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COLLEGIO IPASVI DI FERRARA

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Presentazione sul tema: "COLLEGIO IPASVI DI FERRARA"— Transcript della presentazione:

1 COLLEGIO IPASVI DI FERRARA
ELEMENTI DI RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA (avv. Giannantonio Barbieri) ________________________________ FERRARA 26 OTTOBRE 2006 avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

2 avv. Giannantonio Barbieri
“da un grande potere derivano tante responsabilità ” (L’Uomo Ragno, 1962) avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

3 COSTITUZIONE ARTICOLO 32
LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE PERSONA UMANA. avv. Giannantonio Barbieri

4 Legge 23.12.1978, n. 833 Art. 1 (I principi)
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. avv. Giannantonio Barbieri

5 avv. Giannantonio Barbieri
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 1 La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il S.s.n. quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali avv. Giannantonio Barbieri

6 avv. Giannantonio Barbieri
Legge Regionale E.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) Art.1 Il S.s.r. è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell’ambito del S.s.n. e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 1 del d..lgs. 30 dicembnre 1992, n. 502 avv. Giannantonio Barbieri

7 avv. Giannantonio Barbieri
“LA SALUTE E’ UNO STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, E NON SOLAMENTE L’ASSENZA DI MALATTIA O INABILITA” (fonte: O.M.S.) Quindi, una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. avv. Giannantonio Barbieri

8 RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
ARTICOLO 32 COST. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE avv. Giannantonio Barbieri

9 avv. Giannantonio Barbieri
“Non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell’eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l’anatomia topografica”. Tribunale di Pavia, 30 giugno1930 avv. Giannantonio Barbieri

10 avv. Giannantonio Barbieri
“Il medico è responsabile dell’organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e di verifica sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l’infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errori di trascrizione causativo della morte”. Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980 avv. Giannantonio Barbieri

11 L’ausiliarietà è l’antitesi del concetto di AUTONOMIA
significa “capacità di governarsi con proprie leggi” avv. Giannantonio Barbieri

12 D.M. 739 /1994 L’INFERMIERE è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Responsabilità di risultato Responsabilità del processo L’infermiere risponde, quale professionista, direttamente delle sue azioni orientate al risultato assistenziale, sopportandone l’onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e disciplinare avv. Giannantonio Barbieri

13 AUTONOMIA E RESPONSABILITA’
L’infermiere è titolare del proprio atto sanitario ed è quindi transitato da una responsabilità limitata e circoscritta al mero atto esecutivo (cfr. mansionario) alla assunzione di responsabilità dell’atto infermieristico avv. Giannantonio Barbieri

14 avv. Giannantonio Barbieri
PAROLE CHIAVE: Professionalità, autonomia, responsabilità Professionalità: l’area entro cui il sanitario può e deve muoversi Autonomia: è il potere di scegliere il mezzo migliore; implicala possibilità di muoversi liberamente all’interno delle regole Responsabilità: è il dovere di garantire il risultato migliore avv. Giannantonio Barbieri

15 avv. Giannantonio Barbieri
L’infermiere è passato dal prestare assistenza al medico al prestare assistenza al paziente, assumendo così responsabilità del percorso sanitario infermieristico nei confronti del paziente. avv. Giannantonio Barbieri

16 della tutela della salute della persona assistita
Ciò significa ESSERE GARANTI della tutela della salute della persona assistita avv. Giannantonio Barbieri

17 avv. Giannantonio Barbieri
Essere garanti significa assumere il dovere giuridicamente riconosciuto di impedire eventi lesivi di altrui beni avv. Giannantonio Barbieri

18 avv. Giannantonio Barbieri
E’ responsabile per omicidio colposo l’esercente la professione sanitaria che, sollecitato ad intervenire presso l’ammalato, non accorra, pur non essendo impedito, sempre che sussista un rapporto di causalità tra tale omissione colposa e l’evento morte (tribunale di Venezia, 15 febbraio 1955) avv. Giannantonio Barbieri

19 avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA' avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

