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CONTRATTI COLLEGATI: la verifica del superamento della soglia va effettuata sulla base dellammontare complessivo dei contratti, e non con riferimento allammontare.

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Presentazione sul tema: "CONTRATTI COLLEGATI: la verifica del superamento della soglia va effettuata sulla base dellammontare complessivo dei contratti, e non con riferimento allammontare."— Transcript della presentazione:

1 CONTRATTI COLLEGATI: la verifica del superamento della soglia va effettuata sulla base dellammontare complessivo dei contratti, e non con riferimento allammontare annuo Esempio: due operazioni riferite a contratti collegati di importo di euro 2.000 ciascuno, anche se effettuate in anni diversi, devono essere comunicate (modalità di pagamento 2 – pagamenti frazionati) ULTIMI CHIARIMENTI Comunicazioni rilevanti ai fini Iva Slide1

2 CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI: il contribuente deve comunicare limporto complessivo delle operazioni rese o ricevute compilando ununica riga di dettaglio, con riferimento alla data dellultima operazione dellanno di riferimento. LAgenzia chiarisce che, in alternativa, è possibile riportare ciascuna operazione in una riga distinta (se più agevole) ULTIMI CHIARIMENTI Comunicazioni rilevanti ai fini Iva Slide2

3 ULTIMI CHIARIMENTI a cura di Sandro Cerato

4 CONTRIBUENTI MINIMI: lesonero dallobbligo di comunicazione viene meno, già nellanno stesso, se nel corso del predetto anno il contribuente minimo supera la soglia di euro 45.000 di ricavi. Se il superamento del limite non eccede la soglia indicata, lobbligo scatta dallanno successivo. La controparte deve invece sempre inserire le operazioni acquisite presso il minimo, se eccedono la soglia di euro 3.000. ULTIMI CHIARIMENTI Comunicazioni rilevanti ai fini Iva Slide4

5 SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLA DISPENSA EX ART. 36-BIS DEL DPR 633/72: sono obbligati alla comunicazione delle operazioni a prescindere dal fatto che sia stata o meno emessa fattura. In caso di emissione della fattura, la soglia rilevante è di euro 3.000, anche se la fattuta è stata emessa su richiesta del cliente. ULTIMI CHIARIMENTI Comunicazioni rilevanti ai fini Iva Slide5

6 FATTURAZIONE DIFFERITA: ai fini della verifica della soglia, si deve aver riguardo allimporto della fattura, e non a quello delle singole consegne (documentate da Ddt). FATTURA CUMULATIVA PER PIU OPERAZIONI: se viene emessa ununica fattura a fronte di più operazioni di diversa natura (cessioni di beni e prestazioni di servizi), si deve aver riguardo allimporto totale della fattura, indicando quale tipologia delloperazione quella prevalente. ULTIMI CHIARIMENTI Comunicazioni rilevanti ai fini Iva Slide6

7 FATTURE COINTESTATE: per la verifica della soglia si deve aver riguardo al totale del documento, e nella comunicazione occorre indicare loperazione in distinti righi di dettaglio. Se limporto pro- quota è inferiore alla soglia di rilevanza, si deve indicare la modalità di pagamento importo frazionato. OMAGGI: per le autofatture emesse cumulativamente a fine mese, a fronte di omaggi di beni rientranti nellattività propria dellimpresa, devono essere indicati i dati del cedente. ULTIMI CHIARIMENTI Comunicazioni rilevanti ai fini Iva Slide7

8 SERVIZI INTERNAZIONALI: i servizi internazionali che fruiscono del regime di non imponibilità, di cui allart. 9 del DPR 633/72, devono essere oggetto di comunicazione, salvo che la soglia di rilevanza sia superata per effetto di riaddebiti di spese ex art. 15 (escluse da Iva). RICEVUTE FISCALI: nel caso siano emesse ricevute fiscali nei confronti di soggetti Iva, si deve procedere allo scorporo dellimposta, ai fini della distinta indicazione dellimponibile e dellimposta (trattandosi di operazioni effettuate con soggetti Iva). CODICE FISCALE: lindicazione di un codice fiscale errato comporta lo scarto della comunicazione, mentre quelli formalmente corretti sono accettati, anche se non indicati in anagrafe tributaria. ULTIMI CHIARIMENTI Comunicazioni rilevanti ai fini Iva Slide8


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