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Ing. Natale Massimo Caminiti (ENEA)

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Presentazione sul tema: "Ing. Natale Massimo Caminiti (ENEA)"— Transcript della presentazione:

1 Ing. Natale Massimo Caminiti (ENEA)
Il Protocollo di Kyoto e Il Carbon Fund Ing. Natale Massimo Caminiti (ENEA) SACE – 19 maggio 2005

2 Il percorso internazionale Il quadro scientifico di riferimento
PRESENTAZIONE Il percorso internazionale Il quadro scientifico di riferimento Il Protocollo di Kyoto Il quadro europeo L’impegno nazionale I meccanismi flessibili Il Carbon Fund N. M. Caminiti (ENEA)

3 Il percorso internazionale
N. M. Caminiti (ENEA)

4 1972 Conferenza di Stoccolma - Programma Mondiale sul Clima
Il percorso internazionale Periodo pre-kyoto 1972 Conferenza di Stoccolma - Programma Mondiale sul Clima 1987 viene istituita la Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, presieduta da Gro Harlem Bruntland 1988 istituito l’IPCC da parte di WMO (World Meteorological Organization) e UNEP (UN Environment Program) 1990 Seconda Conferenza Mondiale sul Clima (Ginevra) IPCC presenta il Primo Rapporto di Valutazione 1992 si tiene la “Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo” (Rio de Janeiro) 1994 entra in vigore la UNFCCC 1995 IPCC presenta il suo Secondo Rapporto di Valutazione 1997 (COP3) viene adottato il Protocollo di Kyoto N. M. Caminiti (ENEA)

5 2001 a Marzo gli USA abbandonano il protocollo di Kyoto
Il percorso internazionale Periodo post-Kyoto 2001 a Marzo gli USA abbandonano il protocollo di Kyoto 2001 a Marrakesh (COP7), vengono modificati i limiti e le modalità di raggiungimento degli obiettivi di riduzioni di gas serra In particolare: I “sinks” possono essere utilizzati per il raggiungimento dei propri obiettivi sia in ambito nazionale che internazionale I “meccanismi flessibili” possono essere utilizzati in maniera illimitata (raccomandazioni di integrazione) per raggiungere gli obiettivi 2001 IPCC presenta il Terzo Rapporto di Valutazione 2002 approvazione del Consiglio Europeo, a nome della Comunità europea del protocollo di Kyoto (2002/358/CE) 2002 Summit di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile, continua il dibattito sul protocollo di Kyoto. La Russia annuncia la ratifica, non si riduce lo strappo con gli USA 2004 a ottobre la Russia decide di ratificare il protocollo Il 16 febbraio 2005 il Protocollo entra ufficialmente in vigore N. M. Caminiti (ENEA)

6 Il percorso internazionale
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (Approvata al Summit di Rio de Janeiro 1992 e entrata in vigore il 21/3/1994) Obiettivo Raggiungere una stabilizzazione delle concentrazione di gas serra a un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropiche con il sistema climatico Principio di equità I paesi hanno comuni ma differenziate responsabilità a seconda delle condizioni di sviluppo, della capacità di perturbare il clima e di intervenire Principio di precauzione Quando ci sono rischi di un danno serio e irreversibile l’incertezza delle conoscenze scientifiche non può essere usata come ragione per posticipare gli interventi Strategia di intervento Misure di mitigazione: interventi a monte tipicamente sulle emissioni serra (costi) Misure di adattamento: interventi a valle tipicamente sulle conseguenze (costi) N. M. Caminiti (ENEA)

7 Il quadro scientifico di riferimento
N. M. Caminiti (ENEA)

8 Schema causa effetto Il quadro scientifico di riferimento
N. M. Caminiti (ENEA)

9 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
Il quadro scientifico di riferimento IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Terzo Rapporto di valutazione IPCC Gli scenari prevedono per il 2100 un aumento delle concentrazioni di CO2 tra ppm (concentrazione di CO2 preindustriale 280 ppm e nel ppm) La variazione di temperatura tra il 1990 e il 2100 è compresa tra 1,4 e 5,8 °C In genere si fa riferimento a un raddoppio della concentrazione rispetto a livelli preindustriali La stabilizzazione delle concentrazioni a livelli di ppm richiede che le emissioni di CO2 siano ridotte al di sotto dei livelli del 1990 entro poche decadi (450 ppm) per poi continuare a diminuire, o entro il secolo (650 ppm). Questo (450 ppm) comporta al 2100 un aumento di temperatura di 0,75 - 1,2 °C (e una stabilizzazione dopo il 2100 a 2 °) Criticità: clima sistema non lineare e irreversibile problema velocità aumento della concentrazione CO2 N. M. Caminiti (ENEA)

