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PubblicatoThorello Carrara Modificato 11 anni fa
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Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) Seminario 22 settembre 2008 a cura di Giovanna Faenzi
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Approvazione ed efficacia
Il Regolamento: è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 25 marzo 2008. è stato promulgato con Decreto del Presidente della Giunta n. 15/R del 26 marzo 2008 è stato pubblicato sul BURT del 2 aprile 2008 è in vigore dal 17 aprile 2008
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Struttura Articolato: suddiviso in sette capi e22 articoli, tratta:
Il Regolamento si compone di due parti: Articolato: suddiviso in sette capi e22 articoli, tratta: gli aspetti generali e trasversali sia all’iter autorizzativo che di sola comunicazione l’utenza accolta nelle strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori impiegati nelle attività del sistema integrato la diffusione dei dati delle strutture i criteri per la composizione e il funzionamento della commissione multidisciplinare la composizione e la procedura di nomina della commissione per le politiche sociali
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Struttura Allegato A: raccoglie in singole schede le tredici diverse tipologie di strutture sociali, socio sanitarie e socio educative soggette a rilascio di autorizzazione al funzionamento e, per ogni tipologia, elenca: il riferimento normativo della LR 41/2005 il tipo di struttura gli utenti accolti l’età di ammissione l’intensità asssitenziale la complessità organizzativa la capacità ricettiva massima i requisiti minimi strutturali i requisiti minimi organizzativi il numero degli ospiti ai quali viene rapportato il personale il monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata
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Oggetto ed ambito di applicazione
Il Regolamento disciplina: I requisiti minimi per le strutture soggette ad autorizzazione e a comunicazione di avvio dell’attività I livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale I criteri per la composizione e il funzionamento della commissione multidisciplinare La composizione e la procedura di nomina per la commissione regionale per le politiche sociali Il Regolamento si applica alle strutture pubbliche e private di nuova istituzione previste agli articoli 21 e 22 della LR 41/2005; Si applica anche alle strutture già operanti nel caso di: variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d’uso di locali o spazi; trasferimento della struttura in altra sede; modifica della tipologia di servizio erogato
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Oggetto e ambito di applicazione
Il Regolamento si riferisce alle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria non disciplinati dalla L. R. 8/99 e successive modifiche (art. 20, comma 1, LR 41/2005).
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Oggetto e ambito di applicazione
Dalla correlazione tra l’art. 1 del Regolamento e l’art. 63 della LR 41/2005, così come modificata dalla LR 57/2007, si evince che: le strutture di nuova istituzione, realizzate cioè dopo l’entrata in vigore del Regolamento, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento: devono quindi possedere tutti i requisiti qui normati le strutture in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento, poiché hanno concluso con successo il percorso autorizzativo, sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento; le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria al funzionamento o comunque non ancora in possesso di autorizzazione poiché l’iter è iniziato ma non concluso, portano a termine l’iter autorizzativo secondo la normativa antecedente l’entrata in vigore del Regolamento: ciò deve avvenire entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del medesimo Regolamento, quindi entro il 16 aprile 2009.
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I requisiti Le strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, oltre ai requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali indicati nell’all. A del Regolamento devono: adottare la carta dei servizi sociali (art. 9 LR 41/2005) che costituisce requisito a pena di decadenza (art. 24, comma 3, LR 41/2005) rispettare le norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza (art. 4, Regolamento) applicare al personale addetto i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i relativi accordi decentrati (art. 5, comma 1 Regolamento)
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I requisiti Le strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività, oltre al possesso dei requisiti minimi indicati dal Regolamento, devono possedere i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
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Strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento
Sono soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento le strutture di cui all’art. 21, comma 1 della LR 41/2005, suddivise in: a) strutture residenziali (art. 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005,) articolate in : 1) strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti; 2) strutture residenziali per persone disabili gravi con attestazione di gravità; b) strutture residenziali a carattere comunitario (art 21, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005) articolate in: 1) strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale; 2) strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili che necessitano di aiuto prevalentemente non in situazione di gravità; c) strutture residenziali per l’accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso (art. 21, comma 1, lettera d) della l.r. 41/2005);
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Strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento
d) centri di pronta accoglienza per minori (art. 21, comma 1, lettera e) della l.r. 41/2005); e) case di accoglienza e gruppi appartamento (art. 21, comma 1, lettera f) della l.r. 41/2005); f) servizi residenziali socio-educativi per minori (art. 21, comma 1, lettera g) della l.r. 41/2005) articolati in: 1) comunità familiari; 2) comunità a dimensione familiare; g) gruppi appartamento per adolescenti e giovani ( art.21, comma 1, lettera h) della l.r. 41/2005); h) strutture semiresidenziali (art. 21, comma 1, lettera i) della l.r. 41/2005), articolate in: 1) strutture semiresidenziali per persone anziane; 2) strutture semiresidenziali per persone disabili; 3) strutture semiresidenziali per minori.
