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Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni sulla razza e sullorigine etnica.

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Presentazione sul tema: "Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni sulla razza e sullorigine etnica."— Transcript della presentazione:

1 Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni sulla razza e sullorigine etnica

2 PRINCIPI GENERALI STRANIERO E MIGRAZIONE Straniero si applica ad ogni individuo che non possiede la cittadinanza dello Stato nel quale si trova (art.1 della Dichiarazione ONU del 1985). migrazione si intende libera circolazione, entrata ed uscita dal proprio Stato

3 ACCORDI INTERNAZIONALI Multilaterali tutela diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali applicabili anche agli immigrati e ai migranti Multilaterali su diritti migranti o aspetti del fenomeno migrazione: regolare o irregolare - Conv. Protezione diritti lavoratori migranti e membri delle loro famiglie del 1990 a titolo universale (ONU) a titolo regionale (Consiglio dEuropa – Unione Europea) Bilaterali su temi specifici (accordi di cooperazione nella lotta contro criminalità organizzata, sulla cooperazione giudiziaria penale o di frontiera).

4 Principio di non discriminazione Dichiarazione universale diritti delluomo del 1948 – art.2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione» Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali del 1950 – art.14 Il godimento dei diritti delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione, deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, lorigine nazionale o sociale, lappartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione».

5 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art.2, c.1) Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, lopinione politica o qualsiasi altra opinione, lorigine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione

6 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 – (art.2, c.2) Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per ladozione delle misure legislative o d altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative o daltro genere, in vigore. (art. 3) Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto

7 Dichiarazione sui diritti delluomo da riconoscere alle persone che non possiedono la cittadinanza del paese in cui vivono (Risoluzione dellAssemblea Generale delle Nazioni Unite n.40/144 del 13 dicembre 1985)

8 Trattato sul Funzionamento dellUE (TFUE) Art. 19, I c. (ex art. 13 TCE) « Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o lorientamento sessuale»

9 Trattamento dello straniero La condizione di straniero non deve pregiudicare il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel rispetto della legislazione interna dello Stato di non cittadinanza e del diritto internazionale Lo Stato di non cittadinanza ha lobbligo di proteggere lo straniero ed i suoi beni sia con misure preventive che con misure repressive

10 Misure preventive Lo Stato (di non cittadinanza) deve astenersi dal compiere atti che compromettano il vincolo che lega lo straniero al proprio Stato fissando uno standard minimo di trattamento al di sotto del quale lo Stato di non cittadinanza non può andare Misure repressive Lo Straniero, come cittadino del proprio Stato, può percorrere tutti i mezzi di tutela offerti dallordinamento dello Stato di non cittadinanza (la c.d. regola del previo esaurimento dei ricorsi interni ). Se interviene il diniego di giustizia, lo straniero viene protetto dal proprio Stato secondo norme internazionali, consuetudinarie o pattizie, che autorizzano lo Stato di cittadinanza ad adottare le misure della c.d. protezione diplomatica

11 DIVERSI STATUS Rifugiato – Conv. Status rifugiato 1951 - non refoulement e Protocollo del 1967 Richiedenti asilo – art.10 Cost. italiana e legislazione di riferimento - UE - ONU Sfollati - persone alle quali è concesso il permesso di risiedere in uno Stato a titolo di protezione temporanea Persona con protezione sussidiaria Apolide - Conv. sullo Status di apolide del 1954 /ratifica e esecuzione italiana febbraio 1962) Donne - v. tratta, sfruttamento, violenza, schiavitù Minori - v. tratta, sfruttamento, violenza, immigrato clandestino Immigrato irregolare Tratta essere umani - Smuggling o traffico illecito di migranti

12 Discriminazione razziale Ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata sulla razza, colore, ascendenza o origine nazionale o etnica, che ha per scopo o effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di eguaglianza, dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica (articolo 1,1 della Convenzione internazionale delle NU sulleliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965)

13 . Segue: Discriminazione razziale art.2, c.1 Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire lintesa tra tutte le razze…………. In particolare: ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esiste (art.2,c.1, lettera c).

