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Andrea piqué1. 2 Il corso di legislazione cinetelevisiva 2009/2010 comprende tre argomenti : Legislazione cinematografica Legislazione televisiva Product.

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1 andrea piqué1

2 2 Il corso di legislazione cinetelevisiva 2009/2010 comprende tre argomenti : Legislazione cinematografica Legislazione televisiva Product Placement I primi due argomenti sono trattati in questa sede mentre il Product Placement è oggetto di una monografia del docente pubblicata (aprile 2009) nella collana dei Galaxini diretta dal Prof. Gianpiero Gamaleri, Edizioni Kappa.

3 Parleremo in questa sezione di: Diritto di autore Censura cinematografica Sostegno pubblico al cinema in Europa e in Italia (contributi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, ecc.) Film Commission SIAE Riproduzione abusiva di opera cinematografica andrea piqué3

4 IL CINEMA E IL DIRITTO DI AUTORE Per la legge sul diritto di autore (Legge 22 Aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni) ogni film per essere definito tale e quindi per essere tutelato contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale e per essere ammesso ai benefici previsti dalla legge a sostegno del cinema deve essere OPERA DELLINGEGNO cioè un prodotto intellettuale dotato di CREATIVITA 4andrea piqué

5 Secondo la dottrina e la giurisprudenza italiana requisito necessario e sufficiente per la tutela del diritto di autore è la sussistenza di un ATTO CREATIVO che abbia originalità (rechi limpronta personale dellautore), novità (sia oggettivamente diverso da precedenti creazioni) e sia suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore in una forma espressiva compiuta ( cioè in una forma – scritto, spartito musicale, filmato, immagine fotografica, ecc. - che consenta la sua individuazione come opera creativa e la sua fruizione da parte di terzi). La legge sul diritto di autore tutela quindi la forma specifica in cui si estrinseca lopera e non lidea in sé. Applicando questo principio allopera cinematografica, si ritiene che lidea o sinossi non sia meritevole di tutela in quanto si tratta di un riassunto del contenuto da sviluppare in un film, mentre il soggetto e la sceneggiatura siano entrambi tutelabili come opera dellingegno ( per la differenza tra soggetto e sceneggiatura si rinvia alla definizione di soggettista e sceneggiatore nella scheda n. 7). 5andrea piqué

6 La legge sul diritto di autore (art.1) precisa che le opere dellingegno oggetto di protezione sono quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allarchitettura, al teatro e alla: cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione. Nella nozione di cinematografia vengono ricomprese tutte le opere da immagini in movimento (c.d. dinamiche), con o senza suono, che, a loro volta, si distinguono in: 1. Opera cinematografica ( è la trasposizione in parole e immagini di un soggetto o di unopera letteraria) 2. Opera assimilata (film per la TV, telefilm, soap opera ) 3. Opera audiovisiva (videoclip musicale, videogiochi) 4. Sequenze di immagini in movimento (filmato amatoriale, sigle e stacchi televisivi) 5. Opera di documentazione cinematografica, a contenuto informativo, e quindi senza trama narrativa, ma tale da fornire uninterpretazione personale dei fatti documentati. Lopera di semplice documentazione, consistente nella mera riproduzione filmata di accadimenti senza lapporto di una visione personale dellautore, non è quindi tutelabile. 6andrea piqué

7 I SOGGETTI DEL DIRITTO DI AUTORE Soggetto titolare del diritto di autore è colui che ha creato lopera, cioè lautore. Si presume autore colui che è indicato come tale nelle forme di diffusione dellopera (nei titoli di testa o di coda di un filmato, nella copertina di un CD, ecc.). Lopera può essere stata creata da più soggetti; in tal caso tutti i soggetti sono titolari di diritti di autore. Autori dellopera cinematografica e assimilata sono: 1. Il soggettista (cioè colui che scrive la trama narrativa, sviluppando lambientazione e le caratteristiche dei personaggi) 2. Lo sceneggiatore (cioè colui che elabora la trasposizione cinematografica del soggetto, scrivendo i dialoghi e illustrando le scene) 3. Lautore della colonna musicale originale 4. Il direttore artistico (il regista, cioè colui che trasforma il narrato in immagini) Autori dellopera audiovisiva sono lautore della musica, il soggettista, il regista e in alcuni casi lo sceneggiatore (per esempio, nei videogiochi in cui lelemento narrativo assume particolare rilevanza ). Per le sequenze in movimento e le opere di documentazione la titolarità del diritto di autore va valutata caso per caso. 7andrea piqué

8 Lartista Gli artisti interpreti o esecutori, cioè coloro che rappresentano, cantano, declamano od eseguono, in qualunque modo, opere dellingegno (e quindi unopera cinematografica) sono titolari di diritti di autore (patrimoniali e morali) legati alla loro prestazione artistica purché questultima sia di notevole importanza, sia resa con riferimento ad unopera protetta, sia eseguita con originalità. (Per la differenza tra diritti patrimoniali e morali si rinvia alla scheda 12 e seguenti) andrea piqué8

9 In particolare, lartista ha il diritto patrimoniale ad unequa rimunerazione e il diritto morale di opporsi alla diffusione, trasmissione e riproduzione dellopera quando essa possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Lartista ha altresì diritto alla menzione del suo nome sullopera. andrea piqué9

10 La legge sul diritto di autore prevede altresì la figura del PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO cioè di colui che organizza la produzione, mettendo a disposizione del direttore artistico le persone e gli strumenti tecnici necessari per la realizzazione filmica (teatri di posa, macchine da presa, ecc.) sostenendo il relativo costo. andrea piqué10

11 Al produttore cinematografico spettano i diritti di utilizzazione economica dellopera cinematografica (riproduzione, distribuzione, noleggio) solitamente in accordo con gli autori e gli artisti che gli cedono contrattualmente i loro diritti di sfruttamento economico. andrea piqué11

12 IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE Scopo della legge sul diritto di autore è lattribuzione di diritti patrimoniali e morali allautore o agli autori dellopera dellingegno. andrea piqué12

