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Esami I e FP l’accordo tra Regioni e P.A Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome dr. Gabriele Grondoni 17 settembre 2014.

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1 Esami I e FP l’accordo tra Regioni e P.A Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome dr. Gabriele Grondoni 17 settembre 2014

2 Premessa A luglio 2013 il MIUR e le Regioni e P.A, in considerazione del fatto che l’a.s. 2013/14 è l’anno conclusivo del primo ciclo dei percorsi IeFP attivati in sussidiarietà nel 2011/12, hanno avviato congiuntamente un percorso per la definizione, in tempi brevi, di modalità condivise di svolgimento degli esami di IeFP, anche in linea con quanto indicato nelle Linee Guida sugli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di IeFP del dicembre 2010, secondo cui gli esami conclusivi dei percorsi IeFp attivati in sussidiarietà «si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei LEP di cui all’art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D. Lgs. N. 226/05»

3 L’attivazione delle Regioni Il Coordinamento tecnico ha costituito un GT ad hoc, conferendo mandato a Tecnostruttura di condurre una rilevazione sui provvedimenti già adottati da ciascuna Regione in materia di esami, per dare evidenza di quanto realizzato in adempimento alle previsioni delle Linee guida del dicembre 2010. Dalla rilevazione Tecnostruttura ha registrato che 16 realtà regionali su 21 hanno adottato i provvedimenti tenuti a riferimento sul proprio territorio. Alcune delle restanti Regioni hanno riferito di essere in attesa di una risposta dall’USR competente per l’approvazione definitiva del provvedimento sugli esami.

4 L’analisi della rilevazione condotta e il metodo di lavoro adottato Una volta raccolti i provvedimenti si è trattato di individuare una chiave di lettura che permettesse sia di dimostrare il soddisfacimento dei LEP di cui al D.Lgs. 226/05, sia di evidenziare eventuali ulteriori ambiti comuni, derivati dalla lettura incrociata dei provvedimenti regionali, per poter fissare standard minimi comuni, se possibile, più alti rispetto ai LEP previsti dalla norma nazionale di riferimento. si è adottato un processo di costruzione bottom-up per valorizzare quanto già realizzato dalle Regioni e PA.

5 LEP individuati dalla norma nazionale Il quadro normativo tenuto a riferimento con riguardo alla definizione di standard minimi comuni sugli esami è quello indicato dalle richiamate Linee Guida sugli organici raccordi del 16 dicembre 2010 che al Capo II, punto 3, prevede che gli esami conclusivi dei percorsi IeFp attivati in sussidiarietà «si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei LEP di cui all’art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D. Lgs. N. 226/05» Il comma 2 dell’art. 17 dlgs 226/05: previsione che influisce sulla calendarizzazione degli esami conclusivi dei percorsi, in quanto prevede che: « … per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione» L’art. 20 dlgs 226/05 prevede: al punto 1 c) che le Regioni assicurino, quali Lep riferiti alla valutazione e certificazione competenze che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica o il diploma professionale, a conclusione dei percorsi Al punto 1 e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; Al punto 2 che ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e'. necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso

6 Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di IeFP L’accordo si articola nei seguenti 3 punti: 1. riporta il quadro normativo nazionale di riferimento, precisando i vari livelli di competenza dei soggetti istituzionali coinvolti in materia di certificazione e qualità del sistema di IeFP; 2. riporta gli elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP; 3. riporta la clausola di salvaguardia Province autonome di Trento e Bolzano. Nelle slides che seguono si riporta una elencazione dei 7 standard individuati accompagnati da una sintetica descrizione esplicativa

7 Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 2 «Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP» Lettera a) ammissione degli allievi frequentanti all’esame conclusivo: oltre al rispetto del requisito della frequenza minima dei tre quarti del monte ore (LEP previsto all’art. 20 comma 2 del D.Lgs 226/05), è necessaria anche una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’art. 19 del D.lgs. 226/2005 (art. 20 del D.lgs. 226/2005); Inoltre per quanto riguarda l’attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, si precisa che tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato Dlgs 226/2005, art. 20, comma 2.

8 Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 2 «Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP» Lettera b) composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall’art. 20, c. 1, lett. e) del Dlgs 226/2005, e nel rispetto delle differenti modalità di composizione previste dalle normative regionali, la composizione della Commissione deve soddisfare i seguenti due requisiti: almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato; garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;

9 Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 2 «Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP» Lettera c) finalità e tipologia delle prove: previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base) Per le province autonome di Trento e Bolzano si legga “standard provinciali”.

10 Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 2 «Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP» Lettera d) configurazione della prova professionale: deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili; deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test; i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento; deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione.

11 Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 2 «Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP» Lettera e) modalità di accertamento: devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità Lettera f) a conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011

12 Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 2 «Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP» Lettera g) Periodo di svolgimento dell’esame: al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate

13 Ulteriore ambito di attivazione: Proposta di accordo sui passaggi reciproci tra i percorsi del sistema di Istruzione e i percorsi di IeFP (1/3) Il Coordinamento tecnico anche in sinergia con il MIUR ha lavorato alla definizione di una proposta di accordo sui passaggi, a partire dal giugno 2013. Il documento messo a punto contiene indicazioni metodologico- operative e standard minimi sulla gestione da parte delle Istituzioni scolastiche e formative dei passaggi degli allievi, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, tra i diversi indirizzi e percorsi del sistema di Istruzione e Formazione di secondo ciclo e del processo di riconoscimento dei crediti formativi validati in attuazione del c. 10, art. 1, DLgs. n. 226/2005.

14 Proposta di accordo sui passaggi reciproci tra i percorsi del sistema di Istruzione e i percorsi di IeFP (2/3) FINALITA’ I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono all’allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò si traduce: nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell’esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione nella prevenzione dell’abbandono scolastico e formativo nella garanzia della reversibilità delle scelte e della possibilità del passaggio

15 Proposta di accordo sui passaggi reciproci tra i percorsi del sistema di Istruzione e i percorsi di IeFP (3/3) AMBITO DI APPLICAZIONE Le indicazioni presenti nel documento si riferiscono ai seguenti processi afferenti al secondo ciclo del sistema educativo nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, su tutto il territorio nazionale ed a livello interregionale: processi di passaggio reciproco tra i percorsi di Istruzione ad ordinamento statale e i percorsi di IeFP ad ordinamento regionale; tra i percorsi di differente Figura, Indirizzo di Figura e Profilo di IeFP, effettuato anche all’interno della stessa Istituzione, sia durante l’anno scolastico formativo, sia a conclusione dello stesso, indipendentemente dal risultato della valutazione ottenuta; processi di rientro nel sistema formale di Istruzione e formazione professionale dopo un periodo di interruzione degli studi o da percorsi ex art. art. 3, TU apprendistato DLgs. n. 167/2011.


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