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Pagina 1 Le novità in materia di imposta unica comunale (Iuc) di Luigi Giordano.

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1 Pagina 1 Le novità in materia di imposta unica comunale (Iuc) di Luigi Giordano

2 Pagina 2 Le novità in materia di imposta municipale propria (Imu)

3 Pagina 3 La proroga della scadenza del saldo Imu 2013

4 Pagina 4 La proroga della scadenza del saldo Imu 2013 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, comma 728 La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’Imu 2014 Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 Articolo 1, comma 12bis La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1bis La disposizione abroga il comma 12bis dell’art. 1 del decreto legge n. 133 del 2013

5 Pagina 5 Imu: il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà

6 Pagina 6 Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Art. 69, comma 1, lettera a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione ICI Versamento (legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 19): effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale Dichiarazione (decreto 12 maggio 2009): vi è l’obbligo deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti … segue

7 Pagina 7 Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà IMU 2012 Versamento: dai singoli titolari dei diritti Dichiarazione (decreto 30 settembre 2012): vi è l’obbligo deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti IMU dal 2013 Decreto legge 6/03/2014, n.16 convertito dalla legge 2/05/2014, n.68 Articolo 1, comma 1, lettera c-bis) Versamento (a decorrere dall’anno d’imposta 2013): effettuato da chi amministra il bene. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMU dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale

8 Pagina 8 Imu: i terreni agricoli nei Comuni montani o di collina

9 Pagina 9 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 7, comma 1 Sono esenti i: h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (vedi circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9) La legge n. 984 del 1977 non è applicabile alla Regione Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano (Corte Costituzionale 15 dicembre 1983, n. 340) Nel Friuli Venezia Giulia probabilmente si può applicare la legge regionale n. 33 del 2002 che, ancorché non fa riferimento all’aspetto fiscale, individua i Comuni montani e quelli parzialmente montani provvedendo anche, per questi ultimi, alla loro delimitazione … segue

10 Pagina 10 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9 Elenca i Comuni totalmente o parzialmente montani o di collina Nei Comuni totalmente montani o di collina l’esenzione spetta per tutti i terreni Nei Comuni parzialmente delimitati (PD) l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; per l’esatta individuazione bisogna rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici Scau (Servizio Contributi Agricoli Unificati) Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall’elenco allegato alla circolare … segue

11 Pagina 11 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 art. 4, comma 5bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni … segue

12 Pagina 12 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge ____________ Art. 22, comma 2 Sostituisce il comma 5bis dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012 con il seguente: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. … segue

13 Pagina 13 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge ____________ Art. 22, comma 2 La disposizione apporta le seguenti modifiche: l’individuazione dei Comuni nei quali si applica l’esenzione non è più facoltativa bensì obbligatoria è prevista l’applicazione dal 2014 è prevista la eventuale diversificazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli iap, rispetto agli altri terreni non è più previsto l’eventuale criterio della redditività dei terreni; è previsto che bisogna ottenere un maggiore gettito Imu annuo, a decorrere dal 2014, non inferiore a 350 milioni di euro per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, detto maggiore gettito è trattenuto dal Ministero dell’interno dalle somme da erogare, a qualsiasi titolo, a ciascun Comune ovvero, in caso di incapienza, dall’Agenzia delle entrate sui riversamenti Imu da F24 o bollettino postale per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il recupero avviene in sede di compartecipazione ai tributi erariali

14 Pagina 14 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Mef – Risposta a Faq n. 6 del 3 giugno 2014 Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU 2014, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012

15 Pagina 15 Imu: la verifica del gettito 2013 relativo ai fabbricati “D” e la rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale

16 Pagina 16 Verifica gettito IMU anno 2013 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Articolo 7 La norma prevede che entro il 31 marzo 2014: il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il gettito Imu anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi dei fabbricati di categoria D il Ministero dell’Interno determina le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 derivanti dalla predetta verifica I Comuni interessati dalle suddette variazioni possono approvare il rendiconto 2013 entro il 30/06/2014 anziché entro il 30/04/2014 Se il Comune deve versare ulteriori importi al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, l’impegno di spesa può essere assunto sull’annualità 2014

17 Pagina 17 La contabilizzazione dell’Imu

18 Pagina 18 Contabilizzazione dell’IMU Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Articolo 6 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l’esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all’articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

19 Pagina 19 Le novità Imu per i soggetti iscritti all’Aire

20 Pagina 20 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Articolo 13, comma 2, settimo periodo I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (omissis) l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, (omissis)

21 Pagina 21 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». … segue

22 Pagina 22 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire La disposizione abroga, a decorrere dal 2014, la possibilità di assimilazione all’abitazione principale da parte del Comune e la sostituisce, a partire dal 2015, con l’assimilazione prevista direttamente dalla legge, ancorché con criteri differenti Rispetto alla precedente formulazione è previsto che: deve trattarsi di una sola unità immobiliare è necessaria la iscrizione all’Aire il contribuente deve essere pensionato nel Paese di residenza l’immobile non deve risultare né locato né concesso in comodato d’uso … segue

23 Pagina 23 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

24 Pagina 24 Le novità in materia di tributo sui servizi indivisibili (Tasi)

25 Pagina 25 La nuova definizione del presupposto della Tasi

26 Pagina 26 Tasi: presupposto Presupposto Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 669 prima dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 –è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti dopo l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 –è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli … segue

27 Pagina 27 Tasi: presupposto Presupposto Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 669 prima dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 –è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti dopo l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 –è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

28 Pagina 28 Tasi: presupposto Presupposto Mef – Risposta a Faq n. 9 del 3 giugno 2014 Sono escluse dalla TASI le aree edificabili possedute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole, in quanto sono considerati terreni agricoli Mef – Risposta a Faq n. 13 del 3 giugno 2014 Nel caso di abitazione locata, si applica l’aliquota Tasi prevista per i fabbricati locati senza rilevare che il locatario lo utilizza come abitazione principale. Il Comune può, comunque, prevedere detrazioni a favore dell’occupante

29 Pagina 29 Tasi: esclusioni Esclusioni: –aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali imponibili –aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.) Disposizione abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68

30 Pagina 30 La base imponibile della Tasi

31 Pagina 31 Tasi: base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU Mef – Risposta a Faq n. 8 del 3 giugno 2014 Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili

32 Pagina 32 La periodicità della Tasi

33 Pagina 33 Tasi: periodicità La norma non disciplina la periodicità del tributo Mef – Risposta a Faq n. 4 del 3 giugno 2014 Si ritiene si possa applicare la medesima periodicità (mensile) dell’Imu Mef – Risposta a Faq n. 5 del 3 giugno 2014 Se il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, l’acconto deve essere calcolato in ragione del 50% dell’imposta dovuta su 8/12

34 Pagina 34 L’extra leva fiscale prevista per la Tasi

35 Pagina 35 Tasi: aliquote Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 676-678 a) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille b) il Comune, con il regolamento, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento c) il Comune, con il medesimo regolamento, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili: a)abitazione principale: 6 per mille b)fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille c)altri immobili: 10,6 per mille d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’1 per mille … segue

36 Pagina 36 Tasi: aliquote Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera a) (aggiunge un periodo al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011

37 Pagina 37 La nuova definizione del trasferimento compensativo della perdita di gettito Tasi

38 Pagina 38 Tasi: trasferimento compensativo Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 731 riferimento all’anno 2014 contributo ai Comuni di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare detrazioni Tasi a favore di: –abitazione principale e relative pertinenze –dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale –possibilità di finanziare detrazioni Tasi in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE ripartizione contributo: –con decreto del Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2014 –tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013 (?), entro il 28 febbraio 2014 (?) … segue