13 I diritti patrimoniali consistono nel potere esclusivo di sfruttare economicamente lopera dellingegno. Sono di durata limitata (70 anni dalla morte dellautore). Possono essere trasferiti, cioè ceduti a terzi dallautore. Lautore può rinunciare ai diritti patrimoniali sulla sua opera. Lautore può cedere in tutto o in parte i diritti patrimoniali sullopera (c.d. diritto di frammentazione). Lautore può far valere i suoi diritti patrimoniali in ogni forma e modo, originale o derivato, di sfruttamento dellopera. andrea piqué13

14 I diritti patrimoniali dellautore si estrinsecano nel diritto di: Pubblicazione ( cioè la messa a disposizione al pubblico) Riproduzione ( moltiplicazione in copie) Trascrizione (dalla forma orale a quella scritta) Esecuzione, rappresentazione, recitazione e comunicazione al pubblico (in sostanza, tutte le forme di diffusione al pubblico dellopera sia in via diretta ad un pubblico presente che in via indiretta, cioè attraverso luso di un mezzo di diffusione a distanza come la TV) Distribuzione e messa in commercio Elaborazione (include il diritto di apportare modifiche e di tradurre lopera in altra lingua) Noleggio(cessione in uso per un tempo limitato a scopi commerciali) e prestito (cessione in uso per fini didattici, scientifici e comunque non commerciali) andrea piqué14

15 I diritti morali consistono nellessere riconosciuto autore dellopera ovvero nel diritto di rivendicare la paternità dellopera Sono imprescrittibili (durano per sempre) Sono intrasferibili (non possono essere ceduti a terzi) Sono inalienabili (un eventuale atto di rinuncia da parte dellautore è nullo) Sono tassativamente indicati dalla legge andrea piqué15

16 I diritti morali dellautore si estrinsecano nel diritto: Allapposizione del proprio nome sullopera (include il diritto allanonimato e allo pseudonimo) Allintegrità dellopera ( include il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione dellopera che sia di pregiudizio allonore e alla reputazione dellautore) A non pubblicare lopera (c.d. diritto allinedito). Questo diritto non può essere più esercitato dopo la prima pubblicazione o diffusione al pubblico dellopera A ritirare lopera dal commercio per gravi ragioni morali andrea piqué16

17 CENSURA CINEMATOGRAFICA La censura cinematografica consiste nel controllo preventivo del contenuto dellopera cinematografica da parte di unautorità. La prima legge risale al 1913 (epoca giolittiana) allorquando venne istituita una commissione di revisione presso il Ministero dellInterno con il compito di vietare la proiezione al pubblico di film offensivi della morale, del buon costume, dellordine pubblico e del decoro nazionale. andrea piqué17

18 Durante il fascismo la censura venne rafforzata in funzione non solo di tutela dei valori sanciti dalla legge del 1913 ma soprattutto in termini essenzialmente repressivi al fine di vietare opere che potessero ledere i valori del regime. Con tali obiettivi venne in tale periodo istituita la Direzione Generale per la Cinematografia. andrea piqué18

19 Con la Costituzione del 1948 la censura viene limitata allipotesi di offesa al buon costume (art. 21 comma 6 Cost.). Il buon costume è un modo di essere (della persona o delle comunicazioni) che rispetta il sentimento morale della collettività, con particolare riferimento alla protezione dei più giovani. Ha un valore storico e contingente( cioè in grado di evolvere con il cambiare della cultura e delle circostanze) ( definizione tratta da un manuale sulla Costituzione). Per una riforma completa dellistituto censorio bisognerà attendere la legge 21 aprile 1962 n. 161 ( revisione dei film e dei lavori teatrali ) che (per quanto riguarda i film) è tuttora in vigore. In base a tale legge, ogni film, italiano e straniero, prima di essere proiettato in pubblico, deve ottenere un nulla osta, oggi rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un parere vincolante espresso da una Commissione per la revisione cinematografica, articolata in otto sezioni. Ciascuna sezione si riunisce una volta alla settimana, è presieduta da docenti di diritto o magistrati ed è composta da docenti di psicologia delletà evolutiva, da esperti di cultura cinematografica, rappresentanti dei genitori, rappresentanti delle categorie del settore cinematografico e da esperti designati dalle associazioni per la protezione degli animali. La legge del 62 presta speciale attenzione alla tutela dei minori, prevedendo il divieto alla visione al minore di 14 o 18 anni, in relazione alla particolare sensibilità delletà evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale. andrea piqué19

20 Eventuali restrizioni alla visione rilevano ai fini dello sfruttamento televisivo del film ( divieto di diffusione, nei canali in chiaro, per i film vietati ai minori di 18 anni e obbligo di programmazione nelle ore notturne per quelli vietati ai minori di 14 anni). La critica più importante allattuale sistema censorio sta nellampio margine di discrezionalità nelle valutazioni espresse dalla commissione in merito allaccertamento delloffesa al buon costume e al modo in cui si intende accordare la tutela ai minori. andrea piqué20

21 Negli ultimi anni sono stati presentati disegni di legge, mai approvati dal Parlamento, per labolizione della censura cinematografica e, in alcune di essi, per la sua sostituzione con una autocertificazione da parte del produttore sulla base di una classificazione prestabilita. Con lautocertificazione si passerebbe in sostanza ad un sistema simile a quello statunitense dove i film sono classificati secondo un rating attribuito dalla Motion Picture Association of America, associazione di produttori, che fissa 5 tipologie di classificazione (G, PG, PG-13, R, N-17). andrea piqué21

22 Dove le sigle stanno per: G General Audience, per tutti PG Parental Guidance Suggested (alcune scene non sono adatte ai bambini) PG-13 non adatto ai minori di 13 anni R Restricted, visione consentita ai minori di 17 anni accompagnati da un adulto N-17 vietato ai minori di 17 anni andrea piqué22

