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11. I soggetti dell’impresa: soggetto giuridico soggetto economico

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Presentazione sul tema: "11. I soggetti dell’impresa: soggetto giuridico soggetto economico"— Transcript della presentazione:

1 11. I soggetti dell’impresa: soggetto giuridico soggetto economico
Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano

2 Assetto istituzionale: i soggetti dell’impresa Distinzione tra soggetto giuridico e soggetto economico All’interno dell’azienda e, nello specifico, dell’IMPRESA, è sempre possibile individuare 2 SOGGETTI: Il SOGGETTO GIURIDICO Il SOGGETTO EONOMICO responsabile giuridico dell’attività svolta responsabile delle scelte economiche che muovono l’attività di impresa soggetto nel cui nome viene svolta l’attività d’impresa e a cui fanno capo tutti i diritti e i doveri derivanti dall’attività soggetto che: detiene il supremo potere volitivo (definisce gli indirizzi di fondo) prende decisioni strategiche determina gli obiettivi generali a.a 2011/2012

3 IL SOGGETTO GIURIDICO Il soggetto giuridico consiste nella persona, gruppo di persone o ente nel cui nome l’attività imprenditoriale viene esercitata e a cui fanno capo i diritti e gli obblighi che da questa attività derivano Soggetto giuridico Persona fisica Persona giuridica capacità giuridica Il soggetto giuridico nell’ordinamento italiano : – una persona fisica; – una persona giuridica. attitudine ad essere titolari di diritti capacità di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici capacità di agire a.a 2011/2012

4 Il soggetto giuridico: persona fisica
Secondo l’art. 1 c.c. una persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita. Chiunque è dotato di CAPACITA’ GIURIDICA Secondo l’art. 2 c.c. una persona fisica acquista la CAPACITA’ DI AGIRE al raggiungimento della maggiore età (18 anni). Alcune persone fisiche sono limitate nella loro capacità di agire: o perché non hanno raggiunto la maggiore età o perché detta capacità è stata limitata successivamente da appositi provvedimenti di un giudice Minore Interdetto Inabilitato Scomparso Assente - minore a.a 2011/2012

5 Appendice normativa al capitolo 5
Il minore: può essere soggetto giuridico ma deve operare tramite un tutore, il quale, può aver bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare e/o del tribunale per il compimento di alcuni specifici atti (art. 374 e 375 del cod. civ. ). L’esercizio di un’impresa commerciale, ad esempio, non può essere effettuato senza l’autorizzazione del tribunale (art. 320 cod. civ Se tuttavia, il minore, contrae matrimonio egli diventa emancipato (artt. da 390 a 397 cod.civ. e, come tale, acquista la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (atti che non intaccano il proprio patrimonio ma si limitano all’utilizzo del reddito aziendale), mentre per quelli di straordinaria amministrazione è comunque richiesto il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore affianca il minore (mentre il tutore lo sostituisce). Il minore emancipato può inoltre essere autorizzato dal Tribunale ad esercitare un’impresa commerciale, nel qual caso ha piena capacità di agire (art. 397 del cod. civ.). l’interdetto: possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (artt. da 414 a 432 cod.civ.). L’interdetto può essere soggetto giuridico ma deve operare per mezzo di un tutore così come accade al minore e, in alcuni casi è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare e del Tribunale. a.a 2011/2012

6 l’inabilitato: può essere inabilitato il maggiore di età la cui infermità di mente non è tale da far luogo all’interdizione (artt. 414 a 432 cod.civ.). Può essere inabilitato colui che fa uso di sostanze alcoliche e stupefacenti esponendo se e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono, inoltre essere inabilitati il sordomuto e il cieco che non abbiano usufruito di una sufficiente educazione a parte i casi cui far ricorso all’art Anche l’inabilitato può essere soggetto giuridico ma deve operare per mezzo di un curatore. lo scomparso: è la persona di cui non si abbia più notizia perché sparito dal suo luogo di domicilio o residenza. Il Tribunale, su istanza degli interessati o del Pubblico Ministero può nominare un curatore che lo rappresenti anche se il soggetto scomparsa resta titolare di tutti i diritti (art. 48 cod.civ). l’assente: una persona fisica scomparsa da oltre due anni viene dichiarata assente (art. 49 cod.civ.). I suoi beni vengono gestiti sotto il controllo del Tribunale dai presunti successori legittimi e da chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sui beni dello scomparso. il morto presunto: passati 10 anni dal giorno in cui si hanno notizie del soggetto, lo stesso può essere dichiarato dal Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero, morto presunto (art. 50 cod.civ.)e non può più essere considerato soggetto giuridico. a.a 2011/2012

7 Capacità giuridica (nascita) Capacità d’agire (18 anni) Persona fisica
limiti Minore Interdetto Inabilitato Scomparso Assente a.a 2011/2012

