La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Decreto-legge semplificazioni fiscali 1.Modifiche allo spesometro: - comunicazione dellimporto complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Decreto-legge semplificazioni fiscali 1.Modifiche allo spesometro: - comunicazione dellimporto complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura."— Transcript della presentazione:

1 Decreto-legge semplificazioni fiscali 1.Modifiche allo spesometro: - comunicazione dellimporto complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura (elenco clienti e fornitori) - comunicazione delle operazioni non soggette ad obbligo di fattura di importo non inferiore a 3.600 euro 2.Comunicazione dati delle lettere dintento: da inviare entro il termine della prima liquidazione periodica nella quale confluiscono le operazioni in sospensione 3.Comunicazione rapporti con operatori di paesi black list: escluse dallobbligo le operazioni di importo fino a 500 euro 4.Partite Iva inattive: cancellazione dufficio, previa comunicazione, con iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessata attività 5.Anagrafe Iva: accessibile per verificare lo stato e lintestazione delle posizioni Iva 6. Crediti Iva: il limite delle compensazioni libere è ridotto a 5.000 euro Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

2 Rivalsa Iva post-accertamento (art. 93, D.L. n. 1/2012, in attesa di conversione) Art. 60, u.c., DPR 633/72, come modificato dal 24 gennaio 2012: - E ammessa la rivalsa nei confronti dei cessionari/committenti dellimposta o maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica, a seguito del pagamento dellIva, degli interessi e delle sanzioni. - Il cessionario/committente ha diritto di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto limposta addebitatagli, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delloperazione originaria. Problematiche interpretative: Questioni applicative: - Decorrenza - Modalità della rivalsa - Portata oggettiva del diritto- Accertamento del presupposto - Soggettività passiva- Pagamento rateale del debito - Definizione in contenzioso Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

3 Iva sulle cessioni e locazioni di abitazioni (art. 57, D.L. n. 1/2012, in attesa di conversione) Modifiche allart. 10, nn. 8) e 8-bis), del DPR 633/72 dal 24 gennaio 2012 Su opzione del locatore/cedente, possono essere effettuate in regime di imponibilità, anziché di esenzione: - le locazioni di fabbricati abitativi, di durata almeno di 4 anni, in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata - le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (dm 22/4/2008) - le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per almeno 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata - le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (dm 22/4/2008) Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

4 Cessioni di fabbricati imponibili ed esenti (art. 57, D.L. n. 1/2012, in attesa di conversione) Modifiche allart. 36 del DPR 633/72 dal 24 gennaio 2012 Consentita la facoltà di applicare separatamente lIva anche alle imprese che effettuano cessioni di fabbricati esenti e imponibili. Es. - impresa immobiliare che vende fabbricati abitativi e fabbricati strumentali per natura - impresa costruttrice che vende fabbricati abitativi dopo il decorso del quinquennio e altri fabbricati Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

5 Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi (art. 8, legge n. 217/2011) A decorrere dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012: i servizi generici scambiati con lestero si considerano effettuati: - allatto dellultimazione della prestazione, ovvero - per le prestazioni periodiche o continuative, alla maturazione dei corrispettivi, ovvero - per le prestazioni continuative di durata ultrannuale, al 31 dicembre di ciascun anno. Leventuale pagamento anticipato, rispetto agli eventi suddetti, realizza loperazione per limporto pagato. Leventuale fatturazione anticipata è invece irrilevante. Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

6 Adempimenti per le prestazioni ricevute da fornitori Ue (art. 8, legge n. 217/2011) A decorrere dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012: Sulle prestazioni generiche ricevute da fornitori di altri paesi Ue, il committente nazionale assolve lIva con le modalità indicate negli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93, ossia: - integrazione della fattura del fornitore - registrazione della fattura integrata entro il mese di ricevimento, ovvero successivamente ma entro 15 gg. dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

7 Rimborso Iva infrannuale (art. 8, legge n. 217/2011) Sono ammesse al rimborso/compensazione del credito trimestrale anche le imprese che effettuano, nei confronti di soggetti passivi esteri: - lavorazioni di beni mobili materiali - trasporti di beni e relative intermediazioni - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni - prestazioni di cui allart. 19, comma 3, lett. a-bis, dpr 633/72 per oltre il 50% dellammontare di tutte le operazioni. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 17 marzo 2012. Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012


Scaricare ppt "Decreto-legge semplificazioni fiscali 1.Modifiche allo spesometro: - comunicazione dellimporto complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura."

Presentazioni simili


Annunci Google