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La radiotelevisione La storia del sistema televisivo italiano

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Presentazione sul tema: "La radiotelevisione La storia del sistema televisivo italiano"— Transcript della presentazione:

1 La radiotelevisione La storia del sistema televisivo italiano
Il monopolio La riforma La liberalizzazione dell’emittenza locale La liberalizzazione dell’emittenza nazionale Il sistema misto Verso il duopolio Il duopolio Verso il superamento del duopolio La legge Gasparri

2 La radiotelevisione (segue)
1. Il monopolio Il silenzio dell’art. 21 Cost. rispetto alla radio e alla televisione Il D.P.R. n. 156 del Codice postale

3 La radiotelevisione (segue)
1. Il monopolio (segue) La sentenza Corte cost. n. 59 del 1960 (la legittimità del monopolio pubblico) E’ sufficiente (…) dimostrare che non contrasta con [l’art. 21] l'avocazione allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libertà di iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio, o - il che è lo stesso - di oligopolio. E la dimostrazione è in re ipsa, quando si consideri che, rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo.

4 La radiotelevisione (segue)
1. Il monopolio (segue) La sentenza Corte cost. n. 225 del 1974 (il “decalogo” al legislatore) A tal proposito la Corte - pur nel rispetto della discrezionalità del legislatore di scegliere gli strumenti più appropriati ad assicurare il conseguimento dei due fondamentali obbiettivi di cui innanzi si è discorso - ritiene che la legge debba almeno prevedere: a) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività; b) che vi siano direttive idonee a garantire che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero; c) che per la concretizzazione di siffatte direttive e per il relativo controllo siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale;

5 La radiotelevisione (segue)
1. Il monopolio (segue) La sentenza Corte cost. n. 225 del 1974 (il “decalogo” al legislatore - segue) d) che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla maggiore obbiettività e posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale; e) che, attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela; f) che, in attuazione di un'esigenza che discende dall'art. 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società; g) che venga riconosciuto e garantito - come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo-il diritto anche del singolo alla rettifica.

6 La radiotelevisione (segue)
2. La riforma La legge n. 103 del 1975 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva” Una legge di riforma del settore Il servizio pubblico e la riserva del servizio radiotelevisivo allo Stato La nuova organizzazione della RAI

7 La radiotelevisione (segue)
3. La liberalizzazione dell’emittenza locale La sentenza Corte cost. n. 202 del 1976 (l’illegittimità del monopolio locale) Questa Corte al riconoscimento della legittimità del monopolio statale è pervenuta sul presupposto della limitatezza dei canali utilizzabili. Ove si constati - come è ragionevole fare sulla base delle diffuse cognizioni tecniche e delle pratiche realizzazioni in atto esistenti -la ingiustificatezza, allo stato attuale, della tesi secondo cui sussisterebbe una concreta limitatezza in ordine alle frequenze utilizzabili per le trasmissioni radiofoniche e televisive, deve riconoscersi su scala locale che il relativo presupposto non possa ulteriormente essere invocato.

8 La radiotelevisione (segue)
3. La liberalizzazione dell’emittenza locale (segue) La sentenza Corte cost. n. 202 del 1976 (la necessità dell’intervento del legislatore) Il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei limiti risultanti da quanto precede, data la connessione con il servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, costituito, tra l'altro, dalla diffusione via etere su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi ed affidato al monopolio statale, postula la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti controlli, e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi a Costituzione.

9 La radiotelevisione (segue)
4. La liberalizzazione dell’emittenza nazionale Il periodo del cd. “far west” dell’etere L’occupazione delle frequenze L’interconnessione strutturale e funzionale Il favor per le emittenti da parte dei giudici di merito

10 La radiotelevisione (segue)
4. La liberalizzazione dell’emittenza nazionale (segue) La sentenza Corte cost. n. 148 del 1981 (la difesa del pluralismo) I dati caratteristici del mezzo di diffusione del pensiero in esame, (…) per la sua notoria capacità di immediata e capillare penetrazione nell'ambito sociale attraverso la diffusione nell'interno delle abitazioni e per la forza suggestiva della immagine unita alla parola, dispiega[no] una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica nonché sugli indirizzi socio-culturali, di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa. L'emittenza privata può essere attualmente esercitata senza le conseguenze dannose di cui si è parlato solo in ambito locale per la oramai ivi acquisita pluralità di altre emittenti di diversi e contrastanti indirizzi, mentre largamente travalicherebbe questi limiti qualora si estendesse a tutto il territorio nazionale, ove i suoi effetti si moltiplicherebbero di intensità finendo con l'attribuire al soggetto privato, operante in regime di monopolio o oligopolio, una potenziale capacità di influenza incompatibile con le regole del sistema democratico.