8 Il soggetto giuridico : persona giuridica
Le persone giuridiche sono centri di imputazione di diritti e obblighi (soggetti giuridici) sia pubbliche che private. LA CAPACITA’ GIURIDICA SI ACQUISTA IN BASE ALLA LEGGE E IN BASE AD UN PARTICOLARE ITER, DIVERSO IN FUNZIONE DELLE DUE FATTISPECIE Persone giuridiche pubbliche Persone giuridiche private a.a 2011/2012

9 Persone giuridiche pubbliche
Le persone giuridiche pubbliche nascono in seguito alla manifestazione di volontà di un ente pubblico: - mediante una legge o - un provvedimento speciale. La procedura di costituzione non segue un iter standardizzato ma si concretizza, in genere, in un atto appositamente stabilito (emanazione di leggi o provvedimenti specifici). Vengono riconosciute soggetti giuridici, con leggi o usi osservati come diritto pubblico. I fini che perseguono sono di interesse generale dai quali è, generalmente escluso l’obiettivo del profitto. a.a 2011/2012

10 Possiamo distinguere:
– Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni); sono aziende che perseguono finalità istituzionali nel rispetto dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia. – Enti pubblici economici, un tempo numerosi, via via privatizzati (Istituti di credito di diritto pubblico come B.N.L., Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, le Casse di Risparmio, Istituti come I.M.I., E.N.I., E.F.I.M., E.N.E.L.); – Enti pubblici non economici o istituzionali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Camere di Commercio, Università, Istituti Tecnici C.O.N.I.). a.a 2011/2012

11 Persone giuridiche private
Le persone giuridiche private nascono dalla manifestazione di una volontà privata iscritta in un atto pubblico (atto scritto redatto da un Pubblico Ufficiale). Gli enti che ne derivano sono sottoposti al controllo dei pubblici poteri in quanto non devono essere contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Perseguono scopi sostanzialmente privati. a.a 2011/2012

12 possono assumere la forma di:
Associazioni: complesso di persone che si associano per realizzare finalità private (associazione culturale); Fondazioni: patrimonio fruttifero che, per donazione o testamento, è permanentemente vincolato ad uno scopo predeterminato; Società commerciali con personalità giuridica. Per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato il riconoscimento avviene mediante iscrizione nell’apposito registro istituito presso le prefetture o presso la Regione, qualora la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni. a.a 2011/2012

13 Enti pubblici territoriali Enti pubblici economici
Pubblica Privata Enti pubblici territoriali Enti pubblici economici Enti pubblici istituzionali Associazioni Fondazioni Società commerciali Persona giuridica a.a 2011/2012

14 – Società a Responsabilità Limitata;
In particolare le società commerciali che hanno personalità giuridica previste dal nostro ordinamento sono: – Società per Azioni; – Società a Responsabilità Limitata; – Società in Accomandita per Azioni; – Società Cooperative. Le restanti società (Società Semplice, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice) non hanno personalità giuridica e i diritti e gli obblighi derivanti dall’attività economica svolta fanno direttamente capo ai soci. a.a 2011/2012

15 La forma giuridica d’impresa
Società commerciali con personalità giuridica (società di capitali) (Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, Società Cooperative) Nascono mediante un contratto di società (art c.c.: contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili) che si concretizza in un atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico. Il contratto di società assume forma scritta L’atto costitutivo va depositato entro 30 giorni presso la Cancelleria del Tribunale per i controlli di legittimità. controllo positivo (decreto ordinato dal Presidente del Tribunale) iscrizione della società nel Registro delle Imprese acquisizione della personalità giuridica nasce la PERSONA GIURIDICA a.a 2011/2012

16 Attività svolta dalle società commerciali (art. 2195 cod. civ.)
Industriale (produzione di beni/servizi) Intermediaria nella circolazione dei beni Bancaria o assicurativa Trasporto (terra, acqua, aria) Ausiliaria delle precedenti Appendice normativa Capitolo 4 a.a 2011/2012

17 Perché parlare di forma giuridica d’impresa?
Forma giuridica: per poter svolgere un’attività imprenditoriale è necessario identificarsi in una delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, tale scelta uno dei momenti fondamentali e va operata sulla base di diverse considerazioni. Impresa Individuale Società (di capitali o di persone) Altre forme di lavoro autonomo (LE ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO si distinguono dall’attività di impresa perché: l'attività di impresa è una attività economica finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, mentre nell'attività di lavoro autonomo è prioritario il carattere intellettuale delle prestazioni; es. studi associati o liberi professionisti) a.a 2011/2012

18 La scelta della forma giuridica
La scelta va operata sulla base di diverse considerazioni correlate ad aspetti soggettivi ed oggettivi: Numero dei promotori Natura dell’attività esercitata Dimensione dell’impresa Disponibilità di capitali Grado di responsabilità che soci intendono assumere Possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento e agevolazioni Ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e controindicazioni: non esiste una forma giuridica ideale, occorre tenere in considerazione le esigenze e le caratteristiche della attività che si andrà a svolgere. a.a 2011/2012

