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UNICO 2004.

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Presentazione sul tema: "UNICO 2004."— Transcript della presentazione:

1 UNICO 2004

2 NORME DEL TUIR Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR , si intendono riferire, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR , n.917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre , n.344

3 PRIMO MODULO DELLA RIFORMA Legge 27 dicembre 2002 , n.289 articolo 2
Le nuove modalità di determinazione dell’IRPEF La nuova deduzione dal reddito Le nuove aliquote IRPEF Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione La clausola di salvaguardia Il prospetto di liquidazione

4 La nuova Deduzione dal reddito

5 La nuova deduzione dal reddito
Art. 10 bis TUIR deduzione base a prescindere dalla tipologia di reddito (euro 3.000) Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro dipendente da rapportare al periodo di lavoro (euro 4.500) Ulteriore deduzione per i redditi di pensione da rapportare al periodo di pensione (euro 4.000) Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata (euro 1.500) Le deduzioni per lavoro dipendente e pensione non sono tra loro cumulabili

6 La nuova deduzione dal reddito
Art. 10 bis TUIR nel caso in cui siano stati percepiti per lo stesso periodo dell’anno sia redditi di lavoro dipendente che di pensione, si applicherà la deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole Nel caso tali redditi siano stati percepiti in periodi diversi, spetterà sia la deduzione per redditi di lavoro dipendente che la deduzione per redditi di pensione ciascuna rapportata al relativo periodo

7 La nuova deduzione dal reddito
Art. 10 bis TUIR DEDUZIONE TEORICA Deduzione Base + deduzione Lav. Dip. + deduzione Pens. x giorni lav .dip x giorni pensione

8 La nuova deduzione dal reddito COEFFICIENTE DI DEDUCIBILITA’
Art. 10 bis TUIR COEFFICIENTE DI DEDUCIBILITA’ deduz. teorica + oneri – reddito – crediti d’imp. ________________________________________________ 26.000 minore o uguale a zero  deduzione spettante uguale a zero maggiore di zero e inferiore a 1  deduz. Teorica X coefficiente di deducibilità maggiore di 1  la deduzione spettante è uguale alla deduzione teorica Si computano, per troncamento, solo le prime 4 cifre decimali.

9 La nuova deduzione dal reddito
Art. 10 bis TUIR A partire da un reddito di euro la deduzione si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito di euro

10 La nuova deduzione dal reddito
L'introduzione delle nuove deduzioni dal reddito complessivo di cui all'art. 10 bis, prevedendo distinte deduzioni per redditi di lavoro dipendente e pensione, entrambe da rapportare rispettivamente al relativo numero di giorni, ha reso necessario distinguere il numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per lavoro dipendente dal numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per pensione.

11 La nuova deduzione dal reddito
Distinzione nel quadro C del numero di giorni di lavoro dipendente e pensione. Se sono stati percepiti, con riferimento a periodi contemporanei, sia redditi di lavoro dipendente e pensione, l’ammontare complessivo dei giorni dovrà essere ricondotto a 365 diminuendo il numero di giorni di pensione con riferimento al periodo nel quale sono stati percepiti entrambe i redditi.

12 La nuova deduzione dal reddito
ESEMPIO: Numero giorni di lav. Dip. 300 Numero giorni di pensione 100 Numero di giorni nei quali sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lav. Dip. che di pensione 60 Num. giorni di lav. Dip. da indicare nel mod. 730: Num. giorni di pensione da indicare nel mod. 730:

13 La nuova deduzione dal reddito
Nel CUD 2004 è prevista la distinta esposizione del numero di giorni di lavoro dipendente e di pensione. Inoltre è previsto che nelle annotazioni sia riportato il periodo di lavoro espresso come data inizio e data fine.

14 La nuova deduzione dal reddito Base imponibile addizionali all’IRPEF
Addizianli all’IRPEF la deduzione 10 bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali regionale e comunale Base imponibile addizionali all’IRPEF Reddito complessivo – abitaz. Principale – oneri deducib.

15 La nuova deduzione dal reddito
Addizianli all’IRPEF L’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’IRPEF è comunque dovuta solo se l'imposta lorda diminuita delle: - detrazioni per carichi di famiglia - detrazioni per lavoro dipendente o pensione - detrazioni per oneri crediti d'imposta sui dividendi e sui redditi pagati all'estero risulti maggiore di euro 10.

