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CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI

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Presentazione sul tema: "CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI"— Transcript della presentazione:

1 CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
Prof. Francesco Macario

2 COSCIENZA DELL’ESISTENZA TRADIZIONI GIURIDICHE
L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMPARATO E DEL SUO INSEGNAMENTO OBIETTIVO PRINCIPALE COSCIENZA DELL’ESISTENZA DI ALTRE TRADIZIONI GIURIDICHE convergenze differenze ESIGENZA SEMPRE AVVERTITA curiosità storiche nel tempo, crescita di interesse al livello sia pratico che teorico

3 L’evoluzione del diritto comparato
e del suo insegnamento XIX SECOLO: SECOLO delle CODIFICAZIONI in EUROPA In Francia entra in vigore il Code Civil (1804) In Germania domina la figura di Savigny Dottrina della scuola dell’esegesi Dottrina della scuola storica Seconda metà del secolo ovunque dominata dal “positivismo giuridico”

4 L’evoluzione del diritto comparato
e del suo insegnamento Connotazione odierna del diritto comparato risente del lancio euforico dal 1900 agli anni ‘30 (anni della depressione economica) Congresso internazionale di diritto comparato sotto l’impulso di: Raymond Saleilles e Edouard Lambert (F) UTOPIA Creare un diritto mondiale Intanto: 1° gennaio 1900: un nuovo codice, BGB, codice civile tedesco, che si contrappone al Code civil francese, stimolando il confronto fra i due modelli di codice

5 L’evoluzione del diritto comparato
e del suo insegnamento EPOCA CONTEMPORANEA facilità degli scambi sviluppo dei mezzi di comunicazione Il diritto non può più essere puramente nazionale QUESTIONI: 1. capire perché abbiamo un codice (e altri no) 2. in che cosa i codici si distinguono fra loro 3. perché le costituzioni e il controllo di costituzionalità sono improntati in un modo piuttosto che in un altro nei vari sistemi

6 L’evoluzione del diritto comparato
e del suo insegnamento L’integrazione Europea pone nuovi problemi di “armonizzazione” del diritto si parla di un “codice civile europeo”, ma cosa significa? ENORME DIFFICOLTA’ DI CONCILIARE LA PLURALITA’ lingue diverse stile diverso dei giuristi diffidenze di tipo culturale resistenze L’uniformazione si propone essenzialmente come fatto culturale (e quindi dottrinale)

7 L’evoluzione del diritto comparato
e del suo insegnamento PANORAMA RICCO DI INIZIATIVE ANCHE A LIVELLO “MONDIALE” 1926: fondato a Roma l’UNIDROIT (Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato) fra 1980 e 1994 vi si elaborano i “Principi dei contratti commerciali internazionali” (raccolta organica di regole generali) punto di riferimento negli arbitrati internazionali

8 DELLA COMUNITA’ EUROPEA per una progressiva “armonizzazione” e poi
L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento NUMEROSE DIRETTIVE DELLA COMUNITA’ EUROPEA per una progressiva “armonizzazione” e poi “uniformazione” di interi settori del diritto ESEMPI: responsabilità per danno da prodotti difettosi direttiva n. 85/374 Disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori direttiva n. 93/13 Nuova disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti direttiva n. 98/27

9 L’evoluzione del diritto comparato (fondamentali per l’armonizzazione
e del suo insegnamento NUMEROSE CONVENZIONI INTERNAZIONALI (fondamentali per l’armonizzazione e l’uniformazione) Vienna 1980: vendita internazionale di mobili Roma 1980: obbligazioni contrattuali Bruxelles 1968: giurisdizione e riconoscimento delle sentenze straniere Incidenza diretta sulla legislazione interna: Richiamate e utilizzate nel 1995 dalla nuova disciplina del diritto internazionale privato italiano artt. 3 e 57 della l n. 218

10 L’evoluzione del diritto comparato
e del suo insegnamento PROGRESSIVA LIBERALIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO DIRETTIVE: 77/249 del 89/48 del 98/5 del RIFLESSI SIGNIFICATIVI SULLA “FORMAZIONE” DEL GIURISTA

11 L’evoluzione del diritto comparato
e del suo insegnamento DA TUTTI QUESTI EVENTI Forte sviluppo della comparazione sotto il profilo “scientifico” e “didattico” Crescente diffusione nelle facoltà giuridiche Curiosità e sensibilità per il diritto straniero e comparato (che appare anche nelle voci di enciclopedie giuridiche) OBIETTIVO ULTIMO: libera circolazione degli studenti attraverso la scuola (formazione) giuridica di tipo transnazionale NUOVO TIPO DI GIURISTA

12 NATURA DEL DIRITTO COMPARATO
PARTE DELLA SCIENZA GIURIDICA CHE PROPONE UN CONFRONTO CRITICO più sistemi (lo spirito e lo stile) “macrocomparazione” TRA più istituti (il loro modo di operare) “microcomparazione” confini tra micro e macrocomparazione

13 Natura del diritto comparato
IL DIRITTO COMPARATO E’ DIVERSO DAL: (a) diritto positivo, in quanto: Non è un “complesso organizzato di norme” non è “fonte” di disciplina dei rapporti (come diritto privato o pubblico) (b) diritto internazionale privato (anche se è connesso e gli è “utile”) (c) diritto internazionale pubblico (anche se gli offre un contributo essenziale) Più corretta l’espressione COMPARAZIONE GIURIDICA RECHTSVERGLEICHUNG

14 Natura del diritto comparato
COMPARAZIONE COME DIRITTO “POSITIVO” ESEMPIO 1: art. 38 Statuto della Corte Internazionale di giustizia richiama “i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili” La Corte individua i “principi generali” su cui fonda la regola per il caso concreto ESEMPIO 2: art. 288, comma 2 del Trattato istitutivo della CE: “in materia di responsabilità extra- contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”.

15 Natura del diritto comparato
LA CORTE DI GIUSTIZIA DI LUSSEMBURGO ESAMINA I PRINCIPI GENERALI COMUNI Per arrivare al controllo sulla legittimità degli atti comunitari (v. decisione nella causa 44/79, Haver)

16 Natura del diritto comparato
LA CORTE di GIUSTIZIA Si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri e per garantire i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dai singoli stati distilla la regola “comune” ossia il diritto positivo del caso concreto

17 Natura del diritto comparato
ESEMPIO 3: PRATICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE CONTRATTI FRA PRIVATI O FRA PRIVATI E STATI CLAUSOLA DI DEFERIMENTO AD ARBITRI Indicazione del diritto applicabile

18 Natura del diritto comparato
IL DIRITTO COMPARATO E’ DIVERSO DAL DIRITTO STRANIERO PRESUPPOSTO DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA pone a confronto la categoria giuridica “straniera” con le categorie nazionali nelle coincidenze e nelle divergenze

19 La comparazione è essenziale per comprendere:
Natura del diritto comparato. diritto comparato e straniero La comparazione è essenziale per comprendere: la relatività: dei “concetti” e dei “metodi” COSTRUIRE UNA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO BASATA SUI PARTICOLARISMI PROPRI DEI DIRITTI LOCALI

20 Natura del diritto comparato
I RAMI DELLA SCIENZA GIURIDICA E LA COMPARAZIONE 1. STORIA Lo storico del diritto è comparatista Valuta il diritto relativizzandolo ossia alla luce della sua storia 2. SOCIOLOGIA Più società studierà, più convincente sarà il sociologo del diritto confronto fra sociologi e giuristi 3. ETNOLOGIA L’etnogiurista osserva i modelli giuridici “non verbalizzati” delle società tradizionali

21 IL METODO DEL DIRITTO COMPARATO secondo ZWEIGERT - KÖTZ
VALORIZZA IL “COMMON SENSE” EVIDENZA PRATICA E SENSO IMMEDIATO DI GIUSTIZIA

22 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
TRADIZIONALE DOGMATISMO DURO A MORIRE DIRITTO COMPARATO PROPRIO METODO MAGGIORMENTE FUNZIONALE

23 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
“PROBLEMA” “IPOTESI DI LAVORO” “IDEA”

24 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
PRINCIPIO METODOLOGICO BASILARE QUELLO DELLA FUNZIONALITÀ STESSO COMPITO STESSA FUNZIONE

25 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
DIRITTO DI TUTTO IL MONDO PASSATO E PRESENTE

26 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
TRUST DEL DIRITTO ANGLO AMERICANO PROBLEMI CHE CONOSCIAMO ANCHE NOI MA CHE IL NOSTRO DIRITTO RISOLVE MEDIANTE ISTITUTI ETEROGENEI

27 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
LIMITAZIONE DEI SISTEMI DI RIFERIMENTO

28 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
ESEMPIO NEGOZI VINCOLANTI SI DISTINGUONO DALLE DICHIARAZIONE NON VINCOLANTI

29 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
FENOMENI DELLA VITA CONCRETA SI NASCONDONO DIETRO I CONCETTI DEI SISTEMI NAZIONALI

30 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
GIURISPRUDENZA DEGLI INTERESSI SCUOLA DEL DIRITTO LIBERO SOCIOLOGIA DEL DIRITTO REALISMO GIURIDICO TUTTI convergono nella CRITICA DEL PURO CONCETTUALISMO DIRITTO COME “SOCIAL ENGINEERING” E SCIENZA SOCIALE