19 Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica
a. Attività svolta e redditi personali dei soci Se disponiamo di elevati redditi personali avremo convenienza a costituire una società di capitali, per la quale dovremo dichiarare esclusivamente gli utili che effettivamente abbiamo ricevuto. Se la nostra scelta cadesse invece su una società di persone, ci verrebbe attribuita dalla società una parte di reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall' effettiva distribuzione dell'utile. b. Responsabilità personale dei soci Per la costituzione di una società di persone, che prevede l'assunzione della responsabilità solidale e illimitata, occorrerà valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali abbiamo intenzione di realizzare il progetto di impresa. Anche la possibilità di seguire da vicino l'attività, lavorando, per esempio, personalmente in azienda, potrebbe essere considerata un valido fattore di scelta. Dobbiamo quindi rilevare che, a causa soprattutto di questi motivi, le società di persone presentano generalmente una composizione societaria piuttosto limitata. c. Patrimonio personale dei soci Nel caso in cui disponessimo di un cospicuo patrimonio non avremmo alcuna convenienza a costituire una società di persone con soci che non fossero titolari di beni, poiché, in caso di insolvenza, ci troveremmo a rispondere, per il principio di responsabilità solidale e illimitata dei debiti sociali, anche per gli altri soci. a.a 2011/2012

20 d. Quota di partecipazione sociale
L'impiego di un consistente investimento nella costituzione di una società di persone potrà essere realizzato soltanto a condizione di poter svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. L'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società, e quindi agli utili realizzati, risulterebbe antieconomica a fronte dell'assunzione di una responsabilità illimitata e solidale. e. Capitale investito/fatturato Anche il capitale investito rappresenta un fattore condizionante la scelta della forma societaria; infatti, in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa. f. Capitale minimo per la costituzione La misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società di capitali può rappresentare un elemento di ostacolo alla loro costituzione. a.a 2011/2012

21 g. Sistema di tassazione
Il tipo di tassazione prevista per il modello societario adottato rappresenta un importante fattore di scelta. E' possibile individuare alcuni criteri generali a cui attenersi: il livello di utili previsti della società, oltre il quale sarà conveniente la costituzione di una società di capitali, tenderà a ridursi quando i singoli soci abbiano già dei redditi propri abbastanza consistenti; lo stesso livello di convenienza, per le società di persone, tenderà ad aumentare quando, a parità di altre condizioni, gli utili conseguiti verranno distribuiti quasi integralmente ai soci. Il motivo è semplice: nella società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso che venga distribuito che accantonato; nelle società di capitali il socio è invece sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti. h. Trasferibilità della quota La possibilità di trasferimento della propria quota di partecipazione societaria, anche in sede di successione, le formalità e gli oneri relativi rappresentano un fattore di scelta da tenere in giusta considerazione. Senza entrare nel dettaglio dei rispettivi trattamenti fiscali, il trasferimento di azioni e di quote di s.r.l. appare più semplice del trasferimento di quote di società di persone. A causa della responsabilità solidale e illimitata l'identità personale dei soci assume, infatti, nelle società di persone, un rilievo di assoluta importanza, tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse formalità previste per la costituzione della società. a.a 2011/2012

22 Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa.
Nelle aziende individuali il soggetto giuridico è il proprietario dell’azienda che rappresenta l’unico responsabile degli impegni assunte. Nelle società di persone il soggetto giuridico sono i singoli soci responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa. Soggetto giuridico Azienda individuale - proprietario Società di persone – tutti i soci Persona fisica Persona giuridica Società di capitali - società a.a 2011/2012

23 Il SOGGETTO ECONOMICO Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di fatto: ) detiene il supremo potere volitivo in azienda e determina gli indirizzi di fondo della gestione; 2) prende le decisioni strategiche; 3) determina gli obiettivi generali. Sovraintende il comportamento aziendale e il processo decisionale (decisioni strategiche tattiche operative) Per far ciò il soggetto economico deve: avere la volontà di governare l’azienda; avere le competenze manageriali (capacità di programmazione, organizzazione, controllo, leadership); disporre del potere sufficiente per imporre la propria volontà. a.a 2011/2012

24 soggetto economico improprio
Tuttavia, può succedere che …. non tutti i membri del soggetto economico (composto da più persone) possano esercitare tali funzioni. Per quali motivi? condizioni personali delle persone fisiche del soggetto economico; condizionamenti di carattere politico, sociale e di diritto positivo. Quando gruppi di persone che, pur facendo parte del soggetto economico, sono impedite all’esercizio delle prerogative e delle attese loro spettanti. soggetto economico improprio Membri del soggetto economico: lavoratori e i conferenti di capitale gli interessi di carattere economico si concretizzano nella remunerazione dei loro apporti: lavoro e capitale. è necessaria la loro presenza, tramite operatori qualificati, sia nelle fasi di decisione dell’attività di governo economico, che nelle fasi di verifica dell’effettiva realizzazione delle decisioni assunte. a.a 2011/2012

