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LO SCUDO FISCALE IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI LUCCA – 16 settembre 2009.

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Presentazione sul tema: "LO SCUDO FISCALE IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI LUCCA – 16 settembre 2009."— Transcript della presentazione:

1 LO SCUDO FISCALE IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI
LUCCA – 16 settembre 2009

2 Il segreto bancario e le indagini finanziarie
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI Il segreto bancario e le indagini finanziarie Il monitoraggio estero e il quadro RW La presunzione di produttività di reddito dei capitali esteri e le modifiche al sistema sanzionatorio La cooperazione internazionale tra le agenzie fiscali La lotta contro i paradisi fiscali La residenza fiscale delle persone fisiche Le modifiche al regime delle CFC Dott. Fabio Giommoni –

3 Indagini finanziarie Segreto bancario
L’Amministrazione Finanziaria può richiedere, per via telematica, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Dott. Fabio Giommoni –

4 Utilizzabilità ai fini dell’accertamento
Indagini finanziarie Utilizzabilità ai fini dell’accertamento Imposte sui redditi Imposta sul valore aggiunto dall'art. 32, comma 1, n.7 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dall'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Dott. Fabio Giommoni –

5 Fonti normative Archivio dei rapporti
Art. 7 del DPR 605/73 modificato dall’Art. 37, commi 4 e 5 del DL 223/06 (decreto Visco-Bersani) Istituzione dell’ ”archivio dei rapporti” tra intermediari finanziari e contribuenti Obbligo di rilevazione e codifica dei dati relativi alla clientela relativamente a qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria Obbligo di comunicazione telematica dei rapporti intrattenuti a partire dal 1° gennaio 2005 , nonché la loro natura, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale Sono comprese anche le operazioni “extraconto”, quali bonifici allo sportello, emissione incasso assegni circolari, vaglia postali ecc., effettuate dal 1° gennaio 2005. Dott. Fabio Giommoni –

6 Rapporti da comunicare
Archivio dei rapporti Rapporti da comunicare Conto corrente Conto deposito titoli e/o obbligazioni Conto deposito a risparmio libero/vincolato Rapporto fiduciario ex legge 1966/1939 Gestione collettiva del risparmio Gestione patrimoniale Certificati di deposito e buoni fruttiferi Portafoglio Conto terzi individuale/globale Dopo incasso Cessione indisponibile Cassette di sicurezza Depositi chiusi Contratti derivati su crediti Carte di credito/debito Crediti di firma Crediti Finanziamenti Fondi pensione Patto compensativo Finanziamento in pool Altro rapporto Dott. Fabio Giommoni –

7 Conti secretati Archivio dei rapporti
Conti secretati a seguito di adesione al cosiddetto “scudo fiscale” di cui al DL 350/2001 Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 18/E del 2007): Devono essere comunicati all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 – “archivio rapporti” Tuttavia in sede di richieste a seguito di indagine finanziaria in ordine alle operazioni trattate nell’ambito di detti rapporti è legittimo il rifiuto da parte dell’operatore finanziario Le associazioni di categoria (ABI circ. 5/2/2007, Assofiduciaria circ. 5/4/2007) non concordano con detta tesi, sostenendo che non vi è obbligo di comunicazione dei conti secretati. Dott. Fabio Giommoni –

8 Operazioni registrate nell’archivio
Archivio dei rapporti Operazioni registrate nell’archivio Rapporti finanziari 890 milioni (di cui 290 milioni cointestati) Operazioni extraconto 85 milioni Dott. Fabio Giommoni –

9 Monitoraggio estero e quadro RW
FONTI NORMATIVE Il “monitoraggio fiscale” è stato introdotto dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990 n. 227 , in occasione dell’abrogazione della disciplina valutaria. Successivamente modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461. Prevede l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Dott. Fabio Giommoni –

10 Monitoraggio estero e quadro RW
SOGGETTI OBBLIGATI PERSONE FISICHE (anche imprenditori in contabilità ordinaria) SOCIETA’ SEMPLICI ENTI NON COMMERCIALI (compresi i Trust non commerciali) Non sono pertanto tenuti a compilare il quadro RW le società di persone e di capitali e i soggetti equiparati. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Dott. Fabio Giommoni –