31 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
JHERING: “Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung”

32 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
PER UN LUNGO TEMPO GIOCO QUASI “ESOTERICO” RISERVATO A POCHI ELETTI

33 Il metodo del diritto comparato secondo Zweigert-Kötz
CONTATTI ECONOMICI E COMMERCIALI A LIVELLO INTERNAZIONALE NECESSARIA CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO

34 Il metodo della comparazione
Secondo SACCO e GAMBARO

35 OGGETTO E SCOPO DELLA COMPARAZIONE
Sacco e Gambaro OGGETTO E SCOPO DELLA COMPARAZIONE OGGETTO DELLA COMPARAZIONE In un primo tempo, la comparazione considerò come proprio scopo quello di “ricavare dall’insieme delle istituzioni particolari una base comune, o quanto meno punti di contatto capaci di mettere in luce l’unità fondamentale della vita giuridica universale”

36 Oggetto e scopo della comparazione Sacco e Gambaro
LA COMPARAZIONE NELLA FORMAZIONE DEL GIURISTA

37 Varietà dei formanti dell’ordinamento
Il metodo Sacco e Gambaro IL METODO Varietà dei formanti dell’ordinamento I singoli formanti I crittotipi

38 I problemi di traduzione
I problemi di lingua Sacco e Gambaro I PROBLEMI DI LINGUA Lingua e diritto I problemi di traduzione

39 IL COMPARATISTA PERSEGUE
FUNZIONI E FINI DEL DIRITTO COMPARATO IL COMPARATISTA PERSEGUE ALCUNE FUNZIONI FONDAMENTALI

40 Funzioni e fini della comparazione
COME OGNI “SCIENZA” NON HA BISOGNO DI INTERROGARSI SUI SUOI FINI E’ ancora giovane e non estesa quanto dovrebbe essere Va divulgata l’importanza della funzione della comparazione nella professione di giurista

41 Funzioni e fini della comparazione
DIRITTO COMPARATO E CONOSCENZA 1° nozione fondamentale: GINO GORLA: “… gli interessi immediati del comparatista sono interessi di conoscenza pura” RODOLFO SACCO: “… la migliore conoscenza dei modelli deve essere considerata come lo scopo essenziale e primario della comparazione intesa come scienza” Nel 1987 viene redatto un “Manifesto” della comparazione giuridica. La 1° delle 5 tesi è:

42 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e conoscenza
ZWEIGERT e KÖTZ: “La funzione primaria della comparazione giuridica … è la conoscenza ...” SACCO privilegia l’”attività di conoscenza pura”, una: “fredda misurazione delle analogie, dei parallelismi e delle divergenze fra più ordinamenti”, dove “fredda” sta per politicamente neutrale” ma dalla medesima scuola “strutturalista”, altri esponenti negano la neutralità della comparazione (es. MONATERI, Critica all’ideologia)

43 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e conoscenza
GORLA intende la “conoscenza” come “conoscenza storica”: “canone della conoscenza storica di ciascun termine di comparazione o della sua spiegazione o comprensione storica” La comparazione come strumento di “politica del diritto” colloca il dato giuridico in un più ampio contesto culturale e persegue obiettivi e prospettive di riforma nella ricerca del modello migliore.

44 Funzioni e fini della comparazione.
DIRITTO COMPARATO E UNIVERSALITA’ DELLA SCIENZA GIURIDICA La comparazione restituisce alla scienza giuridica il carattere di universalità Lo studio del diritto tradizionalmente accentrato sull’homo italicus A differenza delle altre scienze basate sull’uomo: il suo ambiente le sue idee i suoi bisogni i suoi fini

45 MA NON E’ STATO SEMPRE COSI’
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e universalità MA NON E’ STATO SEMPRE COSI’ espansione universale del diritto romano diffusione in tutto Europa dell’insegnamento delle scuole universitarie DAVID: necessita di studiare “il metodo attraverso il quale era possibile individuare, in qualsiasi paese, le soluzioni rispondenti a giustizia” giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII

46 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e universalità
NELLA TRADIZIONE DI CIVIL LAW Il periodo dell’universalità consolidato con le grandi codificazioni civilistiche dell’800 finito con la nascita dello stato moderno Hanno minato il carattere “extrastatuale” del diritto civile Filippo Vassali David

47 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e universalità
COMPARAZIONE PUO’ CONSENTIRE DI RECUPERARE LA PERDUTA UNIVERSALITA’ DELLA SCIENZA GIURIDICA

48 Funzioni e fini della comparazione.
DIRITTO COMPARATO E COMPRENSIONE ASCARELLI: Per una diversa prospettiva, SACCO, Introduzione, p. 5.

49 Funzioni e fini della comparazione.
DIRITTO COMPARATO E COMUNICAZIONE Il diritto comparato fa comunicare giuristi appartenenti a tradizioni diverse Da MATTEI e MONATERI:

50 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e comunicazione
OBIETTIVO PRINCIPALE: CAPIRE COME I DIVERSI SISTEMI AFFRONTANO PROBLEMI ANALOGHI LE SOLUZIONI CONCRETE POSSONO NON ESSERE DIVERSE MA SONO SPESSO ESPRESSE E SPIEGATE IN TERMINI DIFFERENTI, SPESSO INCOMUNICABILI

51 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e comunicazione
ALTRA FINALITA’ FORNIRE GLI STRUMENTI PER TRADURRE CORRETTAMENTE I TESTI GIURIDICI CERCARE IL VOCABOLO CONCETTUALMENTE ANALOGO DARE L’EFFETTIVO SIGNIFICATO DEL TERMINE NEL CONTESTO ALTERNATIVAMENTE, CREARE UN NEOLOGISMO: es. RECHTSGESCHÄFT (negozio giuridico)

52 Funzioni e fini della comparazione.
DIRITTO COMPARATO E POLITICA LEGISLATIVA Per la Law Commission inglese, l’atto istitutivo impone di: “ottenere quelle informazioni relative ai sistemi giuridici di altri paesi che appaiono suscettibili di facilitare l’attività e i compiti della Commissione stessa”.

53 NELLA STORIA TROVIAMO VARIE IMITAZIONI TRAPIANTI DI INTERI
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e politica legislativa NELLA STORIA TROVIAMO VARIE IMITAZIONI TRAPIANTI DI INTERI SISTEMI NORMATIVI es. classico: Code civil, prima imposto poi accolto; codici latini americani: indagini comparatistiche e scelte eclettiche fra varie soluzioni europee; il Giappone: prima sotto influenza dei codici tedeschi e poi accoglie molti istituti dell’ordinamento USA.

54 PUO’ ESSERCI DIVERGENZA TRA TESTI NORMATIVI E PRATICA APPLICATIVA
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e politica legislativa COMPLESSO FENOMENO DEI FLUSSI GIURIDICI PUO’ ESSERCI DIVERGENZA TRA TESTI NORMATIVI E PRATICA APPLICATIVA Guardare attentamente anche la “law in action” TROVATA UNA SOLUZIONE: Verificare se funziona bene ove esiste e se può andare bene altrove

55 NON SONO SEMPRE POSITIVI
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e politica legislativa I TRAPIANTI GIURIDICI NON SONO SEMPRE POSITIVI Legal transplants dovuti a: prestigio del modello particolari relazioni politiche contiguità linguistica tra i sistemi Esempi: donazione controllo sulla costituzionalità delle leggi

56 Funzioni e fini della comparazione.
DIRITTO COMPARATO E INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE CAPIRE FINO A CHE PUNTO SI PUO’ UTILIZZARE/APPLICARE UNA SOLUZIONE STRANIERA PER L’INTERPETAZIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIO PAESE

57 NEI SISTEMI DI COMMON LAW
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale NEI SISTEMI DI COMMON LAW “SISTEMI APERTI” Spesso si richiama a sentenze legate ad esperienze straniere: Esempi: caso nordamaericano: Muller v. State of Oregon, 1908: memoria con riferimento a legislazioni straniere in materia di numero di ore lavorative per le donne; Corte Suprema del New Jersey: Greenspan v. Slate, 1953: la Corte privilegiò la civil law e il diritto romano alla regola di equity

58 Nei sistemi di Civil Law, il discorso si pone in termini diversi
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale Nei sistemi di Civil Law, il discorso si pone in termini diversi A causa della presunta “esclusività” del sistema legislativo Per l’ Italia, Guido ALPA parla di: “disattenzione di avvocati e magistrati italiani a quanto avviene all’estero” Si può dare più spazio alla lex alii loci quando si usa l’analogia, che l’art. 12, comma2 non lega unicamente alle disposizioni nazionali

59 così quanto alla lacuna:
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale così quanto alla lacuna: “il vuoto del diritto può e deve essere colmato con riguardo alle norme interne che regolano fattispecie analoghe, ma se la lacuna rimane tale, se, cioè, il vuoto… è … del diritto nazionale, allora tale vuoto si deve colmare con riferimento a disposizioni e materie analoghe di un altro ordinamento” (Monateri e Somma)