10 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
Il quadro scientifico di riferimento IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Nel grafico di sinistra si vede l’aumento di temperatura osservato dal 1850 a oggi Nel grafico di destra gli scenari futuri di aumento di temperatura al 2100 (curva gialla relativa a una stabilizzazione delle concentrazioni di CO2 a 450 ppm) N. M. Caminiti (ENEA)

11 IPCC - Emissioni di gas serra e stabilizzazione concentrazione
Il quadro scientifico di riferimento IPCC - Emissioni di gas serra e stabilizzazione concentrazione La stabilizzazione delle concentrazioni a livelli di ppm richiede che le emissioni di CO2 siano ridotte entro poche decadi (una o due per 450 ppm) per poi continuare a diminuire Questo comporta (450 ppm) al 2100 un aumento di temperatura 0,75 e 1,25 °C (e una stabilizzazione dopo il 2100 a 2 °) L’Europa indica come riferimento una stabilizzazione inferiore a 550 ppm CO2 equivalente N. M. Caminiti (ENEA)

12 Scenari mondiali consumi energetici e emissioni CO2
Il quadro scientifico di riferimento Scenari mondiali consumi energetici e emissioni CO2 Mondo – domanda di energia primaria Paesi OCSE – Emissioni di CO2 Al 2030 la domanda mondiale di energia aumenta del 60% Al 2030 le emissioni mondiali di CO2 aumentano del 60% Nei paesi OCSE: anche con lo scenario alternativo non si raggiunge Kyoto N. M. Caminiti (ENEA)

13 Il Protocollo di Kyoto N. M. Caminiti (ENEA)

14 Protocollo di Kyoto Obiettivi Strumenti
Il Protocollo di Kyoto Protocollo di Kyoto Obiettivi Il Protocollo adottato a Kyoto ed entrato in vigore (16 febbraio 2005) ha l’obiettivo per i soli Paesi Annesso I di ridurre le emissioni dei gas serra nel periodo 2008 – 2012 del 5,2% rispetto ai livelli del 1990 Strumenti Politiche e misure (miglioramento efficienza energetica, miglioramento assorbimento di carbonio, promozione forme sostenibili di agricoltura, promozione fonti rinnovabili, eliminazione sussidi e incentivi di mercato contrari all’obiettivo, politiche di riduzione nei trasporti ed negli altri settori energetici, limitazione delle emissioni di metano, etc.) Meccanismi flessibili (ET, JI, CDM) Regole entrata in vigore Ratificato da almeno 55 paesi Ratificato da almeno 55 paesi che devono comprendere un numero di paesi annex 1 che nel 1990 hanno emesso il 55% della CO2 totale N. M. Caminiti (ENEA)

15 A - CAMBIAMENTI CLIMATICI B - SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
Il quadro europeo A - CAMBIAMENTI CLIMATICI B - SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO N. M. Caminiti (ENEA)

16 A - Cambiamenti climatici
Il quadro europeo A - Cambiamenti climatici Obiettivo di Kyoto EU15 L’Unione Europea deve ridurre le proprie emissioni serra nel periodo del 8% rispetto ai livello del 1990 Situazione attuale EU15 Nel 2002 le emissioni serra sono diminuite rispetto all’anno base 1990 del –2,9% Con le attuali misure previste le previsioni indicano al 2010 una riduzione del –1% Sono necessarie ulteriori misure addizionali N. M. Caminiti (ENEA)