11 La radiotelevisione (segue)
4. La liberalizzazione dell’emittenza nazionale (segue) La sentenza Corte cost. n. 148 del 1981 (la necessità dell’intervento del legislatore) Ciò vale ovviamente, allo stato attuale della legislazione, in base alla quale, per la permanente carenza di una normazione adeguata, restano appunto aperte le possibilità di oligopolio o monopolio sopra delineate. A diverse conclusioni potrebbe eventualmente giungersi ove il legislatore, affrontando in modo completo ed approfondito il problema della regolamentazione delle TV private, apprestasse un sistema di garanzie efficace al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche o oligopolistiche non solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti, ma anche in quello dei collegamenti tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione incluse quelle pubblicitarie.

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5. Il sistema misto La legge n. 10 del 1985, disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive Nell’ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

13 La radiotelevisione (segue)
6. Verso il duopolio La sentenza Corte cost. n. 826 del 1988 (la difesa del pluralismo) [La Corte] reputa indispensabile (…), chiarire che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata - perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio-che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.

14 La radiotelevisione (segue)
6. Verso il duopolio (segue) La sentenza Corte cost. n. 826 del 1988 (la necessità dell’intervento del legislatore) Tutte le argomentazioni sopra svolte rendono evidente la necessità di una disciplina definitiva della materia, che si sottragga a tali censure e appresti quel “sistema di garanzie efficace al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche non solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti, ma anche in quello dei collegamenti tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione, incluse quelle pubblicitarie” (sent. n. 148 del 1981). Come si e già più volte sottolineato, la necessità dell'introduzione, nella disciplina dell'emittenza privata su scala nazionale, di un simile sistema di garanzie deriva dall'imprescindibile esigenza, sottesa alla menzionata sentenza, di una effettiva tutela del pluralismo dell'informazione, che va difeso contro l'insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti, tali da comprimere sensibilmente questo fondamentale valore.

15 La radiotelevisione (segue)
7. Il duopolio (segue) La legge n. 223/90 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato La normativa antitrust (art. 15, comma 4) Disposizioni sulla pianificazione delle frequenze La normativa in materia di pubblicità

16 La radiotelevisione (segue)
7. Il duopolio (segue) La sentenza Corte cost. n. 420 del 1994 (la difesa del pluralismo) La necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina «anti-trust»; d'altra parte l'innegabile impossibilità di individuare una soluzione obbligata, che possa dirsi essa sola rispettosa del canone costituzionale dell'art. 21 Cost., non è di impedimento a verificare se sia adeguato, a meno, il limite «anti-trust» adottato e se più in generale, nel contesto delle contingenti condizioni economiche e culturali della società in un determinato momento storico, la normativa vigente effettivamente si sia mossa in direzione della realizzazione del pluralismo. Normativa questa che va letta nel contenuto integrato quale risultante dalla determinazione del numero complessivo delle reti ad opera del piano di assegnazione delle frequenze sicché il parametro percentuale (del 25%) e quello assoluto (di tre reti) - contemplati dalla norma censurata, concorrono nel fissare il limite alla concentrazione in tre reti su un totale di dodici complessive ovvero di nove assentibili a soggetti privati e comportano di conseguenza che allo stato attuale della vigente disciplina a regime un terzo di tutte le reti private può essere posseduto da uno stesso soggetto.

17 La radiotelevisione (segue)
7. Il duopolio La sentenza Corte cost. n. 420 del 1994 (la necessità dell’intervento del legislatore) Ferma, quindi, la esclusione di un limite percentuale pari ad un quarto delle reti complessivamente disponibili, di per sé atto a consentire la ripartizione della emittenza privata fra una rosa ristrettissima di forti concentrazioni oligopolistiche, spetterà al legislatore - che sollecitamente dovrà intervenire - emanare una nuova disciplina della materia conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l'evoluzione tecnologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente assentibili).

18 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio La legge n. 249 del Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo Nuove norme antitrust limiti dimensionali (20% reti) limiti economici (30% risorse)

19 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Limiti alle risorse economiche: Art. 2, comma 8, legge n. 249/97 a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.

20 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Limiti alle risorse fisiche: Art. 2, comma 6, legge n. 249/97 Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze.

21 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Le reti eccedenti: Art. 3, commi 6 e 7, legge n. 249/97 6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite. 7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

22 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Le reti eccedenti: Art. 3, commi 9 e 11, legge n. 249/97 9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. 11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7.

23 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) La delibera AGCOM n. 346/2001 La data stabilita per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 6, 7, 9 e 11 della legge n. 249/97 è il 31 dicembre 2003. L'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il termine di cui al comma 1 secondo i criteri definiti in premessa ai punti 19 e 20.

