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Dimensionamento Rete Scolastica

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Presentazione sul tema: "Dimensionamento Rete Scolastica"— Transcript della presentazione:

1 Dimensionamento Rete Scolastica
Relatore: Giuseppe Mirarchi Dirigente U.S.R. Calabria

2 Per l’illustrazione del dimensionamento della rete scolastica è, innanzitutto, necessario rifarsi alle norme che dettano regole in materia E’ il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istituzione) che all’art. 51 illustra le competenze del Ministero della P.I. per la definizione del PIANO pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

3 Con la legge 15 marzo 1997 n. 59 viene previsto all’art
Con la legge 15 marzo 1997 n. 59 viene previsto all’art. 21 la riorganizzazione dell’intero sistema scolastico, in funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, autonomia che come si sa è stata poi regolamentata con il DPR 8 marzo 1999, n. 275.

4 E’ il D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 che, agli artt
E’ il D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 che, agli artt. 138 e 139 delega la competenza sull’organizzazione della rete scolastica agli Enti Locali, ma fermo restando le linee guida definite dalla Regione, a tutt’oggi non emanate.

5 A seguire con DPR 18 giugno 1998, n
A seguire con DPR 18 giugno 1998, n. 233 viene approvato il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge 59/1997 ed in particolare all’art. 3 che determina iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento ed all’art. 2 che fissa i parametri per il riconoscimento dell’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa alle istituzioni scolastiche. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra i 500 e i 900 alunni.

6 Con D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 sono state dettate disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

7 Infine con la Legge Costituzionale n
Infine con la Legge Costituzionale n. 3/2001 è riconosciuta alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative.

8 Come abbiamo visto ai sensi degli artt. 138 e 139 del D. L. vo n
Come abbiamo visto ai sensi degli artt. 138 e 139 del D.L.vo n. 112/98 è riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dello Stato concernenti la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con il piano regionale. La Regione, pertanto, in collaborazione con gli Enti Locali, l’Ufficio Scolastico Regionale, e le Istituzioni scolastiche autonome, opera al fine di offrire agli studenti ed alle loro famiglie una pluralità di scelte, articolate sul territorio regionale, che garantiscano l’esercizio incondizionato del diritto all’istruzione ed alla formazione. La concertazione ed il confronto a livello locale, diventano elementi indispensabili per realizzare una programmazione territoriale dell’offerta formativa, considerata, comunque,l’opportunità della coerenza con le dotazioni organiche definite degli organi competenti. L’attenzione va posta: sui bisogni formativi degli studenti e sul miglioramento delle condizioni di accesso all’istruzione; sulla qualità e sulla flessibilità organizzativa dell’offerta scolastica e formativa del territorio; sulle vocazioni economiche e sulle dinamiche di sviluppo del territorio.

9 Finalità della riorganizzazione della rete scolastica
Le linee guida che devono essere emanate dal Consiglio Regionale hanno lo scopo di garantire sul territorio regionale l’omogeneità degli orientamenti e la coerenza delle decisioni adottare e trasmesse dalle Province, nel rispetto dell’autonomia delle realtà locali in sintonia con le istituzioni scolastiche. Pertanto nell’elaborazione dei propri Piani le Province dovranno acquisire e valutare per un eventuale recepimento, le indicazioni provenienti dai Sindaci, che avranno provveduto ad acquisire i pareri dei Consigli d’Istituto delle scuole interessate alle proposte di modifica, individuando in questa forma di collaborazione istituzionale il percorso corretto, di cui la Regione terrà conto rispettando i diversi livelli e ruoli istituzionali.

10 Si individuano le seguenti finalità principali:
Ottimizzare la dimensione delle istituzioni scolastiche in modo da coniugare i parametri territoriali previsti dal DPR n. 233/98 con le specificità del territorio, anche ricorrendo, laddove ciò sia necessario, alla costituzione di istituti comprensivi in senso verticale (scuola per l’infanzia, primaria, media), ovvero in senso orizzontale (tra indirizzi affini di scuola secondaria superiore). In tale contesto, la creazione di istituti comprensivi è un’opzione tra le diverse possibili, da praticare laddove ciò sia necessario per mantenere l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche o laddove si manifestino opportunità di altro genere. Rafforzare il legame tra le istituzioni scolastiche ed il territorio, inserendo l’offerta formativa all’interno di una efficace programmazione territoriale, con rapporti continuativi e sinergici fra i sistemi scolastico, formativo, universitario, socioeconomico ed istituzionale del territorio di riferimento, utilizzando ed integrando le risorse finanziarie, organizzative e formative in modo sempre più efficace; Creare le migliori condizioni che favoriscano l’erogazione di un incisivo servizio di qualità da parte delle istituzioni scolastiche, ampliando l’offerta formativa rivolta al territorio, diventando in tal modo ulteriore risorsa per esso; Offrire diverse opportunità formative in modo da garantire all’istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle vocazioni culturali, produttive ed occupazionali dei territori stessi ed in sintonia con i programmi di sviluppo locali e regionali; Garantire un’offerta formativa lungo tutto l’arco della vita, che favorisca sia l’aggiornamento in itinere, sia il reinserimento in altri ambiti.

