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PubblicatoSettimio Novelli Modificato 10 anni fa
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1 SANZIONI 1.Mancata informativa : Sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro in caso di dati sensibili o giudiziari (oppure di trattamenti che presentano rischi specifici o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati). Le sanzioni sono aumentate sino al triplo ove risultino inefficaci per le particolari condizioni economiche del contravventore. IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY
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2 SANZIONI 2. Notifica omessa o incompleta : Sanzione da 10.000 a 60.000 euro; Sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza- ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY
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3 SANZIONI IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY (CONTINUA) 3.Comunicazione al paziente: Sanzione da 500 a 3.000 euro se i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute sono resi noti all'interessato da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari per mezzo di persone diverse dal medico designato dall'interessato.
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4 SANZIONI IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY (CONTINUA) 4. Sanzione accessorie : Pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati dal Garante
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5 SANZIONI IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY (CONTINUA) 5. Illecito trattamento e' punito con la reclusione da 6 a 18 mesi chiunque effettua trattamento di dati personali in violazione del Codice per trarre profitto per sé o per altri o per recare ad altri un danno (se dal fatto deriva nocumento). Se l'illecito consiste in comunicazione e diffusione e' punito con la reclusione da 6 a 24 mesi (Salvo che il fatto costituisca più grave reato)
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6 SANZIONI IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY (CONTINUA) 6. Illecito trattamento e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni chi infrange le disposizioni relative a trattamenti che presentano rischi specifici (art. 17), trattamento di dati personali e giudiziari in difformità dei principi applicabili (art. 20 e 21), divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22 co. 8), garanzie per i dati sensibili e giudiziari, divieti di comunicazione e diffusione, trattamenti di dati sensibili o giudiziari per composizione di test psico-attitudinali con utilizzo senza diritto banche di dati di diversi titolari oppure illecito trasferimento di dati.
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7 SANZIONI IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY (CONTINUA) 7.False dichiarazioni al Garante; E' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque nelle comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti oppure dichiara notizie o attesta circostanze non vere oppure ancora produce atti o documenti falsi (salvo che il fatto costituisca più grave reato).
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8 SANZIONI IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY (CONTINUA) 8. Misure di sicurezza: E' punito con l'arresto sino a 2 anni chiunque omette di adottare le misure minime di sicurezza oppure con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Chiunque non osserva il provvedimento adottato dal Garante e' punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
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9 SANZIONI IL QUADRO SANZIONATORIO DELLA PRIVACY (CONTINUA) 9. Danni cagionati a terzi: Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 C. C.
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10 LE SCADENZE DELLA PRIVACY
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11 ATTIVITATERMINE ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 01/01/2004 LE SCADENZE DELLA PRIVACY SCADENZIARIO
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12 ATTIVITATERMINE REDAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA D.P.S. 31/03 DI OGNI ANNO (SOLO PER IL 2006 RINVIATO AL 31/03/2006 LE SCADENZE DELLA PRIVACY SCADENZIARIO
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