14 Segue: Discriminazione razziale art.2, c.1, lettera d. ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare con tutti i mezzi opportuni, compresi, ove le circostanze lo impongano, i provvedimenti legislativi, la discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni e porvi fine

15 Segue: Discriminazione razziale articolo 5 Se la discriminazione costituisce il diniego di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Gli Stati contraenti si impegnano a vietare ed a eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme e a garantire a ciascuno il diritto alleguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore ed origine nazionale o etnica, in particolare nel godimento dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali come elencati nello stesso articolo.

16 Gli atti di discriminazione sono azioni che mirano ad escludere una persona o un gruppo perché membro di un particolare gruppo razziale, etnico, religioso, ecc Le discriminazioni si palesano sempre attraverso un'azione, una pratica, un comportamento: dallinsulto alla manifestazione pubblica contro un gruppo sociale, dallinternamento allespulsione, dalla mancata erogazione di un servizio al rifiuto di accesso ad un autobus o ad una cena).

17 La discriminazione può essere così definita il trattamento non paritario attuato nei confronti di un individuo o un gruppo di individui in virt ù della loro appartenenza ad una particolare categoria. Due caratteristiche principali e necessarie a definire la discriminazione un atteggiamento nei confronti di un individuo o un gruppo di individui sono: · un trattamento particolare, diverso rispetto agli altri individui o gruppi di individui; · un'assenza di giustificazione per questo differente trattamento.

18 Le azioni o atti antidiscriminatori di natura etnico-razziale sono presenti nelle c.d. società multiculturali. Le relazioni tra diverse identità etnico-razziali non coinvolgono solo il piano dei diritti, bensì, soprattutto la vita quotidiana in cui giocano un ruolo importante fattori emotivi sui quali è difficile intervenire, tanto che le relazioni tra i diversi gruppi si risolvono spesso in conflitti provocati da gesti di intolleranza e discriminazione quotidiana più o meno gravi.

19 Il cambiamento della nostra società e della nostra cultura prodotto dalla presenza degli immigrati si accompagna al rifiuto e alla discriminazione del diverso oppure alla tendenza a trattare limmigrazione quasi esclusivamente come situazione di emergenza, denunciandone la pericolosità nei confronti della vita sociale delle nazioni meno svantaggiate.

20 La discriminazione nella sua dimensione pubblica, appare come un fenomeno che mina la stessa coesione sociale. La discriminazione esiste se e quando viene attuata da qualcuno e compresa da qualcun altro: è questa lunità di azione e comprensione che crea il significato sociale della discriminazione, che porta ad interpretare un significato sociale (uninformazione) come discriminatorio.

21 La capacità di cogliere lesperienza di discriminazione (razziale) dipende anche dall'accuratezza dei giudizi delle vittime e dalle dinamiche legate alla propria identità sociale e personale. Il fatto che unesperienza sia vista come funzione dellappartenenza dellindividuo ad una categoria sociale, o a qualcosa daltro, sarà la conseguenza della storia personale dellindividuo in questione, dellinterazione tra i gruppi etnici nella società e della risposta ad esperienze oggettive.

22 Gli individui che si sentono trattati in modo sfavorevole possono considerare ciò giusto se lo rapportano ad aspetti specifici della loro identità personale (ad esempio una qualifica poco competitiva nel mercato del lavoro), oppure possono attribuire ciò alla loro intera identità personale (perché non hanno i giusti contatti). Inoltre, anche quando riconoscono che il trattamento sfavorevole subìto è riconducibile alla propria posizione sociale o a caratteristiche personali, non necessariamente lo considerano ingiusto, anzi finiscono per giustificarlo in qualche modo

23 Nella stessa linea, il problema messo in luce da più studi anche sulla discriminazione percepita (e non solo sulla discriminazione oggettivamente rilevata) è l'esistenza di due fenomeni correlati, lunderreporting, ovvero la non segnalazione di un episodio di discriminazione da parte della vittima (per paura di ritorsione, ignoranza delle possibilità offerte di segnalazione, sfiducia nelle istituzioni e nella possibilità di soluzione del caso, tendenza a minimizzare il problema per non esasperare il clima o perché è doloroso ammettere di essere vittima di razzismo, ecc.), e lunderrecording, il fenomeno in base al quale le persone addette alla registrazione di casi di discriminazione hanno una tendenza a sottovalutare la portata discriminatoria dellevento.

