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La disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo

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Presentazione sul tema: "La disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo"— Transcript della presentazione:

1 La disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo
ARPAL 2 Novembre 2010 La disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo Applicazione dell’art. 41bis DL 69/2013 e della DGR 1423/2013: approfondimenti relativi alla dichiarazione da presentare ad ARPAL Daniela Fanutza Confindustria Genova, 10 dicembre 2014 Enrica Bongio

2 Terre e rocce da scavo – ex art. 41bis
ARPAL ARPAL 2 Novembre 2010 Terre e rocce da scavo – ex art. 41bis Art. 41bis del D.L. n. 69 del 21/06/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. “Decreto del fare”), convertito in L. n. 98 del 09/08/2013 entrato in vigore dal 21/08/2013 Definisce la procedura per la gestione dei materiali da scavo derivanti da attività od opere non soggette a VIA o AIA, non rientranti nel campo di applicazione del DM 161/2012 e utilizzati in siti diversi da quelli di produzione DGR n del 15/11/2013 (pubblicata sul BURL n. 50 del 11/12/2013) «Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce di scavo ai sensi del DM 161/2012 e del D.L. 69/2013 convertito in L. 9/08/2013 n. 98» Enrica Bongio 2 2

3 delle terre e rocce da scavo è regolamentato da
Art. 185 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo è regolamentato da Art. 185 c. 1 lettera c) “Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del decreto (Gestione dei rifiuti) …. c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” NON DEVE ESSERE PRESENTATA ALCUNA COMUNICAZIONE, SALVO IL CASO IN CUI I MATERIALI SIANO DEPOSITATI ALL’ESTERNO DEL SITO

4 Definizione dei materiali da scavo
Art. 41bis del D.L. 69/2013 definizione materiali da scavo art. 1, comma 1, lettera b) del DM 161/2012 «il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» I materiali da costruzione e demolizione non rientrano in questa definizione e devono essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006

5 Comma 1 - Art. 41bis D.L. 69/2013 I materiali da scavo sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all’art. 184bis del D.Lgs 152/2006 (e non dei rifiuti) se il produttore dimostra che: la destinazione all’utilizzo sia certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; in caso di recuperi, ripristini, rimodellamenti ecc., siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) con riferimento alla destinazione d’uso del sito di destinazione e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni quali-quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti, fatta eccezione per la normale pratica industriale e di cantiere

6 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Comma 2 - Art. 41bis D.L. 69/2013 Il proponente/produttore attesta il rispetto delle condizioni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'Arpa territorialmente competente ALLEGATO 2 alla DGR 1423/2013 Modulistica per la presentazione della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ La modulistica per la dichiarazione è scaricabile dal sito ARPAL sotto la tematica ‘RIFIUTI’ alla voce ‘Terre e rocce da scavo’

7 Presentazione dichiarazione
La dichiarazione firmata con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto dichiarante → presentata al Dipartimento ARPAL territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo → presentata al Comune del luogo di produzione dei materiali (DGR 1423/2013)

8 Presentazione dichiarazione
In ARPAL la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere: trasmessa preferibilmente via PEC al seguente indirizzo: trasmessa con raccomandata A/R al Dipartimento provinciale di competenza consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del singolo Dipartimento provinciale.

9 Il modulo si compone di sei sezioni
Modulistica dichiarazione Il modulo si compone di sei sezioni le informazioni necessarie a permettere la verifica del rispetto delle condizioni sopra esposte, indispensabili per poter assoggettare il materiale da scavo al regime dei sottoprodotti (e non a quello dei RIFIUTI) SEZIONE A: dati del proponente/produttore SEZIONE B: dati del sito di produzione SEZIONE C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio SEZIONE D: dati del sito di destinazione SEZIONE E: tempi previsti per l’utilizzo SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo

