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Decreto Correttivo al CODICE AMBIENTALE Parte II , III e IV

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Presentazione sul tema: "Decreto Correttivo al CODICE AMBIENTALE Parte II , III e IV"— Transcript della presentazione:

1 Decreto Correttivo al CODICE AMBIENTALE Parte II , III e IV
Confindustria Genova 4 marzo 2008 Servizio Ambiente - Confindustria Genova

2 UN PO’ DI STORIA sul Codice Ambientale
Legge delega 308/2004. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/03/06, pubblicato sulla G.U. il 14/04/06, entrato in vigore il 19/04/06. Testo migliorativo rispetto alla normativa precedente, tuttavia criticato e oggetto del correttivo che qui si commenta. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

3 CENNI GENERALI ALLE MODIFICHE
VIA, VAS e IPPC, Parte II del Codice, subisce modifiche sulle procedure di VAS e di VIA. Tutela delle acque, Parte III del Codice, novità nelle definizioni, nei criteri generali, negli scarichi in reti fognarie, negli scarichi di sostanze pericolose ed in alcune condizioni autorizzatorie. Rifiuti, Parte IV del Codice, notevoli novità su definizioni, adempimenti e procedure autorizzatorie. Bonifiche, Parte IV Titolo V del Codice, variazioni nei criteri di analisi di rischio e introduzione dei “siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale” Il testo correttivo affronta ancora una volta molte delle difficoltà interpretative ed operative che hanno cominciato ad evidenziarsi in vigenza del decreto Ronchi. L’esito di questo tentativo, in alcuni casi, ha portato però ad ulteriori difficoltà per le imprese. Rinvio a decreti di attuazione e salvaguardia transitoria delle norme tecniche attualmente in vigore. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

4 Ordine di trattazione degli argomenti
Rifiuti e bonifiche Acque VAS, VIA e IPPC Servizio Ambiente - Confindustria Genova

5 Servizio Ambiente - Confindustria Genova
RIFIUTI Modifiche apportate dal D.Lgs. n. 04/08 al D.Lgs. n. 152/06 - CODICE AMBIENTALE Parte IV Rifiuti Servizio Ambiente - Confindustria Genova

6 Classificazione dei rifiuti
Pericolosità Origine Urbani non pericolosi Urbani pericolosi (contrassegnati da asterisco *) Speciali non pericolosi Speciali pericolosi (contrassegnati da asterisco *) Servizio Ambiente - Confindustria Genova

7 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Il D. Lgs. 152/06 vv basava l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle imprese su: l’assimilazione è determinata sulla base di criteri sia qualitativi che quantitativi ed è consentita solo per realtà di limitate dimensioni fisiche; per le attività produttive non possono essere “di norma” assimilati i rifiuti provenienti dai locali adibiti alla produzione, inclusi i magazzini. Limitazioni nella gestione dei rifiuti da imballaggi secondari e terziari. Queste ultime disposizioni, nel vietare nei casi indicati il conferimento di rifiuti di imballaggio al servizio pubblico, ponevano di fatto un forte limite alla possibilità di assimilazione, considerato che per numerose imprese i rifiuti assimilabili sono costituiti essenzialmente da imballaggi usati terziari e secondari (tipici dell’industria e della distribuzione). Servizio Ambiente - Confindustria Genova

8 Modifiche apportate ai criteri di assimilazione (1)
L’art. 195, c. 2 lettera e), è stato così riformulato dal D. Lgs. n. 04/08: “la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani….segue Servizio Ambiente - Confindustria Genova

9 Modifiche apportate ai criteri di assimilazione (2)
… Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani.” Servizio Ambiente - Confindustria Genova

10 Modifiche apportate ai criteri di assimilazione (3)
Novità: La tariffa non è applicabile o lo è in maniera ridotta La tariffa tiene conto della tipologia dei rifiuti assimilati e dalle dimensioni economiche ed operative del produttore Esclusione dei rifiuti delle aree produttive compresi i magazzini Non si applica la tariffa agli imballaggi secondari e terziari di cui si documenti la gestione attraverso soggetti autorizzati diversi dal servizio pubblico Maggiore chiarezza: Testo formulato più chiaramente Minori possibilità di interpretazioni differenziate sul territorio In mancanza del decreto sui criteri di assimilazione si richiamano di nuovo le dispozioni tecniche contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984 Servizio Ambiente - Confindustria Genova