20 avv. Giannantonio Barbieri
RESPONSABILITA’ scelta AUTONOMIA avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

21 avv. Giannantonio Barbieri
La responsabilità professionale dell’infermiere nasce da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute del paziente. Ciò può comportare per l’infermiere – a seconda dei casi – un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per reato o un provvedimento disciplinare. avv. Giannantonio Barbieri

22 avv. Giannantonio Barbieri
Nel valutare la diligenza del comportamento del sanitario si dovrò sempre tenere conto del principio di autoresponsabilità che grava sul paziente e, quindi, della sua diligenza nell’eseguire quanto prescritto dai sanitari per la cura della sua patologia. avv. Giannantonio Barbieri

23 avv. Giannantonio Barbieri
Se pertanto si verifica un danno perché è mancata una doverosa collaborazione del paziente oppure perché questi non ha seguito le indicazioni terapeutiche del sanitario, tali comportamenti andranno a incidere nella determinazione dell’eventuale responsabilità del sanitario stesso. avv. Giannantonio Barbieri

24 avv. Giannantonio Barbieri
Quindi, nel caso in cui si provi che il trattamento adottato dal sanitario sia stato congruo e idoneo alla patologia del caso e che il danno subito dal paziente sia derivato da una sua condotta imprudente e irresponsabile, nessun addebito di responsabilità potrà essere mosso al professionista (Tribunale di Chieti, n. 1139/2003) avv. Giannantonio Barbieri

25 avv. Giannantonio Barbieri
Da ciò si evince che, nonostante in capo al sanitario sussista sempre un imprescindibile obbligo di diligenza, sul paziente grava l’onere della collaborazione affinché le terapie prescritte dal sanitario possano produrre gli effetti sperati. avv. Giannantonio Barbieri

26 DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE
Ne discende il DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE ciò consente di superare il tradizionale rapporto paternalistico tra sanitario e paziente, in direzione di un modello fondato sulla condivisione delle scelte, che riconosca la centralità del malato e l’importanza della qualità della vita, non della sua durata; qualità la cui valutazione spetta esclusivamente al malato e non al curante. avv. Giannantonio Barbieri

27 avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’ Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esterno avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

28 avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’ Accezione negativa perché emerge quando ormai il danno è avvenuto avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

29 LA RESPONSABILITA’ CONSEGUENZE Prevenzione di sanzioni
Centralità dell’operatore sanitario Sentenze della Magistratura come guida ed appiattimento della cultura scientifica Medicina difensiva e danni al paziente da intervento non qualificato Esasperazione degli aspetti formali L’effetto boomerang avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

30 avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’ Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’ interesse di salute della persona Valutazione prima e durante la prestazione d’opera da parte dello stesso soggetto agente avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

31 Accezione positiva perché consente di evitare danni alla persona
LA RESPONSABILITA’ Accezione positiva perché consente di evitare danni alla persona avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

32 Obiettivo: tutela della salute Centralità della persona
LA RESPONSABILITA’ Obiettivo: tutela della salute Centralità della persona Conoscenze scientifiche aggiornate come guida Esercizio professionale ispirato alla solidarietà con la persona Valorizzazione degli aspetti sostanziali La coerenza avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

33 FONTI DI RIFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ
Conoscenze scientifiche e competenza professionale Leggi dello Stato Codice deontologico Norme etiche IL SAPERE avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

34 BASI DEL SAPERE BASI DELLA RESPONSABILITA’
3 CRITERI GUIDA LIMITI contenuto del profilo professionale competenze previste per i medici formazione di base e post base competenze altri prof. sanitari codice deontologico Legge 42/99 BASI DEL SAPERE INFERMIERISTICO BASI DELLA RESPONSABILITA’ avv. Giannantonio Barbieri

35 avv. Giannantonio Barbieri
Art. 43 codice penale Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quanto l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline. avv. Giannantonio Barbieri

36 avv. Giannantonio Barbieri
NEGLIGENZA È il mancato adeguamento del comportamento tenuto alle regole che prescrivono le modalità di svolgimento di quella attività avv. Giannantonio Barbieri