24 La discriminazione non è, infatti, una realtà unica e omogenea, ma ha diverse sfumature che è necessario cogliere, e come tale, anche la percezione della discriminazione rappresenta una realtà psicologica importante per gli immigrati e le minoranze etniche, indipendentemente dal fatto che possa essere considerata un indicatore valido di oggettiva discriminazione e intolleranza. Affinché una persona possa arrivare a sentirsi discriminata, non è sufficiente che questa subisca una disparità di trattamento, in quanto non sempre si è consapevoli dellingiustizia: le persone possono non etichettare degli episodi oggettivi di discriminazione come tale, oppure, per contro, possono interpretare degli episodi minimi e non significativi come esempi eclatanti di discriminazione.

25 tipologie di discriminazioni discriminazioni sistemiche e strutturali. Queste forme indirette di discriminazioni, non intendono discriminare in maniera palese, ma nella pratica lo fanno sistematicamente escludendo alcuni gruppi da determinati lavori o opportunità. la discriminazione multipla uno stesso gruppo sociale viene discriminato per più motivi e rispetto a più caratteristiche. Si parla, in questo caso, di soggetto associato ad una pluriappartenenza, cioè uno stesso soggetto viene osservato come appartenente a più gruppi sociali: ad esempio, appartenere per esempio sia ad un gruppo etnico minoritario sia al genere femminile.

26 ALLA DISCRIMINAZIONE SI OPPONE L A NON - DISCRIMINAZIONE : il rispetto e la tutela del diverso = persona umana nella sua identità Non – discriminazione = eguaglianza da attuare mediante L INTEGRAZIONE di tutti coloro che, definiti migranti, sono estranei negli Stati in cui entrano legalmente o illegalmente secondo una Politica della c.d. ANTI-DISCRIMINAZIONE : azioni positive riferibili alle istituzioni internazionali e nazionali.

27 L A NON – DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NELL UNIONE EUROPEA La direttiva 2000/43/CE del 29.06.2000 enuncia la nozione di discriminazione nellarticolo 2: ai fini della presente direttiva il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica (d. lgs. 9.07.2003, n. 215) Introducendo il principio della parità di trattamento

28 Per evitare 1.discriminazione diretta: sussiste quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga 2.discriminazione indiretta: sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari

29 Il principio della parità di trattamento della direttiva 2000/43/CE è applicabile per combattere le discriminazioni nel settore delloccupazione e delle condizioni di lavoro disciplinate successivamente in altre direttive attuate nellordinamento italiano.

30 La Direttiva 2000/43/CE luso del termine razza è puramente convenzionale. Nelle premesse descritte nel Preambolo vi è un esplicito rifiuto delle teorie che sostengono lesistenza di razze umane distinte, con la precisazione che luso del termine razza è puramente convenzionale. I settori di applicazione del principio della parità di trattamento sono notevolmente estesi e ricomprendono : accesso al lavoro e alla formazione professionale affiliazione e attività in organizzazioni datoriali o di lavoratori istruzione sicurezza e protezione sociale assistenza sanitari prestazioni sociali accesso ai beni e ai servizi, incluso lalloggio

31 Il passaggio più significativo è dato dallestensione ai cittadini extra- comunitari della tutela loro garantita se motivata dalla loro legale residenza sul territorio, a prescindere dalla cittadinanza. Esclusione: non sono considerate discriminazioni soltanto le differenze di trattamento basate sulla nazionalità o su una caratteristica legata alla razza che sia requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dellattività lavorativa e viene inoltre fatta salva la normativa sullingresso, il soggiorno e laccesso allimpiego. In ordine al procedimento per laccertamento e la rimozione della discriminazione viene introdotta una forma di tutela giurisdizionale consistente nellattribuzione al convenuto dellonere di provare che non vi è stata discriminazione, sollevando così la vittima dallonere della prova. La Direttiva indica standard minimi di tutela, cui gli Stati potranno aggiungere disposizioni più favorevoli.

32 Viene, poi, introdotta una nuova figura di discriminazione razziale: la molestia. Si tratta di un comportamento indesiderato, che persista pur quando riconosciuto dalla persona che lo subisce come offensivo e idoneo a pregiudicare oggettivamente la libertà e la dignità della vittima, creando un clima di intimidazione nei suoi confronti. Tale comportamento lesivo è riconosciuto dalla giurisprudenza come discriminatorio quando, ad esempio, in un locale pubblico, taluno inveisca ad alta voce, lamentandosi della sgradevole presenza di persone di colore in Italia, facendo riferimento, in modo sprezzante ed offensivo a individui di razza diversa presenti nello stesso locale.