10 Modulistica dichiarazione
SEZIONE A: dati del proponente/produttore Sono richieste le informazioni relative al soggetto che presenta la dichiarazione (nel caso in cui sia il produttore sono richieste informazioni anche relative al proponente). Secondo l’art. 41bis, il rispetto delle condizioni può essere attestato dal proponente o dal produttore. Criticità! → la norma non specifica cosa si intenda per proponente e produttore Per produttore si ritiene il produttore delle terre e rocce da scavo, quindi la ditta che procederà ad effettuare gli scavi in sito; non è invece chiaro cosa si intenda per proponente, se ci si riferisca esclusivamente al proponente l’opera di produzione che quindi corrisponderebbe a colui che detiene il permesso a scavare

11 SEZIONE B: dati del sito di produzione
Modulistica dichiarazione SEZIONE B: dati del sito di produzione → indirizzo del sito da cui originano i materiali da scavo → tipologia di intervento da cui originano i materiali da scavo (opera: per es. scavo/sbancamento per realizzazione box, fabbricato, strada, sistemazione d’area,…) → riferimenti catastali, per individuare precisamente il sito di produzione → destinazione urbanistica del sito (verde pubblico o industriale/commerciale) informazione necessaria per capire se il sito di origine può essere critico o meno in relazione: al rischio di produrre materiali contaminati alla destinazione urbanistica del sito di destinazione che riceverà i materiali

12 SEZIONE B: dati del sito di produzione
Modulistica dichiarazione SEZIONE B: dati del sito di produzione → riferimenti autorizzativi relativi all’opera che origina i materiali: autorità che ha autorizzato l’opera (Comune, Provincia,…) estremi dell’atto autorizzativo (P.C., DIA, SCIA,…. con protocollo e data) ATTENZIONE: non sono accettate dichiarazioni relative ad opere non autorizzate formalmente (per es. opere in attesa di autorizzazione) → dimensione dell’area interessata dagli scavi → quantità totale di materiali da scavo prodotti (mc in banco o in cumulo) → se il sito è o è stato interessato da un procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006

13 SEZIONE C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio
Modulistica dichiarazione SEZIONE C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio Va indicato se è previsto un deposito intermedio prima del conferimento dei materiali da scavo al sito di utilizzo. → presso il sito di produzione → presso un sito di «deposito intermedio» In questo caso vanno fornite informazioni relative a: indirizzo del sito proprietario dell’area (eventuale) soggetto gestore dell’area periodo di deposito (max un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera di destinazione del materiale preveda un termine di esecuzione superiore)

14 SEZIONE D: dati del sito di destinazione
Modulistica dichiarazione SEZIONE D: dati del sito di destinazione (compilare una sezione D per ciascun sito di destinazione) I materiali da scavo possono essere destinati a: recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo avviati ad un ciclo produttivo ATTENZIONE la destinazione del materiale da scavo deve essere CERTA e l’attività di utilizzo deve essere autorizzata in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria Le dichiarazioni devono riportare precisamente il sito di destinazione e l’atto autorizzativo che consente al sito di destinazione di effettuare l’attività di riutilizzo. NB. Alcuni siti di destinazione sono anche impianti di recupero rifiuti: la dichiarazione deve fare riferimento al fatto che il materiale verrà conferito a tale sito in quanto autorizzato a riutilizzare terre e rocce e non rifiuti.

15 SEZIONE D: dati del sito di destinazione
Modulistica dichiarazione SEZIONE D: dati del sito di destinazione recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo → quantità di materiali da scavo destinati al riutilizzo (mc in banco o in cumulo) ATTENZIONE il quantitativo indicato in questa sezione (o la somma dei quantitativi, nel caso di più siti di destinazione) deve corrispondere al quantitativo indicato alla Sezione B alla voce ‘Quantità prodotta’, a meno dei quantitativi destinati al riutilizzo in sito ai sensi dell’art. 185 comma 1, lett. c) del D.Lgs 152/2006. → riferimenti autorizzativi relativi all’opera di utilizzo dei materiali: autorità che ha autorizzato l’opera (Comune, Provincia,…) estremi dell’atto autorizzativo (DGR, P.C.,… con protocollo e data) informazioni relative al soggetto intestatario dell’autorizzazione

