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P. Col. 123: Apokrimata Di Settimio Severo (14 marzo 200 d.C.)

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1 P. Col. 123: Apokrimata Di Settimio Severo (14 marzo 200 d.C.)

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7 D. 39, 4, 7, 1 (Papirius Iustus, l. II de constitutionibus):
….Item (Imperatores Antoninus et Verus) rescripserunt pupillo remittere se poenam commissi si intra diem trigesimum vectigal intulisset. …Parimenti (gli imperatori Antonino e Vero) rescrissero che al pupillo si rimettesse la pena del sequestro si entro il trentesimo giorno l’imposta fosse stata pagata.

8 D. 16, 1, 4, 1 (Ulpianus, libro XXIX ad edictum):
…senatus enim obligatae mulieri succurrere voluit, non donanti: hoc ideo, quia facilius se mulier obligat quam alicui donat. …il senato infatti volle venire incontro alla donna che si obliga, non che doni: e ciò perché la donna più facilmente si obbliga, di quanto non doni a qualcuno.

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12 D. 47, 19, 3 (Marcianus, libro II publicorum iudiciorum):
Divus Severus et Antoninus rescripserunt electionem esse, utrum quis velit crimen expilatae hereditatis extra ordinem apud praefectum urbi vel apud praesides agere an hereditatem a possessoribus iure ordinario vindicare . Il Divo (?) Severo ed Antonino rescrissero che vi sia scelta se uno voglia agire extra ordinem per il crimen expilatae hereditatis presso il prefetto della città e il governatore provinciale o piuttosto voglia rivendicare l’eredità dai possessori in base al diritto ordinario.

13 D. 27, 1, 10, 8 (Modestinus, libro III excusationum):
'E£n ti oÛtw no»V, æ de‹n aÙtÕn m¾ pant£pasin ¢feqÁnai ™pitropÁ, e„ tÕn tÒpon aÙtoà kour£twr d…dotai. Ða‹saj d p£lin oátoj ¢nal»yetai t¾n ™pitrop»n. e„ d ka… ti e„ man…an ™mpšV, Ómoioj ™stin toÚtJ. oÛtw kaˆ Ð OÙlpianÕj gr£fei· Se qualcuno si ammala al punto che sia necessario esonerarlo dalla tutela, in suo luogo si dia un curatore. Quando di poi guarisca assumerà di nuovo la tutela. E se qualcuno incorrera in furore, è lo stesso. Così anche Ulpiano scrive.

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16 D. 39, 4, 6 (Modestinus, libro II de poenis):
…sicut Divus (?) Severus et Antoninus rescripserunt: nam inter criminis reos et fraudis participes multum esse constituerunt. …così il Divo (?) Severo ed Antonino rescrissero: stabilirono infatti che vi fosse una notevole differenza tra gli autori del crimine ed i complici della frode.

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