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Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 1 IL CONTROLLO DELLURBANIZZAZIONE IN AREE A RISCHIO DI INCIDENTE.

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1 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 1 IL CONTROLLO DELLURBANIZZAZIONE IN AREE A RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Attività di ricerca svolta dal Politecnico di Torino a supporto dellelaborazione e per la sperimentazione dellapplicazione del D.M. 9 maggio 2001 n°151 Politecnico di Torino Agata SpazianteDipartimento Interateneo Territorio Andrea CarpignanoDipartimento di Energetica Giulio PignattaIngegnere per lAmbiente ed il Territorio Ministero dei Lavori Pubblici Rosario ManzoDi. Co. Ter.

2 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 2 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°151 del 9 maggio 2001 REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE PER LE ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Questa presentazione si articola in tre sezioni: 1.Introduzione alla normativa Seveso e genesi del decreto 2.Descrizione del decreto ed analisi dei criteri guida di applicazione contenuti nellAllegato Tecnico 3.Applicazione della nuova normativa

3 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 3 NORMATIVA SEVESO Per normativa Seveso si intende una specifica normativa emanata in ambito comunitario per regolare la gestione della sicurezza relativa ad alcune attività industriali che possono, per loro natura, costituire una rilevante fonte di pericolo sia per gli operatori impiegati che per la popolazione ed il territorio circostante Questa normativa prende avvio con lemanazione della Direttiva CEE/82/501, denominata Seveso con riferimento alla cittadina italiana in cui il 10 giugno 1976 si verificò il catastrofico rilascio di una grande quantità di diossina nellambiente La normativa si è ora evoluta con lemanazione della Direttiva Comunitaria 96/82/CE relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, denominata Seveso II. Questa Direttiva è stata recepita nella legislazione italiana con il D.lgs. n°334 del 17 agosto 1999 Parte I

4 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 4 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SEVESO LA NORMATIVA SEVESO SI APPLICA agli stabilimenti in cui determinate sostanze pericolose sono presenti in quantità superiori a certe soglie INCIDENTE RILEVANTE E un evento (emissione, incendio o esplosione di grande entità) dovuto a sviluppi incontrollati dellattività di uno stabilimento soggetto alla normativa Seveso che dia luogo ad un pericolo grave per la salute umana o per lambiente Parte I

5 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 5 DIRETTIVA SEVESO II La Direttiva Seveso II: fornisce gli elenchi delle sostante e delle quantità che rendono uno stabilimento soggetto alla normativa Seveso sancisce le peculiari responsabilità del gestore di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ne regola gli adempimenti, indicando il contenuto dei documenti da presentare e definendo le competenze e le procedure stabilisce gli organi competenti per lapplicazione della normativa Essa riprende le esigenze di sicurezza alla base della prima Direttiva Seveso e vi affianca numerose innovazioni Una delle maggiori innovazioni è la presenza di disposizioni relative al controllo del territorio nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la richiesta di realizzarne lintegrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica preesistenti Parte I

6 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 6 CONTROLLO DELLURBANIZZAZIONE Larticolo 14 del D.lgs. 334/99 prevede che, nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, venga svolta unattività di controllo dellurbanizzazione, tramite: la definizione di requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per: a)insediamenti di stabilimenti nuovi; b)modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; c)nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante Parte I

7 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 7 APPROVAZIONE DEL DM 151 Il D.lgs. 334/99 demandava la definizione di tali requisiti minimi ad un apposito decreto ministeriale A tale scopo è stato emanato il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°151 del 9 maggio 2001, recante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante Parte I

8 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 8 GRUPPO TECNICO DI LAVORO Lelaborazione del Decreto è avvenuta allinterno di un Gruppo Tecnico istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni su richiesta del Dipartimento Coordinamento Territorio del Ministero dei Lavori Pubblici Alla formazione del Gruppo Tecnico hanno partecipato: Ministero dei Lavori Pubblici Ministero dellAmbiente Ministero dellInterno Ministero dellIndustria, Commercio e Artigianato Regione Piemonte Regione Basilicata Regione Lazio Regione Lombardia Parte I