33 Il principio della parità di trattamento è confermato nella direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (d.lgs 9 luglio 2003, n.216) con lobiettivo di stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulle religioni o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali per quanto concerne loccupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (articolo 1).

34 Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri non è applicata in modo eguale in tutti i 27 Paesi (D.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 in G.U n. 72 del 27 marzo 2007). Quanto previsto allarticolo 2 della direttiva e del d.lgs. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante lascia agli SM la facoltà di legiferare in materia per cui LItalia non prevede né il matrimonio tra persone dello stesso sesso né le unioni di fatto. I matrimoni tra persone dello stesso sesso, contratti allestero, non possono essere trascritti e le unioni omosessuali riconosciute in altri Paesi non hanno rilevanza ai fini della concessione di visti o permessi di soggiorno.

35 DIRETTIVA 2004/81/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche generali, lingua, religione o credenze, opinioni politiche od ogni altra opinione, appartenenza ad una minoranza, condizioni economiche, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale. per «cittadino di paese terzo» s'intende ogni persona non avente la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

36 La direttiva 2004/113/CE attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (d. lgs. 6.11.2007, n.196) La Proposta del Consiglio UE (presentata nel luglio 2008) reca applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. (Proposta di modifica delle precedenti direttive alla luce del Trattato di Amsterdam, della Carta dei diritti fondamentali e del Programma di Lisbona.

37 Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) - (D. lgs. 25 gennaio 2010, n. 5) Rafforza il principio che la parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione confermando la definizione di molestie quale situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

38 Il c.d. Codice delle Pari Opportunità (D.lgs. 198//06) è stato modificato: 1)Introduzione dellart. 41 bis vittimizzazione: La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. 1)Previsione di sanzioni più severe: in caso di condanna per comportamenti discriminatori, linottemperanza al decreto del giudice del lavoro non è più punita, in base allarticolo 650 del Codice penale, per «inosservanza del provvedimento dellautorità», bensì con lammenda fino a 50mila euro o con larresto fino a sei mesi.

39 segue modifica al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151: testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit à e della paternit à, in particolare prevede: Art. 3 (Divieto di discriminazione). - 1. E´ vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell´esercizio dei relativi diritti.»

40 La normativa italiana sulla non discriminazione Costituzione – articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il legislatore nazionale ha effettuato numerosi interventi normativi, sia sul piano civile che penale, in conformità del precetto di non discriminazione I principali sono: 1) la legge n. 300/70, conosciuta come Statuto dei lavoratori, ha introdotto il regime di nullità dei patti o atti intrinsecamente discriminatori, dapprima per ragioni connesse con lesercizio delle libertà sindacali, poi anche per motivi legati alla razza, alla lingua, al sesso, alla religione, alla politica. Il limite di questa norma sta nel suo riferirsi esclusivamente agli atti e ai patti, lasciando non sanzionabili i comportamenti discriminatori

41 2 ) Il decreto lgs n. 286/98, che coordina e amplifica il testo della legge n. 40/98, modificato dalla legge n. 189/02, la c.d. Bossi Fini, dal D.L. 92/2008 (c.d. pacchetto sicurezza) e, da ultimo, dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (che ha introdotto – tra laltro – il reato di clandestinità) e aggiornato con D.L. n.89 del 23 giugno 2011 E conosciuto come T.U. sullimmigrazione Ambiti di riferimento del comportamento discriminatorio sanzionabile: istituzionale relazioni sociali relazioni di lavoro

42 Nel D.lgs 286/98 è contenuta una nozione molto chiara di discriminazione Art. 43 Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

43 segue Lo stesso D.lgs. riconosce una particolare tutela giurisdizionale alle vittime della discriminazione, razziale, etnica, nazionale o religiosa, con la c.d. azione civile contro la discriminazione Articolo 44 Azione civile contro la discriminazione Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

44 Articolo 1 del D.Lgs. 215/2003 In attuazione della Direttiva 2000/43/CE Individua loggetto dellintervento normativo: attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendente dalla razza e dallorigine etnica, in ambito pubblico e privato dispone le misure necessarie affinché non ci siano cause di discriminazione, tenendo anche conto del diverso impatto delle forme di discriminazione sulle donne e sugli uomini e del rapporto con la discriminazione di carattere culturale o religioso tiene conto anche dei casi di doppia discriminazione e vengono introdotte cause di giustificazione basate su ragioni oggettive. viene ribadita lincompetenza quando le differenze riguardano la condizione giuridica dello straniero.