25 Nelle imprese individuali il ruolo di soggetto economico è ricoperto dal proprietario dell’impresa stessa. Nelle società, invece, il ruolo di soggetto economico è svolto da chi (socio singolo o gruppo di soci) detiene la maggioranza del capitale che gli consente di imporre le proprie decisioni in sede di assemblea. Aziende individuali - proprietario Soggetto economico Società – socio di maggioranza a.a 2011/2012

26 Quando coincidono soggetto giuridico e soggetto economico?
Nell’azienda individuale SI Negli altri casi …. NO Nelle società di persone, il soggetto giuridico è rappresentato dall’insieme di tutti i soci, mentre il soggetto economico dal solo socio/i di maggioranza. Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa, mentre il soggetto economico dal solo socio/i di maggioranza. Nelle società di capitali di grandi dimensioni (public company), il soggetto giuridico è la società stessa, mentre non sempre il soggetto economico aziendale è rappresentato dai soci di maggioranza perché: non tutti i soci si interessano alla gestione di azienda e, quindi, è sufficiente detenere un pacchetto azionario minore per poter prendere decisioni; il potere decisionale potrebbe essere delegato dall’assemblea degli azionisti a manager competenti che, anche senza possedere il capitale azionario, governano e dirigono l’impresa. Al vertice dell’azienda non si pone il titolare o i soci ma il gruppo di manager (management) legato all’impresa da un vincolo di subordinazione. a.a 2011/2012

27 IL CONTROLLO DEL SOGGETTO ECONOMICO
Perchè il soggetto economico possa essere in grado di dirigere l’azienda verso l’obiettivo finale deve: avere e manifestare la volontà di governare, possedere competenze specifiche in campo di azienda (patrimoni, gestione, organizzazione) possedere comportamento aziendale (programmazione, azione, controllo feedback) disporre della maggioranza dei voti per imporre la propria volontà. a.a 2011/2012

28 ESISTONO DEI CASI IN CUI L’ESISTENZA DEL SOGGETTO ECONOMICO PRESCINDE DAL POSSESSO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA tre situazioni relative in particolare alle S.P.A. CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE AL 50% CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DI CAPITALE CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DIRETTI DI CAPITALE a.a 2011/2012

29 A) CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE AL 50%
PRESENZA DI AZIONI CHE NON HANNO DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA INTEGRAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE a.a 2011/2012

30 1) Presenza di azioni che non hanno diritto di voto in assemblea
AZIONI = quote in cui è diviso il capitale sociale di una società, di uguale valore e che conferiscono uguali diritti (economici e sociali): - partecipazione agli utili - diritto di voto È tuttavia ammesso (art e art 2351cod.civ.) che esistano categorie di azioni fornite di diversi diritti. I possessori di queste azioni possono avere un diverso trattamento per l’attribuzione dei dividenti e per l’incidenza delle perdite, ma limitati nell’esercizio del voto. In sede di assemblea ordinaria, è sufficiente una percentuale di possesso del capitale inferiore a quella del 50% per imporre la propria volontà Appendice normativa Capitolo 4 a.a 2011/2012

31 Art Diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano. a.a 2011/2012

32 – approvazione del bilancio;
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno e decide sulle seguenti materie: – approvazione del bilancio; – nomina degli amministratori, dei sindaci e dei presidenti dei sindaci; – delibera i compensi; – delibera sulle materie ad essa riservate dall’Atto Costitutivo o sottoposte alla sua attenzione dagli amministratori e dai sindaci. L’assemblea straordinaria tratta le seguenti materie: – modifiche dell’Atto Costitutivo; – emissione di obbligazioni; – nomina i liquidatori e ne fissa i poteri. a.a 2011/2012

33 2) Integrazione della quota azionaria
Un socio o un gruppo di soci possono acquisire il potere decisionale in assemblea integrando la quota di capitale posseduta mediante deleghe, esercitando in tal modo anche il diritto di voto di azioni possedute da altri (art cod .civ.) gratuite; a titolo oneroso (pegno, usufrutto, riporto) per iscritto; mai “in bianco” Non concedibili ad amministratori, organi di controllo, dipendenti dell’azienda, dipendenti delle società da questa controllate Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ogni persona può rappresentare non più di 20 soci Nelle società quotate la stessa persona non può rappresentare: più di 50 (capitale < 5 mil euro) più di 100 (capitale < 25 mil euro) più di 200 (capitale > 25 milioni di euro) a.a 2011/2012

34 B) CONTROLLO SENZA INVESTIMENTO DIRETTO DI CAPITALI
Si verifica nell’ambito dei gruppi industriali nei quali una società, detta holding, ne controlla in varia misura altre. All’interno di un gruppo ogni società è un soggetto giuridico distinto mentre il soggetto economico è uno solo ed è rappresentato da coloro che detengono il controllo della società capogruppo (holding). Si verifica nell’ambito dei gruppi industriali nei quali una società, detta holding, ne controlla in varia misura altre. All’interno di un gruppo ogni società è un soggetto giuridico distinto mentre il soggetto economico è uno solo ed è rappresentato da coloro che detengono il controllo della società capogruppo (holding). Lo S.P. contiene solo voci di natura finanziaria (cassa, banca, crediti, ecc.) detengono solo partecipazioni e attività finanziarie e non svolgono alcuna attività operativa PURE MISTE viene svolta un’attività operativa cui si affianca la gestione delle attività finanziarie per il controllo delle altre società del gruppo. Lo S.P. presenta anche voci indicative dell’attività operativa (merci, materie, prodotti, ecc.) a.a 2011/2012