37 avv. Giannantonio Barbieri
IMPRUDENZA L’operatore sanitario deve astenersi dal compiere tutti quegli atti che, secondo la miglior letteratura, possano risultare fonte di rischio per la salute dell’assistito avv. Giannantonio Barbieri

38 avv. Giannantonio Barbieri
IMPERIZIA È la mancanza di preparazione scientifica e di adeguate cognizioni nella specifica materia. E’ la mancanza di conoscenza del complesso di regole tecniche e professionali espresse dalla categoria professionale avv. Giannantonio Barbieri

39 IL KNOWLEDGE MANAGEMENT
Il knowledge management si basa sull’idea che la più preziosa risorsa di un’organizzazione sia la conoscenza acquisita dal proprio personale (fonte: prof. Naresh Katri – Università del Missouri, su Health Care Management Review, gennaio-marzo 2006) avv. Giannantonio Barbieri

40 IL KNOWLEDGE MANAGEMENT
Gli operatori sanitari dipendono, nell’ottimale esercizio delle rispettive professioni, proprio dal knowledge acquisito attraverso i lunghi studi, l’esperienza e l’aggiornamento continuo. (fonte: prof. Naresh Katri) avv. Giannantonio Barbieri

41 IL KNOWLEDGE MANAGEMENT
La medicina e il suo rapido sviluppo in termini di conoscenze, procedure e tecnologie, richiede l’applicazione del proprio knowledge per risolvere problemi sanitari incerti e complessi, talvolta anche attraverso l’aggregazione contemporanea e sinergica di più professionalità. Le organizzazioni sanitarie necessitano di fare leva sull’efficacia delle capacità professionali piuttosto che su processi di automazione e standardizzazione delle procedure (fonte: prof. Naresh Katri) avv. Giannantonio Barbieri

42 E’ importante aggiornarsi
perché le conoscenze in campo sanitario diventano rapidamente obsolete, a causa dei continui e numerosi progressi della medicina; perché l’aggiornamento continuo del sanitario è un diritto del cittadino e un dovere del sanitario; perché la magistrature è sempre più severa nei confronti di una vera o presunta malpractice sanitaria; perché il cittadino rivendica un ruolo attivo nelle decisioni del sanitario che lo riguardano ed è sempre più attento alla loro qualità ed efficacia; perché è in rapido aumento in tutti i Paesi industrializzati la consultazione dei siti sanitari di Internet da parte dei cittadini prima di recarsi dal sanitario; avv. Giannantonio Barbieri

43 LA RESPONSABILITA' NEL LAVORO SANITARIO D'EQUIPE
E IL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO avv. Giannantonio Barbieri

44 avv. Giannantonio Barbieri
LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE HANNO DETERMINATO IL RICONOSCIMENTO DI UNA MODALITA’ DI APPROCCIO ASSISTENZIALE AL PAZIENTE NON PIU’ DI TIPO GERARCHICO MA DI EQUIPE avv. Giannantonio Barbieri

45 avv. Giannantonio Barbieri
EQUIPE E AFFIDAMENTO All’interno dell’equipe vige il c.d. principio dell’affidamento. Concetto di equipe in medicina: attività che comportano una contestuale prestazione diagnostico o terapeutica da parte di un gruppo di sanitari che svolgono insieme, ma con compiti differenziati, un determinato trattamento diagnostico o terapeutico. (fonte: Fiori, A. Medicina legale e delle Assicurazioni, Vol. I pag. 523.), avv. Giannantonio Barbieri

46 avv. Giannantonio Barbieri
Il principio dell’affidamento è un’eccezione alle regole generali del diritto. Consiste nel principio in base al quale un soggetto può confidare nel comportamento lecito di altri soggetti. Ha dei limiti: il capo dell’equipe normalmente ha l’obbligo di prevedere ed evitare i comportamenti illeciti degli altri membri dell’equipe. avv. Giannantonio Barbieri

