La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

L’evoluzione del quadro normativo Tutela sicurezza e salute ing. Domenico Mannelli.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "L’evoluzione del quadro normativo Tutela sicurezza e salute ing. Domenico Mannelli."— Transcript della presentazione:

1 L’evoluzione del quadro normativo Tutela sicurezza e salute ing. Domenico Mannelli

2 2008 2/60 LE FONTI

3 2008 3/60 FONTI INTERNAZIONALI Sono quelle che discendono dalle organizzazioni riconosciute in campo internazionale quali l’OIL, l’organizzazione internazionale del lavoro. Hanno valore come raccomandazioni o come valori di riferimento.

4 2008 4/60 FONTI COMUNITARIE Sono rappresentate dalle direttive comunitarie, le quali, dopo un periodo di transizione, diventano obbligatorie anche in caso di non recepimento

5 2008 5/60 FONTI NEGOZIALI le fonti normative negoziali sono rappresentate dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali.

6 2008 6/60 FONTI STATALI LE FONTI DI ORIGINE STATALE SONO RAPPRESENTATE DALLE NORME GIURIDICHE IN VIGORE PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE O EMANATE DA UFFICI PUBBLICI. TALI FONTI NON HANNO TUTTE LO STESSO VALORE, TANTO CHE SE ALCUNE DI ESSE ENTRANO IN CONTRASTO (COSA NON RARA) OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE AD OTTEMPERARE A QUELLE DI MAGGIOR VALORE.

7 2008 7/60 La legge e gli altri atti aventi forza e valore di legge La legge rappresenta l'atto normale o ordinario del Parlamento. La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al Parlamento, può anche essere esercitata dal Governo. Può infatti essere delegata al Governo (decreti legislativi), oppure può direttamente essere esercitata dal Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza, chiedendosi però, a pena di inesistenza sopravvenuta dell'atto, la conversione in legge entro sessanta giorni (decreti legge). ParlamentoGovernodecreti legislatividecreti legge

8 2008 8/60 Leggi regionali L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, individua tre tipi di competenza legislativa: la competenza esclusiva dello Stato; la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate); la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate.

9 2008 9/60 Contratti collettivi I contratti collettivi di lavoro, in base alla previsione dell'art. 39 della Costituzione, avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto «ibrida», presentando, per la loro formazione, il corpo del contratto e, per la loro efficacia erga omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è norma autorizzativa e non obbligante, non è stato attuato. Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via generale, nel nostro ordinamento, soltanto un'efficacia inter partes, derogata soltanto laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal giudice per determinare un minimo normativo ex art. 36 Costituzione.

10 2008 10/60 La gerarchia delle fonti I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica, possono essere: di gerarchia; di competenza, di cronologia. Il rapporto di competenza attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai processi europeo, statale e regionale). Il criterio cronologico,secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulta in contrasto,qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico,uguale competenza):

11 2008 11/60 LA PIRAMIDE NORMATIVA COSTITUZIONE – LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI (Statali e regionali) DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI DPR DPCM DECRETO INTEMINISTERIALE DECRETO MINISTRO DECRETI DIRETTORIALI CIRCOLARI CODICE PENALE CODICE CIVILE ATTI DI LEGISLAZIONE PRIMARIA ATTI DI LEGISLAZIONE SECONDARIA ATTI DI INTERPRETAZIONE QUALIFICATA Il rapporto di gerarchia,, si sostanzia nella legalità (ossia non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione).

12 2008 12/60 Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell’imprenditore

13 2008 13/60 Art. 437: “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.” dolosa “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.” Art. 451: "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro." colposa "Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,29 a € 516,46."

14 2008 14/60 DOLO E COLPA DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno all’obbligo imposto dalla legge. COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all’obbligo imposto dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

15 2008 15/60 (Omicidio colposo. art. 589 c.p.) modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102, Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina..... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.

16 2008 16/60 (Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102, Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito.. Se la lesione è grave la pena è della reclusione..; se è gravissima,... Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina..... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a 12 mesi o della multa da € 500 a € 2000. ; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

17 2008 17/60 (Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102, Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (assenza dal lavoro > 40 gg art 583)

18 2008 18/60 l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

19 2008 19/60 LA COSTITUZIONE Art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” Art. 35: “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

20 2008 20/60 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 607 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Titolo I -Disposizioni generali Titolo II -Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Titolo III - Norme generali di protezione delle macchine Titolo IV -Norme particolari di protezione per determinate macchine Titolo V -Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento Titolo VI -Impianti ed apparecchi vari Titolo VII -Impianti, macchine ed apparecchi vari Titolo VIII -Materie o prodotti pericolosi o nocivi Titolo IX -Manutenzioni e riparazioni Titolo X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza Titolo XI -Norme penali Titolo XII -Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro

21 2008 21/60 Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione nei cantieri edili.

22 2008 22/60 TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 5 - 48) TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE (art.49 - 57) TITOLO IV NORME PENALI ( art. 58 - 60 ) TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 60 - 70 ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4) NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO DPR 303/56

23 2008 23/60 Normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali INAIL è l'acronimo dell' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.. L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare annualmente una quota.. Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume l'onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possano colpire i dipendenti e tutte le altre figure equiparate, soggette all'obbligo assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro) sia l'eventuale invalidità permanente residuata. Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha accesso alla tutela (principio della automaticità delle prestazioni). Il pagamento del premio esonera in genere dalla responsabilità civile il datore di lavoro, tenuto a risponderne solo in caso di colpa riconosciuta con sentenza definitiva del giudice.