17 A - Cambiamenti climatici
Il quadro europeo A - Cambiamenti climatici Posizione/Impegno UE post-Kyoto Le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea (10 marzo 2005) e della Presidenza del Consiglio Europeo (23 marzo) indicano che: l’aumento della temperatura media superficiale non deve superare di 2 °C i livelli preindustriali per limitare il riscaldamento globale a un livello non superiore ai 2 °C potrebbe essere necessaria la stabilizzazione delle emissioni equivalenti di CO2 a un livello inferiore ai 550 ppmv bisogna intraprendere percorsi di riduzione da parte del gruppo dei paesi sviluppati dell’ordine del 15-30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050, rispetto ai valori di riferimento previsti dal protocollo di Kyoto bisogna coinvolgere i grandi paesi consumatori di energia tra cui quelli appartenenti ai paesi emergenti ed in via di sviluppo N. M. Caminiti (ENEA)

18 A - Cambiamenti climatici
Il quadro europeo Strumenti normativi Decisione del Consiglio (2002/358/CE) del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/05/2002 pag – 0003) Decisione del Consiglio (280/2004/CE) del 11 febbraio 2004 relativa al meccanismo di monitoraggio delle emissioni serra nella Comunità europea in ambito protocollo di Kyoto Direttiva 2003/87/CE (Emissions trading) che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni di gas serra Direttiva Linking (2004/101/CE) del 27 ottobre 2004 che collega l’emissions trading comunitario con gli altri meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto (Joint Implementation e Clean Development Mechanism) La direttiva stabilisce la possibilità di ricorrere a misure extra europee per adempiere agli impegni di riduzione. L’Italia quindi potrà acquistare crediti di emissione derivanti da attività di Joint implementation (ERUs) o di attività di CDM (CERs) Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP) Secondo Rapporto aprile 2003 individua una serie di settori e di misure di riduzione di gas serra che possono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo N. M. Caminiti (ENEA)

19 B - Sicurezza approvvigionamento energetico
Il quadro europeo B - Sicurezza approvvigionamento energetico Riferimento principale Libro Verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico” adottato dalla Commissione il 29/11/2000 (COM(2000) 769 def.) Osservazioni Al 2020 la dipendenza U15 è del 62% e del 70% al 2030 Anche nel caso di EU30 la dipendenza energetica rimane critica Interventi proposti Problema da affrontare a livello europeo, aumentare le scorte strategiche dei combustibili fossili, aumentare l’efficienza nella generazione, liberalizzare i mercati (ridurre i prezzi), sviluppare le fonti rinnovabili e l’uso razionale dell’energia N. M. Caminiti (ENEA)

20 B - Sicurezza approvvigionamento energetico
Il quadro europeo B - Sicurezza approvvigionamento energetico Direttiva 2003/54/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica Direttiva 2003/55/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale Direttiva 2001/77/CE sulla promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili Direttiva 2002/91/CE Rendimento energetico sull’edilizia Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione N. M. Caminiti (ENEA)

21 B - Sicurezza approvvigionamento energetico
Il quadro europeo B - Sicurezza approvvigionamento energetico Programma “Energia Intelligente per l’Europa 2003 – 2006” Programma pluriennale nel settore energetico Strumenti SAVE supporto a misure di miglioramento dell’efficienza energetica ALTENER supporto alla promozione delle energie nuove e rinnovabili STEER sostegno alle politiche energetiche nei trasporti COOPENER supporto alla promozione FR e EE nei Paesi in via di sviluppo Programmi per la ricerca ( generale) Sesto Programma Quadro 2002 – 2006 Settimo Programma Quadro (in preparazione) N. M. Caminiti (ENEA)

22 L’impegno nazionale N. M. Caminiti (ENEA)

23 Le emissioni serra 1990 - 2003 L’impegno nazionale
Obiettivo kyoto: Ridurre i gas serra al del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 Le emissioni nel 2003 sono stimate in 569,8 Mt CO2 eq. aumento del 2,7% aumento del 11,6% Distanza obiettivo Kyoto del 19,4%, pari a circa 92,5 Mt CO2 Se si considera che nel 2003 rispetto al 2002 si è registrato un aumento del PIL del solo 0,26% si deve concludere che le emissioni continuano ad aumentare anche in una fase di stagnazione economica N. M. Caminiti (ENEA)