16 SEZIONE D: dati del sito di destinazione
Modulistica dichiarazione SEZIONE D: dati del sito di destinazione recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo → indirizzo del sito di destinazione dei materiali → tipo di attività cui sono destinati i materiali (riempimento, ripristino argini torrente, recupero ambientale in cava, ripascimenti,…) → riferimenti catastali del sito di destinazione dei materiali → destinazione urbanistica del sito di destinazione (verde pubblico o industriale/commerciale) informazione necessaria per capire se il sito di produzione e di destinazione sono compatibili

17 SEZIONE D: dati del sito di destinazione
Modulistica dichiarazione SEZIONE D: dati del sito di destinazione avviati ad un ciclo produttivo → quantità di materiali da scavo destinati al riutilizzo (mc in banco o in cumulo) → ragione sociale ditta cui sono destinati i materiali → indirizzo del sito di destinazione dei materiali → descrizione sintetica del processo produttivo

18 SEZIONE E: tempi previsti per l’utilizzo
Modulistica dichiarazione SEZIONE E: tempi previsti per l’utilizzo Sono richieste le tempistiche previste: → di inizio e ultimazione attività di scavo → di inizio e ultimazione attività di riutilizzo ATTENZIONE: La data di inizio attività di scavo DEVE essere successiva alla data di presentazione della dichiarazione all’ARPAL e chiaramente alla data di firma in calce alla dichiarazione La data di ultimazione attività di riutilizzo non può essere superiore ad un anno dalla data di ultimazione attività di scavo (il materiale scavato può rimanere in deposito al massimo per un tempo pari ad un anno dalla data della sua produzione), salvo il caso in cui l’opera di destinazione del materiale preveda un termine di esecuzione superiore.

19 Modulistica dichiarazione
SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo Richiede gli elementi atti a garantire il rispetto dei requisiti qualitativi dei materiali da scavo Art. 41bis D.L. 69/2013 I materiali da scavo destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali devono rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle Col. A e B della Tabella 1, All. 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale

20 Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg-1 espressi come ss)
CSC – Tabella 1, All.5, Parte IV, D.Lgs 152/2006  Estratto Tabella 1 - Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare A B Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg-1 espressi come ss) Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg-1 espressi come ss) Composti inorganici 1 Antimonio 10 30 2 Arsenico 20 50 3 Berillio 4 Cadmio 15 5 Cobalto 250 6 Cromo totale 150 800 7 Cromo VI 8 Mercurio 9 Nichel 120 500 Piombo 100 1000 11 Rame 600 12 Selenio 13 Stagno 350 14 Tallio Vanadio 90 16 Zinco 1500

21 SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo
Modulistica dichiarazione SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo L’art. 41bis stabilisce che il produttore deve DIMOSTRARE il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle Col. A e B della Tabella 1 Criticità! → a livello nazionale vi è disomogeneità di comportamenti: secondo alcune interpretazioni solo l’analisi e quindi il rapporto di prova può garantire il rispetto di tale condizione

22 SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo
Modulistica dichiarazione SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo In Liguria (DGR 1423/2013) Al fine di dimostrare il rispetto delle CSC (Col. A o B) è normalmente richiesta la dimostrazione tramite analisi. Nel caso sussistano TUTTE le condizioni sotto indicate, è possibile NON ricorrere al campionamento e all’analisi dei materiali nel caso di: sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti sito che ricade in area residenziale e/o agricola (ad eccezione di aree ad agricoltura intensiva), ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d’uso ad aree commerciali e/o industriali, l’attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta sito non ricompreso nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione sito non ricompreso nelle zone di cui alla carta delle “pietre verdi” (DGR 859/2008)

23 SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo
Modulistica dichiarazione SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui sopra occorrerà barrare nella Sezione F la casella corrispondente al punto 1 → IN CASO DI CONTROLLO il soggetto deve essere in grado di dimostrare attraverso idonea documentazione la veridicità di quanto dichiarato. (a titolo di esempio: stralcio cartografico con zonizzazione degli strumenti urbanistici, atto a rappresentare la destinazione d’uso attuale e pregressa dell’area, nonché l’evidenziazione delle strade di grande comunicazione e la relativa distanza dal sito, e le eventuali aree di cui alla carta delle “pietre verdi”).