23 Il sostegno pubblico al cinema in Italia e in Europa andrea piqué23

24 Principi generali in Italia e in Europa Autorità centrale deputata alla concessione dei benefici di legge Ciascun paese sostiene principalmente i film di produzione nazionale, e in taluni casi, di coproduzione internazionale Il sistema di sostegno può essere selettivo (sulla base del contenuto estetico, artistico e tecnico della produzione) e/o automatico (sulla base dei risultati commerciali: box office, sfruttamento televisivo) I fondi per il finanziamento pubblico possono provenire dal budget statale, da una percentuale degli incassi, dalla National Lottery (in UK), da proventi e contributi dellindustria cinematografica e televisiva andrea piqué24

25 Le forme di sostegno pubblico possono riguardare: la creazione e/o la produzione e/o la distribuzione di film e consistere in: Anticipi in percentuale sugli incassi (prestito restituibile senza interessi) Finanziamenti (mutui) sul costo di produzione Contributi (in percentuale sugli incassi e al valore delle cessioni allestero) alla distribuzione Finanziamenti e contributi allesercizio cinematografico Agevolazioni fiscali andrea piqué25

26 Cenni sui sistemi di sostegno pubblico al cinema in Europa andrea piqué26

27 SPAGNA Instituto de la cinematografia y de las artes audiovisuales (ICAA) Fondi principalmente dal budget statale Sistema basato su finanziamenti anticipati (prestiti) alla produzione, sovvenzioni mirate allo sviluppo di progetti di rilevanza culturale o sperimentali, sgravi fiscali andrea piqué27

28 UK Film Council Fondi da National Lottery Complesso sistema di incentivi fiscali principalmente a favore della produzione di film andrea piqué28

29 GERMANIA Comitato cinematografico tedesco (FFA) e Comitato federale per gli affari culturali e i media (BKM) Fondi FFA da proventi industria cine e audiovisiva e da contributi di TV pubbliche e private; fondi BKM da entrate fiscali Importanti contributi dalle Regioni andrea piqué29

30 SVEZIA Istituto cinematografico svedese (SFI) Fondi da imposte sui biglietti, contributi TV, budget statale. Finanziamenti a fondo perduto a favore della produzione Nessun sgravio fiscale andrea piqué30

31 FRANCIA Centre National de Cinematographie Fondi provenienti da imposte (sui biglietti) e tasse su TV e home video Il sostegno può essere automatico (su box office e TV) e selettivo (anticipo incassi) ed è principalmente rivolto alla produzione Previsto sistema di sostegno alle sale cinematografiche andrea piqué31

32 Sostegno pubblico al cinema in ITALIA La legge di riferimento è il c.d. Decreto Urbani e cioè il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche (qui di seguito: Legge ) e i decreti di attuazione che specificano i parametri tecnici e i requisiti formali di accesso ai finanziamenti pubblici andrea piqué32

33 La Legge riconosce il cinema quale attività di rilevante interesse generale, in quanto fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, anche in considerazione della sua importanza economica e industriale. andrea piqué33

34 Scopo della Legge è favorire lo sviluppo dellindustria cinematografica nei suoi diversi settori: valorizzazione del cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale, tutela del diritto di autore, conservazione del patrimonio filmico, promozione di attività di studio e ricerca. Autorità competente è il Ministero per i beni e le attività culturali, che opera attraverso la Direzione Generale per il Cinema. andrea piqué34

35 Presso la Direzione Generale per il Cinema sono istituite le seguenti commissioni (www.cinema.beniculturali.it) :www.cinema.beniculturali.it 1. Consulta per lo spettacolo - sezione cinema (esprime pareri sui criteri di attribuzione dei contributi) 2. Giuria per i premi di qualità (valuta i film concorrenti alla attribuzione dei premi di qualità) 3. Commissione per la cinematografia per il riconoscimento dellinteresse culturale, per la promozione e per i film dessai 4. Consulta territoriale (adotta il programma triennale per lindividuazione degli obiettivi e delle aree di intervento) 5. Commissione per la revisione cinematografica (c.d. censura) andrea piqué35

36 Lintervento dello Stato Italiano si rivolge all insieme delle attività che, partendo dalla creazione dellopera cinematografica e passando attraverso la produzione e la distribuzione, arrivano alla fase di fruizione del film nelle sale cinematografiche. In armonia con le leggi europee, ai fini della concessione dei benefici viene attribuito maggior riguardo alla fase di produzione. andrea piqué36

37 I BENEFICI DELLA LEGGE ITALIANA Lintervento dello Stato Italiano a sostegno del cinema consiste in : Premi di qualità (per i lungometraggi aventi particolari qualità artistiche e culturali riconosciute da una apposita giuria con attestato di qualità) Contributi di incentivo (in percentuale rispetto agli incassi lordi nelle sale cinematografiche realizzati nei primi 18 mesi di programmazione) per le imprese di produzione finalizzati, in particolare, allammortamento dei mutui contratti per la produzione dellopera Contributi (a fondo perduto, per abbattimento tasso di interesse dei mutui) e finanziamenti (mutui, di durata triennale, subordinati al reperimento delle residue risorse finanziarie per la produzione del film) erogati attraverso il FUS (Fondo Unico Spettacolo) istituito presso il Ministero, per la produzione, la distribuzione, lesercizio, e le industrie tecniche Aiuti indiretti tramite enti pubblici (Cinecittà, Istituto Luce, ecc.) Agevolazioni fiscali e finanziarie (contratti a imposta fissa di registro, ecc.) andrea piqué37

38 TAX CREDIT E TAX SHELTER Sono le principali agevolazioni fiscali, disciplinate da due decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in data 7 maggio 2009. Destinatari delle agevolazioni fiscali sono le imprese di produzione cinematografica. TAX CREDIT è un diritto al credito dimposta in misura pari al quindici per cento del costo complessivo della produzione. Per TAX SHELTER si intende la detassazione (cioè lesclusione dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette) degli utili accantonati dalle imprese di produzione cinematografica e successivamente reinvestiti nella produzione di altre opere cinematografiche. andrea piqué38