11 Monitoraggio estero e quadro RW
Attività da dichiarare Investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, detenuti all’estero al termine del periodo di imposta e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia; Trasferimenti da e per l’estero anche se l’attività non è più detenuta alla fine del periodo di imposta Non vi è obbligo se l’ammontare complessivo delle attività al termine del periodo di imposta non supera € o se l’importo dei trasferimenti complessivi da e per l’estero nel periodo di imposta non supera € ; Non vi è obbligo di dichiarazione per le operazioni concluse con intervento di un intermediario italiano tenuto alla rilevazione delle stesse. Dott. Fabio Giommoni –

12 Monitoraggio estero e quadro RW
Attività da dichiarare Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione del quadro RW Attività finanziarie estere in ogni caso Immobili all’estero - se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto – in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile Preziosi ed opere d’arte solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia Imbarcazioni da diporto R.M. n. 172/E del 3 luglio 2009 Attività finanziarie italiane in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione con società assicuratrici non residenti qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni sono pagate attraverso un intermediario italiano Dott. Fabio Giommoni –

13 Monitoraggio estero e quadro RW
QUADRO RW SEZ. I trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria Dott. Fabio Giommoni –

14 Monitoraggio estero e quadro RW
QUADRO RW SEZ. II consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti all’estero al termine del periodo di imposta Dott. Fabio Giommoni –

15 Monitoraggio estero e quadro RW
QUADRO RW SEZ. III trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, che nel periodo di imposta hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. Dott. Fabio Giommoni –

16 Monitoraggio estero e quadro RW
Sanzioni L’art. 19 del DL 350/2001 (primo Scudo fiscale) ha previsto le seguenti sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Sanzione nella misura dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati relativi: alla consistenza delle attività estere ai trasferimenti da e per l’estero Per il solo caso dell’omissione della dichiarazione della consistenza della attività estere è prevista la confisca di beni di corrispondete valore. Tale sanzione di fatto non è stata mai commisurata per le difficoltà applicative. Dott. Fabio Giommoni –

17 Monitoraggio estero e quadro RW
Novità manovra estiva 2009 L’art. 13-bis del DL 78/2009 ha previsto il raddoppio delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Pertanto si applica una sanzione nella misura dal 10% al 50% dell’ammontare degli importi non dichiarati relativi: alla consistenza delle attività estere ai trasferimenti da e per l’estero E’ inoltre confermata la confisca nel caso di omissione della dichiarazione della consistenza della attività estere. Dott. Fabio Giommoni –

18 Monitoraggio estero e quadro RW
Novità manovra estiva 2009 L’art. 12 del DL 78/2009 introduce una presunzione in base alla quale: Le attività detenute in paesi black list non dichiarate nel quadro RW si presumono frutto di redditi non dichiarati in Italia (salvo prova contraria) Dubbi: Momento impositivo ? Tipologia di reddito da tassare? Inoltre è previsto il raddoppio delle sanzioni ordinarie relative alla infedele od omessa dichiarazione Dott. Fabio Giommoni –

19 Cooperazione internazionale
Norme che regolano lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza tra le autorità fiscali degli Stati In ambito OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni La Convenzione OCSE del 25/1/1988 A livello comunitario: Le Direttive e i regolamenti comunitari Dott. Fabio Giommoni –

20 Le convenzioni fiscali bilaterali
Una “convenzione bilaterale” è un Trattato internazionale concluso tra due Stati sovrani, la cui funzione primaria consiste nel prevenire o evitare la doppia imposizione e, nello stesso tempo, nel prevenire l’evasione fiscale. Generalmente sono redatte sulla base del modello di convenzione predisposta a livello OCSE. Il primo Modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia imposizione risale al 1963 e subito fu adottato come riferimento da un gran numero di Stati nella redazione dei rispettivi trattati bilaterali. Un secondo modello seguì nel 1977, cui furono apportati significative modifiche nel 1992 ed ancora nel 1994. Dott. Fabio Giommoni –

21 Le convenzioni fiscali bilaterali
Le convenzioni prevedono esplicitamente un'assistenza amministrativa fra le Amministrazioni fiscali interessate. La portata dello scambio di informazioni è variabile secondo le Convenzioni ed ha come scopo di permettere la corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione e della legislazione interna degli Stati contraenti, relativa alle imposte trattate dalla Convenzione. Ciò che legittima lo scambio internazionale di informazioni è la reciprocità, cioè la possibilità per lo Stato richiedente di fornire informazioni equivalenti a quelle richieste. Alcune convenzioni stipulate dall‘Italia non comportano clausole di scambio di informazioni (Arabia Saudita, Qatar e Bahrein), altre contengono clausole restrittive per lo scambio di informazioni (Algeria, Madagascar, Malesia e Svizzera). Dott. Fabio Giommoni –