60 il ricorso al diritto straniero:
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale il ricorso al diritto straniero: “non può presentarsi disgiunto dalla comparazione giuridica, come tecnica di accertamento del diritto straniero e come … verifica della “compatibilità”… e trasportabilità della soluzione nell’ambito dello sviluppo del diritto nazionale” (Monateri e Somma)

61 Funzioni e fini della comparazione.
DIRITTO COMPARATO E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO concetto di unificazione Convenzione Ginevra 7 giugno 1930: legge uniforme sulla cambiale e vaglia bancario Convenzione Ginevra 18 marzo 1931: legge uniforme sugli assegni Convenzione Vienna 11 aprile 1980: sui contratti di vendita internazionale di merci Convenzione Varsavia 12 ottobre 1929: unificazione di alcune regole sul trasporto aereo internazionale, modificata dal Protocollo dell’Aja del

62 ARMONIZZAZIONE OBIETTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e unificazione del diritto ARMONIZZAZIONE OBIETTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA L’UNIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO OBIETTIVO DELLA CONFERENZA DELL’AJA SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, ISTITUITA NEL 1893

63 COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e unificazione del diritto NEL 1966: ISTITUZIONE DELL’UNCITRAL COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE NEL 1926: ISTITUZIONE DELL’UNIDROIT (Roma) ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L’UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

64 PER AVVICINARE I DIRITTI DEI SINGOLI STATI:
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e unificazione del diritto NEGLI STATI UNITI PER AVVICINARE I DIRITTI DEI SINGOLI STATI: UNIFORM COMMERCIAL CODE RESTATEMENT: raccoglie, per materia, la giurisprudenza delle Corti Statali

65 OGNI OPERAZIONE VERSO L’UNIFICAZIONE HA BISOGNO DELLA COMPARAZIONE:
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e unificazione del diritto OGNI OPERAZIONE VERSO L’UNIFICAZIONE HA BISOGNO DELLA COMPARAZIONE: per avere la percezione dei punti di “convergenza” o “divergenza” che esistono fra i diversi ordinamenti; per riconoscere i “limiti”, geografici o di altra natura, che occorre assegnare all’unificazione; perché si possano conciliare le “tecniche diverse” impiegate nei vari paesi (DAVID)

66 PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLE VARIE INTERPRETAZIONI
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e unificazione del diritto PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLE VARIE INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE UNIFORME CORTE SOPRANAZIONALE CHE GARANTISCE UNIFORMITA’ DI APPLICAZIONE NEI PAESI MEMBRI NELLA COMUNITA’ EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA DEL LUSSEMBURGO

67 SENZA TALE CORTE “UNIFICATRICE”
Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e unificazione del diritto SENZA TALE CORTE “UNIFICATRICE” SUGGERIMENTO DI ZWEIGERT E KÖTZ: “bisognerebbe almeno che i Tribunali Supremi dei vari Stati-membri conoscessero e tenessero reciprocamente ben presenti la relativa giurisprudenza venutasi a creare sul diritto uniforme”

68 LA VARIETA’ DEI DIRITTI POSITIVI
1. UNO STATO un sistema giuridico A VOLTE, PIU’ SISTEMI GIURIDICI Per esempio, gli USA: diritto federale sistemi dei singoli stati sistema di diritto uniforme

69 La varietà dei diritti positivi
2. ALCUNE COMUNITA’ GIURIDICHE NON STATUALI canonico musulmano indù ebraico 3. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 4. LA COMUNITA’ EUROPEA 5. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

70 La varietà dei diritti positivi
LA DIVERSITA’ DEGLI ORDINAMENTI SI COGLIE NELLA DIVERSITA’ DELLE REGOLE CHE RISOLVONO PROBLEMI ANALOGHI MA A UN LIVELLO più PROFONDO DIVERGENZE SONO ALLA BASE DELLA STESSA CONCEZIONE dell’ordine sociale: modo di interpretare le regole vocabolario / terminologia categorie in cui sono espresse

71 La varietà dei diritti positivi
FORME E MANIFESTAZIONI DELLA VARIETA’ LA NORMA GIURIDICA dato più rilevante La c.d. “western legal tradition” ma la regola giuridica può essere sottomessa ad una superiore condivisa da entrambe Common e Civil Law Ordine religioso (es. diritto islamico o indù) Può avere un ruolo strumentale per poi scomparire (es.stati socialisti)

72 LE FONTI NORMATIVE SONO VARIE La varietà dei diritti positivi.
forme e manifestazione della varietà LE FONTI NORMATIVE SONO VARIE Diverso sarà il rapporto tra loro la legge la consuetudine la giurisprudenza la dottrina Il ruolo di tali fattori cambia da sistema a sistema e da epoca a epoca Variano così i “protagonisti” del diritto nei diversi ordinamenti

73 INOLTRE, LA NORMA GIURIDICA SI PRESENTA
La varietà dei diritti positivi. forme e manifestazione della varietà INOLTRE, LA NORMA GIURIDICA SI PRESENTA con maggiore o minore generalità o astratezza CIVIL LAW Le Codificazioni COMMON LAW NORME + GENERALI ED ASTRATTE NORME + PARTICOLARI E CONCRETE

74 La varietà dei diritti positivi. forme e manifestazione della varietà
IL QUADRO NORMATIVO PUO’ ESSERE TENDENZIALMENTE STABILE Es. le codificazioni ottocentesche OPPURE MOSTRARSI PIU’ DINAMICO Esigere frequenti aggiornamenti Prevalenza della legislazione speciale Esempio: NUOVA LEX MERCATORIA

75 INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
La varietà dei diritti positivi. forme e manifestazione della varietà INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA COMMON LAW CIVIL LAW + FORMALISTA - FORMALISTA Approccio ermeneutico “letterale” Predilige lo “spirito” della regola Es. Inghilterra: stile casistico e dettagliato Es. USA: atteggiamento più coraggioso ed innovativo NOSTRI CODICI consentono un approccio ermeneutico ampio da parte del Giudice

76 La varietà dei diritti positivi. forme e manifestazione della varietà
IN ALCUNI ORDINAMENTI ATTENUAZIONE DELLA REGOLA DI STRETTO DIRITTO PRINCIPI EQUITATIVI Oggi è, in genere, ridotto il ruolo dell’equità SOLO NEI LIMITI IN CUI IL DIRITTO POSITIVO LO CONSENTE equità c.d. sostitutiva equità integrativa

77 APPLICAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA La varietà dei diritti positivi.
forme e manifestazione della varietà APPLICAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA ESISTONO GRADI DI EFFETTIVITA’ se e come viene osservata Differenze: relative all’organizzazione giudiziaria relative al ruolo della giurisdizione: COMMON LAW CIVIL LAW Giudice: detentore di potere e autorità morale Giudice: funzionario

78 La varietà dei diritti positivi
FATTORI DI AVVICINAMENTO CONDIZIONI FATTUALI NATURALI PROSSIMITA’ GEOGRAFICA uniformità di vita e regole comuni es. UNIONE EUROPEA

79 La varietà dei diritti positivi. fattori di avvicinamento
(b) Circolazione di tecniche e modelli giuridici IMPORTANTE CAPIRE: Perché alcuni modelli giuridici abbiano avuto particolare fortuna e come abbiano circolato da un luogo all’altro CIRCOLAZIONE AVVIENE PER IMPOSIZIONE O PER IMITAZIONE

80 La varietà dei diritti positivi. fattori di avvicinamento
DIRITTO ROMANO DIRITTO CANONICO: grande influenza sull’uniformità del diritto di famiglia DIRITTO ISLAMICO: precetti rilevati da Dio agli uomini attraverso il Corano e la Sunnah CODE CIVIL PANDETTISTICA TEDESCA: molto imitata (Austria, Ungheria, … ) COMMON LAW inglese: raggruppa circa un terzo del mondo (USA, Australia, … )

81 COMPARAZIONE GIURIDICA E CLASSIFICAZIONI
LE FAMIGLIE GIURIDICHE

82 Le famiglie giuridiche
SISTEMA GIURIDICO “complesso operativo di istituzioni, procedure e norme giuridiche” (J. Merryman) FAMIGLIA GIURIDICA “collega il sistema giuridico (complesso di atteggiamenti radicati sul ruolo nella società, sull’assetto politico etc.) alla cultura di cui essa è espressione parziale, lo immette in una prospettiva culturale” (J. Merryman)

83 Le famiglie giuridiche
PRIMO APPROCCIO ALLA COMPARAZIONE INTRODUZIONE ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE PIU’ IMPORTANTI FAMIGLIE GIURIDICHE Ricerca delle RADICI COMUNI

84 MONDO OCCIDENTALE CONTEMPORANEO c.d. “western legal tradition”
Le famiglie giuridiche OBIETTIVO DEL CORSO FORNIRE GLI STRUMENTI PER COMPRENDERE DIFFERENZE E SOMIGLIANZE TRA ORDINAMENTI o FAMIGLIE ESEMPIO più classico CIVIL LAW COMMON LAW LE PIU’ ANTICHE E DIFFUSE TRADIZIONI GIURIDICHE DEL MONDO OCCIDENTALE CONTEMPORANEO c.d. “western legal tradition”