11 Materie prime secondarie e sottoprodotti (1)
Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181, D.Lgs. n. 152/06 vv. Art. 181 bis, D.Lgs n. 04/08: Le MPS rimangono espressamente escluse dal regime dei rifiuti, sia che si tratti di quelle derivanti da attività di recupero individuate dagli appositi decreti (DM , DM 161/2002, DM 269/2005) sia che si tratti di quelle che sono già tali senza necessità di trattamento (cd MPS all’origine, di cui alla Circolare 28 giugno 1999 n. 3402/V/MIN, cd Circolare Ronchi). Con l’assenso del Parlamento europeo e del Consiglio è previsto espressamente che in attesa di misure a livello comunitario gli stati membri possano continuare a decidere sulle MPS a livello nazionale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Questo è in sintesi quanto prevede il D.Lgs. 04/08, in attesa della pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale che individuerà materie, sostanze e prodotti secondari che non rientrano nella definizione di rifiuto. Il Decreto dovrebbe essere emanato entro la fine del 2008. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

12 Materie prime secondarie e sottoprodotti (2)
Il nuovo art. 181 sopprime la specifica disciplina degli accordi di programma in materia di recupero dei rifiuti, prevista dal decreto 22/97 e confermata dal decreto 152/06 al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti nonché l’utilizzo di MPS, combustibili e di prodotti ottenuti. Resta, invece, la disciplina generale degli accordi, contratti di programma e incentivi in materia di rifiuti di cui all’art. 206, che viene riformulato e che riguarda, ovviamente, l’intera materia dei rifiuti e non solo il recupero. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

13 Materie prime secondarie e sottoprodotti (3)
Sottoprodotti : mantenuta la disciplina precedente con alcune modifiche. Secondo il correttivo (nuovo art. 183, comma 1 lett p introdotto dall’art. 2, comma 20) i sottoprodotti devono rispondere a tutti questi requisiti e condizioni: siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; abbiano un valore economico di mercato. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

14 Materie prime secondarie e sottoprodotti (4)
Per quanto possa apparire superfluo, si sottolinea che i sottoprodotti sono prodotti a tutti gli effetti e nella loro gestione le imprese devono rispettare le norme applicabili ai prodotti. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

15 Terre e rocce da scavo (Art. 186) (1)
La disciplina contenuta nel testo dell’art 186 vv è interamente riscritta: Abolito il riferimento ai residui della lavorazione della pietra. Inserito che le terre e rocce da scavo possono derivare anche da gallerie. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: reinterri riempimenti rimodellazioni (comprese quelle ambientali) rilevati Rispetto alla normativa precedentemente in vigore non sono più previste alcune destinazioni d’uso quali il riempimento delle cave coltivate. Per l’impiego dei materiali nell’ambito delle cave si ritiene che ciò possa in linea di massima avvenire in esecuzione di un progetto di rimodellazione ambientale ovvero di un più generico riempimento, a condizione di conseguire l’autorizzazione secondo la procedura indicata nel nuovo art. 186. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

16 Terre e rocce da scavo (Art. 186) (2)
Condizioni per l’utilizzo: impiego diretto nell’ambito di opere e interventi preventivamente individuati e definiti certezza dell’integrale utilizzo sin dalla fase della produzione; utilizzo integrale della parte del materiale scavato destinata all’utilizzo, senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari, fermo restando che le quantità prodotte eccedenti quelle destinate all’utilizzo devono essere gestite con le modalità previste per i rifiuti; assenza di emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito di destinazione; garanzia di un elevato livello di tutela ambientale; sia accertato che i materiali non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica; caratteristiche chimico-fisiche tali che l'utilizzo nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali ecc.; non contaminazione con riferimento alla destinazione d’uso e la compatibilità con il sito di destinazione; dimostrazione del loro integrale utilizzo Servizio Ambiente - Confindustria Genova

17 Terre e rocce da scavo (Art. 186) (3)
Procedure amministrative distinte a seconda che l’opera sia: Soggetta a Valutazione d‘impatto ambientale VIA. Soggetta a autorizzazione integrata ambientale AIA. Soggetta a dichiarazione di inizio attività DIA per opere private. Opera pubblica. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