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Strutture soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento: l’intensità assistenziale e la complessità organizzativa L’art 21 della LR 41/2005 per ognuna delle tipologie di struttura elencate esprime il grado di intensità assistenziale e di complessità organizzativa: l’intensità assistenziale è stabilita in base alla complessità dei bisogni dell’utenza e in ordine al mantenimento e allo sviluppo dell’autonomia personale e delle capacità relazionali. la complessità organizzativa è determinata dalla relazione fra i bisogni della persona e le risorse professionali, tecnologiche, organizzative e finanziarie da impiegare e dalle modalità d’integrazione con i servizi del territorio
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Strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività
Sono soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività le strutture di cui all’art. 22, comma 1 della LR 41/2005, e cioè: Comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità. Caratteristiche: bassa intensità assistenziale capacità ricettiva massima: 8 persone maggiori di età per le quali sia impossibili o contrastante la permanenza temporanea o permanente nel nucleo familiare
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Strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività
Strutture di accoglienza diurna o nottura tese a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali. Comunità di tipo familiare sperimentali: devono essere previste dal Piano Integrato Sociale Regionale. Caratteristiche: assistenza a bassa intensità accolgono soggetti di diverse fasce di età capacità ricettiva massima: otto persone devono possedere i requisiti indicati nel Piano Integrato Sociale Regionale
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Strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività
Descrizione dell’utenza: Persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni. Bisogni: vivono situazioni di disagio e marginalità sociale e sono impossibilitati a rimanere temporaneamente o permanentemente nel nucleo familiare; vivono situazioni per le quali la permanenza nel nucleo familiare è contrastante con il percorso individuale. Persone senza fissa dimora Bisogni: presentano esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari ; versano in gravi condizioni di disagio economico; necessitano di accompagnamento verso percorsi di inclusione sociale.
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Strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività
Persone sottoposte a procedimenti penali nelle posizioni di: permesso premio o licenza sottoposte a misure alternative, affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione libertà vigilata attesa di processo definitivo ex detenuto Bisogni: sono persone prive di validi riferimenti Richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario Donne, anche con figli, comprese le cittadine straniere (art. 18 D. Lgs 25/7/1998 n. 286) Bisogni: donne in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale, in situazione di difficoltà causata fa forme di maltrattamento abuso e violenza; necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta Persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di essere umani Bisogni: necessitano di un percorso di protezione e reinserimento (art. 18 D. Lgs 25/7/1998 ) Persone disabili Bisogni: la condizione di disabilità permette comunque l’adozione di progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e di specifici percorsi formativi o lavorativi
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Figure professionali Professioni e qualifiche delle figure che operano nelle strutture: Addetto all’assistenza di base Operatore socio sanitario Educatore professionale Infermiere Fisioterapista Animatore socio-educativo Le figure professionali impiegate esercitano, secondo le rispettive competenze, le funzioni di: assistenza infermieristica assistenza riabilitativa assistenza di base alla persona (operatori socio sanitari OSS e addetti all’assistenza di base AAB) intervento educativo animazione socio-educativa attività occupazionali e/o formative assistenza specialistica
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La direzione Le strutture soggette ad autorizzazione sono dirette da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicuare le funzioni previste al comma 2 dell’art. 6 del Regolamento. Possono esercitare le funzioni di direzione anche coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 4, lett. c) della LR 40/2005 Per le comunità familiari la funzione di direzione è assunta dalle figure adulte di riferimento.
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Commissione multidisciplinare
Costituzione È costituita dall’azienda unità sanitaria locale in ambito zonale (art. 20, comma 3 LR 41/2005) Individuazione membri e nomina (art. 18, comma 1 Regolamento) Il Direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale individua i membri di concerto con la conferenza dei Sindaci Il Direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale effettua la nomina Composizione E’ composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche (art. 20, comma 3 LR 41/2005) e, nello specifico: Direttore servizi sociali dell’azienda unità sanitaria locale con funzioni di Presidente Medico di assistenza sanitaria di comunità Tecnico afferente all’area tecnico edilizia Assistente sociale Operatore servizio igiene Operatore servizio prevenzione e sicurezza Funzionario amministrativo
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Commissione multidisciplinare
Integrazioni la commissione deve essere integrata in relazione alle singole aree di riferimento con professionalità specialistiche competenti che vengono individuate con le stesse modalità utilizzate per gli altri membri Membri supplenti devono essere individuati per ognuno dei componenti e partecipare alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componenete Durata in carica Tre anni, con possibilità di conferma dei componenti, ad eccezione del Presidente, per una sola volta.