22 La convenzione OCSE Al fine di aumentare la cooperazione tra le autorità fiscali impegnate contro l'evasione dei tributi, agevolata dal crescente sviluppo di movimenti internazionali di persone, capitali, beni e servizi il 25/1/1988 è stata firmata a Strasburgo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) una specifica Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa. La Convenzione è aperta alla ratifica degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE. L’Italia ha aderito con la L. 10 febbraio 2005, n. 19 concernente la "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione". Dott. Fabio Giommoni –

23 La convenzione OCSE La Convenzione prevede che le Parti firmatarie si concedano reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale, incluso: - lo scambio di informazioni, compresi i controlli fiscali contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero; - il recupero di crediti d'imposta; - la notifica di documenti. L'accordo dispone altresì che l'assistenza amministrativa sia fornita a prescindere se la persona in oggetto sia residente o cittadina di una Parte o di ogni altro Stato. Una Parte non può utilizzare le informazioni ottenute come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale se non abbia ottenuto l'autorizzazione preliminare della Parte che le ha fornite; tuttavia due o più Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare Dott. Fabio Giommoni –

24 La convenzione OCSE A) Scambio di informazioni su richiesta
Obbligo di fornire ogni informazione relativa a una determinata persona o transazione su istanza dello Stato richiedente. B) Scambio di informazioni automatico Si prevede che per alcune categorie di casi, e secondo procedure che sono determinate di comune accordo, due o più Parti scambino automaticamente informazioni fiscali. c) Scambio di informazioni spontaneo Uno Stato può comunicare informazioni, senza richiesta preliminare, nell’ipotesi di: soggetti che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di imposta; transazioni che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di imposta; trasferimenti fittizi di proventi nell'ambito di gruppi di imprese.

25 La convenzione OCSE “Controlli fiscali contestuali”
Per controllo fiscale contestuale, ai fini della Convenzione, si intende un controllo intrapreso ai sensi di un accordo con cui due o più Parti convengono di verificare contestualmente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con cui hanno interessi comuni o complementari, al fine di scambiare le informazioni così ottenute. Su richiesta di una Parte tra di loro, due o più Parti si consultano per determinare i casi che devono essere oggetto di un controllo fiscale contestuale nonché le procedure da seguire; ciascuna Parte decide in un determinato caso se partecipare o meno a un controllo fiscale contestuale. Dott. Fabio Giommoni –

26 La convenzione OCSE “Controlli fiscali all’estero”
Su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'istituzione competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto. Qualora la domanda sia accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto fa sapere al più presto al suo omologo dello Stato richiedente la data e il luogo del controllo, l'autorità o il funzionario incaricato di tale controllo nonché le procedure e condizioni stabilite dallo Stato richiesto per la conduzione del controllo; ogni decisione relativa alla conduzione del controllo fiscale è adottata dallo Stato richiesto. Dott. Fabio Giommoni –

27 Direttive e regolamenti europei
Tra le direttive e i regolamenti che hanno istituito una reciproca assistenza fra Stati membri dell'Unione europea vanno ricordate: la Direttiva n. 77/799/CEE del , relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, come modificata dalle Direttive n. 2003/93/CEE del , n. 2004/56/CEE del 21 aprile 2004 e n. 2004/106/CEE del ; la Direttiva n. 79/1070/CEE del ,, attualmente sostituita dai regolamenti (CE) n. 1798/2003 del , entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e (CE) n. 885/2004 del Dott. Fabio Giommoni –

28 Cooperazione internazionale
Uno dei limiti alla prestazione dell'assistenza è il principio dell'equivalenza, secondo il quale l'acquisizione delle informazioni deve essere consentita in entrambi gli Stati e in eguale misura. Tuttavia, negli altri paesi non sempre è autorizzata, com'è invece in Italia, un'indagine generale svolta presso le banche per ottenere informazioni circa tutti i conti detenuti sul territorio nazionale dal contribuente. Pertanto, il problema della possibilità di accesso ai dati bancari esiste solo se l'Amministrazione fiscale è a conoscenza dell'esistenza di un conto di un contribuente acceso presso una determinata banca. Dott. Fabio Giommoni –

