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MATERNITA’ E PATERNITA’

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Presentazione sul tema: "MATERNITA’ E PATERNITA’"— Transcript della presentazione:

1 MATERNITA’ E PATERNITA’
Le fonti del diritto: Leggi , circolari e contratto Disposizioni Modulistica

2 LEGGI e CIRCOLARI D.lgs. 151/2001 Legge 8 Marzo 2000, n. 53 legge 24/12/2007 n legge Finanziaria 2008 legge 54/2006 in tema di affidamento condiviso D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 Legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni Legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni Dlgs 81/2008 Legge 8 agosto 1995, n. 335 Dlgs .8 aprile 2003, n. 66. Dlgs. 19 luglio 2004, n. 213 Legge 24 febbraio 2006, n. 104 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Legge 6 giugno 2008, n. 101 Circ. Inps n. 114 del C.C.N.L. Art Tutela della maternità e della paternità

3 IL DIRITTO ALLA MATERNITA’ E PATERNITA’
Consiste in specifiche disposizioni, permessi e congedi a tutela dello stato di gravidanza e dello stato di maternità e paternità che attribuiscono anche al lavoratore padre un ruolo rilevante attraverso il riconoscimento di una serie di diritti propri. Esiste un complesso di garanzie a tutela della maternità e della paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento per sostenere economicamente la nuova famiglia nei periodi di assenza dal lavoro per maternità e paternità e per garantire la salute della donna e del bambino.

4 IL RUOLO DELL’INPS Dal 1° gennaio in base all ’art. 20 comma 2 del D.L. nr. 112/08, convertito in Legge n. 133/08, Poste Italiane e le Società del Gruppo che applicano il CCNL dell’11/07/07, hanno l’obbligo di versare all’INPS i contributi per maternità di tutti i lavoratori. Quindi le indennità economiche relative alle assenze per la fruizione del congedo di maternità/paternità, dei permessi per allattamento e del congedo parentale sono poste a carico dell’INPS (Circ. INPS 114/2008). Si precisa che l’Istituto corrisponde esclusivamente le indennità previste per legge, il trattamento economico di miglior favore previsto dal CCNL per il congedo di maternità /paternità e parentale resta a carico dell’Azienda. 

5 TUTELE La tutela della salute permessi per controlli prenatali interdizione anticipata lavoro notturno congedo di maternità/paternità congedo parentale riposi giornalieri congedo per malattia del figlio

6 LA TUTELA DELLA SALUTE E’ garantita dall’Azienda in conformità alle previsioni di legge e al documento di Valutazione dei Rischi dall’inizio della gravidanza sino a sette mesi di età del figlio. Il T.U. prevede il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (allegati A e B del D.lgs n. 151/2001). Per i periodi per i quali è previsto il divieto, la lavoratrice addetta ad uno dei lavori vietati deve essere adibita ad altre mansioni. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a valutare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti e, qualora ve ne fossero, ad adottare le misure necessarie quali la variazione delle condizioni o dell’orario di lavoro. Lo spostamento ad altre mansioni può essere altresì disposto dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, nel caso in cui detto Servizio accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Qualora il datore di lavoro non ritenga percorribile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio dispone l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo in cui opera il divieto.

7 PERMESSI PER CONTROLLI PRENATALI
Le lavoratrici gestanti hanno diritto ad appositi permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche che debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro presentando l’ apposita domanda e la relativa documentazione giustificativa con la data e l’orario di effettuazione degli esami anche per i tempi degli spostamenti.

8 INTERDIZIONE ANTICIPATA
La legge prevede che il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro d’ufficio o su istanza della lavoratrice possa disporre l’interdizione anticipata dal lavoro. In caso di istanza della lavoratrice per complicazioni della gravidanza , il provvedimento dovrà essere emanato , dopo l’accertamento medico effettuato attraverso gli organi del Servizio sanitario nazionale, entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza e dura fino all’inizio del congedo di maternità. L’interdizione dura per tutta la durata della gravidanza e fino a sette mesi d’età del figlio, quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni o la modifica delle condizioni e dell’orario non sia possibile. TRATTAMENTO ECONOMICO Il CCNL di Poste italiane prevede il trattamento economico pari al 100% della retribuzione, migliorativo rispetto alla legge.

9 LAVORO NOTTURNO La lavoratrice gestante è esonerata dal lavoro notturno, dallo ore 24 alle ore 6, fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della l. 104/92. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

10 CONGEDO DI MATERNITA’ E’ il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo complessivo di 5 mesi di cui due mesi (congedo ante partum) precedenti la data presunta del parto, tre mesi (congedo post partum) successivi al parto. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici possono astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, se svolge attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro , non ci sia stato provvedimento di astensione anticipata e non ci siano controindicazioni riguardo alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro.