18 Terre e rocce da scavo (Art. 186) (4)
Fattispecie non risolte: Procedure cantieri edili con inerti sino a mc (art. 266 c.7) Necessità di variare modalità e luoghi di utilizzo dei materiali rispetto a quelli originariamente previsti Possibilità di indicare successivamente alla sede progettuale o alla richiesta del titolo abilitativo le modalità di utilizzo del materiale. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

19 Adempimenti amministrativi MUD (1)
Il D.Lgs. n. 04/08 interviene sull’art. 189 con due modificazioni: con la sostituzione del comma 3, che individua i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, con l’introduzione di un nuovo comma 3-bis, che prevede, attraverso l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, una futura informatizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., ed il conseguente obbligo per i soggetti obbligati a tali adempimenti di installare ed utilizzare apposite apparecchiature elettroniche. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

20 Adempimenti amministrativi MUD (2)
L’obbligo di presentazione del MUD alle CCIAA territorialmente competenti riguarda: chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (in quanto trasportatori), i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti. i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

21 Adempimenti amministrativi MUD (3)
Ai sensi dell’art. 189, comma 3, sono esonerati da tale obbligo: gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti . Nei prime due casi sopra riportati, parimenti all’esonero dal MUD, non esiste l’obbligo alla tenuta del registro c/sc, mentre nel terzo, ai sensi dell’art. 184 c.3 lett. c, d e g, non vi è alcuna esclusione da tale obbligo giustificata dal ridotto numero di dipendenti. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

22 Adempimenti amministrativi REGISTRO DI CARICO E SCARICO (1)
Nessuna modifica sui soggetti obbligati: chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi). Servizio Ambiente - Confindustria Genova

23 Adempimenti amministrativi REGISTRO DI CARICO E SCARICO (2)
Nessuna modificazione alle disposizioni che regolano la tempistica delle annotazioni, il luogo e i tempi di conservazione e i casi di tenuta del registro da parte di organizzazione di categoria e o loro società di servizi. Modificazione di rilievo, invece, all’art. 190 comma 6, il cui testo coordinato con le integrazioni è ora il seguente: «I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.». Servizio Ambiente - Confindustria Genova

24 Adempimenti amministrativi REGISTRO DI CARICO E SCARICO (2)
Nessuna modificazione alle disposizioni che regolano la tempistica delle annotazioni, il luogo e i tempi di conservazione e i casi di tenuta del registro da parte di organizzazione di categoria e o loro società di servizi. Modificazione di rilievo, invece, all’art. 190 comma 6, il cui testo coordinato con le integrazioni è ora il seguente: «I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.». Vedi allegato su CCIAA Genova Servizio Ambiente - Confindustria Genova

25 Adempimenti amministrativi REGISTRO DI CARICO E SCARICO (3)
All’art. 190 viene aggiunto il comma 6 bis che così recita: «Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.». Servizio Ambiente - Confindustria Genova

26 Adempimenti amministrativi FORMULARIO RIFIUTI
L’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 è stato modificato in modo del tutto marginale, infatti: al comma 6 viene introdotto un riferimento meramente formale all’interno del medesimo comma, il comma 8 viene sostituito prevedendo che il formulario sostituisce la scheda di accompagnamento prevista dal d.lgs. n. 99/1992 relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Ai sensi dell’art. 193, comma 7 «Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194 anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale». Si ricorda che a partire dal 12/07/07 è entrato in vigore il Regolamento CE 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere che sostituisce il precedente 259/93 Servizio Ambiente - Confindustria Genova

27 Adempimenti amministrativi ALBO NAZ. GESTORI AMBIENTALI
Modifiche: Cambia la procedura di iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi entro 30 kg o lt /giorno. I provvedimenti di iscrizione devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e si introduce l’obbligo di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta successivamente alla data di iscrizione. La comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti torna di competenza della provincia e non è più di competenza della sez. regionale o provinciale dell’Albo. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto correttivo alle sezioni regionali dell’Albo saranno trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

28 Servizio Ambiente - Confindustria Genova
DEPOSITO TEMPORANEO Definizione (lett. m, p.to 2): Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni: I rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 mc nel caso di rifiuti pericolosi o 20 mc in caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo dei rifiuti non pericolosi e quello dei rifiuti pericolosi non superi rispettivamente i 20 mc/anno ed i 10 mc/anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