45 Segue: Art. 3 Definisce lambito di operatività del decreto legislativo, che viene esteso oltre che alla materia del lavoro e dellassociazionismo sindacale, anche alle materie della protezione e sicurezza sociale e relative prestazioni, allassistenza sanitaria, allistruzione, allaccesso ai beni e servizi e alla loro fornitura, incluso lalloggio, comprendendo, come novità assoluta, pure la dimensione dellagire sociale dellindividuo appartenente ad una determinata razza o etnìa. Nel secondo comma dello stesso articolo, vengono enucleati i casi oggetto di esclusione dalla tutela, come le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, e viene inoltre fatta salva la normativa nazionale relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno e al trattamento dei cittadini stranieri e degli apolidi nel territorio dello Stato basata sulla condizione giuridica di questi soggetti

46 Segue: Art. 4 Il procedimento previsto da questo articolo richiama la c.d. azione civile antidiscriminazione introdotta dallart. 44 del T.U. sullimmigrazione.

47 Segue: Articolo 5 Riconosce la legittimazione ad agire in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco, individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dellazione. Articolo 6 Introduce il Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

48 Articolo 7 Competenze e finalità dellUfficio Nazionale Antidiscriminazioni La funzione istituzionalmente prevista dellUfficio UNAR è quella di esplicare unattività di promozione, controllo e garanzia delloperatività degli strumenti di tutela nel settore di competenza attraverso: v La prevenzione del fenomeno discriminatorio; v La promozione della parità di trattamento; v La rimozione delle condotte discriminatorie; V Il monitoraggio del settore della lotta alla discriminazione e la verifica dellattività effettuata.

49 Letnia più discriminata in Italia ancora oggi risulta limmigrato africano (28,95). Il dato dimostra quanto il colore della pelle sia un elemento di forte discriminazione e come un clima islamofobico traduca la paura in azioni discriminatorie. Altra etnia discriminata e quella proveniente dallAsia in particolare i cinesi. La discriminazione verso la popolazione cinese è legata a più fattori. La scarsa conoscenza della lingua italiana non permette aperture verso lesterno alimentando la crescita di pregiudizi e stereotipi. Inoltre a causa della crisi economiche sempre più spesso le aziende cinesi sono sempre di più viste come concorrenti sleali che evadono le tasse e sfruttano i dipendenti.

50 Altro gruppo etnico fortemente discriminato è la popolazione rom e sinti. La discriminazione nei confronti di questo popolo è legata essenzialmente al pregiudizio e allo stereotipo che accompagna la loro immagine e che rinvia alla figura dello zingaro ladro, sporco truffatore che sfrutta e ruba i bambini, ubriacone e incapace di lavorare. Questi stereotipi e pregiudizi, producono rappresentazioni sociali di queste etnie, cariche di negatività; costruiscono immagini fisse, immutabili, che si riproducono allo stesso modo in ogni tempo e in qualsiasi luogo: gli zingari sono tutti ladri, fannulloni, ecc. e non cè alcuna possibilità di cambiarli.

51 Le discriminazioni che si producono sui luoghi di lavoro assumono diverse forme, che per la maggior parte possono essere ricondotte alla condizione di manodopera vulnerabile in cui si trova la quasi totalità dei cittadini immigrati. Tale condizione, che viene vissuta in un mercato del lavoro in cui la precarietà e la mancanza di tutele sono sempre più frequenti, porta i cittadini migranti a vivere situazioni discriminatorie pesanti.

52 In generale riguardano: · il mancato riconoscimento dei titoli di studio, ovvero limpossibilità di svolgere unattività lavorativa consona al corso di studi svolto nel paese dorigine; · linserimento dei lavoratori stranieri nei livelli contrattuali più bassi, nonostante di fatto svolgano mansioni più qualificate di quanto non risulti dai loro contratti; · lapplicazione di condizioni di lavoro più sfavorevoli (orari più lunghi e turni più disagiati, richieste di straordinari, mansioni più pesanti e pericolose, ecc.) e retribuzioni più basse; · disparità tra italiani e stranieri nellapplicazione delle norme sui licenziamenti; · scarso ricorso alla formazione e mancata applicazione delle norme sulla sicurezza nei settori (come quello delle costruzioni) in cui è più alto il ricorso alla manodopera straniera.