35 controllo diretto la società controllante possiede la maggioranza del capitale (o comunque una quota di capitale sufficiente a garantirle il controllo) della controllata. controllo indiretto la società controllante esercita il suo potere sulla controllata tramite un’altra società di cui invece ha il controllo diretto. a.a 2011/2012

36 Perché la costituzione di un gruppo?
ampliamento delle dimensioni aziendali attuata verso l’esterno mediante la creazione o l’acquisto di nuove società. GRUPPO AZIENDALE Perché la costituzione di un gruppo? Il gruppo d’imprese consente di beneficiare delle convenienze proprie della grande dimensione produttiva senza al contempo subirne i possibili svantaggi. motivazioni 1) Forze di tipo economico / finanziario / produttivo finalizzate alla ricerca dei vantaggi associati alla grande dimensione produttiva o dei vantaggi specifici del gruppo d’imprese. 2) Motivazioni personali degli agenti decisionali che conducono ad aggregare attività economiche: orientamento al dominio del soggetto economico; avversione alla pressione competitiva. 3) Caratteristiche istituzionali dei mercati: normativa civilistica e amministrativa; legislazione fiscale. 4) Efficienza delle infrastrutture di supporto, delle reti di comunicazione e del sistema di trasporti (sotto forma di maggiori o minori costi). 5) Finalità speculative, poste in essere per ottenere puri benefici finanziari (trading di partecipazioni) tre strategie di sviluppo: 1) sviluppo verticale; 2) sviluppo orizzontale; 3) sviluppo diversificato. a.a 2011/2012

37 Y Sviluppo a monte HOLDING Sviluppo a valle Z SVILUPPO VERTICALE
Il modello prevede la costituzione e/o l’acquisizione di altre società per il controllo dei mercati di approvvigionamento o di vendita. Si accentrano sotto il controllo di un’unica società varie fasi del processo produttivo di un bene. Y La società Y produce ghisa Sviluppo a monte La società capogruppo produce acciaio HOLDING Sviluppo a valle La società Z produce laminati Z a.a 2011/2012

38 Y Z HOLDING SVILUPPO ORIZZONTALE La società Y produce orologi
Costituzione o acquisizione di altre società che realizzano lo stesso tipo di produzione. Si persegue un’attenuazione della concorrenza, l’acquisizione di una posizione monopolistica e la copertura di varie aree di mercato mediante marche differenti. Y Z HOLDING La società Y produce orologi La società Z produce orologi La società capogruppo produce orologi a.a 2011/2012

39 SVILUPPO DIVERSIFICATO
La costituzione e/o l’acquisizione riguarda società operanti in settori nuovi o comunque differenti rispetto a quello tradizionalmente occupato. SVILUPPO CONGLOMERALE Tecnologie (no) Marketing (no) Z La società Z produce automobili HOLDING SVILUPPO LATERALE Tecnologie (si) Marketing (no) Y La società capogruppo produce carta da imballo La società Y produce carta da lettere a.a 2011/2012

40 (STRATEGIA DI) INTERNAZIONALIZZIONE
Strategia di sviluppo attuata per ripartire geograficamente i rischi aziendali. Impresa a mercato internazionale: produce in un paese ma distribuisce nel paese dove produce e anche all’estero attraverso una rete distributiva non di proprietà. Impresa internazionale: produce in un paese ma distribuisce nel paese dove produce e anche all’estero attraverso una rete distributiva di proprietà; produce direttamente in un paese e indirettamente all’estero attraverso cessioni di licenze, brevetti e know-how. La distribuzione avviene sia all’interno del proprio paese che all’estero. Impresa multinazionale: - produce e vende sia nel proprio paese che all’estero. a.a 2011/2012

41 C) CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DI CAPITALI
1) INFLUENZA DOMINANTE in virtù delle azioni o quote possedute o in virtù di particolari vincoli contrattuali 2) IMPRESA PUBBLICA dove il soggetto economico è un ente pubblico rappresentato da un amministratore competente 3) IMPRESA MATURA dove il soggetto economico è il manager a.a 2011/2012

42 1) INFLUENZA DOMINANTE SOCIETA’ CONTROLLATE SOCIETA’ COLLEGATE
Art cod.civ: controllo: in virtù delle azioni o quote del capitale possedute o in virtù di particolari vincoli contrattuali (caso di una società che ha il potere di determinare le scelte gestionali di un’altra società in quanto unica acquirente dei prodotti di quest’ultima). SOCIETA’ COLLEGATE Art cod.civ. presume l’esistenza di un’influenza notevole (che una società subisce da parte di altre società) quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. no controllo diretto si potere di influenza delle decisioni assunte in assemblea a.a 2011/2012

