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PubblicatoFerruccio Lombardo Modificato 11 anni fa
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Il sistema di previdenza pubblico e i fondi pensione INPS FONDI LAVORATORE PIP Aperti Chiusi Le prestazioni, le anticipazioni e i riscatti
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D.Lgs n. 252 articolo 11 Le prestazioni Anticipazione Riscatto Trasferimento PRIMA DEL PENSIONAMENTO Prestazione in forma di capitale Prestazione in forma di rendita Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) AL MOMENTO DELLA PENSIONE
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Ferma restando la possibilità di riscuotere in unica soluzione fino al 50% del capitale, viene introdotta una unica prestazione pensionistica ancorata alle seguenti condizioni: maturazione del diritto di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio (anzianità, vecchiaia, invalidità?) con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La pensione complementare D.Lgs n. 252 articolo 11 c. 2 e 3
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La pensione complementare D.Lgs n. 252 articolo 11 c. 2 e 3 Per i lavoratori che vanno in pensione, ma non erano iscritti al fondo da almeno 5 anni, hanno due possibilità: restare in quiescenza nel fondo fino alla fine dei 5 anni: accederanno alle prestazioni pensionistiche (probabilmente con 100% in capitale) con tassazione al 15% riscattare l'intera prestazione immediatamente (smettendo di lavorare perdono i requisiti di partecipazione): prendono tutto e subito, ma la tassazione è al 23% Parere Mefop - in tutti i casi sarà necessario attendere una definitiva interpretazione
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in caso di cessazione della attività lavorativa con un conseguente periodo di inoccupazione di durata superiore a 48 mesi, la prestazione pensionistica complementare può essere anticipata di 5 anni rispetto alle condizioni del sistema obbligatorio. La pensione complementare D.Lgs n. 252 articolo 11 c. 4
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La prestazione può essere liquidata interamente in capitale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale risulti di importo inferiore al 50% dellassegno sociale 2006 = 4.962,36 x 50% = 2.481,18 La pensione complementare D.Lgs n. 252 articolo 11 c. 3
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Nel caso di morte del pensionato gli statuti potranno prevedere che ai beneficiari indicati dal titolare siano consentite le seguenti opzioni: a) il riscatto del montante residuo b) lerogazione di una rendita calcolata in base al montante residuo La pensione complementare D.Lgs n. 252 articolo 11 c. 5
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D.Lgs n. 252/2005 art. 14 c. 2 In caso di perdita dei requisiti di iscrizione al Fondo- prima della maturazione del diritto alla pensione - il lavoratore ha diritto ad una delle seguenti opzioni: 1)Trasferimento dopo 2 anni di partecipazione verso altra forma pensionistica alla quale si acceda in relazione alla nuova attività 2) Mantenere la posizione, con possibilità di versamenti volontari. 3) Riscatto parziale del 50% della posizione maturata in caso di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di Mobilità, CIG o CIGS 4) Riscatto totale della posizione maturata in caso di invalidità superiore ad 1/3 o disoccupazione superiore a 48 mesi (non però nei 5 anni precedenti il diritto alla pensione obbligatoria) Direttive Covip – giugno 2006: nei fondi pensione ad adesione collettiva resta la possibilità di riscattare in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ma con una tassazione al 23% invece che al 15% decrescente)
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D.Lgs n. 252/2005 art. 14 c. 2 Riscatto Nozione di riscatto Diritto esercitabile in presenza di determinate condizioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di partecipazione Eventi che legittimano il riscatto Perdita o cessazione dei requisiti di partecipazione : le situazioni da cui origina questa condizione sono di ordine diverso (licenziamento, dimissioni, mobilità, cambio di attività, …) - Premorienza - Dopo la Riforma invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa al di sotto di 1/3; accesso a cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS)
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Tipologia Quota stato di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta allattività lavorativa 100% cessazione dellattività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore ai 48 mesi 100% morte delliscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica 100% perdita dei requisiti di partecipazione (tassazione meno favorevole)* 100% cessazione dellattività di lavoro con conseguente in occupazione per un periodo di tempo compreso fra i 12 e 48 mesi 50% procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria 50% Sintesi dei riscatti * Questo tipo di riscatto potrebbe essere limitato esclusivamente alle forme collettive
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D.Lgs n. 252/2005 art. 14 c. 3 Il caso di perdita dei requisiti di iscrizione al Fondo per morte delliscritto: lintera posizione individuale è riscattata in favore degli eredi, ovvero in favore dei diversi beneficiari designati dalliscritto, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. In assenza di eredi o di soggetti designati, la posizione resta acquisita al fondo.
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E prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui laderente accede in relazione alla nuova attività A SEGUITO DI PERDITA (esempio: cambio attività) DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Riassumiamo le norme per il trasferimento Dopo due anni di permanenza laderente può trasferire lintera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad unaltra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali D.Lgs n. 252 articolo 11 c. 6 Trasferimenti esenti da ogni onere fiscale – art. 14 c. 7 Tempi per il trasferimento: entro 6 mesi – art. 14 c. 8
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D.lgs n. 252 art. 11, c. 7 Le anticipazioni In qualsiasi momento, max 75%, per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni che riguardino liscritto, il coniuge o i figli, aliquota IRPEF 15%, eventualmente ridotta dell0,30% annuo oltre il 15° anno, Dopo 8 anni di iscrizione, max 75%, per acquisto prima casa e ristrutturazione casa abitazione, aliquota IRPEF del 23% Dopo 8 anni di iscrizione per ulteriori esigenze degli iscritti (casistica degli eventi stabilita dagli statuti) anticipo fino al 30%, aliquota IRPEF del 23%
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Le anticipazioni - sintesi TipologiaQuandoquota Spese sanitarieSempreFino al 75% Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione Dopo 8 anniFino al 75% Ulteriori esigenze delliscritto Dopo 8 anniFino al 30%
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La nuova tassazione in sintesi Fattispecie Imposizione sostitutiva Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, Riscatti parziali/totali/premorienza 15% nei primi 15 anni e 0,3% in meno per ogni anno successivo fino al 9% Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa Altri riscatti (perdita dei requisiti) 23%
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Le anticipazioni Resta ferma la possibilità degli statuti di prevedere anticipi per: Congedi per /formazione continua (L. 53/2000) Congedi parentali D.Lgs. 151/2001) Contributi reintegratori consentono agli iscritti di ricostruire la posizione di previdenza complementare, ridotta per effetto della richiesta di anticipazione, hanno lincentivo fiscale … Anticipazioni/Prestazioni Hanno vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli della previdenza obbligatoria anche per lanticipo per spese sanitarie – D.lgs n. 252/2005 articolo 11 c. 10 Contributi reintegratori
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Avvertenze Prima avvertenza Salvo il caso di anticipazione per spese mediche – ottenibile in ogni momento a partire dal 2007 – è previsto che l'anticipazione possa essere ottenuta dopo un periodo di accumulazione stabilito in otto anni di partecipazione a forme pensionistiche. Pertanto: - non otto anni di effettiva contribuzione - né otto anni di partecipazione al Fp cui si chiede lanticipazione - ma otto anni di complessiva partecipazione a forme di previdenza complementare Seconda avvertenza Le anticipazioni del Tfr in azienda e quelle nel fondo pensione sono istituti: autonomi cumulabili assimilabili (ai fini della determinazione degli elementi essenziali per la richiesta)
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Le anticipazioni nella nuova legge D.lgs n. 252 art. 11, c. 9 Ai fini della determinazione dellanzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dalladerente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente il 75% del Totale accantonato presso il fondo.
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