29 Autorizzazioni e iscrizioni (1) (Artt. 208-213)
Rimangono inalterate le modifiche relative al passaggio del D.Lgs n. 22/97 al D. Lgs n. 152/06: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208); Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (Art. 209); Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210); Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (Art. 211); Albo nazionale gestori ambientali (Art. 212); Autorizzazioni integrate ambientali (Art. 213); …segue Servizio Ambiente - Confindustria Genova

30 Autorizzazioni e iscrizioni (2) (Artt. 208-213)
L’ Autorizzazione è unica per la costruzione e la gestione; Tempistica: 150 gg per il rilascio o diniego; Durata decennale; L’autorizzazione deve essere comunicata, dall’Amministrazione che la rilascia, all’Albo che ne cura l’inserimento in un elenco nazionale; Se impianto sottoposto a VIA i termini restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

31 Autorizzazioni e iscrizioni (3) (Artt. 208-213)
Si segnalano alcune modifiche: Sulla durata dell’autorizzazione, pur lasciando inalterato il termine decennale ha previsto la possibilità di modifica delle prescrizioni contenute nel provvedimento prima del termine di scadenza - ma dopo almeno 5 anni dal rilascio - nel caso di particolari problemi ambientali e alla luce delle migliori tecniche disponibili (art. 208, comma 12). In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, l’autorità competente procede, in funzione della gravità dell’infrazione a diffida, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni (art. 208, comma 13). Per quanto concerne il deposito temporaneo nell’art. 208 al comma 17 pur restando inalterata la previsione di non applicazione delle disposizioni riguardanti l’autorizzazione se lo stesso viene svolto nelle modalità previste dall’art. 183, c. 1, lett. m), il decreto correttivo ha soppresso la previsione, inserita dal D.Lgs. n. 152/06, dell’affidamento da parte del produttore dell’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione ad altro soggetto autorizzato. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

32 Iscrizione Albo Gestori Ambientali art.212
Modifica composizione sezioni regionali:soppressione della presenza di due esperti designati dalle organizzazioni delle categorie economiche Tolta l’espressione”prodotti da terzi” al comma 5 art.212 Esonero dell’iscrizione per i Consorzi per la sola attività di commercio ed intermediazione senza detenzione Modifica al comma 8 art.212 con previsione di provvedimento di rilascio di autorizzazione entro 30 giorni Soppressione di alcune specifiche sezioni dell’Albo con abrogazione commi 12;22;24;25 Reinserimento dell’iscrizione semplificata per le aziende di gestione dei servizi pubblici Servizio Ambiente - Confindustria Genova

33 Bonifiche (1) Il D.Lgs. 04/08 cambia la disciplina della bonifica dei siti contaminati modificando l’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica” ed aggiungendo un nuovo articolo, il 252 bis, “Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”. Nella tabella si riportano gli articoli del decreto correttivo relativi alla disciplina delle bonifiche e il riferimento (articolo/allegato) nel D.Lgs. 152/2006 oggetto di modifica: Argomento Correttivo art.2 D.LGs. n. 152/06 Modifica Allegato I (Analisi di rischio) c. 43 All. I al Titolo V Parte IV Delega futuro DM con criteri Analisi di Rischio c. 43 bis Art. 242 comma 4 Siti a preminente interesse pubblico (Art. 252 bis) c. 43 ter dopo l’art. 252 “Siti di interesse nazionale” Servizio Ambiente - Confindustria Genova

34 Servizio Ambiente - Confindustria Genova
Bonifiche (2) Criteri di analisi di rischio in due tempi: di immediata applicazione (dal 13 febbraio 2008) la prima modifica di due punti dell’allegato che riguardano la definizione del punto di conformità per le acque sotterranee e i criteri di accettabilità del rischio cancerogeno. La seconda modifica che riguarda la sostituzione integrale dei criteri previsti dall’all.1 al Titolo V della Parte IV, verrà introdotta con un emanando decreto ministeriale entro il 30 giugno 2008. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