24 SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo
Modulistica dichiarazione SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo Nel caso in cui venga svolto un piano di accertamento per la verifica del rispetto delle CSC occorrerà barrare la casella corrispondente al punto 2 e inserire le informazioni richieste Nel caso in cui sia stato svolto un piano di indagini sulla base delle Linee Guida ARPAL, volto a dimostrare che il superamento delle CSC è risultato attribuibile a cause naturali occorrerà barrare la casella corrispondente al punto 3 e inserire le informazioni richieste

25 SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo
Modulistica dichiarazione SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo Punto 3 – Superamento CSC attribuibile a cause naturali Il piano di indagini va svolto con riferimento sia al sito di produzione che al sito di destinazione Il sito di destinazione dovrà essere nel medesimo ambito territoriale (da intendersi come sito caratterizzato da analoghe condizioni geochimiche) di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento è dovuto a cause naturali DGR 1423/2013 → il piano di indagini e i risultati vanno presentati almeno 30 gg prima dell’inizio delle operazioni di scavo

26 SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo
Modulistica dichiarazione SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo ATTENZIONE!!! Le analisi per verificare il rispetto delle CSC vanno effettuate ai sensi del D.Lgs 152/2006, Parte IV Titolo V (Bonifica di siti contaminati) e non ai sensi della normativa sui rifiuti! Campione setacciato a 2 cm in campo, analisi effettuata sulla frazione inferiore a 2 mm e concentrazione determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi – Allegato 2, Titolo V Ai fini della gestione dei materiali scavati il rispetto delle CSC va verificato in riferimento alla destinazione urbanistica del sito di destinazione (Col. A o Col. B), ma è importante verificare anche il rispetto delle CSC con riferimento al sito di produzione → in caso di superamento va attivato iter di bonifica ai sensi dell’art. 242 e 245 del D.Lgs 152/2006

27 SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo
Modulistica dichiarazione SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo ATTENZIONE!!! Test di cessione: la normativa per quanto riguarda il riutilizzo del materiale scavato come sottoprodotto in un sito diverso rispetto a quello di produzione non prevede esplicitamente l’esecuzione del test di cessione. Art. 41bis D.L. 69/2013 ‘I materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee’ Nel caso in cui il materiale venga utilizzato per attività di riempimento, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee può essere opportuno effettuare il test di cessione

28 Modulistica dichiarazione
SEZIONE F: qualità dei materiali da scavo ATTENZIONE!!! Materiale destinato a lavorazioni in cava (per es. frantumazione) DGR n del 31/10/2013 «Criteri, indirizzi, e procedure per l’esercizio dell’attività di riutilizzo in cava di materiali di provenienza esterna, in attuazione dell’art.17 della L.R. 5/04/2012, n. 12 e s.m.i.» per la lavorazione in cava dei materiali da scavo come sottoprodotti impone il rispetto dei limiti di Col. A e l’assenza di amianto

29 Modifiche dichiarazione
ART. 41bis D.L. 69/2013: la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione deve essere comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione DGR 1423/2013: la comunicazione di modifica deve essere trasmessa anche all’Arpa territorialmente competente (la comunicazione della variazione all’Arpa, sebbene non prevista dall’art.41bis, risulta necessaria al fine dell’aggiornamento dei dati relativi alla specifica situazione)

30 Fase di transizione Nel caso in cui il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.L. 69/2013….. ART. 41bis D.L. 69/2013 Non stabilisce nulla a riguardo DGR 1423/2013 Nel caso in cui il soggetto proponente abbia deciso, dopo il rilascio del titolo edilizio, di trattare i materiali di scavo in conformità alla procedura di cui al D.L. 69/2013, prima di presentare la dichiarazione ad ARPAL, deve fare richiesta di variazione all’ente competente

