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Costanzo Perona1 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE.

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1 Costanzo Perona1 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE

2 Costanzo Perona2 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Sul tema delle fusioni e delle scissioni la recente riforma non ha apportato modifiche sostanziali e/o sistematiche Tuttavia: –Ha generalizzato l’irrilevanza fiscale del disavanzo –Ha chiarito (in parte confermando prassi già consolidata) alcuni aspetti relativi al trattamento dell’avanzo ed al riporto delle perdite

3 Costanzo Perona3 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Riconoscimento fiscale del disavanzo: Dal 1° gennaio 2004 non è più possibile versare l’imposta sostitutiva del 19% ai fini del riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento o da concambio Transitoriamente, per le sole operazioni deliberate dalle assemblee sino al 30 aprile 2004, è ancora possibile beneficiare del riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento sino a concorrenza del saldo complessivo netto delle plusvalenze/ minusvalenze, rispettivamente tassate/deducibili, conseguite dal cedente

4 Costanzo Perona4 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Esempio di conseguenza sulla programmazione fiscale di un’acquisizione plusvalente: Prima della riforma: acquisto della partecipazione > fusione > riconoscimento fiscale del disavanzo Dopo la riforma: –Per l’acquirente, convenienza all’acquisto dell’azienda –Per il cedente, convenienza alla vendita della partecipazione (se in partecipation exemption) Conseguenza: arbitraggi sul corrispettivo della cessione

5 Costanzo Perona5 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Riserve in sospensione d’imposta: Due tipologie 1.Tipologia 1: riserve tassabili per ogni utilizzo diverso dalla copertura di perdite (esempio: art.55 previgente TUIR) 2.Tipologia 2: tassabili solo in caso di distribuzione (esempio: saldi di rivalutazione monetaria)

6 Costanzo Perona6 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Art.172 5° comma: riserve della tipologia 1(v. ante), presenti nell’ultimo bilancio dell’incorporata: non tassate se ricostituite “prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo di fusione” Novità che conferma la prassi prevalente, superando interpretazioni difformi

7 Costanzo Perona7 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Art.172 5° comma: Tipologia 2 (v. ante): non devono essere necessariamente ricostituite diventano tassabili solo in caso di distribuzione dell’eventuale avanzo o del capitale sociale (a condizione che l’aumento di capitale o l’avanzo di fusione superino l’ammontare dei precedenti capitali sociali, al netto delle partecipazioni reciproche),

8 Costanzo Perona8 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Art.172 6° comma: Avanzo, ed aumento di capitale alla parte degli stessi che eccede la ricostituzione delle riserve vincolate (di cui al comma 5) “si applica il regime fiscale delle riserve della società incorporata o fusa diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma precedente,che hanno proporzio- nalmente concorso alla sua formazione”

9 Costanzo Perona9 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Continua: Art.172 6° comma: Avanzo e aumento di capitale La citata norma conferma definitivamente il principio secondo cui l’avanzo di fusione e l’aumento di capitale dell’incorporante mantengono (proporzionalmente) le qualificazioni e i vincoli fiscali delle poste del netto dell’incorporata

10 Costanzo Perona10 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Riporto delle perdite Art.172 comma 7 : tra gli elementi di verifica antielusiva, la norma non si limita più a considerare l’andamento dei soli ricavi (si richiede almeno il 40%, rispetto alla media degli ultimi due esercizi) ma unisce agli stessi i proventi derivanti dall’attività caratteristica, con rilevanza per le holding e le immobiliari

11 Costanzo Perona11 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Riporto delle perdite in caso di scissione Art.173 comma 10: anche per la beneficiaria (e non solo per la scissa) la riportabilità delle perdite è subordinata alla verifica dei vincoli antielusivi (patrimonio netto senza i versamenti degli ultimi 24 mesi, andamento del costo del lavoro, dei ricavi e dei proventi derivanti dall’attività caratteristica: anche in questo caso, si richiede almeno il 40% della media consuntivata per gli ultimi 2 esercizi anteriori

12 Costanzo Perona12 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Riporto perdite: novità in tema di pianificazione: In caso di significative perdite fiscali pregresse, la fusione continua a consentire il riporto, pur nei ristretti limiti dei noti vincoli antielusivi (peraltro derogabili nel caso di risposta positiva ad un’eventuale interpello per la disapplicazione - ex art.37 bis, c. 8 DPR 600/73 - dell’art. 172, c. 7 del TUIR) di contro, il consolidamento fiscale impedisce alla consolidante (per esplicito disposto normativo) l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse della consolidata (utilizzabilità consentita soltanto alla medesima società che ha generato le perdite pregresse)

13 Costanzo Perona13 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Relazioni con le variazioni di perimetro del consolidato fiscale nazionale: Fusione o scissione tra società consolidate: non interrompe la tassazione di gruppo Fusione tra consolidante e una o più consolidate: interrompe (senza gli effetti di cui all’art.124 TUIR) il consolidamento tra i soggetti interessati, ma non quello di gruppo

14 Costanzo Perona14 LE NOVITA’ FISCALI nella FUSIONE e nella SCISSIONE Continua: Qualora permangano i requisiti di cui all’art.117 TUIR, non si interrompe il consolidamento nei seguenti casi: –Incorporazione di società non consolidata in società consolidata –Scissione di società consolidata –Scissione parziale della consolidante Fusione controllante con società non consolidata: interrompe il consolidamento, salvo interpello


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