85 Le famiglie giuridiche
PERICOLO DELL’EUROCENTRISMO rischio di sottovalutare la varietà dei sistemi del mondo contemporaneo Ad esempio: diritto giapponese diritto cinese diritto musulmano

86 Le famiglie giuridiche
Altro rischio da evitare: netta CONTRAPPOSIZIONE tra “COMMON” e “CIVIL LAW” 2 aspetti di una medesima grande “tradizione giuridica occidentale” convergenze attuali sempre più vistose ma rimangono differenze importanti: evoluzione storica ruolo della giurisprudenza organizzazione giudiziaria e ruolo del giudice NECESSITA’ DI ESAMINARE LA c.d. “LAW IN ACTION”

87 Le famiglie giuridiche
OGNI CLASSIFICAZIONE è inevitabilmente imperfetta e relativa ha senso come mezzo e non come fine va accettato il suo valore strumentale e provvisorio ossia vale con riferimento al momento storico

88 stratificazioni (teoria di SACCO)
Le famiglie giuridiche il carattere relativo di ogni classificazione CLASSIFICAZIONE DELLE FAMIGLIE OPERAZIONE COMPLESSA SISTEMI = ENTITA’ DINAMICHE stratificazioni e livelli diversi Diversità dei formanti (teoria di SACCO) Più “regole” in relazione alla “fonte” considerata

89 Le famiglie giuridiche le classificazioni proposte
P. ARMINJON, B. NOLDE e M. WOLFF, negli ‘50 suddivisione dei sistemi moderni in 7 “famiglie di diritti” in base al loro contenuto intrinseco

90 R. DAVID: suddivisione in base
Le famiglie giuridiche le classificazioni proposte R. DAVID: suddivisione in base al fattore ideologico e tecnico-giuridico Sistema di diritto occidentale (a sua volta suddiviso nei gruppi francese e anglo americano); sistema di diritto sovietico; sistema di diritto musulmano; sistema di diritto indù; sistema di diritto cinese.

91 R. DAVID (segue) - nel 1992 revisione e riduzione a 4 sole famiglie
Le famiglie giuridiche le classificazioni proposte R. DAVID (segue) - nel 1992 revisione e riduzione a 4 sole famiglie (distinzione più semplice ed equilibrata) famiglia romano-germanica; famiglia di common law; famiglia dei diritti socialisti; sistemi filosofici o religiosi (diritto musulmano, indù, ebraico, diritto dell’estremo oriente, diritto dell’Africa nera e del Madagascar).

92 ZWEIGERT e KÖTZ propongono come criterio l’idea di “stile” che
Le famiglie giuridiche. le classificazioni proposte ZWEIGERT e KÖTZ propongono come criterio l’idea di “stile” che racchiude 5 elementi: per arrivare alla seguente classificazione: sistema romanistico; sistema germanico; sistema anglo-americano; sistema scandinavo; sistema dei paesi socialisti; ulteriori sistemi di diritto, in cui confluiscono (con un carattere di residualità) sistemi molto diversi fra loro (come il diritto dell’estremo oriente il diritto islamico e quello indù).

93 Le famiglie giuridiche le classificazioni proposte
MATTEI e MONATERI considerano le classificazioni tradizionali superate, in quanto non colgono le grandi linee della “carta geografica” di un mondo mutato Si propone una classificazione che adotta anche concezioni del diritto diverse da quelle tipiche dell’Occidente ARTICOLATA IN TRE SOTTOFAMIGLIE

94 1. Famiglia caratterizzata dall’egemonia
Le famiglie giuridiche. le classificazioni proposte 1. Famiglia caratterizzata dall’egemonia del diritto come modello di organizza- zione sociale (Rule of Professional Law) tradizione giuridica occidentale che raggruppa; sistemi di common law; sistemi di civil law; sistemi c.d. misti, “in cui nell’ambito delle microscelte il momento giuridico non incontra una concorrenza notevole da parte di circuiti di organizzazione sociale alternativi”.

95 Le famiglie giuridiche le classificazioni proposte
2. Famiglia caratterizzata dall’egemonia della politica come modello di organizzazione sociale (Rule of Political Law) Molti paesi ex-socialisti dell’Europa orientale, tranne quelli in cui l’influenza socialista sul substrato di civil law è stata meno profonda (es. Polonia, Ungheria, Rep. Ceca) o il riassorbimento nel diritto occidentale è stato completo (ex-DDR).

96 Le famiglie giuridiche le classificazioni proposte
3. Famiglia caratterizzata dall’egemonia della tradizione religiosa o filosofica come modello di organizzazione sociale (Rule of Tradition) paesi musulmani; paesi indù; paesi dell’estremo oriente a tradizione confuciana, buddista, taoista ecc. (Cina, Giappone)

97 tradizione - politica - diritto
Le famiglie giuridiche le classificazioni proposte CLASSIFICAZIONE DI MATTEI e MONATERI Interessante nel suo aspetto “dinamico” Centralità della famiglia giuridica occidentale come modello di organizzazione sociale Ideale “triangolo”: tradizione - politica - diritto

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100 CURIOSITA’ STORICHE Platone Aristotele Decemviri Montesquieu
Le Leggi: comparazione delle città stato della Grecia Aristotele Politica: analisi costituzioni di città greche e barbare Decemviri Legge delle XII Tavole: una delle fonti più antiche del diritto romano Montesquieu Aspirazione a un modello di diritto superiore

101 Ecco alcuni esempi: I Principles of European Contract Law
La Commissione Lando produce: I Principles of European Contract Law L’iniziativa di Giuseppe Gandolfi: Arrivare ad una codificazione del diritto dei singoli contratti Esperienza della Carta Europea (Cost. UE): Esperienza programatica che riconosce i diritti fondamentali dei cittadini europei

102 L’AMPIEZZA ED ELASTICITA’ DEI RIMEDI DI EQUITY
SVILUPPATA NEI SETTORI: diritti della personalità tutela dell’ambiente e dei consumatori

103 - conquiste militari: ratione auctoritatis
SI E’ IMPOSTO IN DUE TEMPI: - conquiste militari: ratione auctoritatis - rinascita degli studi nell’Europa medievale: auctoritate rationis Vocabolario giuridico comune

104 GAMBARO e SACCO: “[N]ella concezione islamica, i credenti
nel loro insieme appartengono ad un’unica grande Comunità, la Umma islamica. Gli stati che esistono nell’area dell’Islam non hanno una legittimazione incontestabile, e sono il frutto di sfortunate vicende mondane”.

105 nei paesi conquistati (Belgio, Paesi Bassi, …)
PRIMA, APPLICATO D’AUTORITA’ nei paesi conquistati (Belgio, Paesi Bassi, …) POI, FORTEMENTE IMITATO DOPO L’INDIPENDENZA anche in altri continenti (America Latina, Quebec, … )

106 Funzioni e fini della comparazione. Diritto comparato e conoscenza
Il compito della comparazione giuridica, senza il quale essa comparazione giuridica non sarebbe scienza, è l’acquisizione di una migliore conoscenza del diritto, così come in genere il compito di tutte le scienze comparatistiche è l’acquisizione di una migliore conoscenza dei dati appartenenti all’area a cui essa si applica. L’ulteriore ricerca e promozione del modello legale o interpretativo migliore sono risultati notevolissimi della comparazione; ma quest’ultima rimane scienza anche se questi risultati fanno difetto”.

107 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e universalità
“il diritto civile non è mai stato mancipio dello stato come è avvenuto nella fase più recente … ciò gli ha assicurato caratteri di eccellenza, di nobiltà e l’universalità durata attraverso i secoli: poiché ha validità universale tra gli uomini la ragione, e poiché v’è una notevole costanza nel rapporto tra la natura umana e i mezzi per soddisfarne i bisogni”.

108 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e universalità
“la nozione di un diritto di valore universale perde credito, e, a seguito di questa “rivoluzione culturale”, si manifestano a poco a poco dapprima l’opportunità, poi la necessità, di confrontare le leggi tra loro … Lo sviluppo del diritto comparato è stata la conseguenza logica, inevitabile della nazionalizzazione che si è prodotta nella concezione stessa del diritto del XIC secolo”.

109 ASCARELLI: “la comprensione e l’intelligenza, quella
comprensione e intelligenza che, nell’ambito della comparazione tra diritti di popoli e stati diversi, significa cooperazione e pace: comprendersi … è un passo …sempre necessario per la cooperazione e la pace. Rompere il chiuso del proprio sistema giuridico significa allargare il proprio orizzonte e la propria esperienza e perciò arricchirsi spiritualmente e rendersi conto dei propri limiti in uno spirito di modestia che, a sua volta, comporta tolleranza e libertà. Nella umanità della storia e del diritto, la rinuncia allo studio comparativo induce ad assume- re come eterne e naturali caratteristiche invece storiche e transeunti e perciò conduce ad una ri- nuncia a quel rinnovamento che è legge di vita, ad una rinuncia all’esperienza altrui, chiudendosi in una specie di provincialismo intellettuale che mette facilmente capo ad un bizantinismo auto-soddisfatto”.