24 Le politiche e le misure della Delibera CIPE del 1998
L’impegno nazionale Le politiche e le misure della Delibera CIPE del 1998 La delibera individuava 6 settori di intervento e degli obiettivi di riduzione per ogni settore Si teneva conto dei meccanismi flessibili La distanza dall’obiettivo era valutata in una riduzione di emissioni compresa in un intervallo di 95 – 112 Mt CO2 N. M. Caminiti (ENEA)

25 Le politiche e le misure della Delibera CIPE del 2002
L’impegno nazionale Le politiche e le misure della Delibera CIPE del 2002 Scenario Tendenziale: considera le misure già decise al 30 giugno 2002 – Distanza Kyoto 92,6 Mt di CO2 eq. Scenario di Riferimento considera le misure già individuate ma non ancora decise per 51,8 Mt di CO2 eq. (di cui 12 Mt di JI e CDM) – Distanza Kyoto 41 Mt di CO2 eq. Espansione cicli combinati 3200 MW Espansione capacità import 2300 MW Crescita fonti rinnovabili 2800 MW Decreti efficienza (Adesso con con obiettivi spostati al 2009) Altro N. M. Caminiti (ENEA)

26 Le politiche e le misure della Delibera CIPE del 2002 (Mt di CO2 )
L’impegno nazionale Le politiche e le misure della Delibera CIPE del 2002 (Mt di CO2 ) Per colmare la Distanza Kyoto di 41 Mt di CO2 eq. sono state elaborate Opzioni per ulteriori misure nazionali B) Opzioni per l'impiego dei Meccanismi Flessibili C) Potenziale di assorbimento di carbonio nel settore agricolo / forestale N. M. Caminiti (ENEA)

27 La distanza da Kyoto Ipotesi di raggiungimento dell’obiettivo Kyoto
L’impegno nazionale La distanza da Kyoto Ipotesi di raggiungimento dell’obiettivo Kyoto (elaborazione dati da PNA) Si nota che i meccanismi flessibili (57,2+12 Mt CO2 eq.) coprono il 50% della distanza scenario tendenziale - Kyoto 138 Mt CO2 eq.) N. M. Caminiti (ENEA)

28 I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto
N. M. Caminiti (ENEA)

29 Requisiti/adempimenti per la partecipazione ai meccanismi flessibili
Criteri I MF si basano sui diversi costi marginali di abbattimento delle emissioni a parità di vantaggi ambientali. È più conveniente ridurre le emissioni dove l’intervento risulta meno costoso. Requisiti/adempimenti per la partecipazione ai meccanismi flessibili Ratifica del Protocollo di Kyoto Calcolo e registrazione dell’ammontare base assegnato delle emissioni Istituzione del registro nazionale delle emissioni e degli assorbimenti Presentazione annuale dell'inventario nazionale delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra Adozione di sistemi nazionali per la stima delle emissioni antropiche di gas serra dalle fonti e dell’assorbimento dei pozzi Comunicazione di informazioni aggiuntive sull'ammontare base assegnato di emissioni N. M. Caminiti (ENEA)

30 I meccanismi flessibili
Definizioni generali AAUs: Assigned Amount Units: permessi di emissione allocati fra i paesi tenendo conto delle emissioni storiche al 1990 e dell’impegno di riduzione preso ERUs: Emission Reduction Units - crediti relativi ad una tonnellata di CO2 eq generati da progetti JI (art.6) CERs: Certified Emission Units - crediti relativi ad una tonnellata di CO2 eq generati da progetti CDM (art.12) RMUs: Removal Units – crediti relativi ad una tonnellata di CO2 eq. generati da attività LULUCF – land use, land use change and forestry (art.3.3 e 3.4) N. M. Caminiti (ENEA)