31 Comunicazione di fine utilizzo
Comma 3, Art. 41bis, D.L. 69/2013 Il completo utilizzo dei materiali da scavo secondo quanto dichiarato deve essere comunicato all’ARPA territorialmente competente con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo DGR 1423/2013 Stabilisce che la comunicazione sia trasmessa: entro 30 giorni dall’ultimazione delle attività di riutilizzo anche al Comune territorialmente competente con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo CRITICITA’! Secondo alcune interpretazioni in mancanza della comunicazione di fine utilizzo, il materiale non può essere assimilato al regime “favorevole” del sottoprodotto e quindi rientra nella disciplina dei rifiuti

32 Trasporto dei materiali da scavo
Comma 4, Art. 41bis D.L. 69/2013 L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti Il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto ai sensi della normativa vigente (non dal formulario di accompagnamento dei rifiuti) Si consiglia di accompagnare il documento di trasporto con copia della dichiarazione trasmessa ad ARPAL, a tutela del trasportatore

33 Attività svolta da ARPAL
Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ARPAL non rilascia un nullaosta o un parere sulle dichiarazioni pervenute. ARPAL effettua: la verifica della correttezza formale e della completezza di tutte le dichiarazioni pervenute, entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione ATTENZIONE!!! Il proponente ha facoltà di iniziare i lavori anche il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, consapevole che, in caso di irregolarità o carenze formali, potrà essere richiesta un’integrazione della dichiarazione o, nel caso di irregolarità non sanabili, il procedimento può essere interrotto e i materiali scavati diventano RIFIUTI

34 Attività svolta da ARPAL
qualora vengano riscontrate irregolarità od omissioni, ARPAL procede a richiedere integrazioni al soggetto dichiarante art. 71 comma 3 del DPR 445/2000: «qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito» Nel caso in cui il soggetto non provvede a regolarizzare la dichiarazione con le integrazioni richieste i materiali da scavo sono da ritenersi RIFIUTI e come tali dovranno essere gestiti

35 Attività svolta da ARPAL
controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute ai fini di verificare la veridicità di quanto dichiarato (l’Agenzia ha in corso l’approvazione di un decreto che regolamenta lo svolgimento di tale attività). art. 71 comma 1 del DPR 445/2000: «le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47» controlli d’ufficio in tutte le situazioni che, già dall’analisi della dichiarazione, facciano presumere l’esistenza di criticità

36 Attività svolta da ARPAL
Informazioni relative al periodo tra settembre 2013 e novembre 2014 TOTALE GE IM SP SV n. dichiarazioni pervenute 452 210 93 59 90 n. richieste integrazioni 154 101 1* 6 46 n. sopralluoghi svolti 7 2 3 *le anomalie riscontrate sono state risolte per le vie brevi, la maggior parte delle richieste sono state preventivamente visionate dall'ufficio ricevente prima della consegna formale I sopralluoghi indicati in tabella sono stati svolti a seguito di criticità evidenziate nella dichiarazione presentata, non sanabili con una richiesta di integrazione.

37 Irregolarità maggiormente riscontrate
Attività svolta da ARPAL Irregolarità maggiormente riscontrate incongruenza nelle date di inizio scavo e inizio riutilizzo indicate (date di inizio scavo e inizio riutilizzo precedenti alla data di presentazione della dichiarazione ad ARPAL); assenza destinazione urbanistica d'uso sito di produzione e sito di destino; assenza dei riferimenti autorizzativi relativi all'opera di produzione e di destino; mancanza del documento d’identità; caratterizzazione delle terre e rocce svolta con le modalità previste per i rifiuti (analisi sul tal quale) invece che con le modalità di cui al D.Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V parte Bonifiche (analisi sulla frazione <2 mm e riportata allo scheletro); rapporti di prova allegati alla dichiarazione con evidenza di superi di metalli non motivati (mancato rilievo di fondi naturali).


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