47 avv. Giannantonio Barbieri
Nell’attività del lavoro di equipe la regola ordinaria è che ciascuno risponde solamente dell’inosservanza delle “leges artis” del proprio specifico settore, perché il lavoro in questione implica, per il suo stesso esito, fiducia nel corretto comportamento degli altri; avv. Giannantonio Barbieri

48 avv. Giannantonio Barbieri
eccezione:insorge un obbligo di controllo e di sorveglianza , e quindi di intervento, quando lo stesso collegamento funzionale e ambientale, che contrassegna l’attività d’equipe, consenta al soggetto partecipante di constatare circostanze fattuali e concrete che facciano prefigurare contegni scorretti e inadeguati (es., percezione di altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie condizioni fisiche di un membro dell’equipe) o di cogliere veri e propri errori di condotta in cui un membro dell’equipe sia incorso. avv. Giannantonio Barbieri

49 avv. Giannantonio Barbieri
Un obbligo di controllo e di sorveglianza compete, poi, per definizione, al soggetto che, per la particolare sua posizione giuridica di supremazia gerarchica, è chiamato proprio a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori. avv. Giannantonio Barbieri

50 avv. Giannantonio Barbieri
Quindi, lo stabilire se esista un obbligo di controllo e di sorveglianza sull’operato altrui dipende, da un lato, dalla posizione gerarchica che ciascun partecipante occupa in seno all’equipe e, dall’altro, dall’esistenza di ragioni oggettive o soggettive che fanno dubitare del fatto che il collaboratore tenga un comportamento conforme a diligenza. avv. Giannantonio Barbieri

51 LA POSIZIONE DI GARANZIA
avv. Giannantonio Barbieri

52 avv. Giannantonio Barbieri
E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE L’INTEGRITA’ (CASS. 447/2000) avv. Giannantonio Barbieri

53 avv. Giannantonio Barbieri
l’attività di somministrazione di farmaci deve essere eseguita dall’infermiere non in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico. in caso di dubbi sul dosaggio prescritto l’infermiere si deve attivare non per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamarne l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scritta. avv. Giannantonio Barbieri

54 avv. Giannantonio Barbieri
REGOLE DI CONDOTTA OBBLIGO DI INFORMARSI OBBLIGO DI AGIRE CON CAUTELA AL FINE DI EVITARE O RIDURRE I PERICOLI OBBLIGO DI ASTENERSI COMPLETAMENTE DALL’AGIRE (per evitare rischi incontrollabili) OBBLIGO DI IDONEA SCELTA DEI PROPRI AUSILIARI E DI CONTROLLO SUGLI STESSI avv. Giannantonio Barbieri

55 informazione e consenso
avv. Giannantonio Barbieri

56 avv. Giannantonio Barbieri
Art. 32 Cost. LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE PERSONA UMANA. avv. Giannantonio Barbieri

57 IL CONSENSO E’ UN DIRITTO DEL PAZIENTE, NON UN SUO DOVERE
SE IL PAZIENTE SI RIFIUTA DI CONOSCERE OCCORRE RISPETTARE LA SUA VOLONTA’ avv. Giannantonio Barbieri

58 avv. Giannantonio Barbieri
L’informazione al paziente è parte integrante della prestazione del sanitario finalizzata alla tutela della salute avv. Giannantonio Barbieri

59 L’informazione nei confronti della persona assistita
L’informazione va fornita direttamente dal professionista, senza intermediari, siano essi congiunti o altri professionisti. I contenuti dell’informazione devono essere compresi dal paziente. Quindi, il paziente deve avere la capacità di comprendere ciò che gli viene illustrato e il sanitario deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile avv. Giannantonio Barbieri

60 L’informazione nei confronti della persona assistita
E’ inammissibile l’informazione per interposta persona e, in particolare, l’abnorme prassi della delega da parte del medico nei confronti di altri professionisti a fornire al soggetto informazioni di carattere diagnostico-nosografico, terapeutico e prognostico avv. Giannantonio Barbieri