43 2) IMPRESA PUBBLICA In realtà …
In una società di proprietà pubblica il soggetto economico è un ente pubblico (Stato, Regione, ecc.) il quale è rappresentato da amministratori da esso nominati che: – governano senza capitale; – dovrebbero avere competenze professionali adeguate; – dovrebbero essere reclutati e promossi in base alle loro competenze professionali; – dovrebbero essere controllati dall’ente stesso che li nomina. In realtà … la vigilanza su questi pubblici amministratori risulta difficile: per l’inadeguatezza delle tecniche di controllo usate; perché spesso l’inefficienza e i costi che ne conseguono vengono considerati come oneri impropri cioè necessari per la realizzazione di finalità sociali o legati a politiche estranee all’impresa. a.a 2011/2012

44 CONTROLLO analisi degli scostamenti tra quanto preventivato e quanto effettivamente ottenuto in termini di risultato uno o più scostamenti negativi, ripetuti nel tempo Valutazione dell’efficienza del sistema produttivo problemi di: basso rendimento delle materie basso rendimento del lavoro assenteismo incapacità dei tecnici,… le capacità professionali del manager sono adeguate? rimozione… Nei fatti … gestione condotta senza processo di programmazione senza la possibilità di effettuare controlli. I risultati ottenuti (raramente positivi) giustificati con il concorso di quegli oneri impropri. a.a 2011/2012

45 3) IMPRESA MATURA (slittamento di potere)
Fenomeno maturato nel corso dei secoli Consiste nello slittamento del potere di governo dai capitalisti a coloro che posseggono le competenze specialistiche per la conduzione di un’impresa (manager). – Fino alla metà del XVIII secolo: il fattore strategico principale è rappresentato dalla terra: scarsa, difficilmente sostituibile, permetteva a chi ne possedeva di acquisire più agevolmente tutti gli altri fattori produttivi. – Con l’evolversi della tecnologia, delle scoperte geografiche e, con esse, del commercio, il fattore strategico diviene il capitale. – Oggi, il progresso tecnologico, il dinamismo dei mercati e l’approccio professionale al governo delle imprese hanno determinato una crescita di importanza delle conoscenze tecniche e manageriali come fattori strategici. a.a 2011/2012

46 Approfondimento bibliografico: La struttura di governo delle società
La riforma societaria (D.Lgs. n. 6/2003) ha introdotto, nel nostro paese, nuovi modelli di governance per le società per azioni, nonché nuove regole di amministrazione e controllo anche per le società a responsabilità limitata, che ineriscono la suddivisione delle competenze fra gli organi sociali. La nuova disciplina consente alle società per azioni di scegliere fra tre modelli di governance: •    il modello tradizionale •    il modello monistico; •    il modello dualistico. Tali modelli si caratterizzano per il differente organo a cui è affidata la gestione e per il differente organo di controllo, amministrativo e contabile. a.a 2011/2012

47 MODELLO TRADIZIONALE ART. 2380 C.C.
Organi sociali nella Spa: Assemblea degli azionisti, che nomina l’organo amministrativo e il collegio sindacale e conferisce l’incarico al revisore/società di revisione, per l’adempimento della funzione di controllo contabile; Organo amministrativo, eletto dall’assemblea ordinaria, al quale spetta la gestione dell’impresa e l’attuazione dell’oggetto sociale; Collegio sindacale con il compito del controllo amministrativo sulla gestione. Il controllo contabile è affidato, invece, ad un organo esterno (revisore o società di revisione). Revisore contabile o società di revisione (funzione di controllo contabile) Assemblea dei soci Consiglio di amministrazione (organo amministrativo) Collegio sindacale (organo di controllo) a.a 2011/2012

48 Struttura di governo tradizionale
Alle dirette dipendenze del Direttore Generale stanno i Direttori dei diversi settori in cui è distribuita l’attività produttiva a.a 2011/2012

49 Proposta della V Direttiva CEE
AZIONISTI LAVORATORI ORGANO DI VIGILANZA ORGANO DI DIREZIONE Progetto di riforma della struttura di governo delle società per azioni elaborato in seno alla Comunità Europea. E’ prevista una relazione di dipendenza dell’organo di direzione dall’organo di vigilanza. L’organo societario con il supremo potere volitivo resta l’Assemblea generale. È inoltre prevista, per le Società per azioni aventi un numero di dipendenti uguale o superiore ad un determinato limite (fissato da ciascun stato membro, ma in ogni caso non superiore a 1000), la partecipazione dei lavoratori mediante una forma di cogestione (elezione di propri rappresentanti in seno all’organo di vigilanza, in posizione minoritaria ma con gli stessi diritti e doveri dei rappresentanti eletti dall’Assemblea generale). Modello già applicato in Germania, in Danimarca ed in altri paesi del Nord Europa che conferisce potere e partecipazione attiva ai lavoratori, controllo continuo della gestione e addirittura veto sugli atti più rilevanti della vita societaria. a.a 2011/2012