9 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 9 VERIFICA PRELIMINARE DI APPLICAZIONE A supporto dellelaborazione del Decreto il Ministero dei Lavori Pubblici, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha svolto delle attività di sperimentazione e ricerca per la definizione di criteri guida per la pianificazione territoriale nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante Con questa iniziativa si è inteso sperimentare un orientamento innovativo e cooperativo, ovvero la verifica preliminare dei problemi di applicabilità di un decreto attraverso una approfondita attività tecnico-scientifica in collaborazione con il mondo accademico, da sottoporre al successivo confronto con tutti i soggetti coinvolti (altri Ministeri, Regioni, associazioni di categoria, Sindacati, ecc.) Tale attività di ricerca è stata integrata dai risultati di una tesi dal titolo: Il controllo dell'urbanizzazione nei pressi di stabilimenti a rischio di incidente rilevante Autore: Giulio Pignatta - Relatori: Prof.ssa Agata Spaziante e Prof. Andrea Carpignano) Parte I

10 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 10 OBIETTIVI DEL DM 151 DEL 9/5/2001 Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°151 del 9 maggio 2001 si pone come obiettivo la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti attraverso la definizione di requisiti minimi di sicurezza da rispettare nella pianificazione del territorio circostante gli stabilimenti Seveso In concreto in Decreto indica le DISTANZE MINIME DI SICUREZZA tra i vari tipi di stabilimento Seveso ed i vari elementi territoriali Il Decreto si applica a: linsediamento di nuovi stabilimenti lapporto di modifiche agli stabilimenti esistenti che comportino un aggravio del rischio di incidente rilevante linsediamento di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno a stabilimenti esistenti Il Decreto stabilisce che i requisiti minimi di sicurezza vengano recepiti: nella pianificazione in ambito locale (art. 3) nella pianificazione di area vasta (art. 4) Parte II

11 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 11 PIANIFICAZIONE URBANISTICA Le Amministrazioni Comunali devono: verificare la presenza sul loro territorio di aree soggette al decreto (in base allesistenza di Stabilimenti Seveso) integrare gli strumenti urbanistici in vigore con uno specifico Elaborato Tecnico che illustri, secondo le modalità illustrate nel Decreto, lubicazione degli stabilimenti Seveso e le aree interessate dagli scenari incidentali aggiornare gli strumenti urbanistici in modo da ottenere in tali aree il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza trasmettere agli altri enti locali territoriali interessati dagli scenari incidentali le informazioni raccolte affinché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione Parte II

12 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 12 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Le Amministrazioni Provinciali devono: integrare i propri strumenti di pianificazione territoriale con le informazioni relative alle aree soggette al decreto in base alle informazioni fornite dai comuni disciplinare attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento la relazione degli stabilimento esistenti o proposti con gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili Parte II

13 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 13 CONTENUTO DELLALLEGATO TECNICO LAllegato Tecnico al D.M. n°151 del 9 maggio 2001 contiene una serie di CRITERI GUIDA per lapplicazione, ovvero una proposta di criteri di sicurezza per la pianificazione del territorio attorno agli stabilimenti Seveso In base alla legislazione italiana la pianificazione del territorio è una materia di competenza regionale ma, nellattesa del recepimento del decreto nelle legislazioni regionali, le indicazioni contenute nellAllegato costituiscono un valido riferimento per lattività di pianificazione degli Enti Locali territoriali Inoltre occorre considerare che il rispetto dei criteri forniti nellAllegato rappresenta un requisito minimo di sicurezza, per cui le singole legislazioni regionali potranno discostarsi da essi solamente con ladozione di criteri più restrittivi Parte II

14 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 14 STRUTTURA DELLALLEGATO TECNICO Lapproccio proposto dallAllegato Tecnico alla pianificazione del territorio si struttura in tre fasi: classificazione del territorio in base alla vulnerabilità definizione del rischio associato ad un determinato stabilimento determinazione del massimo livello di rischio compatibile con lesistenza di elementi territoriali appartenenti ad una determinata classe A sua volta la definizione del rischio associato si articola in: definizione degli scenari incidentali più gravi attendibili per un determinato stabilimento stima della probabilità di accadimento degli incidenti (classificazione degli stabilimenti in base al livello intrinseco di sicurezza) Parte II

