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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CANTIERE * * * * * Rischi Elettrici

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Presentazione sul tema: "LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CANTIERE * * * * * Rischi Elettrici"— Transcript della presentazione:

1 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CANTIERE * * * * * Rischi Elettrici
Prof. Ing. Francesco OCCHICONE

2 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
La valutazione dei principali rischi elettrici nei cantieri edili temporanei e mobili sono riportate nel Titolo II del D. Lgs. 81/08, più precisamente negli articoli che vanno dal n° 80 al n° 86. Alcuni di tali articoli vengono integrati, quando all’uopo richiamati, dai dispositivi riportati negli allegati allo stesso D. Lgs. 81/08.

3 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Nel T.U. sono scomparsi molti vincoli dei D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 (abrogati assieme a diverse altre leggi di settore) quindi il destinatario dell’obbligo di sicurezza può e deve applicare tutte le misure che ritiene necessarie, tenendo conto del progresso tecnologico, per raggiungere l’obbiettivo. In questo senso può (non è obbligato) riferirsi alla norma tecnica all’uopo applicabile. Infatti la norma tecnica ( CEI, UNI … ) conserva la veste giuridica pre vigente al T.U. (non legge ma presunzione di regola dell’arte).

4 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Il D.P.R.547/55. (Il titolo VII era dedicato alla sicurezza elettrica) Per più di 50 anni ha rappresentato un punto fondamentale nel settore della prevenzione infortuni elettrici nel corso degli anni però alcuni degli articoli in esso contenuti, superati dall’evoluzione della tecnica, ma mai esplicitamente abrogati dal legislatore, hanno creato non pochi problemi. Uno per tutti l’art. 326 che imponeva il limite di 20 Ώ per la resistenza di terra. Limite superato con la presenza di interruttori differenziali.

5 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Altro articolo del D.P.R.547/55 che merita di essere commentato è il 267: “Gli impianti elettrici... devono essere costruiti, installati, e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio.

6 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE

7 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Art. 80. Obblighi del datore di Lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

8 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

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3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

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14 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Tabella 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette Un (kV) D (m) ≤ 1 3 1 < Un ≤ 30 3.5 30 < Un ≤ 132 5 > 132 7

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PROTEZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, GRU E PONTEGGI DA SCARICHE ATMOSFERICHE

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Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all’allegato IX.

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Art. 86. Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

19 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
IMPIANTI ELETTRICI QUADRO ELETTRICO IN METALLO

20 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
IMPIANTO DI MESSA A TERRA Un impianto di “messa a terra” è costituito da: Dispersori di fatto ( ferri dei cementi armati) Dispersori intenzionali come i picchetti ( non è richiesto che siano ispezionabili) Collegamenti equipotenziali ( collegamenti sulla tubazione rete idrica a valle del contatore o sulle tubazioni del metano) Barre equipotenziali da cui si derivano le varie connessioni Distribuzione PE per gli impianti condominiali Montante PE per le unità immobiliari ( non deve essere interrotto lungo il percorso) I conduttori di terra devono essere assolutamente Giallo Verde o di rame nudo Il valore di 20 Ohm del DPR 547/55 non ha più alcun valore

21 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
NODO EQUIPOTENZIALE

22 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
MORSETTO PER MESSA A TERRA DI PARTI METALLICHE NON IN TENSIONE

23 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
PUNTAZZA PER MESSA A TERRA (“DISPERSORE DI TERRA”)

24 VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
I DIFFERENZIALI Nome commerciale “salvavita” I differenziali si differenziano per due valori : Sensibilità Id ( 1A-0,5-0,3-0,1-0,03) Tempo di intervento (selettivi ed istantanei) La sensibilità è scelta in base al valore della resistenza di terra. Il tempo di intervento in base al punto di installazione e alla tipologia di carico.

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