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Legge 1/2012 (Conversione in legge decreto salva-Italia)

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Presentazione sul tema: "Legge 1/2012 (Conversione in legge decreto salva-Italia)"— Transcript della presentazione:

1 Legge 1/2012 (Conversione in legge decreto salva-Italia)
Concorso straordinario per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche Legge 1/2012 (Conversione in legge decreto salva-Italia)

2 Normativa di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute in: R.D n (T.U.LL.SS.) Legge n. 221 s.m.i. Legge n. 475 s.m.i. Legge n. 362 s.m.i. D.L n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 e ulteriormente modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge 7 Agosto 2012 n. 135 D.P.C.M n. 298 e s.m.i. R.D n. 1706 D.P.R n. 1275 Legge 4 agosto 2006 n. 248 art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997 e s.m.i. (Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età). Art 23 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012

3 Art 23 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».

4 Art 23 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012
12-duodevicies. All‘ articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»; b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;

5 Art 23 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma»; d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di età non superiore ai 40 anni,» sono soppresse; e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,». 12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente: «Art. 1-ter Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite».

6 REQUISITI Ai sensi dell’art.11 comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie: non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino; titolari di farmacia rurale sussidiata; titolari di farmacia soprannumeraria; titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248; soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

7 età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
REQUISITI cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti; possesso dei diritti civili e politici; laurea in Farmacia o in CTF; iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni

8 Partecipazione in forma associata
Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate. Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata

9 CLASSIFICAZIONI FARMACIE
Farmacie urbane : Comuni con popolazione superiore a abitanti Farmacie rurali : Comuni ,frazioni, con popolazione inferiore a abitanti Farmacie rurali sussidiate: Farmacie rurali ubicate in località inferiori a abitanti. La condizione di farmacia rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorra il diritto riconosciuto dalla Legge n.221 /1968 e il titolare lo abbia esercitato. La farmacia sovrannumeraria non è individuata singolarmente. Se è tale per riduzione popolazione (criterio demografico), il titolare non partecipa, Se è riassorbita da aumento sedi, il titolare non partecipa, Se istituita con criterio topografico e non è riassorbita partecipa.

10 Definizione di farmacia soprannumeraria
Ai sensi del comma 3 dell’art 11, come modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n.. 95, convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135: per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’art. 104 del R.D. n. 1265/1934, sia anteriormente sia posteriormente all’entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall’art.11, comma 1 lett. a)

11 Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito dove è rinvenibile, in apposita sezione, il modulo on line di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.

12 Piattaforma Unica Il Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha realizzato questa piattaforma unica per lo svolgimento dei concorsi, su base regionale, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, previsti dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, così come convertito in legge. La scelta di realizzare una piattaforma unica si inserisce nel contesto della razionalizzazione della spesa pubblica, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa. I candidati hanno a disposizione questo punto di accesso che fornisce informazioni per ciascuna Regione o Provincia autonoma riguardo a : il bando di concorso le sedi disponibili il termine di presentazione delle domande i contatti dell'Ufficio responsabile delle procedure concorsuali il collegamento alla sezione del sito istituzionale regionale dedicato al concorso La piattaforma consente la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in forma individuale o in associazione tra più candidati e la scelta delle sedi da parte dei vincitori.

13 Ministero della Salute Viale Giorgio Ribotta, 5
Piattaforma Unica Ministero della Salute Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma

14 Piattaforma Unica Per ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel sito è possibile verificare le situazioni relative ai bandi di concorso: Bando non ancora pubblicato. Bando disponibile Bando in scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione Bando scaduto E’ possibile partecipare al concorso al più in due regioni e Province autonome E’ necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Consultare i siti istituzionali delle Regioni e Province autonome per tutte le informazioni sulle procedure concorsuali e sul loro stato di avanzamento.