29 Cooperazione internazionale
Limiti della cooperazione internazionale Scarsità di informazioni di natura finanziaria nel Paese estero per la presenza di un certo livello di segreto bancario Limitazioni allo scambio di informazioni previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese estero Non è stata stipulata alcuna convenzione perché il Paese estero non accetta lo scambio di informazioni (“Paradiso fiscale”) Dott. Fabio Giommoni –

30 I paradisi fiscali per l’OCSE Normativa scambio informazioni
Lista Normativa scambio informazioni Paesi “NERA” Paesi che non si sono mai impegnati a rispettare gli standard OCSE Costarica, Malaysia, Filippine, Uruguay “GRIGIA” (A) Paradisi fiscali Paesi che si sono impegnati a rispettare gli standard OCSE, ma che di fatto non li hanno applicati (almeno 12 convenzioni) 30 Paesi tra cui: San Marino, Montecarlo, Isole Cayman, Liechtenstein, Andorra, Panama ecc. “GRIGIA” (B) Altri centri finanziari Cile, Singapore, Guatemala; (in uscita): Austria e Svizzera (usciti): Belgio e Lussemburgo “BIANCA” Paesi che rispettano gli standard OCSE Tutti gli altri Paesi Dott. Fabio Giommoni –

31 Black list italiane PARADISI FISCALI DM 21 novembre 2001
DM 23 gennaio 2002 DM4 maggio 1999 CFC Controlled foreign companies Art. 167 e 168 TUIR Indeducibilità costi da paradisi fiscali Art. 110 TUIR Presunzione residenza Persone fisiche Art. 2, co. 2-bis TUIR Dott. Fabio Giommoni –

32 I paradisi fiscali nella normativa italiana

33 I paradisi fiscali nella normativa italiana
Vi sono alcuni Paesi che rientrano nella black list limitatamente ad alcune specifiche forme societarie: il Lussemburgo, con riferimento alla “Holding del 1929”; la Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali ( seguito di rulings), quali le “Società holding”, “Ausiliarie” e di “Domicilio”. Dott. Fabio Giommoni –

34 SVIZZERA PARADISI FISCALI
Per uscire dalla lista grigia dell’OCSE la Svizzera deve sottoscrivere almeno 12 convenzioni contro le doppie imposizioni con altrettanti Paesi secondo il modello OCSE Inoltre, per non dover rinunciare al segreto bancario la Svizzera applica la cosiddetta “Euroritenuta” (anonima) sui proventi corrisposti ai residenti in altri Paesi europei e versarla ai rispettivi Paesi. Trattative i corso per la revisione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni: Adeguamento della Convenzione al modello OCSE Superamento della distinzione tra “frode fiscale” e “evasione fiscale” Trattamento delle “società schermo” collegate a conti segreti Dott. Fabio Giommoni –

35 SVIZZERA (segue) PARADISI FISCALI
Probabili limitazioni che saranno contenute nel nuovo accordo tra Italia e Svizzera: Le nuove regole riguarderanno solo i casi di evasione fiscale commessa dopo la firma dell’accordo. Le informazioni saranno rilasciate sulla base di specifiche richieste circoscritte e non riguarderanno liste indiscriminate (come ad esempio nel caso UBS). I soggetti interessati dalle richieste dovranno aver già subito un accertamento in patria. Dott. Fabio Giommoni –

36 SAN MARINO PARADISI FISCALI
E’ stato recentemente siglata una bozza di accordo tra Italia e San Marino, i cui contenuti non sono stati resi noti, ma che dovrebbe prevedere: La fornitura da parte di san Marino delle liste dei cittadini Italiani effettivamente residenti in tale Paese in modo da poter incrociare i dati con gli italiani iscritti all’AIRE con riferimento a San Marino Maggiore collaborazione in tema di scambio di informazioni Dott. Fabio Giommoni –