31 Emissions trading (Commercio emissioni)
I meccanismi flessibili Emissions trading (Commercio emissioni) Definizione L’Emission Trading (ET) (art. 17 del Protocollo di Kyoto), prevede la possibilità per i paesi dell’Annex 1 di partecipare al commercio dei diritti di emissione al fine di adempiere ai propri impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni Ogni scambio di questo tipo deve essere integrativo delle misure di riduzione adottate a livello nazionale Requisiti della attività ET In pratica ogni stato potrà vendere o acquistare permessi di emissioni per raggiungere i propri obiettivi. Gli accordi prevedono anche che, sotto la responsabilità di ogni stato, anche altri soggetti (es. Regioni, Aziende, ONG) possano partecipare al mercato delle emissioni È prevista la possibilità di realizzare sottosistemi di scambio anche a livelli nazionali, geografico, etc. come nel caso dell’Unione Europea I paesi che intendono partecipare al meccanismo di scambio dei diritti di emissione (AAUs, ERUs, CERs e RMUs, derivanti dalle attività nel settore LULUCF) devono mantenere una riserva obbligatoria di unità nei propri registri nazionali. N. M. Caminiti (ENEA)

32 Joint Implementation ( attuazione congiunta)
I meccanismi flessibili Joint Implementation ( attuazione congiunta) Definizione La Joint Implementation (art. 6 del Protocollo di Kyoto), prevede che paesi dell’Annesso 1 per soddisfare i propri impegni possano utilizzare i crediti (ERUs) derivanti dalla realizzazione di progetti di riduzione delle emissioni di gas serra realizzati in altri paesi Annesso 1. Requisiti dei Progetti JI Approvazione del Progetto da parte dei paesi coinvolti Riduzione reale e misurabile di almeno uno dei gas serra previsti nel Protocollo I progetti JI sono a “somma zero”, in quanto le emissioni corrispondenti ai crediti generati dal progetto (ERUs) acquisiti dal paese proponente vengono sottratti al paese ospitante (AAUs) In una iniziativa di JI la riduzione delle emissioni deve essere addizionale (e verificata) rispetto al caso in cui non si attui il progetto di JI Sono espressamente esclusi i progetti nucleari I crediti generati dai Progetti JI potranno essere conteggiati solo a partire dal 2008, cioè dall’inizio del primo periodo di adempimento (2008 – 2012) Cioè progetti avviati nel periodo 2000 –2008, possono essere registrati come progetti JI, ma vengono riconosciuti solo i crediti che questi progetti generano a partire dal 2008. N. M. Caminiti (ENEA)

33 Esempio di schema di funzionamento di un Progetto JI
I meccanismi flessibili Esempio di schema di funzionamento di un Progetto JI Fonte: MATT L’Italia propone un progetto di JI (con relativo investimento) con una riduzione rispetto al progetto base di 10 unità La Romania accetta di ospitare l’intervento. L’Italia acquisisce i crediti del progetto di JI realizzato +10 (ERUs) N. M. Caminiti (ENEA)

34 Joint Implementation procedimento attuativo
I meccanismi flessibili Joint Implementation procedimento attuativo Condizione A – Il paese ospitante soddisfa tutti i requisiti richiesti dal Protocollo Il paese ospitante seleziona il progetto e si occupa della registrazione e il trasferimento dei crediti Condizione B – Il paese ospitante non soddisfa tutti i requisiti richiesti dal Protocollo Interviene in aiuto il comitato di supervisione della COP/MOP che assegna a una entità indipendente (DOE, Designed Operational Entity) il compito seguire il progetto (rendere pubblico il progetto, acquisire i commenti, validarlo, registrarlo, verifica il monitoraggio e la riduzione delle emissioni ERUs) N. M. Caminiti (ENEA)