24 2008 24/60 DPR 30 giugno 1960, n. 1124 Oggetto:Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Assicuratore: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e della Sanità, gestore dell’Assicurazione obbligatoria Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di lavoro pubblici e Privati, responsabili dell’integrità fisica dei prestatori d’opera. Lavoratori autonomi in attività soggette a rischio Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria attività alle dipendenze o sotto la direzione altrui in modo permanente o avventizio, con qualunque forma di retribuzione o che ha accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un rischio di danno

25 2008 25/60 GLI ASSICURATI Non tutti i lavoratori sono compresi nell’assicurazione Nel DPR 1124 vi è un elenco di lavorazioni o di caratteristiche del lavoratore che rendono operativa l’assicurazione

26 2008 26/60 Prestazioni assicurazione Le prestazioni oggetto dell’assicurazione sono rappresentate:  dall’indennità per inabilità temporanea assoluta  dalla rendita per inabilità permanente assoluta o parziale (nel caso in cui in seguito ad infortunio residui una inabilità superiore al 6% )  dalla rendita ai superstiti  dall’assegno per l’assistenza personale continuativa  dalla fornitura di protesi

27 2008 27/60 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 Il testo dello Statuto si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, due titoli dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, un titolo sul collocamento uno sulle disposizioni transitorie

28 2008 28/60 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è svincolata da alcune forme di controllo quali, ad esempio:  divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori (secondo l'art.3 tale personale di vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale)  divieto d'uso di impianti audiovisivi (art.4) e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

29 2008 29/60 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 Anche le visite personali di controllo sul lavoratore (l‘art.6), ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità. Al fine di limitare inoltre impropri eccessi del datore di lavoro, eventualmente risultanti in indebite pressioni, sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali accertamenti (art.5 visita fiscale)

30 2008 30/60 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

31 Le direttive sono norme della comunità europea pubblicare sulla GUCE e diventano sicuramente obbligatorie quando vengono recepite nella GURI 2008 31/60

32 2008 32/60

33 2008 33/60

34 2008 34/60

35 2008 35/60

36 2008 36/60 INTRODUCE L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER GLI IMPIANTI

37 2008 37/60

38 2008 38/60 PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA (art. 5: …”ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.”) Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L. o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro. LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626/94 La filosofia del nuovo sistema di prevenzione è fondata sul

39 La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un testo unico sulla sicurezza. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

40 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XI Protezione atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale Allegati dal I al LI Lo schema

41 2009 41/60 Articolo 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia (garantire condizioni di lavoro sicure ndr) relative al D.L., dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

42 2009 42/60 Articolo 60 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Per una serie di violazioni il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro mentre in alcuni tipi aziende si applica solo la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi. VEDIAMO QUALI SONO LE VIOLAZIONI DI CUI SI PARLA

43 2009 43/60 Omissioni articolo 60, comma 2 (sola pena dell’arresto in caso di aziende particolari)  omessa valutazione del rischio e redazione del documento,  redazione del DVR senza relazione di valutazione,  omessa indicazione delle misure di prevenzione e protezione e DPI,  omessa individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri,  omessa individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento,  omessa nomina RSPP segue

44 2009 44/60 Aziende con omissioni articolo 60, comma 2 (sola pena dell’arresto) a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. segue

45 2009 45/60 Aziende con omissioni articolo 60, comma 2 b)in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; segue

46 2009 46/60 Aziende con omissioni articolo 60, comma 2 c) per le attività disciplinate dal titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini- giorno.

47 2009 47/60 Art. 60. Esercizio dei diritti della persona offesa 2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

48 2009 48/60 Articolo 304 Abrogazioni Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a)il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 607, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

49 2009 49/60 D.P.R. 303/56 TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo II - Applicazione delle norme. Art. 64. Ispezioni. 1.Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. 2.Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. 3.Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

50 2009 50/60 Entrata in vigore Articolo 306 Disposizioni finali 3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV (campi elettromagnetici) entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE (30 aprile 2008) ; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010 (radiazioni ottiche artificiali).

51 2009 51/60 Gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 PROROGATI (che entreranno in vigore il 16 maggio 2009) sono i seguenti: 1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008) 2) "Data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008) 3) Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008) 4) Divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008).

52 2008 52/60 Legislazione categoriale LEGGE 1204/71 "TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI" Art. 4 E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto (4). L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

53 2008 53/60 Legislazione categoriale DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre 1999) LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967)

54 2008 54/60 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345) Art. 3 1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non e' più soggetto all'obbligo scolastico; c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".

55 2008 55/60 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Art. 8 1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta'; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.".

56 2008 56/60 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 all. I Lavori vietati Agenti fisici Agenti biologici Agenti chimici Processi e lavori a maggior rischio Lavoro notturno

57 2008 57/60. Norma europea (EN- ETSI - CEN) : Norma approvata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) ovvero dall’Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) in quanto norme europee per le comunicazioni (ETS). Norma armonizzata (EN) : norma europea pubblicata sulla GUCE e recepita come norma nazionale sulla GURI. Le norme possono essere : di tipo A se trattano principi generali di sicurezza e di progettazione applicabili a tutte le macchine; di tipo B se possono esser utilizzate per una vasta tipologia di macchine; di tipo C se indicano i requisiti di sicurezza di particolari tipi di macchine. Norma internazionale (ISO): norma approvata da organismi d’unificazione internazionale. Le norme tecniche

58 2008 58/60 Norma nazionale (UNI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (UNI) Norma nazionale (CEI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CEI) Norma nazionale (CIG): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CIG) I tipi di norme tecniche italiane

59 2008 59/60 LEGGE 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.1 marzo 1968, n° 186 Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

60 2009 60/60


Scaricare ppt "L’evoluzione del quadro normativo Tutela sicurezza e salute ing. Domenico Mannelli."

Presentazioni simili


Annunci Google