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Disciplina dell’arbitrato in Italia

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Presentazione sul tema: "Disciplina dell’arbitrato in Italia"— Transcript della presentazione:

1 Disciplina dell’arbitrato in Italia
Linee generali e concetti fondamentali

2 Arbitrato e figure affini
arbitraggio perizia

3 L’arbitrato Sistema di giustizia privata convenzionale
regolato dagli artt c.p.c. e fondato sull’accordo delle parti. Rituale Irrituale Arbitrato di diritto/di equità Ad hoc Amministrato/istituzionale Arbitrato societario

4 L’arbitrato amministrato: vantaggi
Regolamento di procedura: possibilità di monitorare tempi e fasi Controllo dei costi: tariffario Assistenza procedurale e logistica della Segreteria Garanzie sulla neutralità e competenza specifica degli arbitri

5 Le procedure amministrate dalla Camera Arbitrale
Arbitrato ordinario Arbitrato rapido Conciliazione Arbitrato internazionale

6 L’arbitrato rapido Durata: due mesi dalla prima udienza
Costo: da 500 a 1500 Euro per parte, in base al valore della controversia Udienza: in linea di principio, è prevista una sola udienza orale, condotta dall’arbitro senza formalità di procedura. La verbalizzazione avviene tramite registrazione su nastro audiomagnetico. Lodo: il lodo è rituale (ha cioè valore di sentenza).

7 La conciliazione Durata: 45 giorni dalla presentazione della domanda
Costo: il costo varia a seconda del valore della lite ed è sostenuto da entrambe le parti. Incontri di conciliazione: In linea di principio è sufficiente un solo incontro, il conciliatore può fissarne un secondo

8 Il ruolo dell’istituzione arbitrale
Predisposizione del regolamento di procedura, del tariffario e delle clausole consigliate amministrazione delle procedure nomina degli arbitri (secondo le previsioni del regolamento e della clausola) decisioni nei casi di impasse del procedimento decisioni in materia di versamenti dei depositi, spese, proroghe e sospensioni del procedimento assistenza agli arbitri formazione degli arbitri iniziative per la diffusione della cultura arbitrale

9 Limiti oggettivi dell’arbitrato
Casi di materie non arbitrabili: materie ex artt. 409 e 422 cpc questioni di stato e separazione coniugi materie che non possono formare oggetto di transazione (diritti indisponibili) Limiti derivanti dalla natura del giudizio: ambito civile giudizi ordinari di cognizione; esclusione poteri cautelari

10 Le novità: l’arbitrato societario
Il 1º gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma delle società, che ha innovato sia la disciplina sostanziale sia la disciplina processuale: a) ampliando l’area delle materie compromettibili b) accrescendo i poteri degli arbitri c) risolvendo questioni interpretative controverse

11 ASPETTI PROCESSUALI (D.L. n. 5/2003 artt. 34 e segg.)
AMPLIAMENTO MATERIE ARBITRABILI Oggi, tutte le controversie relative a diritti disponibili tra soci o tra soci e società sono compromettibili in arbitrato (art. 34, 1° comma) e, se lo Statuto lo prevede espressamente, anche le controversie promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci (art. 34, 4° comma). Sono espressamente ricomprese le questioni di validità di deliberazioni assembleari, ma in tal caso gli arbitri devono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, 2°c., c.p.c (art. 36, 1° comma).

12 …continua PECULIARITA’ NUOVO PROCEDIMENTO ARBITRALE
A) Il nuovo arbitrato societario può trovare applicazione in tutte le società commerciali, purché non facciano ricorso al mercato di capitale di rischio. B) Per l’introduzione o la soppressione della clausola è necessaria la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale ed è riconosciuto, ad assenti e dissenzienti, il diritto di recesso (art. 34, 6° comma). C) La nomina di tutti gli arbitri deve essere effettuata da un soggetto estraneo alla società (come, ad esempio, dalla Camera Arbitrale).

13 … continua D) è previsto l’intervento di terzi e di altri soci
E) si consente espressamente la tutela cautelare ex art. 669-quinquies c.p.c. F) in caso di controversie sulla validità di delibere assembleari, l’arbitro ha il potere di sospendere l’efficacia della delibera G) in alcune ipotesi gli arbitri devono decidere secondo diritto anche se la clausola compromissoria li autorizza a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile (validità delle delibere assembleari; questioni non compromettibili conosciute per decidere).

14 La convenzione arbitrale
Clausola compromissoria e compromesso

15 Differenze: La convenzione arbitrale può essere stipulata:
a) anticipatamente, inserendo una apposita clausola compromissoria nel contratto (art. 808 cpc) b) successivamente a lite insorta, sottoscrivendo il compromesso (art. 807 cpc)

16 Compromesso: N.B. le parti possono sempre accordarsi per sottoscrivere un compromesso: sia di fronte ad una lite insorta sia per sostituire la clausola compromissoria già presente nel contratto (ad es. sostituire una clausola per arbitrato ad hoc con una per arbitrato amministrato). Ma… Il compromesso a lite insorta è di più difficile stipulazione perché i rapporti sono ormai deteriorati

17 requisiti nel compromesso deve essere determinato l’oggetto della controversia, nella clausola no per la stipulazione del compromesso si richiedono i poteri eccedenti ordinaria amministrazione, nella clausola no per entrambi, necessaria forma scritta a pena di nullità (valida se per relationem)

18 Le clausole consigliate dalla Camera arbitrale
Clausola compromissoria Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

19 Le clausole consigliate dalla Camera arbitrale
Clausola compromissoria societaria Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico/collegio arbitrale di tre arbitri*. In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

20 Le clausole consigliate dalla Camera arbitrale
Compromesso arbitrale Tra _________________________________ e ____________________________________ premesso che tra di essi è insorta controversia avente ad oggetto __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ si conviene di deferire tale controversia alla decisione di un arbitro, secondo la procedura di arbitrato rapido ADR-Piemonte prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L’arbitro unico, nominato conformemente al suddetto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura. (Data e luogo) Firma ________________________ Firma _________________________


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