15 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 15 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO LAllegato contiene una classificazione (Tabella 1) del territorio in base alla sua vulnerabilità in caso di incidente rilevante. Il parametro scelto per la classificazione degli insediamenti estesi è lindice fondiario di edificazione, reale o previsto dallo strumento urbanistico. Altri specifici elementi vulnerabili di natura puntuale sono elencati singolarmente allinterno delle singole categorie di vulnerabilità La Tabella 1 nasce da un lavoro di verifica e aggiornamento di quella analoga contenuta nel Decreto del Ministero dellAmbiente del 15 maggio 1996, recante Criteri di analisi e valutazione dei Rapporti di Sicurezza relativi a depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) Parte II

16 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 16 CATEGORIE TERRITORIALI - 1 Parte II Categoria A 1.Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali lindice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m 3 /m 2. 2.Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 3.Luoghi soggetti ad affollamento rilevante allaperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). Categoria B 1.Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali lindice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m 3 /m 2. 2.Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 3.Luoghi soggetti ad affollamento rilevante allaperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 4.Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari, per servizi, uffici, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti). 5.Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo allaperto, oltre 1000 al chiuso). 6.Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

17 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 17 CATEGORIE TERRITORIALI - 2 Categoria C 1.Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali lindice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m 3 /m 2. 2.Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti). 3.Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo allaperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). 4.Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno). Categoria D 1.Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali lindice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m 3 /m 2. 2.Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.. Categoria E 1.Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali lindice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m 3 /m 2. 2.Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. Categoria F 1.Area entro i confini dello stabilimento. 2.Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista lordinaria presenza di gruppi di persone. Parte II

18 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 18 DEFINIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO La determinazione del livello di rischio associato ad uno stabilimento si basa su un approccio che tiene conto: delle conseguenze degli incidenti rilevanti della loro probabilità di accadimento La stima delle conseguenze previste in caso di incidente è ricondotta, in linea con la normativa vigente: alla determinazione di distanze di danno tramite la scelta di scenari incidentali di riferimento standard e di livelli di soglia per i fenomeni fisici ad essi associati (irraggiamento termico istantaneo o continuo, onda d'urto, dispersione) La probabilità di accadimento dei vari incidenti viene calcolata durante le analisi di sicurezza che devono essere obbligatoriamente effettuate sugli impianti in base alla normativa Seveso Parte II

19 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 19 DISTANZE DI DANNO Per distanze di danno si intendono le distanze dal punto in cui si ipotizza il verificarsi dellincidente di riferimento entro le quali il parametro associato rimane al di sopra della soglia corrispondente NellAllegato al Decreto (tabella 2): si elencano le tipologie generali di fenomeni, cui si possono ricondurre tutti gli incidenti possibili si individua il parametro fisico caratteristico di ogni tipologia si stabiliscono i valori di soglia per il parametro in corrispondenza dei quali si attende un cambiamento qualitativo del danno Il decreto stabilisce 5 valori di soglia corrispondenti ad altrettante distanze di danno Parte II

20 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 20 VALORI DI SOGLIA Parte II Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili Effetti domino Incendio (radiazione termica stazionaria) 12,5 kW/m 2 7 kW/m 2 5 kW/m 2 3 kW/m 2 12,5 kW/m 2 BLEVE/Fireball (Radiazione termica variabile) raggio fireball 350 KJ/m 2 200 kJ/m 2 125 kJ/m 2 200-800 m Flash fire (radiazione termica istantane) LFL ½ LFL UVE (sovrapressione di picco) 0,3 bar0,14 bar0,07 bar0,03 bar0,3 bar Rilascio tossico (dose assorbita) LC 50 (30,hmn) IDLH

21 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 21 CRITERIO DI COMPATIBILITA TERRITORIALE - 1 Il decreto stabilisce la compatibilità tra stabilimenti ed insediamenti precisando: 1.PER LE AREE COMPRESE ALLINTERNO DI OGNUNA DELLE DISTANZE DI DANNO DEFINITE 2.IN BASE ALLA PROBABILITA DI ACCADIMENTO DELLINCIDENTE DI RIFERIMENTO 3.QUALI CATEGORIE TERRITORIALI RISULTANO COMPATIBILI CON LO STABILIMENTO IN ESAME Parte II