53 Un secondo ambito di discriminazione è sicuramente quello relativo al settore abitativo. Gli elementi sono linnalzamento dei prezzi delle case, sia per lacquisto che per laffitto, con una conseguente sempre maggiore difficoltà delle fasce deboli della popolazione (tra cui si collocano spesso immigrati e minoranze) nel pagamento dei canoni. La difficoltà da parte degli stranieri di accedere alle liste per lassegnazione di alloggi popolari. Inserzioni su giornali e cartelli di appartamenti in locazione che esplicitamente invitano gli stranieri a non prendere contatti sono episodi purtroppo frequenti in tutta Italia e segnalati allUNAR

54 Spesso manca qualunque forma di tutela contrattuale, ed è esperienza comune per lo straniero essere costretto a cambiare casa anche più di una volta durante lo stesso anno. Nelle trame dellinsediamento immigrato diviene così possibile leggere un processo di esclusione e la marginalità sociale assume connotati fisici: in molte metropoli si creano spazi di degrado e anomia, privi di qualunque servizio pubblico, quasi a corollario del fatto che alla popolazione immigrata non è concesso diritto di cittadinanza.

55 Numerosi sono gli stranieri che non riuscendo ad accedere al mercato ufficiale della casa alloggiano in fabbriche dismesse spesso con il consenso del proprietario degli impianti abbandonati. Ed infine nelle campagne cè chi dorme allaperto, nelle serre, in casolari o vecchie masserie abbandonate come a Rosarno (Reggio Calabria). Spesso si sono costitute vere e proprie favelas come il ghetto di Villa Literno.

56 Sicuramente tra le varie etnie presenti, quella dei Rom e dei Sinti, è la più discriminata nelle politiche di accesso alla casa. Circa un terzo dei Rom e dei Sinti presenti in Italia vive in accampamenti, spesso non autorizzati, in situazione di segregazione in pessime condizioni igieniche e la mancanza di qualsiasi tipo di servizio (acqua corrente, elettricità ecc.) allinterno dei campi e alla difficoltà che queste etnie trovano nel fittare appartamenti. La maggior parte dei campi inoltre si trova fuori dal contesto urbano e non è servito da alcun tipo di servizio. La situazione dei Rom rappresenta una peculiarità italiana, poiché in altri paesi europei dove gli Zingari sono ben più numerosi (Regno Unito e Spagna, ma anche in Albania, nella città di Lezhe) unefficace politica abitativa è stata il primo passo del percorso di inserimento.

57 Nel settore dellistruzione si rilevano discriminazioni nei confronti degli alunni stranieri anche se La Costituzione e le norme comunitarie e internazionali impongono allo Stato italiano di riconoscere, tutelare e promuovere il diritto allistruzione nei confronti di tutti i minori, senza discriminazioni di sorta, incluse lorigine etnica, la nazionalità e la regolarità del soggiorno, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano di fatto leguaglianza.

58 La dispersione scolastica rimane un fenomeno molto diffuso tra i ragazzi immigrati, la cui incidenza alla fine della scuola dellobbligo aumenta vertiginosamente. Le difficoltà, degli alunni stranieri, non sono ascrivibili, solo allapprendimento linguistico, ma anche allinserimento allinterno del gruppo classe. Una differente alimentazione e una differente religione spesso sono cause di esclusione degli alunni stranieri.

59 I minori stranieri sono vittime di altre forme di discriminazione e di esclusione sociale. Da questo punto di vista, in un recente rapporto sullItalia curato dallENAR (European Network Against Racism) i minori migranti vengono definiti una «comunità a rischio». Il rischio è, in primo luogo, quello di esclusione e di abbandono. Tra gli esempi più drammatici, il rapporto ENAR cita «i quasi 2.000 minori egiziani arrivati sulle coste dellItalia meridionale tra il 2005 e il 2006, di cui si perdono completamente le tracce nelle statistiche ministeriali e nei dati degli enti locali». E, ancora, dei 6.600 minori non accompagnati registrati in Italia alla fine del 2006, solo il 10% è seguito da programmi del governo, mentre degli altri si sono perse le tracce.