39 Pagina 39 Tasi: trasferimento compensativo Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera d) (sostituisce il comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) riferimento all’anno 2014 contributo ai Comuni di 625 milioni di euro senza vincolo di destinazione ripartizione contributo: –con decreto del Mef, senza termine per l’adozione –tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e della Tasi

40 Pagina 40 Le nuove esenzioni Tasi

41 Pagina 41 Tasi: esenzioni Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 3 sono esenti dalla Tasi: –gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali –sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi –fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E –fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5-bis del DPR 29.09.73, n.601 –fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto –fabbricati di proprietà della Santa Sede –fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni internazionali che sono esentati dal pagamento dell’ILOR sui fabbricati … segue

42 Pagina 42 Tasi: esenzioni Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 3 sono esenti dalla TASI: –gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012 Per la Tasi non è stata prevista la disposizione, vigente per l’Imu, contenuta nel comma 6-quinquies dell’art. 9 del decreto legge n. 174 del 2012, secondo la quale l’esenzione ex lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in ogni caso non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

43 Pagina 43 La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire

44 Pagina 44 La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. … segue

45 Pagina 45 La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

46 Pagina 46 Il versamento della Tasi

47 Pagina 47 Tasi: versamento Modalità: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 1n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale (il bollettino è stato approvato con decreto interministeriale del 23 maggio 2014) … segue

48 Pagina 48 Tasi: versamento Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. CodiceDenominazione 3958TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3960TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3961TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. CodiceDenominazione 3962TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 3963TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

49 Pagina 49 Tasi: versamento Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;www.agenziaentrate.gov.it nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

50 Pagina 50 Tasi: versamento Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. CodiceDenominazione 374ETASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 375ETASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 376ETASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. CodiceDenominazione 377ETASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 378ETASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

51 Pagina 51 Tasi: versamento Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU-TASI” (valore G), con l’indicazione: nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.; www.agenziaentrate.gov.it nel campo“estremi identificativi”, nessun valore; nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999; nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

52 Pagina 52 Tasi: versamento Termini: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TARI è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno … segue

53 Pagina 53 Tasi: versamento Termini: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) il versamento della TASI è effettuato per l’anno in corso in due rate, di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre è consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno … segue

54 Pagina 54 Tasi: versamento Termini: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) prima rata: sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente rata a saldo: conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente … segue

55 Pagina 55 Tasi: versamento Termini : Disciplina per il 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) immobili diversi dall’abitazione principale: –versamento della prima rata con riferimento all’aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 –versamento della rata a saldo: a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale … segue

56 Pagina 56 Tasi: versamento Termini: Disciplina per il 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) immobili adibiti ad abitazione principale: –versamento in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito del Mef la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014 … segue

57 Pagina 57 Tasi: versamento Mef – Risposta a Faq n. 3 del 3 giugno 2014 Ai fini del calcolo dell’acconto sono state considerate soltanto le delibere trasmesse entro il 23 maggio 2014 e non anche quelle trasmesse successivamente, ancorché entro il 31 maggio 2014

58 Pagina 58 La riscossione e l’accertamento della Tasi

59 Pagina 59 Tasi: riscossione e accertamento Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 690 e 691 è applicata è riscossa dal Comune i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera c) (modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) non è più prevista la possibilità dell’affidamento diretto delle attività di riscossione e di accertamento della Tasi

60 Pagina 60 I soggetti passivi e la modalità di determinazione della Tasi

61 Pagina 61 TASI: soggetti passivi e determinazione del debito Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi da 671 a 674 e 681 Soggetti passivi: chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo … segue

62 Pagina 62 TASI: soggetti passivi e determinazione del debito nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare: –occupante: minimo 10% e massimo 30% –titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90% in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria Mef – Risposta a Faq n. 14 del 3 giugno 2014 Nel caso in cui il Comune non indichi nella delibera la percentuale di riparto tra il titolare del diritto reale e l’occupante, L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso

63 Pagina 63 TASI: soggetti passivi e determinazione del debito Mef – Risposta a Faq n. 17 del 3 giugno 2014 Nel caso di abitazione principale parzialmente locata (ad es. viene locata una camera), l’imposta deve essere calcolata come abitazione principale e deve essere ripartita tra il proprietario e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune

64 Pagina 64 Esempi di calcolo della Tasi

65 Pagina 65 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Base imponibile AliquotaTasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,8 per mille 8040 (100.000*0,0008*50%) 40 (80-40)

66 Pagina 66 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 1 – Aliquota 1 per mille Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 2 – Aliquota 1,2 per mille Base imponibile AliquotaTasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0001 per mille 10050 (100.000*0,001*50%) 50 (100-50) Base imponibile AliquotaTasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0001,2 per mille 12050 (100.000*0,001*50%) 70 (120-50)

67 Pagina 67 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 3 – Aliquota 0,8 per mille Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 4 – Aliquota 0,3 per mille Base imponibile AliquotaTasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,8 per mille 8050 (100.000*0,001*50%) 30 (80-50) Base imponibile AliquotaTasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,3 per mille 3050 (100.000*0,001*50%) - 20 (30-50)

68 Pagina 68 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Ripartizione 90% e 10% Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,8 per mille 80PossessoreDetentorePossessoreDetentore 28 (100.000*0,0008 *50%*70%) 12 (100.000*0,000 8*50%*30%) 28 (80*70%-28) 12 (80*30%-12) Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,8 per mille 80PossessoreDetentorePossessoreDetentore 36 (100.000*0,000 8*50%*90%) 4 (100.000*0,0008 *50%*10%) 36 (80*90%-36) 8 (80*10%-0)

69 Pagina 69 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 1 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 2 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 90% e 10% Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0001 per mille 100PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001*5 0%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) 35 (100*70%-35) 30 (100*30%-0) Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0001 per mille 100PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001* 50%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) 55 (100*90%-35) 10 (100*10%-0)

70 Pagina 70 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 3 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 4 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 90% e 10% Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0001,2 per mille 120PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001*5 0%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) 49 (120*70%-35) 36 (120*30%-0) Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0001,2 per mille 120PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001* 50%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) 73 (120*90%-35) 12 (120*10%-0)

71 Pagina 71 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 5 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 6 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 90% e 10% Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,8 per mille 80PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001*5 0%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) 21 (80*70%-35) 24 (80*30%-0) Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,8 per mille 80PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001* 50%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) 37 (80*90%-35) 8 (80*10%-0)

72 Pagina 72 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 7 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 8 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 90% e 10% Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,3 per mille 30PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001*5 0%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) - 14 (30*70%-35) 9 (30*30%-0) Base imponibile Aliq.TasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0000,3 per mille 30PossessoreDetentorePossessoreDetentore 35 (100.000*0,001* 50%*70%) 5 (100.000*0,001*5 0%*10%) - 8 (30*90%-35) 3 (30*10%-0)

73 Pagina 73 Esempi di calcolo Tasi 2014 Abitazione principale - Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Abitazione principale - Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Base imponibile AliquotaTasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0002 per mille 200100 (100.000*0,002*50%) 100 (200-100) Base imponibile AliquotaTasiAcconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 100.0002 per mille 2000 (100.000*0,002) - 0

74 Pagina 74 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato posseduto da A (60%) e B (40%) Il fabbricato ha una base imponibile di € 100.000,00 Il fabbricato è adibito da B ad abitazione principale L’aliquota per l’abitazione principale è il 2 per mille (detrazione € 50) L’aliquota per gli altri fabbricati è l’1,2 per mille Calcolo quota di A: (€ 100.000*0,0012*60%) = € 72 Calcolo quota di B: (€ 100.000*0,002*40%) - € 50 = € 30 (€ 60 se detrazione in ragione della quota di possesso) Tasi totale € 102 (€ 132). Importo dovuto in solido da A e B Mef – Risposta a Faq n. 11 del 3 giugno 2014 Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. La solidarietà consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo

75 Pagina 75 Esempi di calcolo Tasi 2014 Interpretazione 1 – Rate – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Tasi totale € 102 (€ 132): Acconto € 51 (€ 66) Acconto € 51 (€ 66) Saldo € 51 (€ 66) Saldo € 51 (€ 66) Interpretazione 1 – Rate – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Tasi totale € 102 (€ 132): Acconto Acconto (€ 100.000*0,001*60%*50%) = € 30 Saldo (€ 100.000*0,0012*60%) - € 30 + (€ 102 Saldo (€ 100.000*0,0012*60%) - € 30 + (€ 100.000*0,002*40%) - € 50 = € 72 (€ 102 se detrazione in ragione della quota di possesso)

76 Pagina 76 Esempi di calcolo Tasi 2014 Casi particolari (fabbricati equiparati all’abitazione principale) Cooperativa edilizia a proprietà indivisa (abitazione occupata dal socio) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) … segue

77 Pagina 77 Esempi di calcolo Tasi 2014 Casi particolari (fabbricati equiparati all’abitazione principale) Mef – Risposta a Faq n. 19 del 3 giugno 2014 Nelle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale per legge o per regolamento, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:  l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;  la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

78 Pagina 78 Esempi di calcolo Tasi 2014 Uso gratuito: proprietario diverso dall’occupante –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) … segue

79 Pagina 79 Esempi di calcolo Tasi 2014 Mef – Risposta a Faq n. 23 del 3 giugno 2014 In ipotesi di assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti di € 500,00 di rendita catastale, trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU. Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI. Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi: IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:  esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;  versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro. IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:  fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;  per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria. TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:  fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;  per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.

80 Pagina 80 Esempi di calcolo Tasi 2014 Casa ex coniugale (non contitolari) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) Casa ex coniugale (contitolari): –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i contitolari –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) … segue

81 Pagina 81 Esempi di calcolo Tasi 2014 Mef – Risposta a Faq n. 22 del 3 giugno 2014 In ipotesi di assegnazione della casa ex coniugale, il coniuge assegnatario, al pari dell’Imu, è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale

82 Pagina 82 Esempi di calcolo Tasi 2014 Anziani e/o disabili (abitazione non occupata) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) Anziani e/o disabili (abitazione occupata da un contitolare) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i contitolari –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) … segue

83 Pagina 83 Esempi di calcolo Tasi 2014 Anziani e/o disabili (abitazione occupata da un soggetto non contitolare) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) … segue

84 Pagina 84 Esempi di calcolo Tasi 2014 Alloggi sociali (abitazione non occupata) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) Alloggi sociali (abitazione occupata da soggetto diverso dal proprietario) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) … segue

85 Pagina 85 Esempi di calcolo Tasi 2014 Alloggio del militare (abitazione non occupata) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) Alloggio del militare (abitazione occupata da un contitolare) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i contitolari –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo) … segue

86 Pagina 86 Esempi di calcolo Tasi 2014 Alloggio del militare (abitazione occupata da un soggetto non contitolare) –base imponibile: € 100.000,00 –aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) –aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille –Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150 –ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 –versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo)

87 Pagina 87 Esempi di calcolo Tasi 2014 Mef – Risposta a Faq n. 18 del 3 giugno 2014 La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale. Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B. A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%. Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile: A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta; B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B paga la TASI per € 64,64.

