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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

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Presentazione sul tema: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU"— Transcript della presentazione:

1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
Comune di Scarperia Ufficio Tributi IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

2 Normativa D.L. 201/2011 decreto Monti
D.Lgs 23/2011 federalismo fiscale in quanto compatibile D.L.16/2012 convertito con modificazioni nella L. 44/2012 D.Lgs 504/92 norme Ici solo per le parti espressamente richiamate

3 Presupposto dell’IMU (art 13 comma 2 D.L. 201/2011)
Presupposto dell’IMU: possesso di immobili (comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa) e di terreni.

4 Abitazione principale:
L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

5 Pertinenze: Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

6 Base imponibile (art. 13 comma 4):
La base imponibile è costituita dal valore che si ottiene rivalutando del 5% le rendite risultanti in catasto e applicando i seguenti moltiplicatori: 160 cat. A (esclusi A10) e cat. C2,C6 e C7 140 cat. B 140 cat. C3, C4 e C5 80 cat. D5 80 cat. A10 60 (dal 2013 pari a 65) cat. D (esclusi D5) 55 cat. C1

7 Riduzione base imponibile al 50% (art 13 comma 3):
a) fabbricati di interesse storico o artistico b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (necessita di regolamento comunale per la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza) -> necessaria la presentazione di dichiarazione sostitutiva (a giugno possono pagare con riduzione ed eventualmente qualora non spetti conguagliare a saldo senza sanzioni).

8 Aliquote previste per legge (art. 13 c. 6, 7, 9):
Aliquota di base 0,76 % (il comune può aumentarla o diminuirla di 0,3 punti entro il 30/9/2012) Aliquota abitazione principale o pertinenze 0,4% (il comune può aumentarla o diminuirla di 0,2 punti entro il 30/9/2012) Aliquota fabbricati strumentali 0,2% (diminuibile dal comune di 0,1 punto) >attenzione per il Comune di Scarperia sono esenti salvo modifiche della legge entro 10/12/2012)

9 Detrazioni per abitazione principale (art. 13 comma 10)
La detrazione base per l’abitazione principale è pari a 200€ rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione viene divisa per il numero di proprietari residenti indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base è maggiorata di 50€ per ogni figlio under 26 (fino ad un max di 8 figli) dimorante e residente nell’abitazione principale in questione.

10 Versamento dell’imposta (art. 13 c. 11, 12):
Il versamento dell’imposta deve essere suddiviso dal contribuente tra quota statale e quota comunale: la quota dello Stato è pari al 50% dell’aliquota base su tutti gli immobili ad eccezione di abitazione principale e pertinenze. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 reperibile in banca/posta o scaricabile da internet.

11 Versamenti minimi: (art. 1 c. 168 L. 296/2006 e art. 25 c. 4 L
L’importo minimo dell’imposta annuale al di sotto del quale non deve essere pagato l’acconto è pari a 12,00 euro. Qualora l’imposta annuale (calcolata con le aliquote definitive) risulti superiore a tale importo il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in sede di saldo. Il Comune può stabilire con regolamento un importo minimo diverso.

12 Codici tributo per il versamento tramite F24:
Codice catastale comune Scarperia I514

13 Versamenti in acconto e saldo (art 13 c. 12bis):
Abitazione principale e pertinenze possibilità di scelta: a) 2 rate: 50% giugno e saldo dicembre; b) 3 rate: 33,33% giugno, 33,33% settembre e saldo a dicembre Altri fabbricati: 2 rate (50% a giugno e saldo a dicembre). Fabbricati ex rurali da accatastare entro 30/11/2012: unica soluzione entro 17 dicembre.

14 Scadenze versamenti: 18 giugno (1° acconto) 17 settembre (2° acconto solo per abitazione principale e pertinenze) 17 dicembre (saldo a conguaglio)

15 Dichiarazioni (art. 13 comma 12-ter):
Ad oggi siamo ancora in attesa di una circolare con modello o istruzioni dettagliate. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini Ici. Non occorre presentare dichiarazione qualora la fattispecie venga dichiarata dai notai tramite MUI (ad es. il caso della semplice compravendita). I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dall’inizio del possesso o dalla variazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta. Per il 2012, laddove sia già sorto l’obbligo dichiarativo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre.

16 Delibera aliquote e Regolamento Comunale:
Il Comune entro il 30 settembre 2012 potrà deliberare il regolamento IMU che avrà effetto retroattivo al 1° gennaio 2012. Il Comune entro il 30 settembre 2012 potrà deliberare le aliquote IMU (da utilizzare per il versamento a conguaglio di dicembre). Lo Stato avrà tempo fino al 10 dicembre 2012 per variare ulteriormente le aliquote!!!- > avvisare i contribuenti di informarsi prima di pagare il saldo.

17 Casi particolari (art. 13 comma 10):
Abitazioni in cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci: si applica aliquota base 0,76% e detrazione per abitazione principale. Il versamento è tutto a favore del Comune. Coniugi separati: il diritto del coniuge assegnatario dell’abitazione è equiparato al diritto di abitazione, pertanto sarà tenuto al pagamento dell’Imu per il 100% di possesso.

18 Attenzione: Non esiste più l’equiparazione all’abitazione principale per l’immobile dato in uso gratuito a genitori/figli (pagherà l’Imu con aliquota ordinaria). Immobili locati: il comune con regolamento potrebbe prevedere un’aliquota agevolata. Abitazione posseduta da residenti in istituti di ricovero e cura (se non locata): il comune con regolamento potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione principale. Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (se non locata): il comune con regolamento potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione principale.


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