39 Requisito essenziale per lammissione di un film ai benefici di legge è la realizzazione di unopera dellingegno, la sua destinazione al pubblico prioritariamente nelle sale cinematografiche, il riconoscimento della NAZIONALITA ITALIANA e la presenza di qualità culturali o artistiche o spettacolari oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica (art. 9 Legge). Il riconoscimento della nazionalità italiana viene concesso dal Ministero se: 1. Limpresa cinematografica ha sede legale e domicilio fiscale in Italia 2. Il film è stato o sarà realizzato con componenti artistiche e tecniche in prevalenza italiane (regista, autore del soggetto, sceneggiatore, ripresa sonora, troupe di nazionalità italiana, almeno il 30% della spesa realizzata in Italia e inoltre la maggioranza italiana di altre componenti artistiche: interpreti, autore musica, scenografo, uso di teatri di posa italiani, ecc.) andrea piqué39

40 Ai fini della misura dei benefici la Legge distingue tra lungometraggio (durata sup. a 75 minuti), cortometraggio (durata inf. a 75 minuti), film di animazione, film di interesse culturale e film dessai (es. per lungometraggi di interesse culturale: mutuo triennale in misura non sup. al 50% del costo di produzione e fino al 90% per le opere prime e seconde, per i cortometraggi di interesse culturale: mutuo fino al 100%) andrea piqué40

41 Per film di interesse culturale si intende il film italiano che … corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari. Per film dessai si intende il film espressione, anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. andrea piqué41

42 La Legge ha introdotto il cosiddetto reference system nella valutazione dei soggetti e dei progetti oggetto di esame da parte delle commissioni per la concessione dei benefici di legge. Viene attribuito un punteggio allimpresa di produzione o al progetto filmico sulla base del curriculum del produttore o dallautore secondo parametri di qualità (premi vinti) e (per il produttore) di capacità e stabilità commerciale. andrea piqué42

43 Vantaggi del reference system 1. Limitata discrezionalità nel giudizio delle commissioni esaminatrici 2. Maggiore celerità e trasparenza nella concessione del finanziamento andrea piqué43

44 La Legge prevede altresì contributi in conto interessi per mutui e locazione finanziaria (c.d. leasing ) per la realizzazione e ristrutturazione di sale cinematografiche nonché mutui decennali a tasso agevolato o contributi in conto interessi a favore delle industrie tecniche (teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, ecc.). La Legge prevede infine contributi per attività di promozione delle attività cinematografiche (manifestazioni, festival, ecc.) andrea piqué44

45 FILM COMMISSION Sono organizzazioni territoriali, istituite da leggi regionali come fondazioni a partecipazione pubblica (Regione, Provincia, Comune), che offrono consulenza ed assistenza gratuita a tutti gli operatori dellindustria cinematografica, televisiva, pubblicitaria e multimediale che scelgono di realizzare le proprie produzioni sul loro territorio di riferimento. Il loro compito è attirare il maggior numero possibile di produzioni italiane e straniere, contribuendo alla promozione turistica del territorio. andrea piqué45

46 In particolare le Film Commission offrono: Assistenza e facilitazione per le procedure amministrative di rilascio di permessi e autorizzazioni per girare sul suolo pubblico o allinterno di edifici pubblici o sotto tutela della Soprintendenza. Agevolazione nelle trattative con le aziende di utilities in genere (fornitori energia elettrica, aziende trasporti pubblici, servizi igiene ambientale, ecc.). andrea piqué46

47 Collaborazione con istituzioni locali, categorie economiche e imprenditoria privata per lottenimento di tariffe agevolate nel campo dellospitalità e della ristorazione. Assistenza nella ricerca di personale artistico e tecnico reperibile in loco e di società di servizi (noleggio attrezzature tecniche, ditte di costruzioni/allestimenti scenografici, casting, guardiania, post produzione, ecc.). andrea piqué47

48 Assistenza nella individuazione delle locations. Rapporti con la stampa locale. Assistenza nellottenimento di incentivi locali alla produzione. La maggior parte delle film commission sono a livello regionale; in alcune città sono state costituite film commission di ambito comunale (Roma, Bologna, Portofino, Siracusa, Catania, ecc.) andrea piqué48

49 Cosè la SIAE E un ente pubblico a base associativa che: Esercita attività di concessione, per conto e nellinteresse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per lutilizzazione di opere tutelate Percepisce i proventi derivanti da tali licenze ed autorizzazioni Ripartisce i proventi tra gli aventi diritto andrea piqué49

50 La SIAE nasce come Ente morale nel 1882 con il compito di percepire i proventi dei biglietti di opere teatrali e musicali. Opera sotto la vigilanza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Suoi organi sono lAssemblea di 64 membri e un Consiglio di Amministrazione (8 membri e un Presidente). La SIAE cura il Pubblico Registro Cinematografico (deposito delle opere cinematografiche ai fini della tutela del diritto di autore) andrea piqué50

51 Riproduzione abusiva di unopera cinematografica E reato (Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.128) punito con sanzione amministrativa e nei casi più gravi con la reclusione, a condizione che il fatto sia commesso per uso non personale e al fine di trarne profitto. Non costituisce quindi reato scaricare una copia per uso personale da Internet (c.d. file sharing ) andrea piqué51

52 andrea piqué52

53 Parleremo in questa seconda parte dellevoluzione del sistema radiotelevisivo in Italia attraverso le leggi e le sentenze che lhanno contrassegnato. Si accennerà infine alla disciplina della pubblicità commerciale con particolare riguardo ai sistemi di controllo e alle norme più significative. andrea piqué53

54 La storia dellordinamento radiotelevisivo italiano inizia nel 1923 quando con Regio Decreto viene stabilita la riserva allo Stato, con possibilità di concessioni, del servizio di radiodiffusione e arriva al 2005 con la pubblicazione del c.d. Testo Unico della Radiotelevisione, che riproduce in gran parte le norme contenute nella Legge Gasparri (Legge 3 maggio 2004 n. 112) andrea piqué54

55 E la storia complessa e singolare di un settore, dove: Le sentenze della Corte Costituzionale hanno avuto un ruolo determinante nellevoluzione normativa Le leggi, più che riformare, hanno piuttosto mirato a legittimare la situazione di fatto preesistente La politica ha pesato di più che in altri settori Le normative comunitarie hanno pesato di meno che in altri settori A dispetto di norme antimonopolistiche (limiti a posizioni dominanti) e costituzionali (pluralismo ex art. 21 Cost.) si è passati dalla legittimazione di una situazione di monopolio a quella di un duopolio La continua riforma degli organi di controllo ha seriamente limitato la loro capacità di intervento andrea piqué55