11 PIANI PROVINCIALI, PIANO REGIONALE E AMBITI FUNZIONALI
Le Province ai sensi della normativa statale e regionale vigente, devono dotarsi, se non già presente, del Comitato provinciale per la riorganizzazione della rete scolastica, al quale partecipa di diritto il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, organizzano tutte la iniziative necessarie per la presentazione alla Regione del Piano Provinciale di riorganizzazione coinvolgendo, i Sindaci dei Comuni interessati, in quanto titolari della riorganizzazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del proprio territorio. L’Assessore competente della Provincia assume il ruolo di coordinatore del Comitato provinciale e, acquisiti i pareri dei Consigli d’Istituto delle scuole interessate alle proposte di modifica, presenta la proposta di riorganizzazione degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado di propria competenza al predetto Comitato. Il Piano provinciale di riorganizzazione dovrà tener conto dei dati trasmessi dagli Uffici Scolastici Provinciali, relativi alle iscrizioni degli alunni, distinte per comune, per istituzioni scolastiche e classi, e alle situazioni di sovra e sottodimensionamento evidenziate Successivamente le Province con delibera di Giunta approvano la proposta di piano provinciale di organizzazione della rete scolastica formulata dal Comitato Provinciale, la quale comprende sia le proposte inerenti la scuola secondaria superiore, compresa l’eventuale proposta di istituzione di nuovi indirizzo di studio, che le proposte dei Comuni. La delibera di Giunta Provinciale è inviata alla Regione e all’USR.

12 I Comuni con delibera di Giunta, sentite le scuole interessate, anche secondo aggregazioni intercomunali, formulano, proposte ufficiali in ordine alle istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado funzionanti sul territorio di competenza o, che comunque, interessano la popolazione di riferimento ed inviano le delibere al Comitato provinciale. L’Ufficio Scolastico Regionale, che in base alla normativa vigente stabilisce la dotazione organica di ciascuna istituzione scolastica, esprime un parere motivato in merito alle proposte contenute nei Piani provinciali alla Regione. Successivamente l’Osservatorio Regionale esprimerà il proprio parere.

13 Piano regionale: Al fine di garantire la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell’attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l’effettuazione del movimento del personale, il Piano dovrà essere approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale adotterà i provvedimenti necessari per dare attuazione al Piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica. L’Ufficio Scolastico Provinciale effettuerà le operazioni di acquisizione delle modifiche intervenute al Sistema Informativo.

14 Dirigenti Scolastici che cessano dal servizio
CZ = 01/09/2010 = del 1° settore 1 del 2° settore CS = 01/09/2010 = tutti appartenenti al 2° settore RC = 01/09/2009 = del 1° settore 3 del 2° settore 01/09/2010 = del 1° settore 2 del 2° settore KR = 01/09/2009 = del 1° settore 01/09/2010 = del 1° settore VV = 01/09/2010 = del 1° settore