15 Piattaforma Unica Per problemi tecnici è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica del Ministero della Salute, attivo dal lunedì al venerdì dalle alle e il sabato dalle 8:00 alle 13:00: Numero verde: Fax: Per rendere il servizio di assistenza tecnica più efficiente, nel caso in cui la segnalazione del problema avvenga mediante , si consiglia di: indicare il proprio nome e cognome indicare un recapito telefonico, fisso o cellulare, al quale essere ricontattati

16 La domanda… Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda: nome, cognome, codice fiscale, estremi di un documento di identità in corso di validità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso; di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’U.E.; il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Il cittadino membro dell’U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza; di possedere la Laurea in Farmacia o in CTF, specificando la data, il luogo, l’Università di conseguimento e la votazione riportata; di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti; di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista; di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni; di non partecipare a più di due concorsi straordinari; In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso.

17 Contributo di partecipazione….
Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari a € Il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante bollettino postale sul conto corrente, con l’indicazione della seguente causale “Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche”. Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento del contributo di partecipazione al concorso.

18 Commissione esaminatrice
Ai sensi del comma 4 dell’art. 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando la Commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M , n. 298 e s.m.i..

19 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dalla regione o dalla P.A. ed è composta da: un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame; due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista; due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall‘Ordine provinciale dei farmacisti. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della P.A.

20 Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n.298/1994 e s.m.i. e dall’art. 11, cosi come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135.

21 Valutazione dei titoli
Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli, da ripartire nel modo seguente: fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno

22 Titoli professionali a) titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; b) collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; c) professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle ASL, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; d) direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di ISF o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle ASL, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Min.San. e dell'ISS, delle regioni e delle P.A.: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

23 40% per rurali sussidiate
Titoli professionali Profilo professionale Primi 10 anni di attività Secondi 10 anni di attività Maggiorazione Titolare e direttore di farmacia rurale e parafarmacie 0,50 0,20 40% per rurali sussidiate Collaboratore di farmacia e parafarmacie 0,45 0,18 40% per rurali Professore ordinario Farmacista dirigente Asl Direttore di farmacia ospedaliera Direttore di farmacia militare Direttore tecnico di stabilimento farmaceutico 0,40 0,15 Direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate Isf o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica Coadiutore o collaboratore Asl, Farmacista militare, Direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, Direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, Professore associato Farmacista dipendente del Min.san. e dell'ISS, delle Regioni e delle p.a 0,35 0,10 Ricercatore universitario 0,30 0,08

24 Titoli professionali

25 Valutazione dei titoli di studio e di carriera
a) voto di laurea in farmacia o in CTF fino a un massimo di punti 1; b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o CTF, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n fino ad un massimo di punti 0,4; d) seconda laurea in CTF o in farmacia: punti 0,3; e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un max di p. 0,2; f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

26 Valutazione dei titoli di studio e di carriera

27 Esempio di calcolo dei titoli

28 Valutazione dei titoli
Per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente, è la Commissione che determina i criteri per la valutazione dei titoli

29 Titoli professionali Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l’ultima data utile è quella di pubblicazione del bando L’attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali All’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/1968 I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge

30 Pubblicazioni ed aggiornamento professionale
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa. Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM. Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando.

31 Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori
La Regione o Provincia autonoma approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul Bollettino Ufficiale dell’Ente. interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria. L’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui ai precedenti commi si svolgono mediante il supporto informatico. In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente

32 Assegnazione delle sedi farmaceutiche
Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità: ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria; entro i termini stabiliti nel bando, il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata; l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte nei termini previsti dalla normativa vigente e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di notifica dell’accettazione della sede, fatte salve oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti.

33 Cause di esclusione dalla graduatoria
I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: rinuncia esplicita alla sede; omessa risposta all’interpello; indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria; l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all’art. 11 lettera b) del bando; mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello; non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta; omessa apertura dell’esercizio entro il termine indicato dall’art. 11 lettera d) del bando.

34 Cause di esclusione dalla graduatoria
In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) (mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello) anche in capo a uno solo degli associati. L’esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.


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