61 avv. Giannantonio Barbieri
IL DISSENSO INFORMATO Il dissenso è valido quando viene espresso da una persona consapevole delle proprie condizioni di salute e in particolare delle precise conseguenze che la mancata adesione al trattamento comporta avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

62 avv. Giannantonio Barbieri
IL DISSENSO INFORMATO In altre parole, occorre sempre considerare se il processo cognitivo o decisionale della persona sia condizionato da fattori emotivi, di negazione o di rimozione, sussistendo i quali può essere opportuno un intervento psicologico volto a rimuoverli avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

63 avv. Giannantonio Barbieri
IL DISSENSO INFORMATO Quando la persona manifesti un dissenso di cui si sia attentamente accertata la validità, la persona stessa non può essere di norma sottoposta d alcun trattamento sanitario avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

64 infermiere e operatore di supporto
avv. Giannantonio Barbieri

65 avv. Giannantonio Barbieri
I medici hanno la responsabilità diagnostica, terapeutica e chirurgica; gli infermieri hanno la responsabilità della gestione del paziente, che è affidato quasi esclusivamente al personale infermieristico, il quale, ove lo reputi necessario, si avvale dell’opera del personale di supporto; il personale di supporto ha la responsabilità della corretta esecuzione del compito affidatogli. avv. Giannantonio Barbieri

66 avv. Giannantonio Barbieri
Quando l’infermiere si avvale di operatori di supporto, deve costantemente e preventivamente verificare il livello di competenza di tali figure, discernere attentamente se e quali mansioni affidare e garantire sistematica e adeguata supervisione su quanto in via di effettuazione, mantenendo comunque la responsabilità dei risultati avv. Giannantonio Barbieri

67 Affidamento responsabile di attività
(occorre conoscere il livello di competenza che questa figura in concreto dimostra di avere) avv. Giannantonio Barbieri

68 avv. Giannantonio Barbieri
L’infermiere ha la responsabilità del caso, ha la responsabilità del progetto, ha la responsabilità del pensare. L’OSS ha la responsabilità del fare, ovvero una responsabilità esecutiva. avv. Giannantonio Barbieri

69 avv. Giannantonio Barbieri
L’infermiere ha la responsabilità della progettazione e dell’organizzazione del processo assistenziale , all’interno del quale si muove e opera l’OSS. L’OSS non ha autonomia progettuale e organizzativa. avv. Giannantonio Barbieri

70 avv. Giannantonio Barbieri
L’infermiere ha il controllo del risultato, della gestione e della definizione degli obiettivi. L’OSS ha il controllo del suo atto. avv. Giannantonio Barbieri

71 avv. Giannantonio Barbieri
Nel rapporto tra infermiere e operatore di supporto vi è uno dei due soggetti a cui è attribuita una RESPONSABILITA’ - l’infermiere – e una altro soggetto a cui sono attribuite solo delle MANSIONI – l’operatore di supporto, il quale è sottoposto all’attività di indirizzo, direzione e verifica del personale infermieristico. avv. Giannantonio Barbieri

72 dell’infermiere sull’operato del personale di supporto
D O V E R E di C O N T R O L L O dell’infermiere sull’operato del personale di supporto avv. Giannantonio Barbieri

73 avv. Giannantonio Barbieri
Il dovere di controllo nasce all’interno di ogni rapporto che comporti l’assoggettamento di un soggetto al potere di direzione e di vigilanza di un altro soggetto avv. Giannantonio Barbieri

74 avv. Giannantonio Barbieri
La colpa da cui può derivare all’infermiere un addebito di corresponsabilità può atteggiarsi come colpa nell’attribuzione di attività, in particolare nella scelta dell’oggetto della funzione da attribuire o nella scelta del destinatario di essa (culpa in eligendo). avv. Giannantonio Barbieri

75 avv. Giannantonio Barbieri
La colpa da cui può derivare all’infermiere un addebito di corresponsabilità può atteggiarsi come colpa nella sorveglianza sull’operato del destinatario della delega stessa (culpa in vigilando). avv. Giannantonio Barbieri