16 Le nuove aliquote IRPEF

17 Le nuove aliquote IRPEF

18 Le nuove aliquote IRPEF
Modalità di determinazione dell’imposta lorda per i redditi di pensione L’imposta lorda è pari a zero se al reddito complessivo concorrono esclusivamente: Redditi di pensione non superiore a euro 7.500 Redditi derivanti da abitazione principale e pertinenze Redditi di terreni non superiori a euro 186

19 Le nuove aliquote IRPEF
Modalità di determinazione dell’imposta netta per i redditi di pensione Se al reddito complessivo concorrono esclusivamente: Redditi di pensione superiore a ma non a 7.800 Redditi derivanti da abitazione principale e pertinenze Redditi di terreni non superiori a euro 186 Non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo ed euro 7.500

20 Le nuove aliquote IRPEF
Esempio

21 Le detrazioni per lavoro
dipendente e pensione

22 Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione
Il riconoscimento delle nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione è finalizzato al mantenimento della progressività dell’imposizione Sono commisurate al reddito complessivo Non si rapportano al periodo di lavoro o pensione nell’anno Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione non sono cumulabili tra loro

23 Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione
Le detrazioni assumono un andamento variabile con riferimento alle diverse fasce di reddito.

24 Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione

25 Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione

26 Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione

27 Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione
Le seguenti detrazioni non sono più previste dalla vigente normativa (ex commi 2, 2 ter e 2 quater art. 13 TUIR): l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno; l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno e per assegni periodici del coniuge; l’ulteriore detrazione per redditi di pensione.

28 Esonero dichiarazione redditi
A seguito dell’introduzione della no-tax area, la cui entità è differenziata per tipologie di reddito posseduto, sono state modificate alcune ipotesi di ESONERO DELLA DICHIARAZIONE. Sono esonerati dalla DICHIARAZIONE coloro che possiedono: redditi di qualsiasi tipo per un importo <= a Eur 3.000 redditi da lavoro dipendente e assimilato per un importo <= a Eur 7.500, se il periodo di lavoro è 1 anno e non sono state operate ritenute solo redditi di pensione <= a Euro e redditi di terreni <= a Euro 185,92 e dell’abitazione principale In ogni caso l’esonero spetta se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per ab. principale e da art. 10-bis, l’imposta lorda, dopo le detrazioni da lavoro dipendente, per carichi di famiglia e ritenute è <= Eur 10,33

29 La clausola di salvaguardia

30 La clausola di salvaguardia
L’art. 2 della legge finanziaria 2003 prevede la possibilità per il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli. Chi presta l’assistenza fiscale dovrà riconoscere automaticamente, al contribuente, il trattamento fiscale più favorevole tra quello risultante dall’applicazione delle disposizioni vigenti e quello risultante dall’applicazione delle disposizione in vigore al 31/12/2002.

31 La clausola di salvaguardia
Nel caso di modello 730 congiunto, la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole dovrà essere effettuata separatamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Se chi presta l’assistenza fiscale ha applicato le disposizioni in vigore al 31/12/2002 in quanto più favorevoli, dovrà : barrare la relativa casella presente nel mod ; comunicare nelle annotazioni l’applicazione della normativa più favorevole.

32 La clausola di salvaguardia
Le disposizioni del TUIR rilevanti al fine della verifica della clausola di salvaguardia sono: La nuova deduzione dal reddito di cui all’art. 10 bis. La nuova tabella delle aliquote e le disposizioni relative alla determinazione dell’imposta lorda e dell’imposta netta per i contribuenti con solo redditi di pensione non superiori a 7.800, abitazione principale e terreni non superiori a euro 186 (art. 11 del TUIR). Le nuove modalità di determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione (art. 13 del TUIR).

33 La clausola di salvaguardia
Al fine dell’individuazione del trattamento più favorevole si deve fare riferimento all’imposta netta. Pertanto il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve determinare l’imposta netta con riferimento sia alla normativa vigente che con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 e in relazione a tale confronto applicare il trattamento più favorevole. Il prospetto di liquidazione da rilasciare al contribuente e da trasmettere in via telematica sarà unico e sarà riferito esclusivamente alla disciplina risultata più favorevole.

34 La clausola di salvaguardia
Nella circolare di liquidazione sono evidenziati i singoli righi del mod per i quali si rende necessario determinate l’importo con riferimento sia all’attuale normativa che alla precedente normativa. Ciascuno dei righi interessati dalla doppia determinazione sarà seguito dalla lettera “A” se determinato con riferimento alla vigente normativa e dalla lettera “B” se determinato con riferimento alla precedente normativa

35 La clausola di salvaguardia
Nel modello UNICO 2004 la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole è invece rimessa al dichiarante che dovrà verificarne la sussistenza in sede di redazione del quadro riepilogativo RN raffrontando l’importo di rigo RN20 a quello rilevato nello schema di calcolo apposto nel paragrafo “ Guida alla clausola di salvaguardia” apposto in calce alle istruzioni Raffrontare: Rigo RN 20 IMPOSTA NETTA Rigo RN21 IMPOSTA DETERMINATA IN BASE ALLA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002

