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Economia dei gruppi delle imprese turistiche
Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia
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Nota integrativa e relazioni allegate
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La nota integrativa La NI ha un ruolo informativo fondamentale → fornisce una serie di notizie ed informazioni per comprendere il processo di formazione dei valori di bilancio consolidato e contiene motivazioni di scelte effettuate in sede di consolidamento Ragioni esonero dalla redazione del bilancio consolidato (gruppi di piccole dimensioni e subholding) Motivazioni sull’uso della deroga generale agli articoli del decreto e della deroga sul principio della continuità Facoltà di avvalersi di date diverse a quella della capogruppo per la redazione del consolidato Utilizzo di criteri di valutazione diversi da quelli seguita dalla società madre per la redazione del suo bilancio di esercizio Motivazioni sulla scelta di non operare rettifiche sulle operazioni infragruppo Nota integrativa Illustrazione delle origini delle differenze positive e negative da consolidamento ed i criteri usati per la loro determinazione Scelta di adottare schemi di SP e CE consolidati diversi da quelli della capogruppo (più idonei)
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La nota integrativa Nel bilancio consolidato è necessaria la presenza di ulteriori prospetti che consentano: Di fornire informazioni esplicative del processo che ha portato alla assegnazione dei valori di SP e CE Di presentare notizie utili a far meglio comprendere la complessa realtà del gruppo aziendale In NI sono riportati dati quantitativi e descrittivi deputati a fornire importanti informazioni sulla formazione e composizione dei valori di bilancio consolidato oltre che elementi che integrano il contenuto di SP e CE. Finalità: aiutare il lettore del bilancio del gruppo a comprendere i valori numerici iscritti negli altri due prospetti
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La nota integrativa Tale finalità viene raggiunta attraverso:
Spiegazioni sulla natura e sul significato delle varie voci Indicazione sui criteri di valutazione adottati Descrizione analitica di voci dal contenuto non omogeneo oppure in presenza di valori sintetici Spiegazione dei motivi del ricorso a deroghe Altri argomenti non desumibili dagli altri documenti
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La nota integrativa (segue)
La Nota Integrativa consolidata DEVE contenere: a) criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio consolidato (motivazioni che giustificano l’uso della deroga al principio della continuità; conseguenza che tale uso comporta ai fini della clausola generale; eventualità di non omogeneizzazione dei criteri tra le imprese del gruppo); b) criteri e tassi applicati per la conversione dei bilanci in valuta; c-g) contenuto e variazione delle principali poste dello SP consolidato. In particolare: • Composizione voci “costi di impianto e ampliamento”, “costi di ricerca e sviluppo e pubblicità”; • Ammontare analitico delle voci crediti e debiti con scadenza oltre 5 anni; • Elencazione debiti assistiti da garanzie reali • Elencazione ratei e risconti e altri accantonamenti, se di importo significativo; • Entità oneri finanziari capitalizzati, con imputazione alle singole voci dell’attivo. h) se opportuno, gli impegni che non risultano in calce allo SP
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La nota integrativa (segue)
i-m) contenuto delle principali voci del CE • eventuale suddivisione dei ricavi di vendite e prestazioni di servizi secondo categorie di attività e aree geografiche; • Scomposizione della voce “interessi passivi ed altri oneri finanziari” in relazioni ai diversi finanziamenti in essere • Composizione voci relative a proventi ed oneri straordinari (se significativi). Altre informazioni: 1) n° medio dipendenti (distinzione per categoria e per imprese incluse con metodo proporzionale; 2) ammontare compensi amministratori e sindaci; 3) dati su strumenti finanziari derivati; 4) motivi per cui il valore contabile delle immobilizzazioni finanziarie superiore al fair value non è stato ridotto. N.B.: si devono anche allegare elenchi relativi sia alle unità consolidate con il metodo proporzionale e integrale che quelle secondo il metodo del PN (a meno che ciò possa comportare pregiudizio alle imprese del gruppo)
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Le relazioni allegate La relazione sulla gestione
Con questo documento sono fornite informazioni utili per la migliore intelligibilità del bilancio stesso, delineando un quadro, più o meno articolato, sul prevedibile futuro andamento della gestione stessa Funzione: evidenziare le linee direttrici di sviluppo della gestione Obiettivi della relazione (disposizione generale con carattere programmatico) Art. 40 Contenuto minimale
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Le relazioni allegate La relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. 2 . Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo; b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
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IL CONTROLLO NEL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 41)
1 . Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 2 . La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato. 3 . Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante. 4 . Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione. 5 . Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio. 6 . Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. i soci possono prenderne visione.
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