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Funzionamento La commissione esplica le proprie funzioni in relazione alla richiesta del Comune che deve rilasciare l’autorizzazione al funzionamento (art. 20, comma 3 LR 41/2005). La commsiione esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate (art.23, comma 1 LR 41/2005) La commissione, se richiesto dal comune, può esercitare attività di vigilanza anche sulle strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività (art. 8, comma 3, Regolamento) Sono quindi funzioni proprie della commissione l’attività di controllo finalizzata al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento da parte del comune e alla verifica del possesso dei requisiti per le strutture soggette all’obbligo di comunicazione e l’attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti.
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Funzionamento Modalità di funzionamento
Sopralluoghi e sedute: è necessaria la presenza di tutti i membri o dei supplenti; i sopralluoghi devono essere comunicati anticipatamente alla struttura interessata. Verbali La commissione redige un verbale al termine di ogni sopralluogo che viene sottoscritto dal presidente della commissione e dal direttore della struttura.
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Funzionamento Pareri A seguito dei sopralluoghi e delle sedute effettuate, la commissione redige un parere che può contenere prescrizioni di adeguamento Il parere è trasmesso al comune competente e al legale rappresentante della struttura entro 20 giorni dal sopralluogo Il legale rappresentante della struttura può presentare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento del parere La commissione in ordine all’attività di vigilanza sulle strutture autorizzate si attiene alle modalità individuate dal comune e comunque svolge tale attività con cadenza almeno annuale (art. 23, comma 2 LR 41/2005)
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La vigilanza sulle strutture autorizzate (art. 23 LR 41/2005)
La vigilanza sulle strutture autorizzate è esercitata dal Comune attraverso la commissione multidisciplinare Le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza sono disciplinate dal Comune L’attività di vigilanza deve comunque avere cadenza almeno annuale L’attività di vigilanza è esercitata mediante: - richiesta di informazioni - richiesta di autocertificazioni relative alla permanenza dei requisiti - attività di ispezione e controllo sulle strutture
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Diffusione dei dati delle strutture
Art. 16 Regolamento: la Regione può diffondere i dati e le informazioni delle strutture oggetto del Regolamento al fine di rendere noto, sia nei confronti dei cittadini che delle istituzioni, lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei nuovi procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività. L’articolo introduce quindi la previsione di un debito informativo: i comuni dovranno essere in grado di fornire le informazioni inerenti i procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di comunicazione di avvio di attività.
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Sintesi degli adempimenti dei Comuni
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento (art. 11, comma 3, lett. a, LR 41/2005): ricevimento domanda da parte del legale rappresentante della struttura sono competenti per le strutture ubicate nel proprio territorio comunale verifica del possesso dei requisiti minimi indicati dal Regolamento (attraverso la Commissione multidisciplinare) rilascio del provvedimento autorizzativo attività di vigilanza (art. 23, LR 41/2005): disciplina delle modalità con cui si esercita la vigilanza che si effettua con cadenza almeno annuale Procedura per il ricevimento della comunicazione di avvio di attività (la comunicazione è effettuata dal legale rappresentante della struttura prima dell’inizio dell’attività, art. 9, comma 1 del Regolamento): attività di vigilanza (art. 22, comma 4, LR 41/2005: la comunicazione di avvio di attività è finalizzata all’esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti minimi definiti dal Regolamento possono avvalersi della commissione multidisciplinare ……
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Sintesi degli adempimenti dei Comuni
Applicazione sanzioni amministrative, art. 24 LR 41/2005 il Comune è tenuto a chiudere l’attività di strutture residenziali o semiresidenziali per le quali non sia stata rilasciata l’autorizzazione e ad applicare le sanzioni previste. il Comune adotta un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione e dispone la chiusura dell’attività nei casi di gravi e reiterate inadempienze previste dall’art. 24. il provvedimento di decadenza è adottato anche nel caso in cui si riscontri nelle strutture autorizzate la mancanza dei requisiti minimi strutturali e professionali previsti dal Regolamento o il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. Le sanzioni amministrative previste dall’art. 24, comma 3, sono applicate anche nei casi di: mancata adozione della carta dei servizi sociali perdita di altri requisiti diversi da quelli indicati dal Regolamento mancata comunicazione di avvio di attività In questi casi il Comune assegna un congruo termine per la regolarizzazione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate.
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Sintesi degli adempimenti dei Comuni
Debito informativo – art. 16, LR 41/2005 I Comuni sono tenuti a raccogliere le informazioni e i dati inerenti i procedimenti autorizzativi e di comunicazione di avvio di attività per rispondere adeguatamente all’esigenza di diffusione degli stessi da parte della Regione Chiusura dei procedimenti autorizzativi per strutture residenziali e semiresidenziali che siano in corso alla data del 17 aprile 2008 (entrata in vigore del Regolamento) entro il termine massimo del 16 aprile 2009; tali procedimenti si concludono sulla base delle leggi regionali abrogate dalla LR 41/2005 e dei relativi atti amministrativi (art. 63 della LR 41/2005)
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