56 1923. Nasce il regime di riserva allo Stato delle frequenze radiofoniche. 1924. Il servizio di radiofonia viene dato in concessione alla URI (Unione Radiofonica Italiana) poi denominata EIAR (Ente Italiano per le audizioni radiofoniche), sostituita nel 1944 dalla RAI (Radio Audizioni Italia), a capitale privato (SIP). andrea piqué56

57 1923-1947. Il controllo dello Stato viene allinizio esercitato dal Ministero delle Comunicazioni (tramite il Comitato Superiore di Vigilanza sulle radio diffusioni), poi sostituito in epoca fascista dal Ministero per la Stampa e la Propaganda, e infine nel dopoguerra dal nuovo Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. 1952. Viene sottoscritta una nuova convenzione in regime di monopolio tra Governo e RAI, che diventa di proprietà pubblica (IRI). andrea piqué57

58 1960. Prima sentenza (n. 59) della Corte Costituzionale che riconosce la legittimità del monopolio statale in materia di emittenza radiotelevisiva invocando lart. 43 della Costituzione (che recita: A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale). andrea piqué58

59 Le motivazioni adottate dalla Corte nel 1960 per giustificare la riserva allo Stato del servizio radio televisivo sono sostanzialmente due: 1. Limitatezza dei canali TV disponibili 2. Lingresso dei privati nelletere sarebbe privilegio di pochi ( pericolo di insorgenza di situazioni monopolistiche e oligopolistiche ) La Corte afferma altresì il principio secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero sancita dallart. 21 della Costituzione non comporta automaticamente il diritto ad esercitare tale libertà con ogni mezzo. andrea piqué59

60 1974. Con due sentenze (n.225 e n.226) pronunciate quasi contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara che: 1. È incostituzionale la riserva allo Stato in materia di emittenza televisiva relativamente alla ripetizione in Italia di programmi radiotelevisivi irradiati da emittenti estere 2. È incostituzionale la riserva allo Stato in materia di emittenza televisiva via cavo in ambito locale 3. È costituzionalmente legittima la riserva allo Stato in materia di emittenza televisiva in ambito nazionale andrea piqué60

61 Secondo la Corte le ragioni che giustificano il monopolio dello Stato in materia di emittenza televisiva su base nazionale (limitatezza dei canali TV disponibili e necessità di ingenti risorse economiche per lavvio dellattività) non sussistono nel caso della ripetizione in Italia di trasmissioni estere (che non operano su frequenze italiane) e dellinstallazione di impianti via cavo su base locale (che operano su canali i quali non interferiscono con quelli nazionali) andrea piqué61

62 Le due decisioni del 1974 della Corte Costituzionale sono importanti non solo per aver messo in discussione per la prima volta il monopolio pubblico nel settore radiotelevisivo ma anche per aver influenzato levoluzione successiva del sistema radiotelevisivo per le seguenti ragioni : 1. Laver dichiarato la legittimità dei programmi televisivi trasmessi in ambito locale da privati via cavo sul presupposto tecnico errato che la TV via cavo potesse essere solo monocanale, cioè suscettibile di istradare una sola trasmissione, ha portato ad un ritardo tuttora esistente nellespansione della TV via cavo in Italia (per il carattere non remunerativo di un investimento consistente nella posa di una rete di cavi coassiali di rame per un solo programma). 2. I giudici hanno indicato i criteri fondamentali per una nuova legge sul sistema radiotelevisivo. Sono i famosi cinque comandamenti. andrea piqué62

63 I cinque comandamenti della Corte Costituzionale 1. Indipendenza del servizio pubblico dallesecutivo e parlamentarizzazione dei poteri di indirizzo e controllo (che porterà alla lottizzazione politica della RAI) 2. Obbligo istituzionale di obiettività dellinformazione (imparzialità e molteplicità delle fonti) 3. Obbligo di garantire il pluralismo informativo e culturale (anche attraverso il decentramento regionale) 4. Diritto di accesso in favore dei gruppi politici, religiosi, culturali e comunque socialmente rilevanti 5. Riconoscimento del diritto di rettifica in radio e TV (analogo a quello esistente per la carta stampata) andrea piqué63

64 I cinque comandamenti verranno accolti dalla Legge 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) che istituisce la commissione parlamentare di vigilanza, conferma il monopolio statale radio/TV a livello nazionale via etere e disciplina le trasmissioni via cavo monocanale e quelle provenienti dallestero. Obiettivo della Legge n. 103 è quello di rafforzare la RAI come ente pubblico, portavoce degli interessi e delle esigenze di tutti i cittadini, a bilanciamento della presenza di operatori privati nel settore radiotelevisivo. Aumenta linfluenza dei partiti politici sulla RAI. andrea piqué64

65 1976. La Corte Costituzionale con sentenza n. 202 dichiara lillegittimità del monopolio statale televisivo via etere in ambito locale. La Corte giustifica tale apertura con la considerazione che a livello locale le frequenze sono ampiamente disponibili, non cè rischio di monopolio od oligopolio e comunque già operano molte emittenti locali. La Corte conferma tuttavia la legittimità del monopolio statale radio/TV su scala nazionale, osservando che esso costituisce un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale. andrea piqué65

66 La sentenza n. 202 del 1976 porta alla crescita rapida e considerevole di emittenti radio e televisive private su tutto il territorio nazionale che nessuna autorità può fermare in mancanza di un preciso quadro normativo di riferimento (che avrebbe dovuto disciplinare il diritto dei privati a diffondere trasmissioni via etere in ambito locale). andrea piqué66

67 Al fine di aggirare il monopolio statale via etere a livello nazionale le emittenti locali più forti si consorziano attraverso una rete che opera in tutto il paese. Nasce il Network (i consorziati locali vendono il tempo di trasmissione al gestore del Network il quale cede loro programmi aggiungendoci la pubblicità sulla quale fa profitto). Con il metodo della interconnessione funzionale (detta anche per cassetta) le Tv private (superando il problema tecnico del monopolio pubblico dei ponti radio) cominciano a diffondere gli stessi programmi (pre-registrati) nello stesso momento su tutto il territorio nazionale. andrea piqué67