110 Le famiglie giuridiche. le classificazioni proposte
evoluzione storica: nella Common Law, il pre- sente si spiega attraverso il ricorso alla storia particolare mentalità giuridica: - i diritti tedesco e francese: “sono caratterizzati dalla tendenza all’astrazione della norma giuridica, a racchiudere interi campi del diritto in sistemi bene articolati di norme ed, infine, a basare il ragionamento sulla mera costruzione giuridica”. - in Inghilterra: “Nel mondo di Civil Law si penserà all’astratta com- pletezza del sistema giuridico, in quello di Common Law al vaglio effettuato caso per caso. Qui si avrà propensione della dottrina per la sistematica, là scetticismo per qualsiasi tipo di generalizzazione; qui si tenderà all’operare sulla base dei concetti … là in termini di realtà concreta, e così via”.

111 Le famiglie giuridiche. le classificazioni proposte
Istituti giuridici particolari: - nella Common Law trust, l’agency o la consideration - nella Civil Law: negozio giuridico, la causa, l’abuso del diritto fonti del diritto e metodi per la loro interpre- tazione: diverso valore del diritto giurispru- denziale nelle famiglie di common e civil law. ideologia: es. diritto islamico o esperienza giuridica socialista

112 MATTEI e MONATERI: “in qualsiasi organizzazione sociale risultano in funzione altri due meccanismi che svolgono funzione fondamentalmente analoga a quella del diritto”, meccanismi che possono definirsi “di controllo sociale”. Questi sono, accanto al diritto, la politica e la tradizione … i sistemi giuridici possono essere classificati a seconda del modello di controllo sociale in essi prevalente”.

113 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e comunicazione

114 Funzioni e fini della comparazione. diritto comparato e comunicazione
Questi termini non evocano nulla nella mente dell’avvo- cato inglese, anche perché nel suo diritto dei contratti manca assolutamente un capitolo dedicato alla simula- zione. Peggio ancora se l’avvocato romanista cercasse di spiegarsi in termini di divergenza voluta tra volontà e dichiarazione nel negozio giuridico. L’avvocato ameri- cano resterebbe annichilito: in common law non esiste una teoria del negozio giuridico ed il lessico anglo-ame- ricano impedirebbe di tradurre in modo significativo l’idea di una contrapposizione voluta tra volontà e dichia- razione. A sua volta l’avvocato inglese porrebbe immediatamente la questione in questi termini: chi ha un “legal right” e chi ha un “equitable interest” sulle azioni? I termini legal right e equitable interest non hanno equivalenti nei sistemi romanisti e l’avvocato italiano non capirebbe nulla. Cercare di tradurli con “diritto legale” e “interesse equitativo” sarebbe sciocco e naïf. Insomma, la comuni- cazione tra avvocati appartenenti a due tradizioni giuri- diche differenti sarebbe interrotta e la stessa opera- zione finanziaria ne risulterebbe compromessa”.

115 TRATTATO di MAASTRICHT
Art. F, 2: “L’unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.

116 gruppo francese ha come base il Code Napoléon;
gruppo tedesco, formato dai codici civili austriaco (ABGB), tedesco (BGB) e svizzero (ZGB); gruppo scandinavo, contrassegnato da proprie codificazioni e da significativi esperimenti di unificazione regionale; gruppo inglese (e derivati), ove è preminente il diritto giurisprudenziale; gruppo indù; gruppo islamico, ambedue fondati su antiche tradi- -zioni religiose e culturali; gruppo russo (sovietico), traente la sua autonomia dal rilievo attribuito al governo dell’economia.

117 Il concetto di diritto comparato
LAMBERT E SALEILLES proponevano il “droit commun de l’humanité” e la preparazione di un diritto mondiale, il quale non sarebbe stato per oggi, né per domani. Il diritto comparato doveva gradualmente can- cellare le diversità tra le legislazioni, che divi- dono i popoli appartenenti allo stesso grado di civilizzazione e di sviluppo economico e ridurre il numero delle divergenze giuridiche, che non trovano la loro ragione in particolarità politiche, etiche o sociali dei differenti popoli, ma che sonopuri incidenti della storia o che devono la loro esistenza a motivi effimeri o superflui.

118 Il concetto di diritto comparato
Effettivamente si può dubitare se la mera interpretazione delle leggi vigenti possa, assieme agli altri consueti metodi impiegati dai giuristi, rivendicare il titolo di scienza (sia questa una scienza dello spirito od una scienza sociale). Nel campo degli studi giuri- dici si potrà parlare di scienza solamente nel caso in cui questi si levino al di sopra delle norme del diritto positivo nazionale, come avviene principalmente nella filosofia del diritto, nella storia del diritto, nella sociologia del diritto e - appunto - nel diritto comparato.

119 Il concetto di diritto comparato
Sicuramente i confini tra “macrocompara- zione” e “microcomparazioni” sono fluidi e spesso una forma di comparazione non può fare a meno dell’altra. Spesso, infatti, si comprende come in un dato sistema giuridico straniero un problema concreto possa essere risolto in un modo soltanto e non in un altro, solo tenendo presenti i procedimenti nell’am- bito dei quali le competenti norme sono state sviluppate e perfezionate dal legislatore o dalla giurisprudenza e - allo stesso tempo - l’ambito nel quale esse dovranno essere applicate nella prassi.

120 Il concetto di diritto comparato
Diritto comparato e diritto internazionale privato Il diritto comparato è utile, quasi indispen- sabile, al diritto internazionale privato dato lo sviluppo del traffico giuridico internazio- nale, cosicché il metodo del diritto interna- zionale privato è oggi concepibile solo in ter- mini di metodo comparativo. Ciò è facilmente dimostrabile sulla base della famosa “dottrina della qualificazione”, che pone il problema di come siano da interpre- tare i concetti utilizzati dalle norme di con- flitto nazionali (es. matrimonio, contratto, delitto). E’ inoltre necessario per l’applicazione del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto nazionali.

121 Il concetto di diritto comparato
Diritto comparato e diritto internazionale privato E’ inoltre necessario per comprendere cor- rettamente il concetto di “ordre public” im- piegato nel campo del diritto internazionale privato: infatti, la norma giuridica materiale straniera, richiamata dal diritto internazio- nale privato nazionale, deve essere dapprima confrontata con l’analogo istituto giuridico nazionale perché possa venir accertato l’e- ventuale contrasto con l’ordine pubblico in- terno che ne vieti l’applicazione.

122 Il concetto di diritto comparato
Diritto comparato, storia del diritto ed etnologia del diritto Bisogna anzitutto tener conto che qualsiasi ricerca nell’ambito della storia del diritto si rivela un operare con metodo comparati- stico: lo storico del diritto, nel momento in cui si interessa ad un dato sistema di diritto storico (il diritto romano, per esempio) ef- fettua le sue valutazioni inevitabilmente in- fluenzato da quei modi di pensare propri del sistema di diritto moderno cui appartiene: ne segue che anch’egli effettua una compara- zione, almeno inconsciamente.

123 Il concetto di diritto comparato
Diritto comparato, storia del diritto ed etnologia del diritto La moderna etnologia del diritto intende il proprio compito come studio dei popoli, pre- cedentemente già osservati, i cui cambia- menti sono dovuti alla penetrazione di una cultura sviluppata o all’adattamento ad essa. L’etnologia giuridica è quindi diventata oggi un ramo del moderno diritto comparato, che concepisce come uno dei suoi compiti prin- cipali quello di “assistere l’evoluzione del diritto” dei popoli in via di sviluppo con i ri- sultati della sua ricerca comparatistica; a questo intento l’etnologia giuridica può par- tecipare con l’apporto delle sue particolari conoscenze.

124 Il concetto di diritto comparato Diritto comparato e sociologia
La sociologia del diritto si occupa della ri- cerca dei nessi causali tra diritto e società. Il suo scopo è infatti quello di evidenziare le regole in base alle quali è possibile valu- tare, se ed a quali condizioni, il diritto possa reagire ai cambiamenti sociali e, quindi, agli sviluppi politici, economici, psicologi e demo- grafici. Tanto è difficile proporre delle ipo- tesi in questo campo, quanto è sicuro, d’altra parte, che la loro plausibilità sia tanto mag- giore nel momento in cui si adotti un metodo di procedere comparatistico, interculturale ed internazionale.

125 Il concetto di diritto comparato Diritto comparato e sociologia
I comparatisti concordano nel ritenere che devono essere tenuti presenti non solo i precetti legislativi, non solo il diritto giurisprudenziale, non solo la “law in the books”, neppure le sole clausole generali di contratto, le consuetudini o gli usi, ma tutto ciò che influenza il comportamento umano nella situazione concreta. Per i sociologi del diritto tal modo di proce- dere è implicito, perché presuppone che il comporta- mento umano sia solo in parte influenzato dal diritto. I giuristi incontrano invece a questo proposito mag- giori difficoltà. Essi devono innanzitutto adeguare il proprio modo di pensare a nuove forme di controllo del comportamento di tipo extragiuridico; in questo contesto essi possono imparare molto dai sociologi del diritto, i quali sembrano più disinvolti a questo proposito.