22 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 22 CRITERIO DI COMPATIBILITA TERRITORIALE - 2 Vengono fornite due tabelle: la Tabella 3a contiene i criteri da utilizzare per la predisposizione e per la modifica degli strumenti urbanistici la Tabella 3b contiene i criteri – più rigidi – da utilizzare per il rilascio di concessioni o autorizzazioni in mancanza della variante urbanistica In assenza di variante urbanistica, il rilascio di concessioni e autorizzazioni è subordinato al parere favorevole dellAutorità Competente (definita dallart. 21 del D.lgs. 334/99) Parte II

23 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 23 CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI Le categorie tra parentesi compaiono solo nella Tabella 3a, quindi non sono da utilizzarsi per il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica Parte II Classe di probabilità degli eventi Categorie di effetti Elevata letalitàInizio letalitàLesioni irreversibiliLesioni reversibili < 10 -6 (D) EF(C) DEF(B) CDEF(A) BCDEF 10 -4 – 10 -6 (E) F(D) EF(C) DEF(B) CDEF 10 -3 – 10 -4 F(E) F(D) EF(C) DEF > 10 -3 FF(E) F(D) EF

24 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 24 COMPETENZE Amministrazioni comunali: devono effettuare la classificazione delle aree soggette al decreto in base alla Tabella 1 LAmministrazione Pubblica utilizza direttamente le informazioni fornite nel caso degli stabilimenti meno pericolosi (soggetti agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99), mentre si basa sul parere dellAutorità Competente nel caso dei di quelli maggiormente pericolosi (soggetti allart. 8 del D.lgs. 334/99) Gestori degli stabilimenti: devono determinare la probabilità di accadimento degli incidenti di riferimento ed il calcolo delle distanze di danno in base ai valori di soglia forniti dal Decreto Si tratta di informazioni già fornite allAmministrazione Pubblica in ottemperanza agli obblighi di legge per la redazione dei Piani di Emergenza Parte II

25 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 25 CONSIDERAZIONI SULLE DISTANZE DI DANNO - 1 La definizione delle distanze di danno non è un operazione semplice ed univoca: i risultati variano a seconda che si utilizzino metodi semplificati o analitici di calcolo, ed in questo secondo caso in base agli scenari incidentali considerati ed ai modelli matematici utilizzati Una variabile importante sono le misure di sicurezza adottate nei singoli stabilimenti per ridurre le conseguenze di un eventuale incidente: per questo motivo, con il migliorare delle tecnologie a disposizione e degli interventi dei gestori degli stabilimenti orientati a ridurre le probabilità di incidente, si assiste in generale ad una riduzione dei cerchi di danno ipotizzati I risultati più accurati si ottengono con studi analitici impegnativi e costosi, condotti tenendo conto delle peculiarità dei singoli impianti per questo motivo si è scelto di fare riferimento alle informazioni fornite dai gestori e di assegnare allAmministrazione Pubblica un ruolo di consulenza e controllo Parte II

26 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 26 CONSIDERAZIONI SULLE DISTANZE DI DANNO - 2 Un esempio analizzato in fase di elaborazione del decreto è rappresentato dai depositi di gas GPL esistenti nel Comune di Volpiano (TO) Il confronto tra le aree di danno ipotizzate nellultima decade per uno dei depositi in riferimento ad uno stesso valore di soglia (corrispondente ad una situazione di elevata letalità in caso di incidente) evidenzia una generale tendenza alla riduzione della loro ampiezza Questo grazie al miglioramento delle tecnologie e della modellistica a disposizione, nonché dellevoluzione della normativa, che hanno inciso sulla scelta degli incidenti di riferimento, sulla loro probabilità di accadimento e sul modo con cui essa viene stimata Parte II

27 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 27 CONSIDERAZIONI SULLE DISTANZE DI DANNO - 3 Parte II

28 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 28 APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA Nellapplicazione della nuova normativa si delineano tre fattispecie principali: Richiesta di insediamento di stabilimenti nuovi e modifiche di stabilimenti esistenti costituenti aggravante per il livello di rischio: lazione di controllo dellurbanizzazione è attivata da una richiesta del gestore il rispetto dei requisiti minimi deve essere garantito Incompatibilità ai sensi della nuova normativa legate a realtà preesistenti: lautorità pubblica valuta di sua iniziativa le condizioni di rischio esistenti e prevedibili il rispetto dei requisiti minimi non sempre è possibile Richiesta di concessione per nuovi insediamenti o infrastrutture nei dintorni di stabilimenti esistenti: lautorità pubblica valuta di sua iniziativa le condizioni di rischio esistenti e prevedibili il rispetto dei requisiti minimi deve essere garantito Parte III