50 MODELLO MONISTICO ART. 2409 – SEXIESDECIES C.C.
L’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione collegiale La funzione di controllo sulla gestione è di competenza di un comitato, costituito ed eletto all’interno del consiglio di amministrazione (comitato per il controllo sulla gestione). Il controllo contabile è affidato ad un revisore o società di revisione. Assemblea dei soci Revisore o società di revisione (funzione di controllo contabile) Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo) Comitato per il controllo (organo di controllo) a.a 2011/2012

51 MODELLO DUALISTICO ART. 2409 – OCTIES C.C.
E’ caratterizzato da una struttura che prevede come organo amministrativo il consiglio di gestione (numero componenti, anche non soci, non inferiore a due, in carica per non oltre tre esercizi), i cui membri sono nominati dal consiglio di sorveglianza, preposto al controllo amministrativo della società. Il controllo contabile è affidato ad un revisore o società di revisione. Assemblea dei soci Revisore o società di revisione (funzione di controllo contabile) Consiglio di sorveglianza (organo di controllo) Consiglio di gestione (organo amministrativo) a.a 2011/2012

52 sintesi e classificazione più completa
A questo punto …. sintesi e classificazione più completa delle aziende pubbliche e private …. alla luce dei concetti e dei tipi di soggetto giuridico ed economico …. a.a 2011/2012

53 L’AZIENDA E’ UN SISTEMA SOCIO-ECONOMICO COMPOSTO DA PERSONE BENI
OPERAZIONI ORGANIZZAZIONE PATRIMONIO GESTIONE L’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTE LE AZIENDE POSSONO ESSERE CLASSIFICATE SECONDO IL SOGGETTO GIURIDICO IL SOGGETTO ECONOMICO a.a 2011/2012

54 LE AZIENDE SECONDO L’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTE
AZIENDE DI PRODUZIONE PER IL MERCATO AZIENDE DI EROGAZIONE IN SENSO STRETTO DI AUTOCONSUMO c.d. IMPRESE erogano a beneficiari consumo interno Utilizzatori ACQ VENDITA ACQ CONSUMO PRODUZIONE PRODUZIONE LA PRODUZIONE NON E’ PREVALENTE POICHE’ ALTERNATIVA ALL’ACQUISIZIONE DIRETTA DEI BENI O SERVIZI DA EROGARE (AZ. EROGAZIONE COMPOSTE) TRASFORMAZIONE (NELLO SPAZIO E/O NEL TEMPO) DI BENI E SERVIZI EQUILIBRIO ECONOMICO A VALERE NEL TEMPO = ECONOMICITA’ R > C + Rem.Congrua P = C EFFICIENZA a.a 2011/2012 La remunerazione è il perseguimento delle finalità istituzionali EFFICACIA

55 TITOLARE DELL’AZIENDA
SOGGETTO GIURIDICO S. G. TITOLARE DELL’AZIENDA LA PERSONA FISICA O GIURIDICA TITOLARE DEGLI OBBLIGHI E DEI DIRITTI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI UNA DATA ATTIVITA’ (NEL NOSTRO CASO QUELLA DELL’AZIENDA) PRIVATO Ricade nel diritto privato PUBBLICO Ricade nel diritto pubblico ATTENZIONE!!! UN S.G. PUBBLICO HA POTERI AUTORITATIVI CHE NON SONO RICONOSCIUTI AD UN S.G. PRIVATO. NE CONSEGUE CHE IL S.G. PUBBLICO, IN ALCUNI CASI, SCENDE DAL SUO “PIEDISTALLO” E SI PONE SU UN PIANO DI PARITA’ GIURIDICA CON IL S.G. PRIVATO, UTILIZZANDO LE STESSE NORME DI DIRITTO COMUNE. VICEVERSA IL S.G. PRIVATO NON PUO’ ELEVARSI O “ERIGERSI” A S.G. PUBBLICO, PERCHE’ CIO’ SI VERIFICHI E’ COMUNQUE NECESSARIA UNA NORMA DI DIRITTO PUBBLICO (esempio: RD 14 novembre 1926, n – Erezione in ente morale ed approvazione dello Statuto relativo all’Automobile Club d’Italia) a.a 2011/2012

56 S. E. SOGGETTO ECONOMICO PRIVATO PUBBLICO S.G. PRIVATO S.G. PUBBLICO
La persona o il gruppo di persone che, di fatto, detiene il supremo potere volitivo, che esercita il potere decisionale da cui nasce la STRATEGIA come UNITA’ DI INDIRIZZO, COORDINAZIONE S. E. persegue interessi privati (anche non lucrativi e sociali) PRIVATO PUBBLICO persegue interessi pubblici (eventualmente anche lucrativi) CARATTERISTICHE CAPACITA’ TECNICHE STRUMENTI PER IMPORRE IL PROPRIO VOLERE Nelle aziende con Gli strumenti sono quelli del diritto privato S.G. PRIVATO Gli strumenti sono quelli del diritto pubblico S.G. PUBBLICO a.a 2011/2012