126 Funzioni e scopi del diritto comparato
Una delle conseguenze più importanti di questi codici civili nazionali fu che i giuristi si accontentarono di interpretare le loro norme nazionali e smisero di guardare al di là dei loro confini. Questo interesse esclu- sivo per il proprio diritto nacque parallela- mente al rafforzamento dello Stato nazio- nale cominciò ad influenzare il pensiero dei giuristi. Solamente il diritto comparato cercò di porre fine a questo modo di pensare così angusto.

127 Funzioni e scopi del diritto comparato
Quattro funzioni specifiche: (a) materiale per il legislatore; (b) strumento d’interpretazione; (c) ruolo nuovo nell’ambito dell’insegnamento universitario e nelle facoltà di diritto; (d) importanza per l’unificazione del diritto sovranazionale. Il materiale elaborato dalla scienza comparatistica è uno strumento di lavoro indispensabile per un legislatore che punti alla qualità.

128 Funzioni e scopi del diritto comparato
Naturalmente, non bisogna limitarsi ad accertare, di caso in caso, che la soluzione straniera considerata migliore abbia dato buoni risultati nell’ordinamento di origine, ma che sia altrettanto appropriata per il proprio paese. In particolare, può avvenire che le so- luzioni sviluppatesi all’estero, dove vi hanno fatto buona prova, non possano essere trasfuse nel nostro diritto e ciò può avvenire per le ragioni più svariate: o perché nel nostro ordinamento il procedimento giu- diziario è diversamente organizzato, o perché alle autorità sono affidati altri compiti, oppure perché i processi economici sono diversamente strutturati o perché il substrato sociale, in cui deve essere intro- dotta la soluzione in questione, è per ulteriori motivi, diverso da quello straniero.

129 Funzioni e scopi del diritto comparato
Fino a che punto il diritto comparato può essere impiegato nell’interpretazione delle norme di diritto nazionali? Nell’ambito di questa interpretazione comparatistica possono essere utilizzati solo sistemi che hanno con il nostro una certa affinità, come, ad esempio, il sistema svizzero o quello francese? Oppure può essere effettuata anche con sistemi che con il nostro non hanno nessuna affinità, come, ad esempio, i sistemi di Common Law o dei paesi socialisti?

130 Funzioni e scopi del diritto comparato
Il giudice può cercare liberamente la soluzione che considera migliore nell’ambito dei diritti stranieri, oppure può utilizzare solo una soluzione che sia comune a più sistemi giuridici? Possiamo allora interpretare le norme facenti parte del diritto nazionale con l’aiuto del diritto comparato in maniera autonoma, abbandonando così la sistematica del nostro ordinamento giuridico?

131 Funzioni e scopi del diritto comparato
Il metodo comparatistico viene utilizzato in aggiunta ai mezzi di interpretazione tradizionali; serve, dunque, per confermare e per sostenere un risultato, cui si era pervenuti già in precedenza, grazie ai metodi interpretativi tradizionali.

132 Funzioni e scopi del diritto comparato
Un’importante funzione del diritto comparato è quella svolta nell’ambito dell’insegnamento accademico Dato che la capacità di apprendimento degli studenti ha pur sempre i suoi limiti, è inevitabile che il diritto comparato debba sottostare allo stesso destino della storia del diritto e della sociologia del diritto, di venire considerato, cioè una materia di lusso per gli studenti particolar- mente dotati, che gli studenti di un livello medio non si possono permettere. Nella stessa dire- zione opera la tendenza, ormai diffusa, di ab- breviare, ove sia possibile, il corso degli studi in modo che i giovani possano iniziare le loro rispettive professioni per tempo.

133 Funzioni e scopi del diritto comparato
Ma se si volesse trarre da tutto ciò la conclu- sione che il diritto comparato, come la storia del diritto e la sociologia del diritto, possa concernere solo un determinato campo, ossia quello dei ricercatori già laureati che inten- dano affrontare la carriera accademica, allora l’educazione giuridica universitaria si impove- rirebbe e degraderebbe a preparazione di tipo meramente professionale, capace solamente di avviare competenti “tecnici del diritto” alle re- lative carriere.

134 Funzioni e scopi del diritto comparato
Non può non essere considerata una delle funzioni di un manuale di diritto comparato, quella di “imbot- tire” lo studente con ulteriori dati riguardanti il di- ritto straniero, che dovrebbe, invece, rendere evi- denti i differenti “approaches” e gli argomenti criti- ci, con il cui aiuto i problemi concreti possono essere posti in luce e resi attuali, nonché enunciare quale possa essere considerata la soluzione migliore hic et nunc. Ciò significa, infine, che i manuali di diritto li- mitati al diritto nazionale dovrebbero essere oggetto di nuova edizione, in cui si tengano presenti gli aggan- ci offerti dal diritto comparato e che, alla lunga, tutti i professori di diritto dovrebbero conoscere il metodo comparatistico, per poter effettuare le ne- cessarie ricerche di dati da soli.

135 Unificazione del diritto.
Concetto e funzione. L’esperienza insegna che si può realizzare l’uni- ficazione di un determinato ramo del diritto non tanto attraverso l’elaborazione di un progetto di legge del tutto idealistico, nella speranza che questo venga poi adottato, ma piuttosto seguen- do il seguente metodo: riprendendo nell’opera unificatrice i principi, uguali nei sistemi giuridici dei paesi interessati, e scegliendo tra quelli che differiscono da sistema a sistema, la variante migliore oppure quella nuova scaturente dalla comparazione, che appaia la più adatta o la più praticabile tra le soluzioni esistenti.

136 Unificazione del diritto. Concetto e funzione
Esempio: l’opera di Ernst Rabel, “Das Recht des Warenkaufs” I (1936; ristampa del 1957), II (1958), che ha avuto notevole impor- tanza per l’unificazione delle norme attinenti alla vendita internazionale.

137 Unificazione del diritto. Concetto e funzione.
Esperienze Nel lungo periodo, quindi, non ci potremmo acconten- tare di una tecnica di unificazione che conduca ad una proliferazione di singole regolamentazioni fram- mentarie e che trascuri la base comune di tali norma- tive. C’è invece bisogno di un serio sforzo che tenda a comprendere anche le basi del diritto civile nel processo di unificazione del diritto, in modo da ela- borare una comune base internazionale e così contri- buire a facilitare l’applicazione, da parte della giuris- prudenza, del diritto uniforme vigente, allo scopo di evitare le divergenze di interpretazione e di prepa- rare il terreno per future unificazioni del diritto.

138 Il metodo del diritto comparato
(da ZWEIGERT-KÖTZ) Sembra piuttosto doversi ammettere che nel campo del diritto comparato (come nel campo della scienza del diritto in generale, per non parlare poi dell’applicazione pratica del diritto) rimanga sempre uno spazio in cui solo la capacità di giudizio, il “common sense”, se non addirittura la mera ispirazione, possano essere di un qualche aiuto. Poiché ove si tratti di effettuare una valutazione critica o di trovare la soluzione migliore, il criterio decisivo potrà essere spesso costituito solo dall’evidenza pratica e del senso immediato di giustizia.

139 Il metodo del diritto comparato
Il tradizionale dogmatismo, così sicuro delle proprie scelte e, al tempo stesso, così refrattario alla riflessione, si rivela sempre più un inganno, tuttavia duro a morire. Certamente, oggi, soprattutto grazie alla sociologia empirica, sono state sviluppate nuove e più realistiche metodologie, ma non si può certo dire, tuttavia, che queste siano adatte a caratterizzare il nostro pensiero giuridico. Tra le nuove metodologie troviamo anche il diritto comparato, capace di fornire una nuova e più realistica base per la scienza del di ritto. Esso, infatti, è non solo in grado di dimostrare la vacuità del pensiero dogmatico, ma anche di sviluppare un proprio metodo, che prescinda dalla dogmatica nazionale e che si ricolleghi direttamente alle esigenze giuridiche della vita pratica e che perciò sia maggiormente funzionale ed appropriato ad essa.

140 Il metodo del diritto comparato
All’inizio di ogni ricerca comparatistica bisogna porre il “problema”, l’”ipotesi di lavoro”, in breve, l’”idea”, senza la quale nel mondo del pensiero nulla può fiorire. Spesso la sensazione d’insoddisfazione che si prova con riguardo alla soluzione offerta dal nostro sistema di diritto porterà alla ricerca di una soluzione migliore che sia stata raggiunta all’estero.

141 Il metodo del diritto comparato
Il principio metodologico basilare di tutto il diritto comparato, dal quale derivano tutti gli altri principi metodologici - scelta dei diritti con i quali effettuare una comparazione, vastità della ricerca, creazione del sistema -, è quello della funzionalità. Non si può effettuare una comparazione tra elementi che di fatto non possono essere comparati. Nel diritto può essere comparato solamente ciò che adempie allo stesso compito, alla stessa funzione. Non ci si può lasciare distrarre dal sistema concettuale del proprio ordinamento giuridico, poiché cardine di ogni comparazione deve rimanere il problema concreto.