35 Clean Development Mechanism (Meccanismo di sviluppo pulito)
I meccanismi flessibili Clean Development Mechanism (Meccanismo di sviluppo pulito) Definizione Il Clean Development Mechanism (CDM) (art. 12 del Protocollo di Kyoto), prevede la possibilità per i paesi dell’Annex 1, per soddisfare i propri impegni, di utilizzare i crediti (CERs) derivanti dalla realizzazione di progetti di riduzione delle emissioni di gas serra realizzati in paesi Non Annex 1 (Paesi in via di sviluppo, che non hanno impegni di riduzione) Requisiti dei Progetti CDM La partecipazione di tutte le parti coinvolte deve essere volontaria Approvazione formale del paese ospitante che conferma il contributo del Progetto al proprio sviluppo sostenibile Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici In una iniziativa di CDM la riduzione delle emissioni deve essere aggiuntiva (e verificata) rispetto al caso in cui non si attui il progetto di CDM La realizzazione del Progetto non deve far ricorso ai finanziamenti pubblici destinati alla assistenza ufficiale allo sviluppo (ODA) Sono espressamente esclusi i progetti utilizzanti la tecnologia nucleare Il 2% dei ricavi della vendita dei CERs contribuirà al “Adaptation Fund” Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio del primo periodo di adempimento anno 2008, potranno essere utilizzate per contribuire all’adempimento degli impegni previsti per detto periodo N. M. Caminiti (ENEA)

36 Esempio di schema di funzionamento di un Progetto CDM
I meccanismi flessibili Esempio di schema di funzionamento di un Progetto CDM Fonte: MATT Un Paese PVS, che non ha impegni di riduzione, per migliorare il suo sviluppo sostenibile accetta un intervento di CDM L’Italia propone un progetto di CDM (con relativo investimento) con una riduzione aggiuntiva rispetto al progetto base L’Italia acquisisce i crediti del progetto di CDM realizzato (CERs) N. M. Caminiti (ENEA)

37 Procedura di realizzazione del Progetto CDM
I meccanismi flessibili Procedura di realizzazione del Progetto CDM Proposta Approvazione da parte del paese ospitante che conferma il carattere sostenibile del progetto Validazione da parte di un Ente accreditato per la valutazione del Progetto (ad oggi sono stati accreditati 4 enti) Scelta del “periodo di credito” 7 anni rinnovabili altri 7 dopo approvazione 10 anni non rinnovabili Procedura semplificata per “progetti di piccola scala” Registrazione presso registro internazionale Monitoraggio delle emissioni Verifica e certificazione delle riduzioni Emissione dei crediti (CERs – Certified Emission Reductions) N. M. Caminiti (ENEA)

38 Il Carbon Fund N. M. Caminiti (ENEA)

39 PCF - Prototype Carbon Fund
Esempi di Carbon Fund PCF - Prototype Carbon Fund Fondo di investimento misto pubblico-privato, creato dalla banca Mondiale, operativo dal I fondi raccolti vengono utilizzati per il finanziamento di progetti di riduzione delle emissioni attraverso meccanismi di JI e CDM. Gli investitori vengono remunerati con i crediti generati dai progetti finanziati. CDCF - Community Development Carbon Fund Fondo creato dalla Banca Mondiale nel 2003 e da questa amministrato. Il suo obiettivo è l’applicazione della Carbon Finance a progetti di piccolo taglio nei paesi meno sviluppati e nelle aree più povere tra i paesi in via di sviluppo, altrimenti potenzialmente esclusi. Bio-carbon Fund Fondo creato dalla Banca Mondiale nel 2003 e da questa amministrato. Il suo obiettivo è l’applicazione della Carbon Finance a progetti di agro – forestazione e assorbimento naturale dei gas serra. Italian Carbon Fund N. M. Caminiti (ENEA)

40 L’Italian Carbon Fund L’Italian Carbon Fund, operativo dal 2004, nasce da un accordo tra Ministero dell’Ambiente e Banca Mondiale. IL Fondo, aperto alla partecipazione di aziende private e pubbliche italiane, è stato creato con lo scopo di acquistare riduzioni di emissioni da progetti di CDM, JI e ET sistema EU L’Italian Carbon Fund è stato progettato come un fondo fiduciario mantenuto ed amministrato dalla Banca Mondiale tramite la sua Fund Management Unit. Il contributo di avvio è stato versato dal Ministero dell’Ambiente con 40 milioni di dollari. Il contributo minimo previsto per gli altri partecipanti (Aziende pubbliche e private, regioni,etc.) è di un milione di dollari (anche rateizzabile) I partecipanti al Fondo riceveranno una quota parte delle riduzioni di emissioni, proporzionale al contributo dato Ci si aspetta che il Fondo inizi già nel a rilasciare riduzioni di emissioni, di cui fino al 60% del totale delle riduzioni di emissioni generate al 2012 N. M. Caminiti (ENEA)