68 Nasce cosi nel 1980 Canale 5 (con 11 stazioni locali connesse in network ). Nel 1981 la Corte Costituzionale con sentenza n. 148, nel riaffermare il monopolio nazionale dello Stato via etere, ammette che le ragioni che lo giustificano potrebbero venir meno in presenza di una adeguata normativa antitrust. Nel 1982-84 si formano i networks di Italia 1 e Rete quattro, i quali, in seguito a vari passaggi di proprietà, entreranno a fare parte dello stesso gruppo societario di Canale 5. Si passa da un monopolio di diritto a un duopolio di fatto. andrea piqué68

69 In tale situazione di assoluta incertezza normativa, in data 13, 15 e 16 Ottobre 1984 i Pretori di Torino, Napoli e Pescara ordinano il sequestro penale degli impianti operanti in interconnessione dei networks Rete quattro e Canale 5, perché in violazione della Legge n. 103 del 1975 che sancisce il monopolio statale delle trasmissioni via etere a livello nazionale. In risposta allazione dei Pretori le emittenti interessate oscurano a loro volta i loro programmi esercitando una forte pressione sullopinione pubblica convinta che loscuramento totale sia una conseguenza dellazione dei magistrati. andrea piqué69

70 La strategia delle emittenti private ha successo e porta alla pubblicazione della Legge n. 10 del 1985, (c.d. decreto Berlusconi bis o Berlusconi - Agnes) la quale da un lato salva i networks consentendo loro di operare, anche se in via provvisoria, su scala nazionale tramite il sistema di trasmissione via interconnessione funzionale per cassetta, dallaltro interviene per riformare lorganizzazione della RAI dotandola di maggiore autonomia gestionale (aumentando i poteri del Direttore Generale e ridimensionando quelli dei 16 membri del Consiglio di Amministrazione [CDA] tutti nominati dalla Commissione Parlamentare di vigilanza). La Legge n.10/1985 non contiene norme antitrust, disattendendo così la sentenza della Corte Cost. n. 148 del 1981. andrea piqué70

71 Si viene cosi affermando prima in via di fatto e poi in via di diritto il sistema radiotelevisivo misto in cui liniziativa privata e pubblica convivono. Con sentenza n. 826 del 1988 la Corte Costituzionale interviene di nuovo sulla questione radiotelevisiva, invitando il legislatore a regolamentare in via definitiva la materia. La definitiva consacrazione del sistema misto avviene con la Legge n. 223 del 1990 ( Legge Mammì ) la quale introduce per la prima volta norme antitrust nel sistema radiotelevisivo prevedendo limiti alla concentrazione in un solo soggetto di reti TV (non più di 3 reti su scala nazionale o non più di 2 reti nazionali se si è presenti nel mercato della carta stampata). La Legge Mammì è stata chiamata legge fotocopia perché si è limitata a legittimare la situazione esistente nel sistema radiotelevisivo. La Legge Mammì ha comunque il merito di affrontare tre nuovi argomenti e cioè i limiti antitrust, il Garante e la Direttiva TV senza frontiere. andrea piqué71

72 1° novità della Legge Mammì Istituzione del Garante per la radiodiffusione e leditoria Organo monocratico (una sola persona) Compiti di garanzia e trasparenza Gli è affidata la tenuta del Registro nazionale della stampa e delle imprese radiotelevisive Poteri ispettivi e di vigilanza Controllo sul contenuto della pubblicità commerciale e sul tetto pubblicitario andrea piqué72

73 Il Garante nasce per contrastare la lottizzazione della RAI, prodotta dalla Legge del 1975, ma la mancanza di un coordinamento con la Commissione Parlamentare di Vigilanza rende di fatto difficile il suo operare. Si avverte inoltre da parte delle forze politiche il problema della concentrazione di tutti i poteri di vigilanza in una sola persona. Comincia quindi a farsi strada la proposta di trasformare il Garante da organo monocratico a collegiale. Ciò avverrà con listituzione, introdotta dalla legge n. 249 del 1997, dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. andrea piqué73

74 2° novità della Legge Mammì Introduzione di una disciplina antitrust Obiettivo: prevenire e reprimere la costituzione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo che, data la potenza del mezzo di diffusione, possono influenzare in maniera rilevante lopinione pubblica. Di fatto la Legge Mammì ratifica la situazione esistente, legittimando il duopolio RAI - Mediaset. andrea piqué74

75 Il referendum popolare tenutosi nel 1995 per labrogazione parziale della Legge Mammì porta alla conferma della norma che ratifica il duopolio televisivo. Le condizioni per chi è anche editore della carta stampata rimangono fissate come segue: 2 concessioni Radio TV se si detiene meno dell8 % della carta stampata (tiratura quotidiani nazionali) [e 3 concessioni se non si detiene carta stampata] 1 concessione Radio TV se si supera l8% della carta stampata 0 concessioni Radio TV se si supera il 16% della carta stampata La norma della Legge Mammì che consente ad un solo soggetto di possedere fino a 3 reti TV era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 420 del 1994 per contrasto con il principio fondamentale del pluralismo nel settore dellinformazione; ma la sentenza non avrà alcun effetto pratico in quanto la Corte consentirà ai titolari di concessioni già autorizzate di continuare ad operare. andrea piqué75

76 3° novità della Legge Mammì Recepimento della Direttiva TV senza frontiere (Direttiva 89/552/CEE) la quale in sintesi prevede: Divieto, a tutela dei minori, di trasmissioni con scene di violenza gratuita o pornografiche Principio della riconoscibilità della pubblicità commerciale Disciplina degli affollamenti pubblicitari (no pubblicità durante i telegiornali, una sola interruzione pubblicitaria dei film ogni 45 minuti, ecc.) andrea piqué76