15 La prima disposizione contenuta nell’art
La prima disposizione contenuta nell’art. 72 integra, con l’aggiunta di nuovo periodo, l’art. 16, co.1 del D.L.vo 30/12/1992 n. 503 (recepito, per il personale docente della scuola dall’art. 509, co. 5, del D.L.vo 16/04/1994 n. 297) riguardante il trattenimento in servizio a domanda fino a un biennio oltre i limiti di età di 65 anni. Tale richiesta costituiva un vero e proprio diritto a permanere in servizio da parte dell’interessato, senza alcuna discrezionalità dell’Amministrazione ad accoglierne o meno la domanda. Il periodo aggiunto invece conferisce all’Amministrazione per tale ipotesi la facoltà di accogliere o no la richiesta, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. Inoltre, per lasciare all’Amministrazione un adeguato lasso di tempo per potere valutare il caso, la norma stabilisce che l’istanza debba essere presentata all’Amministrazione di 24 ai 12 mesi precedenti al compimento del limite di età: sarà interessante vedere come tale termine sarà in concreto adottato al personale della scuola per le cui istanze in materia viene atipicamente fissato con apposito D.M. un unico termine annuale (di solito il 10 gennaio) avente effetto dal successivo 1° settembre. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 Questi dati andranno considerati alla luce dell’art. 72 che introduce due disposizioni importanti e innovative in materia di cessazione e pensionistica,nonché della informativa circa i trattenimenti in servizio di cui alla nota ministeriale del 22 luglio 2008 prot. n La prima disposizione contenuta nell’art. 72 integra, con l’aggiunta di un nuovo periodo, l’art. 16, co.1 del D.L.vo 30/12/1992 n. 503 (recepito, per il personale docente della scuola dall’art. 509, co. 5, del D.L.vo 16/04/1994 n. 297) riguardante il trattenimento in servizio a domanda fino a un biennio oltre i limiti di età di 65 anni. Tale richiesta costituiva un vero e proprio diritto a permanere in servizio da parte dell’interessato, senza alcuna discrezionalità dell’Amministrazione ad accoglierne o meno la domanda. Il periodo aggiunto invece conferisce all’Amministrazione per tale ipotesi la facoltà di accogliere o no la richiesta, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. Inoltre, per lasciare all’Amministrazione un adeguato lasso di tempo per potere valutare il caso, la norma stabilisce che l’istanza debba essere presentata all’Amministrazione dai 24 ai 12 mesi precedenti al compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo.

16 Per i trattenimenti in servizio già disposti
si osservano le seguenti regole: ~ sono fatti salvi i trattenimenti in servizio già in essere (ad esempio: chi è nato fino al 31/05/1943 avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro l’ 01/06/2008. Qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta - si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla – ha iniziato il trattenimento in servizio entro il 01/06/2008, prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/08, quindi il suo trattenimento è gia in essere ed è fatto salvo); e quelli gia disposti con decorrenza anteriore al (ad esempio: chi è nato nel periodo dal 01/06/1943 fino al 30/11/1943 e avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro il primo dicembre 2008, qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta – si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla - inizierà il trattenimento in servizio dal 01/07/2008 al l° dicembre 2008, quindi prima del e il suo trattenimento è fatto salvo) Si ricorda che il collocamento a riposo per limiti di età ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compiono i 65 anni;

17 ~ i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre 2009, vanno riconsiderati, con provvedimento motivato, in base aIle esigenze organizzative e funzionali e in relazione alIa particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'andamento del servizio. Esempio: chi è nato nel periodo fra il 01/12/1943 ed il 30/11/1944, qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta - si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla – inizierà il trattenimento in servizio nel periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2009, e quindi il suo provvedimento di trattenimento in servizio dovrà essere riconsiderato;

18 ~ i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza dal primo gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo. Quindi i provvedimenti di trattenimento in servizio già disposti nei confronti di tutti i dipendenti che sono nati dal 01/12/1944 in poi, e che dovrebbero essere collocati a riposo dal primo gennaio 2010 in poi, decadono. I dipendenti interessati, se lo ritengono, dovranno presentare una nuova istanza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo.

19 La seconda disposizione che va evidenziata è quella contenuta nel comma 11 e che prevede la facoltà dell’Amministrazione di collocare a riposo il proprio dipendente in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni con un preavviso di sei mesi. Per comprendere la portata della disposizione è utile ricordare che, in base alle vigenti disposizioni (v. art. 509 co. 1, del D.L.vo 16/4/1994 n. 297, come modificato dal D.P.R. del 28/4/1998, n.351, integrato dall’art. 1 del D.P.R. 11/1/2001, n. 101), la cessazione dal servizio per raggiunto quarantennio da parte di chi non aveva ancora raggiunto il limite di età era ammessa solo a istanza dell’interessato e quindi non poteva essere imposta d’ufficio dall’Amministrazione. Si attendono ulteriori disposizioni perché è interessante vedere come esse saranno in concreto adattate al personale della scuola per le cui istanze viene atipicamente, con apposito D.M., fissato un unico termine annuale ( di solito il 10 gennaio), avente affetto dal successivo 1° settembre.


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