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ODINAMENTO STATALE AUTONOMIA SCOLASTICA Due letture possibili

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Presentazione sul tema: "ODINAMENTO STATALE AUTONOMIA SCOLASTICA Due letture possibili"— Transcript della presentazione:

1 ODINAMENTO STATALE AUTONOMIA SCOLASTICA Due letture possibili
EB Tv 1 ODINAMENTO STATALE E AUTONOMIA SCOLASTICA Due letture possibili Cittadino Stato Regioni Provincia e Comune Scuola Comune Provincia Scuola Regione Stato EB TitoloV

2 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
EB Tv 2 Art.114 Cost. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione Art. 117 Cost. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. EB TitoloV

3 ESCLUSIVA DELLE REGIONI
EB Tv 3 Potestà legislativa STATO REGIONI ESCLUSIVA DELLO STATO ESCLUSIVA DELLE REGIONI CONCORRENTE EB TitoloV

4 ESCLUSIVA DELLE REGIONI
EB Tv 4 potestà legislativa nelle materie dell’istruzione dell’istruzione e della formazione professionale ESCLUSIVA DELLO STATO ESCLUSIVA DELLE REGIONI CONCORRENTE -livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; -norme generali sull’istruzione; -principi fondamentali -istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche l’ istruzione e la formazione professionale;  EB TitoloV

5 ULTERIORI POSSIBILITA’
EB ULTERIORI POSSIBILITA’ Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119.  EB TitoloV

6 LE NOVITA’ DELLA DEVOLUTIUON
EB LE NOVITA’ DELLA DEVOLUTIUON COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI PER LA PARTE DI INTERESSE REGIONALE EB TitoloV

7 Una ipotesi per sbrogliare la matassa delle competenze
EB Una ipotesi per sbrogliare la matassa delle competenze La sentenza della Corte Costituzionale N. 13 del Illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 3, della legge , n. 448, nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche; EB TitoloV

8 Le motivazioni della sentenza
EB Le motivazioni della sentenza E’ infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principî organizzativi che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina. EB TitoloV

9 Una ipotesi di ricognizione delle competenze
EB Una ipotesi di ricognizione delle competenze Sulla base della l.59/97 e del d.l.vo 112 Ispirati ai principi di prossimità e sussidiarietà Norme generali sull’istruzione ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale. (l.59/97 art.1 c.3 lett. q) Programmi: a) gli obiettivi generali del processo formativo; b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; (art.8 dpr 275/99) EB TitoloV

10 Livelli essenziali delle prestazioni
EB Livelli essenziali delle prestazioni -l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; -i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo; -gli standard relativi alla qualità del servizio; -gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; (art.8 dpr 275/99) -Gli obblighi complessivi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti (con possibilità di una programmazione plurisettimanale -L’obbligo di adottare strumenti di verifica e valutazione della produttivita’ scolastica e del raggiungimento degli obiettivi (art. 21, l.59/97) EB TitoloV

11 Livelli essenziali delle prestazioni 2
EB Livelli essenziali delle prestazioni 2 le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, Federalismo fiscale (art. 119 Cost) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. EB TitoloV

12 Le competenze delle Regioni
EB Le competenze delle Regioni Art. 138 d.l.vo (Deleghe alle Regioni) a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, asicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. EB TitoloV

13 Le competenze delle scuole
EB Le competenze delle scuole L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. EB TitoloV

14 Livelli essenziali delle prestazioni 2
EB Livelli essenziali delle prestazioni 2 le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, Federalismo fiscale (art. 119 Cost) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. EB TitoloV

15 Ordinamenti Programmi
Stato    Obiettivi     Standard     Ordinamenti     Programmi EB Tv18 Committenza di scuola ·       Domanda e bisogni formativi individuali o di gruppo Committenza territoriale ·     caratteristiche ·     tradizioni ·     prospettive ·     integrazione con servizi e offerta formativa degli Enti locali L’autonomia scolastica IL Pof ·     Strutture·     Attrezzature ·     Risorse·     Organizzazione ·       Professionalità EB TitoloV

16 Rimuovere le disuguaglianze Valorizzare le differenze
EB h4 Costituzione  Art. 4. ­ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Rimuovere le disuguaglianze Valorizzare le differenze Favorire l’occupabilità EB TitoloV

17 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
EB h5 Costituzione.  Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. EB TitoloV

18 Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro
EB h6 Costituzione Art.34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia , invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato L'assistenza privata è libera. EB TitoloV


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