37 Residenza fiscale delle persone fisiche
La nozione di residenza fiscale risulta di fondamentale importanza al fine di individuare l’inquadramento fiscale e le conseguenti modalità di tassazione Residenti Tassati su tutti i redditi ovunque prodotti (obblighi dichiarativi) Non residenti Tassati esclusivamente sui redditi prodotti in Italia (con esclusione dei redditi esenti, assoggettati a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte) Dott. Fabio Giommoni –

38 Residenza fiscale delle persone fisiche
FONTI NORMATIVE Residenza delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi (art. 2, secondo comma, TUIR) Si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente: sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente hanno nel territorio dello Stato il domicilio hanno ivi la residenza La sussistenza dei requisiti deve essere verificata “per la maggior parte del periodo di imposta” ovvero deve coprire un arco temporale di almeno 183 gg. Dott. Fabio Giommoni –

39 Residenza fiscale delle persone fisiche
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA l’iscrizione all’anagrafe italiana preclude qualsiasi altro tipo di prova contraria (prevalenza della forma sulla sostanza). l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che attesta la non residenza in Italia, è invece sempre suscettibile di prova contraria. Dott. Fabio Giommoni –

40 Residenza fiscale delle persone fisiche
LA RESIDENZA “E’ il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43, secondo comma, del c.c.). Per la giurisprudenza civilistica, la residenza e’ determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo. Deve conseguentemente esserci concorrenza di un elemento soggettivo (volontà di rimanere in un luogo) e di uno oggettivo (effettiva stabile permanenza in un luogo). Dott. Fabio Giommoni –

41 Residenza fiscale delle persone fisiche
IL DOMICILIO “E’ nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (art. 43, primo comma, del c.c.) Elemento che prescinde dalla dimora e dalla presenza di una persona in un luogo ma che e’ caratterizzato dalla volontà della persona di stabilire in un determinato luogo la sede generale delle sue relazioni e dei suoi interessi (Cass. 21 marzo 1968, n.884) “Affari ed interessi” : interpretazione ampia, ovvero non solo rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche morali, sociali e familiari (Cass. 26 ottobre 1968 n e 12 febbraio 1973, n.435) Dott. Fabio Giommoni –

42 Residenza fiscale delle persone fisiche
PRESUNZIONE DI RESIDENZA Dal 1° gennaio 1999 si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i soggetti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (comma 2-bis art. 2 TUIR): cittadini italiani; cancellati dalle anagrafi dei residenti; emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 , c.d.“black list”, da sostituire con la nuova white list in base alla Finanziaria 2008) Inoltre, ai sensi del DL 112/2008, i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), sono monitorati per 3 anni al fine di verificare l’effettiva cessazione della residenza in Italia (effetto retroattivo per le iscrizioni a partire dal ). Dott. Fabio Giommoni –

43 Residenza fiscale delle persone fisiche
PRESUNZIONE DI RESIDENZA Per la prova contraria, il contribuente può fare riferimento a quegli stessi elementi individuati dal Ministero (Circ. 304/E/1997) come indizi utili al fine di determinare la residenza in Italia di un soggetto: Contratti di lavoro all’estero Bollette delle utenze Possesso o detenzione di abitazioni Iscrizione figli alle scuole locali, etc. La disposizione presuntiva trova applicazione dal periodo di imposta 1999 ancorché l’emigrazione sia avvenuta antecedentemente al primo gennaio 1999 Dott. Fabio Giommoni –

44 Residenza fiscale delle persone fisiche
Elementi utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per provare la residenza in Italia di persone fisiche non iscritte all’anagrafe della popolazione residente : la disposizione in Italia di una abitazione permanente; il mantenimento in Italia della famiglia; l’accredito in Italia dei propri proventi, ovunque conseguiti; la partecipazione a riunioni di affari in Italia; il rivestimento in Italia di cariche sociali; l’iscrizione a circoli o clubs situati in Italia; l’organizzazione della propria attività o dei propri impegni attraverso soggetti operanti nel territorio italiano le dichiarazioni rese dal soggetto in sede di pubblicazioni biografiche, di interviste concesse alla stampa o alle reti televisive etc. l’inadeguatezza, rispetto al tenore di vita dell’individuo, degli investimenti immobiliari detenuti all’estero, specie se paragonati a quelli, tenuti a disposizione, nel territorio nazionale Dott. Fabio Giommoni –