41 L’Italian Carbon Fund Paesi coinvolti Cina
Paesi africani dell’area mediterranea Paesi medio oriente Paesi America Centrale Paesi est Europa Tecnologie fonti rinnovabili elettricità da biomassa agricola elettricità da biogas da discariche di rifiuti urbani elettricità da metano da giacimenti fossili riduzione di emissioni di metano da pozzi petroliferi (gas flaring) N. M. Caminiti (ENEA)

42 Unione Europea – Emissions Trading
N. M. Caminiti (ENEA)

43 EU Emissions trading UE – Emissions Trading Direttiva 2003/87/CE (Emissions trading) del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni di gas serra Comunicazione della Commissione (COM (2003) 830 Finale) del 7 gennaio 2004 relativa all’attuazione dei criteri riportati nella direttiva Emissions Trading (allegato 3) Decisione della Commissione(C (2004) 130 Definitivo) del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio dei gas serra ai sensi della direttiva Emissions Trading Regolamento della Commissione (CE) N. 2216/2004 del 21 dicembre 2004 per la gestione dei registri a norma Direttiva Emissions trading Avvio sistema di scambio 1 gennaio 2005 a) La direttiva riguarda i principali settori di emissioni b) Gli impianti in oggetto della Direttiva per continuare ad emettere devono avere una autorizzazione c) Entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli impianti vengono rilasciate “quote di emissioni di CO2” per partecipare al mercato delle emissioni d) Il primo periodo è relativo al N. M. Caminiti (ENEA)

44 ITALIA – Emissions Trading
EU Emissions trading ITALIA – Emissions Trading 21 luglio 2004 viene inviato alla Commissione il Piano Nazionale d’Assegnazione (PNA) Decreto legge 12 novembre 2004 convertito in Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 per attivare le procedure di autorizzazione per i vari impianti ad emettere CO2 Il 24 febbraio viene inviato alla Commissione l’Integrazione al PNA (con relazione tecnica esplicativa) in cui vengono assegnati agli impianti oggetto della direttiva le quote di emissioni (attualmente il PNA è al vaglio della Commissione) N. M. Caminiti (ENEA)

45 Dall’integrazione al PNA - febbraio 2005
Il Piano Nazionale di Assegnazione (in attuazione della Direttiva 2003/87/CE su emissions trading) EU Emissions trading Dall’integrazione al PNA - febbraio 2005 si osserva per il 2007 rispetto al 2000 la possibilità di emettere Complessivamente +32,4 Mt CO2eq. Settore termoelettrico +20,5 Settore Raffinazione +2,7 Mt CO2 eq. Industria prodotti minerali +5,26 Mt CO2 eq. N. M. Caminiti (ENEA)

46 Meccanismi applicativi
EU Emissions trading Meccanismi applicativi Ogni stato membro assegna ai settori e agli impianti di riferimento una soglia di emissione Ogni stato istituisce un registro nazionale delle emissioni e degli scambi. Anche a livello europeo viene istituito un registro e una autorità di controllo. Si fissa per ogni partecipante una quota di emissione (cap). Ogni partecipante avrà la possibilità di vendere quote di emissioni se ha emesso meno della quota a lui assegnata, o acquistare se ha ecceduto la stessa quota (trade). Ogni partecipante, per diminuire i propri costi, può investire in tecnologia per ridurre le emissioni o acquistare da altri partecipanti quote di emissioni. Il prezzo delle quote sarà determinato sia dalla legge di domanda e offerta sia dalla convenienza ad investire in tecnologia per ridurre le emissioni La direttiva prevede sanzioni pari a 40 euro/t CO2 nel primo periodo e 100 euro nel secondo periodo. N. M. Caminiti (ENEA)

47 Cosa abbiamo trattato Il percorso internazionale
Il quadro scientifico di riferimento Il Protocollo di Kyoto Il quadro europeo L’impegno nazionale I meccanismi flessibili Il Carbon Fund N. M. Caminiti (ENEA)

48 Grazie per l’Attenzione


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