76 avv. Giannantonio Barbieri
Occorre capire quali interventi avrebbero potuto dall’infermiere essere attribuiti al personale di supporto, in base a quali criteri egli avrebbe dovuto scegliere il personale destinatario del processo di attribuzioni, e in quali casi avrebbe dovuto comunque sorvegliare l’esecuzione dell’intervento attribuito. avv. Giannantonio Barbieri

77 avv. Giannantonio Barbieri
Sicuramente colposo sarà il comportamento dell’infermiere che attribuisse al personale di supporto l’esecuzione di un intervento non previsto quale eseguibile dal personale di supporto stesso. La condotta colposa consisterebbe nell’affidare a personale di supporto compiti che l’infermiere deve svolgere personalmente. L’obbligo di garanzia grava sull’infermiere e non può essere trasferito. avv. Giannantonio Barbieri

78 avv. Giannantonio Barbieri
Sarà colposo il comportamento dell’infermiere che affidasse al personale di supporto compiti senza un accertamento della capacità di quell’operatore di svolgere quel compito. E’ infatti dovere del responsabile di qualsiasi equipe di far precedere un opera di personale controllo e critica delle capacità tecniche di tutto il personale da lui dipendente, prima di affidare a chiunque mansioni implicanti una qualsiasi autonomia decisionale. srà avv. Giannantonio Barbieri

79 avv. Giannantonio Barbieri
Sarà colposo il comportamento dell’infermiere che venisse meno ai doveri di vigilanza sull’operato del personale di supporto. L’obbligo di controllo e di sorveglianza incombe su ogni soggetto che per la sua posizione di supremazia gerarchica è chiamato a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori. avv. Giannantonio Barbieri

80 GLI ERRORI PROFESSIONALI
L’errore chiamato slip è un’azione non in accordo con le intenzioni. La pianificazione è valida, ma l’esecuzione è carente. Si tratta di errori di azione commessi nello svolgimento di attività routinarie. avv. Giannantonio Barbieri

81 GLI ERRORI PROFESSIONALI
L’errore chiamato mistake è un errore nella pianificazione. Le azioni si realizzano come sono state pianificate ma è il piano stesso a non essere valido. Si tratta di errori di intenzione (giudizio, valutazione, inferenza) avv. Giannantonio Barbieri

82 GLI ERRORI PROFESSIONALI
Gli errori di tipo slip possono ricadere sugli operatori socio sanitari, mentre gli errori di tipo mistake possono essere riferibili all’errore dell’infermiere avv. Giannantonio Barbieri

83 avv. Giannantonio Barbieri
LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE NELLA GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE avv. Giannantonio Barbieri

84 avv. Giannantonio Barbieri
L’INFERMIERE GARANTISCE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PRESCRZIONI DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE avv. Giannantonio Barbieri

85 avv. Giannantonio Barbieri
SI TRATTA DELL’UNICA FUNZIONE INFERMIERISTICA CHE NON E’ SVOLTA SU INIZATIVA PERSONALE MA E’ RICONDUCIBILE A PRESCRIZIONE MEDICA avv. Giannantonio Barbieri

86 avv. Giannantonio Barbieri
L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere consiste nello svolgimento delle procedure e nelle valutazioni necessarie per garantire la correttezza dell’applicazione. Mutate condizioni cliniche della persona, intervenute dopo la prescrizione medica, possono suggerire all’infermiere di astenersi temporaneamente dalla somministrazione, avvisando il medico del cambiamento sopraggiunto nell’assistito per una eventuale rivalutazione della terapia. avv. Giannantonio Barbieri

87 PRESCRIVERE SIGNIFICA “SCRIVERE PRIMA”
LA PRESCRIZIONE SCRITTA CON GRAFIA POCO LEGGIBILE E’ DA CONSIDERARSI “PRESCRIZIONE INCOMPLETA” avv. Giannantonio Barbieri

