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Imposta municipale unica IMU

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Presentazione sul tema: "Imposta municipale unica IMU"— Transcript della presentazione:

1 Imposta municipale unica IMU
Dott. Massimiliano gerardi Consulente del lavoro di torino

2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Il decreto 201/2011 “salva Italia” stabilisce che dal 2012 trova applicazione l’imposta municipale unica che sostituisce: l’imposta comunale sugli immobili l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati Unica modalità di versamento F24

3 DIFFERENZE ICI IMU 1 Abitazione principale Non dovuta Dovuta 2
Detrazione familiare Non prevista Prevista 3 Sostituzione Irpef e addizionali No Si per gli immobili non locati 4 Valore immobili Moltiplicatori più bassi Innalzamento moltiplicatori 5 Aliquota prima casa 0,4% - 0,7% 0,20% - 0,40% 6 Aliquota altre proprietà 0,46% - 1,60% Potere regolamentare dei Comuni Previsto 7 Compartecipazione erariale 8 Fabbricati rurali Esenti Soggetti 9 Immobili esteri Non pagavano Pagano lo 0,76% 10 Pagamenti 16/6 e 16/12 16/6* - 16/12*

4 ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile a catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Sono agevolate anche le pertinenze. Il Dl 201/2011 stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”

5 ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
Primo requisito: Iscrizione dell’immobile a catasto quale unica unità immobiliare Se contribuente possiede 2 abitazioni utilizzate congiuntamente ai fini IMU potrà beneficiare dell’esonero solo con riferimento ad uno di questi immobili Secondo duplice requisito: Dimora e residenza anagrafica nell’immobile ove si intende beneficiare dell’esenzione

6 ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
L’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 4 per mille Con riferimento all’abitazione principale è prevista una franchigia/detrazione base di 200 Euro. Tale franchigia può azzerare l’imposta ma non può creare un credito La quota eccedente per l’abitazione principale può essere utilizzata per abbattere il tributo calcolato sulle pertinenze

7 ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica La divisione avviene sulla base del numero di soggetti passivi che abitano l’immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà. Marito proprietario del 75% e moglie del 25% L’imposta viene calcolata in ragione delle rispettive quote di possesso La detrazione sarà suddivisa in parti eguali base (100 € ciascuno)

8 DETRAZIONE FAMILIARE - IMU
E’ prevista una maggiorazione della detrazione relativa all’abitazione principale, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (non fiscalmente a carico). L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. La detrazione complessiva potrebbe arrivare a 600 euro.

9 ALIQUOTA IMU E SECONDE CASE
Aliquota ordinaria 0,76% Possibilità per i Comuni di varia l’aliquota +/- di 0,3 punti percentuali Sono considerate “seconde case” le unità immobiliari: a disposizione concesse in locazione a terzi comodato ai parenti che utilizzano come prima casa Per le unità immobiliari non locate l’IMU assorbe la tassazione IRPEF e relative addizionali sul reddito fondiario

10 CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU
Contitolarità di diritti sul medesimo immobile Comproprietà Cousufrutto Piena proprietà e usufrutto Ciascun contitolare è obbligato: dichiarare il bene in proporzione alla quota di possesso effettuare distintamente il versamento dell’imposta limitatamente alla parte di imposta corrispondente alla proprio quota di titolarità

11 CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU
Comunione legale tra coniugi I soggetti passivi IMU sono entrambi i coniugi Entrambi i coniugi sono tenuti a corrispondere il tributo Immobili parti comuni condominio I soggetti passivi IMU sono i singoli condomini Possibilità/facoltà di versare il tributo direttamente dall’amministratore del condominio Multiproprietà Pagamento del tributo deve essere effettuato dall’amministratore

12 CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU
Successione ereditaria Obbligati al versamento: eredi usufruttuari titolari del diritto di abitazione L’erede è tenuto a versare l’IMU come segue: A nome del de cuius fino alla data del decesso A nome dell’erede dalla data del decesso fino alla fine dell’anno

13 BASE IMPONIBILE - IMU Categoria catastale Vecchio moltiplicatore ICI
Nuovo moltiplicatore IMU A (diverso da A10), C/2, C/6 e C/7 100 160 B 140 C/3, C/4, C/5 A/10 e D/5 50 80 D (escluso D/5) 60 C/1 34 55

14 IMMOBILI ESTERI - IMU Aliquota del 0,76% del valore degli immobili all’estero. A decorrere dal 2011 Imposta dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi in cui si ha avuto il possesso Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato estero ove è ubicato l’immobile Versamento entro termine dichiarazione dei redditi

15 IMMOBILI ESTERI - IMU Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti, o in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile Il D.L. 16/2012 ha stabilito che per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (in assenza opera il precedente) Introdotta una franchigia - l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200,00 euro


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