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Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT.

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Presentazione sul tema: "Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT."— Transcript della presentazione:

1 Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT

2 Copyright e diritto dautore Copyright -Tipico dei sistemi di common law -Tutela lopera -Riconosciuto anche alle imprese Diritto dautore -Tipico dei sistemi di civil law -Tutela lautore -Riconosciuto solo alle persone fisiche (salvo la cessione dei diritti anche a persone giuridiche)

3 Oggetto del diritto dautore Sono protette le opere dellingegno di carattere creativo (opere letterarie, drammatiche, scientifiche, le opere musicali, le opere coreografiche, le opere scultoree o della pittura, i disegni di architettura, i film, la fotografia, i programmi per elaboratore, le banche dati) Sono protette le opere collettive. Sono anche protette le elaborazioni di carattere creativo dellopera stessa, quali traduzioni, trasformazioni, modificazioni, adattamenti, riduzioni etc.

4 Lautore Il titolo originario di acquisto del diritto dautore é costituito dalla creazione dellopera, quale particolare espressione del diritto intellettuale. Nellopera collettiva é considerato autore chi organizza e dirige la creazione dellopera. Se lopera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto dautore appartiene in comune a tutti i coautori.

5 Opera collettiva Art. 7 È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

6 Contenuto del diritto dautore Diritto morale diritto di rivendicare la paternità dellopera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad ogni atto a danno dellopera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale é inalienabile Diritto di utilizzazione economica dellopera diritto di riprodurla, di eseguirla, di rappresentarla, di trascriverla, di diffonderla etc. I diritti di utilizzazione economica dellopera durano tutta la vita dellautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. I diritti in questione possono essere alienati

7 Articolo 16 Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. 11 diritto di cui al comma I non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

8 Articolo 68 bis Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allunico scopo di consentire: a)La trasmissione in rete tra terzi con lintervento di un intermediario; b)Un utilizzo legittimo di unopera o di altri materiali

9 Eccezioni e limitazioni (selezione) Legge 633/41 (art. 65) Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso che sono stati pubblicati su riviste e su giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono venire liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché sia indicato lautore e la fonte e purché ciò non sia espressamente riservato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato. (art. 66) I discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dellautore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

10 Eccezioni e limitazioni (continua) (art.68) È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. (...) E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. (art. 70) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. I1 riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

11 Tutela delle banche dati Decreto legislativo 169/99 Articolo 2 Sono protette le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto

12 Tutela delle banche dati Diritto dautore L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; Diritto sui generis Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

13 La Confindustria aveva realizzato un catalogo della produzione militare italiana che venne utilizzato senza autorizzazione anche dalla Difesa, determinando la reazione della Confindustria che chiamò in giudizio questultima, per violazione delle norme a tutela del diritto dautore. Fattispecie

14 Sentenza Poiché l'elencazione delle opere protette dal diritto d'autore contenuta nell'art. 2575 cod. civ., e nell'art. 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633 va intesa in senso non tassativo, ma esemplificativo, mentre la richiesta originalità dell'opera attiene alla forma dell'esposizione, e non al contenuto esposto, anche notizie già di dominio pubblico possono costituire l'oggetto di un'opera tutelabile con il diritto di autore quando esse siano espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l'impronta di una elaborazione personale dell'autore. Ne consegue che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci (come, del resto, ad un calendario od una lista di vario genere), quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività, consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici criteri alfabetici e cronologici. (Nella specie, trattavasi di un catalogo della produzione militare italiana). Sez. I, sent. n. 7397 del 19-07-1990, La Confindustria c. Amministrazione della Difesa (rv 468304).

15 Esempi di opere on line (verifica della loro tutelabilità) I siti web Le liste di discussione I motori di ricerca

16 Il sito Fattispecie Un giornalista realizza per conto della RAI un sito dal titolo Mondo Italia che si configura come un giornale telematico. Al venir meno del rapporto tra il giornalista e la RAI, il sito viene diffuso senza alcuna indicazione dellautore. Il giornalista chiama in giudizio la RAI per far valere i suoi diritti in quanto autore del giornale telematico

17 Problematiche relative alla qualifica del sito come opera tutelata dal diritto dautore Cosa qualifica il sito quale opera tutelata dal diritto dautore? –è unopera (tutelabile) o un servizio (non tutelabile)? –se è un servizio, il modo in cui esso è presentato può considerarsi opera? –è tutelabile il sito o leventuale opera veicolata attraverso il sito?

18 Ordinanza Tribunale Bari 11.6.98 Il sito in questione è senza dubbio unopera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto dautore. Come lautore di un libro conserva il diritto di vedere riportato il proprio nome sulla copertina del libro da lui scritto, così lautore del sito non perde il diritto di veder indicato sulla home page il proprio nome unitamente a quello del titolo dellopera.

19 Le liste di discussione Tutele singoli contributiinsieme dei contributi complesso di contributi organizzati secondo determinate modalità se originali e creativi sono tutelati dalla legge sul diritto dautore in quanto opere se si considera la lista di discussione una banca dati, linsieme dei contributi è tutelato dal diritto sui generis la lista di discussione potrebbe essere tutelata dal diritto dautore come banca dati o come opera collettiva.

20 RequisitiLista moderataLista non moderata riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico (opere collettive) La tutela come opera collettiva è condizionata al fatto che i contributi costituiscano opere. E necessario che il moderatore effettui la scelta o il coordinamento del materiale non vi è alcuna scelta o coordina- mento del materiale raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Lattività creativa richiesta a tutela delle banche dati consiste, ai sensi dellarticolo 1 della legge, nella scelta o nella disposizione del materiale. (banche dati) I contributi della banca dati possono essere anche dati o altri elementi, come in genere avviene per le liste di discussione E necessario che il moderatore effettui la scelta o il coordinamento del materiale non vi è alcuna scelta o disposizione del materiale

21 Motori di ricerca e directories. Come funzionano? Motori di ricercaDirectories 1. fase i cosiddetti spider o crawler, scandagliando il web, ne individuano le pagine, secondo diversi criteri, primo fra tutti quello della rilevanza delle parole contenute in ogni pagina del sito, evidenziando quelle riportate più spesso, che si presume rappresentino l'argomento principale della pagina stessa. Anche per le directories il sistema di raccolta si basa su software. In alcune directories assume rilievo anche la segnalazione da parte dei titolari dei siti 2. fase Il sistema consente agli utenti la ricerca dei link nella raccolta che si trova memorizzata sui propri archivi elettronici. Quindi, nel momento in cui lutente inserisce i termini per la ricerca, il sistema provvede ad individuarli nella raccolta di link definita durante la prima fase di attività. Ovviamente, il motore continua ad alimentare la raccolta che viene via via aggiornata. I link ai siti vengono organizzati in strutture ad albero che forniscono agli utenti una suddivisione per tipologia

22 Motori di ricerca e directories: quale tutela? Nella prima fase, la tutela potrebbe riceverla il software (o meglio i software) che scandaglia il web per individuare nuovi link Nella seconda fase, la tutela potrebbe derivare dalla normativa a protezione delle banche dati. Lelemento della selezione e della disposizione del materiale potrebbe essere presente sia per i motori di ricerca che, anche con maggiore probabilità, per le directories.

23 Bibliografia Per la parte speciale sulla tutela dei siti Giacomo Bonelli Il sito web quale opera dellingegno in Diritto dellInformazione e dellInformatica, Giuffrè editore 2002 pag. 199 Daniela Redolfi On line e diritto dautore. Profili giuridici delle opere create su internet La normativa in materia di diritto dautore è reperibile in www.siae.it.


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