88 COSTANTE VERIFICA DA PARTE DELL’INFERMIERE
DEL PROCESSO TERAPEUTICO VERIFICA Prescrizione del farmaco VERIFICA Fornitura e approvigionamento VERIFICA Conservazione VERIFICA Somministrazione VERIFICA Rilevazione d’efficacia VERIFICA Rilevazione di eventi avversi Questa verifica presuppone adeguate conoscenze, competenze e abilità. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico. Qualora esistano dubbi o incertezze , l’infermiere deve intervenire contattando il medico e non eseguire passivamente la prescrizione avv. Giannantonio Barbieri

89 LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE
“Standard per la somministrazione di farmaci” (United Kingdom Central Council for Nursing, 1992) “E’ inaccettabile l’azione commessa dall’operatore che somministra una sostanza posta in una siringa o in un contenitore da un altro operatore in assenza dell’operatore che assume la responsabilità della somministrazione al paziente” avv. Giannantonio Barbieri

90 LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE
“Standard per la somministrazione di farmaci” (United Kingdom Central Council for Nursing, 1992) “L’infermiere si rifiuterà di preparare sostanze da iniettare se non immediatamente prima dell’uso e rifiuterà di somministrare un farmaco che non sia stato posto nel contenitore o aspirato nella siringa in sua presenza” avv. Giannantonio Barbieri

91 Gli errori più frequenti consistono in: - errore di prescrizione
scambio di pazienti; errore di dosaggio o di diluizione; errore di via di somministrazione. Si tratta di errori che si sostanziano nella colpa professionale e nei suoi caratteri delle negligenza, della imprudenza o della imperizia. avv. Giannantonio Barbieri

92 (Corte di Cassazione, 19.11.1999, n. 4376)
LE PRESCRIZIONI TELEFONICHE Deve essere affermata la responsabilità del medico per una prescrizione telefonica di farmaci (nelle specie ossitocina) in carenza di una previa visita medica e produttiva di effetti dannosi per il nascituro (Corte di Cassazione, , n. 4376) avv. Giannantonio Barbieri

93 avv. Giannantonio Barbieri
LE PRESCRIZIONI TELEFONICHE (United Kingdom Central Council for Nursing) “La prescrizione di farmaci sulla base di una prescrizione orale può essere accettata solo in casi di emergenza” Le istruzioni telefoniche a un infermiere, date per una somministrazione di farmaci, anche in una situazione, non sono accettabili. Questa pratica coinvolge l’infermiere in una procedura potenzialmente pericolosa per il paziente” avv. Giannantonio Barbieri

94 LE PRESCRIZIONI TELEFONICHE
(United Kingdom Central Council for Nursing) Nel caso di “istruzioni telefoniche” il medico non è presente, non visita il paziente, non fa una diagnosi. avv. Giannantonio Barbieri

95 avv. Giannantonio Barbieri
LE PRESCRIZIONI …………. AL BISOGNO - SE OCCORRE - IN CASO DI DOLORE Si tratta di prescrizioni condizionate al verificarsi di un evento futuro e incerto. Occorre distinguere tra le prescrizioni basata su segni clinici rilevabili oggettivamente dall’infermiere, oppure su sintomi. avv. Giannantonio Barbieri

96 avv. Giannantonio Barbieri
LE PRESCRIZIONI …………… LE PRESCRIZIONI …………. AL BISOGNO - SE OCCORRE - IN CASO DI DOLORE Segni clinici La prescrizione rimane condizionata ma è ancorata a segni clinici, per esempio la pressione arteriosa o la temperatura corporea, che l’infermiere può rilevare in modo oggettivo, così da “completare” la prescrizione del medico. avv. Giannantonio Barbieri

97 avv. Giannantonio Barbieri
LE PRESCRIZIONI …………… LE PRESCRIZIONI …………. AL BISOGNO - SE OCCORRE - IN CASO DI DOLORE Sintomi La prescrizione è condizionata a sintomi, riferiti dal paziente, che non sono rilevabili oggettivamente dall’infermiere. avv. Giannantonio Barbieri

98 avv. Giannantonio Barbieri
G R A Z I E avv. Giannantonio Barbieri


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