24 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere 23/07/02: Occorre una legge di sistema che provveda alla: difesa dei diritti fondamentali degli individui e delle imprese adeguati alle nuove caratteristiche della comunicazione e dell’informazione; previsione di una disciplina antitrust in linea con le nuove tecnologie e le nuove dimensioni dei mercati; definizione del rapporto tra emittenza pubblica e privata e della missione specifica del servizio pubblico.

25 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Il ddl governativo del 23/09/02 Ridefinizione dei principi generali e fondamentali del sistema radiotelevisivo Nuova disciplina anticoncentrazione Compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e riforma della RAI Disciplina transitoria per la conversione dalla TV analogica a quelle digitale Delega al governo per la redazione del testo unico in materia di radiotelevisione Definizione dei principi ai fini dell’esercizio della potestà legislativa regionale La tutela dei minori

26 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) La sentenza della Corte costituzionale del 20/11/2002 n. 466 dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

27 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) La sentenza Corte cost. n. 466/2002 (le cd. ”reti eccedenti” e la difesa del pluralismo) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi televisivi delle emittenti private irradiati sul territorio nazionale con tecnica analogica, che eccedano i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Infatti la legittimità sul piano costituzionale di un regime transitorio - legato ai tempi di realizzazione dei sistemi alternativi di trasmissione - necessita di un termine congruo e definitivo, in mancanza del quale la oggettiva situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica, finisce per favorire le concentrazioni e determina la lesione dell'ineludibile principio del pluralismo informativo esterno e del principio della concorrenza.

28 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) La sentenza Corte cost. n. 466/2002 (la delibera dell’Autorità) Il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni nella determinazione del termine finale del sistema transitorio di radiodiffusione televisiva privata nazionale su frequenze terrestri con tecnica analogica, non determina vizi di legittimità costituzionale, dovendosi invece rinvenire le ragioni della incostituzionalità nella mancanza di un criterio fissato dal legislatore, idoneo ad assicurare la certezza di cessazione della fase transitoria. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 Cost.

29 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Approvazione della legge di sistema il 02/12/2003 Rinvio della legge alle Camere il 15/12/2003: Distribuzione delle risorse (SIC troppo ampio) Regime transitorio in vista del digitale terrestre (DTT) Periodo troppo lungo (un anno) Analisi priva di conseguenze Mancanza termine finale

30 La radiotelevisione (segue)
8. Verso il superamento del duopolio (segue) Decreto-legge n. 352 del 24/12/03 (conv. in legge n. 43/2004) Analisi da terminare entro il 30/04/04 con relazione al Governo e alle Camere entro il 30/05/04 Condizioni da verificare: Quota di popolazione raggiunta (50%) Decoder a prezzi accessibili Offerta di programmi anche diversi Misure deconcentrative in caso di esito negativo

31 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri Approvazione il 03/05/04 della legge di sistema (cd. legge Gasparri) n. 112/2004 Principi generali Tutela della concorrenza e del mercato Testo unico della radiotelevisione Riforma della RAI e servizio pubblico Transizione verso il digitale terrestre

32 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Il mercato (art. 1) Il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica, editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni.

33 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Limiti alle risorse economiche (art. 15) Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

34 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Limiti alle risorse fisiche (art. 15) All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

35 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Limiti incrociati (art. 15) Le imprese, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% del sistema medesimo. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale non possono, prima del 31/12/2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani.

36 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Transizione al digitale (art. 25) La RAI è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con copertura del territorio nazionale che raggiunga: Dal 01/01/04 il 50% della popolazione Dal 01/01/05 il 70% della popolazione Nella fase di transizione la RAI assicura la trasmissione di 3 programmi in tecnica analogica e di 3 programmi in tecnica digitale in chiaro.

37 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Transizione al digitale (art. 25) Sono definiti incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane gli apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo da consentire l’effettivo accesso ai programmi. La legge finanziaria 2004 prevede incentivi di 150 Euro per ogni Set-Top-Box digitale nei limiti di decoder finanziabili e 70 Euro per i STB satellitari e accessi a larga banda a Internet.

38 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Il servizio pubblico (art. 17) Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce sulla base di un contratto nazionale e regionali di servizio: Diffusione di tutte le trasmissioni di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale; Un numero adeguato di ore di trasmissioni dedicate all’informazione, alla formazione e alla promozione culturale;

39 La radiotelevisione (segue)
9. La legge Gasparri (segue) Finanziamento del servizio pubblico (art. 18) La concessionaria del servizio pubblico indica in contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone; La contabilità separata è soggetta a controllo da una società di revisione; L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica l’effettivo adempimento dei compiti di servizio pubblico.

40 La radiotelevisione (segue)
Il testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177/2005) Principi Soggetti Attività Norme a tutela dell’utente Uso dell’spettro Concorrenza e mercato Servizio pubblico Sanzioni


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