57 IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO
Il soggetto economico di una azienda pubblica è quella persona o quel gruppo di persone che esercitano il supremo potere volitivo in forza di meccanismi di nomina, di diritto pubblico o di diritto privato, riconducibili, direttamente o indirettamente, allo Stato o alla collettività. IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO È UNA ENTITA’ BICEFALA ORGANI POLITICI DIRIGENTI RAPPORTI INFORMALI E RAPPORTI ISTITUZIONALI (ossia definiti con atto normativo) RAPPRESENTANZA dei cittadini come strumento per imporre la volontà CAPACITA’ TECNICA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA a.a 2011/2012

58 DISTINZIONE ≠ SEPARAZIONE
SOGGETTO ECONOMICO NELLA P.A. ORGANI POLITICI PRINCIPIO DIRIGENTI DELLA DISTINZIONE POTERE DI INDIRIZZO POTERE DI VIGILANZA FUNZIONE PROPOSITIVA POTERI DI GESTIONE Il processo decisionale, di per sé unitario, si sviluppa seguendo un percorso a doppio senso di natura circolare. Gli organi politici ed i dirigenti sono entità distinte che devono fecondamente interagire. DISTINZIONE ≠ SEPARAZIONE UNA VALIDA STRATEGIA NASCE SOLO DALLA LORO INTERAZIONE NEL RISPETTO RECIPROCO DEI DISTINTI RUOLI a.a 2011/2012

59 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE
AZIENDA EROGAZIONE PROSPETTIVA PRODUZIONE B PRIVATO 4 SOGGETTO ECONOMICO 1 PUBBLICO 5 2 6 3 PRIVATO PUBBLICO PROSPETTIVA SOGGETTO GIURIDICO PROSPETTIVA C A a.a 2011/2012

60 PROSPETTIVA “A”: LE IMPRESE
CATEGORIA 1 Imprese individuali Società di persone Società di capitale Società cooperative “generiche” PRIVATO SOGGETTO ECONOMICO CATEGORIA 2 Società di capitale “pubbliche” CATEGORIA 3 Enti pubblici economici Aziende speciali Aziende autonome Istituzioni PUBBLICO PRIVATO PUBBLICO SOGGETTO GIURIDICO a.a 2011/2012

61 PROSPETTIVA “B”: LE AZIENDE DI EROGAZIONE
CATEGORIA 4 Associazioni non riconosciute Associazioni riconosciute Fondazioni Società cooperative “a mutualità prevalente” PRIVATO SOGGETTO ECONOMICO CATEGORIA 6 Stato Regioni Enti locali Enti istituzionali nazionali Enti istituzionali locali CATEGORIA 5 Associazioni “pubbliche” Fondazioni “pubbliche” PUBBLICO PUBBLICO PRIVATO SOGGETTO GIURIDICO a.a 2011/2012

62 PROSPETTIVA “C”: LE AZIENDE PUBBLICHE
CATEGORIA 5 Associazioni “pubbliche” Fondazioni “pubbliche” CATEGORIA 2 Società di capitale “pubbliche” PRIVATO SOGGETTO GIURIDICO CATEGORIA 3 Enti pubblici economici Aziende speciali Aziende autonome Istituzioni CATEGORIA 6 Stato Regioni Enti locali Enti istituzionali nazionali Enti istituzionali locali PUBBLICO AZIENDA DI PRODUZIONE PER IL MERCATO (IMPRESE) AZIENDA DI PRODUZIONE PER L’EROGAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA a.a 2011/2012

63 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 6
IMPRESE PRIVATE CATEGORIA 2 IMPRESE PUBBLICHE CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 “SETT0RE NON PROFIT” CATEGORIA 5 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 6 CATEGORIA 3 ENTI PUBBLICI CATEGORIA 6 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 AZIENDE PUBBLICHE CATEGORIA 5 CATEGORIA 6 Perché hanno il SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO indipendentemente dalla natura Del SOGGETTO GIURIDICO a.a 2011/2012

64 Testi/Parti del Programma di riferimento
M. Paoloni, P. Paoloni, Introduzione ed orientamento allo studio delle Aziende, Giappichelli, To, 2009, Cap. 3, p 2) P. Paoloni (a cura di), Introduzione alla contabilità generale e al bilancio di esercizio, Cedam, Padova, 1997, Cap. 1 p Testi Programma di approfondimento G.F. Campobasso (a cura di), Diritto commerciale, 2 Diritto delle Società, 6a edizione, Utet, Torino, 2006, Cap. VIII, IX, X, XI. L. Ghironzi, “La tutela degli investitori ed il sistema dei controlli societari”, in P. Demartini (a cura di), Informazione, imprese e mercati finanziari, F. Angeli, Milano, 2004, Cap. 7. 3) M.Paoloni, F.G.Grandis, La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2007, Cap. 2, p. 25 e ss. a.a 2011/2012


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