142 Il metodo del diritto comparato
“oggetto dello studio dei problemi giuridici devono essere il diritto di tutto il mondo, quello passato e quello presente, i legami del diritto con la terra, il clima, la razza, e con i destini storici dei popoli: le guerre e le rivoluzioni, le fondazioni di nuovi Stati, le sottomissioni; le concezioni etiche e religiose; le ambizioni e la creatività dei singoli, i bisogni inerenti alla produzione ed al consumo; gli interessi dei diversi ceti, partiti, classi. Non solo il Feudalesimo, il Liberalismo ed il Socialismo sono capaci di creare differenti sistemi di diritto, poiché numerose correnti di pensiero di tutti i generi sono operanti in questo campo; le istituzioni giuridiche, a loro volta, una volta adottate, possono avere proprie conseguenze logiche, né bisogna sottovalutare la ricerca di un ideale di Stato e di diritto. Tutto ciò si condiziona a vicenda nel contesto sociale, economico e giuridico. Il diritto di ogni popolo civile vibra e mostra le sue mille sfacettature al sole ed al vento. Questi corpi che vibrano creano un insieme che nessuno ha ancora mai afferrato”.

143 Il metodo del diritto comparato
Esempio: Trust del diritto anglo-americano: tale istituto riposa su un’idea tanto facile quanto geniale: più persone dispongono nei confronti di un determinato patrimonio di differenti diritti, di modo che una di esse, il c.d. trustee, dispone di esso come amministratore fiduciario e lo amministra, mentre le altre, spesso in ordine cronologico, dispongono di un diritto, più o meno ampio, sui frutti di tale patrimonio. Questa concezione unitaria viene utilizzata, nell’ambito del common law, nel diritto di famiglia, nel diritto delle successioni, nel diritto delle fondazioni, delle società e delle azioni, ed addirittura nella disciplina riguardante l’arrichimento senza causa; in questi casi, tale istituto viene impiegato per risolvere dei problemi che conosciamo certamente anche noi sul continente, ma che il nostro diritto risolve mediante il ricorso ad una molteplice serie di istituti eterogenei.

144 Il metodo del diritto comparato
Se per quanto riguarda la ricerca all’interno dei singoli ordinamenti giuridici vale il principio secondo cui bisogna indagare il più profondamente possibile, per la scelta stessa dei sistemi da comparare bisogna effettuare una saggia limitazione.

145 Il metodo del diritto comparato
Per ciascun sistema legale o famiglia di sistemi legali dovrebbero essere elaborate delle relazioni di tipo “oggettivo”, ossia prive di qualsiasi valutazione critica, anche se contenenti tutti i dettagli significanti, adatte a descrivere un determinato sistema. Tuttavia, delle mere giustapposizioni delle soluzioni offerte dai differenti sistemi giuridici non costituiscono ancora una vera e propria comparazione giuridica, che inizia invece solamente in un momento posteriore. Come disse RABEL: “Possiamo discernere il rapporto interno tra differenti … sistemi giuridici solamente quando nel quadro comparatistico delle istituzioni teniamo contemporaneamente presenti le differenze e le similitudini”.

146 Il metodo del diritto comparato
Tutti gli ordinamenti giuridici hanno - tanto per fare un esempio - il bisogno di distinguere, nell’ambito della dottrina del negozio giuridico, i negozi vincolanti dalle dichiarazioni non vincolanti. Tuttavia, le tecniche che i vari sistemi adottano per effettuare tale distinzione sono molto diversi. Il vincolo giuridico può dipendere da rigidi requisiti di forma (forma, oggetto tipico, corrispettività); esso può però, a volte, derivare, anche in uno stadio di evoluzione avanzato, dalla mera interpretazione della dichiarazione da parte del giudice. Nella sistematica propria del diritto comparato deve allora essere predisposta una categoria che includa ed esprima i concetti di “forma”, “causa” (in una sola delle sue tante accezioni) e di “consideration” e che inoltre serva a distinguere le espressioni vincolanti di volontà rilevanti per il diritto, da quelle meramente rilevanti per la società: tale categoria potrebbe essere quella comprendente determinati “indici di serietà”.

147 Il metodo del diritto comparato
In questo modo il sistema comparatistico assumerà l’aspetto di una struttura flessibile: i concetti appartenenti alla sistematica comparatistica saranno infatti più vasti di quelli appartenenti a quella nazionale, perché essi dovranno tener conto della funzione di ciascun istituto e sono perciò stesso costretti a richiamare i fenomeni della vita concreta, che spesso invece si nascondono dietro i concetti dei sistemi nazionali. Il diritto comparato conduce perciò ad un sistema di aggregati di funzioni; i suoi concetti identificano i problemi che un particolare settore della vita di relazione pone al diritto in tutti quei sistemi in cui le condizioni economiche e sociali sono simili.

148 Il metodo del diritto comparato
La giurisprudenza degli interessi, la Scuola del diritto libero, la sociologia del diritto, il realismo giuridico hanno tutti svolto un ruolo nella critica e nello smantellamento del puro concettualismo delle varie dottrine limitate al campo nazionale; questi movimenti hanno portato a riconoscere che oggetto della scienza giuridica non devono essere le costruzioni concettuali, ma i problemi concreti della vita. Il diritto deve essere concepito come una sorta di “social engineering” e la scienza del diritto come una scienza sociale. Tutto ciò costituisce il risultato ed al tempo stesso il punto di partenza intellettuale e metodologico della comparazione giuridica.

149 Il metodo del diritto comparato
JHERING: “… la scienza è degenerata in una giurisprudenza nazionale, dove i confini scientifici vengono a coincidere con quelli politici: qual forma scoraggiante ed indegna per una scienza! Ma dipende solo dalla scienza giuridica stessa il valicare questi limiti, per assicurarsi come scienza compaatistica il carattere dell’universalità per l’avvenire, che pur ha posseduto così a lungo nel passato. Il suo metodo dovrà essere diverso, il suo sguardo puntare più lontano, il suo giudizio più maturo, lo studio dei materiali dovrà essere più libero e, così, la perdita apparente (della comunità formale del diritto romano) dimostrerà di essere in effetti una vera e propria salvezza, che condurrà la scienza giuridica ad un livello più alto di attività scientifica (JHERING, “Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung”).

150 Il metodo del diritto comparato
Anche le vicende storiche mostrano il suo costante sviluppo progressivo, non si può dimenticare che per lungo tempo il diritto comparato è stato considerato dalla maggior parte dei giuristi - da alcuni a livello conscio, da altri a livello inconscio - come un gioco esoterico riservato a pochi eletti. Questo tipo di attitudine può derivare dal fatto che il giurista, nell’attività di tutti i giorni, si trova sempre di fronte al diritto della propria nazione; essa, però, può trarre origine anche dai pregiudizi, scaturenti dal credo positivistico e nazionalistico imperante a quei tempi. E noi, oggi, purtroppo, non possiamo ancora dire - in coscienza - che tale attitudine sia stata del tutto superata. Il diritto comparato non è ancora divenuto parte integrante di una “culture juridique” capace di superare i confini nazionali.

151 Il metodo del diritto comparato
L’intensificarsi dei contatti economici e commerciali a livello internazionale che rendono necessaria un apiù profonda conoscenza del diritto straniero, se non di regole di diritto unitarie, ha senz’altro giocato un ruolo decisivo. Il riemergere degli studi comparatistici corre parallelo ai primi sforzi compiuti pe addivenire ad una unificazione delle norme giuridiche e ad una più intensa cooperazione a livello internazionale, come dimostrano le convenzioni relative al diritto d’autore ed al marchio, l’accordo pe la creazione della Unione Postale Mondiale, nonché le prime convenzioni dell’Aja in materia di diritto privato. L’apice degli studi comparatistici in quest’epoca fu però costituito dal Congresso di Diritto Comparato tenutosi a Parigi nel Se si potesse rachiudere in uno slogan lo scopo di quel congresso - ciò che è piuttosto difficile dato l’alto numero di contributi che si ebbero in quella sede - questo dovrebbe avere il seguente tenore: ricercare le regole comuni (il “droit commun législatif” come diceva SALEILLES, oppure la comune “scorta di soluzioni” come sosteneva ZITELMANN) al fine di avvicinare i diversi sistemi giuridici.

152 Oggetto e scopo della comparazione secondo Sacco e Gambaro
La comparazione nella formazione del giurista “i grandi insegnamenti giuridici fioriscono quando le scuole hanno cura di parlare ad un livello più elevato della regola giuridica immediatamente applicabile. Il primo pericolo da cui guardarsi è il rischio di un insegnamento troppo positivo, come tale territoriale e casistico, poco aperto alla problematica ed esposto ad una rapida obsolescenza. L’insegnamento valido è quello problematico, volto a insegnare non tanto una soluzione quanto un modo di ragionare, capace di guardare al diritto da un punto di osservazione elevato, aperto alle esigenze culturali e professionali del discente”.

