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NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO

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Presentazione sul tema: "NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO"— Transcript della presentazione:

1 NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
92. Il controllo contabile IL CONTROLLO CONTABILE SULLE S.P.A. È DI SPETTANZA DI UN ORGANO ESTERNO ALL'ENTE: NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO il controllo contabile è esercitato: da un revisore contabile da una società di revisione iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia LE SOCIETÀ CHE NON SONO TENUTE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO POSSONO CONTINUARE AD ATTRIBUIRE TALE FUNZIONE AL COLLEGIO SINDACALE

2 NELLE SOCIETÀ CHE PUR FACENDO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO, NON SONO QUOTATE
il controllo contabile deve essere esercitato: da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili NELLE SOCIETÀ QUOTATE il controllo contabile è esercitato: da una società di revisione iscritta in un albo speciale tenuto a cura della Consob ed avente quale esclusivo oggetto sociale l'organizzazione e la revisione contabile delle aziende

3 PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO IL CONTROLLO CONTABILE SONO INDIVIDUATI:
requisiti di professionalità cause di ineleggibilità cause di decadenza dall'incarico NON PUÒ CONFERIRSI TALE INCARICO (E, SE INCARICATI, DECADONO DALL'UFFICIO) AI SINDACI DELLA SOCIETÀ, DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE, NONCHÉ A COLORO CHE SIANO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI SINDACO (art quinquies, comma 1, cod. civ.) LO STATUTO, INOLTRE, PUÒ PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA, O CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

4 NOMINA E REVOCA il soggetto cui è demandato il controllo contabile è nominato, per la prima volta, nell'atto costitutivo, e successivamente dall'assemblea (sentito il collegio sindacale) nelle società quotate, l'incarico è conferito dall'assemblea, previo parere del collegio sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio. In mancanza, provvede la Consob l'incarico è conferito per tre esercizi, rinnovabili per non più di due volte nelle società quotate l’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sempre dopo aver sentito il collegio sindacale. La deliberazione assembleare di revoca deve, inoltre, essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico devono essere iscritte nel registro delle imprese e, per le società quotate, vanno trasmesse alla Consob

5 FUNZIONI le funzioni svolte dal soggetto incaricato del controllo contabile sono le seguenti: verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione verifica della rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché della conformità del bilancio stesso alle norme che lo disciplinano predisposizione di una relazione sul bilancio di esercizio (e del consolidato, ove redatto), da depositare presso la sede sociale

6 PER CONSENTIRE AL SOGGETTO DEPUTATO AL CONTROLLO CONTABILE DI ADEMPIERE AI PROPRI COMPITI, È RICONOSCIUTA A QUEST'ULTIMO LA POSSIBILITÀ DI L'ATTIVITÀ SVOLTA È DOCUMENTATA IN UN APPOSITO LIBRO TENUTO PRESSO LA SEDE SOCIALE È PRESCRITTO UN COSTANTE FLUSSO INFORMATIVO TRA L'ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO ED IL COLLEGIO SINDACALE, PREVEDENDOSI IL RECIPROCO SCAMBIO DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI RISPETTIVI COMPITI richiedere documenti e notizie agli amministratori disporre ispezioni

7 RESPONSABILITA’ trovano applicazione le norme dettate in materia di responsabilità del collegio sindacale è sancita la responsabile nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri se il controllo contabile è affidato ad una società di revisione, i soggetti che hanno materialmente effettuato il controllo contabile sono solidalmente responsabili con la società medesima il termine per esercitare l'azione di responsabilità è di cinque anni dalla cessazione dell'incarico


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