35 Servizio Ambiente - Confindustria Genova
Bonifiche (3) Il decreto correttivo introduce inoltre un nuovo articolo (art. 252 bis) che istituisce “Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale” (cd. SIP). Tali siti, anche non compresi nei Siti di interesse nazionale (SIN), saranno individuati con futuro decreto del Ministero Ambiente e Sviluppo economico. Le condizioni che consentono ad un sito contaminato di poter essere definito SIP sono: che la contaminazione sia stata causata da eventi antecedenti al 30 aprile 2006 che siano presenti nel sito programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo Servizio Ambiente - Confindustria Genova

36 Servizio Ambiente - Confindustria Genova
Bonifiche (4) Gli obblighi per gli operatori a seguito dell’entrata in vigore del correttivo sono legati esclusivamente alla modifica immediata dell’allegato 1 per i nuovi progetti operativi di bonifica che sono stati presentati a partire dal 13 febbraio 2008 secondo i nuovi criteri illustrati sopra. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

37 Tutela delle acque dall’inquinamento
Modifiche apportate dal D.Lgs. n. 04/08 al D.Lgs. n. 152/06 - CODICE AMBIENTALE Parte III Sezione II Tutela delle acque dall’inquinamento Servizio Ambiente - Confindustria Genova

38 Campo di applicazione a confronto
Art. 2 Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: (…) Le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; Art. 8, c. 1, D.Lgs. 22/97 (Esclusioni) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto (…) in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge: e) Le acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido Art. 2, c. 1, D.Lgs. 152/99 bb) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Art. 185, c. 1, D.Lgs. 152/06 Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del presente decreto: b) Gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue. Art. 74, c. 1, D.Lgs. 152/06 ff) Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Servizio Ambiente - Confindustria Genova G. Amendola, “Scarichi idrici e rifiuti nel nuovo testo unico ambientale”, Diritto all’Ambiente, ww.dirittoambiente.com

39 Definizione di scarico attuale
D.Lgs 152/06 , art. 74, c. 1, lett. ff) vv “scarico”: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Nuova versione“scarico”: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo col corpo recettore, acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. La nuova formulazione della definizione porta a ritenere che non siano da considerare interruzioni della continuità del sistema di collettamento installazioni quali serbatoi di stoccaggio, vasche di raccolta, sistemi di parzializzazione dei flussi convogliati in un sistema stabile di collettamento a sevizio di uno o più cicli produttivi presenti nello stesso sito. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

40 Acque reflue domestiche
Ricordiamo che l’art. 74, c. 1, lett. g) così le definisce “Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. La definizione non muta rispetto al D.Lgs. 152/99 (art. 2, c. 1, lett. g), ed è conforme alla Direttiva 91/271/CEE, né viene modificata dal D.Lgs. n.04/08. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

41 Acque reflue industriali (1)
D. Lgs.152/06 Parte III, DLgs. 4/08 D. Lgs. 152/06, Parte III D. Lgs. 152/99 Art. 74, c. 1, lett. h) qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Art. 2, c. 1, lett. h) qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

42 Acque reflue industriali (2)
Dal parere negativo espresso dalla Conferenza Stato-Regioni: “l’introduzione nelle definizioni di acque reflue industriali del criterio "qualitativo" in sostituzione di quello della "provenienza" che costituisce un oggettivo passo indietro che determinerà grosse complicazioni applicative, non rispecchiando neppure la definizione prevista dalla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane ” NB: Direttiva 91/271/CEE, Art. 2: « Acque reflue industriali »: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Definizione identica a quella riportata dal D.Lgs. 152/99. Le modifiche apportate dal D. Lgs. 4/08 riscrivono la definizione come nel D. Lgs. 152/99 e nella Direttiva 91/271/CEE. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

43 Servizio Ambiente - Confindustria Genova
Acque reflue urbane (1) D.Lgs. 152/06, Parte III D. Lgs. 4/08 D.Lgs. 152/99 Art. 74, c. 1, lett. i) “Acque reflue urbane” Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. Il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. Art. 2, c. 1, lett. i) Servizio Ambiente - Confindustria Genova

44 Servizio Ambiente - Confindustria Genova
Acque reflue urbane (2) Anche in questo caso ci si era allontanati dalla definizione data dalla Direttiva 91/271/CEE che definiva le acque reflue urbane come “Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato” La nuova definizione “tradiva” la direttiva europea, che era stata invece seguita fedelmente dal D. Lgs. 152/99, sua norma di recepimento. Con il D. Lgs. 4/08 si riscritta la definizione conformemente alla disciplina comunitaria Servizio Ambiente - Confindustria Genova