77 Per il suo carattere permissivo, per la sua lacunosità ( nulla si dice sulla TV via cavo, via satellite, via pay tv, sul digitale terrestre), per la difficoltà tecnica di attuare molte delle sue disposizioni di legge (in mancanza di un piano nazionale delle frequenze) la Legge Mammì rimane in buona parte inapplicata. andrea piqué77

78 1993. Con Legge n. 206 (nota come leggina antilottizzazione) successivamente modificata nel 1996, si provvede ad un riordino degli organi RAI per rendere il servizio pubblico televisivo più competitivo rispetto ai networks. Il Consiglio di Amministrazione [CDA] è nominato dai Presidenti delle Camere e non più dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza, il numero dei Consiglieri RAI è ridotto da 16 a 5. Nasce la RAI dei Professori, guidata da persone indipendenti e di riconosciuto prestigio professionale. A parte una norma transitoria per autorizzare le emittenti private esistenti, si rinvia tutto il resto ad una legge che dovrà riordinare interamente il sistema radiotelevisivo. Questa legge rappresenta comunque il primo progetto organico di riforma del servizio pubblico televisivo. Nel 1993 con il c.d. decreto salva – Rai si provvede altresì a sanare il deficit finanziario della RAI. andrea piqué78

79 1997. Con Legge n. 249 ( Legge Maccanico ) si introducono nuovi limiti antitrust. La Legge prevede che uno stesso soggetto non possa detenere più del 20% dei canali televisivi terrestri (analogici) e neppure superare il 30% delle risorse economiche complessive del sistema radiotelevisivo (canone RAI, pubblicità, ecc). Conseguentemente viene disposta la destinazione sul satellite di Rete quattro e leliminazione della pubblicità da RAI Tre ma a tuttoggi queste disposizioni non sono state attuate. Con la stessa Legge viene istituita lAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Agcom ) che insieme al Ministero delle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza svolgerà il ruolo di garante del sistema radiotelevisivo. andrea piqué79

80 2004. Entra in vigore la Legge n. 112 del 3 maggio 2004: Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI nonché delega al Governo per lemanazione del testo unico della radiotelevisione: c. d. Legge Gasparri Le norme sul sistema radiotelevisivo sono state successivamente riunite con Decreto Legislativo 31 Luglio 2005 n. 177 in un unico corpo normativo costituente il Testo Unico della radiotelevisione che incorpora i principi e le regole della Legge Gasparri. La Legge Gasparri ha avuto un iter legislativo complesso. andrea piqué80

81 l punti salienti della Legge Gasparri Introduzione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC). Il SIC comprende i mercati della stampa, editoria, cinema, televisione, radio, internet, pubblicità. Uno stesso soggetto non può costituire una posizione dominante allinterno dei mercati rilevanti che compongono il SIC. Uno stesso soggetto non può conseguire ricavi superiori al 20 % delle risorse complessive del SIC (rispetto al 30 % della Legge Maccanico). I ricavi sono le risorse derivanti dal canone, dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni, dagli abbonamenti, ecc. Uno stesso soggetto non può irradiare più del 20% dei programmi televisivi trasmessi su frequenze terrestri (analogico e digitale). andrea piqué81

82 l punti salienti della Legge Gasparri La garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione televisiva è il principio fondamentale del sistema radiotelevisivo. La legge enuncia i principi a garanzia degli utenti, a tutela dei minori nella programmazione televisiva, a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo (previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento di attività nel settore radiotelevisivo), a tutela dellinformazione radiotelevisiva e di valorizzazione dellemittenza locale. andrea piqué82

83 l punti salienti della legge Gasparri Passaggio dalla TV analogica al digitale entro il 2006 (rinviato al 2012 per tutto il territorio nazionale). Tutte le emittenti in tecnica analogica esistenti possono comunque continuare a trasmettere, in via provvisoria, sino allattuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. andrea piqué83

84 l punti salienti della legge Gasparri Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo da svolgersi sotto il controllo dell Agcom. Riforma della RAI (avvio del processo di privatizzazione). CDA RAI di 9 membri, di cui 7 nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, 2 dal socio di maggioranza (Ministero dellEconomia) e il Presidente RAI nominato dal CDA su parere espresso a maggioranza di due terzi dalla Commissione parlamentare di vigilanza. andrea piqué84

85 Le critiche alla Legge Gasparri I limiti antitrust al possesso di reti televisive sono di fatto stati innalzati (il limite per i ricavi è salito in valore assoluto da 12 miliardi a 26 miliardi di Euro). La Legge preserva la situazione di duopolio esistente e non assicura il pluralismo. Viene favorita la pubblicità televisiva a danno di quella sulla stampa (innalzamento del limite orario di affollamento pubblicitario televisivo dal 20% al 25%, esclusione delle telepromozioni e delle televendite dal conteggio del limite orario). Le norme di garanzia sono per la maggior parte dichiarazioni di principio che, in mancanza di una specifica regolamentazione, sono destinate a rimanere sulla carta. Ritorno alla lottizzazione nel CDA RAI. Non esiste alcun limite allattività di raccolta pubblicitaria. La distinzione dei ruoli tra operatore di rete, fornitore di servizi, fornitore di contenuti crea da un lato un sistema complesso di autorizzazioni e licenze, dallaltro, non prevedendo la separazione proprietaria tra imprese esercenti le vari attività, preserva anche in questo caso la situazione esistente. andrea piqué85

86 CENNI SUGLI ORGANI DI CONTROLLO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Commissione Parlamentare di Vigilanza Istituita nel 1975 per rafforzare il controllo del Parlamento rispetto a quello del Governo sul sistema radiotelevisivo garantendo cosi il pluralismo politico, culturale, religioso. Ecomposta da 40 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle Camere sulla base delle segnalazioni dei gruppi parlamentari (secondo il principio proporzionale) Ha funzione di indirizzo e controllo sulla RAI Nomina 7 consiglieri RAI su 9 e, con la maggioranza dei due terzi, si esprime sulla scelta del Presidente della RAI nominato dal CDA andrea piqué86

87 Ministero delle comunicazioni Rilascia concessioni, licenze, autorizzazioni Controlla il mercato Provvede al piano nazionale di ripartizione delle frequenze andrea piqué87