29 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 29 NUOVI STABILIMENTI Il controllo della compatibilità con il territorio avviene nellambito del procedimento autorizzativo coordinato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Le prescrizioni di limitazione alledificazione o alluso di determinate aree vanno recepite nello strumento urbanistico in un apposito Elaborato Tecnico Nel caso di incompatibilità del progetto con le previsioni dello strumento urbanistico è possibile, in taluni casi, attivare una Procedura Speciale di Variante La maggior parte degli stabilimenti soggetti al D.lgs. 334/99 devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale Parte III

30 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 30 STABILIMENTI ESISTENTI Lesistenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante comporta limposizione di distanze di rispetto: i suoli interessati non perdono i diritti edificatori preesistenti, ma tali diritti non possono essere esercitati entro le distanze di sicurezza Nella pratica risulta spesso indispensabile per garantire i diritti reali della popolazione sanare le situazioni di incompatibilità A tale scopo lAmministrazione comunale può promuovere, anche su proposta del gestore, un Programma Integrato di Intervento che preveda, ad esempio: permute di diritti edificatori e misure compensative una variante allo strumento urbanistico limposizione di limitazioni allesercizio dellimpianto la realizzazione di specifiche opere di protezione in casi estremi, la modifica o rilocalizzazione degli insediamenti esistenti Parte III

31 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 31 INSEDIAMENTI ATTORNO STABILIMENTI ESISTENTI Durante il periodo transitorio, la necessità di ottenere il parere positivo dellAutorità Competente per le concessioni edilizie e le altre autorizzazioni nelle aree soggette al Decreto garantisce il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza Successivamente, in seguito alladozione delle varianti allo strumento urbanistico necessario al rispetto della nuova normativa, non sarà più necessario ricorrere ad una procedura differenziata Parte III

32 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 32 SPERIMENTAZIONE SU SCENARI IPOTETICI - 1 Durante lelaborazione del Decreto, attraverso la collaborazione con il Politecnico di Torino, lo schema di valutazione è stato applicato ad una casistica completa di scenari incidentali ipotetici Tali applicazioni sono descritte nellambito della Tesi: Il controllo dell'urbanizzazione nei pressi di stabilimenti a rischio di incidente rilevanteIl controllo dell'urbanizzazione nei pressi di stabilimenti a rischio di incidente rilevante Gli esempi sono stati ottenuti ipotizzando la localizzazione di stabilimenti fittizi su un territorio reale ed analizzando le prevedibili conseguenze della nuova normativa Parte III

33 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 33 SPERIMENTAZIONE SU SCENARI IPOTETICI - 2 La carta illustra lipotetica localizzazion e di un deposito di bombole di acetilene. I cerchi individuano le aree di danno associate ad un eventuale incidente catastrofico Parte III

34 Il controllo dellurbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 34 SPERIMENTAZIONE SU SCENARI IPOTETICI - 3 Lo stabilimento non è ritenuto in prima istanza compatibile con il territorio, tuttavia lo potrebbe diventare con un incremento del livello di sicurezza, che farebbe aumentare le categorie territoriali compatibili con le zone di danno Interventi tali da portare allesclusione degli scenari incidentali peggiori permetterebbero invece di ridurre lampiezza delle zone di danno, eliminando il problema di incompatibilità In alternativa la situazione di incompatibilità potrebbe venire risolta con lacquisizione da parte della proprietà dello stabilimento dei lotti compresi nella prima area di danno e con la compensazione economica dei i proprietari dei lotti compresi nella seconda area di danno per la riduzione dellindice di edificabilità Infine lAmministrazione Pubblica potrebbe autorizzare linsediamento dello stabilimento prevedendo lo spostamento dei diritti edificatori lesi in altre parti del territorio comunale, salvaguardando i diritti dei proprietari Parte III


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