45 Valore limite di emissione
Il D.Lgs. 4/2008 cancella la definizione prevista alla lettera qq, comma 2 dell’art. 74; la modifica introdotta garantisce maggiore chiarezza nell’interpretazione del testo, che così recita: “oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.” Servizio Ambiente - Confindustria Genova

46 Disciplina degli scarichi (1)
Il D.Lgs. 4/2008 apporta 2 modifiche all’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, dedicato ai criteri generali della disciplina degli scarichi: viene definito l’obbligo, per l’autorità competente, in sede di autorizzazione, di prescrivere la separazione dello scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia dagli scarichi terminali contenenti le sostanze pericolose di cui ai numeri da 1 a 10 e 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’allegato 5 (art. 101, co.5, modificato dall’art. 2 co.8 del D.Lgs. 4/2008); il D.Lgs. 152/2006 nella sua versione originaria, invece, prevedeva non un obbligo, ma la facoltà dell’autorità competente di definire tale prescrizione; Servizio Ambiente - Confindustria Genova

47 Disciplina degli scarichi (2)
vengono eliminate le condizioni che determinavano l’assimilazione alle “domestiche” delle acque reflue provenienti dalle imprese dedite all’allevamento di bestiame, per cui a partire dal 13 febbraio 2008 tutte le acque reflue prodotte da tali imprese sono considerate assimilate; infatti, l’art. 101, co. 7, (così come modificato dall’art. 2, co. 8 del D.Lgs. 4/2008) dispone che: “7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: (…) b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame Servizio Ambiente - Confindustria Genova

48 Scarichi in rete fognaria (Art. 107)
2 disposizioni del D.Lgs. 4/2008 intervengono in maniera non coordinata fra loro sullo stesso art. 107, co. 3 del D.Lgs. 152/2006: secondo quanto definito dall’art. 2, co. 19 del D.Lgs. 4/2008, il testo del sopra citato comma 3 risulterebbe essere:“3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.”; mentre, secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 8-bis del D.Lgs. 4/2008, “3. Non è ammesso,senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell’autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.” Risulta necessario un intervento del Legislatore per l’eliminazione di una delle due disposizioni Servizio Ambiente - Confindustria Genova

49 Scarichi di sostanze pericolose (art. 108, co. 2)
Mentre nel D.Lgs. 152/2006 si prevedeva la facoltà, per l’autorità competente, in sede di rilascio dell’autorizzazione, di fissare limiti più restrittivi per scarichi contenenti inquinanti tossici, persistenti e bioaccumulabili di cui all’allegato 5, condizionata dall’accertamento che i limiti fissati nello stesso allegato costituissero impedimento o pregiudizio al conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di tutela dell’ambiente recettore dello scarico anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, il D.Lgs. 4/2008 prevede che in tali casi l’autorità sia obbligata a fissare limiti più restrittivi. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

50 Autorizzazioni agli scarichi (art. 124, co. 2)
Viene semplificato e reso più chiaro il disposto del co. 2 dell’art. 124 , eliminando le condizioni previste per gli stabilimenti che effettuano scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, per cui l'autorizzazione allo scarico doveva essere “rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.”; l’attuale formulazione dell’art. 124, co.2 è: “2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Servizio Ambiente - Confindustria Genova

51 Autorizzazioni agli scarichi (art. 124, co. 7)
con le modifiche apportate all’art 124, co. 7 del D.Lgs. 152/2006 dall’art. 2, co.12 del D.Lgs. 4/2008: viene ampliato da 60 a 90 giorni del termine entro cui l’autorità deve provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione; e viene abrogata la previsione del silenzio-assenso temporaneo (60 giorni) nel caso in cui l’autorità competente non provveda nel termine predetto; Servizio Ambiente - Confindustria Genova

52 Fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue (art. 127, co. 1)
Il D.Lgs. 4/2008 modifica per precisare che “ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs. 99/1992, ai fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue la disciplina dei rifiuti si applica, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione Servizio Ambiente - Confindustria Genova


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