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INVITO ALLA PRECISAZIONE DEI CREDITI

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Presentazione sul tema: "INVITO ALLA PRECISAZIONE DEI CREDITI"— Transcript della presentazione:

1 INVITO ALLA PRECISAZIONE DEI CREDITI
Avv. Dario Poto, Avv. Cecilia Ruggeri, Dott. Federico Baroni, Dott. Luca Quer

2 NOZIONE Istituto non codificato, ma introdotto e consolidatosi nella prassi del Tribunale

3 FINALITA’ acquisizione dei dati necessari per la predisposizione del progetto di distribuzione.

4 MOMENTO NEL QUALE DEVE ESSERE INVIATA
problema di coordinamento tra l'art. 596 c.p.c. e l'art c.c.

5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI CREDITORI
libera (a mezzo a/r, fax o ufficiale giudiziario)

6 ILLUSTRAZIONE DI UN MODELLO DI INVITO A PRECISARE I CREDITI

7 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Esecuzione immobiliare n° promossa da contro il professionista delegato alle operazioni di vendita dott./avv visto il verbale di vendita del visto il verbale di deposito del prezzo relativo alla vendita dei beni espropriati; considerato che ai sensi dell'art. 596 c.p.c. occorre provvedere a formare il progetto di distribuzione della somma realizzata pari a € ; che il decreto di trasferimento è stato depositato in cancelleria in data ; invita tutti i creditori a precisare i loro crediti, depositando presso lo studio del professionista delegato sito in entro il giorno memoria nella quale dovranno essere indicati: 1) le complete generalità, la residenza e l'eventuale domicilio eletto dal debitore (solo per le procedure radicate in data anteriore al 1° marzo 2006); 2) l'ammontare esatto del credito, distinguendo il capitale dagli interessi (artt e 2855 c.c.); 3) crediti chirografari, indicando la data di presentazione dell'intervento; 4) la distinzione in crediti privilegiati con relativa disposizione legislativa; 5) crediti ipotecari indicando la data di iscrizione e l'eventuale misura degli interessi. In particolare, la parte di credito collocata in grado ipotecario ai sensi dell'art cod. civ. si articola nelle seguenti voci, che quindi debbono essere specificamente quantificate. a) capitale residuo, con indicazione del primo insoluto; b) interessi convenzionali maturati e non pagati nell'anno contrattuale corrente alla data del pignoramento e nei due anteriori; c) interessi al saggio legale maturati e non pagati dalla scadenza dell'anno corrente alla data del pignoramento fino alla vendita; d) spese di intervento nell'esecuzione; Pertanto, quanto ai crediti ipotecari derivanti dalla concessione di mutuo, dovrà essere indicato il piano di ammortamento (distinguendo per ogni rata la quota di capitale dagli interessi); dovrà inoltre essere indicata a parte e per ogni rata insoluta la misura degli interessi moratori; 6) ai sensi dell'art c.c. l'ammontare delle somme richieste per onorari, diritti ed esposti limitatamente alle spese di intervento per i creditori assistiti da privilegio; 7) spese legali: distinta nota professionale relativa al privilegio ex art c.c.; 8) per gli istituti di credito ed altri soggetti con indetraibilità IVA, es. condominio: dichiarazione attestante il regime IVA al fine della determinazione dell'eventuale credito di rivalsa. ORDINA IL DEPOSITO DEI TITOLI ORIGINALI PRESSO LO STUDIO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO OVE NON SIANO GIA' DEPOSITATI. Avverte i creditori che in assenza di un tempestivo deposito della nota di precisazione del credito il progetto di distribuzione verrà predisposto in base a quanto risulta in atti. Torino Il professionista delegato

8 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI Esecuzione immobiliare n° promossa da contro il professionista delegato alle operazioni di vendita dott./avv visto il verbale di vendita del visto il verbale di deposito del prezzo relativo alla vendita dei beni espropriati; considerato che ai sensi dell'art. 596 c.p.c. occorre provvedere a formare il progetto di distribuzione della somma realizzata pari a € ; che il decreto di trasferimento è stato depositato in cancelleria in data ; invita tutti i creditori a precisare i loro crediti, depositando presso lo studio del professionista delegato sito in entro il giorno memoria nella quale dovranno essere indicati:

9 1) le complete generalità, la residenza e l'eventuale domicilio eletto dal debitore (solo per le procedure radicate in data anteriore al 1° marzo 2006); 2) l'ammontare esatto del credito, distinguendo il capitale dagli interessi (artt e 2855 c.c.); 3) crediti chirografari, indicando la data di presentazione dell'intervento; 4) la distinzione in crediti privilegiati con relativa disposizione legislativa;

10 5) crediti ipotecari indicando la data di iscrizione e l'eventuale misura degli interessi. In particolare, la parte di credito collocata in grado ipotecario ai sensi dell'art cod. civ. si articola nelle seguenti voci, che quindi debbono essere specificamente quantificate. a) capitale residuo, con indicazione del primo insoluto ; b) interessi convenzionali maturati e non pagati nell'anno contrattuale corrente alla data del pignoramento e nei due anteriori; c) interessi al saggio legale maturati e non pagati dalla scadenza dell'anno corrente alla data del pignoramento fino alla vendita; d) spese di intervento nell'esecuzione; Pertanto, quanto ai crediti ipotecari derivanti dalla concessione di mutuo, dovrà essere indicato il piano di ammortamento (distinguendo per ogni rata la quota di capitale dagli interessi); dovrà inoltre essere indicata a parte e per ogni rata insoluta la misura degli interessi moratori;

11 6) ai sensi dell'art c.c. l'ammontare delle somme richieste per onorari, diritti ed esposti limitatamente alle spese di intervento per i creditori assistiti da privilegio; 7) spese legali: distinta nota professionale relativa al privilegio ex art c.c.; 8) per gli istituti di credito e per altri soggetti con indetraibilità IVA, es. condominio: dichiarazione attestante il regime IVA al fine della determinazione dell'eventuale credito di rivalsa.

12 ORDINA IL DEPOSITO DEI TITOLI ORIGINALI PRESSO LO STUDIO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO OVE NON SIANO GIA' DEPOSITATI. Avverte i creditori che in assenza di un tempestivo deposito della nota di precisazione del credito il progetto di distribuzione verrà predisposto in base a quanto risulta in atti. Torino Il professionista delegato

13 CASO PARTICOLARE Rapporti tra fallimento e credito fondiario Aspetti problematici circa l'attribuzione al fallimento in sede esecutiva immobiliare di spese prededucibili di pertinenza della procedura concorsuale

14 Nota di precisazione del credito del fallimento che interviene in una procedura esecutiva immobiliare in presenza di creditore fondiario: a) somma ammessa al passivo; b)acconto sul compenso liquidato al curatore dal Tribunale ai sensi dell'art. 109 l. fall.; c)spese della massa inerenti quello specifico bene ( es. ICI, spese di custodia e amministrazione del bene immobile etc.); d)aliquota (calcolata in base al rapporto fra attivo generale e attivo su cui esiste il privilegio del fondiario) delle spese della massa sostenute fino a quel momento. Il curatore chiederà che tali spese vengano detratte e fatte gravare sul ricavato della vendita del bene in prededuzione.


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