153 Il metodo secondo Sacco e Gambaro
Varietà dei formanti dell’ordinamento “Si prenda come esempio la coppia di norme recitate dagli artt. 832 e 534, 2° co., del codice civiel italiano del 1942: a) solo il proprietario può disporre del bene che gli appartiene; b) l’erede apparente dispone efficacemente del bene ereditario. La norma derogatoria riportata alla lettera b) corrisponde, in Italia, alla formulazione legale e al risultato dell’interpretazione (dottorale e giudiziaria). In Belgio la deroga non figura nella legislazione, né nell’interpretazione. In Francia, essa non figura nella legislazione, ma figura, indiscussa, nell’interpretazione. Di fronte a questa situazione, diremo che il diritto italiano differisce dal diritto belga (perché le soluzioni sono comunque opposte), diremo che il diritto francese differisce dal diritto belga (perché la regola enunciata e applicata dagli interpreti differisce nei due paesi). Se ciò che abbiamo detto fin qui è plausibile, ne segue che al

154 Il metodo secondo Sacco e Gambaro
Varietà dei formanti dell’ordinamento comparatista interessa tanto la formulazione legale, dotata di un suo significato letterale, quanto la regola estratta e formulata dagli interpreti. Se, come avviene in Francia in tema di erede apparente, le proposizioni giuridiche divergono, il comparatista ne prende atto, e constata che il sistema francese contempla, in materia, due proposizioni incompatibili (di cui l’una - quella legale - potrebbe, in qualsiasi momento, sopraffare l’altra). Il comparatista distinguerà allora, nel sistema francese, una norma legale e una non legale. L’una e l’altra appartengono ad un solo ordinamento giuridico, ma fanno parte di due insiemi distinti, e ognuno di questi insiemi costituisce uno speciale formante dell’ordinamento”.

155 Il metodo secondo Sacco e Gambaro
I singoli formanti “La stessa categoria generale del diritto (in senso oggettivo) - quale si intende nel modello occidentale - non ha un omologo nelle altre concezioni. Il sistema fiorito nella cultura islamica mette al centro della scena la šarī’a, regola giuridica rivelata, impropriamente definita “diritto islamico”, e la tiene separata dalla regola imposta dallo Stato (siyāsa). La visione indiana tradizionale non unisce in un contenitore unico il dharma, norma coordinata con la sapienza delle cose invisibili, la consuetudine popolare laica e il precetto principesco. La concezione cinese non confonde il li, suggerito dai sapienti che sono imbevuti di filosofia, il fa, norma imposta dall’autorità, e la consuetudine laica e popolare”.

156 Il metodo secondo Sacco e Gambaro
I crittotipi “Le regole non verbalizzate hanno un’importanza centrale nel diritto. Esse vengono percepite e trasmesse da una generazione di giuristi a quella successiva, così come vengono trasmesse e custodite le regole di una società tradizionale (cenni oltre, pp ). Il portatore delle regola non verbalizzata suole trovarla “ovvia”, e non trova facile liberarsene nel corso del ragionamento giuridico. L’insieme dei crittotipi che dominano in un dato ambiente incide in modo rilevante sulla “mentalità” dell’ambiente in questione. Le asimmetrie tra i bagagli di crittotipi che dominano in ambienti diversi rappresentano il principale ostacolo ad una felice mutua comprensione fra giuristi di provenienza territoriale diversa”.

157 I problemi di lingua secondo Sacco e Gambaro
Lingua e diritto “Talora un sistema utilizza nozioni e parole che, non avendo riscontro nel diritto di un paese diverso, non hanno riscontro nei concetti noti ai giuristi di questo paese, né nella terminologia presente nella loro lingua. Questa circostanza è notissima anche ai non specialisti, perché categorie di importanza fondamentale per la conoscenza del diritto inglese e americano - equity, equitable interest, revolving fund, estoppel, dissenting opinion, ecc. - non hanno alcun corrispondente nel diritto europeo continentale, e perché tradizionalmente alcune istituzioni storiche russe, ad es. lo zar e il soviet, vengono chiamate da chi parla una lingua diversa dal russo con il vocabolo tratto dalla lingua d’origine, sebbene nella lingua di riferimento non manchi l’espressione che può corrispondere al concetto (in italiano, imperatore e consiglio)”.

158 I problemi di lingua secondo Sacco e Gambaro
I problemi di traduzione “Talora le differenze fra le norme giuridiche dei diversi sistemi creano specifiche difficoltà di traduzione. Ad es., la parola francese contrat fa pensare alla parola inglese contract, e molte volte si potrà tradurre un vocabolo con l’altro, senza inconvenienti maggiori. Però in Inghilterra non si chiamano contracts gli accordi di tipo liberale (cioè le donazioni), e non si chiamano contracts gli accordi volti a operare il trasferimento di una proprietà. Il concetto di contrat non corrisponde dunque al concetto di contract. E non esiste in inglese un vocabolo che corrisponda pienamente a contrat, né esiste in francese un vocabolo che corrisponda pienamente a contract”.

159 Lo stile dei sistemi La teoria dei “sistemi giuridici” sviluppata dal diritto comparato tenta di dare una risposta a diverse domande. E’ possibile suddividere l’insieme dei sistemi giuridici in un numero relativamente piccolo di gruppi (denominati appunto famiglie o sistemi giuridi)? Secondo quali criteri potrebbe essere effettuato un tale raggruppamento? E quando quest’ultimo potesse essere convincente, secondo quali criteri bisognerebbe decidere se un dato ordinamento giuridico appartiene a questo o a quel gruppo? Una tale opera di raggruppamento risponde soprattutto ad un teorico bisogno di classificazione, poiché riordina una massa indistinta di ordinamenti in un ordine comprensibile, facilitando, però, allo stesso tempo, la ricerca comparatistica.

160 Lo stile dei sistemi Deve essere ben chiaro come la validità di tali raggruppamenti sia del tutto relativa: può ben essere, infatti, che il diritto privato di un ordinamento appartenga ad un certo sistema, mentri il diritto costituzionale dello stesso ordinamento appartenga ad un altro sistema. Così, ad esempio, mentre è chiaro che il diritto privato tedesco appartiene al sistema germanico, il diritto costituzionale tedesco ben potrebbe far parte di un sistema che raggruppa gli Stati Uniti, l’Italia e la Germania (non invece l’Inghilterra e la Francia) in considerazione del fatto che in tutti questi ordinamenti l’esistenza (piuttosto che la non-esistenza) di un controllo di costituzionalità delle leggi deve essere considerato una caratteristica pregnante del sistema. Nella storia dei sistemi giuridici vale quindi il Principio della relatività per materie.

161 Lo stile dei sistemi La suddivisione degli ordinamenti del mondo contemporaneo in sistemi e l’inclusione di un ordinamento in un sistema piuttosto che in un altro non possa considerasi indipendente dal contesto storico; per questo motivo si sostiene che per la teoria dei sistemi giuridici sia altresì importante il Principio della relatività temporale. Ciò significa che la storia del diritto comparato, o la c.d. comparazione giuridica “verticale”, opererà con sistemi giuridici differenziati per epoche storiche ed in ogni caso diversi da quelli adottati dalla scienza comparatistica che consideri solo gli ordinamenti contemporanei.

162 Lo stile dei sistemi A noi sembra rilevante il fatto che singoli ordinamenti giuridici, oppure gruppi di ordinamenti giuridici, abbiano ciascuno il loro proprio stile. La ricerca comparatistica deve cercare di individuare quali siano questi “stili giuridici” e deve cercare di ordinare i sistemi di diritto, e di effettuare l’iscrizione del singolo ordinamento ai differenti sistemi secondo le caratteristiche peculiari dello stile ed i tratti stilistici determinanti. Possono essere considerati fattori determinanti di un certo stile nell’ambito della teoria dei sistemi giuridici: 1) l’origine storica e l’evoluzione di un ordinamento giuridico, 2) il predominante e caratteristico modo di pensare dei giuristi, 3) gli istituti giuridici particolarmente caratterizzanti, 4) le fonti del diritto e la loro interpretazione, 5) i fattori ideologici.

163 Lo stile dei sistemi “L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit; d’établir des principes féconds en conséquences, e non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétré de l’esprit générale des lois, è en diriger l’application… Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au bien commun; la science du magistrat est de mettre cs principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonné, aux hypothèses privées… C’est à la jurisprudence que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires qui ne sauraient entrer dans le plan d’une législation raisonnable, les détails trop variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que l’on s’efforcerait inutilement de prévoir, et qu’une prévoyance précipitée ne pourrait définir sans danger. C’est à l’expérience à combler successivement les vides que nous laissons. Les codes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas”.

164 Lo stile dei sistemi Se ci è permesso generalizzare, diremo che sul continente si è più propensi alla pianificazione, alla regolamentazione preventiva e, quindi, per quanto riguarda il diritto, alla norma astratta ed al sistema, affrontando la vita sulla base di visioni aprioristiche ed operando in via deduttiva. Si può comunque osservare come in tempi più recenti vi sia stata una sorta di avvicinamento tra Common Law e diritto dei paesi continentali a questo riguardo. Sul continente, il primato del diritto legislativo ed il dogma di un diritto autoapplicantesi, per cui la decisione poteva essere presa in maniera del tutto automatica, stanno perdendo gran parte del loro fascino a favore della convinzione, secondo cui le leggi non sarebbero altro che l’espressione di principi di larga portata, i quali possono essere interpretati in modo ampio e per la pratica dei tribunali sotto forma di giurisprudenza costante debba essere considerata una fonte di diritto indipendente. Nel diritto anglo-americano, invece, gli attuali problemi di massa hanno reso le programmazioni indispensabili ed hanno spinto verso l’adozione di norme astratte - chiaramente mantenendo un differente metodo d’interpretazione, che lascia sopravvivere le peculiarità esistenti nello stile.


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