni indiretti e potenziali)…occorre sempre verificare in quale ordinamento viene inserito il contratto! 1.Art. 1223 c.c. (conseguenza immediata e diretta) 2.Art. 1229 c.c. (nullità clausola di esonero resp. per dolo o colpa grave) 3.Art. 1341 c.c. (condizioni generali) 4.Art. 1342 c.c. (clausole aggiunte in formulari)

69 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LA RETE & I DATI Sulla Rete transitano informazioni di ogni tipo Necessità di predisporre specifiche clausole di adeguamento alle misure minime di sicurezza I dati personali devono ricevere adeguata PROTEZIONE in caso di outsourcing informatico Contitolare Responsabile Incaricato

70 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) un buon contratto di outsourcing dovrà, quindi, prevedere: la durata contrattuale ed eventuali proroghe, il periodo di start up del progetto, le modalità di pagamento, un eventuale servizio di formazione del personale; condizioni di recesso e risoluzione per inadempimento (con precisa descrizione di inadempimenti in materia di sicurezza, privacy, interruzione del servizio, mancato adeguamento a normative di settore, omesso pagamento etc.); descrivere nel dettaglio i servizi da fornire (SLA) definire nel dettaglio i sistemi di report informativi ed i resoconti del processo di outsourcing e le stesse loro modalità di comunicazione (controllo telematico diretto in modalità remota, comunicazione con PEC, verifiche presso l’outsourcer da parte del Cliente etc.);

71 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) stabilire le precise responsabilità dell’outsourcer ed eventuali penali, garanzie, indennità (con possibilità di fissare una polizza assicurativa); definire con certezza i tempi di gestione delle anomalie e di assistenza tecnica; prevedere i tempi di lavorazione (es. conservazione sostitutiva: dalla emissione del documento, sino alla sua ricezione e registrazione nel sistema informatico, sino alla sua conservazione); stabilire con certezza legge applicabile e giudice competente a decidere eventuali controversie (magari inserendo delle modalità di mediation e di rinegoziazione, in caso di difficoltà…) etc.

72 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) un buon contratto di outsourcing dovrà, quindi, prevedere: la durata contrattuale ed eventuali proroghe, il periodo di start up del progetto, le modalità di pagamento, un eventuale servizio di formazione del personale; condizioni di recesso e risoluzione per inadempimento (con precisa descrizione di inadempimenti in materia di sicurezza, privacy, interruzione del servizio, mancato adeguamento a normative di settore, omesso pagamento etc.); descrivere nel dettaglio i servizi da fornire (SLA) definire nel dettaglio i sistemi di report informativi ed i resoconti del processo di outsourcing e le stesse loro modalità di comunicazione (controllo telematico diretto in modalità remota, comunicazione con PEC, verifiche presso l’outsourcer da parte del Cliente etc.);

73 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) stabilire le precise responsabilità dell’outsourcer ed eventuali penali, garanzie, indennità (con possibilità di fissare una polizza assicurativa); definire con certezza i tempi di gestione delle anomalie e di assistenza tecnica; prevedere i tempi di lavorazione (es. conservazione sostitutiva: dalla emissione del documento, sino alla sua ricezione e registrazione nel sistema informatico, sino alla sua conservazione); stabilire con certezza legge applicabile e giudice competente a decidere eventuali controversie (magari inserendo delle modalità di mediation e di rinegoziazione, in caso di difficoltà…) etc.

74 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) un buon contratto di outsourcing dovrà, quindi, prevedere: la durata contrattuale ed eventuali proroghe, il periodo di start up del progetto, le modalità di pagamento, un eventuale servizio di formazione del personale; condizioni di recesso e risoluzione per inadempimento (con precisa descrizione di inadempimenti in materia di sicurezza, privacy, interruzione del servizio, mancato adeguamento a normative di settore, omesso pagamento etc.); descrivere nel dettaglio i servizi da fornire (SLA) definire nel dettaglio i sistemi di report informativi ed i resoconti del processo di outsourcing e le stesse loro modalità di comunicazione (controllo telematico diretto in modalità remota, comunicazione con PEC, verifiche presso l’outsourcer da parte del Cliente etc.);

75 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) stabilire le precise responsabilità dell’outsourcer ed eventuali penali, garanzie, indennità (con possibilità di fissare una polizza assicurativa); definire con certezza i tempi di gestione delle anomalie e di assistenza tecnica; prevedere i tempi di lavorazione (es. conservazione sostitutiva: dalla emissione del documento, sino alla sua ricezione e registrazione nel sistema informatico, sino alla sua conservazione); stabilire con certezza legge applicabile e giudice competente a decidere eventuali controversie (magari inserendo delle modalità di mediation e di rinegoziazione, in caso di difficoltà…) etc.


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