45 Residenti o localizzate in paradisi fiscali
Regime CFC Fonti normative Residenti o localizzate in paradisi fiscali Controllate Collegate Art. 167 TUIR DM 21 novembre 2001 n° 429 Art. 168 nuovo TUIR DM 7 agosto 2006 n. 268 Black List DM 21 novembre 2001 Nuova White list Finanziaria 2008 Dott. Fabio Giommoni –

46 Controllo e collegamento
Regime CFC Controllo e collegamento Controllate Collegate Direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona Controllo ex art c.c.: Controllo di diritto Controllo di fatto Controllo contrattuale Partecipazione agli utili> 20% (10% in caso di società quotate) Per le persone fisiche vanno sommati anche i voti del coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo. Dott. Fabio Giommoni –

47 SOGGETTI INTERESSATI Regime CFC
I soggetti controllati interessati dalla disciplina delle CFC: persone fisiche (anche non imprenditori); società di persone e di capitali; enti commerciali/non commerciali, pubblici e privati; le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono escluse; Dott. Fabio Giommoni –

48 Regole di applicazione
Regime CFC Regole di applicazione i redditi della CFC sono imputati “per trasparenza” in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, diretta o indiretta i redditi della CFC sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27% gli utili distribuiti dai soggetti non residenti non concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti esercizi Dott. Fabio Giommoni –

49 Regole di applicazione
Regime CFC Regole di applicazione i redditi sono determinati secondo i criteri del reddito d’impresa, salvo il differimento della tassazione delle plusvalenze patrimoniali che non è applicabile sono ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero in via definitiva I redditi vanno convertiti in Euro sulla base del tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio della CFC. la perdita fiscale della CFC è riportabile nei 5 periodi d’imposta successivi, compensabile esclusivamente con i redditi futuri della stessa CFC (quindi, non compensabili con il reddito di un soggetto residente, né con i redditi di altre CFC). Dott. Fabio Giommoni –

50 Disapplicazione ante DL 78/2009
Novità regime CFC Disapplicazione ante DL 78/2009 Istanza di interpello ex art. 11 della L. 212/2000 (c.d.Statuto del contribuente) diretta a dimostrare alternativamente Lett. a) la CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o territorio nel quale ha sede; Lett. b) dalle partecipazioni nella CFC non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regime fiscale agevolato; La CFC svolge in prevalenza un’effettiva attività commerciale (art C.c.) con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della stessa i redditi conseguiti dalla CFC sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Paesi o territori non inclusi nella black list ed ivi sottoposti a tassazione ordinaria;

51 Disapplicazione ante DL 78/2009
Novità regime CFC Disapplicazione ante DL 78/2009 Modifica della lett. a), comma 5, art. 167 TUIR Nuova lett. a) La CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, NEL MERCATO dello Stato o territorio nel quale ha sede; Lett. b) [invariata] Assume rilevanza la sfera locale della struttura organizzativa della partecipata non residente. Ad esempio non vi dovrebbero rientrare le imprese prevalentemente esportatrici Attenzione: nuova norma specifica di inapplicabilità della causa di esenzione Dott. Fabio Giommoni –

52 Inapplicabilità esenzione
Novità regime CFC Inapplicabilità esenzione Ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 167, la circostanza esimente di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167 TUIR non si applica qualora i proventi della partecipata non residente provengono da per più del 50% dalla mera gestione di: titoli e partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, nonché dalla: cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, prestazione di servizi nei confronti di soggetti dello stesso gruppo, ivi compresi i servizi finanziari. Dott. Fabio Giommoni –

53 Estensione del regime CFC
Novità regime CFC Estensione del regime CFC Il nuovo comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR amplia l’ambito applicativo del regime delle società CFC anche a società non residenti in Paesi black list, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: I relativi proventi sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (comparable tax approach); hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla mera gestione di titoli, crediti, altre attività finanziarie e dalla cessione o concessione di diritti immateriali e da prestazioni intragruppo (anche finanziarie). Dott. Fabio Giommoni –

54 Estensione del regime CFC (segue)
Novità regime CFC Estensione del regime CFC (segue) La nuova disciplina CFC non trova applicazione se il soggetto controllante italiano dimostra – mediante interpello - che l’insediamento estero «non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale». La nuova disciplina CFC presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria della libertà di stabilimento per cui dovrà essere verificata l’effettiva applicabilità nei casi in cui la controllata risiede in Paesi dell’Unione Europea. Dott. Fabio Giommoni –


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