60 Un ulteriore campo di indagine delle discriminazioni è quello riguardante la rappresentazione degli immigrati/e e delle minoranze etniche attraverso i media. I vari organi di stampa (tv e giornali in particolare) hanno contribuito sensibilmente alla drammatizzazione del fenomeno migratorio, enfatizzando con toni spesso parossistici, gli aspetti di minaccia e pericolo sociale legati allimmigrazione, promuovendo un processo di stratificazione degli stereotipi. Attraverso le informazione fornite dai media i flussi migratori diventano invasioni, tsunami da arginare e limmigrazione sinonimo di clandestinità-criminalità. "sono gli immigrati in quanto categoria ad essere criminali, mentre i comportamenti a loro ascritti hanno la funzione di dimostrazioni empiriche di ciò che si sa già.

61 Legge 183/2010 COLLEGATO AL LAVORO Le novità introdotte in materia di pari opportunità: larticolo 21 La legge interviene modificando gli articoli 1,7 e 57 del D.Lgs 165/2001

62 Lart. 7 del D.Lgs. 165/2001 è così modificato: Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno

63 Nella amministrazione di appartenenza il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nellambito delle competenze ad esso demandate

64 COMPITI PROPOSITIVI su: - predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; - promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; Per predisporre il piano di azioni positive e per attuare le politiche di conciliazione i CUG possono esperienze avvalersi delle esperienze già fatte attraverso la consultazione delle buone prassi di altre amministrazioni Pubblicate: - sul sito della Consigliera Nazionale di parità (Osservatorio nazionale). Azioni positive in materia di diritto antidiscriminatorio sono reperibili sul sito dellUNAR Dip.Pari Opportunità Ufficio nazionale antidiscriminazioni Razziali.

65 …COMPITI PROPOSITIVI su temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere); Orario di lavoro, Politiche di Conciliazione casa / lavoro, Formazione ecc. Per una parità sostanziale e non solo formale delle persone, Con particolare attenzione alle politiche di genere anche attraverso ladozione di bilanci in ottica di genere per una più consapevole allocazione Delle risorse a disposizione

66 COMPITI CONSULTIVI su: progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza; piani di formazione del personale; orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. A tal proposito è di fondamentale importanza che i pareri vengano chiesti al CUG sempre in via preventiva e che di essi l Amministrazione tenga conto (potrebbe darne diffusioneranche quando adotta latto con la dicitura: sentito il CUG)

67 …COMPITI PROPOSITIVI su diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio diriferimento; A tal proposito è molto importante che i CUG operino in rete in quanto la Diffusione delle esperienze consente di mutuare le cd. buone prassi e di usufruire delle sperimentazioni già effettuate. Lufficio della consigliera di parità sul territorio, l Osservatorio nazionale, i Dipartimenti di Funzione Pubblica e Pari opportunità, lUNAR sono dei veicoli molto importanti per la diffusione delle conoscenze in materia, delle problematiche, delle criticità e delle Soluzioni sperimentate.

68 …COMPITI PROPOSITIVI su - azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; - azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza. Ad es. con ladozione di uno sportello di ascolto, di effettive politiche di conciliazione, di orario flessibile, di asili nido e ludoteche (per ragazzi fino a 15 a.) Ad esempio con indagini di clima che,pur avvalendosi di questionari anonimi, facciano emergere leventuale disagio dei lavoratori in un determinato settore. Progetti di intervento sulle criticità riscontrate Monitoraggi successivi agli interventi effettuati

69 COMPITI DI VERIFICA su: risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro -mobbing; La verifica non significa controllo dellazione amministrativa. Non è questo il compito del CUG. La verifica è utile per rimuovere le criticità dellambiente lavorativo, per contrastare le eventuali violenze morali e psicologiche che i lavoratori subiscono, per evitare il fenomeno del mobbing nellambiente lavorativo Il CUG non prende in carico i singoli casi di mobbing ma cerca di evitare linnescarsi di dinamiche relazionali perverse

70 COMPITI DI VERIFICA su: assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. Solo unattenta analisi prima ed un continuo monitoraggio poi possono far raggiungere lobiettivo che LUnione europea prima ed il Legislatore nazionale poi (con la legge 183/2010) hanno richiesto: ASSENZA DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA

71 E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Albert Einstein


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