88 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Istituita nel 1997 sito web www.agcom.it Organo collegiale Autorità amministrativa indipendente Ha potere di vigilanza sullintero sistema radiotelevisivo Ha potere normativo (emana regolamenti) Ha potere istruttorio e sanzionatorio (sopratutto in materia antitrust) Vigila sul rispetto della par condicio da parte delle emittenti private (mentre la Commissione parlamentare vigila sul rispetto della par condicio da parte della RAI) andrea piqué88

89 Par condicio Principio secondo il quale tutti i soggetti politici hanno pari opportunità di esprimersi e di essere ascoltati, attraverso i mezzi di comunicazione, a prescindere dal peso elettorale. La Legge (n. 28 del 2000) intende tutelare il diritto del cittadino a ricevere messaggi politici differenziati e di formare liberamente i suoi convincimenti politici sopratutto nel periodo precedente una consultazione elettorale. andrea piqué89

90 Le norme più salienti della par condicio Obbligo da parte di tutte le emittenti radiotelevisive di assicurare laccesso allinformazione e alla comunicazione politica a tutte le forze politiche con imparzialità ed equità. Divieto di spot politici sia in campagna elettorale che fuori. Ammessi gli spazi autogestiti secondo precise regole. Divieto di diffusione di sondaggi sulle intenzioni di voto nei 15 giorni precedenti la consultazione elettorale. andrea piqué90

91 Con regolamento approvato il 9 Febbraio 2010 la Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI ha stabilito che, nel mese precedente la consultazione elettorale, le tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissione di approfondimento. In altre parole, i talk show dovranno scegliere se conformarsi alle rigide regole della par condicio (divisione paritaria degli spazi tra i partiti) o sospendere le trasmissioni per far spazio alle tribune politiche o non occuparsi di politica. Il regolamento è stato esteso alle tv private dall Agcm. andrea piqué91

92 Cenni sulla normativa comunitaria La normativa comunitaria ha avuto scarsa rilevanza nellevoluzione della disciplina italiana del sistema radiotelevisivo. Non potendo entrare in materie di competenza di uno Stato membro (come le norme a salvaguardia del pluralismo dellinformazione) la normativa comunitaria si è limitata a disciplinare alcuni aspetti marginali quali il divieto di ostacolare la ricezione di emittenti estere e la pubblicità televisiva. La situazione sta tuttavia cambiando. Al fine di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dellinformazione e dei servizi audiovisivi e quindi lemanazione di una normativa minima comune tra gli Stati membri, il Parlamento Europeo e il Consiglio dellUnione Europea hanno intensificato i loro interventi di regolamentazione del settore, con particolare riferimento allintroduzione di nuove tecnologie (internet, tv satellitare, ecc.). andrea piqué92

93 La normativa comunitaria di riferimento è la Direttiva 89/552/CEE modificata dalla Direttiva 97/36/CE e successivamente dalla Direttiva 07/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti lesercizio delle attività televisive (nota come Direttiva Televisione senza frontiere) andrea piqué93

94 l punti salienti della Direttiva TV senza frontiere Obbligo del paese di origine (del servizio audiovisivo) di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali e di assicurare la libertà di ricezione di trasmissioni televisive estere. Riserva ad opere di produzione europea della maggior parte del tempo di trasmissione. Divieto di trasmissione in TV di film prima di 2 anni dalla prima proiezione nellUnione Europea (o 1 anno se il film è coprodotto dallemittente televisiva). Divieto della pubblicità subliminale e clandestina (la pubblicità deve essere riconosciuta in quanto tale). Interruzione di film in TV soltanto una volta ogni 30 minuti da pubblicità e/o televendite. Divieto pubblicità tabacco, medicinali con ricetta medica. Restrizioni alla pubblicità delle bevande alcoliche e a messaggi indirizzati ai minori. Affollamento pubblicitario (spot + televendita): non superiore al 20% per ora dorologio. Diritto di rettifica per ogni persona lesa a seguito affermazione resa in un programma tv. Istituzione di un comitato di contatto per lattuazione della Direttiva. Disciplina dellinserimento di prodotti nei film e nei programmi televisivi (c.d. product placement). andrea piqué94

95 Gli organi che giudicano la correttezza e la veridicità della pubblicità commerciale sono : Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) Autorità Garante della concorrenza e del mercato,c.d. Autorità Antitrust o AGCM (www.agcm.it) Giurì di Autodisciplina, organo dellIstituto di Autodisciplina Pubblicitaria (www.iap.it) andrea piqué95

96 Il Giuri è un arbitro, non è un organo dello Stato; decide sulla base di un codice privato che si applica solo a coloro che vi aderiscono volontariamente; la sua decisione è definitiva (non è appellabile). LAutorità Garante e il Giudice Ordinario (Tribunale Civile) sono organi dello Stato che pronunciano decisioni impugnabili rispettivamente innanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio o alla Corte di Appello competente per territorio. andrea piqué96

97 Chi può contestare la pubblicità: Il concorrente Il consumatore Lassociazione dei consumatori Lautorità di controllo (AGCM o il Comitato di controllo, organo inquirente dellIstituto di Autodisciplina Pubblicitaria) andrea piqué97

98 La pubblicità può essere contestata sulla base delle seguenti norme: Codice civile, davanti allAGO (Magistratura Ordinaria) Codice di autodisciplina pubblicitaria, davanti al Giurì Codice del Consumo ( Decreto Legislativo 206/2005) davanti allAGCM andrea piqué98

99 Il codice civile riguarda soprattutto i casi di pubblicità sleale cioè lesiva degli interessi di un concorrente ( per denigrazione, appropriazione di pregi altrui, ecc.). Il codice di autodisciplina riguarda ogni ipotesi di pubblicità: menzognera, ingannevole, sleale, comparativa, volgare, imitativa. andrea piqué99

100 Il CODICE DEL CONSUMO prevede il divieto delle pratiche commerciali scorrette, definite come quelle contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio. Le pratiche commerciali scorrette si distinguono in ingannevoli e aggressive. andrea piqué100


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