88 Pagina 88 Le novità in materia di tassa sui rifiuti (Tari)

89 Pagina 89 Le superfici di produzione di rifiuti speciali escluse dalla determinazione della base imponibile Tari

90 Pagina 90 Tari: le superfici escluse dalla base imponibile Tares Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 10 Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 649, primo periodo nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente … segue

91 Pagina 91 Tari: le superfici escluse dalla base imponibile Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e) (aggiunge un terzo periodo al comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) con il proprio regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione

92 Pagina 92 La modifica dell’agevolazione Tari per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo

93 Pagina 93 Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo Tares Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 18 Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 649, secondo periodo: per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero Art. 1, comma 661: Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero… segue

94 Pagina 94 Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo Ministero dell’Ambiente – Circolare 13 febbraio 2014, n. 1 Nell’attesa di chiarimenti normativi, si applica il comma 649 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 2, comma 1, lettera e) Sopprime il secondo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 Legge 2 maggio 2014, n.68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 Introduce la lettera e-quater) con la quale si abroga il comma 661 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 Sostituisce la predetta lettera e) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n. 16 del 2014 stabilendo che: –per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati … segue

95 Pagina 95 Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 183 (Definizioni) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: omissis t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; omissis

96 Pagina 96 La modifica alla copertura della perdita di gettito relativa alle agevolazioni “sociali” Tari

97 Pagina 97 Tari: agevolazioni sociali Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 19 Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 660 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. … segue

98 Pagina 98 Tari: agevolazioni sociali Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e-ter Elimina il suddetto limite del 7% per il finanziamento dell’agevolazione con risorse diverse dalla TARI

99 Pagina 99 I coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari

100 Pagina 100 Tari: tariffa Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 9 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. … segue

101 Pagina 101 Tari: tariffa Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 651 e 652 Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. … segue

102 Pagina 102 Tari: tariffa Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e-bis) Aggiunge al comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 un ultimo periodo che dispone che per gli anni 2014 e 2015: si può non considerare il coefficiente Ka i limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd possono essere derogati nella misura del 50%

103 Pagina 103 La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire

104 Pagina 104 La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. … segue

105 Pagina 105 La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

106 Pagina 106 Il versamento della Tari

107 Pagina 107 Tari: versamento Modalità: Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 Art. 14, comma 35 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari … segue

108 Pagina 108 Tari: versamento Modalità: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) la disposizione non deroga più l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non è più previsto il bollettino di conto corrente postale Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) la disposizione non deroga più l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 reintroduce la previsione del bollettino di conto corrente postale … segue

109 Pagina 109 Tari: versamento Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa. CodiceDenominazione 3944TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 3945TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI 3946TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI 3950TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 3951TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – INTERESSI 3952TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – SANZIONI

110 Pagina 110 Tari: versamento Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare: nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;www.agenziaentrate.gov.it nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”; nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

111 Pagina 111 Tari: versamento Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa. CodiceDenominazione 365E TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 366E TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI 367E TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI 368E TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 369E TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – INTERESSI 370E TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – SANZIONI

112 Pagina 112 Tari: versamento Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), con l’indicazione: nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ; nel campo “estremi identificativi”, nessun valore; nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA”; nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.

113 Pagina 113 Tari: versamento Termini: Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 Art. 14, comma 35 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre il Comune può variare le scadenze ed il numero delle rate è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno La disposizione è confermata dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 … segue

114 Pagina 114 Tari: versamento Termini: Nota del Mef prot. n. 5648 del 24 marzo 2014 Anche in assenza di una apposita disposizione legislativa, il Comune può riscuotere un acconto della Tari 2014 commisurandolo a quanto dovuto per il tributo sui rifiuti (Tares, Tarsu, Tia 1 o Tia2) relativo all’anno 2013 … segue

115 Pagina 115 La riscossione e l’accertamento della Tari

116 Pagina 116 Tari: riscossione e accertamento Riscossione e accertamento: Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 Art. 14, comma 35 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: versamento esclusivamente ai Comuni i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 690 e 691 è applicata è riscossa dal Comune (non è più prevista la deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997) i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti … segue

117 Pagina 117 Tari: riscossione e accertamento Riscossione e accertamento: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera c) (modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES


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