36 Il prospetto di liquidazione

37 Il prospetto di liquidazione
Casella “Applicazione clausola di salvaguardia”. Rigo 1 – redditi dominicali Rigo 2 – redditi agrari Rigo 3 – redditi dei fabbricati Rigo 4 – redditi di lavoro dipendente e assimilati Rigo 5 – altri redditi Rigo 6 – reddito complessivo Rigo 7 – credito d’imposta sui dividendi Rigo 8 – deduzione per abitazione principale Rigo 9 – oneri deducibili

38 Il prospetto di liquidazione
Rigo 10 - deduzione art. 10 bis Rigo 11 – reddito imponibile Rigo 12 – compensi att. sport. dilett. ritenuta d’imposta Rigo 13 – imposta lorda Rigo 14 – detrazione per coniuge a carico Rigo 15 – detrazione per familiari a carico Rigo 16 – detrazione per lavoro dipendente e pensione Rigo 17 – ulteriore detrazione redd. Lav. Dip e pensione Rigo 18 – detrazione per oneri sez. I e III quadro E Rigo 19 – altre detrazioni di cui alla sez. IV del quadro E Rigo 20 – credito d’imposta per il riacquisto prima casa Rigo 21 – credito d’imposta nuove assunzioni Rigo 22 – totale detrazioni e credito d’imposta Rigo 23 – imposta netta Righi 31 e 32 Residui di cui ai righi 20 e 21

39 Rigo RN21 Clausola di salvaguardia
Nel rigo RN21 vanno indicati sinteticamente i dati relativi alla liquidazione dell’imposta in caso di applicazione della clausola di salvaguardia. In particolare a: col.1 L’IMPONIBILE col.2 L’IMPOSTA LORDA col.3 LE DETRAZIONI col.4 L’IMPOSTA NETTA

40 CONCORDATO PREVENTIVO compilazione RN1-RN6 - Esempio 2

41 Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge 24 novembre
CONCORDATO BIENNALE PREVENTIVO Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003 n.326

42 Concordato preventivo biennale
SOGGETTI AMMESSI Titolare di reddito d’impresa Esercenti arti e professioni Società di persone Società di capitale Enti non commerciali SOGGETTI ESCLUSI Chi non era in attività al 31 dicembre 2000 Chi ha dichiarato ricavi o compensi per un ammontare superiore a euro Chi è in regime forfetario di cui all’art.3 commi da 171 a 183 della legge 662/96 Chi per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 o 1° gennaio 2003 è nei regimi agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000

43 Concordato preventivo biennale Periodi di riferimento
PERIODI DI IMPOSTA 2003 E 2004 PER LE SOCIETA’ CON PERIODO D’IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE IL RIFERIMENTO E’ AL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 1° GENNAIO 2003 ED AL SUCCESSIVO.

44 Concordato preventivo biennale
Fasce di ricavi e redditi da sottoporre a tassazione Primo periodo (2003) Incremento dei ricavi o compensi almeno del 8% Incremento del reddito almeno del 7% Anno base di riferimento 2001 Secondo periodo (2004) Incremento dei ricavi o compensi almeno del 5% Incremento del reddito almeno del 3,5% Anno base di riferimento 2003

45 Concordato preventivo biennale BENEFICI DELL’ADESIONE AL CONCORDATO
Determinazione agevolata delle imposte sul reddito Contribuzione previdenziale esclusa in determinate ipotesi Sospensione di alcuni obblighi tributari Limitazioni ai poteri di accertamento dell’Amm. Finanziaria

46 Concordato preventivo biennale ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE
Anno adeguamento senza limiti Anno adeguamento limitato per un importo non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili Gratuità dell’adeguamento senza corresponsione di interessi e sanzioni per il periodo d’imposta 2003 Adeguamento con sanzione del 5% per il periodo d’imposta 2004

47 Concordato preventivo biennale
Contribuzione Previdenziale SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE NON DOVUTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FACOLTA’ PER IL CONTRIBUENTE DI VERSARE I CONTRIBUTI SULLA PARTE ECCEDENTE IL MINIMALE REDDITUALE

48 Concordato preventivo biennale
Sospensione di alcuni obblighi tributari Sospensione dell’obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, salvo che non venga richiesta dal cliente per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione

49 Concordato preventivo biennale
Sanzione AUMENTO DELLA SANZIONE PREVISTA PER IL MANCATO RILASCIO DELLO SCONTRINO O DELLA RICEVUTA FISCALE ELEVATA DAL 100% AL 150% DELL’IMPORTO CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO NON DOCUMENTATO. (ART. 6, COMMA 3, PRIMO PERIODO D. LGS 18 DICEMBRE 1997, n.. 471) SOPPRESSIONE DELLA SANZIONE PREVISTA A CARICO DEL DESTINATARIO DELLO SCONTRINO FISCALE E DELLA RICEVUTA FISCALE. (ART.11, COMMA 6, D. LGS 18 DICEMBRE 1997, n. 471

50 Concordato preventivo biennale DECADENZA DAI BENEFICI
LA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUE NELLE IPOTESI IN CUI NON SIANO CONSEGUITI I RICAVI ED I REDDITI DICHIARATI CONSEGUENZE : DECADENZA DALLA FRUIZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA (23%- 33%) DECADENZA DALL’ESONERO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE E DELLA RICEVUTA FISCALE (RIPRESA DELL’OBBLIGO DI RILASCIO DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CUI E’ STATA DATA O AVREBBE DOVUTO ESSERE DATA COMUNICAZIONE) RECUPERO A TASSAZIONE SULLA BASE DEI RICAVI COMPENSI ORIGINARIAMENTE CONCORDATI

51 Concordato preventivo biennale POTERI DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO 39, PRIMO COMMA LETTERE a), b),c), e d), PRIMO PERIODO E SECONDO COMMA LETTERA c). DPR 29/9/1973 n. 600 ARTICOLO 40 DPR 29/9/73 n. 600 ARTICOLO 41 BIS DPR 29/9/73 n.600 ARTICOLO 54 , COMMI SECONDO, PRIMO PERIODO, TERZO QUARTO E QUINTO DPR n 26/10/1972, n. 633 REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 10/11/1997, n. 441.

52 Concordato preventivo biennale
TERMINI ADESIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE RESA TRA IL 1° GENNAIO ED IL 16 MARZO 2004. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE ALLE ORDINARIE SCADENZE: PER LE IMPOSTE DIRETTE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER IL VERSAMENTO E LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER l’IVA ENTRO IL PIU’ AMPIO TERMINE PREVISTO

53 Concordato preventivo biennale
CONTINUITA’ SOGGETTIVA Soggetti in attività al 31 dicembre 2001 Successioni aperte nel 2001 Successioni aperte nel 2003 Successioni aperte nel 2004 Trasformazioni societarie - trasformazioni omogenee - trasformazioni eterogene CONTINUITA’ OGGETTIVA Durata del periodo Natura dell’attività Dimensioni Cessazione o cessione dell’attività

54 Quadro CP - Concordato preventivo
DATA DI PRESENTAZIONE ADESIONE rigo CP1 DATI GENERALI DEL rigo CP2-CP4 IMPORTI DI RIFERIMENTO 2001 rigo CP5-CP15 RICAVI/COMPENSI E REDDITO DATI IVA ANNO rigo CP16-CP18 DATI IVA ANNO rigo CP19 PROSPETTO ALIQUOTA AGEVOLATA rigo CP20-CP23 DA APPLICARE ALL’EXTRA-REDDITO

55 Concordato e quadri RE-RG-RF
COMPENSI/RICAVI rigo RE26/RG39/RF55 col. 1 COMPENSI/RICAVI MINIMI 2003 rigo RE26/RG39/RF55 col. 2 REDDITO rigo RE27/RG40/RF56 col. 1 REDDITO MINIMO rigo RE27/RG40/RF56 col. 2 MANCATO ADEGUAMENTO: CASELLA rigo RE28/RG41/RF57

56 Quadro RN Le col. 1 e 2 sono riservate a coloro che hanno aderito al concordato preventivo in col. 1 va indicato il reddito di riferimento qualora sia inferiore o uguale a Eur in col. 2 va indicato il reddito di riferimento qualora sia superiore a Eur

57 CONCORDATO PREVENTIVO compilazione RN1-RN6 - Esempio 1

58 CONCORDATO PREVENTIVO compilazione RN1-RN6 - Esempio 2

59 Quadro RN Il reddito di riferimento, in caso di adesione per il reddito d’impresa si ricava da: rigo CP23 col. 1 rigo RH26 col. 1 se conseguito redditi da partecipazione in società che hanno aderito al concordato Il reddito di riferimento, in caso di adesione per il reddito di lavoro autonomo si ricava da: rigo CP23 col. 2 rigo RH26 col 2 se conseguito redditi da partecipazione in società che hanno aderito al concordato

60 Concordato preventivo biennale
Criteri di determinazione delle aliquote applicabili (23% o 33%) al singolo socio Determinazione della quota parte di reddito 2001 in funzione delle quote di partecipazione detenute nel 2003 e 2004 ESEMPIO:

61 Non applicabilità della clausola di salvaguardia in presenza di Concordato preventivo

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