11 INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
L’interruzione della gravidanza avvenuta entro il 180° giorno di gestazione è considerata a tutti gli effetti come malattia, ed il relativo periodo non è computabile agli effetti del comporto. L’interruzione di gravidanza avvenuta invece dopo il 180° giorno di gestazione è considerata parto a tutti gli effetti e, pertanto, determina comunque il diritto della lavoratrice alla fruizione del congedo di maternità (nella misura intera paria a 5 mesi) ed al relativo trattamento economico e normativo).

12 CONGEDO DI PATERNITA’ Il papà può godere dello stesso congedo della madre per la parte residua che sarebbe spettata alla stessa, solo nelle seguenti ipotesi tassative: morte o grave infermità della madre; abbandono del bambino da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre. TRATTAMENTO ECONOMICO Per il congedo di maternità e paternità il CCNL di Poste italiane prevede il trattamento economico pari al 100% della retribuzione, migliorativo rispetto alla legge.

13 ADOZIONI E AFFIDAMENTO
Il diritto alla fruizione del congedo di maternità è riconosciuto anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione (ovvero anche che se il minore, all’atto dell’adozione, abbia superato i sei anni di età) e spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età. Le modalità di fruizione di tale periodo sono differenti a seconda che si tratti di adozione nazionale oppure di adozione internazionale. La lavoratrice che prende in affidamento un minore ha diritto al congedo di maternità per un periodo complessivo pari a tre mesi che devono essere fruiti entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

14 CONGEDO PARENTALE E’ riconosciuto dalla legge ad entrambi i genitori, per ogni figlio, fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e spetta: Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ;   Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (o fino a 7 nel caso in cui lo stesso ne abbia già fruito di 3 mesi; in tal caso, la durata complessiva del congedo parentale è pari ad 11 mesi);  Al genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Nell’ipotesi di parto plurimo il periodo di congedo parentale spettante a ciascun genitore è moltiplicato in ragione del numero dei gemelli. I genitori possono fruire del congedo parentale contemporaneamente;  Il padre può fruire del congedo parentale anche durante il congedo di maternità post partum della madre e durante i periodi in cui questa fruisce dei riposi giornalieri (c.d. permessi allattamento di cui al successivo capitolo 8). TRATTAMENTO ECONOMICO Il CCNL di Poste Italiane prevede, fino al 3° anno di età del bambino, l’80% dello stipendio per i primi due mesi ed il 30% per i restanti quattro mesi

15 ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Entrambi i genitori hanno diritto, per ogni figlio adottato o affidato, a fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, con gli stessi limiti e modalità spettanti ai genitori naturali. Il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento ma non può essere fruito oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

16 RIPOSI GIORNALIERI Durante il primo anno di vita del bambino alla lavoratrice madre spettano due periodi di riposo giornaliero (c.d. permessi per allattamento), ciascuno della durata di un’ora, anche cumulabili durante la giornata. Qualora l’orario di lavoro sia inferiore a sei ore il periodo di riposo si riduce ad un’ora. Il diritto ai riposi giornalieri è esteso al padre lavoratore nelle seguenti ipotesi:  affidamento esclusivo del figlio ; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; in caso di morte o di grave infermità della madre. Nell’ipotesi di parto plurimo, a prescindere dal numero dei figli, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite dal padre, anche durante il congedo di maternità e il congedo parentale della madre lavoratrice dipendente.

17 CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
  Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, di assentarsi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio:  fino a tre anni di età (ovvero sino al giorno successivo al terzo compleanno) senza limiti temporali, e quindi per tutta la durata della malattia del bambino; dai 3 agli 8 anni di età (ovvero sino al giorno - compreso - dell'ottavo compleanno) nel limite di cinque giorni lavorativi annui.  Detto limite di 5 giorni annui (spettanti per ciascun figlio) non può essere superato neanche nel caso in cui uno dei due genitori non fruisca, in tutto o in parte, dei propri 5 giorni. TRATTAMENTO ECONOMICO Per i periodi di congedo per la malattia del figlio non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

18 MODULISTICA http://www. slp-cisl
DOMANDA PER ESAMI PRENATALI MOD SR01 DOMANDA PER CONGEDO DI MATERNITA’ PATERNITA’ E RICHIESTA FLESSIBILITA’ MOD SR 23 DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE ALL. 6 DOMANDA PER RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE ALL. 7 DOMANDA PER RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE ALL. 8 MALATTIA DEL FIGLIO


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